Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 11. 

-collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione(1).

- pubblicità non ammessa

- pubblicità rifrangente

- pubblicità su isole di traffico

- pubblicità in luoghi con vincoli storici e paesaggistici

- posa non autorizzata o mancata osservanza delle norme regolamentari  sull’ubicazione della pubblicità sia in ambito urbano che extraurbano

- dimensioni dei cartelli o insegne

- caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari

- pubblicità in autostrada o in aree di servizio autostradale

- pubblicità relativa ai veicoli

- pubblicità fonica

- segni orizzontali sulla carreggiata senza l’osservanza delle norme regolamentari

- targhette identificative deik cartelli e altri mezzi pubblicitari

- esposizione di locandine, striscioni in occasione di manifestazioni o spettacoli

- pubblicità luminosa sulle autovetture private

- pubblicità in conto di terzi sui veicoli.

del pagamento di una somma da

€ 389 a € 1.559

 

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

           € 389

 

c. 12. mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada

del pagamento di una somma

da € 155 a € 624

 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 155

 

c.13-bis. collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1;

c.1.  pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

pagamento di una somma

da € 4.351 a € 17.405

pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg) € 4.351

nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".

l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

 

(1) In ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

 

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.