Art. 9. Competizioni sportive su strada.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 8. organizzare una competizione sportiva (atletica, ciclistica o con animali) senza autorizzazione (fuori dei casi previsti dal comma 8-bis). - competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali), competizione sportiva con veicoli a motore. |
€ 155 ad € 624 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 pagamento di una somma da € 779 ad € 3.119 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 779 |
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione. |
| c. 9. - Mancata ottemperanza agli obblighi, divieti o limitazioni a cui è subordinata l'effettuazione di una competizione sportiva, risultanti dalla relativa autorizzazione, - competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali
competizione sportiva con veicoli a motore |
pagamento di una somma da € 78 a € 311 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 pagamento di una somma da € 155 a € 624
Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155
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- organizzare, promuovere, dirigere o comunque agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9.
effettuare scommesse sulle gare | reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25 mila a 100 mila euro. La
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, reclusione da sei a dodici anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è da tre a sei anni.
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5 mila a 25 mila euro.
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Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo. |
| Art.9ter gareggiare in velocità con veicoli a motore, fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis.
| reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da 5 mila euro a 20 mila euro. | Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca
dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al
reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo". |