Art. 125. Validità della patente di guida.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 3. Conducente munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso (2) |
pagamento di una somma da € 155 a € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 |
sospensione della patente da 1 a 6 mesi, (art. 218 codice). |
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c. 4. - Conducente munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione a mutilazione o minorazione,
- Conducente munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di categoria diversa (3) |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 |
sospensione della patente da 1 a 6 mesi, (art. 218 codice). |
(1) Le patenti di categorie B o superiore rilasciate prima del 25.04.1988 consente anche la guida di motocicli. Nel territorio nazionale ai titolari di patente B conseguita successivamente al 25.04.1988, è consentita la guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza non superiore a 11 Kw.
(2) Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
(3) La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.