124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 4. Guidare macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente (1) |
pagamento di una somma da € 2.455 a € 9.825 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) Non ammesso |
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo (art. 214 codice). (V. art. 202, c.3 bis) |
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Incauto affidamento (si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12) [C.12. Avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, |
pagamento di una somma da
€ 389 a € 1.559 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) Non ammesso |
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo (art. 214 codice). (V. art. 202, c.3 bis) |
(1). Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.