Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c.2. Utilizzare per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso L.298/1974 46. Trasporti abusivi. - disponrre l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione - violare le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, |
pagamento di una somma da € 389 a € 1.559. Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) € 389 pagamento di una somma da € 2.065 a € 12.394 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg). Non ammessa Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493(1) |
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, in caso di reiterazione delle violazioni, Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 213). |
(1) Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, della legge 298/1974, accertata con provvedimento esecutivo.