Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 C.12. Avendo la materiale disponibilità di un veicolo, «lo affida  o  ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale», se prescritto.

 

 

pagamento di una somma

da

€ 389 a € 1.559

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 389

 

c. 13. guidare autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida

- conducenti che guidano senza patente perché revocata

- conducenti che guidano con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada

 

ammenda da

€ 2.257 a € 9.032

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, se il veicolo è condotto da persona sprovvista di patente o con patente revocata, quando consegue ad un reato.

in caso di reiterazione delle violazioni in un biennio: arresto fino ad un anno e confisca del veicolo. Competente il tribunale in composizione monocratica 

Redazione della notizia di reato. Sequestro preventivo del veicolo quando la sanzione consegue a reato (art. 321 c.p.p.)

Sequestro amministrativo finalizzato alla confisca se il reato è commesso alla guida di un motoveicolo

(art. 213, c. 2-sexies cds).

 

13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di  patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis (in vigore dal 1° ottobre 2005)

pagamento di una somma

da € 542 a euro 2.168

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 542.

 

fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta (art. 214 codice).

c. 15. Guidare autoveicoli o motoveicoli adibiti a:

- servizio pubblico di piazza

- servizio di noleggio con conducente

- servizio di linea

- trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t non avendo compiuto anni 21

- scuolabus

senza  essere munito del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, perché mai conseguito o scaduto

oppure munito di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione

- guidare vecoli adibiti al trasporto di merci pericolose senza aver conseguito il certificato di formazione professionale

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa

 

fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta (art. 214 codice).

Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori