Art. 32. Condotta delle acque.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 6. Violare le norme del presente articolo relative alla condotta delle acque (1): - manutenzione dei fossi - mancato adempimento degli obblighi per l’attraversamento con corsi d’acqua - mancata regolazione dell’irrigazione |
pagamento di una somma da € 155 a € 624 pagamento in misura ridotta (antro 60 gg.) € 155 |
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(1)1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
Art. 32. Condotta delle acque.