Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 5. - circolare in Italia, con veicoli immatricolati in uno Stato estero, oltre il periodo massimo di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1) - circolare con targa non chiaramente leggibile o con targa le cui scritte non sono ripetute in cifre arabe e caratteri latini (2). |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 (3) |
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(1) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
(2) Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
(3) Ammesso nelle mani dell’agente accertatore
Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.