Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 c. 3. Guidare veicoli o condurre animali e non trovarsi nelle condizioni psico-fisiche richieste

- condurre animali senza avere l’età

- guidare veicoli a trazione animale senza aver compiuto anni 14

- guidare un ciclomotore senza aver compiuto anni 14

- guida di motoveicolo, macchina agricola, senza aver compiuto anni 16

 

 

- guida di particolari veicoli per trasporto di cose avendo già compiuto 65 anni (2)

- guida di particolari veicoli per trasporto di persone avendo già compiuto 60 anni(3)

Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e) (1)

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

(quando commesse con veicoli a motore),

fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta (art. 214 codice).

 

c. 4.

- Conducente minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc 

- o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc

- Conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.

 

pagamento di una somma

da € 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

 (quando commesse con veicoli a motore),

fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta (art. 214 codice).

 

c. 5. Incauto affidamento di veicoli o di anima, avendone la materiale disponibilità  o  consentirne la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste

se si tratta di veicolo

 

 

 

 

 

 

se si tratta di animali

 

 

pagamento di una somma

da € 38 a € 155

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

 

pagamento di una somma

da € 23 a € 92

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

(quando commesse con veicoli a motore),

fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta (art. 214 codice).

(1) e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

(2) a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

(3) b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.