Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 13. Mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione nei centri abitati (1)

 

pagamento di una somma

da € 78 a € 311.

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

Non prevista

c.14. Violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni  (2)

c. 1, lett. a):

effettuare manovra di svolta vietata;

circolare contromano;

effettuare un sorpasso quando è vietato da apposito cartello;

effettuare inversione di marcia vietata;

mancato rispetto di direzione obbligatoria;

transitare nonostante il divieto;

circolare su pista riservata a ciclisti o pedoni

circolare con autocarri in zona vietata

circolazione su corsie riservate (c. 1, lett. a)

divieto di fermata segnalato

divieto di sosta o di parcheggio

uso di pneumatici da neve o catene

transito di armenti e greggi

divieto di sosta per esigenze tecniche e di pulizia della strada

c. 1, lett d):

 sostare in spazi riservati (polizia, vigili del fuoco, veicoli di soccorso, ecc.)

sostare in spazi riservati allo stazionamento di veicoli in servizio pubblico di linea

c. 1, lett. g):

mancata osservanza degli orari di carico e scarico delle merci

c. 1, lett. h):

 sosta in aree riservate ad autocaravan

c. 1,lett. i):

circolare su strade riservate al trasporto pubblico

c. 11

Sosta riservata ai residenti

- divieto di sosta o di parcheggio;

- sosta regolata per fasce orarie;

- spazi riservati a ciclomotori o motocicli

- mancato uso di pneumatici o catene quando prescritti

- transito di armenti o greggi nel centro abitato, senza rispettare le prescrizioni

sosta in spazi riservati a particolari veicoli (polizie, VV.FF, ecc.)

- sosta in corrispondenza di spazi destinati allo stazionamento di veicoli in servizio pubblico di linea

- caricare o scaricare merci al di fuori degli orari fissati

- mancato rispetto relativo alle aree di sosta destinate alle autocaravan

 

- circolare in centro abitato su strada riservata alla circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico

- circolare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato

 

pagamento di una somma

da

€ 38 a € 155

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagamento di una somma

da

€ 74 a € 299

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non prevista

c. 15 c. 1, lett. a):

- sostare per un tempo superiore a quello consentito;

- manomettere il disco orario

c. 1, lett. f):

- sosta in area a pagamento

- mancata esposizione della ricevuta di pagamento

- superare la sosta oltre la scadenza segnata

- mancata corresponsione della tariffa dovuta per il parcheggio

- pagamento di importo inferiore per sostare su apposita area

 

pagamento di una somma

da

€ 23 a € 92

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

 

 

 

 

 

la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione (2).

 

Non prevista

c. 14

- divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato

pagamento di una somma

da euro 74 a euro 299

pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 74

 

C. 15-bis.

- esercitare abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Salvo che il fatto costituisca non costituisca reato

pagamento di una somma

da euro 709 ad € 2.850

Pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 709

Se nell'attività vengono impiegati minori la somma è raddoppiata.

da € 1.418 a € 2.836

pagamento in misura ridotta

(entro 60 gg)

€ 1.418

Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

 

(1). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;);

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

(2) c. 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione.

Rimozione o blocco del veicolo (V. art. 159, c. 1, 2  e 4)

 

 

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.