Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
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Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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c. 13. Mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione nei centri abitati (1) |
pagamento di una somma da € 78 a € 311. Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 78 |
Non prevista |
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c.14. Violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni (2) c. 1, lett. a): effettuare manovra di svolta vietata; circolare contromano; effettuare un sorpasso quando è vietato da apposito cartello; effettuare inversione di marcia vietata; mancato rispetto di direzione obbligatoria; transitare nonostante il divieto; circolare su pista riservata a ciclisti o pedoni circolare con autocarri in zona vietata circolazione su corsie riservate (c. 1, lett. a) divieto di fermata segnalato divieto di sosta o di parcheggio uso di pneumatici da neve o catene transito di armenti e greggi divieto di sosta per esigenze tecniche e di pulizia della strada c. 1, lett d): sostare in spazi riservati (polizia, vigili del fuoco, veicoli di soccorso, ecc.) sostare in spazi riservati allo stazionamento di veicoli in servizio pubblico di linea c. 1, lett. g): mancata osservanza degli orari di carico e scarico delle merci c. 1, lett. h): sosta in aree riservate ad autocaravan c. 1,lett. i): circolare su strade riservate al trasporto pubblico c. 11 Sosta riservata ai residenti - divieto di sosta o di parcheggio; - sosta regolata per fasce orarie; - spazi riservati a ciclomotori o motocicli - mancato uso di pneumatici o catene quando prescritti - transito di armenti o greggi nel centro abitato, senza rispettare le prescrizioni sosta in spazi riservati a particolari veicoli (polizie, VV.FF, ecc.) - sosta in corrispondenza di spazi destinati allo stazionamento di veicoli in servizio pubblico di linea - caricare o scaricare merci al di fuori degli orari fissati - mancato rispetto relativo alle aree di sosta destinate alle autocaravan
- circolare in centro abitato su strada riservata alla circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico - circolare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato |
pagamento di una somma da € 38 a € 155 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 38
pagamento di una somma da € 74 a € 299 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 74
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Non prevista |
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c. 15 c. 1, lett. a): - sostare per un tempo superiore a quello consentito; - manomettere il disco orario c. 1, lett. f): - sosta in area a pagamento - mancata esposizione della ricevuta di pagamento - superare la sosta oltre la scadenza segnata - mancata corresponsione della tariffa dovuta per il parcheggio - pagamento di importo inferiore per sostare su apposita area |
pagamento di una somma da € 23 a € 92 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 23 la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione (2). |
Non prevista |
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c. 14 - divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato
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pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 74 |
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C. 15-bis. - esercitare abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. |
Salvo che il fatto costituisca non costituisca reato pagamento di una somma da euro 709 ad € 2.850 Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 709 Se nell'attività vengono impiegati minori la somma è raddoppiata. da € 1.418 a € 2.836 pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 1.418 |
Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI |
(1). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;);
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
(2) c. 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.
Rimozione o blocco del veicolo (V. art. 159, c. 1, 2 e 4)
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.