Art.102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 6. - Intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede entro 48 ore, a farne denuncia agli organi di polizia (1) - circolare con una targa ricostruita senza senza aver provveduto a fare la prescritta denuncia - circolare oltre in termini (15 gg) con targa autocostruita senza aver richiesto la reimmatricolazione |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 |
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c. 7. Circolare con targa non chiaramente e integralmente leggibile (2) |
pagamento di una somma da € 38 a € 155 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 38 |
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(1) c. 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
c. 2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
c. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
(2) c. 4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
c. 5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
Art.102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.