Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade.
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 2. Violare le disposizioni relative alle distanze di sicurezza dalle strade

- distanze di sicurezza per attività pericolose:

- - costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale.

 

 pagamento di una somma

da € 779 a € 3.119

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

 779

 

obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

 

Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade.