Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 11. -collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione(1). - pubblicità non ammessa - pubblicità rifrangente - pubblicità su isole di traffico - pubblicità in luoghi con vincoli storici e paesaggistici - posa non autorizzata o mancata osservanza delle norme regolamentari sull’ubicazione della pubblicità sia in ambito urbano che extraurbano - dimensioni dei cartelli o insegne - caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari - pubblicità in autostrada o in aree di servizio autostradale - pubblicità relativa ai veicoli - pubblicità fonica - segni orizzontali sulla carreggiata senza l’osservanza delle norme regolamentari - targhette identificative deik cartelli e altri mezzi pubblicitari - esposizione di locandine, striscioni in occasione di manifestazioni o spettacoli - pubblicità luminosa sulle autovetture private - pubblicità in conto di terzi sui veicoli. |
del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) € 389 |
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c. 12. mancata osservanza delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada |
del pagamento di una somma da € 155 a € 624 € 155 |
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c.13-bis. collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1; c.1. pubblicità lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle
aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e
sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall’ente proprietario
delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione
dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché
autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle
condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
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pagamento di una somma da € 4.351 a € 17.405 pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 4.351 nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli
spazi pubblicitari privi di autorizzazione". |
l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. |
(1) In ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.