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Norme in vigore dal 30 luglio 2010. Articolo 14. (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori) L'articolo 14 aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili. La Camera dei deputati ha ulteriormente inasprito le sanzioni ed ha disposto l’applicazione delle nuove disposizioni già dal primo giorno successivo alla pubblicazione della legge. Per I ciclomotori già circolanti e non ancora in possesso del certificato di circolazione e della targa viene introdotto l'obbligo di conseguire tali documenti entro il 13 gennaio 2012. Sono aumentate le sanzioni per chi circola con ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista (45 Km/h) e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
Articolo 28. (Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi) L'articolo 28 interviene in materia di ciclisti, prevedendo per i conducenti di velocipedi che circolino fuori dai centri abitati nelle ore notturne, o che circolino nelle gallerie, l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Circa l'omologazione dei caschi per gli utenti dei veicoli a due ruote, è previsto che debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la normativa comunitaria, in modo da superare l'utilizzo di caschi di vecchio modello e poco sicuri. Sono state considerate le specifiche esigenze di particolari attività, dispensando dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, quando siano impegnati in attività di igiene ambientale. Viene esteso l’obbligo della cintura di sicurezza ai guidatori e passeggeri di quadricicli leggeri ed ha previsto l’entrata in vigore di tale disposizione al giorno successivo alla pubblicazione della legge. Articolo 29. (Modifica all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida) L’articolo 29 estende ai guidatori di ciclomotori l’obbligo di indossare le lenti se prescritte in sede di rilascio del titolo abilitativo. La norma ha previsto l’entrata in vigore di tale disposizione al giorno successivo alla pubblicazione della legge. Articolo 32. (Modifica all’articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida) L’articolo 32 obbliga il guidatore a portare con sé, oltre agli altri documenti prescritti, la carta di qualificazione del conducente. Art. 33. (Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell’articolo 186-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose) L'articolo 33 depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda. È prevista la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria. È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Pur confermando l’applicazione della pena accessoria della confisca del veicolo, viene soppresso il riferimento all’articolo 240, secondo comma, del codice penale, sia con riferimento all’articolo 186 che al nuovo testo dell’articolo 187 (guida sotto l’effetto di stupefacenti) che al nuovo articolo 186-bis (disposizioni specifiche per neopatentati e guidatori professionali) poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 196 del 26 maggio 2010, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, come modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica). È raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. È affermato il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. È previsto che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro. Circa gli accertamenti di chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, è previsto che qualora le prove non invasive condotte dalla polizia forniscono esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Viene specificato, al comma 2 dell’articolo in esame (che inserisce il nuovo articolo 186-bis) che, ove necessario a garantire la neutralità finanziaria delle predette disposizioni in ordine ai controlli circa la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto ministeriale attuativo possa prevedere accertamenti su campioni di mucosa del cavo orale, anziché su campioni di fluido del cavo orale. La norma ha previsto che le disposizioni degli articoli 186, 186-bis e 187 modificate e introdotte dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge (30 luglio 2010). Articolo 43. (Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida) L'articolo 43 nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente. Nei casi più gravi, vale a dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si dispone la sospensione provvisoria della validità della patente, da parte del prefetto. Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente; se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni. Viene introdotto il divieto, fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i soggetti ai quali è stata ritirata la patente, di conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ed il divieto di condurre tali veicoli. È previsto che per gli autisti professionali l’accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento. La Camera dei deputati ha previsto l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge delle disposizioni in materia di revoca della patente o dell’analogo documento per la guida di ciclomotori. Norme in vigore dal 13 agosto 2010. |
Articolo 1. (Modifiche agli articoli 6 , 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione) L'articolo 1, concerne l'equipaggiamento di veicoli e conducenti, intervenendo sotto il profilo della sicurezza e prevedendo l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare ovvero di avere a bordo pneumatici invernali, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata rispetto a quella, richiamata dalla normativa vigente, degli pneumatici da neve. Sempre in materia di pneumatici, si sanziona l'importazione, la produzione e la commercializzazione di pneumatici non omologati e si prevede l'obbligo, da disciplinare con decreto ministeriale, che I pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. La Camera dei deputati ha distinto la sanzione avuto riguardo ai componenti diversi dai sistemi frenanti, cinture di sicurezza e pneumatici, per I quali è confermata la sanzione da 779 a 3119 euro, mentre in via residuale per quelli diversi la sanzione è attenuata, rispetto al testo approvato dal Senato, tra un minimo di 155 ed un massimo di 624 euro. Viene sanzionato chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e chi circola con veicoli non revisionati. In questo caso è prevista la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni; in caso di reiterazione delle violazioni si procede alla confisca amministrativa del veicolo. All’articolo 59 del codice della strada, in materia di veicoli atipici, è stata eliminata la descrizione dettagliata di tali veicoli, i quali sono, quindi, individuati in via residuale.
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Articolo 2. (Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida) L'articolo 2 introduce una sanzione amministrativa (da euro 155 a euro 624) qualora si circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Viene, altresì, introdotta una disposizione in tema di riduzione della massa dei veicoli alimentati a metano, elettrici, ibridi e GPL.
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Articolo 3. (Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada) L’articolo 3 introduce un nuovo comma 4-bis al codice della strada in tema di competizioni sportive su strada, prevedendo una deroga alle disposizioni dell’articolo 78 del codice (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) e fermo restando l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (articolo 193 del codice) per i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive, consentendone la circolazione limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi. |
Articolo 4. (Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità) L’articolo 4 del testo approvato dal Senato, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, sopprime il servizio di scorta da parte della polizia stradale. La Camera dei deputati, in luogo della predetta soppressione, ha riformulato la disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 9, del codice, prevedendo che qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento : |
Articolo 5. (Modifiche agli articoli 15, 23 e 24 nonché abrogazione dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di decoro delle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade) L'articolo 5 amplia la possibilità di effettuare pubblicità sulle strade, consentendo ai comuni di autorizzare deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei segnali, e degli altri mezzi pubblicitari su tutte le strade di competenza e non solo su quelle di quartiere e locali. Viene consentito agli organi di polizia stradale di accedere ai fondi privati per accertare la regolarità dei cartelli pubblicitari. Inoltre, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno, entro 60 giorni, non ne abbiano richiesto la restituzione In tema di decoro urbano viene modificato l’articolo 15 del codice e la Camera dei deputati, ha attenuato la sanzione per chi insozza le strade da veicoli in movimento, diminuendo il limite massimo da 1000 a 400 euro. Il divieto di pubblicità sugli itinerari internazionali, le autostrade e le strade extraurbane principali e relativi accessi è temperato consentendosi, purché autorizzati dall’ente proprietario della strada, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. La Camera dei deputati, ha previsto che un decreto ministeriale, per l’adozione del quale non è peraltro fissato un termine, individuerà gli itinerari internazionali ai quali potranno applicarsi le nuove disposizioni. Viene consentita la pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche. Le pertinenze di servizio delle autostrade dovranno essere previste già nel progetto dell'autostrada medesima, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale.
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. Articolo 6. (Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale) L’articolo 6, interviene in tema di segnaletica stradale e, in particolare, delle condizioni di urgenza che giustificano l’apposizione di segnaletica temporanea e di sanzioni, che vengono elevate.
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Articolo 7. (Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi) L’articolo 7, in materia di segnali luminosi prevede la casistica dei tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.
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Articolo 8. (Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi) L’articolo 8, interviene in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi. In particolare all’articolo 46, del codice, sono specificate le tipologie di “macchine” che non rientrano nella definizione di veicolo (macchine per bambini e per gli invalidi). All’articolo 192 del codice, relativamente al comportamento dei pedoni, si consente alla predette “macchine” di circolare nelle zone riservate ai pedoni |
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Articolo 9. (Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) L'articolo 9 integra la tipologia di veicoli che possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, aggiungendovi i motocicli (con o senza sidecar) i tricicli e i quadricicli.
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Articolo 10. (Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida) L'articolo 10 contiene disposizioni di semplificazione prevedendo che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali documenti per un periodo di 30 giorni.
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Articolo 11. (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, di targa personale, di targa dei rimorchi e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni) L'articolo 11 introduce il sistema della targa personale: la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo. Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
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Articolo 12. (Introduzione dell’articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli) L'articolo 12 introduce il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d’ufficio dai pubblici archivi automobilistici. All’articolo 94 del codice (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario) nel testo approvato fa in modo che l’obbligo di dichiarare ogni mutamento giuridico nell’intestazione del veicolo scatta solo nel caso in cui si abbia la disponibilità del veicolo per almeno trenta giorni inoltre viene ridotto da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale si deve adempiere all’obbligo di dichiarare la variazione.
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Articolo 13. (Modifica all’articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carta di circolazione) L’articolo 13, estende ai casi di smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, la competenza ministeriale circa il procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione.
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Articolo 14. (Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori) L'articolo 14 aumenta le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili. La Camera dei deputati ha ulteriormente inasprito le sanzioni ed ha disposto l’applicazione delle nuove disposizioni già dal primo giorno successivo alla pubblicazione della legge. Per I ciclomotori già circolanti e non ancora in possesso del certificato di circolazione e della targa viene introdotto l'obbligo di conseguire tali documenti. Sono aumentate le sanzioni per chi circola con ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
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Articolo 15. (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole) L'articolo 15 aumenta da uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e sull'utilizzo di queste per le attività di manutenzione e di tutela del territorio. Reca, inoltre, disposizioni sulle macchine operatrici. : |
Articolo 16. (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli) L'articolo 16 introduce la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A. Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata formazione: almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata, ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. È prevista la responsabilità dell’accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato. Viene elevato il limite di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di guidatori che hanno conseguito lo specifico attestato dei requisiti: da sessantacinque a sessantotto anni. Inoltre, la modifica interviene sul limite d’età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, prevedendo che il vigente limite di sessantacinque anni può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Viene introdotta una nuova possibilità di guida per chi ha superato gli ottanta anni, che potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti. Un decreto ministeriale da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà le modalità di attuazione delle predette elevazioni dei limiti d’età, facendo riferimento, ai fini della valutazione dei requisiti fisici e psichici prescritti nell’ambito degli accertamenti per gli ultraottantenni, ai criteri di valutazione uniformi che l'art. 119 prevede debbano essere dettati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed a cui dovranno attenersi le commissioni mediche locali.
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Articolo 17. (Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) L'articolo 17 integra il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria: sarò svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. L'articolo ha previsto un termine di applicabilità delle nuove disposizioni, fissandolo alla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, entro il termine del 19 gennaio 2011. Ai fini del conseguimento del certificato gli aspiranti che hanno superato l’esame teorico dovranno, previa idonea attività di formazione, affrontare una prova pratica di guida del ciclomotore
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Articolo 18. (Modifica all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida) L'articolo 18 definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. Una precedente formulazione di tali limiti non ha trovato finora applicazione in quanto eccessivamente limitativa dei veicoli che possono essere guidati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.
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Articolo 19. (Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida) L’articolo 19 modifica l’articolo 120 del codice estendendo il divieto di conseguire la patente di guida ai destinatari del divieto di condurre veicoli a motore, ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 1, lettera f) del DPR 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). La norma prevede, altresì, che non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta la revoca della patente, a seguito di sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo.
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. Articolo 20. (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole) L'articolo 20 precisa tempi e ordine di svolgimento delle prove teorica e pratica, prevedendo anche esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. In tema di autoscuole sono previsti più stringenti requisiti di idoneità tecnica per il titolare dell'autoscuola e si dispone la sospensione dei soggetti abilitati ad effettuare i corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità. È attribuita alla Provincia la competenza ad applicare le sanzioni alle autoscuole. Si richiede che le autoscuole abbiano una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata, dovendo essere in grado di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. È introdotta una opportuna normativa transitoria, per cui l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente si applica alle autoscuole che attualmente svolgono la preparazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola, in modo da salvaguardare la continuità delle attività in corso. Si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B. Per evitare una proliferazione di autoscuole non adeguate a svolgere attività di formazione, si prevede che l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale. Viene attribuita alle regioni la competenza ad accreditare i soggetti competenti ad organizzare i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole; inoltre, le regioni sostituiscono le provincie sia nella competenza a sospendere lo svolgimento dei corsi predetti nei casi già previsti dall’articolo 123 del codice, sia in quella a inibire i soggetti già recidivi nelle irregolarità nello svolgimento dei corsi.
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Articolo 21. (Modifiche all’articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida) L'articolo 21 modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. Viene dato, così, seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea e si fa fronte ai rischi di contraffazione e alle difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.
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Articolo 22. (Modifiche all’articolo 126-bis e all’allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura) L'articolo 22 gradua le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h. Modifiche alla decurtazioni di punti sono previste anche in relazione all'attività di autotrasporto. Alla revisione della patente di guida sarà sottoposto anche chi dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Sono previsti i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque. Viene introdotto l’obbligo di un esame alla fine dei corsi per il conseguimento di 6 punti patente (articolo 126-bis, comma 4 del codice). Viene rimodulata la tabella di decurtazione punti di cui all’articolo 126-bis ). Inoltre, per i neopatentati, è previsto che la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l’attribuzione di un punto all’anno fino ad un massimo di tre punti. La norma ha anticipato al giorno successivo alla pubblicazione della legge (30 luglio 2010), l’applicabilità della decurtazione di 5 punti patente per chi guida sotto l’influenza dell’alcool se di età inferiore a ventuno anni, neo-patentato o che esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.
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Articolo 23. (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida) L'articolo 23 integra le disposizioni circa i soggetti che accertano i requisiti fisici e psichici di coloro che intendono conseguire la patente di guida. Sono previsti anche i medici che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi previsti, purché abbiano svolto l’attività di accertamento nell'ultimo periodo di carriera. La norma, ha specificato la casistica delle valutazioni effettuate dalle commissioni mediche locali. È resa più severa la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di sospensione della patente. Specifiche previsioni sono dettate, da un lato, per casi di patologie che comportano l'inidoneità alla guida, di traumi cranici e di stato di coma e, dall'altro, per i minori che siano autori materiali di violazioni per le quali sia prevista la sospensione della patente di guida. Riguardo al primo aspetto, le disposizioni in materia di patologie e traumi inducono a considerare il fatto che rischi alla sicurezza possono derivare non solo da una condotta deliberatamente difforme da quanto prevedono le norme, ma anche da situazioni indipendenti dalla volontà del conducente. È previsto che ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici. La predetta certificazione deve essere esibita in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute dai neopatentati, dagli autotrasportatori, dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. |
Articolo 24. (Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all’articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero) L'articolo 24 si riferisce ai cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, nel caso in cui circolino con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato estero di provenienza non più validi. Nella prima ipotesi si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente; nella seconda ipotesi, si applicano le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei medesimi documenti abilitativi. Viene anche esteso a tutti i guidatori esteri il sistema della decurtazione dei punti, mentre attualmente è previsto solo per i guidatori di quegli stati dove non vige il sistema della patente a punti.
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Articolo 25. (Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità) L'articolo 25 stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti «tutor»). Sono incrementate le sanzioni pecuniarie per chi supera i limiti massimi di velocità in misura notevole e gli autovelox, fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al netto delle spese, limitatamente a quelli svolti dagli organi di polizia municipale, sono attribuiti, per il 50 per cento, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, e per il 50 per cento all’ente da cui dipende l’organo accertatore. La norma ha previsto che gli enti predetti, diversi dallo Stato, utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. Viene disciplinata la destinazione dei proventi predetti, la norma ha previsto che possano essere utilizzati per le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. L’applicabilità di tali disposizioni è fissata al primo esercizio finanziario successivo all’anno in cui sarà emanato il decreto ministeriale di attuazione. Con decreto ministeriale, sono definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento che, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
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Articolo 26- (Modifica dell’articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli) L’articolo 26 sostituisce l’articolo 152 del codice riformulando l’obbligo di tenere accese le luci di posizione ed i proiettori anabbaglianti onde tener conto delle peculiarità dei veicoli di interesse storico e collezionistico. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio l’uso delle luci anabbaglianti, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.
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Articolo 27- (Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli) L'articolo 27 abroga il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere in funzione il condizionatore durante la fermata del veicolo Viene ridotto l'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote (ciclomotori e motoveicoli a due ruote) rispetto a quelle per i restanti veicoli. E' stata soppresso la possibilità della sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali.
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Articolo 30.(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti) L'articolo 30 modifica la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno in corso. Viene disposta la revoca della patente di guida per chi, sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali, inverte il senso di marcia, attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.
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Articolo 31. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) L'articolo 31 equipara alle autoambulanze per uso umano quelle adibite al soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila ed estende le esimenti conseguenti al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute. È introdotto l'obbligo per l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno, prevedendo, in difetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
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Articolo 34. (Modifica all’articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali) L’articolo 34 impone la fermata ai veicoli quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, nonché di dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni quando si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.
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Articolo 35. (Modifiche all’articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni) L’articolo 35 specifica che il verbale di contestazione delle violazioni, redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è commessa la violazione.
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Articolo 36. (Modifiche all’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni) L'articolo 36 riduce, da centocinquanta a novanta giorni il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione della violazione al codice della strada. È, inoltre, introdotta un'ulteriore notificazione (agli obbligati in solido) quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore; per tale notifica la norma prevede il termine di cento giorni. Sono integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata delle violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di eccesso di velocità, circolazione contromano, violazione della segnaletica stradale, trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, uso del casco sui medesimi veicoli. Sono specificati i casi in cui gli strumenti di rilevazione automatica devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, ha limitato alle strade esterne ai centri abitati l’obbligo di installare gli apparecchi completamente automatici sui tratti individuati secondo direttive del Ministero dell’interno e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Articolo 37. (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE) L'articolo 37 obbliga gli autotrasportatori esteri ai quali siano contestate violazioni al codice della strada, a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, in difetto è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
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Articolo 38. (Introduzione dell’articolo 202-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) L'articolo 38 introduce la rateazione delle sanzioni pecuniarie, nel caso di una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro; in tale caso i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate possono richiedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000 e l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100, oltre gli interessi. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e al giudice di pace.
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Articolo 41. (Modifiche agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) L'articolo 39 (articolo 41 del testo approvato dal Senato) detta disposizioni procedimentali: per la notifica del ricorso e del decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione, prevedendosi l'uso di fax e posta elettronica; circa i termini della prima udienza; sulla sospensione dell’esecuzione del provvedimento; sulla legittimazione passiva nel giudizio; sull'esecutività della sentenza e i termini di pagamento della somma decisa.
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Articolo 40. (Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) L'articolo 40 demanda ai Ministri destinatari dei proventi delle sanzioni pecuniarie di trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi ad essi attribuiti. Sono state rimodulato le quote dei proventi spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (dal 40 al 25 per cento) al Ministero dell’interno (dal 20 al 10 per cento per l’acquisto di automezzi; dal 10 al 5 per cento per i controlli sull’uso eccessivo di alcool e sull’uso di stupefacenti; dal 10 al 5 per cento per i programmi obbligatori di educazione stradale; dal 15 al 5 per cento per garantire la funzionalità degli organi di polizia stradale).
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Articolo 43. (Introduzione dell’articolo 214-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati) L'articolo 41 destina i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica viene disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
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Articolo 42. (Modifiche all’articolo 218 e introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati) L'articolo 42 introduce norme procedimentali relative alla sospensione della patente, utilizzando l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Inoltre, amplia il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di guida ed estende il periodo a cinque anni in caso di violazioni più gravi (con sospensione della patente superiore a tre mesi) e nel caso di reiterazione. È prevista la possibilità di fare istanza al prefetto per conseguire permessi di guida in caso di ritiro della patente, in casi specifici, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per assistere parenti disabili. Qualora l’istanza è accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente è severamente punito anche se effettuato utilizzando il permesso provvisorio, ma in violazione delle prescrizioni in esso contenute.
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Articolo 43. (Modifiche agli articoli 219, 219-bis e 222, modifica dell’articolo 223 e abrogazione dell’articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida) L'articolo 43 nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, prevede che si proceda al ritiro immediato della patente. Nei casi più gravi, vale a dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si prolunga la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto. Si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente; se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a tre anni. È stato introdotto il divieto, fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i soggetti ai quali è stata ritirata la patente, di conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ed il divieto di condurre tali veicoli. È previsto che per gli autisti professionali l’accertamento di violazione alla normativa sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, costituisce giusta causa di licenziamento. La norma prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge delle disposizioni in materia di revoca della patente o dell’analogo documento per la guida di ciclomotori (30 luglio 2010).
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. Articolo 44. (Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative) L'articolo 44 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede direttamente al sequestro, mentre il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo.
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Articolo 45. (Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale) L’articolo 45 integra l’articolo 230 del codice della strada in tema di educazione stradale escludendo le associazioni ambientaliste tra quelle che partecipano al procedimento di definizione dei programmi di educazione stradale ed includendovi la conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali; viene stabilito il termine di 180 giorni per l’adozione del programma.
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Articolo 46. (Istituzione del Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale) L’articolo 46 al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, istituisce e disciplina, collocandolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.
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Articolo 47. (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade) L'articolo 47 prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Di tali interventi si dovrà tener conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni successive alla data di entrata in vigore del testo in esame.
