Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c.3. - adibire al trasporto di cose per conto terzi veicoli di massa superiore a 6 t non adibiti a tale uso - violare le prescrizioni indicate nell’autorizzazione o nella carta di circolazione Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 - disporre l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione - violare le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, |
pagamento di una somma da € 2.065 a € 12.394 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg). Non ammessa pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 (1) |
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, in caso di reiterazione delle violazioni, sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 213). |
(1) Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.
Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.