PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE DEL CODICE DELLA STRADA.
Sommario
Art. 194 Disposizioni di carattere generale
Legislazione complementare
Circ. Ministero dell'interno 16 maggio 2000, n. M/6326/19 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circ Min. interno del 26 giugno 2001 Prot. M/6326-19 - OGGETTO: controlli effettuati ai sensi degli
artt. 174 e 178 del D.Leg.vo 285/92. “Nuovo
Codice della strada” e dell’art. 19 della L. n. 727/78..
Dottrina
LA
DEPENALIZZAZIONE DEI
REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205
Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 31 dicembre 2008, n. 300/A/1/38802/101/3/3/14 - Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
D.M. 17 dicembre 2008
- Aggiornamento degli importi delle
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della
strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 196. Principio di solidarietà
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 20 agosto 1997, n. M/2413 - Perdita di possesso di veicoli a motore. Cancellazione dai registri automobilistici. Quesito.
Circ. Min. interno 4 maggio 1998, n. M/2413/13 - Confisca di veicolo.
Circ. Min. interno 4 ottobre 1999, n. 99 - L. 24 novembre 1981, n. 689. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Confisca, alienazione e distruzione dei veicoli sequestrati.
Circ. Min. interno 13 febbraio 2001, n. M/2413/19 - Ordinanza prefettizia di confisca del veicolo in danno all'acquirente pur non essendo intervenuta la trascrizione al P.R.A. Quesito.
Circ. Min. interno 26 febbraio 2001, n. M/2413/19 - Richiesta di chiarimenti sul principio di solidarietà.
Circ. Min. interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.
Circ. Min.
interno 10 novembre 2005, n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 -
Violazioni del Codice della strada commesse da minore degli anni
18.
Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.
Art. 198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge
29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 6 novembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, art. 198 - Quesito.
Circ. Min. interno - 27 gennaio 1999, n. M/2413/9. Circolazione contromano e divieto di sorpasso.
Art. 199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. M/2413/13
- Richiesta di archiviazione di verbale per violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento effettuato nei termini e successiva richiesta di rimborso. Quesito.
Circ. Min. interno 3 dicembre 1999, n. M/2413/11 - Ricorso al Prefetto avverso verbali di infrazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Sentenza n. 2341 del 3 marzo 1998 della Corte di Cassazione.
Circ. Min. interno 21 dicembre 1999, n. M/2413/11 - Verbali di accertamento di infrazioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) redatti su carta copiativa - Sottoscrizione a ricalco.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Circ. Ministero dell'interno 2 agosto 2000, n. 81 - Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000.
Circ. Min. interno 25 agosto 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Verbale di accertamento di violazione privo della sottoscrizione autografa dell'accertatore.
Circ. Min. interno 21 marzo 2001, n. M/2413/12 - Controllo elettronico della velocità - Art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Impossibilità della contestazione immediata.
Circ. Min. interno 13 aprile 2001, n. 24 - Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile n. 2494 del 14 dicembre 2000.
Circ. Min. interno 4 aprile 2006, n. 300/A/2/52422/111/20/3. Accertamento di violazioni a carico di conducenti di veicoli adibiti a trasporto di merci e di persone, nazionali e stranieri - Segnalazioni uffici competenti.
Nota Min. interno 25 settembre 2008, n. 75753 - Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.
Art. 201. Notificazione delle violazioni.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 29 ottobre 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 97. Spese accertamento tecnico.
Circ. Min. interno 21 aprile 1997,
n. 300/A/22402/144/5/20/5 - Verbale di contestazione con procedura
automatizzata per le infrazioni accertate con l’apparecchiatura Autovelox
Circ. Min. interno 17 dicembre 1997, n. 105 - Articolo 201, comma 3, del codice della strada. Modalità di
esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione
relativa a violazioni previste dallo stesso codice. (V. Circ. Min. interno n. 26466 del
20 agosto 2007 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.1 I .2002 in
tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione alle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
Circ. Min. interno 3 giugno 1998, n. 300/A/53687/144.5.20.3 - Tutela della riservatezza. Invio della documentazione fotografica dell’accertamento della velocità al domicilio del proprietario del veicolo. Problematiche.
Circ. Min. interno 10 marzo 1999, n. M/2413/11 - Annullamento di verbali in sede di autotutela.Circ. min. interno 10
maggio 1999, n. 300/A/42680/127/9 - Sentenza della Corte di Cassazione Civile,
Sez. I, n. 2341 del 3 marzo 1998.
Circ. Min. interno 3 dicembre 1999, n.
M/2413/11 - Ricorso al Prefetto avverso verbali di infrazione al Codice della
strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Sentenza n. 2341 del 3 marzo
1998 della Corte di Cassazione.
Circ. Min. interno 22 dicembre 1999, n. 122 - Art. 201, 3° comma, del codice stradale - Modalità di esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione, relative a violazioni previste dallo stesso codice.
Circ. Min. interno 18
gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di
opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi
direttamente all’Autorità giudiziaria.
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
Circ. Min. interno, 24
febbraio 2000, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei
preavvisi di violazione al Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
- Archiviazione e annullamento.
Circ. Min. interno 15 marzo 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
Circ. Min. interno 17
aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal codice della strada:
Circ. Min. interno 2 agosto 2000, n. 81 - Contestazione immediata - Sentenza
della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000.
Circ. Min. interno,12
dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3 - Contestazione e notificazione delle
violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento.
Circ. Min. interno,13 aprile 2001, n. 24 -
Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima
civile n. 2494 del 14 dicembre 2000.
D.M. 6 agosto 2003 -
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche
amministrazioni da parte dei messi comunali. (Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211 e ripubblicato
nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250).
Circ. Min. interno 26 gennaio 2005, n. M/2413/12 - Articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità.
Circ. Min. interno
Circ. Min. interno 20 agosto 2007, n. 300/A/1/26466/127/9 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione delle notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
Circ. Min. interno 20
agosto 2007 n. 26466- Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.1 I .2002 in tenia
di notificazione degli ani civili ed amministrativi. Applicazione alle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali (Art. 201 C.d.S.).
Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 25 novembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Verbali di contravvenzione. Pagamento in misura ridotta effettuato da cittadini stranieri.
Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. M/2413/13 - Richiesta di archiviazione di verbale per violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento effettuato nei termini e successiva richiesta di rimborso. Quesito.Circ. Min. interno 6 dicembre 1999, n. 300/A/46289/101/20/21/9 - Art. 192, commi 1 e 2, e art. 202, comma 3 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Pagamento in misura ridotta non consentito.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Circ. Min. interno 25 agosto 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Verbale di accertamento di violazione privo della sottoscrizione autografa dell'accertatore.
Circ. Min. interno, 21 dicembre 2000, n. M/2413/11 - Articoli 192, commi 1 e 2, e 202, comma 3 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento in misura ridotta non consentito.
Circ. Min. interno 12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
Circ. Min. interno,9 maggio 2001, n. M/6326/57 - Depenalizzazione dei reati in materia di circolazione stradale. Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999. Possibilità di iscrizione a ruolo esattoriale della sanzione amministrativa pecuniaria disposta nell'atto di contestazione dell'infrazione da parte dell'autorità amministrativa.
Nota 1 ottobre 2008, n. 77929 - Pagamento delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n. 29272 del 15 luglio 2008).
Art. 202-bis. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno, 16 maggio 2000, n. M/6326/19 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circ. Min. interno, 12 settembre 2000, n. M/2413/13 - Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli: possibilità di rateizzazione.
Circ. Min. interno 16 maggio 2007, n. 24 - Competenza a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento nel caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della strada sia stato elevato da agenti della Polizia locale.
Art.203. Ricorso al prefetto.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 14 gennaio 1997, n. M/2413 - Legge 24 novembre 1981, n. 689. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Quesiti.
Circ. Min. interno 11 aprile 1997, n. M/2413 - Art. 389 D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. Quesito.
Circ. Min. interno 22 agosto 1997, n. M/2413 - Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie.
Circ. Min. interno 10 marzo 1999, n. M/2413/11 - Annullamento di verbali in sede di autotutela.
Circ. Min. interno 18 gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi direttamente all'Autorità giudiziaria.
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Circ. Min. interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 - Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
Circ. Min. interno 14 febbraio 2007, n. M/2413/28 - Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada.Dottrina
Note.
Art. 204. Provvedimenti del prefetto.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 29 ottobre 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 97. Spese per accertamento tecnico.
Circ. Min. interno 11 novembre 1997, n. 92 - Art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di illeciti amministrativi.
Circ. Min. interno, 26 ottobre 1999, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Archiviazione e annullamento.
Circ. Min. interno, 24 febbraio 2000, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Archiviazione e annullamento.
Circ. Min. interno,14 marzo 2000, n. 30 – Provvedimenti prefettizi in materia di applicazione di sanzioni amministrative. Mezzi di impugnativa esperibili.
Circ. Min. interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 – Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
Circ. Min. interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 - Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
Dottrina
Note.
Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace).
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 11 luglio 2000, n. M/2413/11 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto - Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.
Nota Min. Giustizia 13 agosto 2003 - Legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. n. 151 del 2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Nota Min. della giustizia 31 ottobre 2003 - Versamento della cauzione nell'ipotesi di ricorso ex art. 204-bis del codice della strada. Integrazione della nota 13 agosto 2003, prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U), di questa Direzione generale (riportata in prcedenza).Dottrina
Note.
Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 27 febbraio 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Opposizione al giudice ordinario avverso verbale di accertamento di violazione. Quesito del Comune di ……...
Circ. Min. interno 11 aprile 1997, n. M/2413 - Art. 389 D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. Quesito. Pagamento tardivo - pagamento parziale.
Circ. Min. interno 20 settembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, articolo 206. Quesito. Proventi sanzioni pecuniarie.
Circ. Min. interno 18 gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi direttamente all'Autorità giudiziaria.
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
Circ. Min. interno 13 marzo 2000, n. M/2413/10 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto. Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Circ. Min. interno,25 maggio 2000, n. M/2413/11 - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) innanzi all'A.G.O.
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Circ. Min. interno 11 luglio 2000, n. M/2413/11 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto - Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.
Dottrina
Note.
Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
Regolamento.
Art.389. (Art. 206 Cod. Str.) Ricevibilità ed effetti dei pagamenti.
Art. 390. (Art. 206 Cod. Str.) Erronea iscrizione a ruolo.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27:
Art. 27. Esecuzione forzata.Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 18 luglio 1998, n. M/2413/11 - Pagamento parziale nel termine di contravvenzioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Importo residuo da iscrivere a ruolo.
Circ. Min. interno 29 febbraio 2000, n. M/2413/13 - Individuazione delle modalità per consentire il pagamento della somma determinata dall'A.G.
Circ. Min. interno 13 marzo 2000, n. M/6326/4 - Ruoli emessi a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Circ. Min. interno, 16 maggio 2000, n. M/6326/19 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circ. Min. interno,19 maggio 2000, n. M/6326/47 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
Circ. Min. interno,26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Circ. Min. interno,12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
Circ. Min. interno. 20 novembre 2003, n. M/2413/13 - Applicazione dell'articolo 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Iscrizione a ruolo in caso di pagamento parziale.
Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
Regolamento.
Art. 391. (Art. 207 Cod. Str.) Quietanza versamento della cauzione o ritiro della
patente.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno, 1 febbraio 1999, n. M/4106/4 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) commesse da stranieri - Impossibilità d'identificare il responsabile ovvero di notificare il verbale - Organo competente all'archiviazione.
Circ. Min. interno 23 novembre 2004, n. 300/A/1/35453/111/57/1 - Ambito di applicazione dell'art. 207, comma 4-bis, del Codice della strada. (Conducente straniero non UE).
Dottrina
Note.
A
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Regolamento
Art. 392. (Art. 208 Cod. Str.) Versamenti all'Ufficio del registro.
Art. 393. (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali
ed alle Forze dell'Ordine.
Legislazione complementare.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 30 luglio 1996, n. 09604068/15100/761 - Art. 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Possibilità di utilizzo per sostenere le spese per potenziare l'attività di vigilanza stradale con prestazioni straordinarie e di reperibilità.
Circ. Min. interno, 21 novembre 2000, n. M/2413/37 - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Art. 209. Prescrizione.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Circ. Min. interno 12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale.
Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno, 8 marzo 1997, n. 15 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada). Art. 211. Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e di rimozione di opere abusive.
Circ. Min. interno, 13 settembre 2000, n. M/2413/23 - Art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) così come modificato dall'art. 30 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.
Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere una determinata attività.
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Regolamento
Art. 394. (Art. 213 Cod. Str.) Sequestro
del veicolo.
Art. 395. (Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre
cose sequestrate.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 18 febbraio 1997, n. M/6326/1B - Legge 24 novembre 1981, n. 689. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Spese di custodia relative ai veicoli confiscati. Quesito.
Circ. Min. interno 20 settembre 1997, n. M/2413 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada - Art. 394. Copertura assicurativa - sequestro - affidamento al conducente.
Circ. Min. interno 15 ottobre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 213, comma 5. Alienazione veicoli rimossi. Quesito.
Circ. Min. interno 4 dicembre 1997, n. M/6326/1B - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sanzioni del fermo e della rimozione dei veicoli. Spese di custodia.
Circ. Min. interno 13 marzo 1997, n. M/6326/1B - Legge 24 novembre 1981, n. 689. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Spese relative ai veicoli confiscati.
Circ. Min. interno 17 settembre 1997, n. M/6326/1B - Spese di custodia e trasporto di veicoli sequestrati.
Circ. Min. interno 15 ottobre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 213, comma 5. Alienazione veicoli rimossi. Quesito.
Circ. Min. interno 4 maggio 1998, n. M/2413/13 - Confisca di veicolo.
Circ. Min. interno 30 agosto 1999, n. M/2413/6 - Artt. 180-193 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Quesito. Confisca del veicolo.
Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 91 - L. 24 novembre 1981, n. 689. Decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, art. 16. Veicoli dissequestrati e non ritirati.
Circ. Min. interno 4 ottobre 1999, n. 99 - L. 24 novembre 1981, n. 689. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Confisca, alienazione e distruzione dei veicoli sequestrati.
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/6326/50 - Quesito in materia di sequestro e confisca veicoli.
Circ. Min. interno 21 febbraio 2000, n. 20 - Veicoli sequestrati e confiscati a seguito di violazione del codice della strada - art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.
Circ. Min. interno 13 marzo 2000, n. M/2413/25 - Veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, della rimozione, del blocco o dissequestrati e non ritirati dagli aventi diritto.
Circ. Min. interno 13 giugno 2000, n. M/2413 - Confiscabilità del veicolo appartenente a persona estranea alla violazione. Art. 2, legge n. 689/81 - Art. 213, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Circ. Min. interno, 20 giugno 2000, n. M/6326/57 - Affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della normativa concernente la depenalizzazione dei reati minori.
Circ. Min. interno, 31 agosto 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100 e art. 102; depenalizzazione art. 116, comma 13 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento spese di custodia dei veicoli precedentemente sequestrati penalmente.
Circ. Min. interno 6 novembre 2000, n. M/2413/25 - Confisca dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi, bloccati e non ritirati.
Circ. Min. interno, 28 novembre 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo n. 507 del 30
Circ. Min. interno,12 aprile 2001, n. M/6326/50 - Liquidazione delle anticipazioni delle spese di custodia.
Circ. Min. interno 14 ottobre 2002, n. M/6326/50 - Spese di custodia dei veicoli sequestrati.
1-D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
D.Dirig. 30 marzo 2004 - Individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
Circ. Min. interno 29 aprile 2004, n. M/2413/38 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 38, comma 2. Problemi interpretativi e applicativi
Circ. Min. interno 10 maggio 2004, n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo (abrogata dalla circolare 21 settembre 2007, n. 300/A/1/26711/101/20/21/4).
Circ Min. interno 7 settembre 2005 N. 300/A/1/44285/ 101/3/30/9 - Modifiche al Codice della Strada - Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione” - Prime disposizioni operative.
Circ. Min. interno 13 dicembre 2006, n. 50/06 - Problemi interpretativi relativi alla vigenza dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 a seguito della nuova disciplina introdotta, in materia di custodia dei veicoli sequestrati, dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Circ. Min. interno 10 gennaio 2007, n. 1/07 - Annotazione nel Pubblico Registro automobilistico dei provvedimenti relativi alla confisca di veicoli per violazioni amministrative previste dal Codice della strada. Articolo 213, comma 7 del Codice della strada.
Circolare Min. interno 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione
Circolare Min. interno
20 agosto 2007, n. 26352 - Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada.
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
Circ. Min. interno 20 agosto 2007 - Notifiche verbali di contestazioni.
Circ. Min. trasporti 10 agosto 2007 - Possesso carta di qualificazione del conducente
D.I. 15 agosto 2007 - Segnalazione postazioni di controllo
Circ. Min. interno 21 settembre 2007, n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 - Articoli 213 e 214 del Codice della strada - Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
Circ. Min. interno 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160, conversone in legge con modificazioni del D.L. 3 agosto 2007, n. 117. Circ. Min. interno 11 febbraio 2008, n. 300/A/1/101/20/21/4 - Articoli 213 e 214 del Codice della strada - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.Circ Min. interno 26 maggio 2008 N.
300/A/1/356190/101/3/3/9 modifiche al
Codice della Strada. Decreto Legge 23
maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni
operative.
Dottrina
Fermo amministrativo del veicolo (modifica dell'art. 214 CdS).
Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 19 gennaio 2000, n. 9 - L. 24 novembre 1981, n. 689. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Confisca, alienazione e distruzione di veicoli fermati, rimossi, bloccati e non ritirati dagli aventi diritto.
Circ. Min. interno 6 novembre 2000, n. M/2413/25 - Confisca dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi, bloccati e non ritirati.
Circ. Min. interno,16 maggio 2001, n. M/2413/25 - Restituzione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo.
D.M. 1 marzo 2004 - Modalità e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo. (Gazz. Uff. 25 marzo 2004, n. 71).
D.Dirig. 30 marzo 2004 - Individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. ( Gazz. Uff. 20 aprile 2004, n. 92.)Circ. Min. interno 13 dicembre 2006, n. 50/06 - Problemi interpretativi relativi alla vigenza dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 a seguito della nuova disciplina introdotta, in materia di custodia dei veicoli sequestrati, dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 214-ter. Destinazione dei veicoli confiscati.
Art.215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
Art. 216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente.
Art. 217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. trasporti navigazione, 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT - Art. 217 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione del veicolo nei confronti di persona diversa dal trasgressore.
Art. 218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
Legislazione complementare.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 29 maggio 1997, n. 39 - Art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990. Sanzioni irrogabili agli stranieri (Art. 75 D.P.R. n. 309/1990)
Circ. Min. interno, 12 gennaio 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni, promossi direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente di guida (artt. 222-224 del Codice della strada).
Circ. Min. trasporti 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT - Revoca della patente di guida per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida.
Circ. Min. interno 27 luglio 2000, n. M/2413/17 - Sanzione accessoria relativa alla patente di guida - Art. 148 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Circ. Min. interno, 14 novembre 2000, n. M/2413/17 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Circ. Min. interno 3 settembre 2009 - Competenza territoriale per l'adozione della sanzione amministrativa accessoria sospensione della patente di guida.
Art. 218-bis. Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.
Art. 219. Revoca della patente di guida.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 30 luglio 2010, n. 10777. Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Convenzione mondiale sulla circolazione stradale, Vienna 1998 (L. 5 luglio 1995, n. 308)
Art. 42 Sospensione della validità delle patenti di guida.
Circ. Min. interno 11 aprile 1997, n. M/2413 - Art. 389 D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. Quesito.Circ. Min. interno 15 aprile 1997, n. M/2413 - Quesito artt. 120 - 219 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Autorità competente ad emettere il provvedimento di revoca della patente per mancanza dei requisiti morali.
Circ. Min. interno,29 maggio 1997, n. 39 - Art. 75, D.P.R. n. 309 del 1990. Sanzioni irrogabili agli stranieri.
Circ. Min. interno 27 marzo 2000, n. M/2413/17 - Effetti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.Dottrina
Note.
Art. 219-bis (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)
Circ. Min. interno 30 luglio 2010, n. 10777. Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 220. Accertamento e cognizione dei reati
previsti dal presente codice.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno,12 ottobre 1999, n. M/2413/9 - Artt. 220 e 223 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Circ. Min. interno, 26 gennaio 2000, n. M/2413/9 - Art. 220 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Annotazione della sentenza o del decreto penale di condanna sulla patente di guida - Annotazione sospensione su patenti plastificate.
Circ. Min. Interno 13 marzo 2000, n. 29. Circ. Ministero dell'interno, 15 dicembre 1998, n. M/2413/17 - Art. 220, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Trasmissione al Prefetto della sentenza di condanna.
Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.
Art. 222.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge
29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circ. Min. interno 20 marzo 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - Sospensione della patente di guida a seguito di sinistro.
Circ. Min. interno, 21 agosto 1997, n. M/2413/3 - Incidente stradale causato da violazione che di per sé prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Quesito.
Circ. Min. interno 10 dicembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni. Sospensione e revoca della patente di guida.
Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. 94 - Applicazione artt. 222 e 223 del codice della strada. Sospensione della patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni.Circ. Min. interno 12 gennaio 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni, promossi direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente di guida (artt. 222-224 del Codice della strada).
Circ. Min. interno 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. D.L. 23 maggio 2008, n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni operative. (Guida in stato di ebbrezza - Sospensione della patente).
Dottrina
Note
Art. 223. - (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato).
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Circolare Min. infrastrutture e trasporti 31 marzo 1993 n. 69.
Circolare Min. infrastrutture e trasporti 5 ottobre 1993 n. 10934/CA 223/AG.
Circ. min. interno 18 maggio 1994 n. 132
Circ. Min. interno 20 marzo 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) - Sospensione della patente di guida a seguito di sinistro.Circ. Min. interno,14 marzo 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Codice della strada) - Art. 223 - Opposizione contro la sospensione provvisoria della patente di guida.
Circ. Min. interno 21 agosto 1997, n. M/2413/3 - Incidente stradale causato da violazione che di per sé prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Quesito.Circ. Min. interno,10 dicembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni. Sospensione e revoca della patente di guida.
Circ. Min. interno 1° giugno 1998, n. 47 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224. Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale.Parere avvocatura generale dello stato 6 giugno 1998 prot. n. 10609/CA218AG. - Articolo 218, comma sesto, d.lgs. n. 285 del 1992. Circolazione con patente sospesa. Sospensione ex articolo 223, comma terzo. Revoca patente.
Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. 94 - Applicazione artt. 222 e 223 del codice della strada. Sospensione della patente di guida a seguito di incidente stradale con lesioni.Circ. Min. interno, 12 gennaio 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni, promossi direttamente all'Autorità Giudiziaria - Sospensione della patente di guida (artt. 222-224 del Codice della strada).
Circ. Min. interno 13 gennaio 2000, n. M/2413/9 - Art. 223, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Sospensione di patente di guida a seguito di sinistro con lesioni. Natura cautelare.
Circ. Min. interno, 14 novembre 2000, n. M/2413/17 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Dottrina
Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati (art. 222
codice della strada).
Ritiro della patente
in conseguenza a ipotesi di reato (art. 223 codice della strada)
Art. 224. Procedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 224-bis. Obblighi del condannato.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
Regolamento
Art. 56. (Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale) 1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
nazionale.
Art. 56, legge 29 luglio 2010, n. 120: Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale.
Regolamento
Art. 401. (Art. 226 Cod. Str.) Archivio nazionale delle strade.
Art. 402. (Art. 226 Cod. Str.) Archivio nazionale dei veicoli.
Art. 403. (Art. 226 Cod. Str.) Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Art. 227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
Regolamento
Art. 404. (Art. 227 Cod. Str.) Dispositivi di monitoraggio.
L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale
Disposizioni.
Art. 194 Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice
prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (556), salve le modifiche
e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Legislazione complementare
Circ. Ministero dell'interno 16 maggio 2000, n. M/6326/19 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La legge generale in materia di illeciti amministrativi e di procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni (legge n. 689 del 1981) stabilisce, all'art. 26, che l'autorità competente possa disporre, all'atto di adozione della ordinanza-ingiunzione e su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento della sanzione dovuta.
Siffatta possibilità non è esplicitamente prevista nel contesto del Titolo VI del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dedicato alla disciplina degli illeciti ivi previsti. Per ciò si è posto il problema di stabilire se, nel silenzio della norma, il beneficio fosse applicabile in tali ipotesi.
Questo Ufficio è pervenuto alla soluzione positiva del problema per le seguenti ragioni:
a) l'art. 194 del Nuovo Codice della strada dispone l'applicabilità - alle fattispecie di illeciti previste - delle "disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'art. 26 richiamato fa parte, appunto della Sezione II del Capo I della legge n. 689 del 1981.
b) non sussiste alcuna ragione di ordine sistematico o sostanziale per escludere dal beneficio i trasgressori alle violazioni al Codice della strada, cosicché la diversità di trattamento cui si perverrebbe attraverso una interpretazione restrittiva, risulterebbe priva di ragionevolezza.
Infatti, la mancanza di una esplicita previsione della facoltà in argomento in capo al trasgressore appare riconducibile, più che ad una intenzionale scelta di esclusione, alla diversità della disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada rispetto a quello regolato in termini generali dalla legge n. 689 del 1981. Mentre, infatti, in quest'ultimo caso è prevista la adozione di una ordinanza-ingiunzione attraverso la quale l'autorità competente, riconosciuta la sussistenza dell'illecito, stabilisce il "quantum debendi", nell'altra ipotesi la fase di verifica della sussistenza dell'illecito è normalmente omessa, salvo l'iniziativa del trasgressore esercitata con il ricorso ex art. 203 del Codice della strada. Dal che la necessità di collocare proceduralmente il provvedimento di rateizzazione fuori dal contesto temporale e formale di adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Tale singolarità di ordine strettamente tecnico-procedimentale, a fronte della opportunità di evitare ingiustificate diversità di trattamento, non preclude - a giudizio di questo Ufficio - la positiva soluzione del problema, realizzabile attraverso la applicazione dell'articolo 26 della legge n. 689 del 1981 anche alle fattispecie di illecito previste dal Codice della strada, applicazione operabile nei seguenti termini.
Nel parallelismo tra i due procedimenti, al momento della adozione dell'ordinanza-ingiunzione corrisponde quello in cui il verbale diviene titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del Codice della strada, per non essere stato impugnato e per non essersi avvalso il trasgressore della facoltà del pagamento in misura ridotta; pertanto è con riguardo a questo momento (e all'ammontare della somma per la quale il verbale diviene titolo esecutivo) che è ipotizzabile l'estensione della facoltà di richiesta della rateizzazione da parte del trasgressore, e non anche alla facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta rispetto alla quale nessun beneficio di rateizzabilità è previsto dalla legge n. 689 del 1981 e, quindi, estensibile al sistema previsto dal Codice della strada.
In altri termini, appare ragionevole ammettere il trasgressore all'esercizio alternativo delle seguenti facoltà entro il termine perentorio di 60 giorni:
1) effettuare in un'unica soluzione il pagamento in misura ridotta (minimo della sanzione), restando esclusa in tal caso la possibilità della rateizzazione;
2) presentare ricorso al Prefetto (o all'autorità giudiziaria, secondo il noto orientamento della Corte Costituzionale) ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada;
3) chiedere la rateizzazione della somma dovuta (metà del massimo) a seguito della acquisizione della forma di titolo esecutivo del verbale ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del Codice della strada, comprovando la sussistenza di condizioni personali giustificative.
In quest'ultima ipotesi, dovrà essere il Prefetto, che vagliata positivamente la richiesta, disporrà, con apposito provvedimento, la rateizzazione della sanzione, prevedendo la esigibilità della intera somma nel caso di omissione del pagamento anche di una sola rata, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 689 del 1981.
In tal modo, il trasgressore che, per non essersi avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta o per non avere ritenuto di impugnare il verbale, si trova esposto alle procedure esecutive per l'intera somma dovuta, potrebbe vedersi accordato, sulla stessa somma, il beneficio della rateizzazione.
Ovviamente, la istanza di rateizzazione dovrebbe essere prodotta prima che il verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo ope legis (art. 203, comma 3, del Codice della strada) e cioè prima della decorrenza del termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
Alla luce di quanto premesso, pertanto, questo Ufficio ha ritenuto impossibile rateizzare la somma indicata nel processo verbale di accertamento delle violazioni al Codice della strada (minimo edittale), ammettendo l'eventuale rateizzazione solo nel momento in cui il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo.
L'accoglimento e il diniego della richiesta, quindi, rientrando nelle facoltà discrezionali dell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e implicando, tra l'altro, la dimostrazione specifica dell'esistenza di particolari situazioni dalle quali derivi effettivamente un disagio economico personale o del nucleo familiare cui l'interessato appartiene, dovrebbero essere valutati dal Prefetto.
Circ Min. interno del 26 giugno 2001 Prot. M/6326-19 - OGGETTO: controlli effettuati ai sensi degli
artt. 174 e 178 del D.Leg.vo 285/92. “Nuovo
Codice della strada” e dell’art. 19 della L. n. 727/78..
b) non sussiste alcuna
ragione di ordine sistematico o sostanziale per escludere dal beneficio i
trasgressori alle violazioni al codice della strada, cosicchè la diversità di
trattamento cui si perverrebbe attraverso una interpretazione restrittiva,
risulterebbe priva di ragionevolezza.
una ordinanza-ingiunzione
attraverso la quale l’autorità competente, riconosciuta la sussistenza
dell’illecito, stabilisce il “quantum debendi”, nell’altra ipotesi la fase di
verifica della sussistenza dell’illecito è normalmente omessa, salvo
l’iniziativa del trasgressore esercitata con il ricorso ex art. 203 c.d.s.. Dal
che la necessità di collocare proceduralmente il provvedimento di rateizzazione
fuori dal contesto temporale e formale di adozione
dell’ordinanza-ingiunzione.
Nel parallelismo tra i
due procedimenti, al momento della adozione dell’ordinanza-ingiunzione
corrisponde quello in cui il verbale diviene titolo esecutivo ai sensi
dell’art. 203, comma 3 c.d.s., per non essere stato impugnato e per non essersi
avvalso il trasgressore della facoltà del pagamento in misura ridotta; pertanto
è con riguardo a questo momento (e all’ammontare della somma per la quale il
verbale diviene titolo esecutivo) che è ipotizzabile l’estensione della facoltà
di richiesta della rateizzazione da parte del trasgressore, e non anche alla
facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta rispetto alla quale nessun
beneficio di rateizzabilità è previsto dalla legge n. 689 e, quindi,
estensibile al sistema previsto dal codice della strada.
2) presentare ricorso al
Prefetto (o all’autorità giudiziaria, secondo il noto orientamento della Corte
Costituzionale) ai sensi dell’art. 203 c.d.s.;
3) chiedere la
rateizzazione della somma dovuta (metà del massimo) a seguito della
acquisizione della forma di titolo esecutivo del verbale ai sensi del comma 3
dell’art. 203 c.d.s., comprovando la sussistenza di condizioni personali
giustificative.
prevedendo la esigibilità
della intera somma nel caso di omissione del pagamento anche di una sola rata,
così come previsto dall’art. 26 della legge n. 689.
LA
DEPENALIZZAZIONE DEI
REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1999, N. 205
1. Premessa
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, dà attuazione alla delega
conferita dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che - nel
quadro di un complesso di interventi collegati all'istituzione del giudice
unico di primo grado ed intesi a restituire efficienza al "servizio
giustizia" - demanda al Governo di adottare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge di delegazione, un decreto legislativo per la
depenalizzazione dei reati minori e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della
medesima legge, nonché per attribuire al giudice di pace la competenza in
materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23
e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il decreto legislativo è ripartito in otto titoli, i primi sei dei quali
dedicati alla depenalizzazione ed alla riforma del sistema sanzionatorio nei
singoli settori interessati (alimenti, navigazione, circolazione stradale,
violazioni finanziarie, assegni, altri interventi di depenalizzazione), il
settimo alle modifiche della legge fondamentale in materia di sanzioni
amministrative (la legge 24 novembre 1981, n. 689) e l'ultimo alle
disposizioni transitorie e finali.
2. Trasformazione di reati in illeciti amministrativi.
2.1. Tecnica d'intervento.
Nell'ambito del capo I del titolo I del decreto , l'articolo 1 esordisce
dando attuazione alla prima e fondamentale direttiva parlamentare in tema di
depenalizzazione: direttiva che - in aderenza alle accennate caratteristiche
del sistema - prevede la trasformazione in illeciti amministrativi di tutti
i reati in materia alimentare contemplati dalle leggi speciali, fatta
eccezione soltanto per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e (in parte)
12 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283 [articolo 3, comma 1, lettera
a)].
A tal riguardo - scartata senz'altro l'ipotesi di una modifica puntuale
delle singole norme incriminatrici, praticamente inattuabile a fronte
dell'elevatissimo numero di fattispecie coinvolte - si è prospettato il
preliminare problema della individuazione della più acconcia soluzione
tecnica per definire l'area dell'intervento.
Si prospettavano, difatti, due alternative: la prima rappresentata da una
elencazione "chiusa" delle leggi recanti le violazioni depenalizzate; la
seconda da un generico richiamo al loro oggetto, sostanzialmente reiterativo
della formula della legge delega. Entrambe le soluzioni presentavano
peraltro controindicazioni, con possibili implicazioni negative anche di
carattere costituzionale.
L'elenco "chiuso" avrebbe scontato infatti ineluttabilmente, di fronte
all'ampiezza ed all'estrema frammentazione dell'apparato punitivo, il
rischio della "lacuna" e della connessa insorgenza di questioni di
legittimità costituzionale - sotto il profilo del mancato (integrale)
rispetto del criterio di delega - riguardo alle disposizioni sanzionatorie
non comprese nell'elencazione e che, ciò nondimeno, potessero ritenersi
appartenenti all'arcipelago avuto di mira dal Parlamento.
Il generico riferimento alla materia - sebbene corrispondente ad una tecnica
già sperimentata in occasione di precedenti depenalizzazioni (si pensi, ad
esempio, all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riguardo
alle violazioni finanziarie) - scaricherebbe per converso sul giudice il
compito di identificare in concreto le singole violazioni trasformate in
illecito amministrativo, con possibili ripercussioni negative sul piano
della certezza del diritto, segnatamente laddove ci si trovi al cospetto di
fattispecie criminose dalla incerta oggettività giuridica o a carattere
"plurioffensivo" (che tutelino, cioè, accanto agli interessi tipici della
materia alimentare, anche interessi di diversa natura: ad esempio, fiscali).
A fronte di tali difficoltà, si è ritenuto quindi di dover ricorrere ad un
criterio "misto": si è previsto, cioè, che la depenalizzazione investa, in
primis, il complesso delle violazioni contemplate dalle leggi indicate in
apposito elenco allegato al decreto legislativo, accompagnando tuttavia tale
previsione con una norma "di chiusura", che estende la depenalizzazione
stessa anche alle violazioni non comprese nell'elenco ma comunque attinenti
alla materia considerata (fatta eccezione - s'intende - per i reati previsti
dal codice penale e dalla legge n. 283 del 1962, così come stabilito dal
legislatore delegante).
Tale soluzione presenta il duplice e correlato vantaggio di neutralizzare
l'accennato pericolo della lacuna, restringendo, al tempo stesso, i problemi
interpretativi connessi all'individuazione dell'oggetto delle violazioni in
un ambito puramente "residuale" rispetto ad una indicazione comunque
largamente comprensiva.
La riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale
Modifica del
sistema sanzionatorio in materia di disciplina della circolazione stradale
Il
titolo III del decreto è dedicato alla riforma del sistema sanzionatorio in
materia di disciplina della circolazione stradale. L'intervento investe tre
complessi normativi: il nuovo codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285), la disciplina dell'autotrasporto (articoli 26 e 46
della legge 6 giugno 1974, n. 298) e la normativa sul c.d. blocco stradale
(articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66)
Riguardo, infine, alla disciplina del "blocco stradale", la lettera b)
dell'articolo 5 della legge delega prevede la depenalizzazione del delitto
di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del
1948, "ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri
oggetti in strada ferrata".
Giova ricordare, in proposito, come il citato articolo 1 del decreto
legislativo n. 66 del 1948, nella sua attuale lettura, contempli una
fattispecie ampiamente comprensiva, che colpisce con severa pena detentiva
(reclusione da uno a sei anni nell'ipotesi semplice) sostanzialmente ogni
condotta volta a conculcare il diritto alla libera circolazione sulle vie di
collegamento a ciò specificamente deputate. In tale prospettiva la norma,
per un verso considera equivalenti gli impedimenti alla circolazione su
strade ordinarie o ferrate (primo comma), ovvero alla libera navigazione in
zone portuali o nelle acque dei fiumi, canali o laghi (secondo comma); per
l'altro prende in considerazione, oltre alla condotta specifica consistente
nell'abbandono o deposito di "congegni o altri oggetti" sulla sede viaria,
ogni ulteriore e diverso comportamento di impedimento od ostacolo della
circolazione o navigazione stessa.
La legge delega, di contro, rompe l'unitarietà di trattamento sotto entrambi
i profili, imponendo di conservare rilievo penale unicamente ai fatti di
blocco che concernano la circolazione su strade ferrate o la navigazione (il
secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948 non è
infatti indicato come norma da depenalizzare, neppure pro parte) e,
nell'ambito delle condotte concernenti strade ferrate, solamente al
comportamento specifico di abbandono di oggetti o congegni: direttive,
queste, che hanno trovato puntuale attuazione nell'articolo 17 del decreto.
