Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

 

c.2. Utilizzare per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso

 

 

 

L.298/1974

46. Trasporti abusivi.

- disponrre l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione

- violare le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione,

 

pagamento di una somma

da € 389 a € 1.559.

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 389

 

 

pagamento di una somma da € 2.065 a € 12.394

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg). Non ammessa

 

 

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493(1)

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi,

 

in caso di reiterazione delle violazioni,

 

 confisca amministrativa del veicolo.

 

Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 213).

 

 

(1) Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, della legge 298/1974, accertata con provvedimento esecutivo.

  Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.