Art.
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalità.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 18. (1) - Eseguire uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7: - circolazione con un veicolo eccezionali per massa o per dimensione, senza avere ottenuto l'autorizzazione - violazione anche di una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, - superamento anche di uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, - circolazione con veicolo permanentemente attrezzato per il trasporto di veicoli sprovvisto di autorizzazione - circolazione con veicolo adibito al trasporto di container o di casse mobili sprovvisto di autorizzazione - circolazione con veicolo sprovvisto di autorizzazione, adibito al trasporto di animali vivi, balle o rotoli di paglia, macchine operatrici o agricole - trasporto di blocchi di pietra, prefabbricati, prodotti siderurgici, ecc., senza autorizzazione - Circolazione con carichi sporgenti posteriormente oltre 3/10 o oltre i limiti di categoria, senza autorizzazione - Circolazione con carichi sporgenti anteriormente senza la prescritta autorizzazione - Circolazione con autorizzazione non valida, scaduta o manomessa - Circolazione senza osservare le condizioni stabilite nell’autorizzazione - Circolazione con mezzi d’opera che superano i limiti di massa dell’art. 10, c. 8 - Circolazione con mezzo d’opera su strade con segnali di limitazione della massa |
pagamento di una somma € 715 a € 1.443 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 715(3) |
- Sospensione della patente di guida da 15 gg a 30 gg o da 1 a 3 mesi in caso di inosservanza delle disposizioni impartite per il fermo amministrativo del veicolo - sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi (2) |
c. 19. - Eseguire trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità senza osservare le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, - circolare con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione - circolare con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18: - natura del carico e suo ancoraggio - obbligo di lasciare la sede stradale, in ora diurna e notturna, in caso di scarsa visibilità - mancata osservanza dei limiti di velocità prescritti - mancata osservanza delle norme regolamentari richiamate dall’autorizzazione - rispetto della segnaletica stradale - mancata segnalazione con i prescritti pannelli dei carichi sporgenti anteriormente o lateralmente, se prescritti - mancata accensione dei dispositivi a luce lampeggiante gialla o arancione, se prescritti
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pagamento di una somma da € 144 a € 576 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 144 (3)
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ritiro immediato della carta di circolazione(4)
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c. 20. - Circolare senza avere con sé l'autorizzazione, se ottenuta
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pagamento di una somma da € 38 a € 155
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 38 |
Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
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c.21. - Adibire mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose |
pagamento di una somma da € 389 a € 1.559(3)
pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 389 |
- sospensione della patente di guida per un periodo da quindici a trenta giorni, - sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi.
- sospensione della patente da uno a tre mesi (2).
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c. 22. Transitare con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi dell’art. 10
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pagamento di una somma da € 389 a € 1.559. pagamento in misura ridotta € 389
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c. 25-ter. - nel corso di una scorta tecnica, il personale abilitato non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento
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pagamento di una somma da € 307a € 1.227. Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 292 |
Sospensione dell’abilitazione da uno a tre mesi Nel caso in cui in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
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(1) c. 24.
Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4.
Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.
(2) c. 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario.
Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
(3) c. 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V (norme di comportamento) che restano a carico del solo conducente del veicolo.
(4) c. 25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.
L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente.
I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa
Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.