Art. 128. Revisione della patente di guida.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 2. Conducente che circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 - Conducente che circola nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida (1) |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 |
ritiro della patente (art. 216 codice). |
(1) Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente