Art. 32. Condotta delle acque.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 6. Violare le norme del presente articolo relative alla condotta delle acque (1):

- manutenzione dei fossi

- mancato adempimento degli obblighi per l’attraversamento con corsi d’acqua

- mancata regolazione dell’irrigazione

 

pagamento di una somma da

      € 155 a € 624

 

pagamento in misura ridotta (antro 60 gg.)

                € 155

 

 

 

(1)1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

Art. 32. Condotta delle acque.