Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 c. 5.

- circolare in Italia, con veicoli immatricolati in uno Stato estero, oltre il periodo massimo di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (1)

 

- circolare con targa non chiaramente leggibile o con targa le cui scritte non sono ripetute in cifre arabe e caratteri latini (2).

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78 (3)

 

 

(1) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

(2) Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.

Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

(3) Ammesso nelle mani dell’agente accertatore

Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.