Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.

 
Comma/violazione     
  Sanzione amministrativa   
Sanzione amm.va accessoria

c. 12. Mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 (1)

 

Violazione commessa da conducente di veicolo non adibito al trasporto di cose

 

pagamento di una somma

da € 155 a € 624.

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60gg)

€ 155

 

 

Violazione commessa da conducente di veicolo adibito al trasporto di cose, 

 

pagamento di una somma

da € 389a € 1.559

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60gg)

€ 389

 

- sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,

- sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo da uno a quattro mesi (2).

Se le disposizioni impartite per la sosta del veicolo non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

 

c. 13. Violazione delle prescrizioni del comma 2

(prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi rispettando, quando ricorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio).

 

pagamento di una somma

da € 23 a € 92

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 23

 

 

c. 14. Violazione degli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti 

Sospensione temporanea della circolazione disposta dall’ente proprietario (c. 4, lett. a);

Inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni (c.4, lett.b)

Circolare sulle corsie riservate (c. 4, lett. c)

Uso dei pneumatici da neve (c. 4, lett. e)

 

pagamento di una somma

da € 78 a € 311

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 78

 

 

Nei casi di sosta vietata

Divieto di sosta o di parcheggio (c. 4, lett. d)

Limitazioni di sosta o di parcheggio (c. 4, lett. d)

Sosta o parcheggio a pagamento (c. 4, lett. d)

Divieto di sosta per esigenze tecniche o di pulizia della strada (c. 4, lett. f)(3)

 

pagamento di una somma da

€ 38 a € 155

 

Pagamento in misura ridotta (entro 60 gg)

€ 155

 

 

(1) [C.1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.

Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

c. 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale]

si applicano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, del codice della strada.

(2) c. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta.

Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.

Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente.

(3)qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

Rimozione o blocco del veicolo (v. art. 159, c. 1, 2 e 4)

 

Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.