Art. 117. Limitazioni nella guida.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 C. 5. Titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità (1)

 

 

pagamento di una somma

da

da € 148 a € 594

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

da € 148

sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, (art.218 codice).

Per l'entrata in vigore del comma 2-bis, V. p. 2 della circolare 26352 del 03/08/2007, che si riporta di seguito.

Art. 117. Limitazioni nella guida.

(1) Al presente comma non si applica l'incremento delle sanzioni previsto dal D.M. 17 dicembre 2008. Con il decreto-legge 30 dicembre 208, n. 207 (cosiddetto Milleproroghe), pubblicato in G.U. n. 304 del 31 dicembre u.s., è stata porogata al 1° gennaio 2010 l'applicazione delle disposizioni di cui comma 2-bis dell'articolo 117 del Codice della Strada.

Circ. Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione.

 omissis

2. LIMITAZIONI NELLA GUIDA DA PARTE DEI NEOPATENTATI

L’art 2 del decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’art 117 C.d.S, stabilendo che:

a) per la guida dei motocicli nel nostro paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.

b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell’art 117 C.d.S, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’art 188 C.d.S, opera per il primo anno dal rilascio della patente B.

Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell’art 117 C.d.S sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2 bis dell’art 117 C.d.S, sono destinate ad operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma 5 dell’art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante il comma 5 dell’art 117 C.d.S contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S, possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.