Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 3.

- Circolare con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto,

- dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite

- mancanza del segnale mobile di pericolo (triangolo)

del pagamento di una somma

da € 38 a €   155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 38

 

Non prevista

Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, del codice, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.