Mette conto evidenziare, a supporto del nuovo assetto della fattispecie,
come la differente considerazione, sul piano sanzionatorio, degli
impedimenti della circolazione, a seconda che essi riguardino strade
ordinarie, da un lato, ovvero strade ferrate o percorsi su acque,
dall'altro, trovi giustificazione nel rilievo che l'ostacolo frapposto al
transito sulle seconde non consente, di regola, all'utente di trovare
(agevoli) alternative, essendo i binari ferroviari, i corsi d'acqua e le
zone lacustri o portuali un "percorso obbligato"; laddove, invece, l'utente
della strada ordinaria ha, di norma, la possibilità di cambiare più o meno
prontamente itinerario servendosi di strade diverse da quella "bloccata".
Quanto, poi, al diverso trattamento delle condotte di impedimento o di
ostacolo della circolazione su strada ferrata, a seconda che esse consistano
o meno in quelle specificamente prese in considerazione dalla norma
(abbandono o del deposito di congegni o oggetti), l'intento del legislatore
delegante è stato quello di escludere la rilevanza penale di condotte, quale
segnatamente l'occupazione fisica di binari ferroviari con la stessa persona
dell'agente, ritenute di minor disvalore, anche perché frequentemente
connesse a manifestazioni dai risvolti "sociali", e per le quali si è dunque
considerata bastevole una risposta sanzionatoria di tipo amministrativo.
L’autotrasporto.
Con riferimento al settore dell'autotrasporto, essendo differente la cornice
edittale delineata dalla legge delega per le introducende sanzioni
pecuniarie (da tre a trenta milioni di lire), risultano necessariamente
diverse anche le "fasce" (fascia "bassa", da tre milioni a diciotto milioni;
fascia "media", da quattro milioni a ventiquattro milioni; fascia "alta", da
cinque milioni a trenta milioni). Inoltre, la graduazione delle sanzioni
pecuniarie è stata parametrata - secondo le direttive della legge delega
[articolo 5, lettera c)] - non solo sulla gravità, ma anche sulla
reiterazione dell'illecito. In particolare, è stata introdotta negli
articoli 26 o 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 una "aggravante"
collegata alla reiterazione, che scatta se il soggetto nei cinque anni
precedenti l'accertamento della violazione ha commesso un'altra violazione
delle disposizioni previste nella legge citata (per il resto, la disciplina
generale della reiterazione è quella prevista dall'articolo 94 del decreto).
La
guida dei veicoli.
Nel recepire le istanze dirette a limitare la rilevanza penale alle sole
violazioni connotate da reale gravità, trasformando in illeciti
amministrativi quelle inidonee a ledere beni costituzionalmente
significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione prefigurata dalla
legge delega nel settore della circolazione stradale appare destinata a
determinare significativi effetti deflattivi soprattutto in relazione agli
illeciti in materia di guida dei veicoli. Proprio queste ultime fattispecie
hanno formato in verità oggetto di ampie discussioni nel corso dei lavori
parlamentari per l'approvazione della legge delega, essendosi da più parti
in particolare sottolineata la delicatezza delle implicazioni della
trasformazione in illecito amministrativo del reato di guida senza patente.
Nel rinunciare alla minaccia della pena, il legislatore delegante ha inteso
comunque costruire un sistema amministrativo dotato di reale efficacia
dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni
accessorie: sanzioni che, affiancando le tradizionali e meno efficaci
sanzioni pecuniarie, scattano fin dalla prima violazione e che si
configurano come limitate e contenute nel tempo, se connesse ad illeciti
"occasionali", per trasformarsi viceversa in definitive - segnatamente
attraverso la confisca del mezzo - in presenza di condotte recidivanti.
4.2. Trasformazione dei reati in illeciti amministrativi.
Per quel che riguarda il codice della strada, l'opera di depenalizzazione
affidata al Governo investe praticamente l'intero impianto sanzionatorio,
fatta eccezione per alcune violazioni, di significativa gravità, destinate a
conservare rilevanza penale. Le esclusioni riguardano, in particolare, i
reati di guida in stato di ebbrezza, legata tanto all'assunzione di sostanze
alcoliche (articolo 186) che di sostanze stupefacenti (articolo 187),
l'omissione di soccorso (articolo 189) e la falsificazione delle targhe
(articolo 100, comma 14). Rientrano, per converso, tra le contravvenzioni
trasformate in violazioni amministrative tutte le condotte in materia di
guida dei veicoli (articoli 116, comma 13, 124, comma 4, 126, comma 7, 136,
comma 6, 213, comma 4, 216, comma 6, 217, comma 6, 218, comma 6); la maggior
parte delle violazioni concernenti i comportamenti durante la circolazione
(articoli 168, comma 8, 176, comma 19 e 192, comma 7) e alcune fattispecie
in materia di falsificazione (articoli 74, comma 6, 97 comma 9, 100, comma
12, 113, comma 5, e 114, comma 7), nonché talune contravvenzioni in materia
di autotrasporto (articoli 83, comma 6, e 88, comma 3).
Quanto al trattamento sanzionatorio delle violazioni depenalizzate, la
lettera a) dell'articolo 5 della legge delega prevede l'introduzione di
sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra un milione e cinquecentomila e
diciotto milioni di lire. In rapporto a quest'ultima istruzione, sono state
quindi individuate tre fasce sanzionatorie rapportate all'entità delle
attuali sanzioni penali: una fascia "bassa" (comprendente le violazioni
colpite con sanzione pecuniaria da lire due milioni a otto milioni), una
fascia "media" (da tre milioni a dodici milioni) ed una fascia "alta" (da
quattro milioni a sedici milioni). Nella determinazione della forbice
sanzionatoria, è stato mantenuto il rapporto da uno a quattro, previsto in
via generale per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie del codice
della strada, rapporto funzionale ai meccanismi di calcolo automatici
previsti dagli articoli 203, comma 3, e 204, comma 1.
Sanzioni amministrative accessorie.
Come anticipato, nelle intenzioni del legislatore delegante il sistema
sanzionatorio, una volta abbandonato il ricorso a pene di tipo criminale, è
destinato trovare il suo punto di forza nelle sanzioni amministrative
accessorie.
L'articolo 5 della legge delega prevede, in particolare, alla lettera d),
che, in materia di autotrasporto e di circolazione stradale, alle violazioni
depenalizzate consegua sempre il sequestro del mezzo e, in caso di
reiterazione delle condotte, la confisca. Il criterio di delega viene in
concreto attuato intervenendo sulla disciplina esistente in materia di
sanzioni accessorie, che contempla, agli articoli 213 e 214 del codice della
strada, le misure della confisca e del fermo del veicolo. Si è ritenuto,
difatti, che il riferimento al sequestro del mezzo, contenuto nella legge
delega, debba essere correttamente inteso come diretto ad evocare il fermo
amministrativo, dal momento che la citata lettera d), anche quando parla del
sequestro, allude inequivocamente ad una misura avente natura di sanzione
accessoria.
In sostanza, per tutti i reati trasformati in illeciti amministrativi per
effetto del presente decreto, si è prevista come conseguenza obbligatoria il
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, nel
caso di reiterazione delle condotte, la confisca amministrativa del veicolo.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle violazioni previste negli
articoli 74 (dati di identificazione), 192 (obblighi verso funzionari,
ufficiali ed agenti) e 213 del codice della strada (confisca
amministrativa): per le prime due, infatti, l'applicazione della sanzione
accessoria appare del tutto scollegata dalla tipologia della condotta
punita, mentre per la violazione contemplata dall'articolo 213, comma 4,
appare sufficiente la previsione della sospensione della patente di guida,
dal momento che l'abusiva circolazione riguarda un veicolo già sottoposto a
sequestro, peraltro strumentale alla confisca.
Diversamente, per le violazioni di cui agli articoli 168, comma 8 (trasporto
su strada di materiali pericolosi) e 217, comma 6 (sospensione della carta
di circolazione), non è stata prevista espressamente l'applicazione del
fermo amministrativo del veicolo, ma la sola confisca. L'articolo 168,
infatti, già contempla la sanzione accessoria della sospensione della carta
di circolazione, che a propria volta comporta, in forza del disposto
dell'articolo 213, comma 7, il fermo del veicolo per un periodo di tempo
pari a quello della sospensione del documento di circolazione; lo stesso
discorso vale per l'articolo 217, comma 6, che punisce chi circola
abusivamente con veicolo la cui carta di circolazione è stata sospesa,
veicolo che, sempre in base alla previsione dell'articolo 213, comma 7,
viene già sottoposto al fermo amministrativo.
Per quanto riguarda la durata del fermo, si è preferito stabilirla in un
periodo "fisso" (tre mesi), anziché in tempo variabile tra un minimo e un
massimo, tenuto conto anche delle particolari modalità di applicazione della
misura. L'articolo 214 del codice della strada, infatti, attribuisce agli
stessi organi di polizia che accertano la violazione il potere di procedere
al fermo, il quale viene disposto immediatamente, osservate le norme sul
sequestro di veicoli (articolo 396 del regolamento al codice della strada):
ergo, la previsione di una durata variabile della misura tra un minimo ed un
massimo avrebbe posto problemi applicativi concreti non agevolmente
superabili.
Un diverso meccanismo di determinazione della durata della sanzione è
stabilito nelle ipotesi generali previste dagli articoli 214 comma 7 e 216
comma 1: in tali casi il periodo di fermo del veicolo viene determinato
sulla base della durata di un'altra sanzione accessoria (sospensione della
carta di circolazione o ritiro della targa), stabilita da un'autorità
amministrativa diversa da quella che ha eseguito l'accertamento e dopo la
trasmissione del verbale di accertamento della violazione. Per le
contravvenzioni depenalizzate con il presente decreto non è stato possibile
seguire, in via generale, tale meccanismo di determinazione indiretta della
durata, in quanto la legge delega impone che la durata del fermo, in tali
casi, non sia superiore a tre mesi, periodo di tempo che potrebbe essere
superato se collegato, ad esempio, alla durata della sospensione della carta
di circolazione che non ha lo stesso limite massimo.
Peraltro, nei soli casi in cui alle violazioni depenalizzate già consegua,
per effetto delle norme in vigore, la sanzione accessoria del fermo per un
periodo di tempo pari alla durata della sospensione della carta di
circolazione o del ritiro della targa, si è ritenuto di non modificare la
disciplina vigente che, opportunamente, collega la misura alla temporanea
"mancanza" di documenti funzionali alla circolazione dei veicoli (si tratta
delle violazioni dei citati articoli 168, comma 8 e 217, comma 6, cui devono
aggiungersi gli articoli 216, comma 6 e 100, comma 15).
Il concetto di reiterazione - quale presupposto applicativo della più grave
misura ablatoria - trova specificazione nella già ricordata disposizione
generale del nuovo articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto
dall'articolo 94 dello schema, in forza della quale si ha "condotta
reiterata" quando, nei cinque anni successivi alla commissione della
violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette un'altra violazione
della stessa indole. Anche in materia di circolazione stradale, le
violazioni da prendere in considerazione ai fini della reiterazione sono
quelle accertate con provvedimento esecutivo, essendosi scartata, onde
conferire maggiore effettività al sistema di controllo, l'ipotesi di far
riferimento al provvedimento definitivo. D'altra parte, i possibili effetti
pregiudizievoli per la persona nei cui confronti viene applicata la sanzione
accessoria della confisca vengono limitati dalla previsione contenuta nello
stesso articolo 8-bis, laddove consente all'autorità amministrativa di
sospendere gli effetti della reiterazione (e, dunque, nella specie,
l'esecuzione concreta della sanzione accessoria) in attesa della
definitività del provvedimento che ha accertato la violazione
precedentemente commessa.
Sotto diverso profilo, è peraltro indubbio che l'ampliamento del ricorso al
fermo amministrativo per tutte le violazioni depenalizzate rappresenti un
sensibile inasprimento del modello sanzionatorio: in pratica, sin dalla
prima violazione amministrativa scatta l'obbligo di disporre il fermo del
veicolo, il quale, secondo quanto prevede l'articolo 214 del codice della
strada, viene eseguito dall'organo di polizia che accerta la violazione,
osservando le norme sul sequestro di veicoli. Si tratta, pertanto, di una
sanzione accessoria atipica, rispetto alla quale non opera la disciplina
generale prevista dall'articolo 20, secondo comma, della legge n. 689 del
1981, che esclude l'applicabilità di tale tipologia di sanzioni fino a che è
pendente il giudizio di opposizione: al contrario, la misura trova immediata
applicazione al momento dell'accertamento dell'illecito, con la conseguente
cessazione della circolazione del veicolo, che viene sottratto alla piena
disponibilità dell'utilizzatore.
In alcuni casi, le nuove sanzioni accessorie sono state aggiunte ad altre
già contemplate dal decreto legislativo n. 285 del 1982, quali la
sospensione o il ritiro della patente di guida, ovvero la sospensione della
carta di circolazione, non sussistendo tra le medesime alcuna
incompatibilità. Invero, il legislatore delegante - più che introdurre una
disciplina delle sanzioni accessorie alternativa a quella esistente - sembra
aver voluto completare il sistema, prevedendo un trattamento sanzionatorio
"aggravato", ma innestato sul modello già prescelto nel codice della strada.
Esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta
Anche in materia di circolazione si è proceduto, in talune ipotesi, ad
escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta sulla base del criterio
di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 205 del 1999.
Le esclusioni riguardano, oltre alle ipotesi depenalizzate di blocco
stradale (nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948),
tutti i casi in cui alla violazione amministrativa conseguono le sanzioni
accessorie del fermo amministrativo o della confisca del veicolo.
I casi di esclusione relativi al codice della strada sono stati inseriti nel
nuovo comma 3-bis dell'articolo 202, che detta una disciplina speciale
dell'istituto del pagamento in misura ridotta in relazione alla circolazione
stradale, prevedendo che esso avvenga corrispondendo il minimo della
sanzione pecuniaria, anziché il doppio del minimo, se previsto, o il terzo
del massimo, come stabilito dalla norma generale dell'articolo 16 della
legge n. 689 del 1981. Le nuove esclusioni operano sempre e comunque, senza
essere collegate ad alcun presupposto, diversamente da quanto prevede il
comma 3 dello stesso articolo 202, che non consente il pagamento ridotto in
presenza di determinate condotte di guida, o l'articolo 210, comma 3, che
analoga esclusione contempla quando vi sia stata, in concreto,
l'applicazione della sanzione accessoria amministrativa della confisca del
veicolo.
Ne deriva, pertanto, una disciplina composita dell'esclusione, che, riguardo
alle violazioni depenalizzate ad opera del presente decreto - corrispondenti
alle violazioni di maggiore gravità - scatta sin dal primo accertamento
della violazione (nuovo comma 3-bis dell'articolo 202, aggiunto
dall'articolo 23 del decreto), mentre in tutti gli altri casi opera solo in
presenza della misura ablatoria della confisca. In entrambi i casi, si
prevede che il verbale di accertamento della violazione debba essere
trasmesso al prefetto competente entro dieci giorni, derogando alla
procedura ordinaria.
Infine, con una norma di coordinamento - intesa a meglio tutelare il
cittadino nel momento in cui viene attuato un significativo aumento delle
ipotesi di fermo amministrativo - si è adeguato il meccanismo procedimentale
di restituzione del veicolo "fermato" ove l'autore della violazione sia
persona diversa dal proprietario del mezzo e la circolazione sia avvenuta
contro la volontà di quest'ultimo: quando tali circostanze risultino
evidenti ai verbalizzanti, il fermo non dovrebbe, anzi, neppure essere
disposto, essendosi prevista l'immediata restituzione - anche sul posto -
del veicolo all'avente titolo (articolo 23, comma 3, della schema). Si
tratta, evidentemente, di una procedura che non sostituisce quella ordinaria
prevista dall'articolo 203 del codice della strada, ma che è funzionale a
risolvere celermente le questioni relative ai veicoli fermati, evitando
inutili, quanto lunghe e dispendiose procedure contenziose.
Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (1).
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche (2).
«2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni». (4)
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (3).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(4) Comma inserito dall'art. 3, c. 55, lett. c), della legge 15 luglio 2009, n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 31 dicembre 2008, n. 300/A/1/38802/101/3/3/14 - Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2008 il D.M. 17 dicembre 2008 del Ministro della giustizia che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e che troverà applicazione da domani 1 Gennaio 2009.
Il decreto (AH. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con D.M. 29 dicembre 2006 del Ministro della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2006, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
L'articolo 1, comma 2, del decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo Codice della Strada per effetto delle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, che non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.
Tra le disposizioni normative escluse dall'adeguamento sanzionatorio si richiama l'attenzione sull'articolo 142, comma 11, secondo periodo, C.d.S. come modificato dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160. Infatti la sanzione pecuniaria applicabile alla nuova fattispecie introdotta dal citato comma 11,2° periodo (superamento del limite di velocità da parte di veicolo commerciale munito di limitatore di velocità, in misura tale da oltrepassare il limite di taratura dello strumento), è indicata all'articolo 179, comma 2-bis, C.d.S. Tale sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dal rinvio normativo citato, assume autonoma valenza in quanto correlata ad un nuovo illecito introdotto dal D.L. n. 117/2007 e, per effetto delle disposizioni del decreto allegato, non è oggetto di aggiornamento.
Viene, invece, sottoposta ad aggiornamento la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni dell'art. 179, comma 2-bis, C.d.S., nel caso in cui venga accertato il mancato funzionamento o l'alterazione del limitatore di velocità.
Analoghe considerazioni valgono per il rinvio normativo operato dal citato articolo 142, comma 11, secondo periodo, C.d.S. alle sanzioni di cui all'articolo 179, comma 3, C.d.S.
Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del codice della strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al decreto del Ministro della giustizia sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S. (arrotondamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite).
Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.
Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione.
Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito www.poliziadistato.it.
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.
Allegato 1
D.M. 17 dicembre 2008
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il Ministro della giustizia di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze e Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della
strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dallo entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel biennio dall'1 ° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, è del 5%;
Decreta:
Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
Nuovo Codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata
secondo la tabella 1 figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: art. 117, comma 5; art. 123, commi 11 e 11 bis; art. 142, commi 9, 9-bis e 11; art. 157, comma 7-bis; art. 170, comma 6-bis; art. 173, comma 3-bis. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160 e dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Allegato I al D.M. 17 dicembre 2008
Gli importi delle sanzioni amministrative del
pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi
sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da € 22 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 23 a € 92
Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 37 a € 150.
Ove era prevista la sanzione da € 36 a € 148 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 155.
Ove era prevista la sanzione da € 45 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 47 a € 92.
Ove era prevista la sanzione da € 67 a € 271 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285.
Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 299.
Ove era prevista la sanzione da € 73 a € 290 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 305.
Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 296 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 78 a € 311.
Ove era prevista la sanzione da € 88 a € 178 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 92 a € 187.
Ove era prevista la sanzione da € 111 a € 222 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 117 a € 233.
Ove era prevista la sanzione da € 136 a € 543 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570.
Ove era prevista la sanzione da € 137 a € 549 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 144 a € 576.
Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 150 a € 599.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 624.
Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 263 a € 1.050.
Ove era prevista la sanzione da € 259 a € 1.036 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 272 a € 1.088.
Ove era prevista la sanzione da € 281 a € 1.123 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 295 a € 1.179.
Ove era prevista la sanzione da € 292 a € 1.169 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 307 a € 1.227.
Ove era prevista la sanzione da € 311 a € 1.555 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.633.
Ove era prevista la sanzione da € 339 a € 1.358 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.426.
Ove era prevista la sanzione da € 355 a € 1.427 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 373 a € 1.498
Ove era prevista la sanzione da € 370 a € 1.485 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.559.
Ove era prevista la sanzione da € 516 a € 2.065 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 542 a € 2.168.
Ove era prevista la sanzione da € 584 a € 2.338 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 613 a € 2.455.
Ove era prevista la sanzione da € 622 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 653 a € 3.267.
Ove era prevista la sanzione da € 675 a € 2.714 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 709 a € 2.850.
Ove era prevista la sanzione da € 680 a € 2.723 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 714 a € 2.859.
Ove era prevista la sanzione da € 681 a € 2.749 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715 a € 2.886.
Ove era prevista la sanzione da € 708 a € 2.834 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 743 a € 2.976.
Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 749 a € 2.996.
Ove era prevista la sanzione da € 742 a € 2.970 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.119.
Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 870 a € 3.481.
Ove era prevista la sanzione da € 1.036 a € 10.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.088 a € 10.878.
Ove era prevista la sanzione da € 1.169 a € 4.678 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.227 a € 4.912.
Ove era prevista la sanzione da € 1.554 a € 6.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.632 a € 6.527.
Ove era prevista la sanzione da € 1.605 a € 6.420 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741.
Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.769 a € 7.078.
Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.754 a € 7.018 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.842 a € 7.369.
Ove era prevista la sanzione da € 2.338 a € 9.357 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.455 a € 9.825.
Ove era prevista la sanzione da € 4.144 a € 16.576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.351 a € 17.405.
Importi anno 2009
|
Importi vecchi |
Importi nuovi con pagamento in misura ridotta previsto |
Articoli di applicazione: | ||
|
C.d.s. e CR (L. 727/1978) |
||||
|
Importo vecchio nel minimo |
Importo nel minimo |
Importo oltre 60 gg |
Importo nel massimo |
articolo |
|
€ 22,00 |
€ 23,00 |
€ 46,00 |
€ 92,00 |
CDS 6/13; 7/15; 15/3 51/2; 68/6; 95/7; 97/10; 99/3;100/13;115/5;141/10; 142/10; 160/2; 174/6; 174/7; 175/16; 180/7; 181/3; 182/10; 183/5; 190/10 |
|
€ 35,00 |
€ 37,00 |
€ 75,00 |
€ 150,00 |
CDS 172/11 |
|
€ 36,00 |
€ 38,00 |
€ 77,50 |
€ 155,00 |
CDS 6/14; 7/14; 10/20; 15/2; 22/12; 60/6; 64/3; 65/3; 66/5; 67/5; 68/7; 70/4; 84/7; 97/6; 99/4; 102/7; 104/12; 109/5;110/8; 115/4; 115/5; 141/11; 142/7; 143/13; 144/4; 146/2; 149/4; 150/4; 152/3; 153/11; 154/8; 155/5; 156/5; 157/8; 158/6; 161/4; 162/5; 163/3; 166/2; 167/2; 167/11; 169/9; 175/14; 175/16; 177/5; 180/7; 182/10; 184/8; 188/5 |
|
€ 45,00 |
€ 47,00 |
€ 46,00 |
€ 92,00 |
CR 13; 18; 19; |
|
€ 67,00 |
€ 70,00 |
€ 142,50 |
€ 285,00 |
CDS 97/8; 97/13; |
|
€ 70,00 |
€ 74,00 |
€ 149,50 |
€ 299,00 |
CDS 7/14; 148/15; 170/6; 171/2; 172/10; 173/3 |
|
€ 72,00 |
€ 76,00 |
€ 155,00 |
€ 310,00 |
CDS168/7; 142/11 (rif al 142/7) [*] |
|
€ 73,00 |
€ 77,00 |
€ 152,50 |
€ 305,00 |
CDS 85/4bis; 86/3 |
|
€ 74,00 |
€ 78,00 |
€ 155,50 |
€ 311,00 |
CDS 6/14; 7/13; 9/9; 27/11; 34/5; 38/13; 39/3; 60/6; 63/5; 67/6; 70/4; 71/6; 72/13; 73/3; 79/4; 82/8; 92/3-4; 93/8; 95/6; 98/3; 100/11; 102/6; 110/7; 111/6; 112/4; 113/5; 114/7; 115/3; 118/13; 122/8; 122/9; 125/4; 128/2; 132/5; 133/4; 135/4; 136/6; 141/8; 147/5; 149/5; 150/5; 153/10; 154/7; 158/5; 164/8; 165/3; 167/2; 167/11; 169/10; 174/9; 176/21; 177/4; 185/6; 188/4; 189/9; 192/6; |
|
€ 88,00 |
€ 92,00 |
€ 93,50 |
€ 187,00 |
CR17 |
|
€ 111,00 |
€ 117,00 |
€ 116,50 |
€ 233,00 |
CR12;14 |
|
€ 137,00 |
€ 144,00 |
€ 288,00 |
€ 576,00 |
CDS 10/19 |
|
€ 143,00 |
€ 150,00 |
€ 299,50 |
€ 599,00 |
CDS 143/11; 145/10; 146/3; 148/16; 168/9T; 174/4; 174/5; 178/3; 178/4; 191/4 |
|
€ 148,00 |
€ 155,00 |
€ 312,00 |
€ 624,00 |
CDS 6/12; 9/8; 9/9; 16/4; 18/5; 20/4; 22/11; 23/12; 29/3; 31/2; 32/6; 33/7; 71/6; 80/14; 83/4; 85/4; 93/9; 103/5; 104/11; 105/4; 110/6; 114/7; 115/3; 116/15; 118/11; 118/12; 123/12; 125/3; 126/7; 135/5; 136/7; 138/12; 141/9; 142/8; 167/2; 167/7; 167/11; 169/7; 176/18; 178/6 |
|
€ 148,00 |
€ 156,00 |
€ 311,00 |
€ 622,00 |
CDS 168/7 [*] |
|
€ 185,50 |
€ 194,75 |
€ 779,75 |
€ 1.559,50 |
CDS 193/2 [*] |
|
€ 222,00 |
€ 234,00 |
€ 466,50 |
€ 933,00 |
CDS 34/5, con rif.art. 10/2-bis [*] |
|
€ 250,00 |
€ 263,00 |
€ 525,00 |
€ 1.050,00 |
CDS 126 bis/2 |
|
€ 259,00 |
€ 272,00 |
€ 544,00 |
€ 1.088,00 |
CDS 189/5 |
|
€281,00 |
€ 295,00 |
€ 589,50 |
€ 1.179,00 |
CDS 143/12; 148/16 |
|
€ 292,00 |
€ 307,00 |
€613,50 |
€ 1.227,00 |
CDS 10/25 ter |
|
€ 296,00 |
€ 310,00 |
€ 624,00 |
€ 1.248,00 |
CDS 80/14; 168/7; 142/11 (rifai 142/8) [*] |
|
€ 311,00 |
€ 327,00 |
€816,50 |
€ 1.633,00 |
CDS 94/4 |
|
€ 339,00 |
€ 356,00 |
€ 713,00 |
€ 1.426,00 |
CDS 97/12 |
|
€ 355,00 |
€ 373,00 |
€ 749,00 |
€ 1.498,00 |
CDS 168/9; 168/9bis |
|
€ 370,00 |
€ 389,00 |
€ 779,50 |
€ 1.559,00 |
CDS 6/12; 8/2; 10/21; 10/22; 17/3; 23/11; 24/7; 25/6; 30/8; 45/7; 61/7; 68/8; 78/3; 80/15; 80/17; 82/9; 84/7; 85/4; 87/6; 90/2; 92/3; 101/5; 104/10; 108/6; 109/4; 114/7; 116/12; 122/7; 122/8; 149/6; 150/5; 167/2; 167/11; 169/8; 175/13; 175/15; 176/17; 176/20; 180/8 |
|
€516,00 |
€ 542,00 |
€ 1.084,00 |
€ 2.168,00 |
CDS116/13bis |
|
€ 584,00 |
€613,00 |
€ 1.227,50 |
€ 2.455,00 |
CDS 62/7 |
|
€ 622,00 |
€ 653,00 |
€ 1.633,50 |
€ 3.267,00 |
CDS 94/3 |
|
€ 675,00 |
€ 709,00 |
€ 1.425,00 |
€ 2.850,00 |
CDS 7/15 bis |
|
€ 680,00 |
€714,00 |
€ 1.429,50 |
€ 2.859,00 |
CDS 214/1; 214/8 |
|
€681,00 |
€715,00 |
€ 1.443,00 |
€ 2.886,00 |
CDS 10/18 |
|
€ 708,00 |
€ 743,00 |
€ 1.488,00 |
€ 2.976,00 |
CDS 45/9ter |
|
€713,00 |
€ 749,00 |
€ 1.498,00 |
€ 2.996,00 |
CDS 179/3; |
|
€ 740,00 |
€ 778,00 |
€ 1.559,00 |
€ 3.118,00 |
CDS 168/7 [*] |
|
€ 742,00 |
€ 779,00 |
€ 1.559,50 |
€ 3.119,00 |
CDS 9/8; 19/2; 21/4; 24/6; 25/5; 45/9; 76/8; 77/3; 171/4; 172/12; 179/2; 193/2 |
|
€ 829,00 |
€ 870,00 |
€ 1.740,50 |
€ 3.481,00 |
CDS179/2bis; |
|
€ 1.036,00 |
€ 1.088,00 |
€ 5.439,00 |
€ 10.878,00 |
CDS 79/4 |
|
€ 1.350,00 |
€ 1.418,00 |
€ 1.418,00 |
€ 2.836,00 |
CDS 7/15 bis [*] |
|
€ 1.484,00 |
€ 1.558,00 |
€ 3.119,00 |
€ 6.238,00 |
CDS 179/2 [*] |
|
€ 1.605,00 |
€ 1.685,00 |
€ 3.370,50 |
€ 6.741,00 |
CDS 97/11; 213/2ter [*] |
|
€ 1.658,00 |
€ 1.740,00 |
€ 3.481,00 |
€ 6.962,00 |
CDS179/2bis [*] |
|
€ 1.685,00 |
€ 1.769,00 |
€ 3.539,00 |
€ 7.078,00 |
CDS174/7bis;178/4bis |
|
€ 1.754,00 |
€ 1.842,00 |
€ 3.684,50 |
€ 7.369,00 |
CDS 213/4 |
|
€ 2.338,00 |
€ 2.455,00 |
€ 4.912,50 |
€ 9.825,00 |
CDS 74/6 |
|
€ 4.144,00 |
€ 4.351,00 |
€ 8.702,50 |
€ 17.405,00 |
CDS 23/13bis |
|
[*] Somme che sono esito di operazioni di riduzione o aumento di sanzioni edittali oggetto di aggiornamento | ||||
|
Importi oggetto di aggiornamento per violazioni CDS in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta | ||||
|
Importo nel massimo |
||||
|
74 |
€ 78,00 |
€ 311,00 |
CDS 70/4; 97/5; 99/3 (in caso di recidiva); 99/4 (in caso di recidiva); 134/2; 192/6 (con rif 1 e 2 comma) |
|
|
136 |
€ 143,00 |
€ 570,00 |
CDS 97/7 | |
|
148 |
€155,00 |
€ 624,00 |
CDS 98/3 (in caso di recidiva); 169/7 | |
|
370 |
€ 389,00 |
€ 1.559,00 |
CDS 93/7 | |
|
680 |
€714,00 |
€ 2.859,00 |
CDS 214/8 | |
|
1169 |
€ 1.227,00 |
€ 4.912,00 |
CDS 192/7 | |
|
1554 |
€ 1.632,00 |
€ 6.527,00 |
CDS 86/2 | |
|
1605 |
€ 1.685,00 |
€ 6.741,00 |
CDS 97/9 | |
|
1754 |
€ 1.842,00 |
€ 7.369,00 |
CDS 100/12; 168/8; 176/19;216/6; 217/6; 218/6 | |
|
2338 |
€ 2.455,00 |
€ 9.825,00 |
CDS 124/4 | |
Violazioni non oggetto di aggiornamento
|
importo nel minimo |
importo oltre 60 gg |
importo nel massimo |
articolo | |
|
€ 148,00 |
€ 297,00 |
€ 594,00 |
CDS 117/5; 170/6BIS; 173/3BIS | |
|
€ 200,00 |
€ 200,00 |
€ 400,00 |
CDS157/7BIS | |
|
€ 370,00 |
€ 729,00 |
€ 1.458,00 |
CDS 142/9 | |
|
€ 500,00 |
€ 1.000,00 |
€ 2.000,00 |
CDS 142/9bis | |
|
€713,00 |
€ 1.426,50 |
€ 2.853,00 |
CDS 142/11 (rif. 179/3) |
|
|
€ 740,00 |
€ 1.458,00 |
€ 2.916,00 |
CDS 142/11 (rif. 142/9) |
|
|
€ 829,00 |
€ 1.657,50 |
€ 3.315,00 |
CDS 142/11 (rif.179/2bis) |
|
|
€ 1.000,00 |
€ 2.000,00 |
€ 4.000,00 |
CDS 142/11 (rif. 142/9) |
|
|
€ 10.000,00 |
€ 7.500,00 |
€ 15.000,00 |
CDS 123/11 | |
Inoltre non sono oggetto di aggiornamento la L. n. 160/2007 articolo 6-bis, comma 2 e il D.L. n. 144/2008 articolo 9, comma 4.
Per opportuna conoscenza e per adempimento si comunica che il Ministero dell'interno, con circolare n. M/2413/13 del 20 novembre 2003, in relazione ad una nota trasmissione televisiva in cui era stato evidenziato che, per avere versato erroneamente dieci lire meno rispetto alla sanzione applicata, un cittadino si era visto notificare una cartella esattoriale di € 459,20, ha precisato quanto segue:
« (omissis) la situazione lamentata, come altre analoghe, rappresentano una distorsione applicativa della disposizione che mantiene intatta la sua validità per prevenire comportamenti fraudolenti.
Tutto ciò, ovviamente, purché la norma venga interpretata ed applicata con intelligenza e ragionevolezza, in una parola, con quell'elementare buon senso che serva ad impedire conseguenze macroscopiche tra ciò che è stato pagato è ciò che invece sarebbe dovuto ai sensi della disposizione. Sulla rigorosa applicazione di questo criterio si richiama fin d'ora l'attenzione …….. (omissis) ……… resta ovviamente inteso che questo criterio non può in ogni caso tradursi in una discrezionalità amministrativa tecnica connessa con l'applicazione di norme il cui presidio si fonda certo sul rispetto, ma anche sulla correlazione tra disposizioni e imparzialità della pubblica amministrazione.
Questi criteri risultano, oltre che da un generale richiamo alle norme costituzionali, soprattutto dai principi generali dell'ordinamento giuridico, vigenti nella materia, nel quale si collocano in primo luogo quelli del sistema paragiurisdizionale dell'attività penale, consacrati in modo inequivocabile dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale disposizione esclude la punibilità quando la condotta è stata determinata da errore sul fatto, ovvero posta in essere in buona fede o senza coscienza e volontà di omissis».
Art. 196. Principio di solidarietà
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo «ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso di veicoli»(2), o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con
patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma
da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente
il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione
(1).
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere,
ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata,
in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica
o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato,
in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi
dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per
la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione stessa.
--------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 102, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U.
15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 11, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
31. Interventi in materia di responsabilita solidale - Art. 196 C.d.S.
A differenza della precedente previsione normativa, ove il responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con il venir meno dell'obbligo di apposizione della targa ripetitrice sui rimorchio, che sara dotato solo della propria targa di immatricolazione, nel caso di complessi veicolari, la responsabilita solidale incombe ora in capo al proprietario del veicolo trainato.
Ne consegue che in caso di violazioni in cui non sia identificato il conducente (es. le ipotesi di contestazione differita di cui all' art. 201 C.d.S.), responsabile in solido e il proprietario del rimorchio a cui deve essere notificato il verbale di contestazione.
La nuova norma, che non si estende ai carrelli appendice che dovranno continuare ad essere muniti posteriormente della targa ripetitrice contenente i dati di immatricolazione del veicolo trainante, non sara immediatamente operativa. Affinche trovi corretta applicazione nel contesto normativo, occorre, infatti, l'approvazione di un Regolamento attuativo, da adottarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge, che fissi Ie caratteristiche delle targhe dei rimorchi in modo che esse siano meglio leggibili delle attuali.
Di conseguenza, la nuova previsione si applichera, in ogni caso, ai soli rimorchi immatricolati dopo l' approvazione del Regolamento e che sono muniti delle nuove targhe.
LE NUOVE REGOLE
• Viene sancito un diverso e nuovo principio in tema di obbligatorietà solidale. È ritenuto civilmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa il proprietario del veicolo trainato qualora la violazione sia stata commessa da un conducente alla guida di un complesso veicolare. Qualsiasi sia la natura della violazione commessa, comportamentale o tecnica, la contestazione e/o la notificazione dei verbali dovrà essere eseguita nei confronti del proprietario del veicolo trainato in qualità di obbligato in solido.
COSA È CAMBIATO
• A differenza della precedente previsione normativa ove il responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con l’introduzione dell’istituto della targa personale e, conseguentemente con il venir meno dell’obbligo di apposizione della targa ripetitrice sui complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe sistematicamente in capo al proprietario del veicolo trainato.
Circ. Min. interno 20 agosto 1997, n. M/2413 - Perdita di possesso di veicoli a motore. Cancellazione dai registri automobilistici. Quesito.
Con la circolare n. 204/E del 9 dicembre 1994 il Ministero delle finanze ha espresso il proprio avviso in ordine alla disciplina applicabile agli effetti tributari, nella fattispecie della mancata annotazione nei pubblici registri automobilistici della perdita di possesso del veicolo da parte del titolare. Ciò in relazione al fatto che l'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982 collega la cessazione dell'obbligo di corresponsione delle tasse automobilistiche, oltre che alla cancellazione del veicolo dal PRA, alla annotazione nello stesso registro di taluni eventi comportanti la perdita del possesso dello stesso veicolo. L'ammissibilità della procedura di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per comprovare l'evento tende evidentemente a superare la situazione che si determinerebbe altrimenti (perpetuazione irreversibile dell'obbligazione tributaria) nel caso - esplicitamente preso in considerazione dal Ministero delle finanze - in cui l'interessato non fosse più in possesso della documentazione necessaria a comprovare l'evento.
