|
Comma/violazione
|
Sanzione amministrativa
|
Sanzione amm.va accessoria
|
|
c. 3. - Circolare con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, - dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite - mancanza del segnale mobile di pericolo (triangolo) |
del pagamento di una somma da € 38 a € 155 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) € 38 |
Non prevista |
Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, del codice, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.