Art. 142. Limiti di velocità
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 

c.7. Conducente che non osserva i limiti minimi di velocità,

ovvero

supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h,

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate.

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

 

pagamento di una somma

da

€ 76 a € 310

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 76.

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 V. Circ. Min. interno 26352 del 3/08/2007, che si riporta di seguito.

c. 8. Conducente che supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità

 

 

 

 

 violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni sono raddoppiate (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

pagamento di una somma

da € 310 a € 1.248

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 310

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti:

in detrazione 2.

 

 

 

 

 

 

Patente a punti:

in detrazione 5

c. 9. Conducente che supera di oltre 40 ma di non lotre 60 km/h i limiti massimi di velocità

 

 

 

  

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate.

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

370 a € 1.458

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

370

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

pagamento di una somma

da € 740 a € 2.970

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 740

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, (art. 218 codice).

nel caso di recidiva nel periodo di due anni, sospensione della patente da otto a diciotto mesi (c.12)

Patente a punti:

in detrazione 10

sospensione patente di guida da 6 a 12 mesi

c. 9-bis Conducente che supera di oltre 60 km/h

 

 

 

 

violazione commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) (1) le sanzioni sono raddoppiate.

pagamento di una somma

da € 500 a € 2.000

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 500

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

da € 1.000 a € 4.000

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi

Nel caso di recidiva, in un periodo di due anni, revoca della patente.                        

Patente a punti:

in detrazione 10

 

sospensione patente di guida da 12 a 24 mesi

c. 10. Assenza dei dischi di indicazione della velocità nella parte posteriore del veicolo

 

pagamento di una somma

da

€ 23 a € 92

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

 

 c. 11 Violazioni commesse con veicoli indicati nel c. 3, lett. b), f), g), h), e l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.11 ( rif. art 179/3)

 

 

 

 

 

c.11 (rif. 142/9)

 

 

 

 

 

c.11 (rif. 179/2-bis)

 

 

 

 

c.11 (rif. 142/9)

 sanzioni pecuniarie raddoppiate

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

€ 713  a € 2.853

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

pagamento di una somma

da

€ 740 a € 2.916

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

pagamento di una somma

da

€ 829 a € 3.315

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesa

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

pagamento di una somma

da

€ 1.000 a € 4.000

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammesa

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

sanzioni accessorie raddoppiate (a) SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA' DEI VEICOLI PESANTI

autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 quando viaggiano carichi (art. 168, comma 1 C.d.S.);

treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio [lett. h), i), 1) art. 54 C.d.S.]; autobus e filobus di m.c.p.c. sup. a 8 t.;

autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. e fino a 12 t.; autocarri di m.c.p.c. sup. a 5 t. se adoperati per il trasporto di persone (art. 82, comma 6, C.d.S.); mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico.

Quando l'accertamento dell'eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, si applicano anche le sanzioni previste dall'art. 179 C.d.S. e relative ai casi di alterazione dei dispositivi di limitazione. L' applicazione è limitata alle sole sanzioni pecuniarie previste dall'art. 179, comma 2 bis C.d.S., con la conseguenza che, le eventuali sanzioni accessorie applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9 bis dell'art. 142 C.d.S., non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis del citato articolo.

E' possibile contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'art. 179, commi 2 bis e 3, qualora, dopo una verifica tecnica del mezzo, venga accertata l'effettiva alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

Nel caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, dovrà essere applicata la sanzione di cui al comma 3 dell'art. 179 C.d.S, anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone).

 

Art. 142. Limiti di velocità.

Circ. Min. interno n. 26352 del 3/08/2007

omissis

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI

Il decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per condotte particolarmente pericolose.

La modifica interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma.

 4.1 Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità

L’articolo 142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato, stabilendo:

la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v. art 3 comma 1 lett. c) del decreto legge);

l’aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;

la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);

un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);

un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del decreto-legge);

 4.2 Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti

Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dall’art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata.

La norma dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d) del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.

Occorre precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei

commi 9 e 9 bis dell’art.142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2 bis dell’art 179 C.d.S. Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le  violazioni di cui all’art 179 commi 2 bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità.

In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.

 4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità

La modifica dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in cui è collocato l’apparecchio di

rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”. Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

 PRESEGNALAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO DELLA VELOCI

Il nuovo comma 6 bis prevede l'obbligo di segnalare in modo ben visibile, con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, l'utilizzo sulla rete stradale delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità dei veicoli. Tuttavia, tale norma andrà integrata con un successivo decreto ministeriale in corso di approvazione.

Fferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA" ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.

SANZIONI PER ECCESSO DI VELOCITA’

Sono state individuate quattro nuove fasce di superamento dei limiti di velocità inasprendo le relative sanzioni pecuniarie ed accessorie, nonché i punti di decurtazione:

superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 36,00 a € 148,00 (comma 7);

superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 - decurtazione punti patente 5 (comma 8);

superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 370,00 a € 1458,00 - decurtazione punti patente 10 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi - in caso di una ulteriore violazione, in un periodo di due anni, la sospensione della patente di guida è da 8 a 18 mesi (comma 9);

superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 60 km/h: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 - decurtazione punti patente 10 - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi - in caso di una ulteriore violazione in un periodo di due anni è prevista la revoca della patente (comma 9 bis).

 Strumenti e fonti di prova:

Autovelox. Velomatic, ecc., omologati;

Cronotachigrafo;

Biglietti di pedaggio autostradale;

Calcolo della velocità media di persorrenza su tratti determinati.

I risultati ottenuti debbono essere corretti in riduzione a favore del trasgressore nella seguente misura:

velocità accertata 70 Km/h                                  9%

velocità accertata da 70 a 130                             10%

velocità accertata         sup. a 130 Km/h            15%