Art. 15. Atti vietati.

Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 2. Violare uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g):

a)

- danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti delle strade e delle pertinenze, alterarne la forma;

- invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze

- creare comunque situazioni di pericolo per la circolazione;

b)

danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

g)

apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

 

pagamento di una somma

da € 38 a € 155

Pagamento in misura

ridotta (entro 60 gg.)

€ 38

 

obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

c. 3. Violare uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i):

c)

impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d)

impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e)

far circolare bestiame, fatta eccezione per le strade locali, con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

 

pagamento di una somma

da € 23 a € 92

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.)

€ 23

 

 

obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 15. Atti vietati.