Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 11. Chiunque avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o del certificato di idoneità (1)

 

pagamento di una somma

da € 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

fermo amministrativo del veicolo per sei mesi (art. 214 codice).

 

c. 12. Guidare filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto (1)

 

pagamento di una somma

da € 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

fermo amministrativo del veicolo per sei mesi (art. 214 codice).

 

c. 13. Guidare filoveicoli munito di patente di guidai ma non del certificato di idoneità (1)

 

pagamento di una somma

da € 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

fermo amministrativo del veicolo per sei mesi (art. 214 codice).

 

(1) Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.