Art. 83. Uso proprio.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

- Adibire ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto

- violare le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione

 

 

Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

- disporre l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione

- violare le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione,

 

 

 

pagamento di una somma da

€ 155 a € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 155

 

 

pagamento di una somma da € 2.065 a € 12.394

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg).

Non ammessa

 

pagamento di una somma

da € 2.582 a € 15.493(1)

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg).

non ammessa

sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi (art. 217 codice).

 

 

 

 

 

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi,

in caso di reiterazione delle violazioni

sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 213).

 

(1) se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo

Art. 83. Uso proprio.