Art.38. Segnaletica stradale.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

C.13. 7.

- segnaletica stradale non

mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera

- mancata sostituita o reintegrata o rimozione quando sia, anche parzialmente, inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata

- apposizione su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, di indicazioni non regolamentari

- installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali fuori dagli spazi stabiliti dal regolamento

- segnaletica apposta in area privata non regolamentare(1)

Art. 146, c.2 

pagamento di una somma da

           € 78 a € 311

 

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

                   € 78

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da € 38 a € 155

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 38

Non prevista

(1) Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.

 

Art.38. Segnaletica stradale.