Art. 123. Autoscuole.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 11. Gestire un'autoscuola senza dichiarazione di inizio di attività

 

 

 

 

 

 

c. 11-bis Impartire istruzione in forma professionale e a fine di lucro

 

pagamento di una somma

da

€ 10.000 a € 15.000

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

 

pagamento di una somma

da

€ 10.000 a € 15.000

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio

(art. 212 codice).

 

 

 

 

revoca dell'idoneità tecnica che potrà essere riconseguita dopo 5 anni a seguito di riabilitazione.

c. 12. Insegnare teoria nelle autoscuole o istruire alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere abilitato ed autorizzato,

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a €  624

Pagamento in  misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

 

(1) Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento .

Art. 123. Autoscuole.