Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 4.

- eseguire un’opera o effettuare un deposito o aprire un cantiere stradale senza preventiva autorizzazione o concessione su strada o su pertinenza della strada, o su fasce di rispetto o su aree di visibilità

- violare le prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione

- eseguire lavori su aree destinate alla circolazione senza adottare accorgimenti per la sicurezza della circolazione senza mantenere efficienti gli accorgimenti per la sicurezza sia di giorno che di notte

- eseguire lavori o effettuare deposito di materiali sulla strada   senza provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto alle segnalazioni o delimitazione irregolare del cantiere

- mancanza ed uso di idonei accorgimenti necessari per la regolazione del traffico.

 

pagamento di una somma da

€ 779 a € 3.119

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

                  € 779

 

obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese.

 

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.