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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c.7. Conducente che non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate.
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pagamento di una somma da € 38 a € 155 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 38 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
pagamento di una somma da € 76 a € 310 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 76. La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) |
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c. 8. Conducente che supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
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pagamento di una somma da € 155 a € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
pagamento di una somma da € 310 a € 1.248 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 310 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) |
Patente a punti: in detrazione 2.
Patente a punti: in detrazione 5 |
| c.
9. Conducente
che supera di oltre 40 ma di non lotre 60 km/h i limiti massimi di velocità
violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate.
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pagamento di una somma da 370 a € 1.458 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) 370 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
pagamento di una somma da € 740 a € 2.970 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 740 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) |
sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, (art. 218 codice). nel caso di recidiva nel periodo di due anni, sospensione della patente da otto a diciotto mesi (c.12) Patente a punti: in detrazione 10 sospensione patente di guida da 6 a 12 mesi |
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c. 9-bis Conducente che supera di oltre 60 km/h
violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate. |
pagamento di una somma da € 500 a € 2.000 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 500 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
da € 1.000 a € 4.000 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) |
Sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi Nel caso di recidiva, in un periodo di due anni, revoca della patente. Patente a punti: in detrazione 10
sospensione patente di guida da 12 a 24 mesi |
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c. 10. Assenza dei dischi di indicazione della velocità nella parte posteriore del veicolo |
pagamento di una somma da € 23 a € 92 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 23 La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
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c. 11 Violazioni commesse con veicoli indicati nel c. 3, lett. b), f), g), h), e l)
c.11 ( rif. art 179/3)
c.11 (rif. 142/9)
c.11 (rif. 179/2-bis)
c.11 (rif. 142/9) |
sanzioni pecuniarie raddoppiate La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
pagamento di una somma da € 713 a € 2.853 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) non ammessa La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
pagamento di una somma da € 740 a € 2.916 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) non ammessa La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) pagamento di una somma da € 829 a € 3.315 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) non ammesa La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)
pagamento di una somma da € 1.000 a € 4.000 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) non ammesa La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) |
sanzioni accessorie raddoppiate (a)
SANZIONI
PER ECCESSO DI VELOCITA' DEI VEICOLI PESANTI autoveicoli
o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti
nella classe 1 quando viaggiano carichi (art. 168, comma 1 C.d.S.); treni
costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio [lett. h), i), 1) art. 54
C.d.S.]; autobus e filobus di m.c.p.c. sup. a 8 t.; autoveicoli
destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. e fino
a 12 t.; autocarri di m.c.p.c. sup. a 5 t. se adoperati per il trasporto di
persone (art. 82, comma 6, C.d.S.); mezzi d'opera quando viaggiano a pieno
carico. Quando
l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore
di velocità, si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. e
relative ai casi di alterazione dei dispositivi di limitazione. L' applicazione è limitata alle sole sanzioni pecuniarie
previste dall'art. 179, comma 2 bis C.d.S., con la conseguenza che, le
eventuali sanzioni accessorie applicate per effetto del superamento dei limiti
di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 C.d.S., non potranno
concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis del citato
articolo. E' possibile
contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art.
179, commi 2 bis e 3, qualora, dopo una verifica tecnica del mezzo, venga
accertata l'effettiva alterazione del dispositivo di limitazione della
velocità. Nel caso
di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità, con separato verbale, dovrà essere applicata la
sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S, anche al titolare di licenza o
dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone).
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Circ. Min. interno n. 26352 del 3/08/2007
omissis
4.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI
Il
decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di
velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di
incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il
decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente
dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per
condotte particolarmente pericolose.
La modifica
interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli
illeciti previsti da quella norma.
L’articolo
142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle
sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più
graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato,
stabilendo:
la
rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito;
infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per
le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. art
3 comma 1 lett. c) del decreto legge);
l’aumento
della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni
correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo
comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;
la
possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade
con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art 3 comma
1 lett. a) del decreto-legge);
un
significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della
patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di
oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle
violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite di oltre
60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);
un aumento
dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle
violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del
decreto-legge);
Quando una
delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è
commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dall’art
142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie e la
durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è
raddoppiata.
La norma
dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d)
del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate
anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di
limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale
norma.
Occorre
precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita
l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con
la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del
superamento dei limiti di velocità ai sensi dei
commi 9 e 9
bis dell’art.142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste
dal comma 2 bis dell’art 179 C.d.S. Resta salva la possibilità di contestare, in
modo autonomo, le violazioni di cui
all’art 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia
provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di
alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.
In ogni
caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3
dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o
dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
La modifica
dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge impone
che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi.
Le
caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di
segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite
con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere
il testo al più presto.
Nelle more
della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di
approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle
postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed
autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo
dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui
veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in
cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento
della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le
seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”.
Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni
di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli
utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
Il
nuovo comma 6 bis prevede l'obbligo di segnalare in modo ben visibile, con
cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, l'utilizzo sulla rete stradale
delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli.
Tuttavia, tale norma andrà integrata con un successivo decreto ministeriale in
corso di approvazione.
Fferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata
sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere
segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio
che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato
l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio
variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI
VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di
cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in
modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in
transito e la tutela degli operatori di polizia.
SANZIONI
PER ECCESSO DI VELOCITA’
Sono state
individuate quattro nuove fasce di superamento dei limiti di velocità
inasprendo le relative sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché i punti di
decurtazione:
superamento
dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 36,00 a € 148,00 (comma 7);
superamento
dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 - decurtazione punti
patente 5 (comma 8);
superamento
dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1458,00 - decurtazione punti
patente 10 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da 3 a 6 mesi - in caso di una ulteriore violazione, in un periodo di
due anni, la sospensione della patente di guida è da 8 a 18 mesi (comma 9);
superamento
dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 - decurtazione punti patente 10 - sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12
mesi - in caso di una ulteriore violazione in un periodo di due anni è prevista
la revoca della patente (comma 9 bis).
Autovelox. Velomatic, ecc., omologati;
Cronotachigrafo;
Biglietti di pedaggio autostradale;
Calcolo della velocità media di persorrenza su tratti determinati.
I risultati ottenuti debbono essere corretti in riduzione a favore del trasgressore nella seguente misura:
velocità accertata 70 Km/h 9%
velocità accertata da 70 a 130 10%
velocità accertata sup. a 130 Km/h 15%