Art. 9. Competizioni sportive su strada.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 8. organizzare una competizione sportiva (atletica, ciclistica o con animali) senza  autorizzazione (fuori dei casi previsti dal comma 8-bis).

- competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali),

 

 

competizione sportiva con veicoli a motore.

 

 pagamento di una somma da

€ 155 ad € 624

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

 € 155

pagamento di una somma

da

€ 779 ad  €  3.119

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€  779

 

 

In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione.

 

 

c. 9.

- Mancata ottemperanza agli obblighi, divieti o limitazioni a cui è subordinata l'effettuazione di una competizione sportiva, risultanti dalla relativa autorizzazione,

 

- competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali

 

 

 

 

 

 

 

competizione sportiva con veicoli a motore

 

 

pagamento di una somma da € 78 a € 311

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

pagamento di una somma da € 155 a € 624

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

 

 

Art. 9-bis

- organizzare, promuovere, dirigere o comunque agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 effettuare scommesse sulle gare


reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone,

reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.
Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.

 

Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Art.9ter

gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis.

 

reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo".

 

Art. 9. Competizioni sportive su strada.