Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
|
Comma/violazione
|
Sanzione amministrativa
|
Sanzione amm.va accessoria
|
|
c. 5. Violare le disposizioni del codice e del regolamento relative a: - fasce di rispetto nella costruzione di edifici in area priva di strumenti urbanistici - fasce di rispetto nella costruzione di edifici in zona dotata di strumenti urbanistici - fasce di rispetto nella costruzione di muri di cinta - fasce di rispetto alle intersezioni a raso - inosservanza del rispetto delle aree delle intersezioni a livelli sfalsati - recinzioni e piantagioni |
pagamento di una somma da € 155 a € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 |
obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. |
18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.