Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 5. Violare le disposizioni del codice e del regolamento relative a:

- fasce di rispetto nella costruzione di edifici in area priva di strumenti urbanistici

- fasce di rispetto nella costruzione di edifici in zona dotata di strumenti urbanistici

- fasce di rispetto nella costruzione di muri di cinta

- fasce di rispetto alle intersezioni a raso

- inosservanza del rispetto delle aree delle intersezioni a livelli sfalsati

- recinzioni e piantagioni

 

pagamento di una somma

da € 155 a € 624

 

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 155

 

obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

 

18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.