Pertanto, la sfera di rilevanza delle disposizioni impartite dal Ministero delle finanze è limitata all'ambito strettamente tributario, circoscritto dalla sfera di incidenza del richiamato decreto legge n. 953/1982, rispetto alla quale diverso è il problema dell'ambito di estensione del principio di solidarietà posto a carico del proprietario del veicolo (e di altre categorie di soggetti) per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni da altri commesse in relazione alla circolazione del veicolo stesso.
Detto principio trova la sua specifica disciplina nell'art. 196 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), a norma del quale la solidarietà a carico del proprietario del veicolo viene meno qualora egli provi che "la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".
Da ciò consegue che, da punto di vista formale, qualora l'organo accertatore in applicazione del richiamato art. 196 del Codice della strada abbia provveduto a notificare il verbale di rilevazione dell'illecito al proprietario risultante dal PRA, grava su quest'ultimo l'onere di dedurre la circostanza della avvenuta circolazione del veicolo contro la sua volontà, anche attraverso il mero richiamo alla annotazione sul PRA della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla precorsa perdita del possesso, la cui corrispondenza e veridicità, ovviamente, può formare oggetto di accertamenti, da parte dell'organo accertatore, alla stregua di qualsiasi altra circostanza deducibile, a titolo di esimente, ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada.
Circ. Min. interno 4 maggio 1998, n. M/2413/13 - Confisca di veicolo.
Con riferimento al quesito formulato, pare alla scrivente che l'art. 196 del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) introduca un principio alternativo di responsabilità tra proprietario del veicolo e utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria limitatamente all'obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, con conseguente legittimità della notifica degli estremi della violazione soltanto al secondo tra i soggetti indicati, che si sia reso responsabile dell'illecito.
Qualora però la violazione commessa sia punita con la sanzione accessoria della confisca si impone la notificazione degli estremi dell'illecito anche al proprietario (società di "leasing").
Ne discende la necessità di rendere edotti gli organi accertatori, che nel caso di specie hanno indicato il contravventore come proprietario del veicolo inducendo verosimilmente in errore codesto Ufficio, della assoluta doverosità di procedere alle opportune ricerche presso i registri automatizzati dell'Ufficio provinciale della MCTC prima di redigere i verbali di accertamento di violazioni punite con la sanzione della confisca.
Quanto alla prospettata azione risarcitoria nei confronti della Prefettura, pare alla scrivente che non ne sussistano i presupposti, atteso che il presunto danno arrecato alla società di "leasing" proprietaria del mezzo prima confiscato e poi venduto non è stato prodotto con dolo o colpa grave dall'Ufficio (appunto codesta Prefettura) responsabile del procedimento.
Ciò per l'evidenziata circostanza che nel rapporto acquisito agli atti il responsabile della violazione compariva come proprietario, sicché nessun tipo di responsabilità aquiliana può essere ascritto al funzionario che in buona fede ha predisposto, sulla base delle risultanze istruttorie pervenute, il provvedimento censurato.
Circ. Min. interno 4 ottobre 1999, n. 99 - L. 24 novembre 1981, n. 689. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Confisca, alienazione e distruzione dei veicoli sequestrati.
Si fa seguito alla circolare n. 83 del 1995, alla circolare n. 52 del 1996 e alla circolare n. 109 del 1996, concernenti l'oggetto, con le quali è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di definire sollecitamente i procedimenti pendenti per la confisca dei veicoli oggetto di sequestro per violazione delle norme del nuovo codice della strada, al fine di conseguire l'auspicata riduzione degli oneri finanziari per spese di custodia, divenuti particolarmente gravosi proprio a causa del protrarsi nel tempo delle suddette procedure.
La mancata definizione dei provvedimenti di che trattasi, inoltre, non consente ai competenti uffici finanziari di esperire le conseguenti operazioni di vendita e distruzione dei menzionati beni e comporta, altresì, una notevole riduzione - a causa del deperimento - del rispettivo valore commerciale, con intuibili negativi riflessi per l'erario.
Si evidenzia, poi, che la prolungata giacenza dei veicoli sequestrati presso i luoghi di deposito è spesso causa di degrado, in conseguenza della loro trasformazione in veri e propri rifiuti speciali, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Proprio ragioni di ordine igienico-sanitario hanno indotto alcuni uffici giudiziari a richiedere alle Prefetture di disporre, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 571 del 1982, la distruzione di veicoli giacenti in condizioni di degrado.
In relazione alle suesposte problematiche, pertanto, si ritiene di rappresentare nuovamente alle SS.LL. l'esigenza di una rapida definizione dei procedimenti tuttora pendenti in materia.
Con l'occasione si informa che il Ministero delle finanze, per favorire uno spedito corso delle procedure di vendita e distruzione dei veicoli sequestrati ha affidato in concessione ad una società la gestione, su tutto il territorio nazionale, dell'attività di recupero, deposito, alienazione e rottamazione dei beni iscritti nei pubblici registri, oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa.
Per opportuna conoscenza di codesti Uffici, si trasmette copia della circolare in data 17 settembre 1999, con la quale il suddetto Dicastero ha dato notizia dell'avvenuta operatività della suddetta convenzione, ai propri uffici periferici.
Circ. Ministero dell'interno 13 febbraio 2001, n. M/2413/19 - Ordinanza prefettizia di confisca del veicolo in danno all'acquirente pur non essendo intervenuta la trascrizione al P.R.A. Quesito.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il P.R.A. ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) In proposito si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 141, comma 1, dell'abrogato Codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) stabiliva che qualora la contravvenzione non poteva essere immediatamente contestata gli estremi della stessa dovevano essere notificati all'intestatario del documento di circolazione.
Successivamente, con legge 24 marzo 1989, n. 122, si precisò che quando il trasgressore non fosse identificato, gli estremi dell'accertamento della violazione dovevano essere notificati all'intestatario del documento di circolazione o al proprietario del veicolo che risultava al P.R.A. alla data dell'accertamento.
L'art. 201 del Nuovo Codice della strada, nel confermare la precedente normativa, ha aggiunto che "le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione … o dal P.R.A. ….." (comma 3).
Inoltre, l'art. 386 del Reg. Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in considerazione dell'ipotesi di tardiva trascrizione nel P.R.A. dei trasferimenti dei diritti sugli autoveicoli, ha previsto che il precedente proprietario del mezzo informi l'organo accertatore dell'avvenuto trasferimento della proprietà indicando gli estremi del relativo atto notarile.
Dalle suddette disposizioni e soprattutto dall'esplicito richiamo all'atto notarile sembra evincersi la volontà del legislatore del Nuovo Codice della strada di richiedere un intervento attivo nel procedimento amministrativo da parte dell'interessato il quale può informare l'ufficio procedente che non è più il proprietario del veicolo, fornendo la prova chiesta dallo stesso Codice della strada (atto notarile), senza la quale il suddetto ufficio non sarebbe legittimato a rinnovare la notificazione nei confronti del nuovo proprietario.
In questo quadro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità solidale del proprietario (ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada), deve essere affermata ogni qualvolta lo stesso non provi che l'utilizzazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
"Tale responsabilità, pertanto, non resta esclusa dal fatto che il proprietario abbia consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere" (Corte di Cassazione n. 1089 del 10 febbraio 1990, e n. 3476 del 12 aprile 1996).
Tuttavia, secondo una giurisprudenza formatasi per lo più sotto la vigenza del vecchio Codice della strada, quando la questione involge l'effettiva titolarità della proprietà, tale titolarità "va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 c.c.) mentre la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità dell'atto traslativo o sull'efficacia dell'atto stesso, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo; pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile al prefetto, competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova". (Corte di Cassazione n. 4315 del 4 maggio 1994).
In questo quadro, anche l'Avvocatura generale dello Stato nel formulare alcuni pareri al riguardo, sembra aderire, prevalentemente, alla suddetta tesi giurisprudenziale piuttosto che al dato testuale risultante dalle norme del Nuovo Codice della strada sopra richiamate.
Circ. Ministero dell'interno 26 febbraio 2001, n. M/2413/19 - Richiesta di chiarimenti sul principio di solidarietà.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla individuazione del soggetto responsabile in solido in caso di violazione alle norme del Codice della strada commessa con un veicolo adibito a locazione senza conducente.
Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.
In caso di locazione senza conducente - nelle ipotesi di cui all'art. 84 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde, solidarmente, ai sensi dell'art. 196, comma 1, Codice della strada, il locatario.
Il legislatore, pertanto, ha espressamente esclusa la possibilità che possa essere chiamato a rispondere della infrazione il locatore.
Ne consegue che il locatario - nel caso in cui non sia egli stesso il conducente del veicolo con il quale è stata commessa la violazione - è obbligato in solido con l'autore dell'infrazione al pagamento della somma dovuta.
Circ. Min. interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo ufficio in ordine alla possibilità di applicare il principio della solidarietà (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al proprietario del veicolo nei casi in cui il Codice della strada impone che lo stesso debba rispondere autonomamente della violazione commessa dal conducente del mezzo (artt. 10, 167, 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, si osserva quanto segue.
Le previsioni considerate (artt. 10, 167, e 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplinano distinte sanzioni le quali, pure se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione, sono applicate separatamente sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente o al titolare dell'autorizzazione.
Il coinvolgimento sanzionatorio di diversi soggetti per una medesima fattispecie discende dalla valutazione di grave pericolosità, ai fini della sicurezza stradale, che il legislatore ha ritenuto di attribuire alle violazioni in argomento.
In sostanza, poiché il mancato rispetto delle citate prescrizioni è stato ritenuto estremamente pericoloso per la circolazione stradale, la normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponabilità anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la (indiretta) stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell'attività di trasporto.
Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere che le violazioni delle prescrizioni ex artt. 10, 167 e 179 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), comportano l'applicazione di una sola sanzione nell'ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo.
Tuttavia, le suddette previsioni non possono escludere che il proprietario del veicolo venga coinvolto in sede di riscossione della sanzione pecuniaria, seppure in relazione alla violazione commessa dal conducente.
La responsabilità solidale, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della materia (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 6 della legge n. 689 del 1981) che trova applicazione ogni qual volta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Sembra, invece, da escludere che nella materia dell'illecito depenalizzato possa sussistere una forma di responsabilità solidale tra gli autori e concorrenti nella violazione. Invero, le disposizioni legislative, che l'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fa salve, sono quelle che, regolando ipotesi di concorsi di persone nell'illecito amministrativo, escludono l'irrogazione della sanzione (per intero) a ciascun concorrente. Non costituisce una tale disposizione l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina non il concorso di persone nell'illecito ma la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone che non hanno concorso alla produzione di esso (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 9147 del 1 agosto 1992).
Circ. Min.
interno 10 novembre 2005, n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 -
Violazioni del Codice della strada commesse da minore degli anni
18.
Si fa riferimento al quesito qui
pervenuto dal Compartimento di Napoli con nota n. 050009105/220.15 del 10 agosto
2005, concernente ipotesi di violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto.
Nel merito, occorre premettere che
l'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non
possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, come
precisato con nota n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26 maggio 2005, nel caso di
violazione di norme del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del
1992) commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve
essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le
quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come
effettivi trasgressori.
Per quanto attiene alla decurtazione
dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte
Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere
schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non
possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua
partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione
amministrativa.
Pertanto, nei confronti del soggetto
tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle
disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della strada.
Copia della presente con il relativo
quesito vengono inviati agli altri Compartimenti e al
C.A.P.S. con preghiera di diffusione tra il personale
dipendente.
Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
1.Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita
una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per
la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
Circ. Ministero dell'interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Principio di solidarietà.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo ufficio in ordine alla possibilità di applicare il principio della solidarietà (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) al proprietario del veicolo nei casi in cui il Codice della strada impone che lo stesso debba rispondere autonomamente della violazione commessa dal conducente del mezzo (artt. 10, 167, 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, si osserva quanto segue.
Le previsioni considerate (artt. 10, 167, e 179 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplinano distinte sanzioni le quali, pure se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione, sono applicate separatamente sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente o al titolare dell'autorizzazione.
Il coinvolgimento sanzionatorio di diversi soggetti per una medesima fattispecie discende dalla valutazione di grave pericolosità, ai fini della sicurezza stradale, che il legislatore ha ritenuto di attribuire alle violazioni in argomento.
In sostanza, poiché il mancato rispetto delle citate prescrizioni è stato ritenuto estremamente pericoloso per la circolazione stradale, la normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponabilità anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la (indiretta) stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell'attività di trasporto.
Le considerazioni svolte inducono pertanto a ritenere che le violazioni delle prescrizioni ex artt. 10, 167 e 179 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), comportano l'applicazione di una sola sanzione nell'ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorché il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo.
Tuttavia, le suddette previsioni non possono escludere che il proprietario del veicolo venga coinvolto in sede di riscossione della sanzione pecuniaria, seppure in relazione alla violazione commessa dal conducente.
La responsabilità solidale, infatti, costituisce uno dei principi fondamentali della materia (art. 196 del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e art. 6 della legge n. 689 del 1981) che trova applicazione ogni qual volta sia stata commessa una violazione di natura amministrativa.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Sembra, invece, da escludere che nella materia dell'illecito depenalizzato possa sussistere una forma di responsabilità solidale tra gli autori e concorrenti nella violazione. Invero, le disposizioni legislative, che l'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fa salve, sono quelle che, regolando ipotesi di concorsi di persone nell'illecito amministrativo, escludono l'irrogazione della sanzione (per intero) a ciascun concorrente. Non costituisce una tale disposizione l'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina non il concorso di persone nell'illecito ma la solidarietà con l'autore dell'illecito di persone che non hanno concorso alla produzione di esso (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 9147 del 1 agosto 1992).
Art. 198. Più violazioni
di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,
chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al
triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso
e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione.
Circ. Min. interno 6 novembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, art. 198 - Quesito.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito alla delimitazione dei "parametri" alla stregua dei quali determinare il "quantum" della sanzione da applicare nelle ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi previsti dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Il quesito intende riferirsi ai criteri di determinazione della "violazione più grave", la cui individuazione si rende necessaria, per quanto di interesse, allo scopo di valutare il "quantum" della sanzione risultante dalla applicazione del c.d. cumulo giuridico, operante anche in materia di sanzioni amministrative quando con una sola azione od omissione vengano violate una o più disposizioni di legge.
La questione può porsi sia quando sia presentato ricorso gerarchico avverso il verbale di contestazione dell'illecito e il Prefetto lo decida in senso sfavorevole all'interessato che quando l'interessato decida di non contestare la fondatezza dell'atto di accertamento e manifesti la volontà di accedere alla conciliazione amministrativa.
In proposito, si esprime l'avviso che nella materia in considerazione sia oltremodo utile recepire gli orientamenti esegetici maturati, nella giurisprudenza penale, in relazione alla analoga fattispecie del concorso formale di reati, disciplinato, quanto alla determinazione della sanzione edittale, dall'art. 81 cod. pen.
E poiché alla disciplina delle pene previste per il concorso formale di reati è assimilata dalla precitata norma quella della continuazione, è alla giurisprudenza formatasi a quest'ultimo riguardo che occorre fare riferimento per orientarsi ai fini che qui interessano.
Chiarite queste premesse, si rappresenta che secondo recente, autorevole giurisprudenza di legittimità, il criterio sul quale fondare la determinazione della "violazione più grave" gli effetti della continuazione è quello delle valutazioni astratte compiute dal legislatore.
In altri termini, occorre aver riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, di tal che la violazione più grave va individuata in quella prevista dalla legge più severamente (si veda Cass. Pen. , Sez. U., 30 aprile 1992, n. 4901).
Conforme è Cass. Pen. , Sez. U., 25 gennaio 1994, n. 748, secondo la quale il criterio in discorso non è quello della comparazione degli indici di gravità concreta dei reati ex art. 133 c.p., bensì quello della più grave pena edittale prevista dal legislatore per ciascun reato da comparare.
Secondo diverso, ma minoritario orientamento agli effetti della disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per violazione più grave si deve intendere quella che, in concreto, presenti maggiore gravità e sia quindi passibile della pena più grave, sicché nel concorso di violazioni punite con pene eterogenee deve ritenersi più grave la violazione punita con pena detentiva mentre, ove il giudice ritenga più grave in concreto una violazione punita meno severamente di altra concorrente, la sua valutazione non potrà valicare i limiti di applicazione dell'istituto della continuazione (si veda Cass. Pen. , Sez. VI, 24 agosto 1993, n. 8019).
Ma l'orientamento attualmente prevalente per la definizione del concetto normativo di "violazione più grave" è fondato su un particolare rigore interpretativo, in quanto attribuisce assoluta preminenza ai profili di stretta legalità nella determinazione della pena.
Ciò premesso, pare alla scrivente non opportuno discostarsi dall'indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza penale di legittimità più accreditata.
D'altronde occorre sottolineare le obiettive difficoltà pratiche di applicazione del criterio suggerito dal secondo, minoritario orientamento nel procedimento amministrativo sanzionatorio, considerando che l'autorità chiamata a decidere sulla applicazione della sanzione amministrativa non possiede tutti gli strumenti, anche di assunzione dei mezzi di prova, utilizzabili dal giudice secondo le regole del rito penale, per effettuare una congrua valutazione della gravità "in concreto" degli illeciti sottoposti alla sua cognizione.
Le suesposte considerazioni inducono, conclusivamente, a ritenere necessario che la Prefettura si uniformi, all'atto di determinare i parametri per l'applicazione degli articoli 198, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al primo tra gli illustrati orientamenti della giurisprudenza.
Circ. Ministero dell'interno - 27 gennaio 1999, n. M/2413/9. Circolazione contromano e divieto di sorpasso.
Si fa riferimento al quesito con il quale è stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito ai profili distintivi tra le violazioni al codice della strada specificate in oggetto in relazione a quelle ipotesi in cui potrebbero sorgere incertezze in ordine all'applicazione delle rispettive sanzioni, per osservare quanto segue.
Preliminarmente si rileva che, trattandosi di due violazioni distinte ed autonome con specifiche sanzioni, può verificarsi, nella fattispecie concreta, la violazione di entrambe le disposizioni sanzionatorie a seguito di un'unica azione del conducente con conseguente applicazione dell'art. 198 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Per quanto concerne la problematica sollevata, si fa presente che in teoria incertezze applicative non dovrebbero sorgere essendo i campi di applicazione delle violazioni in questione ben distinti.
Ed invero, la circolazione contromano - vietata dall'art. 143, commi 11 e 12, del Codice della strada - si ha quando il veicolo percorrendo una strada a doppio senso di circolazione invade la corsia destinata alla opposta direzione di marcia ovvero proceda nella carreggiata destinata al senso opposto (controsenso).
Invece le norme relative al divieto di sorpasso sanzionano la manovra "de quo" nelle fattispecie in cui la stessa è espressamente vietata.
Peraltro nella pratica può verificarsi che durante la manovra di sorpasso il veicolo invada l'altra corsia di marcia. In tali casi, la circolazione contromano si verifica quando il veicolo nel sorpasso supera la striscia longitudinale continua, costituendo la stessa, ai sensi dell'art. 40 del Codice della strada, «limite invalicabile di una corsia di marcia». Il superamento del segnale orizzontale in questione comporta, pertanto, l'invasione dell'altra corsia e, quindi, circolazione nella direzione opposta punita dal citato art. 143.
Inoltre, dovrà contestarsi anche la violazione di cui all'art. 148, con conseguente applicabilità della disposizione di cui all'art. 198.
La sanzione prevista dal suddetto art. 148 sarà l'unica applicabile, naturalmente, quando la manovra vietata di sorpasso si realizza all'interno dello spazio delineato dal segnale orizzontale di circolazione indicato.
Art. 199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. «Fuori dei casi
di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando
è possibile, deve essere»(1) immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta.
«2. Dell’avvenuta
contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni
che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può
essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene
la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per
l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui
è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati
i contenuti del verbale».(2)
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente,
alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da
cui dipende l'agente accertatore.
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 35, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2) Comma così sotituito dall'art.
35, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 200. Non trasmissibilità dell'obbligazione
LE NUOVE REGOLE
• Al primo comma è stato aggiunto «fuori dei casi di cui all’art. 201 comma 1 bis» la contestazione quando è possibile deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che all’obbligato in solido.
• Al 2° comma è prevista la contestazione con verbale redatto con l’ausilio di sistemi informatici.
COSA È CAMBIATO
• È stato specificato ulteriormente che la possibilità della contestazione immediata fa salvi i casi previsti dalle contestazioni elevate ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis del CDS.
• È stata specificata la possibilità di redigere il verbale di contestazione con l’ausilio di sistemi informatici.
Si riporta l'art. 61, legge 29 luglio 2010, n. 120:
Art. 61. (Modalita' di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali) 1. Agli enti locali e' consentita l'attivita' di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprieta' o da essi acquisiti
con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi
di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. M/2413/13 - Richiesta di archiviazione di verbale per violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento effettuato nei termini e successiva richiesta di rimborso. Quesito.
È stato chiesto l'avviso di questo Ufficio in relazione alla possibilità di procedere alla archiviazione, con successivo rimborso, di un verbale di accertamento di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che, seppur illegittimamente redatto (insussistenza della violazione contestata), sia stato dal presunto trasgressore oblato e non impugnato.
Al riguardo si rappresenta che l'acquiescenza mostrata dal destinatario dell'atto, mediante pagamento del verbale cui consegue la sua inoppugnabilità, preclude allo stesso la possibilità di chiederne l'annullamento.
Nulla esclude tuttavia che, per straordinarie ragioni di equità sostanziale sussistenti nell'ipotesi in cui nessun comportamento omissivo sia riferibile all'interessato in relazione all'adozione da parte della P.A. dell'atto sanzionatorio a suo carico, l'Organo che ha emanato l'atto in assenza dei prescritti presupposti possa procedere d'ufficio all'annullamento dello stesso.
Circ. Ministero dell'interno 3 dicembre 1999, n. M/2413/11 - Ricorso al Prefetto avverso verbali di infrazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Sentenza n. 2341 del 3 marzo 1998 della Corte di Cassazione.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3 marzo 1998, n. 2341 in tema di notificazione del verbale di accertamento delle violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) redatto con sistemi meccanizzati e non recanti la sottoscrizione dell'agente accertatore.
In proposito si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 383, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il verbale redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello VI.1 allegato al Codice della strada.
I suddetti verbali sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio al quale appartiene l'agente accertatore della violazione (art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.))
Successivamente, l'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ha previsto, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Pertanto, alla luce delle citate disposizioni l'originale del verbale non redatto con sistema meccanizzato deve recare la sottoscrizione dei verbalizzanti, mentre al trasgressore deve essere inviato uno degli originali o copia autenticata (art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada, al quale, soltanto, fa riferimento la sentenza della Corte di Cassazione n. 2341/98 indicata in oggetto).
Invece, sui verbali redatti con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 (disposizione quest'ultima successiva a quella contenuta nel del Reg. codice della strada), l'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
In altri termini, con l'art. 3 D.Lgs. n. 39/93 il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3 D.Lgs. n. 39/93, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore. Tuttavia, occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato, in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Circ. Min. interno 21 dicembre 1999, n. M/2413/11 - Verbali di accertamento di infrazioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) redatti su carta copiativa - Sottoscrizione a ricalco.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla legittimità della sottoscrizione apposta a ricalco sulla copia del verbale di accertamento di una violazione alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), immediatamente contestata al trasgressore.
In proposito si osserva quanto segue.
Il fine per il quale è richiesta l'apposizione della firma autografa dei verbalizzanti risponde essenzialmente all'esigenza di far risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'Ufficio competente. Pertanto - secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 9394 del 24 settembre 1997) - "l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore".
La suddetta "attribuibilità" è chiaramente riscontrabile nell'attività di contestazione immediata della violazione tanto è vero che il legislatore distingue l'ipotesi della contestazione immediata (art. 200 del Codice della strada) da quella della notificazione successiva (art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)) della violazione anche con riferimento alla documentazione da consegnare al trasgressore.
Infatti, nel primo caso, l'art. 200 del Codice della strada fa riferimento alla copia del verbale da consegnare al trasgressore in sede di contestazione immediata dell'illecito commesso.
Nel caso di "contestazione successiva", invece, l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada prescrive che ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi della violazione venga inviato (non la semplice copia ma) uno degli originali o copia autenticata del verbale, quasi a voler richiedere, solo per tale fattispecie, una documentazione "rafforzata" che senza ombra di dubbio consenta di accertare l'attribuibilità della stessa all'ufficio verbalizzante.
Peraltro, quando i verbali sono redatti con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 l'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Anche in questo caso, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3 D.Lgs. n. 39/93, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi.
A maggior ragione il discorso mantiene la sua validità nell'ipotesi in cui, essendosi provveduto a contestare immediatamente la violazione, il rilascio della copia del verbale redatto su carta copiativa non può far sorgere equivoci circa la provenienza dell'atto compilato dall'agente verbalizzante proprio in presenza del trasgressore.
Circ.
Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Da parte di alcune Prefetture sono stati formulati quesiti in ordine alle questioni in oggetto indicate. Su alcuni di essi l'Avvocatura generale dello Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere con nota n. 27775 del 11 marzo 2000 (CS. n. 5232/95-109) che si allega in copia.
Pertanto, sulla base del suddetto parere e di una ricognizione delle pertinenti pronunce della Corte di Cassazione, si ravvisa l'opportunità, al fine di agevolare l'esercizio dei compiti delle Prefetture, di fornire, sulle singole questioni, le seguenti indicazioni.
A) Termine per la presentazione dell'opposizione all'A.G.O. avverso il verbale di accertamento.
La Corte di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione della opposizione. La più recente pronuncia (n. 10768) ha invece affermato che il termine suddetto "deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto". Più specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti all'A.G.O., "l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica".
La stessa Cassazione, in altra pronuncia (Sez. I, n. 12628 del 17giugno/17 dicembre 1998) ha affermato che, se nel termine predetto non avviene, da parte dell'interessato, né l'accesso alla tutela amministrativa, né l'accesso immediato a quella giurisdizionale, "tale acquiescenza ... preclude la deduzione e il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza" in merito alla individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l'atto di accertamento provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al giudizio di opposizione.
Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'allegato parere dell'11 marzo scorso, ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15 gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell'interno nei giudizi di che trattasi "in alternativa con l'amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione"; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al Prefetto.
Alla luce di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel caso in cui l'opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata oltre il termine di cui all'art. 203 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ne venga eccepita la tardività;
b) nel caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l'autorità verbalizzante "al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell'accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitare l'intervento in giudizio". In quest'ultimo caso (autorità verbalmente non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l'Amministrazione nel giudizio dovrà "insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione".
Pertanto, a parziale aggiornamento delle indicazioni formulate con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, si rappresenta l'opportunità che codesti Uffici adeguino la loro iniziativa ai suggerimenti come sopra formulati dall'Avvocatura generale dello Stato.
C) Rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio.
L'Avvocatura generale dello Stato ha confermato che l'Amministrazione può essere rappresentata in giudizio da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) richiama l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il cui quarto comma dispone che "l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente ... o avvalersi anche di funzionari appositamente delegati"; non occorre, quindi, alcuna delega da parte dell'Avvocatura dello Stato.
D) Limiti di ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale.
In conformità all'indirizzo della Corte Costituzionale, l'opposizione davanti all'Autorità giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria, non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999, n. 7015; 20 gennaio 1999, n. 482).
È tuttavia da tenere presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso in cui il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
E) Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla cartella esattoriale.
Nel caso in cui, attraverso l'opposizione, vengono dedotti esclusivamente vizi propri dell'atto di esazione, la legittimazione passiva è del solo esattore. Pertanto, in tal caso, la Prefettura eventualmente coinvolta dovrà eccepire la mancanza di legittimazione propria. Viceversa, qualora l'opposizione si appunti sulla sanzione secondo le richiamate pronunce della Corte di Cassazione (n. 7015/1999 e n. 482/1999), è da ritenersi sussistente la legittimazione del Prefetto (Cass. n. 4324 del 29 aprile 1999).
F) Requisiti formali del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati, la cui assenza determini vizio rilevabile in sede di impugnativa comportante l'annullamento dell'atto.
Al riguardo si ritiene che occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore. Tuttavia, occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Pertanto, è da ritenersi superata - come evidenziato dallo stesso giudice - la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998, con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al trasgressore di una "copia informe del verbale di accertamento ... redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore".
Tanto si rappresenta per ogni utile orientamento delle SS.LL. Si prega di segnare ricevuta.
Avvocatura generale dello Stato
Nota 11 marzo 2000, n. 27775
Risposta a nota del 28 giugno 1995
Oggetto: Opposizione diretta all'Autorità giudiziaria avverso l'accertamento di violazioni al codice della strada - Legittimazione passiva.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, su richiesta della Prefettura di Teramo, ha proposto ulteriori questioni sulla problematica di cui al precedente parere 17 febbraio 1996 di questa Avvocatura generale e che si ritiene interessi anche il Ministero, stante il carattere generale.
È ormai pacifico che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione non costituisce presupposto processuale per adire il giudice ordinario, vigendo la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto il soggetto passivo della sanzione amministrativa, ove non intenda adempiere, può:
- ricorrere al Prefetto e poi eventualmente impugnare davanti il giudice ordinario l'ordinanza-ingiunzione, secondo quanto previsto dal codice stradale (artt. 203, 204 e 205);
- impugnare direttamente davanti al giudice ordinario il verbale di accertamento senza ricorrere al Prefetto;
- proporre opposizione giudiziaria contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione.
Il primo caso non dà luogo a questioni.
Per i casi invece in cui l'azione giudiziaria sia stata proposta senza il preventivo ricorso al Prefetto, questa Avvocatura generale, con la citata consultazione 17 febbraio 1996, aveva evidenziato che va posta attenzione sulla esatta individuazione dell'Amministrazione passivamente legittimata che dovrà partecipare al giudizio.
Quanto sopra in applicazione del principio di carattere generale di cui all'art. 23, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 205 del codice della strada) secondo cui in materia di sanzioni amministrative il ricorso in opposizione va notificato "all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato".
La Cassazione tuttavia (su conclusioni difformi del PG) è andata in contrario avviso, respingendo, con sentenza 15 gennaio 1999, n. 387, un ricorso proposto da questa Avvocatura generale per sostenere il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno nell'azione giurisdizionale proposta avverso verbale della Guardia di Finanza, senza il previo ricorso al Prefetto.
La Cassazione ha basato la sua decisione sulla disposizione del comma 3 dell'art. 11 del codice della strada, secondo cui "al Ministero dell'interno compete altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati".
Conclude pertanto la citata sentenza:
"Accanto alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la legittimazione del Ministero dell'interno che, quale organo preposto al loro coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione, venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia".
È stata così affermata la legittimazione del Ministero dell'interno "in alternativa con l'Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione".
Invece tale alternatività sembrerebbe esclusa da successiva pronunzia (Cass. 12 maggio 1999, n. 4711) che ha negato legittimazione passiva al Comando dei vigili urbani cui appartiene il verbalizzante, essendo legittimato passivo il Prefetto cui l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo.
Tralasciando di considerare se la legittimazione competa al Ministero dell'interno o al Prefetto, trattandosi di organi della stessa amministrazione, la ratio della citata giurisprudenza può essere ravvisata nel fatto che in materia di circolazione stradale l'opposizione all'accertamento (da qualunque autorità provenga) ricade sotto la cognizione del Prefetto (art. 203 del codice della strada). Tale iniziativa può assumere la forma del ricorso amministrativo o del ricorso giurisdizionale, per cui, stante l'alternatività dei due mezzi di impugnazione, ragioni di coerenza vorrebbero che sia sempre il Prefetto a vagliare in via preventiva la fondatezza dell'accertamento.
Da ciò potrebbe evincersi che, mentre in sede di ricorso amministrativo il Prefetto potrà emettere ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza motivata di archiviazione (art. 204 del codice della strada), in caso di ricorso giurisdizionale il Prefetto potrà resistere per gli stessi motivi che (in sede di ricorso amministrativo) sarebbero stati esternati nell'ordinanza-ingiunzione ovvero, ritenendo fondata l'opposizione, potrà rimettersi alla decisione del giudice, non potendo procedere alla archiviazione, essendo questa prevista solo nel ricorso amministrativo.
In altri termini la interpretazione giurisprudenziale ha in sostanza inteso affermare che il Prefetto debba in ogni caso esaminare l'accertamento, non essendo logico, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, che ciò avvenga solo nel caso di ricorso amministrativo e non anche di ricorso giurisdizionale, stante l'affermata alternatività dei due mezzi di tutela.
Se quindi il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile (Cass. 22 gennaio 1999, n. 574; 5 gennaio 1999, n. 4486), la più recente giurisprudenza ha peraltro inteso precisare che, in mancanza di ricorso al Prefetto, il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed è assimilabile alla ordinanza-ingiunzione prefettizia quale atto definitivo del procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che, qualora, nel termine stabilito dalla legge, l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione e il riesame nel merito della sussistenza della violazione (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12628, per l'assimilabilità all'ordinanza prefettizia, v. pure Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
Pertanto, in relazione ai contenziosi promossi contro il Prefetto, pur in assenza di ordinanza-ingiunzione prefettizia, sarà facile eccepire la tardività in tutti quei casi in cui non sia stato rispettato il termine di cui all'art. 203 del codice della strada, il che si ritiene rientri nella normalità, essendo logico pensare che l'interessato, ricevuto un accertamento, sia indotto, per economia, a ricorrere al Prefetto, per cui l'azione giudiziaria potrebbe valere come mezzo di tutela da esperire quanto il suddetto termine sia scaduto.
Non potendosi più insistere nel dedurre il difetto di legittimazione passiva, sarà pertanto opportuno porre attenzione alla tempestività dell'azione giudiziaria.
Qualora l'azione giurisdizionale sia tempestiva (come nel caso deciso dalla citata sentenza n. 387/99 della Cassazione) il Prefetto, ricevuto un ricorso giurisdizionale, dovrà informare l'Autorità verbalizzante, al fine di ricevere (analogamente a quanto l'art. 203, comma 2, dispone per il ricorso amministrativo) ogni utile elemento a fondamento della accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitarne l'intervento in giudizio.
In quest'ultimo caso, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, sarà opportuno insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e comunque per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione.
Sarebbe comunque opportuno che il vuoto normativo circa la legittimazione passiva e i poteri del Prefetto nei giudizi di opposizione senza il previo ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada, creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, venga al più presto colmato.
Qualunque sia l'Amministrazione evocata, questa in giudizio può essere rappresentata da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada richiama l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui comma 4 prevede che l'Autorità che ha emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati, assegnandole così la legittimazione processuale per l'intero arco del procedimento; non occorre pertanto delega dell'Avvocatura dello Stato nel caso trattasi di amministrazione statale diversa dal Prefetto.
Inoltre l'opposizione giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015, 20 gennaio 1999 n. 482), in tali casi si può anche contestare il merito della sanzione (cit. Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
È tuttavia da tener presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale emessa per il pagamento della sanzione pecuniaria è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso che il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
Nel caso che vengano dedotti vizi propri dell'atto di esazione la legittimazione passiva sarà solo dell'esattore.
Qualora invece l'azione giudiziaria abbia ad oggetto la sanzione amministrativa, l'azione dovrà essere intrapresa oltre che nei confronti dell'esattore anche contro l'ente che ha eseguito l'iscrizione a ruolo e nei confronti del Prefetto ove abbia emanato i provvedimenti sanzionatori (V. Cass. 29 aprile 1999, n. 4324).
Infine per quanto riguarda la condanna alle spese, la questione è connessa a quella della legittimazione passiva, per cui la relativa condanna è incontestabile in tutti i casi in cui non può escludersi la legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'interno (o del Prefetto) ancorché trattasi di accertamento eseguito da altra amministrazione.
La questione oggetto della presente consultazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo di questa Avvocatura generale, che si è espresso in conformità a quanto sopra esposto.
Circ. Ministero dell'interno 2 agosto 2000, n. 81 - Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e sanzione della violazione dell'art. 142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rilevata a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall'art. 345 del relativo regolamento, con specifico riguardo al profilo che regola la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore.
Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare il quadro normativo che regola la materia.
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevede, per la generalità degli illeciti amministrativi, che "la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente ...". L'art. 201 del codice della strada, a sua volta, per gli illeciti previsti dallo stesso codice, dispone che, "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, ...con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve ... essere notificato ...". A sua volta, il regolamento di esecuzione del codice, all'art. 384, elenca "i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata" sia pure "a titolo esemplificativo"; tra questi, alla lettera e), è indicato quello dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal luogo di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
È utile altresì richiamare gli indirizzi espressi in materia dalla giurisprudenza. Essi si caratterizzano per aver affermato per un lungo periodo di tempo, sia pure con limitate differenziazioni, la irrilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione, della mancata contestazione immediata. Così la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "la mancata contestazione immediata della violazione, quando sia possibile, e la mancata specificazione dei motivi per cui non sia stato possibile intimare al trasgressore di fermarsi non comportano l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione (Cass., Sez. I, sent. n. 8768 del 6 ottobre 1994); analogamente la stessa Corte ha affermato che "l'omessa contestazione immediata della violazione, per quanto essa è possibile, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagare" (Cass. Sez. I, sent. n. 4973 del 6 maggio 1995; Cass., Sez. I, sent. n. 2479 del 22 marzo 1996; Cass. Sez. I, sent. n. 6338 del 12 luglio 1996, tutte sentenze riferite a fattispecie di illecito accertate sotto la vigenza del vecchio codice della strada e quindi riferite all'applicazione del D.P.R. n. 393 del 1959, del relativo regolamento di esecuzione e dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981).
