Art. 186-bis. – (Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età
inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente
l’attività di trasporto di persone o di cose).
| Comma/violazione
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Sanzione amministrativa
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Sanzione amm.va accessoria
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Guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). (La norma si riferisce ai conducenti indicati nel c. 1 dello stesso articolo: 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati).
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pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) € 155 Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate .
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(Patente a punti, in detrazione;5)
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Art. 186 c. 2.
Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca più
grave reato: a) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
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con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 500 a € 2.000 pagamento in misura ridotta (entro 60 gg) non ammessa c. 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo. Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate .
le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. |
La patente di guida è sempre revocata qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186. Patente a punti, in detrazione: 10 |
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art. 186,
comma 2, lettere b) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a
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la sanzione è raddoppiata in caso di incidente (2-bis) con l'ammenda da euro
(aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 ed è raddoppiata nel caso di incidente) pagamento in misura ridotta non ammesso |
sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Fermo amministrativo del veicolo
per centottanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222. |
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art. 186, c. 2, lett. c) , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a |
con l'ammenda da euro
Pagamento in misura ridotta non ammessa L'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, è raddoppiata in caso di incidente |
Patente a punti: in detrazione 10. sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza che dispone la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222. |
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Art. 186-bis c. 6. Rifiuto di sottoporsi all'accertamento previsto dai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186.
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con l'ammenda da euro
l'arresto da sei mesi ad un anno Pagamento in misura ridotta non ammessa L'ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima mdelle ore 7. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222. |
Patente a punti, in detrazione: 10 sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni. Da uno a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. |
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