Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 11. Chiunque avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneità (1) |
pagamento di una somma da € 155 a € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 |
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi (art. 214 codice). |
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c. 12. Guidare filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto (1) |
pagamento di una somma da € 155 a € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 |
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi (art. 214 codice). |
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c. 13. Guidare filoveicoli munito di patente di guidai ma non del certificato di idoneità (1) |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 |
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi (art. 214 codice). |
(1) Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.