Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 11. Circolare con autoveicolo, motoveicolo, rimorchio senza targa di circolazione (1)

 

 

pagamento di una somma

da

€ 78 a € 311

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 78

Non prevista

c. 12. Circolare con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta

 

pagamento di una somma

da

€ 1.842 a € 7.369

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

non ammessa.

Ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.

fermo amministrativo del veicolo

o, in caso di reiterazione delle violazioni,

confisca amministrativa del veicolo (3).

 

C.13. Mancata osservanza delle disposizioni sulle carattestiche catarifrangenti delle targhe (2)

- circolazione senza targa di prova

- iscrizioni, distintivi e sigle vietate

pagamento di una somma

da

€ 23 a € 92

 

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

Ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.

Fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo (3).

 

 

c. 14.

- Falsificare, manomettere o alterare targhe automobilistiche

- realizzare targhe false, manometterle, falsificarle o alterarle

- usare targa falsa, manomessa o alterata

 

è punito ai sensi dell’art. 482 c.p.

 

Ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.

Fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo (3).

 

(1) [1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

omissis

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

b) la collocazione e le modalità di installazione;]

(2) Le targhe devono avere caratteristiche rifrangenti.

- Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo

(3)La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (art. 214 codice).

100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.