124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 c. 4. Guidare macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente  (1)

 

 

pagamento di una somma

da

€ 2.455 a € 9.825

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

Non ammesso

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

 

In caso di reiterazione delle violazioni,

 

confisca amministrativa del veicolo (art. 214 codice).

(V. art. 202, c.3 bis)

Incauto affidamento (si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12)

[C.12. Avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto,

 

 

pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

Non ammesso

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

 

In caso di reiterazione delle violazioni,

 

confisca amministrativa del veicolo (art. 214 codice).

(V. art. 202, c.3 bis)

(1). Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);

b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;

c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.