Art. 141. Velocità.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 c.8. Velocità non regolata in relazione alle condizioni ambientali (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

Patente a punti:

in detrazione 5.

 

9. Divieto di gareggiare in velocità, salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 155

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis) 

 

 

Patente a punti:

in detrazione 10.

 

 

 

 

 

. 

C.10. Gareggiare in velocità da parte di conducente di animali da tiro, da soma e da sella, cui al comma 7

 

pagamento di una somma

da

€ 23 a € 92

 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

C.11. Guida pericolosa (2)

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

La sanzione è aumentata di 1/3 quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (V. art. 195, c. 2-bis)

 

(1) Il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
(2)  Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. 6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

Art. 141. Velocità.