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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 5. Circolazione con un mezzo d'opera senza il contrassegno |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (antro 60 gg.) € 78 |
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Mancata corresponsione dell'indennizzo d'usura previsto, |
si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario. Pagamento soprattassa: Entro il mese successivo alla scadenza del termine 10% Entro il secondo mese successivo alla scadenza del termine 20% Dopo il secondo mese successivo alla scadenza del termine 100% (1) |
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Art. 34-bis - (Decoro delle strade) 1. Iinsozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta |
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 1.000 Pagamento in misura ridotta (antro 60 gg.) € 500
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(1) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. (G.U. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.)
Art. 13. Ravvedimento.
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (1);
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione,
se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
omissis.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali