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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 3. Guidare veicoli o condurre animali e non trovarsi nelle condizioni psico-fisiche richieste - condurre animali senza avere l’età - guidare veicoli a trazione animale senza aver compiuto anni 14 - guidare un ciclomotore senza aver compiuto anni 14 - guida di motoveicolo, macchina agricola, senza aver compiuto anni 16 - guida di particolari veicoli per trasporto di cose avendo già compiuto 65 anni (2) - guida di particolari veicoli per trasporto di persone avendo già compiuto 60 anni(3) Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e) (1) |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 pagamento di una somma da € 155 a € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 |
(quando commesse con veicoli a motore), fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta (art. 214 codice). |
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c. 4. - Conducente minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc - o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc - Conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. |
pagamento di una somma da € 38 a € 155 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 38 |
(quando commesse con veicoli a motore), fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta (art. 214 codice). |
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c. 5. Incauto affidamento di veicoli o di anima, avendone la materiale disponibilità o consentirne la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste se si tratta di veicolo se si tratta di animali |
pagamento di una somma da € 38 a € 155 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 38 pagamento di una somma da € 23 a € 92 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 23 |
(quando commesse con veicoli a motore), fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta (art. 214 codice). |
(1) e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
(2) a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
(3) b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.