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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 3. Violazione da parte del proprietario del fondo delle disposizioni del presente articolo - mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada - tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale - rimozione di alberi o ramaglie dalla strada (1) |
pagamento di una somma da € 155a € 624
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) € 155 |
obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive. |
(1) 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.