Art. 29. Piantagioni e siepi

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 3. Violazione da parte del proprietario del fondo delle disposizioni del presente articolo

- mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada

- tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale

- rimozione di alberi o ramaglie dalla strada (1)

 

pagamento di una somma da

€ 155a € 624

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

            € 155

obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.

 

(1) 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Art. 29. Piantagioni e siepi