Art. 63. Traino veicoli.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

C.5

- traino contemporaneo di più veicoli (1)

- traino di veicoli al di fuori dei casi consentiti

- traino di veicoli in avaria con mezzo diverso da un autoveicolo

- traino di veicolo in avaria veicolo diverso da un autoveicolo

- traino di veicolo in avaria senza garanzie per la sicurezza della circolazione

- mancato rispetto della massa rimorchiabile durante il traino di un veicolo

- mancata osservanza delle prescrizioni per l’agganciamento

 

pagamento di una somma da

        € 78 a € 311

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

                 € 78

 

Non prevista

Note:

(1) 1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.