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Articolo 48. (Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale) L’articolo 48 interviene in tema di trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e compiti amministrativi in materia stradale, disciplinate dalla legge delega 59/1997 (legge Bassanini) e dal relativo decreto legislativo di attuazione 112/1998.
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Articolo 49. (Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera») L'articolo 49 è volto a promuovere lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi quali, in via sperimentale e sulla base di direttive che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: l'equipaggiamento degli autoveicoli di maggiori dimensioni con la «scatola nera» e l'impiego, da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l’impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l’equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.
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Articolo 50. (Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto) L'articolo 50 obbliga gli autotrasportatori a dimostrare con apposita certificazione il non abuso di sostanze alcoliche ovvero il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La certificazione sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga.
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Articolo 51. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell’attività di autotrasportatore) L'articolo 51 prevede la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle disposizioni in materia di autotrasporto e di quelle del codice della strada quando dalle violazioni di tali norme derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa da autotrasportatori. È disciplinata la frequenza del corso formazione iniziale accelerato per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, nonché i criteri di reciprocità tra Stato italiano e Stato estero, ai fini del conseguimento dei titoli di guida corrispondenti a quelli nazionali da parte di guidatori esteri.
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Articolo 52. (Introduzione dell’articolo 46-bis e modifica all’articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) L'articolo 52 introduce sanzioni per il cabotaggio stradale effettuato, in violazione della normativa comunitaria, da veicoli immatricolati all’estero: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi.
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Articolo 53. (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool) L’articolo 53 modifica la disciplina sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade. E' stato anticipato, dalle ore 7 alle ore 6, il termine finale del divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio (è rimasto fermo il termine iniziale alle ore 2).
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Articolo 54. (Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne) L’articolo 54 modifica la disciplina sulla somministrazione di alcool nelle ore notturne e, in particolare, prevede l’obbligo per gli esercenti di avere, presso ciascuna uscita del locale, un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. E' stato riformulato l'elenco delle fattispecie vietate, nonché ampliato e dettagliato l’ambito di applicazione della disciplina, prevedendo (nuovo testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007) che: • i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza di esercizio pubblico (articolo 86, primo e secondo comma, del TU 773/1931) ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti; • chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni; • devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 117/2007) aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I predetti divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Con disposizione che entrerà in vigore il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, ai titolari ed i gestori dei locali di cui al predetto articolo 6, comma 2, del decreto-legge 117/2007, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, è fatto obbligo di avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della citata licenza di esercizio pubblico (articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 117/2007) sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento di queste forme di intrattenimento il testo approvato dalla Camera dei deputati esclude l’obbligo vigente in capo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare, a mezzo di una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. E' opportuno valutare attentamente l'eliminazione delle verifiche sulla sicurezza dell'edificio, la sua solidità e la presenza delle uscite di sicurezza. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai nuovi testi dei commi 2, 2-bis e 2- quinquies, dell’articolo 6, del decreto-legge 117/2007 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L’inosservanza delle disposizioni sulla disponibilità dei precursori comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
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Articolo 55. (Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli) L'articolo 55 prevede l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida. La procedura per l'individuazione dei farmaci e per l'apposizione sulle confezioni dei segni di pericolo è disciplinata in modo da concedere tempi adeguati di applicazione alle imprese produttrici.
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Articolo 56. (Raccolta e invio dei dati relativi all’incidentalità stradale) L'articolo 56 demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di fissare i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale da parte delle Forze dell’ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica e dell’Automobile Club d’Italia
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Articolo 57. (Misure alternative alla pena detentiva) L'articolo 57 prevede la possibilità di richiedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali quando è stata comminata la misura detentiva dell’arresto per guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l’attività nel settore dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.
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Articolo 58. (Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) L'articolo 58 è finalizzato a superare le difficoltà attualmente originate dalla disciplina dei contrassegni, da esporre sui veicoli, quando si tratti di veicoli a servizio di persone invalide. Si precisa che il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e si introducono le necessarie disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 59. (Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente) L'articolo 59 prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
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Articolo 60. (Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi) L’articolo 60 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione: di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici; di impianti impiegati per regolare la velocità; di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.
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Articolo 61. (Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali) L’articolo 61 consente agli enti locali l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell’accertamento delle violazioni esclusivamente con l’impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. È peraltro fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento sull'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato.
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