Art. 128. Revisione della patente di guida.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 c. 2. Conducente che circola senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1

- Conducente che circola nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

ritiro della patente (art. 216 codice).

 

(1) Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente

Art. 128. Revisione della patente di guida.