Ma anche a seguito della entrata in vigore del nuovo codice della strada, il suddetto indirizzo ha trovato ulteriore conferma. Con sentenza n. 7667 del 18 agosto 1997 (dello stesso tenore sono la sentenza n. 71 dell'8 gennaio 1997, la sentenza n. 5904 del 2 luglio 1997 e la sentenza n. 377 del 17 gennaio 1998), la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che "l'omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione", sottolineando altresì che "la impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta ex legge ai sensi dell'art. 384, lett. e), delle disposizioni di attuazione del codice della strada". Da parte sua la Sezione III (n. 12330 del 5 novembre 1999) ha affermato che, avendo la norma dato autonomo rilievo alla "impossibilità - del veicolo - di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari", tale impossibilità sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, senza che possa essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo della astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi.
Di recente, la continuità di tale indirizzo giurisprudenziale è stata interrotta da due sentenze della Sezione III. Con la prima (sent. n. 6123 del 18 giugno 1999), la Corte di Cassazione ha giudicato legittimo l'annullamento del verbale nel caso in cui si possa "ragionevolmente ritenere, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile in relazione alla circolazione del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa)". Con la successiva sentenza (sent. n. 4010 del 1 febbraio 2000), ha affermato che "la contestazione immediata ... ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge" (di contenuto del tutto analogo è la contestuale sentenza n. 6467 della stessa Sezione III.
Il punto di partenza del ragionamento seguito dalla Corte in queste ultime sentenze sta nella rilevata diversità della disciplina della contestazione immediata contenuta nel codice della strada rispetto a quella dettata dalla legge generale di depenalizzazione (legge n. 689/1981.) Mentre l'art. 201 del codice della strada prevede che si proceda alla notifica del verbale solo qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata e che il detto verbale contenga l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, diversamente l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - afferma la Corte - prevede la notificazione "prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione" (in effetti, pur nella diversità delle formule delle due disposizioni messe a raffronto, quest'ultima affermazione suscita perplessità se si tiene conto che anche l'art. 14 prescrive che si faccia luogo prioritariamente alla contestazione immediata "quando essa è possibile").
In relazione a quanto precede, questo Ufficio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni.
a) Si rileva preliminarmente come le pronunce richiamate da ultimo non possano considerarsi espressione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Infatti, a fronte delle due commentate sentenze, si pone una lunga serie di decisioni di segno contrario riflettenti il costante orientamento convergente di più sezioni della Corte di Cassazione (la Prima e la Terza) e riferibili (quelle successive al 1997) al quadro normativo del nuovo codice della strada sulla cui diversità - rispetto alla norma generale della legge n. 689 del 1981 - le più recenti sentenze sono state fondate.
La natura non ancora consolidata dell'orientamento espresso nelle richiamate pronunce della Corte di Cassazione è comprovata dalle incertezze dalla stessa manifestate. Ed infatti, detta Sezione, successivamente alla adozione della sentenza n. 6123/1999 ed appena sei giorni prima delle pronunce n. 4010 e n. 6497 del 2000, aveva ribadito (Sez. III, sent. n. 7185 del 25 gennaio 2000) inequivocabilmente l'indirizzo per lungo tempo seguito facendo richiamo alla natura consolidata della giurisprudenza in materia ed affermando esplicitamente ancora una volta che "la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussiste la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento".
Anche la Sezione I della Cassazione (sent. n. 1380 del 8 febbraio 2000), dopo essersi richiamata al "consolidato indirizzo di questa Corte - secondo il quale - la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione", ha sottolineato che, "essendovi stata - nella fattispecie - una motivazione circa la impossibilità di contestazione immediata", incombeva all'opponente l'onere di provare che detta impossibilità era in concreto inesistente. A quest'ultimo riguardo, ciò che è ammissibile - secondo la Corte - è la verifica da parte del giudice di merito della "concreta possibilità di contestazione immediata senza ricorrere a sistemi di inseguimento del veicolo che potrebbero distogliere il personale dai compiti di accertamento delle infrazioni". Ancora più esplicitamente la Corte ha confermato che il giudice di merito non può adottare "valutazioni circa le modalità del servizio di pattugliamento stradale".
b) Pertanto, dalla analisi delle suddette pronunce, si evince come l'omissione della contestazione immediata resti pienamente legittima tutte le volte in cui si verta in una delle fattispecie indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione al codice della strada o, comunque (dato il carattere esemplificativo delle fattispecie indicate dalla norma), sussista per qualsiasi motivo la "materiale impossibilità della contestazione immediata". Tale è il caso in cui l'accertamento sia stato effettuato utilizzando un modello omologato di autovelox che non consente di rilevare la velocità contestualmente al passaggio del veicolo, ovvero, pur se con uno strumento idoneo a consentire tale contestualità, se ricorre alcuna delle altre circostanze preclusive e, in particolare, si verta nella impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne consegue che circostanze inerenti alla rapidità di allontanamento del trasgressore, alle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare o alle esigenze di espletamento di contestuali servizi di polizia stradale possono giustificare la omissione della contestazione immediata.
A quest'ultimo riguardo, è importante rilevare che, nella richiamata sentenza n. 6467/2000, la Corte ha respinto il ricorso prefettizio avverso la sentenza pretoriale che aveva giudicato possibile, nella circostanza, la contestazione immediata, in ragione esclusiva della omissione nel ricorso di ogni censura in ordine alle "considerazioni di fatto" dedotte dal pretore a fondamento del giudizio di possibilità.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale come sopra delineato, questo Ufficio ritiene opportuno suggerire a codeste Prefetture di richiamare l'attenzione di tutti gli organi e uffici competenti all'espletamento del servizio di polizia stradale sulla necessità che, nei casi di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, il verbale dia atto, in termini essenziali, dei motivi che l'hanno determinata con specifico richiamo ai casi non tassativi indicati esemplificativamente nell'art. 384 del regolamento al codice della strada.
Nel caso in cui una motivazione carente in ordine alla contestazione immediata formi oggetto di ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del codice della strada, si ritiene che codesti Uffici debbano acquisire presso l'organo di polizia elementi valutativi sulle circostanze di fatto che hanno precluso la contestazione immediata e respingere motivatamente il punto di impugnativa nel caso in cui detti elementi siano idonei a comprovare la legittimità della condotta dei verbalizzanti, dovendosi comunque escludere che, in sede di esame del ricorso, possano essere valutati profili attinenti alle modalità di espletamento del servizio di polizia stradale, che esulano dall'ambito della tutela accordata al trasgressore.
Circ. Ministero dell'interno 25 agosto 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Verbale di accertamento di violazione privo della sottoscrizione autografa dell'accertatore.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4567 del 7 maggio 1999 in tema di sottoscrizione del verbale di accertamento della violazione e all'eventuale contrasto di detta pronuncia con la precedente sentenza della stessa Suprema Corte (n. 1923, del 6 marzo 1999) che aveva ritenuto legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
In proposito si fa presente quanto segue.
Con circolare n. 42 del 17 aprile 2000, la scrivente ha osservato che in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Il suddetto orientamento non è contraddetto dalla successiva pronuncia della Suprema Corte n. 4567 del 7 maggio 1999 che, invero, assume quale parametro normativo di riferimento gli artt. 603 e 604 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del precedente codice della strada, per sostenere che tali disposizioni prevedevano "la notifica degli estremi dell'infrazione al contravventore" e che nel novero di tali estremi rientrava anche l'indicazione del nominativo del verbalizzante, necessaria per controllarne la provenienza. Non era invece prevista, né è stata ritenuta necessaria dalla Corte nel quadro delle citate norme, la sottoscrizione dell'atto che - si ripete - non era l'originale del verbale.
In altri termini, il disposto del citato art. 604 prevedeva la notifica degli estremi dell'infrazione senza richiedere anche la firma autografa dell'accertatore.
Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, invece, la Corte di Cassazione nella sentenza in esame osserva che l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prescrive che ai soggetti ai quali deve essere notificata la contestazione viene inviato uno degli originali del verbale o una copia autenticata dello stesso, ritenendo - ad avviso di questo Ufficio correttamente - che da tali atti debba risultare la firma del verbalizzante (in originale ovvero riprodotta nella copia conforme).
Come si vede, la Corte non si sofferma sui verbali redatti con sistemi meccanizzati se non quando ripete il dettato dell'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Con riferimento a tali ultimi verbali, quindi, nulla avendo deciso la sentenza n. 4567/99 valgono le considerazioni contenute nella citata circolare 42 del 17 aprile 2000.
In conclusione, dal raffronto delle due sentenze in questione, si evincono principi per nulla contrastanti e il quadro che ne emerge risulta chiaramente delineato nei seguenti termini.
Quando l'organo accertatore deve notificare l'atto di accertamento al trasgressore è tenuto ad inviargli o uno degli originali (firmato dai verbalizzanti) o la copia conforme (nella quale è, ovviamente, riprodotta anche la firma dei verbalizzanti).
Quando, invece, il verbale è redatto con sistemi meccanizzati, la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Anche in questo caso tuttavia occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Circ. Min. interno 21 marzo 2001, n. M/2413/12 - Controllo elettronico della velocità - Art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e art. 384 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - Impossibilità della contestazione immediata.
Sono state chieste notizie in merito alle modalità di accertamento delle violazioni all'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), accertate a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall'art. 345 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con particolare riferimento alla impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione nel caso in cui il comando accertatore non disponga di una numero sufficiente di agenti per poter fermare il veicolo.
In proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della circolare 2 agosto 2000, n. 81, con la quale è stato evidenziato l'orientamento manifestato sul punto dalla Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 12330 del 5 novembre 1999).
La suddetta giurisprudenza, in particolare, ha affermato che, avendo il Nuovo codice della strada dato autonomo rilievo alla "impossibilità - del veicolo - di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari", tale impossibilità sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, senza che possa essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo della astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi.
Più recentemente, anche la Sezione I della Cassazione (sent. n. 1380 dell'8 febbraio 2000), dopo essersi richiamata al "consolidato indirizzo di questa Corte - secondo il quale - la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione", ha sottolineato che, "essendovi stata - nella fattispecie - una motivazione circa la impossibilità di contestazione immediata" incombeva all'opponente l'onere di provare che detta impossibilità era in concreto inesistente. A quest'ultimo riguardo, ciò che è ammissibile - secondo la Corte - è la verifica da parte del giudice di merito della concreta possibilità di contestazione immediata senza ricorrere a sistemi di inseguimento del veicolo che potrebbero distogliere il personale dai compiti di accertamento delle infrazioni. Ancora più esplicitamente la Corte ha confermato che il giudice di merito non può adottare "valutazioni circa le modalità del servizio di pattugliamento stradale". Ciò in quanto "la impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari" va valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione, quale risultante dalla motivazione che deve essere data nel verbale di accertamento a giustificazione della mancata contestazione immediata (Corte Cass., n. 2494 del 14 dicembre 2000).
Circ. Min. interno 13 aprile 2001, n. 24 - Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima civile n. 2494 del 14 dicembre 2000.
Con la circolare 2 agosto 2000, n. 81, diramata ai Prefetti in data 2 agosto 2000, sono state fornite alcune indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e sanzione della violazione dell'art. 142 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), rilevata a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall'art. 384 del Reg. Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con specifico riguardo al profilo che regola la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore.
Sulla problematica è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione - Sezione prima - la quale con l'unita sentenza n. 2494 del 14 dicembre 2000 ha ulteriormente precisato i termini nei quali la questione si pone.
Secondo la Corte, in particolare, l'art. 384 del Reg. Codice della strada, nell'identificare determinati casi di impossibilità di contestazione immediata, consente di individuarne alcuni che «non lasciano, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato implica di per sé l'affermazione "ex lege" della impossibilità di contestazione immediata».
Tali casi sono quelli di cui alle lettere b), c), d), e), (con esclusione dell'ipotesi relativa all'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari) ed f) dell'art. 384 del Reg. Codice della strada.
Invece, le uniche ipotesi che, sempre secondo a Suprema Corte, lasciano margini di apprezzamento in sede giudiziaria sono quelle di cui alla lettera a) e alla lettera e) (limitatamente all'ipotesi relativa all'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari) dell'art. 384 in esame; in ordine alle quali pertanto l'organo accertatore deve proporre una più attenta motivazione sulla quale può esercitarsi il sindacato del giudice.
Anche in taluni casi, tuttavia, non possono censurarsi le modalità di organizzazione del servizio di Polizia stradale.
Così impostata la questione, appare evidente che le ipotesi in cui il giudice può ritenere illegittimo l'accertamento risultino considerevolmente circoscritte.
Tale possibilità potrebbe, ad esempio, ricorrere quando, malgrado il dispiegamento di una pluralità di pattuglie, il veicolo non sia stato fermato (sempre che le stesse unità operative non siano impegnate in concomitanti esigenze di servizio), ovvero quando la velocità del mezzo non sia tale da impedirne il fermo (sempre che l'organo accertatore organizzi il servizio in modo tale da poter contestare immediatamente la violazione).
Invero, l'art. 384 Codice della strada ha «inteso ricomprendere fra i casi di impossibilità di contestazione immediata ... tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo" (Corte di Cassazione n. 2494 del 14 dicembre 2000).
Pertanto, eventuali decisioni dei giudici di pace in contrasto con il citato orientamento giurisprudenziale dovranno essere segnalate all'Avvocatura dello Stato per le competenti valutazioni circa l'eventuale proposizione del ricorso in Cassazione.
Circ. Min. interno 4 aprile 2006, n. 300/A/2/52422/111/20/3. Accertamento di violazioni a carico di conducenti di veicoli adibiti a trasporto di merci e di persone, nazionali e stranieri - Segnalazioni uffici competenti.
In riferimento alla nota n. 300/A/2/35702/l11/20/3 del 30 dicembre 2004 concernente le precisazioni circa gli obblighi e le modalità di comunicazione ai competenti uffici, scaturenti dall'accertamento delle violazioni in oggetto specificate, si deve purtroppo constatare il reiterarsi di errori nell'assolvimento dei predetti obblighi.
In particolare, si è appreso che continuano erroneamente ad essere inviate agli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segnalazioni da parte delle Sezioni della Polizia stradale che non dovrebbero pervenire, mentre di converso non si assolve all'obbligo di comunicazione nei casi previsti.
Al fine di regolarizzare quanto in argomento, si rinnovano allegate alla presente, le modalità di comunicazione degli accertamenti di cui all'oggetto.
Nel richiamare alla puntuale e precisa attuazione di quanto previsto, si invitano le SS.LL., ad impartire le necessarie disposizioni in grado di garantire la massima diffusione di quanto previsto ai rispettivi e competenti uffici dipendenti.
Allegato
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia stradale
| INFRAZIONI | VEICOLI ITALIANI | VEICOLI COMUNITARI VEICOLI EXTRACOMUNITARI |
| Cronotachigrafo | Segnalazione all'Ufficio provinciale | Inoltro mensile al Servizio Polizia stradale |
| Reg. (CEE) n. 3820/3821 | del Dipartimento per i trasporti | con modalità di cui alla circ. 27 maggio |
| Art. 18 L. n. 727/1978 | terrestri della provincia di residenza | 2005, n. 300/A/2/42911/111/20/3, |
| Art. 19 L. n. 727/1978 | del proprietario del veicolo | con allegate copie dei verbali |
| Art. 174 C.d.s. (2) | (art. 21 legge n. 727/78) | D.M. 12 luglio 1995 - Trasporti) |
| Art. 178 C.d.s. | (artt. 174, 178 e 179 C.d.S.) | (Dir. 88/599/CEE del Consiglio) |
| Art. 179 C.d.s. | ||
| Autotrasporto di merci | Segnalazione all'Ufficio provinciale | Segnalazione a: |
| Art. 46 L. n. 298/1974 | del Dipartimento trasporti terrestri | Ministero infrastrutture e trasporti |
| (autotrasporto abusivo | della prov. di residenza del titolare | Dipartimento trasporti terrestri |
| di merci) | della licenza per trasporto di merci | Dir. gen. autotrasporto persone e cose |
| Art. 26 L. n. 298/1974 | (art. 60 legge n. 298/1974) | Unità operativa APC 4 |
| (affidam. di autotrasporto | Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma | |
| ad impresa abusiva) | (tel. 064158.4303 - fax 064158.4312) | |
| (art. 60 L. n. 298/1974) | ||
| Allegare copia del verbale | ||
| Autotrasporto viaggiatori | Segnalazione all'Ufficio prov. del | Segnalazione a: |
| Art. 87 C.d.S. | Dipartimento trasporti terrestri della | Ministero infrastrutture e trasporti |
| (servizio abusivo di linea) | prov. di residenza del proprietario | Dipartimento trasporti terrestri |
| del veicolo (allegare verbale). | Dir. gen. autotrasporto persone e cose | |
| N.B.: La carta di circolaz. viene | Unità operativa APC 4 | |
| ritirata per la necessaria sospens. | Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma | |
| da parte dell'Uff. prov. D.T.T. | (tel. 06.4158.4303 - fax 06.4158.4312) | |
| competente per territorio rispetto | (art. 9 D.P.R. n. 1226/1968) | |
| al luogo dell'accertamento | Allegare copia del verbale | |
| Art. 8 L. n. 218/2003 | Segnalazione alla Regione (o al | |
| (servizio di noleggio | Comune in assenza di disciplina | |
| autobus con conducente) | regionale) | |
| Artt. 9 e 10 L. n. 218/2003 | (le fattispecie previste si applicano | Segnalazione a: |
| (serv. abusivo di noleggio | solo ai trasporti nazionali) | Ministero infrastrutture e trasporti |
| autobus con conducente) | Dipartimento trasporti terrestri | |
| Dir. gen. autotrasporto persone e cose | ||
| Unità operativa APC 4 | ||
| Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma | ||
| (tel. 06.4158.4303 - fax 06.4158.4312) | ||
| Allegare copia del verbale | ||
| Sovraccarico | Segnalaz. all'Uff. prov. del Dip. | Segnalazione a: |
| Art. 10 C.d.s. | trasporti terrestri della prov. di | Ministero infrastrutture e trasporti |
| Art. 62 C.d.s. | resid. del proprietario del veicolo | Dipartimento trasporti terrestri |
| Art. 167 C.d.s. | (art. 2 L. n. 298/1974) | Dir. gen. autotrasporto persone e cose |
| Unità operativa APC 4 | ||
| Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma | ||
| (tel. 06.4158.4303 - fax 06.4158.4312) | ||
| (art. 21 L. n. 298/1974) | ||
| Allegare copia del verbale |
Nota Min. interno 25 settembre 2008, n. 75753 - Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.
Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per gli accertamenti di cui alla lettera f) del comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature a funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di Polizia stradale.
Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dall’organo di Polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.
Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.
La norma del richiamato articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 e seguenti modifiche disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 e 176 del Codice della strada, cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della strada, quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli
estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi
che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, «entro novanta giorni»
(2) dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora
l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. «Quando
la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale
deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo
196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione» (2). Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall’accertamento (2).
1-bis.
Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a)
impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c)
sorpasso vietato;
d)
accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del
veicolo;
e)
accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo
successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari;
f)
accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
«g)
rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici,
alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione
sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti
dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»; (3)
«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»(5).
«1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».(8)
2. Qualora la residenza, la
dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non
siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel
soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si
provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. "Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione,
sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione (2). Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente (1).
4. Le spese di accertamento e
di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la
somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
effettuata nel termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento
di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree
pedonali o in zone interdette alla
------------------
(1) Articolo così
modificato dall'art. 103, D.Lgs. 10 settembre
1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma
così
modificato dal D.L.
27 giugno 2003, n. 151
"2. Le disposizioni dell’articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
(3) Lettera così sostituita dall'art. 36, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120
(4) Comma aggiunto dall'art. 3-bis D.L. 17 giugno 2005, n. 106 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156.
(6) Lettera inserita dall'art. 36, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(7) Comma così modificato dall'art. 36, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(8) Comma inserito dall'art. 36, c. 1 legge 29 luglio 2010, n. 120.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
32. Interventi in materia di notificazione delle violazioni - Art. 201 C.d.S.
La nuova norma riduce, da centocinquanta a novanta giomi, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada; qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all' obbligato in solido e di cento giomi.
Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esarne, cioe dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuera ad applicarsi il termine di 150 giomi.
Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui e possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, aIle aree pedonaIi, nonche nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocita non moderata ai sensi dell' art. 141, di circolazione contromano, di violazione della segnaletica stradaIe, di trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, di uso del casco sui medesimi veicoli, nonche quelle relative al fermo, al sequestro e alIa confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesi indicate dalla nuova lettera g-bis) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. non e necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono pero essere gestiti direttamente dagii organi di polizia stradale di cui all' articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalita e delle condizioni strutturaIi, plano-altimetriche e di traffico, secondo Ie direttive fomite dal Ministero dell'intemo, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
LE NUOVE REGOLE
• Qualora la violazione non sia stata immediatamente contestata, questa deve essere notificata entro 90 giorni dalla data dell’accertamento all’effettivo trasgressore o quando questo non sia stato identificato ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196.
• Quando la violazione è stata contestata all’effettivo trasgressore, la notifica all’obbligato in solido deve essere effettuata entro 100 giorni dalla data di accertamento.
COSA È CAMBIATO
• Nei casi di contestazione differita, si hanno 90 gg per notificarla all’effettivo trasgressore rispetto ai 150 gg previsti in precedenza dalla data di accertamento. Se l’infrazione viene contestata immediatamente al trasgressore effettivo, da quel momento decorrono 100 gg per la notifica ad eventuali obbligati in solido.
• La contestazione immediata non è necessaria quando l’accertamento avviene tramite la rilevazione effettuata a mezzo dei dispositivi previsti dall’art. 17 comma 133 bis della Legge 127 del 1997.
• Si esclude altresì la contestazione immediata anche per l’accertamento della violazioni di cui agli artt. 141, 143/11-12, 146, 170, 171, 213 e 214,
quando le stesse vengono accertate con dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
• Nell’accertamento delle violazioni con apposite apparecchiature debitamente omologate non è necessaria la presenza sul luogo del rilevamento degli organi di polizia stradale.
PROBLEMATICHE OPERATIVE
• Nascono dubbi sulla contestazione dell’art. 141 del CDS accertata con un dispositivo di rilevamento omologato ove non vi sarebbe una valutazione soggettiva dell’organo accertatore, bensì un rilevamento con apparecchiatura omologata che rientrerebbe di conseguenza nei casi da contestarsi ai sensi dell’art. 142 del CDS. – poiché la valutazione soggettiva dell’operatore trova supporto nella considerazione delle circostanze di tempo, di luogo, di traffico e di qualsiasi altra natura.
Nota Min. trasporti 21 maggio 2008, n. 43077 - Quesito in materia di accertamento di violazioni al Codice della strada tramite utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni semaforiche (v.s. nota prot. 24260 del 08.11.2007).Con riferimento al quesito in oggetto, si precisa quanto segue.
Dalla lettura della documentazione ivi pervenuta non emergono elementi di illegittimità relativi alla procedura di accertamento delle infrazioni illustrata, in quanto questa viene esclusivamente effettuata dal personale appartenente alla Polizia locale e quindi titolare di competenze di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
Invece, per quanto concerne i costi del servizio di noleggio e manutenzione dei dispositivi automatici - nella fattispecie la copertura assicurativa integrale, l'assistenza, la manutenzione e l'aggiornamento degli impianti - tale spesa deve essere quantificata a priori in base alle disposizioni dettate dall'art. 208, comma 4, che stabilisce che almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere utilizzati - tra le varie fattispecie contemplate dal medesimo articolo - anche per la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di Polizia stradale.
Per quanto riguarda il corrispettivo da elargire all'affidatario del servizio per l'attività di accertamento delle infrazioni stradali ai sensi dell'art. 146 del Codice della strada - nella fattispecie l'assistenza tecnica on line, l'assistenza alle operazioni di scarico dei dati, la decrittografia dei dati e il loro riversamento su supporto magnetico, la fornitura ed assistenza di apposito software per la gestione dei verbali redatti dal Comando a seguito della verifica e della validazione delle immagini e della relativa conversione degli stessi in verbali di infrazione - tale spesa deve essere quantificata in base al costo delle effettive operazioni effettuate, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 201 del Codice della strada.
Difatti, appare chiaro che le procedure affidate rientrano tra "le spese di accertamento" e come tali, essendo possibile per questi una quantificazione analitica dei costi, è possibile predeterminarne il corrispettivo da riconoscere all'impresa affidataria.
Infine, appare palesemente illegittimo che la società affidataria del servizio possa determinare il periodo di tempo durante il quale il dispositivo deve essere funzionante - nella fattispecie 18 ore - in quanto tale decisione spetta unicamente ed esclusivamente all'organo accertatore, quindi, tale clausola ponendosi "contra legem", qualora fosse stata inserita come condizione contrattuale si deve intendere come non apposta, ai fini dell'efficacia del medesimo contratto, alla luce di quanto disposto "ex lege" dagli artt. 1343 e 1346 del Codice civile.
Nota Min. interno 25 settembre 2008, n. 75753 - Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per gli accertamenti di cui alla lettera f) del comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature a funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di Polizia stradale.
Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dall’organo di Polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.
Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.
La norma del richiamato articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 e seguenti modifiche disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 e 176 del Codice della strada, cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della strada, quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Circ. Min. interno 1° aprile 1996, n. 300/A/58942/127/29 - Servizio di notificazione atti.È stato segnalato da alcuni Compartimenti, che più Comuni richiedono il pagamento anticipato per le spese sostenute nell'espletare la notifica di atti per conto di altri Enti.
Al riguardo, si trascrive quanto rappresentato dalla Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale, interpellata sulla problematica in argomento.
"L'art. 273 del T.U.L.C.P. del 1934 (R.D. 3 marzo 1934, n. 383)- limitando il riferimento alla più recente fonte normativa - prevedeva la obbligatoria presenza in ogni comune del "messo", e ne definiva i compiti, stabilendo che egli poteva notificare atti "nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta".
Il successivo art. 274 disponeva che i comuni e le province fossero tenuti a compiere "senza corrispettivi" gli atti che fossero loro commessi dalla legge "nell'interesse generale".
L'una e l'altra disposizione risultano abrogate dalla legge n. 142 del 1990 (art. 64), non essendo state espressamente fatte salve.
Viceversa, è tuttora vigente l'art. 3 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, in forza del quale la notifica dell'atto o provvedimento amministrativo "si fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale". Quest'ultima disposizione facoltizza tutte le pubbliche amministrazioni ad utilizzare, per la notifica dei propri provvedimenti ai diretti destinatari, il messo comunale in alternativa alla spedizione dell'atto in forma amministrativa, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, e alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario. Ne consegue che può ritenersi sussistere - anche dopo l'intervenuta abrogazione del richiamato art. 273 del T.U.L.C.P. del 1934 - un obbligo generalizzato dei comuni di dare corso alle richieste delle Pubbliche Amministrazioni di notifica dei propri atti.
La questione si pone in termini problematici per quanto riguarda l'eventuale richiesta di un corrispettivo ed, in particolare, il rimborso delle spese di notifica.
Al riguardo è utile richiamare - oltre alla intervenuta abrogazione del richiamato articolo del T.U.L.C.P. del 1934, che, peraltro, limitava la gratuità della prestazione ad un esplicita previsione di legge - sul principio, affermato dall'articolo 10 della legge n. 142 del 1990, della attribuibilità ai comuni di ulteriori funzioni per servizi di competenza statale soltanto previa assicurazione delle relative risorse.
Un principio analogo è affermato dall'art. 54, comma 13, della stessa legge n. 142 del 1990 in ordine alla copertura finanziaria che le regioni sono tenute ad assicurare ai comuni e alle province per le funzioni ad essi attribuite.
È appena il caso di sottolineare il valore meramente programmatico e di principio delle suddette disposizioni. Ciò, con specifico riguardo alla peculiarità dei termini in cui il problema si pone per la notifica degli atti e dei provvedimenti disciplinati dal codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e, più in generale, dalla legge n. 689 del 1981.
Ed infatti, il sistema normativo ivi previsto si fonda sul coinvolgimento di organi e di strutture appartenenti allo Stato e agli enti locali nella realizzazione della funzione repressiva degli illeciti amministrativi. Si tratta di un sistema di cooperazione al quale ciascuno concorre con un proprio impegno che non è certamente misurabile in termini di corrispettivo rispetto ai benefici economici ricavabili (provento delle sanzioni pecuniarie). Così, ad esempio, il Prefetto è chiamato ad emettere le ordinanze - ingiunzioni e a vagliare e a decidere le opposizioni nei riguardi dei verbali di accertamento dei comuni senza che per ciò partecipi ai proventi della sanzione.
In questo contesto ben può affermarsi che, in conformità al principio di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali più volte affermato dalla Corte Costituzionale, i comuni siano tenuti a garantire la gratuità delle notifiche che si richiedono in materia di depenalizzazione, sulla base di un criterio di compensazione degli oneri assunti in materia dagli organi dello Stato e da quelli degli enti locali.
Non si esclude, comunque, che la questione, ove dovesse evidenziarsi in termini di più vasta rilevanza, possa richiedere un maggiore approfondimento anche in vista di interventi di innovazione normativa".
È stato chiesto se sia possibile ingiungere, con ordinanza emessa ex art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il pagamento delle spese sostenute per l'accertamento tecnico delle violazioni recate dall'art. 97 dello stesso Codice e se le anzidette spese rimangano a carico dell'erario qualora gli accertamenti tecnici condotti non rivelino la commissione di alcun illecito.
In entrambi i casi si chiede di conoscere i capitoli, rispettivamente di entrata e di spesa, cui imputare le somme in argomento.
Al riguardo, si rassegnano le seguenti considerazioni, utili a chiarire le questioni prospettate dal solo punto di vista giuridico.
L'art. 201, comma 4, del Codice della strada prevede che le spese di accertamento (della violazione amministrativa) sono poste a carico, unitamente alle spese di notificazione, del soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione può essere, ad avviso dello scrivente, diversamente interpretata.
Secondo una prima interpretazione può assumersi che la disposizione riversi l'onere del pagamento delle predette somme sui soli soggetti nei cui confronti sia affermata, a conclusione del procedimento, dal competente organo amministrativo, la responsabilità per l'illecito o che abbiano, spontaneamente e in via preventiva, riconosciuto la propria responsabilità per la commissione del fatto.
E non pare dubbio che le anzidette circostanze possono verificarsi rispettivamente quando sia stato ingiunto, all'esito della decisione del gravame, il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 204 del Codice della strada e comminata, nei casi contemplati, la sanzione accessoria, ovvero quando l'interessato abbia effettuato la conciliazione amministrativa o, ancora, quando, al contrario, lo stesso non l'abbia effettuata senza però impugnare nei termini, con ricorso al Prefetto o alla Autorità… giudiziaria ordinaria, il verbale di accertamento della violazione.
Secondo una diversa interpretazione, la disposizione riversa gli oneri "de quibus" sul destinatario della contestazione o della notificazione indipendentemente dalle circostanze sopra rilevate, e cioè dall'accertamento o dal riconoscimento spontaneo, entrambi successivi al momento della contestazione degli estremi dell'illecito, della responsabilità cui consegua l'applicazione della sanzione.
Infatti può osservarsi che la disposizione in esame, che accomuna la disciplina della imputazione delle spese di "accertamento" alla disciplina della imputazione delle spese di "notificazione", è collocata, da un punto di vista sistematico, nell'ambito delle regole concernenti l'attività…di notificazione e non nell'ambito delle regole attinenti alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso dello scrivente, merita di essere seguita tale seconda interpretazione, atteso che indiscutibilmente la regola contenuta nel comma 4 dell'art. 201 anticipa, al momento in cui gli interessati prendono cognizione dell'addebito che l'amministrazione gli muove con il verbale di accertamento, il momento in cui le spese sostenute per acclarare, con l'ausilio delle cognizioni tecniche della materia come nel caso di specie, l'esistenza di una violazione al Codice della strada sono poste a carico del trasgressore.
La tesi predetta trova supporto, ad avviso dello scrivente, anche nell'art. 203, comma 3, che chiarisce la natura di titolo esecutivo del verbale di accertamento non solo per la somma pari alla metà della sanzione edittale, ma anche per le spese di procedimento, in cui non possono non farsi rientrare le spese in argomento.
Ovviamente, se l'attività indirizzata all'accertamento della infrazione (ad es. l'alterazione delle caratteristiche tecniche del ciclomotore) non ha rilevato alcuna violazione delle norme che pongono particolari "standards" di natura tecnica, il verbale non può essere redatto e, se redatto, deve procedersi alla sua archiviazione per infondatezza.
E, in questa ipotesi, le spese sostenute per gli accertamenti tecnici "de quibus" devono necessariamente rimanere a carico dell'Erario e precisamente della Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
Alla ipotesi descritta può razionalmente assimilarsi anche quella della archiviazione cui il Prefetto abbia proceduto con ordinanza emessa ex art. 204 del D.Lgs. n. 285/92.
Di tale regola si rinviene conferma nell'art. 11 del D.P.R. n. 571/1982, secondo il quale l'organo che procede al sequestro è tenuto ad anticipare le spese relative. Dalla lettera del comma 2 dello stesso articolo, in relazione al comma 2 del successivo art. 15, si ricava, infatti, che ove il procedimento si risolva nell'archiviazione, le spese di custodia del bene sequestrato restano a carico dell'amministratore che ha proceduto al sequestro. Ed è evidente che lo stesso criterio debba valere, oltre che per le spese di custodia, per quelle di accertamento.
Viceversa non possono esservi dubbi circa la competenza del Prefetto ad ingiungere il pagamento delle somme predette contestualmente alla decisione sfavorevole del ricorso eventualmente proposto avverso il verbale, atteso che in tal caso egli è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità…del verbale opposto e quindi sulla stessa fondatezza degli accertamenti, con la conseguenza di porre a carico del privato riconosciuto responsabile il relativo onere economico.
Conclusivamente, non pare condivisibile l'iniziativa assunta dagli organi della polizia stradale di Caltanissetta che hanno rimesso alla locale Prefettura le fatture relative agli accertamenti effettuati, stante che i relativi oneri, dopo essere stati anticipati dall'"organo accertatore", o sono posti a carico del trasgressore, o restano a carico dello stesso organo accertatore senza che sia ipotizzabile una competenza passiva della Prefettura.
Circ. Min. interno 21 aprile 1997,
n. 300/A/22402/144/5/20/5 - Verbale di contestazione con procedura
automatizzata per le infrazioni accertate con l’apparecchiatura Autovelox
In
relazione al quesito posto, si ritiene utile fare riferimento alle disposizioni
contenute nella circolare n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25 agosto 1995 a
proposito della contestazione dell’infrazione nell’immediatezza del fatto.
In particolare, l’impiego articolato di più operatori, in parte con
compiti di accertamento, in parte con compiti connessi al fermo del veicolo ed
alla contestazione dell’illecito, si ritiene in linea con la normativa vigente
e pertanto idoneo alla redazione del verbale di contestazione completo degli
elementi di fatto forniti dal personale addetto all’impiego dell’apparecchiatura
di rilevamento della velocità.
Tale
procedura non necessita, quindi, di ulteriori elementi di riscontro dell’illecito,
quale è la prova fotografica.
Per
converso, in caso di dubbio sul verificarsi di qualche elemento di fatto non si
ritiene opportuno disporre il fermo del veicolo al fine della sola identificazione
del conducente per un’eventuale successiva redazione del verbale.
Alla luce
delle richiamate disposizioni e secondo l’orientamento del legislatore in tema
di contestazione immediata dalla violazione sarà, piuttosto, opportuno che,
quando la pattuglia incaricata di redigere il verbale non sia in grado di
provvedere a tutti i casi segnalati dalla pattuglia a monte, il servizio venga
momentaneamente sospeso, ovvero rafforzato a valle per evitare l’insorgere di
equivoci o motivi di contenzioso con i cittadini.
Da quanto
precede appare chiaro che la redazione in automatico del verbale della
violazione attraverso la procedura informatizzata dovrà essere riservata ai
soli casi che rientrano nella formulazione dei motivi che hanno impedito la
contestazione immediata ai sensi dell’art. 384, lett. E del del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495.) Di ogni altra diversa motivazione sarà, ove
necessario, dato conto compilando il verbale mod. 352 opportunamente corredato
negli atti dalla prova fotografica.
Con riferimento al quesito relativo all'oggetto si ribadisce quanto opinato da questo Ministero in tema di "preavviso di violazione" al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e di sua natura giuridica nel volume I del massimario dei pareri sui quesiti delle Prefetture, diramato nel febbraio 1995 a tutti gli Uffici periferici.
In proposito, si rammenta che, ad avviso della scrivente, il c.d. preavviso di violazione costituisce - a condizione che sia redatto in modo da rendere chiara al destinatario la norma o le norme violate, il "quantum" della sanzione e la eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa - atto di avvio della attività di accertamento dell'illecito.
Per quanto invece riguarda i rimedi contro la illegittimità del preavviso, si rammenta che a parere della scrivente l'anzidetto atto non è, in linea di principio, ricorribile al Prefetto, atteso che sia il pagamento in misura ridotta che il ricorso ex art. 203 del Codice della strada devono intendersi riferiti temporalmente e contenutisticamente al verbale di rilevazione della violazione, debitamente contestato o notificato, nelle integrità degli elementi formali e sostanziali prescritti della legge (cfr. massimario del dicembre 1996, pag. 12 e segg.).
Poiché, infatti, soltanto attraverso la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, integrato degli elementi essenziali indicati dalla legge, si definisce la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, è con riguardo a detto momento che diviene attuale l'interesse a ricorrere, presupposto della ammissibilità dello strumento di tutela.
Circ. Min. interno 17 dicembre 1997, n. 105 - Articolo 201, comma 3, del codice della strada. Modalità di
esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione
relativa a violazioni previste dallo stesso codice. (V. Circ. Min. interno n. 26466 del
20 agosto 2007 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.1 I .2002 in
tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione alle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
Sotto la
vigenza della diversa formula dell’art. 141 del vecchio codice, la Corte di
Cassazione (Sezione I, 15 maggio 1992, n. 5789) aveva affermato che il mancato
reperimento del destinatario nel luogo di residenza risultante dal pubblico
registro automobilistico ne imponesse la ricerca ai fini del completamento del
procedimento notificatorio, e che, in caso di esito infruttuoso di tale
ricerca, l’esecuzione della notificazione dovesse aver luogo con le formalità
previste per il caso di irreperibilità del destinatario, non potendosi ritenere
sufficiente l’attestazione della mancata consegna dell’atto per avvenuto
trasferimento della residenza risultante dal suddetto registro.
Pertanto,
questa Direzione Generale ha ravvisato la opportunità di acquisire il parere
del Consiglio di Stato sull’esatta portata precettiva del richiamato art. 201.
In particolare, è stato chiesto al suddetto Alto Consesso di far conoscere se,
nel caso in cui l’agente notificatore abbia attestato la irreperibilità del
destinatario nel luogo risultante dalla documentazione indicata nello stesso
art. 201, la notifica dovesse considerarsi «validamente eseguita», ovvero
dovesse farsi luogo al deposito presso la casa comunale e alle altre formalità
previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. Con l’unito parere n.
1070/97 del 28 maggio 1997 la Sezione I del Consiglio di Stato si è espressa
nel senso che «la notifica del verbale di accertamento o dei provvedimenti di
ingiunzione del Prefetto, ai sensi dell’art. 204 codice civile, sia validamente
effettuata presso l’indirizzo anagrafico del trasgressore risultante dai
documenti elencati nel terzo comma dell’art. 201 del codice della strada».
Pertanto,
in base al suddetto parere, il richiamato indirizzo giurisprudenziale deve
intendersi superato. Le SS.LL. sono pregate di attenersi al suddetto parere e
di portarlo a conoscenza di tutti gli organi legittimati all’accertamento delle
violazioni previste dal codice della strada ai sensi dell’art. 12 dello stesso.
Circ. Min. interno 3
giugno 1998, n. 300/A/53687/144.5.20.3 - Tutela della riservatezza. Invio della
documentazione fotografica dell’accertamento della velocità al domicilio del
proprietario del veicolo. Problematiche.
Alcune Sezioni della
Polizia Stradale in sede di notifica del verbale di contestazione della
violazione dell’art.
142 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allegano
la stampa fotografica relativa all’accertamento della velocità.
Pur in assenza di una norma
che disponga in tal senso, tale prassi, peraltro risalente alla vigenza del D.P.R.
n. 393 del 1959, ha negli anni notevolmente diminuito il contenzioso tra
cittadini e P.A., atteso che il primo, di fronte all’evidenza della prova
fotografica, ha spesso ritenuto opportuno estinguere il procedimento
amministrativo con il pagamento in misura ridotta della sanzione.
L’entrata in vigore della legge
31 dicembre 1996, n. 675 e più in generale una maggiore sensibilità dei
cittadini verso la tutela della propria “privacy” fanno sorgere perplessità su
questa scelta, sia pure individuata per favorire il cittadino e non imporgli l’onere
di recarsi presso un ufficio di Polizia per prendere eventualmente visione
della fotografia, ovvero l’esborso economico per richiedere l’invio della
stessa a domicilio.
Sul punto sono già pendenti
presso il “Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali “alcuni ricorsi presentati dai destinatari dei
verbali di contestazione in argomento, mentre si è in attesa di approfondimenti
interpretativi circa la valenza dell’immagine fotografica del veicolo ritratto
dalle apparecchiature di misurazione della velocità come “dato personale” ai
sensi della citata normativa.
Nelle more di tali
pronunciamenti SS.LL. vorranno disporre la sospensione dell’invio della
fotografia insieme al verbale di contestazione ex art. 142 del Codice della
strada e l’apposizione sul verbale stesso di un timbro con la seguente
dicitura: “ESISTE AGLI ATTI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA VIOLAZIONE, CHE
SARÀ TRASMESSA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI RICORSO”.
Nel fare riserva di seguito secondo gli esiti dei procedimenti sopra citati, si confida nella consueta collaborazione, e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
Circ. Min. interno 10 marzo 1999, n. M/2413/11 - Annullamento di verbali in sede di autotutela.Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto, con il quale si chiede di conoscere l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità di procedere, in sede di autotutela, all'annullamento di un verbale di accertamento di violazione a norma del codice della strada - già divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) -, qualora, successivamente alla predisposizione del ruolo per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, emerga un errore sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito.
Il quesito si riferisce ad un errore evidenziato a seguito di notificazione della cartella di pagamento, ma effettuato nella fase di rilevazione della contravvenzione. In particolare, la specifica ipotesi che viene prospettata concerne la situazione nella quale al precedente proprietario di un veicolo - risultante al momento della consumazione dell'illecito già venduto con atto tempestivamente trascritto al P.R.A. - viene addebitata l'infrazione, a causa di un mero errore iniziale nell'accertamento.
Al riguardo, si ritiene di formulare le seguenti considerazioni.
Preliminarmente occorre evidenziare che, nell'ambito delle varie fasi del procedimento sanzionatorio disciplinato dal codice della strada, la legge ha attribuito - in ragione del rispetto di fondamentali esigenze garantistiche di controllo della legittimità degli atti - a distinti soggetti differenziate prerogative.
A mero titolo esemplificativo si ricorda che: gli organi accertatori provvedono alla contestazione, verbalizzazione e notificazione delle infrazioni; il prefetto esamina il ricorso ex art. 203 del Codice della strada, emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, dispone l'archiviazione, predispone i ruoli per i titolo esecutivi; il pretore giudica l'eventuale opposizione ex art. 205 del Codice della strada.
Da ciò discende che ciascun atto del procedimento, una volta perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, esce dalla disponibilità del soggetto che lo ha redatto e può solo essere sindacato da un altro soggetto, previamente individuato dalla legge.
In relazione alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, nel momento in cui si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali e, ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada, costituisce titolo esecutivo, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale appartiene, per rientrare nella disponibilità di un altro organo (Prefetto). Conseguentemente, la rilevazione di un errore sulla persona responsabile della infrazione, riscontrata - sia d'ufficio che a seguito di istanza da parte dell'interessato - nella fase procedimentale in cui sia già avvenuta, da parte del Prefetto (ex art. 206, comma 2, del Codice della strada), la iscrizione a ruolo, non consente all'organo accertatore di poter più intervenire, in sede di autotutela, sul processo verbale già redatto e notificato, ai fini della modifica o dell'annullamento dell'atto.
E, infatti, l'art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), dispone che in caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause), l'ufficio o comando procedente deve trasmettere gli atti al Prefetto per l'archiviazione, salvo che non siano ancora scaduti i termini per notificare il verbale all'effettivo proprietario.
A tale riguardo, si evidenzia la circostanza che un tempestivo reclamo dell'errore da parte del presunto responsabile - venutone comunque a conoscenza a seguito della notificazione della violazione - bloccherebbe il procedimento nei suoi confronti, impedendo così la fase della iscrizione a ruolo, e, contemporaneamente consentirebbe - qualora i termini non fossero ancora scaduti - all'organo accertatore di poter effettuare la notificazione del verbale all'effettivo trasgressore.
Per quanto concerne, poi, le concrete possibilità di intervento, ai fini della eliminazione dell'errore sulla persona responsabile della infrazione, si ricorda la disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art, 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada in base alla quale l'organo accertatore "può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo".
Non si ritiene, quindi, configurabile, dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, l'applicazione dell'istituto dell'autotutela nei verbali redatti ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada. Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo - nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale - potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
Tale norma, come è noto,. dispone che "in caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione" e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento.
È vero che la disposizione ricordata si riferisce ad errori materiali che
siano stati effettuati in occasione della compilazione
del ruolo, tuttavia, ad avviso della scrivente, non si ravvedono motivi ostativi
affinché in sede di autotutela, possa ricevere istanze
finalizzate al discarico dal ruolo o, d'ufficio, procedervi - in applicazione
per via analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della strada - in tutti i casi in cui sia accertato un errore
sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito. E tale potere, può
essere esercitato nella ipotesi in cui il Prefetto
venga a conoscenza che il veicolo, in data antecedente a quella
dell'accertamento dell'infrazione, era stato oggetto di trasferimento di
proprietà. Tale conoscenza deve naturalmente essere documentata da atto di
compravendita redatto dal notaio o da scrittura privata con data autenticata dal
notaio o da visura al P.R.A.
Circ. min. interno 10
maggio 1999, n. 300/A/42680/127/9 - Sentenza della Corte di Cassazione Civile,
Sez. I, n. 2341 del 3 marzo 1998.
Si fa riferimento al
quesito con il quale viene richiesto un indirizzo interpretativo delle norme
che regolamentano la notificazione in seguito ad un provvedimento di
archiviazione di un verbale redatto dalla Polizia Municipale emesso dalla
locale Prefettura sulla base della sentenza della Corte di Cassazione Civile
Sez. I del 3 marzo 1998, n. 2341 in tema di sanzioni amministrative “con la
quale viene dichiarata la nullità della notifica eseguita mediante consegna al
contravventore, a mezzo servizio postale, di copia informe del verbale di
accertamento di una violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285) redatto con sistemi meccanizzati e non recanti alcuna
sottoscrizione dell’agente accertatore”.
A tale riguardo si
rappresenta quanto segue.
Il combinato disposto dagli
artt. 383 e 385 del regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495) consente la redazione dei verbali con sistemi
meccanizzati o di elaborazione dati purché venga utilizzato il modello VI.1 che
prevede la firma, come requisito essenziale, dell’organo accertatore.
L’art. 6-quater del D.L.
n. 6 del 1991 convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80 e l’art.
3, comma 2 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 prevedono rispettivamente
che, per i verbali e gli atti redatti dagli “enti locali” con il sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, modulo prestampato, la firma autografa “È
sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema
automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il
contenuto del documento è valido fino a querela di falso” e “se per la validità
di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma
autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione, a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
Per quanto sopra precede il
verbale compilato nella interezza dei requisiti essenziali previsti dal
regolamento, se notificati con il sistema meccanizzato, appare correttamente
redatto se al posto della firma autografa è inserito, a stampa, il nominativo
del soggetto responsabile.
Circ. Ministero dell’interno 3 dicembre 1999, n.
M/2413/11 - Ricorso al Prefetto avverso verbali di infrazione al Codice della
strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Sentenza n. 2341 del 3 marzo
1998 della Corte di Cassazione.
È stato
chiesto di conoscere l’avviso della scrivente in merito all’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3 marzo 1998, n. 2341 in
tema di notificazione del verbale di accertamento delle violazioni al Codice
della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) redatto con sistemi
meccanizzati e non recanti la sottoscrizione dell’agente accertatore.
In
proposito si osserva quanto segue.
Ai sensi
dell’art. 383, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il verbale redatto
con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati deve riportare le stesse
indicazioni contenute nel modello VI.1 allegato al Codice della strada.
I
suddetti verbali sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione
dell’ufficio al quale appartiene l’agente accertatore della violazione (art.
385, comma 3, del Reg. codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.))
Successivamente,
l’art. 3 delD.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, ha previsto, nel caso di
emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici,
che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
Pertanto,
alla luce delle citate disposizioni l’originale del verbale non redatto con
sistema meccanizzato deve recare la sottoscrizione dei verbalizzanti, mentre al
trasgressore deve essere inviato uno degli originali o copia autenticata (art.
385, comma 3, del Reg. codice della strada, al quale, soltanto, fa riferimento
la sentenza della Corte di Cassazione n. 2341/98 indicata in oggetto).
Invece,
sui verbali redatti con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai
sensi dell’art. 3 delD.Lgs. n. 39/93 (disposizione quest’ultima
successiva a quella contenuta nel del Reg. codice della strada), l’apposizione
della firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile.
In altri
termini, con l’art. 3D.Lgs. n. 39/93 il legislatore ha ribadito sul
piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai
fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza (cfr.
Corte di Cassazione sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24
settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3D.Lgs.
n. 39/93, ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è
configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi,
quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto
consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve
esserne l’autore. Tuttavia, occorre che esista, nell’originale del
provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo
delegato, in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell’atto
dall’ufficio competente.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla legittimità della sottoscrizione apposta a ricalco sulla copia del verbale di accertamento di una violazione alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), immediatamente contestata al trasgressore.
In proposito si osserva quanto segue.
Il fine per il quale è richiesta l'apposizione della firma autografa dei verbalizzanti risponde essenzialmente all'esigenza di far risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'Ufficio competente. Pertanto - secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 9394 del 24 settembre 1997) - "l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore".
La suddetta "attribuibilità" è chiaramente riscontrabile nell'attività di contestazione immediata della violazione tanto è vero che il legislatore distingue l'ipotesi della contestazione immediata (art. 200 del Codice della strada) da quella della notificazione successiva (art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)) della violazione anche con riferimento alla documentazione da consegnare al trasgressore.
Infatti, nel primo caso, l'art. 200 del Codice della strada fa riferimento alla copia del verbale da consegnare al trasgressore in sede di contestazione immediata dell'illecito commesso.
Nel caso di "contestazione successiva", invece, l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada prescrive che ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi della violazione venga inviato (non la semplice copia ma) uno degli originali o copia autenticata del verbale, quasi a voler richiedere, solo per tale fattispecie, una documentazione "rafforzata" che senza ombra di dubbio consenta di accertare l'attribuibilità della stessa all'ufficio verbalizzante.
Peraltro, quando i verbali sono redatti con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 l'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Anche in questo caso, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la stessa giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3 D.Lgs. n. 39/93, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi.
A maggior ragione il discorso mantiene la sua validità nell'ipotesi in cui, essendosi provveduto a contestare immediatamente la violazione, il rilascio della copia del verbale redatto su carta copiativa non può far sorgere equivoci circa la provenienza dell'atto compilato dall'agente verbalizzante proprio in presenza del trasgressore.
Circ. Min. interno 22
dicembre 1999, n. 122 - Art. 201, 3° comma, del codice stradale - Modalità di
esecuzione della notifica del verbale di accertamento e dell’ordinanza-ingiunzione,
relative a violazioni previste dallo stesso codice.
Alcune Prefetture hanno
chiesto ulteriori chiarimenti in merito all’orientamento espresso da questa
Direzione generale con lacircolare
n. 105 del 17 dicembre 1997 concernente il disposto dell’art. 201,
comma 3, codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) in base al quale le notificazioni delle
violazioni si intendono validamente esperite quando sono fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione, dalla
patente di guida o dagli archivi della Direzione generale della M.C.T.C. o del
P.R.A.
In proposito si osserva
quanto segue.
Come già ricordato nella
citata circolare n. 105 del 17 dicembre 1997, sotto la vigenza della
diversa formula dell’art. 141 del vecchio codice, la Corte di Cassazione
(Sezione I, 15 maggio 1992, n. 5789) aveva affermato che il mancato reperimento
del destinatario nel luogo di residenza risultante dal pubblico registro
automobilistico ne imponesse la ricerca ai fini del completamento del
procedimento notificatorio, e che, in caso di esito infruttuoso di tale
ricerca, l’esecuzione della notificazione dovesse aver luogo con le formalità
previste per il caso di irreperibilità del destinatario, non potendosi ritenere
sufficiente l’attestazione della mancata consegna dell’atto per avvenuto
trasferimento della residenza risultante dal suddetto registro.
Il Consiglio di Stato con
parere n. 1070/97 del 28 maggio 1997, si è espresso nel senso che “la notifica
del verbale di accertamento o dei provvedimenti di ingiunzione del Prefetto, ai
sensi dell’art. 204 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile1992,
n. 285), sia validamente effettuata presso l’indirizzo anagrafico del
trasgressore risultante dai documenti elencati nel terzo comma dell’art. 201
del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”.
Alla luce del suddetto
parere, quest’Ufficio ha ritenuto superato il richiamato indirizzo
giurisprudenziale in quanto la formulazione dell’art. 201 del nuovo codice
della strada non impone più la ricerca del trasgressore ai fini del
completamento del procedimento notificatorio in caso di mancato reperimento del
destinatario nel luogo di residenza risultante dal P.R.A.
Tuttavia, il fatto che in
base all’art. 201 del codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) la notificazione possa essere effettuata presso
la residenza del trasgressore risultante dai documenti elencati nello stesso
art. 201 del codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di
curare puntualmente tutte le formalità prescritte per la notifica degli atti
nei confronti dei soggetti irreperibili (art. 140 c.p.c. e art. 8 della legge
n. 890 del 1992 in caso di notifica a mezzo di servizio postale).
In altri termini, senza l’adempimento
delle suddette formalità la notifica non può considerarsi validamente eseguita.
In tal senso si è espressa
la Corte di Cassazione (sent. 7044 del 7 luglio 1999), ritenendo che “L’art.
201 del codice della strada va interpretato nel senso che la validità della
notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei
luoghi risultanti dai documenti di circolazione, bensì sul necessario
espletamento delle formalità previste per l’ipotesi di irreperibilità del
destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per
quella postale. Ne consegue che, nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore
in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia
ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l’espletamento
delle formalità previste per il caso di irreperibilità del destinatario”.
Circ. Ministero dell’interno 18
gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di
opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi
direttamente all’Autorità giudiziaria.
Alcune
Prefetture hanno chiesto il parere della scrivente in merito all’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione della legittimazione passiva
nei giudizi di opposizioni avverso i verbali di accertamento delle violazioni
alle norme del codice della strada promossi direttamente avanti al giudice
ordinario; legittimazione che la sentenza della Sezione I della Corte di
Cassazione n. 4711 del 2 dicembre 1998/12 maggio 1999 attribuisce in ogni caso
al Prefetto (all. 1).
In
particolare, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha sostenuto che in caso
di impugnazione della decisione del Pretore in ordine all’opposizione avverso
il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione
stradale, legittimato passivo è il Prefetto al quale l’interessato avrebbe
potuto proporre il ricorso amministrativo; con la conseguenza “inammissibilità
del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore che abbia deciso
sulla opposizione al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia
erroneamente indicato come legittimato passivo il responsabile del Comando di
Polizia municipale cui appartiene il verbalizzante”.
In
proposito, si rammenta che - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale
tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli
atti di accertamento di violazioni al codice della strada anche in assenza
della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi
dell’art. 203 codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) -
questo Ufficio ha chiesto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato in
ordine alla corretta individuazione dell’organo munito della legittimazione
passiva nei giudizi di che trattasi.
Con il
parere n. 5232/95-109 del 17 febbraio 1996 (portato a conoscenza delle
Prefetture con circolare 22 febbraio 1996, n. M/2413), la predetta Avvocatura
ha ritenuto che, in materia, l’Amministrazione alla quale occorre far
riferimento è quella “titolare del rapporto sostanziale”, cioè l’Amministrazione
che abbia inflitto la sanzione, identificabile con riguardo al “rapporto
organico che lega il verbalizzante all’Amministrazione”.
Pertanto,
qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel
Ministero dell’interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente
riconducibile al medesimo, sono gli uffici delle amministrazioni di volta in
volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Poiché
questo Ufficio è dell’avviso che la tesi sostenuta dall’Avvocatura generale
dello Stato, supportata da argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora
seguita dall’Amministrazione, si ritiene opportuno che, nei casi in cui l’Autorità
giudiziaria disponga la comparizione delle Prefetture all’udienza fissata a
seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento
redatto dai comandi di polizia municipale, il funzionario prefettizio
appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione
passiva dell’Amministrazione di appartenenza.
Qualora l’Autorità
giudiziaria dovesse decidere sull’opposizione ritenendo comunque legittimato
passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura dello
Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.
Rimanendo
confermato il soprariportato parere dell’Avvocatura generale dello Stato sull’argomento,
si pregano le SS.LL. di volersi attenere alle indicazioni fornite nel caso in
cui dovessero localmente manifestarsi orientamenti giurisprudenziali
contrastanti con il medesimo parere.
Di ogni
coinvolgimento di codesti Uffici in termini difformi dall’indirizzo formulato,
si gradirà avere notizia.
Allegato
AULA A
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione prima
civile
Composta
dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato
Sgroi - Presidente
Dott.
Giovanni Olla - Consigliere
Dott. Mario
Rosario Morelli - Rel. Consigliere
Dott.
Giuseppe Maria Berruti - Consigliere
Dott.
Fabrizio Forte - Consigliere
Ha
pronunciato la seguente
Sentenza
Su
ricorso proposto da:
Zamara
Sandro, domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di
Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Madeo Giuseppe Antonio, Enzo
Tateo, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Polizia
municipale di Garlasco;
-
intimata -
avverso
il provvedimento della Pretura di Vigevano, emesso il 16 ottobre 1996;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal
Conisgliere Dott. Mario Rosario Morelli;
udito il
P.M. in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Dario Cafiero che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi
della decisione
Ritenuto
che Sandro Zamara ha impugnato per cassazione il provvedimento del Pretore di
Vigevano del 16 ottobre 1996, che ha dichiarato inammissibile (ex art. 23legge
n. 689 del 1981), per ritenuta tardività, l’opposizione del medesimo Zamara
avverso un verbale di accertamento di infrazione a norma del Codice stradale.
Rilevato
che l’odierna impugnazione (con cui si denuncia violazione dell’art. 1 dellalegge
n. 742 del 1969, per omessa considerazione della sospensione dei termini
processuali nel periodo 1° agosto-15 settembre) è stata rivolta al comandante
dei vigili urbani.
Considerato
che risulta, quindi, errata l’individuazione del legittimato passivo;
che
infatti - nel caso di impugnazione del trasgressore direttamente proposta (come
nella specie) avverso il verbale di accertamento della infrazione, ai sensi
dell’art. 142-bis dellalegge n. 122 del 1989, cui ora corrisponde l’art.
203 delD.Lgs. n. 285 del 1992, nell’interpretazione “adeguatrice” datane
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 1994 - legittimato passivo è
il Prefetto, al quale l’interessato avrebbe potuto proporre il ricorso
amministrativo (ex comma 1°, art. 203), che la Corte ha ritenuto “facoltativo”,
e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti trasmessi dal
responsabile del comando, cui appartiene il verbalizzante, e ad emettere l’ordinanza
ingiuntiva del pagamento della sanzione amministrativa (art. 203, comma 2°,
art. 204 del nuovo codice della strada -D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
ove non scavalcata dal ricorso giurisdizionale diretto nei sensi di cui sopra;
che l’impugnazione
in esame è pertanto, per tal profilo, inammissibile;
che nulla
deve disporsi in tema di spese per l’assenza di controparte costituita in
questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 2
dicembre 1998
Firmato:
Il relatore
Il Presidente
Il
collaboratore di cancelleria
Depositato in
Cancelleria
Il 12 maggio
1999
Esente da
registrazione ai sensi dell’art. 9 dellalegge 3 maggio 1967, n. 317
Circ. Min. interno 8
febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
È stato richiesto l’avviso
della scrivente in merito al recupero delle spese di notifica delle
ordinanze-ingiunzione.
Quest’Ufficio ritiene che
la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 201, comma
4, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le spese di
notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre procedere in
sede di notifica dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in base a
quanto espressamente previsto dall’art. 204, comma 2, del Codice della strada,
nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale costituisce titolo
esecutivo anche “per le spese del procedimento” (art. 203, comma 3, del Codice
della strada).
Come già precisato con la
circolare n. 117 diramata alle Prefetture il 13 dicembre 1999, nelle spese del
procedimento rientrano senz’altro quelle necessarie alla notifica, che a loro
volta comprendono tutti i costi sopportati dall’Amministrazione per effettuare
validamente le prescritte operazioni di comunicazione al “contravventore”.
Naturalmente, il
trasgressore, deve essere reso edotto della eventualità che sullo stesso
gravano le ulteriori spese imposte dal procedimento di notifica.
Pertanto, nei casi in cui
viene ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità amministrativa che ha
ricevuto il ricorso emette, ai sensi dell’art. 18 della L.
n. 689 del 1981 e dell’art. 204 del Codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione
comprensiva anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate
dal trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
Alla luce delle suddette
disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la
soccombenza, quindi, nell’ordinanza-ingiunzione devono essere indicate,
distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque
necessarie alla regolare conclusione del procedimento.
Sull’argomento, infine, si
ricorda che l’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede i casi
in cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la
notifica dei propri atti, versando al Comune un corrispettivo determinato in
misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in
corso di adozione.
La norma, inoltre, estende
a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente
alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione
degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del
1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto
articolo 10 generalizza la facoltà dalla Pubblica Amministrazione che adotta
una ordinanza-ingiunzione exlegge n. 689 del 1981, di provvedere
direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n.
890 del 1982.
Ciò premesso in termini
generali, per quanto riguarda la specifica questione sollevata in merito al
recupero delle spese necessarie per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione
emessa sulla base di un verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia
municipale nei confronti del trasgressore residente in un Comune diverso da
quello di appartenenza dello stesso organo accertatore, si ritiene che risponda
ad esigenze di economia procedimentale consentire che all’attività di notifica
di che trattasi provveda lo stesso ufficio dell’agente verbalizzante anche nel
caso in cui il “contravventore” risieda nel territorio di un ente diverso.
In questo modo, infatti, al
soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione potrà essere indicato un solo
ufficio presso il quale effettuare, in una unica soluzione, il pagamento delle
somme (e quindi anche quelle relative alle spese di notifica) determinate con l’ordinanza
del Prefetto. Con la suddetta procedura, inoltre, gli adempimenti connessi al
recupero delle spese in argomento verrebbero di molto semplificati in quanto un
unico ente (quello al quale spettano i proventi della sanzione) sarà anche
incaricato di recuperare le somme eventualmente anticipate per le spese di
notifica, attraverso la predisposizione del ruolo ai sensi dell’art. 206, comma
2, del Codice del strada, nel caso in cui il pagamento della sanzione e/o delle
spese di notifica non dovesse essere effettuato nel termine previsto dall’art.
204 del Codice della strada.
Circ. Ministero dell’interno, 24
febbraio 2000, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei
preavvisi di violazione al Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
- Archiviazione e annullamento.
È stato
chiesto di conoscere l’avviso di quest’Ufficio in ordine alla competenza ad
archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez.
giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere
spetti soltanto al Prefetto.
In
proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della P.S. con
la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18 settembre 1999, pure trasmesso a codesto
Ufficio, si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle
norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione
il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l’art.
204 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) attribuisce
al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l’art. 386, comma
3, del Reg. codice della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel
disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per
errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando
procedente trasmette gli atti al Prefetto per l’archiviazione, si riferisce al
verbale notificato e non al preavviso.
Infatti,
la disposizione in esame fa espresso riferimento al “caso di notifica esperita
a soggetto estraneo”, lasciando intendere che nella fattispecie deve essere
stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme
al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai
sensi dell’art. 201 del Codice della strada.
La
predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell’ambito di
un’attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza
degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
(art. 13L.
24 novembre 1981, n. 689.)
In tale
ambito, l’organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni,
a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente
a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di
ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che
accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter
contestare o notificare l’atto di accertamento della violazione ovvero,
mancando i presupposti di legge, decidere l’interruzione della stessa attività
di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la
estraneità del soggetto interessato.
In altri
termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi
formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell’ufficio al quale
appartiene l’agente che lo ha redatto.
È il caso
di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l’organo di
polizia stradale può interrompere l’attività di accertamento (anche quando la
stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono
essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma
3, del Reg. codice della strada: “errore di trascrizione del numero di targa
ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa”.
In tali
casi, “eseguiti gli opportuni accertamenti”, secondo l’art. 386 del Reg. codice
della strada deve risultare evidente l’estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate
le suddette verifiche, quindi, l’ufficio o comando procedente, se è stato già redatto
il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l’archiviazione,
ai sensi dell’art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato
redatto il solo preavviso può interrompere l’attività di accertamento, senza
inviare il medesimo preavviso all’Autorità amministrativa in quanto quest’ultima,
in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti,
solamente il verbale.
A ben
guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede
anche l’ipotesi che l’organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel
caso in cui sia “possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell’effettivo
responsabile entro i termini previsti”: nella fattispecie, pertanto, persino il
verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso
in cui, viceversa, l’organo accertatore pervenga - successivamente alla
compilazione del “preavviso” - ad una ricostruzione della condotta tale da far
escludere la sussistenza dell’illecito, ovvero ritenga presente una causa di
esclusione della responsabilità prevista dall’art. 4legge
24 novembre 1981, n. 689,
l’esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere
formalmente dichiarata dall’Autorità amministrativa competente a ricevere il
rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento
notificato, non potendo l’organo di polizia archiviare direttamente il relativo
“preavviso”.
Sembra,
infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella
citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è
consentito all’organo accertatore di non dare ulteriore corso al “preavviso”
sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l’ufficio cui detto organo
accertatore appartiene motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali
procedere nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del
relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi
ha provveduto.
Circ. Min. interno 15
marzo 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
È stato chiesto di
conoscere l’avviso della scrivente in merito al recupero delle spese di
notifica delle ordinanze-ingiunzione.
Quest’Ufficio ritiene che
la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 201,
comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le
spese di notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre
procedere in sede di notifica dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in
base a quanto espressamente previsto dall’art. 204, comma 2, del Codice della
strada, nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale
costituisce titolo esecutivo anche “per le spese del procedimento” (art. 203,
comma 3, del Codice della strada).
Come già precisato con la
circolare n. 117 diramata alle Prefetture il 13 dicembre 1999, nelle spese del
procedimento rientrano senz’altro quelle necessarie alla notifica, che a loro
volta comprendono tutti i costi sopportati dall’Amministrazione per effettuare
validamente le prescritte operazioni di comunicazione al “contravventore”.
Naturalmente, il
trasgressore, deve essere reso edotto della eventualità che sullo stesso
gravano le ulteriori spese imposte dal procedimento di notifica.
Pertanto, nei casi in cui
viene ritenuto fondato l’accertamento, l’Autorità amministrativa che ha
ricevuto il ricorso emette, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689 del 1981
e dell’art. 204 del Codice della strada, l’ordinanza-ingiunzione comprensiva
anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate dal
trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
Alla luce delle suddette
disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la
soccombenza, quindi, nell’ordinanza-ingiunzione devono essere indicate,
distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque
necessarie alla regolare conclusione del procedimento.
Sull’argomento, infine, si
ricorda che l’art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede i casi
in cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la
notifica dei propri atti, versando al comune un corrispettivo determinato in
misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in
corso di adozione.
La norma, inoltre, estende
a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente
alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione
degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del
1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto
articolo 10 generalizza la facoltà dalla Pubblica Amministrazione che adotta
una ordinanza-ingiunzione exlegge n. 689 del 1981, di provvedere
direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n.
890 del 1982.
Ciò premesso in termini
generali, per quanto riguarda la specifica questione concernente il recupero
delle spese necessarie per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione emessa
sulla base di un verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia
municipale nei confronti del trasgressore residente in un Comune diverso da
quello di appartenenza dello stesso organo accertatore, si ritiene che risponda
ad esigenze di economia procedimentale consentire che all’attività di notifica
di che trattasi provveda lo stesso ufficio dell’agente verbalizzante anche nel
caso in cui il “contravventore” risieda nel territorio di un ente diverso.
In questo modo, infatti, al
soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione potrà essere indicato un solo
ufficio presso il quale effettuare, in una unica soluzione, il pagamento delle
somme (e quindi anche quelle relative alle spese di notifica) determinate con l’ordinanza
del Prefetto. Con la suddetta procedura, inoltre, gli adempimenti connessi al
recupero delle spese in argomento verrebbero di molto semplificati in quanto un
unico ente (quello al quale spettano i proventi della sanzione) sarà anche
incaricato di recuperare le somme eventualmente anticipate per le spese di
notifica, attraverso la predisposizione del ruolo ai sensi dell’art. 206, comma
2, del Codice della strada nel caso in cui il pagamento della sanzione e/o
delle spese di notifica non dovesse essere effettuato nel termine previsto dall’art.
204 del Codice della strada.
Circ. Ministero dell’interno 17
aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal codice della strada:
a) termine per la presentazione del
ricorso in opposizione avverso il verbale;
b) legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso il verbale;
c) rappresentanza dell’amministrazione
in giudizio;
d) limiti di ammissibilità della
opposizione avverso la cartella esattoriale;
e) legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale;
f) requisiti formale del verbale di
accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Da parte
di alcune Prefetture sono stati formulati quesiti in ordine alle questioni in
oggetto indicate. Su alcuni di essi l’Avvocatura generale dello Stato ha avuto
modo di esprimere il proprio parere con nota n. 27775 del 11 marzo 2000 (CS. n.
5232/95-109) che si allega in copia.
Pertanto,
sulla base del suddetto parere e di una ricognizione delle pertinenti pronunce
della Corte di Cassazione, si ravvisa l’opportunità, al fine di agevolare l’esercizio
dei compiti delle Prefetture, di fornire, sulle singole questioni, le seguenti
indicazioni.
A) Termine per la presentazione dell’opposizione
all’A.G.O. avverso il verbale di accertamento.
La Corte
di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato
l’orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20
gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la
presentazione della opposizione. La più recente pronuncia (n. 10768) ha invece
affermato che il termine suddetto “deve essere determinato in sessanta giorni
dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest’atto”.
Più specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l’interessato
propone direttamente l’opposizione davanti all’A.G.O., “l’atto deve essere
depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel
termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica”.
b) legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione avverso il verbale;
La stessa
Cassazione, in altra pronuncia (Sez. I, n. 12628 del 17giugno/17 dicembre 1998)
ha affermato che, se nel termine predetto non avviene, da parte dell’interessato,
né l’accesso alla tutela amministrativa, né l’accesso immediato a quella
giurisdizionale, “tale acquiescenza ... preclude la deduzione e il riesame, in
sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza” in merito alla
individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi
di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l’atto di accertamento
provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell’interno ovvero il cui
operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere
gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al
giudizio di opposizione.
Sul punto
l’Avvocatura generale dello Stato, nell’allegato parere dell’11 marzo scorso,
ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte
di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15
gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell’interno nei
giudizi di che trattasi “in alternativa con l’amministrazione da cui dipende il
personale che ha provveduto direttamente all’accertamento ed alla contestazione
dell’infrazione”; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere
tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al
Prefetto.
Alla luce
di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si
consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile
dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel
caso in cui l’opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata
oltre il termine di cui all’art. 203 del codice della strada(D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285), ne venga eccepita la tardività;
b) nel
caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l’autorità
verbalizzante “al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell’accertata
violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale,
sollecitare l’intervento in giudizio”. In quest’ultimo caso (autorità
verbalmente non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l’Amministrazione
nel giudizio dovrà “insistere per il difetto di legittimazione passiva del
Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell’ente non statale che ha
accertato la violazione”.
Pertanto,
a parziale aggiornamento delle indicazioni formulate con lacircolare n. 8
del 18 gennaio 2000, si rappresenta l’opportunità che codesti Uffici
adeguino la loro iniziativa ai suggerimenti come sopra formulati dall’Avvocatura
generale dello Stato.
C) Rappresentanza dell’Amministrazione
in giudizio.
L’Avvocatura
generale dello Stato ha confermato che l’Amministrazione può essere
rappresentata in giudizio da propri dipendenti, in quanto l’art. 205 del codice
della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) richiama l’art. 23 dellalegge
n. 689 del 1981, il cui quarto comma dispone che “l’autorità che ha
emesso l’ordinanza può stare in giudizio personalmente ... o avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati”; non occorre, quindi, alcuna delega da parte
dell’Avvocatura dello Stato.
D) Limiti di ammissibilità dell’opposizione
avverso la cartella esattoriale.
In
conformità all’indirizzo della Corte Costituzionale, l’opposizione davanti all’Autorità
giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per
la riscossione della sanzione pecuniaria, non solo per vizi propri dell’atto di
esazione, ma anche al fine di dedurre l’assenza del provvedimento sanzionatorio
ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999, n. 7015; 20
gennaio 1999, n. 482).
È tuttavia
da tenere presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla
notificazione della cartella esattoriale è ammissibile qualora dalla medesima
non è individuabile il titolo per l’iscrizione a ruolo e non anche nel caso in
cui il verbale di contestazione dell’infrazione sia stato notificato o deve
aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
E) Legittimazione passiva nei
giudizi di opposizione alla cartella esattoriale.
Nel caso
in cui, attraverso l’opposizione, vengono dedotti esclusivamente vizi propri
dell’atto di esazione, la legittimazione passiva è del solo esattore. Pertanto,
in tal caso, la Prefettura eventualmente coinvolta dovrà eccepire la mancanza
di legittimazione propria. Viceversa, qualora l’opposizione si appunti sulla
sanzione secondo le richiamate pronunce della Corte di Cassazione (n. 7015/1999
e n. 482/1999), è da ritenersi sussistente la legittimazione del Prefetto
(Cass. n. 4324 del 29 aprile 1999).
F) Requisiti formali del verbale di
accertamento redatto con sistemi meccanizzati.
Alcune
Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine ai requisiti
formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi
meccanizzati, la cui assenza determini vizio rilevabile in sede di impugnativa
comportante l’annullamento dell’atto.
Al
riguardo si ritiene che occorre attenersi all’orientamento espresso dalla Corte
di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in
base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi
meccanizzati nel quale la firma autografa dell’organo accertatore è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in
quanto, con l’art. 3 deldecreto legislativo n. 39 del 1993, il legislatore
ha affermato sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della
sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la
stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24
settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha
ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come
requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando
i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di
accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l’autore.
Tuttavia, occorre che esista, nell’originale del provvedimento, la
sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da
risultare in modo non equivoco la provenienza dell’atto dall’ufficio
competente.
Pertanto,
è da ritenersi superata - come evidenziato dallo stesso giudice - la sentenza
della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998,
con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al
trasgressore di una “copia informe del verbale di accertamento ... redatto con
sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell’agente
accertatore”.
Tanto si
rappresenta per ogni utile orientamento delle SS.LL. Si prega di segnare
ricevuta.
Avvocatura generale dello Stato
Nota 11 marzo 2000, n. 27775
Risposta a nota del 28 giugno 1995
Oggetto: Opposizione diretta all’Autorità
giudiziaria avverso l’accertamento di violazioni al codice della strada -
Legittimazione passiva.
L’Avvocatura distrettuale
dello Stato di L’Aquila, su richiesta della Prefettura di Teramo, ha proposto
ulteriori questioni sulla problematica di cui al precedente parere 17 febbraio
1996 di questa Avvocatura generale e che si ritiene interessi anche il
Ministero, stante il carattere generale.
È ormai pacifico che, a
seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative
per violazioni al codice stradale, il ricorso al Prefetto contro il verbale di
accertamento della violazione non costituisce presupposto processuale per adire
il giudice ordinario, vigendo la regola dell’alternatività tra ricorso
amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto
il soggetto passivo della sanzione amministrativa, ove non intenda adempiere,
può:
·
ricorrere
al Prefetto e poi eventualmente impugnare davanti il giudice ordinario l’ordinanza-ingiunzione,
secondo quanto previsto dal codice stradale (artt. 203, 204 e 205);
·
impugnare
direttamente davanti al giudice ordinario il verbale di accertamento senza
ricorrere al Prefetto;
·
proporre
opposizione giudiziaria contro la cartella esattoriale emessa per la
riscossione della sanzione.
Il primo
caso non dà luogo a questioni.
Per i
casi invece in cui l’azione giudiziaria sia stata proposta senza il preventivo
ricorso al Prefetto, questa Avvocatura generale, con la citata consultazione 17
febbraio 1996, aveva evidenziato che va posta attenzione sulla esatta
individuazione dell’Amministrazione passivamente legittimata che dovrà
partecipare al giudizio.
Quanto
sopra in applicazione del principio di carattere generale di cui all’art. 23,
comma 2,legge
24 novembre 1981, n. 689 (richiamato espressamente dal comma 3 dell’art.
205 del codice della strada) secondo cui in materia di sanzioni amministrative
il ricorso in opposizione va notificato “all’autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato”.
La
Cassazione tuttavia (su conclusioni difformi del PG) è andata in contrario
avviso, respingendo, con sentenza 15 gennaio 1999, n. 387, un ricorso proposto
da questa Avvocatura generale per sostenere il difetto di legittimazione
passiva del Ministero dell’interno nell’azione giurisdizionale proposta avverso
verbale della Guardia di Finanza, senza il previo ricorso al Prefetto.
La
Cassazione ha basato la sua decisione sulla disposizione del comma 3 dell’art.
11 del codice della strada, secondo cui “al Ministero dell’interno compete
altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.
Conclude
pertanto la citata sentenza:
“Accanto
alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta
interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la
legittimazione del Ministero dell’interno che, quale organo preposto al loro
coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione,
venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia”.
È stata
così affermata la legittimazione del Ministero dell’interno “in alternativa con
l’Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente
all’accertamento ed alla contestazione dell’infrazione”.
Invece
tale alternatività sembrerebbe esclusa da successiva pronunzia (Cass. 12 maggio
1999, n. 4711) che ha negato legittimazione passiva al Comando dei vigili
urbani cui appartiene il verbalizzante, essendo legittimato passivo il Prefetto
cui l’interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo.
Tralasciando
di considerare se la legittimazione competa al Ministero dell’interno o al
Prefetto, trattandosi di organi della stessa amministrazione, la ratio della
citata giurisprudenza può essere ravvisata nel fatto che in materia di
circolazione stradale l’opposizione all’accertamento (da qualunque autorità
provenga) ricade sotto la cognizione del Prefetto (art. 203 del codice della
strada). Tale iniziativa può assumere la forma del ricorso amministrativo o del
ricorso giurisdizionale, per cui, stante l’alternatività dei due mezzi di
impugnazione, ragioni di coerenza vorrebbero che sia sempre il Prefetto a
vagliare in via preventiva la fondatezza dell’accertamento.
Da ciò
potrebbe evincersi che, mentre in sede di ricorso amministrativo il Prefetto
potrà emettere ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza motivata di archiviazione
(art. 204 del codice della strada), in caso di ricorso giurisdizionale il
Prefetto potrà resistere per gli stessi motivi che (in sede di ricorso
amministrativo) sarebbero stati esternati nell’ordinanza-ingiunzione ovvero,
ritenendo fondata l’opposizione, potrà rimettersi alla decisione del giudice,
non potendo procedere alla archiviazione, essendo questa prevista solo nel
ricorso amministrativo.
In altri
termini la interpretazione giurisprudenziale ha in sostanza inteso affermare
che il Prefetto debba in ogni caso esaminare l’accertamento, non essendo
logico, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, che ciò avvenga
solo nel caso di ricorso amministrativo e non anche di ricorso giurisdizionale,
stante l’affermata alternatività dei due mezzi di tutela.
Se quindi
il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile (Cass.
22 gennaio 1999, n. 574; 5 gennaio 1999, n. 4486), la più recente
giurisprudenza ha peraltro inteso precisare che, in mancanza di ricorso al
Prefetto, il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed è assimilabile alla
ordinanza-ingiunzione prefettizia quale atto definitivo del procedimento
sanzionatorio, con la conseguenza che, qualora, nel termine stabilito dalla
legge, l’interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella
giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata
impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione e
il riesame nel merito della sussistenza della violazione (Cass. 17 dicembre
1998, n. 12628, per l’assimilabilità all’ordinanza prefettizia, v. pure Cass.
11 febbraio 1999, n. 1149).
Pertanto,
in relazione ai contenziosi promossi contro il Prefetto, pur in assenza di
ordinanza-ingiunzione prefettizia, sarà facile eccepire la tardività in tutti
quei casi in cui non sia stato rispettato il termine di cui all’art. 203 del
codice della strada, il che si ritiene rientri nella normalità, essendo logico
pensare che l’interessato, ricevuto un accertamento, sia indotto, per economia,
a ricorrere al Prefetto, per cui l’azione giudiziaria potrebbe valere come
mezzo di tutela da esperire quanto il suddetto termine sia scaduto.
Non
potendosi più insistere nel dedurre il difetto di legittimazione passiva, sarà
pertanto opportuno porre attenzione alla tempestività dell’azione giudiziaria.
Qualora l’azione
giurisdizionale sia tempestiva (come nel caso deciso dalla citata sentenza n.
387/99 della Cassazione) il Prefetto, ricevuto un ricorso giurisdizionale,
dovrà informare l’Autorità verbalizzante, al fine di ricevere (analogamente a
quanto l’art. 203, comma 2, dispone per il ricorso amministrativo) ogni utile
elemento a fondamento della accertata violazione e, nel caso di accertamento
redatto da autorità non statale, sollecitarne l’intervento in giudizio.
In quest’ultimo
caso, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, sarà opportuno insistere
per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e comunque per la
chiamata in causa dell’ente non statale che ha accertato la violazione.
Sarebbe
comunque opportuno che il vuoto normativo circa la legittimazione passiva e i
poteri del Prefetto nei giudizi di opposizione senza il previo ricorso di cui
all’art. 203 del codice della strada, creatosi a seguito delle pronunce della
Corte Costituzionale, venga al più presto colmato.
Qualunque
sia l’Amministrazione evocata, questa in giudizio può essere rappresentata da
propri dipendenti, in quanto l’art. 205 del codice della strada richiama l’art.
23 dellalegge
24 novembre 1981, n. 689, il cui comma 4 prevede che l’Autorità che ha
emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche
di funzionari appositamente delegati, assegnandole così la legittimazione
processuale per l’intero arco del procedimento; non occorre pertanto delega
dell’Avvocatura dello Stato nel caso trattasi di amministrazione statale
diversa dal Prefetto.
Inoltre l’opposizione
giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per
la riscossione della sanzione pecuniaria non solo per vizi propri dell’atto di
esazione, ma anche al fine di dedurre l’assenza del provvedimento sanzionatorio
ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015, 20
gennaio 1999 n. 482), in tali casi si può anche contestare il merito della
sanzione (cit. Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
È
tuttavia da tener presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni
dalla notifica della cartella esattoriale emessa per il pagamento della
sanzione pecuniaria è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il
titolo per l’iscrizione a ruolo e non anche nel caso che il verbale di
contestazione dell’infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale,
essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
Nel caso
che vengano dedotti vizi propri dell’atto di esazione la legittimazione passiva
sarà solo dell’esattore.
Qualora
invece l’azione giudiziaria abbia ad oggetto la sanzione amministrativa, l’azione
dovrà essere intrapresa oltre che nei confronti dell’esattore anche contro l’ente
che ha eseguito l’iscrizione a ruolo e nei confronti del Prefetto ove abbia
emanato i provvedimenti sanzionatori (V. Cass. 29 aprile 1999, n. 4324).
Infine
per quanto riguarda la condanna alle spese, la questione è connessa a quella
della legittimazione passiva, per cui la relativa condanna è incontestabile in
tutti i casi in cui non può escludersi la legittimazione passiva dell’Amministrazione
dell’interno (o del Prefetto) ancorché trattasi di accertamento eseguito da
altra amministrazione.
La
questione oggetto della presente consultazione è stata sottoposta all’esame del
Comitato consultivo di questa Avvocatura generale, che si è espresso in
conformità a quanto sopra esposto.
Circ. Min. interno 2 agosto 2000, n. 81 - Contestazione immediata - Sentenza
della Corte di Cassazione n. 4010 del 1 febbraio 2000.
Alcune Prefetture hanno
chiesto il parere di questo Ufficio in ordine alla corretta applicazione delle
disposizioni in materia di accertamento e sanzione della violazione dell’art.
142 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) rilevata a
mezzo delle apposite apparecchiature previste dall’art. 345 del relativo
regolamento, con specifico riguardo al profilo che regola la contestazione
immediata dell’illecito al trasgressore.
Al riguardo, occorre
innanzitutto richiamare il quadro normativo che regola la materia.
L’art. 14 della legge
n. 689 del 1981 prevede, per la generalità degli illeciti
amministrativi, che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente ...”. L’art. 201 del codice della strada, a sua volta, per gli
illeciti previsti dallo stesso codice, dispone che, “qualora la violazione non
possa essere immediatamente contestata, il verbale, ...con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve ... essere
notificato ...”. A sua volta, il regolamento di esecuzione del codice, all’art.
384, elenca “i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata”
sia pure “a titolo esemplificativo”; tra questi, alla lettera e), è indicato
quello dell’”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo
ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal luogo di
accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari”.
È utile altresì richiamare
gli indirizzi espressi in materia dalla giurisprudenza. Essi si caratterizzano
per aver affermato per un lungo periodo di tempo, sia pure con limitate
differenziazioni, la irrilevanza ai fini dell’applicazione della sanzione,
della mancata contestazione immediata. Così la Corte di Cassazione ha avuto
modo di affermare che “la mancata contestazione immediata della violazione,
quando sia possibile, e la mancata specificazione dei motivi per cui non sia
stato possibile intimare al trasgressore di fermarsi non comportano l’estinzione
dell’obbligazione di pagare la sanzione (Cass., Sez. I, sent. n. 8768 del 6
ottobre 1994); analogamente la stessa Corte ha affermato che “l’omessa
contestazione immediata della violazione, per quanto essa è possibile, non
costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagare” (Cass. Sez. I,
sent. n. 4973 del 6 maggio 1995; Cass., Sez. I, sent. n. 2479 del 22 marzo
1996; Cass. Sez. I, sent. n. 6338 del 12 luglio 1996, tutte sentenze riferite a
fattispecie di illecito accertate sotto la vigenza del vecchio codice della
strada e quindi riferite all’applicazione del D.P.R. n. 393 del 1959,
del relativo regolamento di esecuzione e dell’art. 14 della legge n. 689 del
1981).
Ma anche a seguito della
entrata in vigore del nuovo codice della strada, il suddetto indirizzo ha
trovato ulteriore conferma. Con sentenza n. 7667 del 18 agosto 1997 (dello
stesso tenore sono la sentenza n. 71 dell’8 gennaio 1997, la sentenza n. 5904
del 2 luglio 1997 e la sentenza n. 377 del 17 gennaio 1998), la Prima Sezione
della Corte di Cassazione ha ribadito che “l’omissione della contestazione
immediata, ove possibile, non determina l’estinzione dell’obbligazione”,
sottolineando altresì che “la impossibilità di immediata contestazione della
violazione è ritenuta ex legge ai sensi dell’art. 384, lett. e), delle
disposizioni di attuazione del codice della strada”. Da parte sua la Sezione
III (n. 12330 del 5 novembre 1999) ha affermato che, avendo la norma dato autonomo
rilievo alla “impossibilità - del veicolo - di essere fermato in tempo utile
nei modi regolamentari”, tale impossibilità sussiste con riferimento alla
pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura autovelox che procede
all’accertamento dell’infrazione, senza che possa essere esclusa dal giudice di
merito con il rilievo della astratta possibilità che al servizio potesse essere
preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla
contestazione, non essendo consentito al giudice sindacare le modalità
organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e
mezzi.
Di recente, la continuità
di tale indirizzo giurisprudenziale è stata interrotta da due sentenze della
Sezione III. Con la prima (sent. n. 6123 del 18 giugno 1999), la Corte di
Cassazione ha giudicato legittimo l’annullamento del verbale nel caso in cui si
possa “ragionevolmente ritenere, con prudente apprezzamento, che la
contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile in relazione alla
circolazione del caso (e tenuto conto del principio di economicità dell’azione
amministrativa)”. Con la successiva sentenza (sent. n. 4010 del 1 febbraio
2000), ha affermato che “la contestazione immediata ... ha un rilievo
essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può
essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta
omissione costituisce una violazione di legge” (di contenuto del tutto analogo
è la contestuale sentenza n. 6467 della stessa Sezione III.
Il punto di partenza del
ragionamento seguito dalla Corte in queste ultime sentenze sta nella rilevata
diversità della disciplina della contestazione immediata contenuta nel codice
della strada rispetto a quella dettata dalla legge generale di depenalizzazione
(legge n. 689/1981.) Mentre l’art. 201 del codice della strada prevede
che si proceda alla notifica del verbale solo qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata e che il detto verbale contenga l’indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, diversamente
l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 - afferma la Corte - prevede la
notificazione “prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione” (in
effetti, pur nella diversità delle formule delle due disposizioni messe a
raffronto, quest’ultima affermazione suscita perplessità se si tiene conto che
anche l’art. 14 prescrive che si faccia luogo prioritariamente alla
contestazione immediata “quando essa è possibile”).
In relazione a quanto
precede, questo Ufficio ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni.
a) Si rileva
preliminarmente come le pronunce richiamate da ultimo non possano considerarsi
espressione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato. Infatti, a fronte
delle due commentate sentenze, si pone una lunga serie di decisioni di segno
contrario riflettenti il costante orientamento convergente di più sezioni della
Corte di Cassazione (la Prima e la Terza) e riferibili (quelle successive al
1997) al quadro normativo del nuovo codice della strada sulla cui diversità -
rispetto alla norma generale della legge n. 689 del 1981 - le più
recenti sentenze sono state fondate.
La natura non ancora
consolidata dell’orientamento espresso nelle richiamate pronunce della Corte di
Cassazione è comprovata dalle incertezze dalla stessa manifestate. Ed infatti,
detta Sezione, successivamente alla adozione della sentenza n. 6123/1999 ed
appena sei giorni prima delle pronunce n. 4010 e n. 6497 del 2000, aveva
ribadito (Sez. III, sent. n. 7185 del 25 gennaio 2000) inequivocabilmente l’indirizzo
per lungo tempo seguito facendo richiamo alla natura consolidata della
giurisprudenza in materia ed affermando esplicitamente ancora una volta che “la
mancata contestazione personale dell’infrazione, anche quando ne sussiste la
possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento”.
Anche la Sezione I della
Cassazione (sent. n. 1380 del 8 febbraio 2000), dopo essersi richiamata al “consolidato
indirizzo di questa Corte - secondo il quale - la mancata contestazione
personale dell’infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
costituisce causa di estinzione dell’obbligazione”, ha sottolineato che, “essendovi
stata - nella fattispecie - una motivazione circa la impossibilità di
contestazione immediata”, incombeva all’opponente l’onere di provare che detta
impossibilità era in concreto inesistente. A quest’ultimo riguardo, ciò che è
ammissibile - secondo la Corte - è la verifica da parte del giudice di merito
della “concreta possibilità di contestazione immediata senza ricorrere a
sistemi di inseguimento del veicolo che potrebbero distogliere il personale dai
compiti di accertamento delle infrazioni”. Ancora più esplicitamente la Corte
ha confermato che il giudice di merito non può adottare “valutazioni circa le
modalità del servizio di pattugliamento stradale”.
b) Pertanto, dalla analisi
delle suddette pronunce, si evince come l’omissione della contestazione
immediata resti pienamente legittima tutte le volte in cui si verta in una
delle fattispecie indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione al
codice della strada o, comunque (dato il carattere esemplificativo delle
fattispecie indicate dalla norma), sussista per qualsiasi motivo la “materiale
impossibilità della contestazione immediata”. Tale è il caso in cui l’accertamento
sia stato effettuato utilizzando un modello omologato di autovelox che non
consente di rilevare la velocità contestualmente al passaggio del veicolo,
ovvero, pur se con uno strumento idoneo a consentire tale contestualità, se
ricorre alcuna delle altre circostanze preclusive e, in particolare, si verta
nella impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi
regolamentari. Ne consegue che circostanze inerenti alla rapidità di allontanamento
del trasgressore, alle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare o
alle esigenze di espletamento di contestuali servizi di polizia stradale
possono giustificare la omissione della contestazione immediata.
A quest’ultimo riguardo, è
importante rilevare che, nella richiamata sentenza n. 6467/2000, la Corte ha
respinto il ricorso prefettizio avverso la sentenza pretoriale che aveva
giudicato possibile, nella circostanza, la contestazione immediata, in ragione
esclusiva della omissione nel ricorso di ogni censura in ordine alle “considerazioni
di fatto” dedotte dal pretore a fondamento del giudizio di possibilità.
Alla luce del quadro
normativo e giurisprudenziale come sopra delineato, questo Ufficio ritiene
opportuno suggerire a codeste Prefetture di richiamare l’attenzione di tutti
gli organi e uffici competenti all’espletamento del servizio di polizia
stradale sulla necessità che, nei casi di materiale impossibilità di procedere
alla contestazione immediata, il verbale dia atto, in termini essenziali, dei
motivi che l’hanno determinata con specifico richiamo ai casi non tassativi
indicati esemplificativamente nell’art. 384 del regolamento al codice della
strada.
Nel caso in cui una
motivazione carente in ordine alla contestazione immediata formi oggetto di
ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, si ritiene
che codesti Uffici debbano acquisire presso l’organo di polizia elementi
valutativi sulle circostanze di fatto che hanno precluso la contestazione
immediata e respingere motivatamente il punto di impugnativa nel caso in cui
detti elementi siano idonei a comprovare la legittimità della condotta dei
verbalizzanti, dovendosi comunque escludere che, in sede di esame del ricorso,
possano essere valutati profili attinenti alle modalità di espletamento del
servizio di polizia stradale, che esulano dall’ambito della tutela accordata al
trasgressore.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4567 del 7 maggio 1999 in tema di sottoscrizione del verbale di accertamento della violazione e all'eventuale contrasto di detta pronuncia con la precedente sentenza della stessa Suprema Corte (n. 1923, del 6 marzo 1999) che aveva ritenuto legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
In proposito si fa presente quanto segue.
Con circolare n. 42 del 17 aprile 2000, la scrivente ha osservato che in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Il suddetto orientamento non è contraddetto dalla successiva pronuncia della Suprema Corte n. 4567 del 7 maggio 1999 che, invero, assume quale parametro normativo di riferimento gli artt. 603 e 604 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del precedente codice della strada, per sostenere che tali disposizioni prevedevano "la notifica degli estremi dell'infrazione al contravventore" e che nel novero di tali estremi rientrava anche l'indicazione del nominativo del verbalizzante, necessaria per controllarne la provenienza. Non era invece prevista, né è stata ritenuta necessaria dalla Corte nel quadro delle citate norme, la sottoscrizione dell'atto che - si ripete - non era l'originale del verbale.
In altri termini, il disposto del citato art. 604 prevedeva la notifica degli estremi dell'infrazione senza richiedere anche la firma autografa dell'accertatore.
Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, invece, la Corte di Cassazione nella sentenza in esame osserva che l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prescrive che ai soggetti ai quali deve essere notificata la contestazione viene inviato uno degli originali del verbale o una copia autenticata dello stesso, ritenendo - ad avviso di questo Ufficio correttamente - che da tali atti debba risultare la firma del verbalizzante (in originale ovvero riprodotta nella copia conforme).
Come si vede, la Corte non si sofferma sui verbali redatti con sistemi meccanizzati se non quando ripete il dettato dell'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Con riferimento a tali ultimi verbali, quindi, nulla avendo deciso la sentenza n. 4567/99 valgono le considerazioni contenute nella citata circolare 42 del 17 aprile 2000.
In conclusione, dal raffronto delle due sentenze in questione, si evincono principi per nulla contrastanti e il quadro che ne emerge risulta chiaramente delineato nei seguenti termini.
Quando l'organo accertatore deve notificare l'atto di accertamento al trasgressore è tenuto ad inviargli o uno degli originali (firmato dai verbalizzanti) o la copia conforme (nella quale è, ovviamente, riprodotta anche la firma dei verbalizzanti).
Quando, invece, il verbale è redatto con sistemi meccanizzati, la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Anche in questo caso tuttavia occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Circ. Ministero dell’interno,12
dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3 - Contestazione e notificazione delle
violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento.
Premessa
Numerose
questioni sono state sollevate dalla giurisprudenza sull’utilizzo dei sistemi
di misura della velocità, ed in particolare sull’impiego dei dispositivi con
contestazione successiva, attraverso la visione della ripresa fotografica e la
notifica del verbale ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada(D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285) e dell’art. 384 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Disposizioni normative e
giurisprudenza
La Corte
di Cassazione, segnando una discontinuità rispetto alla precedente
giurisprudenza, con la sentenza n. 4010 dell’1 febbraio 2000, richiamando un
orientamento già precedentemente espresso con la sentenza n. 6123 del 18 giugno
1999, ha ritenuto che l’omessa contestazione immediata, laddove sarebbe stata
possibile in concreto, incide sulla legittimità del procedimento sanzionatorio.
In
particolare la Suprema Corte ha ritenuto che “Dalla disciplina del codice
stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della
violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale per la
correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa
ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione
costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del
procedimento .... il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della
violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente
possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del
provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal Prefetto per detta
violazione”.
In
proposito occorre fare presente che la Corte di Cassazione con questo
indirizzo, peraltro non ancora consolidato, non ha voluto aprioristicamente
escludere la notifica successiva dell’infrazione, ritenendo legittima
esclusivamente la contestazione immediata, quanto enunciare il principio che il
giudice chiamato a valutare il fatto abbia la possibilità di considerare la
congruità dei motivi che rendono impossibile la contestazione.
È
necessario soltanto che questi motivi siano riferiti al caso concreto,
adeguatamente circostanziati e non vaghi e generici.
La
notificazione successiva, pertanto, appare legittima se dal verbale emergono
elementi oggettivi ed univoci che rendono obiettivamente giustificata la
mancanza della contestazione immediata, non potendosi ricorrere all’utilizzo di
clausole di rito, costituite dalla mera riproduzione del testo di norme, che
non possono validamente suffragare le condizioni che giustifichino la mancanza
della contestazione immediata.
D’altra
parte appare chiaro che il giudice non possa esprimere valutazioni nel merito
né sulle modalità del servizio di vigilanza stradale svolto, né in ordine all’estrema
possibilità, di una diversa predisposizione del servizio stesso, impiegando ad
esempio più operatori.
Sulla
base di quest’ultima considerazione, peraltro espressamente richiamata dalla
Suprema Corte nelle motivazioni delle citate sentenze, e delle disposizioni
dell’art. 384 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), non può ritenersi
illegittimo l’utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la
velocità solo dopo che il veicolo del trasgressore è transitato davanti agli
operatori quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli
altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile, da parte di una sola
unità operativa, il fermo immediato del veicolo.
Disposizioni operative
Salvo
situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione
sopraindicata può dirsi sempre esistente sulle autostrade o sulle strade
extraurbane principali prive di barriere o restringimenti che consentono la
contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane
ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in
tutte le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il
trasgressore per l’incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza
della circolazione.
In
presenza di tali oggettive circostanze, codesti Uffici potranno continuare ad
operare in funzione del numero di operatori effettivamente disponibili, e
quindi anche attraverso la predisposizione di servizi del controllo della
velocità con una sola unità operativa, avendo cura di inserire specifica e
circostanziata motivazione nel verbale di contestazione notificato
successivamente.
Richiamando
la nota n. 300/A/56516/144/5/20/3 del 25 agosto 1995, sono da escludere dai
casi di esonero della contestazione immediata tutte le ipotesi in cui è
possibile effettuare il fermo del veicolo senza rischi per gli operatori o per
gli utenti, anche facendo ricorso all’impiego articolato di più operatori (es.:
veicolo che procedeva ad una velocità di 65 km/h in un tratto di strada urbana,
con una corsia per senso di marcia, dove il limite era fissato in 50 km/h).
In tali
casi, la contestazione va effettuata immediatamente, risultando diversamente
illegittima la notifica successiva dell’infrazione.
Premesso
quanto sopra, codesti Uffici, nei verbali elevati per le violazioni di cui all’art.
142 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e notificati
ai sensi dell’art. 201 del Codice della strada e dell’art. 384 del Reg. codice
della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) indicheranno
specificatamente, secondo i criteri dianzi indicati, i motivi che non hanno
reso possibile la contestazione immediata.
Le
Prefetture sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della
presente ai comandi delle Polizie municipali, e di fare riferimento alla
presente direttiva in caso di ricorsi prodotti dagli utenti.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla valenza da attribuire alla trascrizione del trasferimento di proprietà dei veicoli presso il P.R.A. ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati in solido ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) In proposito si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 141, comma 1, dell'abrogato Codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) stabiliva che qualora la contravvenzione non poteva essere immediatamente contestata gli estremi della stessa dovevano essere notificati all'intestatario del documento di circolazione.
Successivamente, con legge 24 marzo 1989, n. 122, si precisò che quando il trasgressore non fosse identificato, gli estremi dell'accertamento della violazione dovevano essere notificati all'intestatario del documento di circolazione o al proprietario del veicolo che risultava al P.R.A. alla data dell'accertamento.
L'art. 201 del Nuovo Codice della strada, nel confermare la precedente normativa, ha aggiunto che "le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione … o dal P.R.A. ….." (comma 3).
Inoltre, l'art. 386 del Reg. Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in considerazione dell'ipotesi di tardiva trascrizione nel P.R.A. dei trasferimenti dei diritti sugli autoveicoli, ha previsto che il precedente proprietario del mezzo informi l'organo accertatore dell'avvenuto trasferimento della proprietà indicando gli estremi del relativo atto notarile.
Dalle suddette disposizioni e soprattutto dall'esplicito richiamo all'atto notarile sembra evincersi la volontà del legislatore del Nuovo Codice della strada di richiedere un intervento attivo nel procedimento amministrativo da parte dell'interessato il quale può informare l'ufficio procedente che non è più il proprietario del veicolo, fornendo la prova chiesta dallo stesso Codice della strada (atto notarile), senza la quale il suddetto ufficio non sarebbe legittimato a rinnovare la notificazione nei confronti del nuovo proprietario.
In questo quadro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità solidale del proprietario (ai sensi dell'art. 196 del Codice della strada), deve essere affermata ogni qualvolta lo stesso non provi che l'utilizzazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
"Tale responsabilità, pertanto, non resta esclusa dal fatto che il proprietario abbia consegnato il veicolo a chi lo ha posto in circolazione in base a procura a vendere" (Corte di Cassazione n. 1089 del 10 febbraio 1990, e n. 3476 del 12 aprile 1996).
Tuttavia, secondo una giurisprudenza formatasi per lo più sotto la vigenza del vecchio Codice della strada, quando la questione involge l'effettiva titolarità della proprietà, tale titolarità "va accertata alla stregua delle comuni regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti (art. 1376 c.c.) mentre la trascrizione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità dell'atto traslativo o sull'efficacia dell'atto stesso, essendo preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo; pertanto, le risultanze del pubblico registro automobilistico, sul quale non sia stata effettuata tale trascrizione, non rendono la vendita inopponibile al prefetto, competente ad applicare la sanzione amministrativa, ma hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova". (Corte di Cassazione n. 4315 del 4 maggio 1994).
In questo quadro, anche l'Avvocatura generale dello Stato nel formulare alcuni pareri al riguardo, sembra aderire, prevalentemente, alla suddetta tesi giurisprudenziale piuttosto che al dato testuale risultante dalle norme del Nuovo Codice della strada sopra richiamate.
Circ. Ministero dell’interno,13 aprile 2001, n. 24 -
Contestazione immediata - Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione prima
civile n. 2494 del 14 dicembre 2000.
Con lacircolare
2 agosto 2000, n. 81, diramata ai Prefetti in data 2 agosto 2000, sono
state fornite alcune indicazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni
in materia di accertamento e sanzione della violazionedell’art.
142 del Codice della strada(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), rilevata
a mezzo delle apposite apparecchiature previste dall’art. 384 del Reg. Codice
della strada(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), con specifico riguardo al
profilo che regola la contestazione immediata dell’illecito al trasgressore.
Sulla
problematica è nuovamente intervenuta la Corte di Cassazione - Sezione prima -
la quale con l’unita sentenza n. 2494 del 14 dicembre 2000 ha ulteriormente
precisato i termini nei quali la questione si pone.
Secondo
la Corte, in particolare, l’art. 384 del Reg. Codice della strada, nell’identificare
determinati casi di impossibilità di contestazione immediata, consente di
individuarne alcuni che «non lasciano, ove ricorrano, alcun margine di
apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione
immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato
implica di per sé l’affermazione “ex lege” della impossibilità di contestazione
immediata».
Tali casi
sono quelli di cui alle lettere b), c), d), e), (con esclusione dell’ipotesi
relativa all’impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari) ed f) dell’art. 384 del Reg. Codice della strada.
Invece,
le uniche ipotesi che, sempre secondo a Suprema Corte, lasciano margini di
apprezzamento in sede giudiziaria sono quelle di cui alla lettera a) e alla
lettera e) (limitatamente all’ipotesi relativa all’impossibilità di fermare il
veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari) dell’art. 384 in esame; in
ordine alle quali pertanto l’organo accertatore deve proporre una più attenta
motivazione sulla quale può esercitarsi il sindacato del giudice.
Anche in
taluni casi, tuttavia, non possono censurarsi le modalità di organizzazione del
servizio di Polizia stradale.
Così
impostata la questione, appare evidente che le ipotesi in cui il giudice può
ritenere illegittimo l’accertamento risultino considerevolmente circoscritte.
Tale
possibilità potrebbe, ad esempio, ricorrere quando, malgrado il dispiegamento
di una pluralità di pattuglie, il veicolo non sia stato fermato (sempre che le
stesse unità operative non siano impegnate in concomitanti esigenze di
servizio), ovvero quando la velocità del mezzo non sia tale da impedirne il
fermo (sempre che l’organo accertatore organizzi il servizio in modo tale da
poter contestare immediatamente la violazione).
Invero, l’art.
384 Codice della strada ha «inteso ricomprendere fra i casi di impossibilità di
contestazione immediata ... tutti quelli in cui in concreto il servizio sia
stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo” (Corte di
Cassazione n. 2494 del 14 dicembre 2000).
Pertanto,
eventuali decisioni dei giudici di pace in contrasto con il citato orientamento
giurisprudenziale dovranno essere segnalate all’Avvocatura dello Stato per le
competenti valutazioni circa l’eventuale proposizione del ricorso in
Cassazione.
D.M. 6 agosto 2003 -
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica di atti delle pubbliche
amministrazioni da parte dei messi comunali. (Gazz. Uff. 11 settembre 2003, n. 211 e ripubblicato
nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250).
1. 1. Le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono
avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non sia possibile
eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste
dalla legge, dei messi comunali.
2. Al comune che vi
provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2003, per ogni singolo atto
notificato la somma di Euro 5,56, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi
previste dall’art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma è
aggiornata ogni tre anni in relazione all’andamento dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno.
3. L’ente locale richiede,
con cadenza semestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il
pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto
delle stesse amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le notificazioni
effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato, provvede, con
cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella
provincia di appartenenza dell’ente locale interessato.
4. Le relative spese sono
poste a carico della pertinente unità previsionale di base all’uopo individuata
da ciascuna amministrazione.
Come è noto, l'articolo 201 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), così come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Alla luce di tale modifica normativa, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a riesame le apparecchiature destinate alla rilevazione automatica. Accertata, quindi, la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni regolamentari e fissate le nuove modalità di utilizzo, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proceduto - in data 18 marzo scorso - all'omologazione dei prototipi risultati idonei ovvero alla revoca della precedente autorizzazione.
In attesa del completamento delle suddette operazioni, alcuni organi di polizia hanno comunque proceduto agli accertamenti delle infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del Codice della strada secondo le modalità indicate dal citato articolo 201, comma 1-ter, del Codice della strada.
Avverso tali accertamenti sono stati presentati numerosi ricorsi.
Alcune Prefetture, considerata la delicatezza della questione, hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento.
Al riguardo, si ritiene che i verbali di accertamento della violazione prevista all'articolo 146, comma 3, del Codice della strada effettuati, in modalità automatica (e cioè senza la presenza dell'organo accertatore), prima del 18 marzo 2004, per i quali è stato presentato ricorso, siano da archiviare. Ciò in quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate.
L'articolo 45 del Codice della strada e l'articolo 192 del regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prescrivono, infatti, che l'uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica delle infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel regolamento e ne approvano il prototipo. Inoltre l'utilizzazione deve avvenire osservando le specifiche modalità di impiego, determinate nel provvedimento di omologazione.
L'annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in esame, prima del 18 marzo scorso, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni.
Della questione è stato interessato il Gabinetto del Ministro nonché il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza che hanno convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio, confortati in merito dal parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Brescia e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Circ. Min. interno 26 gennaio 2005, n. M/2413/12 - Articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità.Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ha previsto la possibilità che, in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura essere accertate in assenza dell'organo di Polizia stradale, purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate.
La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell'art. 201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione del dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo 201.
In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con circolare n. M/2413/12 del 25 giugno 2004, che si richiama integralmente.
In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 del codice della strada sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità.
Della questione è stato interessato il competente Ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, che ha convenuto sulla linea interpretativa di questo Ufficio.
Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 del codice della strada, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di Polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste.
Vero è che la lettera f) del comma 1-bis «dell'articolo 201, così come formulata, facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168...» sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.
Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate dell'articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 del codice della strada.
Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all'articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada.
Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti con le amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di dare massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.
Circ. Min. interno Come è noto, l'articolo 201 del Codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), così come modificato dal decreto legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito nella legge
Alla luce di tale modifica normativa, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a riesame le apparecchiature destinate alla rilevazione automatica. Accertata, quindi, la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni regolamentari e fissate le nuove modalità di utilizzo, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proceduto - in data 18 marzo scorso - all'omologazione dei prototipi risultati idonei ovvero alla revoca della precedente autorizzazione.
In attesa del completamento delle suddette operazioni, alcuni organi di polizia hanno comunque proceduto agli accertamenti delle infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, del Codice della strada secondo le modalità indicate dal citato articolo 201, comma 1-ter, del Codice della strada.
Avverso tali accertamenti sono stati presentati numerosi ricorsi.
Alcune Prefetture, considerata la delicatezza della questione, hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento.
Al riguardo, si ritiene che i verbali di
accertamento della violazione prevista all'articolo 146, comma 3, del
Codice della strada effettuati, in modalità automatica (e cioè senza la presenza
dell'organo accertatore), prima del
L'articolo 45 del Codice della strada e l'articolo 192 del regolamento di attuazione (D.P.R.
L'annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in esame, prima del 18 marzo scorso, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni.
Della questione è stato interessato il Gabinetto del Ministro nonché il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza che hanno convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio, confortati in merito dal parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Brescia e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Circ. 20 agosto 2007, n. 300/A/1/26466/127/9 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione delle notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.
La notifica dei verbali delle infrazioni al codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nei casi in cui si debba procedere a contestazione differita avviene, ai sensi dell'art. 201, comma 3 del C.d.S., secondo le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
In proposito, la Corte Costituzionale, con sent. n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all'Ufficio postale.
La decisione, ponendo sullo stesso piano il diritto del notificante di ottenere la notifica dell'atto entro i termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione del destinatario dell'atto, distingue due momenti: quello in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante e quello successivo in cui si perfeziona per il destinatario.
Sulla base del conforme parere espresso dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si chiarisce che il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi, produce i suoi effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.
In sostanza, la notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata per l'Ufficio di Polizia mittente dal momento della consegna dei verbali stessi all'Ufficio postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario. Ciò in quanto gli effetti della notificazione a mezzo posta sono ricollegati, per quanto riguarda l'Ufficio di Polizia notificante, al solo compimento delle formalità ad esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'organo incaricato, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausilari, quale appunto gli agenti postale, sottratta totalmente al suo controllo ed alla sua sfera di disponibilità.
Non subisce mutamenti, invece, il momento di notificazione dell'atto per il destinatario. Per questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data di effettiva ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilità di consegna, alla data della compiuta giacenza del plico all'ufficio postale, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.
Circ. Min. interno n. 26466 del 20
agosto 2007 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.1 I .2002 in tenia
di notificazione degli ani civili ed amministrativi. Applicazione alle
notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali (Art. 201 C.d.S.).
In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 477
del 26 novembre 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
combinato disposto dell’an, 149 CPC e dell’art. 4, comma 3 della. L.
20.11.1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfezioni, per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all’Ufficio
Postale.
La decisione, ponendo sullo stesso piano il diritto del
notificante di ottenere
[a notifica dell’atto entro i termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione del destinatario
dell’atto, distingue due momenti: quello in cui la notifica deve considerarsi
perfezionata per il notificante e quello successivo in cui si perfeziona per il
destinatario.
Sulla base del conforme parere espresso dall’Ufficio per l’Amministrazione
Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale
per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo del
Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si chiarisce
che il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale,
espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed
amministrativi, produce i sui effetti anche nei procedimenti di notifica a
mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.
Ciò in
quanto gli effetti della notificazione a
mezzo posta sono ricollegati, per quanto riguarda l’Ufficio di Polizia
notificante, al solo compimento delle formalità ad esso direttamente imposto
dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’organo incaricato,
essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari, quale
appunto gli agenti postali, sottratta totalmente al suo controllo cd alla sua
sfera di disponibilità. Non subisce mutamenti, invece, il momento di
notificazione dell’atto per il destinatario.
Per
questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data. di effettiva ricezione dell’atto”
attestata dall’avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilita di consegna,
alla data della compiuta giacenza del plico all’ufficio postale, con
la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto
al destinatario medesimo.
È stato chiesto, da parte di alcune Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, l'avviso di questo Dipartimento in ordine alla installazione dei semafori di cui in oggetto, dotati di apparecchiature omologate per la rilevazione remota del passaggio con luce rossa ed in particolare se tale installazione debba ritenersi consentita solo sulle strade di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168 ("Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"), indicate negli appositi decreti prefettizi previsti dal comma 2 della norma citata.
Sulla questione è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
La rilevazione a distanza e differita nel tempo delle infrazioni al Codice della Strada si pone quale eccezione a due principi cardine della normativa di settore, vale a dire la presenza dell'agente accertatore e la contestazione immediata dell'infrazione. Tale regime derogatorio trova riscontro nel citato D.L. n. 121 del 2002, che ha previsto la possibilità di utilizzare strumenti di controllo di tipo remoto, ovvero senza la necessità di intervento diretto degli operatori né di contestazione immediata, delle violazioni disciplinate dagli artt. 142, 148, e 176 D.Lgs. n. 285 del 1992 - C.d.S. in tema, rispettivamente, di limiti di velocità, di sorpasso e di comportamenti su autostrade e strade extraurbane principali. L'elenco è da ritenersi tassativo.
La questione della compatibilità della rilevazione mediante dispositivo automatico dell'attraversamento di intersezione semaforizzata va impostata alla luce della disciplina vigente, quale si desume dall'art. 201, commi 1-bis e 1-ter del Codice della Strada, nel testo modificato ed integrato dal D.L. n. 151 del 2003 convertito con legge n. 214 del 2003.
Sulla base di tali premesse assumono specifico rilievo le norme di cui alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S. lette in combinato disposto con il successivo art. 1-ter.
Com'è noto il comma 1-bis sancisce che la contestazione immediata non è necessaria nei seguenti casi: a) (omissis) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità (omissis); f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il comma 1-ter, a sua volta, stabilisce che: «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate».
La corretta esegesi delle surriferite norme induce a ritenere che il legislatore, dopo aver specificato, al comma 1-bis, i casi eccezionali di consentita contestazione differita, indica, al comma 1-ter, le ipotesi in cui non è neppure necessaria la presenza in loco dell'operatore di polizia laddove l'accertamento avvenga con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Viene conseguentemente affermato il principio per cui, nelle ipotesi di cui alle summenzionate lett. f) e g), la specifica omologazione dell'apparecchiatura è idonea a rendere facoltativa la presenza dell'agente accertatore quando sia accompagnata (per l'ipotesi sub f) solo per le strade di cui all'art. 2, co. 2, lett. c) e d) del Codice della Strada) ad una attività amministrativa "terza" - ossia sottratta alla valutazione dello stesso ente od organo titolare della strada che procede all'irrogazione della sanzione e ne percepisce i proventi - finalizzata, a garanzia degli utenti della strada e, in generale, della sicurezza della circolazione, al riscontro preventivo delle condizioni che legittimano l'installazione dei dispositivi in deroga ai summenzionati principi generali della contestazione immediata e della presenza dell'organo accertatore.
La predetta valutazione preventiva "terza", è rimessa al Prefetto in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza nei casi e nell'ipotesi di cui alla lettera f), mentre, nelle ipotesi di cui alla più volte citata lettera g), segue una complessa e articolata procedura che si conclude con un'autorizzazione ministeriale.
Afferma, quindi, l'Organo di tutela e consulenza erariale interpellato che l'ipotesi di cui alla lett. b) - attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa pur in assenza degli agenti accertatori - sembra sfuggire a qualsiasi regime di autorizzazione e valutazione preventiva da parte di organi statali, salva la necessaria specifica omologazione dell'apparecchiatura ex art. 45 C.d.S..
Invero, la littero legis sembra avvalorare l'ipotesi interpretativa che il legislatore abbia sottoposto le fattispecie delle lettere b), f), e g) a regimi differrenziati, prevedendo che solamente l'impiego di dispositivi di cui alla lettera f) debba "sottostare" a quanto disposto - nei casi indicati -, alla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002. Per contro nulla ha disposto circa i dispositivi per la rilevazione automatizzata delle infrazioni a mezzo semafori dotati di apparecchiature fotografiche e per i quali non è operante alcun richiamo alla norma da ultimo citata.
Infine, l'Avvocatura ha evidenziato la necessità che la delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decida di far ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori, deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, così come compete al giudice, investito dell'eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativi di sanzione, valutare se le modalità in cui sia avvenuta la installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata.
Le SS.LL. sono pregate di voler dare la massima diffusione della presente agli enti locali interessati e di tener conto delle indicazioni contenute nel parere in oggetto in sede di eventuali gravami.
Nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.25 settembre 2008, n. 75753 - Autorizzazione prefettizia per accertamento remoto della velocità a mezzo autovelox ex legge n. 168 del 2002.
Con riferimento alla nota in oggetto si chiarisce che solo per gli accertamenti di cui alla lettera f) del comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è necessario il preventivo decreto prefettizio di individuazione della strada o tratto di strada di tipo C o D, in quanto è previsto l’impiego di apparecchiature a funzionamento automatico senza la presenza dell’organo di Polizia stradale.
Per gli accertamenti di cui alla lettera e) dello stesso comma non occorre alcun provvedimento in quanto l’attività è svolta direttamente dall’organo di Polizia stradale che gestisce sul posto le apparecchiature di rilevamento, su qualsiasi tipo di strada.
Per entrambe le modalità non vi è obbligo di contestazione immediata.
La norma del richiamato articolo 4 del D.L. n. 121 del 2002 e seguenti modifiche disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 e 176 del Codice della strada, cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di Polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del Codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di Polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 del Codice della strada, quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Note:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 201 CdS |
Si sono disciplinati in modo più organico i casi in cui è |
La disposizione consentirà di effettuare un'attività di |
È stato meglio chiarito che, nei casi in cui la |
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Modifiche ai comma 1 |
consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione anche allo |
controllo senza procedere alla contestazione immediata delle violazioni |
contestazione immediata non è necessaria, non occorre alcuna motivazione |
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Introduzione dei commi 1-bis e 1-ter |
scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti introdotte dalla legge n. 168 del 2002. |
in una serie molto ampia di casi. Viene definitivamente affermata la possibilità di impiego delle tecnologie per il controllo sistematico delle |
per giustificarne la mancanza. |
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In alcuni casi (semaforo rosso, tecnologie di controllo remoto, controllo |
violazioni, anche senza la presenza dell'operatore di polizia. |
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dei varchi e delle corsie riservate) si è previsto che non sia richiesta la presenza dell'organo di polizia se l'accertamento avviene con apparecchiature automatiche omologate. |
La modifica normativa ha fornito una copertura normativa adeguata per risolvere la questione della legittimità degli accertamenti non contestati immediatamente. Con la |
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Si è adeguata la procedura di notificazione stabilendo che il termine di 150 giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui, per la P.A., è conoscibile l'intestatario del veicolo. |
norma del comma 1-bis sono stati individuati i casi in cui l'accertamento può essere compiuto senza contestazione immediata senza margini di apprezzamento circa la |
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Nei casi in cui il veicolo oggetto di controllo senza contestazione immediata appartenga ad un'Amministrazione Pubblica, il procedimenti di notificazione del verbale è sostituito da una richiesta di informazioni all'ufficio a |
natura o la motivazione dell'impossibilità. Se ricorrono i casi indicati da questa norma, perciò, il verbale notificato implica di per sé l'affermazione "ex lege" della impossibilità della contestazione immediata. |
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cui appartiene il veicolo allo scopo di accertare preventivamente l'esistenza di eventuali cause di giustificazione connesse |
La garanzia difensiva era già stata introdotta dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 198 del 17 giugno 1996. |
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all'adempimento delle attività istituzionali. |
La procedura non era prevista ma era già una consolidata prassi amministrativa. |
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art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 convertito con legge n. 168 del 2002 |
Si è previsto che le procedure di accertamento remoto delle violazioni siano estese anche alle violazioni dell'art. 176 CdS (marcia in corsia d'emergenza in autostrada, inversione di marcia, ecc.). |
La previsione era già vigente: si sono estesi i casi di utilizzo e chiarite le modalità di accertamento |
Sono state apportate solo modifiche di carattere formale |
Art. 202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla
contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle
singole norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L’agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.(3)
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l’agente accertatore dipende.(3)
2-quater. In mancanza del versamento
della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese
del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi
del comma 1 dell’articolo 214-bis».(3)
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti
norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione
deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione (1).
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12;
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168,
comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni
il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni (2).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 104,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(3)
Comma inserito dall'art. 37, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
33. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta - Art. 202 C.d.S.
Per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, si e introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all' estero o muniti di targa EE.
Infatti, quando la violazione degii articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte Ie ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa compiessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D 0 D+E nell'esercizio dell'attivita di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell' agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell' articolo 202.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facolta e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, e tenuto a versare all' agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione e disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell' art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
LE NUOVE REGOLE
• Qualora una violazione prevista dagli artt. 142 comma 9 e 9-bis, 148, 167 in tutte le ipotesi in cui la massa complessiva a pieno carico superi il 10 per cento, 174/ comma 5 – 6 – 7 e dell’art. 178 comma 5 – 6 – 7, viene commessa da un conducente titolare di patente di guida della categoria C, C+E, D, D+E, nell’esercizio della attività di autotrasporto di persone e cose il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta, immediatamente nelle mani dell’agente accertatore.
COSA È CAMBIATO
• Per le violazioni ascritte è previsto il pagamento nell’immediatezza nelle mani dell’agente accertatore.
• Per tali violazioni cui è ammesso il pagamento immediato, qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto a versare all’agente accertatore una somma a titolo di cauzione pari alla metà del massimo edittale.
• In mancanza del versamento di cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo fin quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo è affidato in custodia a spese del responsabile della violazione ad uno dei soggetti individuati al 1 comma dell’art. 214 bis.
Nota 1 ottobre 2008, n. 77929 - Pagamento delle sanzioni in misura ridotta direttamente presso lo sportello cassa dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore (v.s. nota prot. n. 29272 del 15 luglio 2008).
Con riferimento alla nota in oggetto, si puntualizza quanto segue.
L’art. 202, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) cita: «Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. (Omissis)».
L’art. 387, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada") prevede che: «Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti».
Anche dalla sola interpretazione letterale della normativa in esame, appare chiaro come il Legislatore abbia individuato diverse alternative da adottare circa la procedura e la modalità di pagamento delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, non fissando, tra l’altro alcun ordine di preferenza tra le varie ipotesi richiamate dalla medesima norma.
Semmai, il Legislatore ha voluto escludere esplicitamente qualsiasi altra procedura di pagamento non contemplata dall’articolo citato.
Pertanto, in merito ai contenuti della normativa – attualmente vigente – sopra citata, si evince come sia possibile procedere al pagamento dell’infrazione direttamente anche presso l’organo accertatore, che a sua volta ha l’obbligo di rilasciare apposita quietanza del medesimo pagamento.
È evidente, peraltro, che è attribuita agli Enti locali la discrezionalità sulla scelta della procedura di pagamento da adottare, sulla base della propria realtà locale ed in virtù di quelle esigenze organizzative legate alla migliore funzionalità del servizio nonché al miglioramento dell’efficienza gestionale e dell’economia di spesa, sempre e comunque in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Circ. Min. interno 25 novembre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Verbali di contravvenzione. Pagamento in misura ridotta effettuato da cittadini stranieri.
Con riferimento al quesito relativo all'oggetto si esprime l'avviso che debbano essere considerati ricevibili i pagamenti in misura ridotta, effettuati da cittadini stranieri, di somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria per la commissione di violazioni al Codice della strada anche qualora non si abbia comunicazione della data della notifica del verbale all'interessato.
Al riguardo, pare alla scrivente che debba ritenersi, nella fattispecie, la presunzione, fino a prova contraria, del tempestivo adempimento della obbligazione sanzionatoria.
Diversamente argomentando, verrebbe pregiudicata l'economicità dell'azione amministrativa e soprattutto si renderebbero necessarie, per l'organo accertatore, indagini di dubbio esito sulla tempestiva effettuazione della conciliazione.
Pertanto, nella ipotesi segnalata, in cui gli uffici di rappresentanza diplomatica e consolare dell'Italia all'estero, richiesti di fornire gli elementi probatori della data della notifica del verbale di contravvenzione, non provvedano a fornire il dato, a giudizio di questo Ufficio, decorso il periodo di tempo normalmente necessario alla risposta, l'organo di polizia che ha ricevuto il pagamento in misura ridotta può considerare definitivo il procedimento.
Circ. Min. interno 13 settembre 1999, n. M/2413/13 - Richiesta di archiviazione di verbale per violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento effettuato nei termini e successiva richiesta di rimborso. Quesito.È stato chiesto l'avviso di questo Ufficio in relazione alla possibilità di procedere alla archiviazione, con successivo rimborso, di un verbale di accertamento di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che, seppur illegittimamente redatto (insussistenza della violazione contestata), sia stato dal presunto trasgressore oblato e non impugnato.
Al riguardo si rappresenta che l'acquiescenza mostrata dal destinatario dell'atto, mediante pagamento del verbale cui consegue la sua inoppugnabilità, preclude allo stesso la possibilità di chiederne l'annullamento.
Nulla esclude tuttavia che, per straordinarie ragioni di equità sostanziale sussistenti nell'ipotesi in cui nessun comportamento omissivo sia riferibile all'interessato in relazione all'adozione da parte della P.A. dell'atto sanzionatorio a suo carico, l'Organo che ha emanato l'atto in assenza dei prescritti presupposti possa procedere d'ufficio all'annullamento dello stesso.
Circ.
Ministero dell'interno 6 dicembre 1999, n.
300/A/46289/101/20/21/9 - Art. 192, commi 1 e 2, e art. 202, comma 3 del
Codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Pagamento in misura ridotta non
consentito.
Sono pervenuti presso questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 192 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), relativamente alle ipotesi dei commi 1 e 2, che prevedono l'obbligo degli utenti di fermarsi all'invito rivolto da chi è preposto allo svolgimento di un servizio di polizia stradale, in uniforme o munito di apposito distintivo, nonché l'obbligo di esibire, a richiesta degli stessi organi, documenti in materia di circolazione stradale previsti dalla normativa, contestualmente all'accertamento di altri illeciti previsti dal Codice della strada.
In questi casi l'art. 202, comma 3 del Codice della strada non consente al trasgressore di avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, prevedendo la trasmissione del verbale di contestazione della violazione al Prefetto entro 10 giorni, perché questi possa valutare il fatto, ed eventualmente emettere un'ordinanza motivata, con la quale ingiungere il pagamento di una somma determinata.
Dalla lettura delle norme appare chiaro come il legislatore abbia voluto "censurare" il comportamento dell'utente che rifiuta di fermarsi o di esibire i documenti, considerando questa condotta particolarmente grave, non consentendogli, pertanto, la possibilità di avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta, rimettendo la decisione sul "quantum" all'Autorità Amministrativa, che può ingiungere al trasgressore il pagamento di una somma superiore al minimo edittale previsto.
Alla luce di quanto precede, sembrerebbe evidente che il pagamento in misura ridotta sia escluso non solo per le violazioni di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del Codice della strada, ma anche per tutte le altre violazioni alle norme di comportamento contestate al medesimo trasgressore che costituiscono, nella circostanza, un "unicum" con le violazioni in argomento, alle quali sembrano strettamente connesse da un legame di interdipendenza, attesa la finalità di sottrarsi al controllo dell'Autorità perseguita con il rifiuto da parte dell'utente.
In questo caso, il dettato dell'art. 202, comma 3, disponendo che "il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé", sembra confermare questo orientamento.
Qualora il legislatore avesse voluto estendere il beneficio del pagamento in misura ridotta agli altri illeciti contestualmente accertati, avrebbe dovuto specificare tassativamente i casi in cui questa facoltà non era ammessa e non usare la formulazione dianzi riportata che comporta l'esclusione della possibilità del pagamento in misura ridotta riguardo tutte le fattispecie contestate nella circostanza in cui l'utente si sia sottratto al controllo dell'Autorità.
Al contrario non sembra potersi addivenire alle stesse conclusioni nel caso in cui la violazione contestata preveda la sanzione amministrativa della confisca, altra ipotesi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
In questo caso, non essendoci il presupposto del comportamento particolarmente grave del rifiuto di sottrarsi al controllo dell'Autorità, non sembra esclusa la possibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta per le altre violazioni alle norme di comportamento eventualmente contestate nella circostanza.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Da parte di alcune Prefetture sono stati formulati quesiti in ordine alle questioni in oggetto indicate. Su alcuni di essi l'Avvocatura generale dello Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere con nota n. 27775 del 11 marzo 2000 (CS. n. 5232/95-109) che si allega in copia.
Pertanto, sulla base del suddetto parere e di una ricognizione delle pertinenti pronunce della Corte di Cassazione, si ravvisa l'opportunità, al fine di agevolare l'esercizio dei compiti delle Prefetture, di fornire, sulle singole questioni, le seguenti indicazioni.
A) Termine per la presentazione dell'opposizione all'A.G.O. avverso il verbale di accertamento.
La Corte di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione della opposizione. La più recente pronuncia (n. 10768) ha invece affermato che il termine suddetto "deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto". Più specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti all'A.G.O., "l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica".
La stessa Cassazione, in altra pronuncia (Sez. I, n. 12628 del 17giugno/17 dicembre 1998) ha affermato che, se nel termine predetto non avviene, da parte dell'interessato, né l'accesso alla tutela amministrativa, né l'accesso immediato a quella giurisdizionale, "tale acquiescenza ... preclude la deduzione e il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza" in merito alla individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l'atto di accertamento provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al giudizio di opposizione.
Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'allegato parere dell'11 marzo scorso, ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15 gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell'interno nei giudizi di che trattasi "in alternativa con l'amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione"; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al Prefetto.
Alla luce di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel caso in cui l'opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata oltre il termine di cui all'art. 203 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ne venga eccepita la tardività;
b) nel caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l'autorità verbalizzante "al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell'accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitare l'intervento in giudizio". In quest'ultimo caso (autorità verbalmente non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l'Amministrazione nel giudizio dovrà "insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione".
Pertanto, a parziale aggiornamento delle indicazioni formulate con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, si rappresenta l'opportunità che codesti Uffici adeguino la loro iniziativa ai suggerimenti come sopra formulati dall'Avvocatura generale dello Stato.
C) Rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio.
L'Avvocatura generale dello Stato ha confermato che l'Amministrazione può essere rappresentata in giudizio da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) richiama l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il cui quarto comma dispone che "l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente ... o avvalersi anche di funzionari appositamente delegati"; non occorre, quindi, alcuna delega da parte dell'Avvocatura dello Stato.
D) Limiti di ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale.
In conformità all'indirizzo della Corte Costituzionale, l'opposizione davanti all'Autorità giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria, non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999, n. 7015; 20 gennaio 1999, n. 482).
È tuttavia da tenere presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso in cui il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
E) Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla cartella esattoriale.
Nel caso in cui, attraverso l'opposizione, vengono dedotti esclusivamente vizi propri dell'atto di esazione, la legittimazione passiva è del solo esattore. Pertanto, in tal caso, la Prefettura eventualmente coinvolta dovrà eccepire la mancanza di legittimazione propria. Viceversa, qualora l'opposizione si appunti sulla sanzione secondo le richiamate pronunce della Corte di Cassazione (n. 7015/1999 e n. 482/1999), è da ritenersi sussistente la legittimazione del Prefetto (Cass. n. 4324 del 29 aprile 1999).
F) Requisiti formali del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati, la cui assenza determini vizio rilevabile in sede di impugnativa comportante l'annullamento dell'atto.
Al riguardo si ritiene che occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore. Tuttavia, occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Pertanto, è da ritenersi superata - come evidenziato dallo stesso giudice - la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998, con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al trasgressore di una "copia informe del verbale di accertamento ... redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore".
Tanto si rappresenta per ogni utile orientamento delle SS.LL. Si prega di segnare ricevuta.
Avvocatura generale dello Stato
Nota 11 marzo 2000, n. 27775 - (Risposta a nota del 28 giugno 1995)
Oggetto: Opposizione diretta all'Autorità giudiziaria avverso l'accertamento di violazioni al codice della strada - Legittimazione passiva.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, su richiesta della Prefettura di Teramo, ha proposto ulteriori questioni sulla problematica di cui al precedente parere 17 febbraio 1996 di questa Avvocatura generale e che si ritiene interessi anche il Ministero, stante il carattere generale.
È ormai pacifico che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione non costituisce presupposto processuale per adire il giudice ordinario, vigendo la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto il soggetto passivo della sanzione amministrativa, ove non intenda adempiere, può:
- ricorrere al Prefetto e poi eventualmente impugnare davanti il giudice ordinario l'ordinanza-ingiunzione, secondo quanto previsto dal codice stradale (artt. 203, 204 e 205);
- impugnare direttamente davanti al giudice ordinario il verbale di accertamento senza ricorrere al Prefetto;
- proporre opposizione giudiziaria contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione.
Il primo caso non dà luogo a questioni.
Per i casi invece in cui l'azione giudiziaria sia stata proposta senza il preventivo ricorso al Prefetto, questa Avvocatura generale, con la citata consultazione 17 febbraio 1996, aveva evidenziato che va posta attenzione sulla esatta individuazione dell'Amministrazione passivamente legittimata che dovrà partecipare al giudizio.
Quanto sopra in applicazione del principio di carattere generale di cui all'art. 23, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 205 del codice della strada) secondo cui in materia di sanzioni amministrative il ricorso in opposizione va notificato "all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato".
La Cassazione tuttavia (su conclusioni difformi del PG) è andata in contrario avviso, respingendo, con sentenza 15 gennaio 1999, n. 387, un ricorso proposto da questa Avvocatura generale per sostenere il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno nell'azione giurisdizionale proposta avverso verbale della Guardia di Finanza, senza il previo ricorso al Prefetto.
La Cassazione ha basato la sua decisione sulla disposizione del comma 3 dell'art. 11 del codice della strada, secondo cui "al Ministero dell'interno compete altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati".
Conclude pertanto la citata sentenza:
"Accanto alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la legittimazione del Ministero dell'interno che, quale organo preposto al loro coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione, venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia".
È stata così affermata la legittimazione del Ministero dell'interno "in alternativa con l'Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione".
Invece tale alternatività sembrerebbe esclusa da successiva pronunzia (Cass. 12 maggio 1999, n. 4711) che ha negato legittimazione passiva al Comando dei vigili urbani cui appartiene il verbalizzante, essendo legittimato passivo il Prefetto cui l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo.
Tralasciando di considerare se la legittimazione competa al Ministero dell'interno o al Prefetto, trattandosi di organi della stessa amministrazione, la ratio della citata giurisprudenza può essere ravvisata nel fatto che in materia di circolazione stradale l'opposizione all'accertamento (da qualunque autorità provenga) ricade sotto la cognizione del Prefetto (art. 203 del codice della strada). Tale iniziativa può assumere la forma del ricorso amministrativo o del ricorso giurisdizionale, per cui, stante l'alternatività dei due mezzi di impugnazione, ragioni di coerenza vorrebbero che sia sempre il Prefetto a vagliare in via preventiva la fondatezza dell'accertamento.
Da ciò potrebbe evincersi che, mentre in sede di ricorso amministrativo il Prefetto potrà emettere ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza motivata di archiviazione (art. 204 del codice della strada), in caso di ricorso giurisdizionale il Prefetto potrà resistere per gli stessi motivi che (in sede di ricorso amministrativo) sarebbero stati esternati nell'ordinanza-ingiunzione ovvero, ritenendo fondata l'opposizione, potrà rimettersi alla decisione del giudice, non potendo procedere alla archiviazione, essendo questa prevista solo nel ricorso amministrativo.
In altri termini la interpretazione giurisprudenziale ha in sostanza inteso affermare che il Prefetto debba in ogni caso esaminare l'accertamento, non essendo logico, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, che ciò avvenga solo nel caso di ricorso amministrativo e non anche di ricorso giurisdizionale, stante l'affermata alternatività dei due mezzi di tutela.
Se quindi il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile (Cass. 22 gennaio 1999, n. 574; 5 gennaio 1999, n. 4486), la più recente giurisprudenza ha peraltro inteso precisare che, in mancanza di ricorso al Prefetto, il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed è assimilabile alla ordinanza-ingiunzione prefettizia quale atto definitivo del procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che, qualora, nel termine stabilito dalla legge, l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione e il riesame nel merito della sussistenza della violazione (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12628, per l'assimilabilità all'ordinanza prefettizia, v. pure Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
Pertanto, in relazione ai contenziosi promossi contro il Prefetto, pur in assenza di ordinanza-ingiunzione prefettizia, sarà facile eccepire la tardività in tutti quei casi in cui non sia stato rispettato il termine di cui all'art. 203 del codice della strada, il che si ritiene rientri nella normalità, essendo logico pensare che l'interessato, ricevuto un accertamento, sia indotto, per economia, a ricorrere al Prefetto, per cui l'azione giudiziaria potrebbe valere come mezzo di tutela da esperire quanto il suddetto termine sia scaduto.
Non potendosi più insistere nel dedurre il difetto di legittimazione passiva, sarà pertanto opportuno porre attenzione alla tempestività dell'azione giudiziaria.
Qualora l'azione giurisdizionale sia tempestiva (come nel caso deciso dalla citata sentenza n. 387/99 della Cassazione) il Prefetto, ricevuto un ricorso giurisdizionale, dovrà informare l'Autorità verbalizzante, al fine di ricevere (analogamente a quanto l'art. 203, comma 2, dispone per il ricorso amministrativo) ogni utile elemento a fondamento della accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitarne l'intervento in giudizio.
In quest'ultimo caso, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, sarà opportuno insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e comunque per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione.
Sarebbe comunque opportuno che il vuoto normativo circa la legittimazione passiva e i poteri del Prefetto nei giudizi di opposizione senza il previo ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada, creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, venga al più presto colmato.
Qualunque sia l'Amministrazione evocata, questa in giudizio può essere rappresentata da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada richiama l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui comma 4 prevede che l'Autorità che ha emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati, assegnandole così la legittimazione processuale per l'intero arco del procedimento; non occorre pertanto delega dell'Avvocatura dello Stato nel caso trattasi di amministrazione statale diversa dal Prefetto.
Inoltre l'opposizione giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015, 20 gennaio 1999 n. 482), in tali casi si può anche contestare il merito della sanzione (cit. Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
È tuttavia da tener presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale emessa per il pagamento della sanzione pecuniaria è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso che il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
Nel caso che vengano dedotti vizi propri dell'atto di esazione la legittimazione passiva sarà solo dell'esattore.
Qualora invece l'azione giudiziaria abbia ad oggetto la sanzione amministrativa, l'azione dovrà essere intrapresa oltre che nei confronti dell'esattore anche contro l'ente che ha eseguito l'iscrizione a ruolo e nei confronti del Prefetto ove abbia emanato i provvedimenti sanzionatori (V. Cass. 29 aprile 1999, n. 4324).
Infine per quanto riguarda la condanna alle spese, la questione è connessa a quella della legittimazione passiva, per cui la relativa condanna è incontestabile in tutti i casi in cui non può escludersi la legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'interno (o del Prefetto) ancorché trattasi di accertamento eseguito da altra amministrazione.
La questione oggetto della presente consultazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo di questa Avvocatura generale, che si è espresso in conformità a quanto sopra esposto.
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla legittimità della richiesta di discarico amministrativo delle cartelle esattoriali notificate oltre il termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione.
In proposito, la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
L'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescriva nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
Il più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ritiene che "nessuna norma stabilisce che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, con il quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (C. Cass., Sez. I civile, del 25 marzo 1999, n. 7662).
La suddetta tesi - sempre secondo il richiamato orientamento - non comporta un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva, essendo l'esattore comunque soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo") per la notifica della cartella di pagamento al debitore.
Invero, la lettura dell'art. 27 L. n. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 L. n. 689/81, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602/73 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 L. n. 689/81, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602/73, prevalga su quest'ultima.
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del Codice della strada al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
In conclusione, "non si ravvisano ragioni di sorta per ritenere che il rinvio, non a caso generico, dell'art. 27 della legge n. 689/81 alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, debba intendersi esteso anche alle disposizioni dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali prevedono la decadenza per il caso che i ruoli nei quali debbono essere iscritte le somme dovute a titolo di imposta non siano formati e consegnati all'esattore nei termini previsti da tale articolo. E deve invece concludersi che il richiamo attiene solo alle modalità operative di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, che va effettuata "in base" alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e non anche in puntuale applicazione di tutte le norme che tale tipo di esazione disciplinano". (C. Cass. Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
Decisiva pertanto è l'argomentazione fondata sulla lettera della legge la quale non prevede che, oltre all'iscrizione e consegna del ruolo debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'amministrazione. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo a carico del concessionario di rispettare il termine di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 di notificazione della cartella esattoriale al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Da ciò ne consegue che l'amministrazione deve provvedere all'iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione, mentre il concessionario può notificare la cartella esattoriale al debitore entro gli ulteriori quattro mesi successivi alla suddetta consegna.
Tanto si rappresenta in relazione alla richieste di indicazioni formulate da alcune Prefetture.
Circ. Min. interno 25 agosto 2000, n. M/2413/11 - Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Verbale di accertamento di violazione privo della sottoscrizione autografa dell'accertatore.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4567 del 7 maggio 1999 in tema di sottoscrizione del verbale di accertamento della violazione e all'eventuale contrasto di detta pronuncia con la precedente sentenza della stessa Suprema Corte (n. 1923, del 6 marzo 1999) che aveva ritenuto legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile.
In proposito si fa presente quanto segue.
Con circolare n. 42 del 17 aprile 2000, la scrivente ha osservato che in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39/1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi.
Il suddetto orientamento non è contraddetto dalla successiva pronuncia della Suprema Corte n. 4567 del 7 maggio 1999 che, invero, assume quale parametro normativo di riferimento gli artt. 603 e 604 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del precedente codice della strada, per sostenere che tali disposizioni prevedevano "la notifica degli estremi dell'infrazione al contravventore" e che nel novero di tali estremi rientrava anche l'indicazione del nominativo del verbalizzante, necessaria per controllarne la provenienza. Non era invece prevista, né è stata ritenuta necessaria dalla Corte nel quadro delle citate norme, la sottoscrizione dell'atto che - si ripete - non era l'originale del verbale.
In altri termini, il disposto del citato art. 604 prevedeva la notifica degli estremi dell'infrazione senza richiedere anche la firma autografa dell'accertatore.
Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, invece, la Corte di Cassazione nella sentenza in esame osserva che l'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prescrive che ai soggetti ai quali deve essere notificata la contestazione viene inviato uno degli originali del verbale o una copia autenticata dello stesso, ritenendo - ad avviso di questo Ufficio correttamente - che da tali atti debba risultare la firma del verbalizzante (in originale ovvero riprodotta nella copia conforme).
Come si vede, la Corte non si sofferma sui verbali redatti con sistemi meccanizzati se non quando ripete il dettato dell'art. 385, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.)
Con riferimento a tali ultimi verbali, quindi, nulla avendo deciso la sentenza n. 4567/99 valgono le considerazioni contenute nella citata circolare 42 del 17 aprile 2000.
In conclusione, dal raffronto delle due sentenze in questione, si evincono principi per nulla contrastanti e il quadro che ne emerge risulta chiaramente delineato nei seguenti termini.
Quando l'organo accertatore deve notificare l'atto di accertamento al trasgressore è tenuto ad inviargli o uno degli originali (firmato dai verbalizzanti) o la copia conforme (nella quale è, ovviamente, riprodotta anche la firma dei verbalizzanti).
Quando, invece, il verbale è redatto con sistemi meccanizzati, la firma autografa dell'agente accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Anche in questo caso tuttavia occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Circ. Ministero dell'interno,21 dicembre 2000, n. M/2413/11 - Articoli 192, commi 1 e 2, e 202, comma 3 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento in misura ridotta non consentito.
Si fa riferimento alla possibilità di ammettere o meno al pagamento in misura ridotta il trasgressore che abbia violato contestualmente le disposizioni dell'art. 192, commi 1 e 2, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed altre violazioni a norme di comportamento dello stesso codice. Al riguardo si fa presente che non sembra possano sussistere dubbi interpretativi circa la non estensibilità della norma che prescrive il divieto di effettuare il pagamento in misura ridotta ad altre violazioni di disposizioni del Codice della strada commesse contestualmente a quelle per le quali il divieto è espressamente stabilito.
Il suddetto orientamento risulta confermato dall'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 il quale ha recentemente apportato alcune modifiche sostanziali al sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, escludendo espressamente la facoltà del pagamento in misura ridotta con riguardo ad una serie di ipotesi inserite nella nuova formulazione dell'art. 202 del Codice della strada.
Quest'Ufficio, pertanto, non può non rilevare come il dato testuale offerto dall'art. 202 del Codice della strada, come ora modificato dall'art. 23 del decreto legislativo n. 507/99, consenta di pervenire con più sufficiente certezza ad un'interpretazione univoca della norma, sussistendo allo stato, più evidenti ragioni a favore della tesi che le suddette fattispecie siano state tassativamente prescritte dal legislatore, con la conseguenza che il meccanismo di pagamento dalle stesse previsto non possa applicarsi al di fuori dei casi espressamente disciplinati.
Circ. Min. interno 12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
Con circolare n. 62 (prot. M/6326/4), diramata ai Prefetti in data 26 maggio 2000, sono state fornite alcune indicazioni in merito al computo dei termini di prescrizione per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada e della legge n. 689 del 1981.
In quella sede la scrivente ha evidenziato che l'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito e che la lettura dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, richiamato a sua volta dall'art. 206 c.d.s." (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
Ne consegue che il rinvio contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Civ., Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5071).
Sulla questione è recentemente intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha ulteriormente precisato che la mera emissione del ruolo non può considerarsi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c. atto ricettivo-interruttivo della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981 e che il termine di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 deve ritenersi prescrizionale: è invero statuito dall'art. 28 della stessa legge che l'ingiunzione per il pagamento deve essere notificata con le modalità previste dall'art. 14.
Il suddetto organo legale ha inoltre ribadito che la disciplina degli artt. 27 e 28 della L. n. 689 del 1981 deve ritenersi speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602 del 1973 e che la prescrizione può ritenersi interrotta al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione o dell'"ingiunzione fiscale". In ogni caso comunque l'avviso di mora emesso dall'esattore dovrà ritenersi soggetto allo stesso termine quinquennale previsto per l'ordinanza-ingiunzione.
Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.
Nei termini sopra esposti si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato.
Circ. Ministero dell'interno,9 maggio 2001, n. M/6326/57 - Depenalizzazione dei reati in materia di circolazione stradale. Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999. Possibilità di iscrizione a ruolo esattoriale della sanzione amministrativa pecuniaria disposta nell'atto di contestazione dell'infrazione da parte dell'autorità amministrativa.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al procedimento sanzionatorio applicabile per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) commesse anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999, con particolare riferimento alla possibilità di emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta.
Al riguardo si svolgono le seguenti considerazioni.
Anche in materia di circolazione stradale, il D.Lgs. n. 507 del 1999 ha proceduto, in talune ipotesi, ad escludere la facoltà del pagamento in misura ridotta.
Detti casi di esclusione sono stati previsti dal comma 3-bis introdotto nell'art. 202 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 23 del D.Lgs. n. 507 del 1999.
Nella fase transitoria, tuttavia, l'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1999 accorda al trasgressore la facoltà di richiedere, nei sessanta giorni successivi alla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, con effetti estintivi del procedimento anche nel caso in cui detta facoltà risultasse esclusa o limitata dalla legge.
In questo quadro, quando il Prefetto riceve (ex art. 102 del D.Lgs. n. 507 del 1999) dall'autorità giudiziaria gli atti del procedimento relativo ai reati trasformati in illeciti amministrativi, dovrà consentire al trasgressore di avvalersi della facoltà di pagare in misura ridotta e, qualora l'interessato non si avvalga della suddetta facoltà, deve portare a conclusione il procedimento secondo le disposizioni previste dal Codice della strada.
Ciò non è escluso dalla previsione del comma 7 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 507 del 1999, che dichiara applicabili ai procedimenti transitati dall'A.G. a quella amministrativa "le disposizioni delle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili". È evidente, infatti, che l'intento del legislatore è quello di rinviare alla disciplina generale del procedimento anche per quelle violazioni che al momento dell'accertamento avevano rilevanza penale. Ed il rinvio alla disciplina generale assorbe (per quanto non testualmente enunciato) anche il rinvio alle particolari disposizioni procedurali previste dal Codice della strada. Ovviamente, le stesse disposizioni troveranno applicazione anche per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999.
Art. 202-bis. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie.
1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, l’autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l’importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l’importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l’importo dovuto supera euro 5.000. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all’articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all’articolo 204-bis. L’istanza è comunicata dall’autorità ricevente all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza si intende respinta.
6. La notificazione all’interessato dell’accoglimento dell’istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all’articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L’accoglimento dell’istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell’istanza, il comando o ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 203.
8. In caso di rigetto dell’istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell’anno successivo».(1)
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(1) Articolo inserito dall'art. 38, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Legislazione complementare.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 202-bis
LE NUOVE REGOLE
• Per una o più violazioni accertate contestualmente con lo stesso verbale, di importo superiore a 200,00 euro, il trasgressore o l’obbligato in solido che versino in condizioni economiche disagiate e documentate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
• La richiesta va inoltrata al Prefetto qualora trattasi di violazioni accertate da funzionari , ufficiali e agenti dello Stato, mentre è presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
• L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della contestazione, la presentazione della istanza non consente più all’interessato di avvalersi della facoltà di proporre ricorso sia all’A.A. che all’A.G.
• Entro 90 giorni della presentazione l’Autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto . decorso tale termine l’istanza si intende respinta.
• La notificazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto verrà notificata con le modalità di cui all’art. 201.
• Qualora l’istanza venga accolta il comando, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, per cui la rimanente somma dovuta verrà a mente del 3 comma dell’art. 203 messa a ruolo.
• Se l’istanza viene respinta il richiedente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento deve effettuare il pagamento.
COSA È CAMBIATO
• È stata introdotta con l’art. 202 bis la rateazione delle sanzioni pecuniarie.
• Viene introdotta con la stesura di questo nuovo articolo la potestà amministrativa differenziata laddove si tratti di procedimento amministrativo demandato alla figura del Prefetto nel caso di sanzione elevata da operatori dello «Stato» – rispetto alla figura riconducibile al rappresentante della Regione della Provincia e dei Comuni qualora trattasi di violazione elevata dai rispettivi organismi/uffici/dipendenti.
Circ. Ministero dell'interno, 16 maggio 2000, n. M/6326/19 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La legge generale in materia di illeciti amministrativi e di procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni (legge n. 689 del 1981) stabilisce, all'art. 26, che l'autorità competente possa disporre, all'atto di adozione della ordinanza-ingiunzione e su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento della sanzione dovuta.
Siffatta possibilità non è esplicitamente prevista nel contesto del Titolo VI del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dedicato alla disciplina degli illeciti ivi previsti. Per ciò si è posto il problema di stabilire se, nel silenzio della norma, il beneficio fosse applicabile in tali ipotesi.
Questo Ufficio è pervenuto alla soluzione positiva del problema per le seguenti ragioni:
a) l'art. 194 del Nuovo Codice della strada dispone l'applicabilità - alle fattispecie di illeciti previste - delle "disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'art. 26 richiamato fa parte, appunto della Sezione II del Capo I della legge n. 689 del 1981.
b) non sussiste alcuna ragione di ordine sistematico o sostanziale per escludere dal beneficio i trasgressori alle violazioni al Codice della strada, cosicché la diversità di trattamento cui si perverrebbe attraverso una interpretazione restrittiva, risulterebbe priva di ragionevolezza.
Infatti, la mancanza di una esplicita previsione della facoltà in argomento in capo al trasgressore appare riconducibile, più che ad una intenzionale scelta di esclusione, alla diversità della disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada rispetto a quello regolato in termini generali dalla legge n. 689 del 1981. Mentre, infatti, in quest'ultimo caso è prevista la adozione di una ordinanza-ingiunzione attraverso la quale l'autorità competente, riconosciuta la sussistenza dell'illecito, stabilisce il "quantum debendi", nell'altra ipotesi la fase di verifica della sussistenza dell'illecito è normalmente omessa, salvo l'iniziativa del trasgressore esercitata con il ricorso ex art. 203 del Codice della strada. Dal che la necessità di collocare proceduralmente il provvedimento di rateizzazione fuori dal contesto temporale e formale di adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Tale singolarità di ordine strettamente tecnico-procedimentale, a fronte della opportunità di evitare ingiustificate diversità di trattamento, non preclude - a giudizio di questo Ufficio - la positiva soluzione del problema, realizzabile attraverso la applicazione dell'articolo 26 della legge n. 689 del 1981 anche alle fattispecie di illecito previste dal Codice della strada, applicazione operabile nei seguenti termini.
Nel parallelismo tra i due procedimenti, al momento della adozione dell'ordinanza-ingiunzione corrisponde quello in cui il verbale diviene titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del Codice della strada, per non essere stato impugnato e per non essersi avvalso il trasgressore della facoltà del pagamento in misura ridotta; pertanto è con riguardo a questo momento (e all'ammontare della somma per la quale il verbale diviene titolo esecutivo) che è ipotizzabile l'estensione della facoltà di richiesta della rateizzazione da parte del trasgressore, e non anche alla facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta rispetto alla quale nessun beneficio di rateizzabilità è previsto dalla legge n. 689 del 1981 e, quindi, estensibile al sistema previsto dal Codice della strada.
In altri termini, appare ragionevole ammettere il trasgressore all'esercizio alternativo delle seguenti facoltà entro il termine perentorio di 60 giorni:
1) effettuare in un'unica soluzione il pagamento in misura ridotta (minimo della sanzione), restando esclusa in tal caso la possibilità della rateizzazione;
2) presentare ricorso al Prefetto (o all'autorità giudiziaria, secondo il noto orientamento della Corte Costituzionale) ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada;
3) chiedere la rateizzazione della somma dovuta (metà del massimo) a seguito della acquisizione della forma di titolo esecutivo del verbale ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del Codice della strada, comprovando la sussistenza di condizioni personali giustificative.
In quest'ultima ipotesi, dovrà essere il Prefetto, che vagliata positivamente la richiesta, disporrà, con apposito provvedimento, la rateizzazione della sanzione, prevedendo la esigibilità della intera somma nel caso di omissione del pagamento anche di una sola rata, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 689 del 1981.
In tal modo, il trasgressore che, per non essersi avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta o per non avere ritenuto di impugnare il verbale, si trova esposto alle procedure esecutive per l'intera somma dovuta, potrebbe vedersi accordato, sulla stessa somma, il beneficio della rateizzazione.
Ovviamente, la istanza di rateizzazione dovrebbe essere prodotta prima che il verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo ope legis (art. 203, comma 3, del Codice della strada) e cioè prima della decorrenza del termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
Alla luce di quanto premesso, pertanto, questo Ufficio ha ritenuto impossibile rateizzare la somma indicata nel processo verbale di accertamento delle violazioni al Codice della strada (minimo edittale), ammettendo l'eventuale rateizzazione solo nel momento in cui il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo.
L'accoglimento e il diniego della richiesta, quindi, rientrando nelle facoltà discrezionali dell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e implicando, tra l'altro, la dimostrazione specifica dell'esistenza di particolari situazioni dalle quali derivi effettivamente un disagio economico personale o del nucleo familiare cui l'interessato appartiene, dovrebbero essere valutati dal Prefetto.
Circ. Min. interno 16 maggio 2007, n. 24 - Competenza a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento nel caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della strada sia stato elevato da agenti della Polizia locale.È stato chiesto, da più parti, di conoscere l’avviso di questo Ministero in merito al problema della individuazione dell’Autorità competente a concedere il beneficio della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui il verbale di contestazione di violazioni al Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) sia stato elevato da Agenti della Polizia locale.
È stata interpellata, al riguardo, anche l’Avvocatura generale dello Stato, la quale, con parere del 14 marzo 2007, ha osservato che, nell’ipotesi in cui il verbale elevato da agenti della Polizia locale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, del Codice della strada - perché il contravventore non ha proposto ricorso amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo ha impugnato davanti al Giudice di pace ai sensi dell’art. 204-bis del Codice della strada - «il Prefetto è privo di qualsiasi competenza procedimentale e provvedimentale e non potrà, pertanto, essere investito dell’istanza ex art. 26, 1° comma della legge n. 689 del 1981». Secondo il predetto Organo legale, in siffatta ipotesi, competente a concedere il beneficio della rateizzazione «parrebbe essere il soggetto titolare del diritto cioè l’autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27, 1° comma della legge n. 689 del 1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell’art. 208 del Codice della strada».
«Peraltro - aggiunge l’Avvocatura generale - l’esecuzione parziale della obbligazione pecuniaria sorta da illecito amministrativo, nella forma della rateizzazione, se disposta dal Prefetto, verrebbe ad interferire sulla gestione delle entrate degli Enti locali, i quali, alla luce dell’art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma del citato art. 208 del Codice della strada».
L’orientamento di cui sopra appare condivisibile, per cui, nell’ipotesi in cui il verbale di contestazione elevato da agenti della Polizia locale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in conseguenza della violazione di norme del Codice della strada è da individuare nell’Ente destinatario dei proventi della stessa sanzione.
Circ. Ministero dell'interno, 12 settembre 2000, n. M/2413/13 - Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli: possibilità di rateizzazione.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria iscritta a ruolo.
La scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette, previa istanza dell'interessato il frazionamento in rate mensili della sola somma di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio.
Tuttavia, si ritiene che il Prefetto possa anche ricevere le istanze di rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria previste dal del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) purché le medesime, allegate al verbale di contestazione della violazione ed adeguatamente documentate, pervengano prima che il precitato verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo in coincidenza con lo spirare del termine di cui all'art. 203, comma 3, del Codice della strada.
Ricevute le istanze in parola, il Prefetto potrà, qualora le consideri fondate, fare applicazione analogica dell'art. 26 della legge n. 689/81, che consente all'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di disporre, previa richiesta dell'interessato, la rateizzazione della sanzione pecuniaria nelle misure ivi specificate.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione prospettata da codesta Prefettura, si rileva che la lettera dell'art. 27 legge n. 689/81 consente di ritenere che il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 L. n. 689/1981, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada " (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602/73 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, la disciplina dettata dalla legge n. 689/81, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602/73, prevale su quest'ultima.
In questo senso, anche il Ministero delle Finanze, con risoluzione n. 122/E del 28 luglio 2000, ha ritenuto che la disciplina della dilazione dettata dall'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 non è applicabile alla rateazione delle somme iscritte a ruolo dalle Prefetture.
Infatti, se è vero che l'art. 18 del decreto legislativo n. 46/99 stabilisce che le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. n. 602/73 (e quindi anche quelle di cui all'art. 19 concernente la dilazione del pagamento) si applicano pure alle entrate riscosse mediante ruolo, è, tuttavia, da considerare che il successivo art. 26 puntualizza che per le entrate "non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che la regolano" (nel caso di specie - si ritiene - dell'art. 26 L. n. 689/81.)
Sulla base di tale ultima norma il pagamento in rate mensili - si ripete - è ammesso solamente per la somma di cui il Prefetto ingiunge il pagamento con la relativa ordinanza, ovvero - in via di applicazione analogica -soltanto per le sanzioni per le quali l'interessato abbia fondatamente richiesto l'applicazione del beneficio prima che il verbale di accertamento abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo.
Art.203. Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine
di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da
inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso
possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta
l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso,
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui
appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.(2)
2. Il
responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è
tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal
ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli
atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili
a confutare o confermare le risultanze del ricorso (3).
3. Qualora
nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale
e per le spese di procedimento (1).
-------------------
(1) Articolo così modificato dall'art. 105,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma aggiunto
dal D.L. 27 giugno
2003, n. 151
(3) Comma sostituiro
dal D.L. 27 giugno
2003, n. 151
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 14 gennaio 1997, n. M/2413 - Legge 24 novembre 1981, n. 689. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Quesiti.
Con riferimento al primo dei quesiti sottoposti all'attenzione della scrivente si rappresenta che le istanze erroneamente indirizzate ai Corpi di polizia municipale o ai Sindaci e con le quali viene domandato l'annullamento o la riforma di verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) possono essere equiparate al ricorso al Prefetto disciplinato dall'art. 203 dell'anzidetto Codice.
In proposito, pare alla scrivente che non possa negarsi la ricevibilità, ai sensi della norma suddetta, di istanze dirette alla tutela di interessi giuridicamente protetti solo perché impropriamente presentate ad autorità amministrativa diversa da quella ordinariamente competente, in forza di norme attributive del relativo potere, a deciderle nel merito.
D'altronde soccorre in materia la disposizione recata dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 1199/71, recante i principi regolatori del procedimento contenzioso amministrativo, che esclude la dichiarazione di irricevibilità dei ricorsi presentati ad organo della amministrazione diverso da quello competente e ne impone la trasmissione, di ufficio, all'organo competente.
Quanto al secondo dei quesiti proposti, occorre premettere che, in conformità… delle norme regolatrici della materia (cfr., per quanto specificamente concerne i verbali di accertamento di violazione al Codice della strada, l'art. 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)) è certamente indispensabile la indicazione del nominativo dell'agente accertatore nell'atto che si tratta di notificare.
Tuttavia ciò non comporta come pacifica conseguenza la necessità della c.d. relata di notifica quando l'atto di che trattasi viene notificato a mezzo del servizio postale.
E infatti occorre segnalare che la pronuncia menzionata nella prefettizia cui si risponde, recante la affermazione della doverosità del suddetto adempimento, è stata superata da un più recente orientamento della Corte di Cassazione.
La Corte regolatrice ha infatti recentemente ritenuto che in tema di sanzioni amministrative, ove la contestazione sia effettuata mediante notifica da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, la sola omissione della relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto costituisca una mera irregolarità, non inficiante la validità della medesima (cfr. Cass. - sez. unite civili - 19 luglio 1995, n. 7821).
Ne consegue che il problema applicativo sollevato non pare evidenziare alcuna attualità, considerato che la indicazione dell'ufficio di provenienza sulla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno è sufficiente a far ritenere correttamente notificato l'atto (in tal senso cfr. per il procedimento di notifica della ordinanza-ingiunzione, Cass. 13 agosto 1992, n. 9557).
Ovviamente, doverosa rimane la sottoscrizione, da parte dell'agente postale, a notifica avvenuta.
Quanto all'ultima questione sottoposta all'attenzione della scrivente, si ha motivo di ritenere che, in conformità del principio della domanda, operante anche in materia di tutela amministrativa gerarchica, i vizi della notifica dell'atto impugnato non possono essere rilevati di ufficio dal Prefetto in sede di decisione del ricorso ex art. 203 del Codice della strada, ma debbono, al contrario, essere specificamente eccepiti dal soggetto interessato.
Circ. Min. interno 11 aprile 1997, n. M/2413 - Art. 389
D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni. Quesito.
Con riferimento al quesito posto relativo all'oggetto, si rappresenta che le due fattispecie (pagamento tardivo e pagamento parziale) considerate nel quesito stesso, sono disciplinate da distinte disposizioni dell'art. 389 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), fra le quali tuttavia esiste un rapporto di interferenza.
Al riguardo, si rammenta che i commi 1 e 2 dell'art. 389, opportunamente coordinati, disciplinano la ricevibilità e gli effetti del pagamento parziale delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada.
In particolare, e premesso che il pagamento parziale non ha valore ai fini di estinzione della obbligazione, la citata norma, modificata dall'art. 219 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 212, chiarisce che nei casi di pagamento parziale la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione della obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e che la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta ai sensi dell'art. 203, coomma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale) e l'acconto fornito.
Viceversa, il successivo comma della norma disciplina il pagamento tardivo, ma effettuato prima della formazione del ruolo, lasciando intendere che soltanto il pagamento "fuori termine " della somma esattamente corrispondente a quella dovuta ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada impedisce la emissione del ruolo.
Dall'insieme delle disposizioni normative riportate emerge allora che, decorso il termine fissato dal comma 1 dell'art. 202, la somma da versare ai fini di evitare la riscossione forzata della sanzione pecuniaria non potrà più corrispondere al minimo edittale, bensì alla metà del massimo della sanzione edittale, con la conseguenza che, ove la somma versata risulti al di sotto della anzidetta "soglia", si imporrà la iscrizione a ruolo per la differenza tra la somma indicata dall'art. 203, comma 3, del Codice della strada e la somma versata. La esaminata norma regolamentare non contiene, alla luce di quanto detto, una specifica, differenziata disciplina del pagamento ridotto parziale, che costituirebbe - a rigore - una "sottofattispecie" del pagamento parziale della sanzione pecuniaria, attesa l'unicità del riferimento alla riportata disposizione dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada.
Dunque riesce difficile non convenire sulla fondatezza della tesi, in forza della quale il pagamento tardivo nella misura del minimo edittale costituisce nulla più che acconto sulla somma che il trasgressore è tenuto a versare per liberarsi della obbligazione sanzionatoria contratta con l'amministrazione.
Circ. Min. interno 22 agosto 1997, n. M/2413 - Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie.
Con riferimento al quesito sollevato, concernente l'oggetto si fa presente quanto segue.
La legge generale in materia di illeciti amministrativi e di procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni, (legge n. 689/1981) stabilisce, all'art. 26, che l'autorità competente possa disporre, all'atto di adozione della ordinanza-ingiunzione e su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento della sanzione dovuta.
Siffatta possibilità non è esplicitamente prevista nel contesto del titolo VI del nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dedicato alla disciplina degli illeciti ivi previsti. Per ciò si è posto il problema di stabilire se, nel silenzio della norma, il beneficio fosse applicabile in tali ipotesi.
Questo Ufficio è pervenuto alla soluzione positiva del problema per le seguenti ragioni:
a) l'art. 194 del nuovo Codice della strada dispone la applicabilità - alla fattispecie di illeciti ivi previste - delle "disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'art. 26 richiamato fa parte, appunto della sezione II del Capo I della legge n. 689;
b) non sussiste alcuna ragione di ordine sistematico o sostanziale per escludere dal beneficio i trasgressori alle violazioni al codice della strada, cosicché la diversità di trattamento cui si perverrebbe attraverso una interpretazione restrittiva, risulterebbe priva di ragionevolezza.
Infatti, la mancanza di una esplicita previsione della facoltà in argomento in capo al trasgressore appare riconducibile, più che ad una intenzionale scelta di esclusione, alla diversità della disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada rispetto a quello regolato in termini generali dalla legge n. 689/1981. Mentre, infatti, in quest'ultimo caso è prevista la adozione di una ordinanza-ingiunzione attraverso la quale l'autorità competente, riconosciuta la sussistenza dell'illecito, stabilisce il "quantum debendi", nell'altra ipotesi la fase di verifica della sussistenza dell'illecito è normalmente omessa, salvo l'iniziativa del trasgressore esercitata con il ricorso ex art. 203 del Codice della strada. Dal che la necessità di collocare proceduralmente il provvedimento di rateizzazione fuori dal contesto temporale e formale di adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Tale singolarità di ordine strettamente tecnico-procedimentale, a fronte della opportunità di evitare ingiustificate diversità di trattamento, non preclude - a giudizio di questo Ufficio - la positiva soluzione del problema, realizzabile attraverso la applicazione dell'articolo 26 della legge n. 689 anche alle fattispecie di illecito previste dal codice della strada, applicazione operabile nei seguenti termini.
Nel parallelismo tra i due procedimenti, al momento della adozione dell'ordinanza-ingiunzione corrisponde quello in cui il verbale diviene titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada, per non essere stato impugnato e per non essersi avvalso il trasgressore della facoltà del pagamento in misura ridotta. Pertanto, è con riguardo a questo momento (e all'ammontare della somma per la quale il verbale diviene titolo esecutivo = metà del massimo) che è ipotizzabile l'estensione della facoltà di richiesta della rateizzazione da parte del trasgressore, e non anche con riguardo all'esercizio della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, rispetto alla quale nessun beneficio di rateizzabilità è previsto dalla legge n. 689 del 1981 e, quindi, estensibile al sistema del codice della strada.
In altri termini, appare ragionevole ammettere il trasgressore all'esercizio alternativo dalle seguenti facoltà entro il termine perentorio di 60 giorni:
1) effettuare in un'unica soluzione il pagamento in misura ridotta (minimo della sanzione), restando esclusa il tal caso la possibilità della rateizzazione;
2) presentare ricorso al Prefetto (o all'autorità giudiziaria, secondo il noto orientamento della Corte Costituzionale) ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada;
3) chiedere la rateizzazione della somma dovuta (metà del massimo) a seguito della acquisizione della forza di titolo esecutivo del verbale ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del Codice della strada, comprovando la sussistenza di condizioni personali giustificative.
In quest'ultima ipotesi, il Prefetto, vagliata positivamente la richiesta, disporrà, con apposito provvedimento, la rateizzazione della sanzione, prevedendo la esigibilità della intera somma nel caso di omissione del pagamento anche di una sola rata, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 689del 1981.
In tal modo, il trasgressore che, per non essersi avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta o per non avere ritenuto di impugnare il verbale, si trova esposto alle procedure esecutive per l'intera somma dovuta, potrebbe vedersi accordato, sulla stessa somma, il beneficio della rateizzazione.
Ovviamente, la istanza di rateizzazione dovrebbe essere prodotta prima che il verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo ope legis (art. 203, comma 3, del Codice della strada) e cioè prima della decorrenza del termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
Circ. Min. interno 10 marzo 1999, n. M/2413/11 - Annullamento di verbali in sede di autotutela.
Si fa riferimento al quesito concernente l'oggetto, con il quale si chiede di conoscere l'avviso della scrivente in ordine alla possibilità di procedere, in sede di autotutela, all'annullamento di un verbale di accertamento di violazione a norma del codice della strada - già divenuto titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) -, qualora, successivamente alla predisposizione del ruolo per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, emerga un errore sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito.
Il quesito si riferisce ad un errore evidenziato a seguito di notificazione della cartella di pagamento, ma effettuato nella fase di rilevazione della contravvenzione. In particolare, la specifica ipotesi che viene prospettata concerne la situazione nella quale al precedente proprietario di un veicolo - risultante al momento della consumazione dell'illecito già venduto con atto tempestivamente trascritto al P.R.A. - viene addebitata l'infrazione, a causa di un mero errore iniziale nell'accertamento.
Al riguardo, si ritiene di formulare le seguenti considerazioni.
Preliminarmente occorre evidenziare che, nell'ambito delle varie fasi del procedimento sanzionatorio disciplinato dal codice della strada, la legge ha attribuito - in ragione del rispetto di fondamentali esigenze garantistiche di controllo della legittimità degli atti - a distinti soggetti differenziate prerogative.
A mero titolo esemplificativo si ricorda che: gli organi accertatori provvedono alla contestazione, verbalizzazione e notificazione delle infrazioni; il prefetto esamina il ricorso ex art. 203 del Codice della strada, emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, dispone l'archiviazione, predispone i ruoli per i titolo esecutivi; il pretore giudica l'eventuale opposizione ex art. 205 del Codice della strada.
Da ciò discende che ciascun atto del procedimento, una volta perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, esce dalla disponibilità del soggetto che lo ha redatto e può solo essere sindacato da un altro soggetto, previamente individuato dalla legge.
In relazione alle considerazioni sopra svolte, pertanto, il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, nel momento in cui si è perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali e, ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada, costituisce titolo esecutivo, esce dalla disponibilità tanto dell'agente che lo ha redatto, che dell'ufficio al quale appartiene, per rientrare nella disponibilità di un altro organo (Prefetto). Conseguentemente, la rilevazione di un errore sulla persona responsabile della infrazione, riscontrata - sia d'ufficio che a seguito di istanza da parte dell'interessato - nella fase procedimentale in cui sia già avvenuta, da parte del Prefetto (ex art. 206, comma 2, del Codice della strada), la iscrizione a ruolo, non consente all'organo accertatore di poter più intervenire, in sede di autotutela, sul processo verbale già redatto e notificato, ai fini della modifica o dell'annullamento dell'atto.
E, infatti, l'art. 386, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), dispone che in caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altre cause), l'ufficio o comando procedente deve trasmettere gli atti al Prefetto per l'archiviazione, salvo che non siano ancora scaduti i termini per notificare il verbale all'effettivo proprietario.
A tale riguardo, si evidenzia la circostanza che un tempestivo reclamo dell'errore da parte del presunto responsabile - venutone comunque a conoscenza a seguito della notificazione della violazione - bloccherebbe il procedimento nei suoi confronti, impedendo così la fase della iscrizione a ruolo, e, contemporaneamente consentirebbe - qualora i termini non fossero ancora scaduti - all'organo accertatore di poter effettuare la notificazione del verbale all'effettivo trasgressore.
Per quanto concerne, poi, le concrete possibilità di intervento, ai fini della eliminazione dell'errore sulla persona responsabile della infrazione, si ricorda la disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art, 386 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada in base alla quale l'organo accertatore "può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo".
Non si ritiene, quindi, configurabile, dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo, l'applicazione dell'istituto dell'autotutela nei verbali redatti ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada. Comunque, la ipotizzata situazione di erronea iscrizione a ruolo - nella quale è indubbio che in favore del presunto trasgressore vi siano ragioni di giustizia sostanziale - potrebbe trovare una soluzione attraverso una interpretazione analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.
Tale norma, come è noto,. dispone che "in caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione" e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona a cui per errore è stata notificata la cartella di pagamento.
È vero che la disposizione ricordata si riferisce ad errori materiali che siano stati effettuati in occasione della compilazione del ruolo, tuttavia, ad avviso della scrivente, non si ravvedono motivi ostativi affinché in sede di autotutela, possa ricevere istanze finalizzate al discarico dal ruolo o, d'ufficio, procedervi - in applicazione per via analogica dell'art. 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada - in tutti i casi in cui sia accertato un errore sugli elementi identificativi dell'autore dell'illecito. E tale potere, può essere esercitato nella ipotesi in cui il Prefetto venga a conoscenza che il veicolo, in data antecedente a quella dell'accertamento dell'infrazione, era stato oggetto di trasferimento di proprietà. Tale conoscenza deve naturalmente essere documentata da atto di compravendita redatto dal notaio o da scrittura privata con data autenticata dal notaio o da visura al P.R.A.
Circ. Min. interno 18 gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi direttamente all'Autorità giudiziaria.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere della scrivente in merito all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizioni avverso i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada promossi direttamente avanti al giudice ordinario; legittimazione che la sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione n. 4711 del 2 dicembre 1998/12 maggio 1999 attribuisce in ogni caso al Prefetto (all. 1).
In particolare, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha sostenuto che in caso di impugnazione della decisione del Pretore in ordine all'opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale, legittimato passivo è il Prefetto al quale l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo; con la conseguenza "inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore che abbia deciso sulla opposizione al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia erroneamente indicato come legittimato passivo il responsabile del Comando di Polizia municipale cui appartiene il verbalizzante".
In proposito, si rammenta che - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli atti di accertamento di violazioni al codice della strada anche in assenza della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - questo Ufficio ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi.
Con il parere n. 5232/95-109 del 17 febbraio 1996 (portato a conoscenza delle Prefetture con circolare 22 febbraio 1996, n. M/2413), la predetta Avvocatura ha ritenuto che, in materia, l'Amministrazione alla quale occorre far riferimento è quella "titolare del rapporto sostanziale", cioè l'Amministrazione che abbia inflitto la sanzione, identificabile con riguardo al "rapporto organico che lega il verbalizzante all'Amministrazione".
Pertanto, qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente riconducibile al medesimo, sono gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Poiché questo Ufficio è dell'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, supportata da argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione, si ritiene opportuno che, nei casi in cui l'Autorità giudiziaria disponga la comparizione delle Prefetture all'udienza fissata a seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento redatto dai comandi di polizia municipale, il funzionario prefettizio appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza.
Qualora l'Autorità giudiziaria dovesse decidere sull'opposizione ritenendo comunque legittimato passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura dello Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.
Rimanendo confermato il soprariportato parere dell'Avvocatura generale dello Stato sull'argomento, si pregano le SS.LL. di volersi attenere alle indicazioni fornite nel caso in cui dovessero localmente manifestarsi orientamenti giurisprudenziali contrastanti con il medesimo parere.
Di ogni coinvolgimento di codesti Uffici in termini difformi dall'indirizzo formulato, si gradirà avere notizia.
Allegato
AULA A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione prima civile
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Sgroi - Presidente
Dott. Giovanni Olla - Consigliere
Dott. Mario Rosario Morelli - Rel. Consigliere
Dott. Giuseppe Maria Berruti - Consigliere
Dott. Fabrizio Forte - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Su ricorso proposto da:
Zamara Sandro, domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Madeo Giuseppe Antonio, Enzo Tateo, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Polizia municipale di Garlasco;
- intimata -
avverso il provvedimento della Pretura di Vigevano, emesso il 16 ottobre 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal Conisgliere Dott. Mario Rosario Morelli;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Ritenuto che Sandro Zamara ha impugnato per cassazione il provvedimento del Pretore di Vigevano del 16 ottobre 1996, che ha dichiarato inammissibile (ex art. 23 legge n. 689 del 1981), per ritenuta tardività, l'opposizione del medesimo Zamara avverso un verbale di accertamento di infrazione a norma del Codice stradale.
Rilevato che l'odierna impugnazione (con cui si denuncia violazione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per omessa considerazione della sospensione dei termini processuali nel periodo 1° agosto-15 settembre) è stata rivolta al comandante dei vigili urbani.
Considerato che risulta, quindi, errata l'individuazione del legittimato passivo;
che infatti - nel caso di impugnazione del trasgressore direttamente proposta (come nella specie) avverso il verbale di accertamento della infrazione, ai sensi dell'art. 142-bis della legge n. 122 del 1989, cui ora corrisponde l'art. 203 del D.Lgs. n. 285 del 1992, nell'interpretazione "adeguatrice" datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 1994 - legittimato passivo è il Prefetto, al quale l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo (ex comma 1°, art. 203), che la Corte ha ritenuto "facoltativo", e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti trasmessi dal responsabile del comando, cui appartiene il verbalizzante, e ad emettere l'ordinanza ingiuntiva del pagamento della sanzione amministrativa (art. 203, comma 2°, art. 204 del nuovo codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ove non scavalcata dal ricorso giurisdizionale diretto nei sensi di cui sopra;
che l'impugnazione in esame è pertanto, per tal profilo, inammissibile;
che nulla deve disporsi in tema di spese per l'assenza di controparte costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 2 dicembre 1998
Firmato:
Il relatore
Il Presidente
Il collaboratore di cancelleria
Depositato in Cancelleria
Il 12 maggio 1999
Esente da registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.
È stato richiesto l'avviso della scrivente in merito al recupero delle spese di notifica delle ordinanze-ingiunzione.
Quest'Ufficio ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le spese di notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre procedere in sede di notifica dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in base a quanto espressamente previsto dall'art. 204, comma 2, del Codice della strada, nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale costituisce titolo esecutivo anche "per le spese del procedimento" (art. 203, comma 3, del Codice della strada).
Come già precisato con la circolare n. 117 diramata alle Prefetture il 13 dicembre 1999, nelle spese del procedimento rientrano senz'altro quelle necessarie alla notifica, che a loro volta comprendono tutti i costi sopportati dall'Amministrazione per effettuare validamente le prescritte operazioni di comunicazione al "contravventore".
Naturalmente, il trasgressore, deve essere reso edotto della eventualità che sullo stesso gravano le ulteriori spese imposte dal procedimento di notifica.
Pertanto, nei casi in cui viene ritenuto fondato l'accertamento, l'Autorità amministrativa che ha ricevuto il ricorso emette, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981 e dell'art. 204 del Codice della strada, l'ordinanza-ingiunzione comprensiva anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate dal trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
Alla luce delle suddette disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la soccombenza, quindi, nell'ordinanza-ingiunzione devono essere indicate, distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque necessarie alla regolare conclusione del procedimento.
Sull'argomento, infine, si ricorda che l'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede i casi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la notifica dei propri atti, versando al Comune un corrispettivo determinato in misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in corso di adozione.
La norma, inoltre, estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del 1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto articolo 10 generalizza la facoltà dalla Pubblica Amministrazione che adotta una ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981, di provvedere direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982.
Ciò premesso in termini generali, per quanto riguarda la specifica questione sollevata in merito al recupero delle spese necessarie per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa sulla base di un verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia municipale nei confronti del trasgressore residente in un Comune diverso da quello di appartenenza dello stesso organo accertatore, si ritiene che risponda ad esigenze di economia procedimentale consentire che all'attività di notifica di che trattasi provveda lo stesso ufficio dell'agente verbalizzante anche nel caso in cui il "contravventore" risieda nel territorio di un ente diverso.
In questo modo, infatti, al soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione potrà essere indicato un solo ufficio presso il quale effettuare, in una unica soluzione, il pagamento delle somme (e quindi anche quelle relative alle spese di notifica) determinate con l'ordinanza del Prefetto. Con la suddetta procedura, inoltre, gli adempimenti connessi al recupero delle spese in argomento verrebbero di molto semplificati in quanto un unico ente (quello al quale spettano i proventi della sanzione) sarà anche incaricato di recuperare le somme eventualmente anticipate per le spese di notifica, attraverso la predisposizione del ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del Codice del strada, nel caso in cui il pagamento della sanzione e/o delle spese di notifica non dovesse essere effettuato nel termine previsto dall'art. 204 del Codice della strada.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.
Da parte di alcune Prefetture sono stati formulati quesiti in ordine alle questioni in oggetto indicate. Su alcuni di essi l'Avvocatura generale dello Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere con nota n. 27775 del 11 marzo 2000 (CS. n. 5232/95-109) che si allega in copia.
Pertanto, sulla base del suddetto parere e di una ricognizione delle pertinenti pronunce della Corte di Cassazione, si ravvisa l'opportunità, al fine di agevolare l'esercizio dei compiti delle Prefetture, di fornire, sulle singole questioni, le seguenti indicazioni.
A) Termine per la presentazione dell'opposizione all'A.G.O. avverso il verbale di accertamento.
La Corte di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione della opposizione. La più recente pronuncia (n. 10768) ha invece affermato che il termine suddetto "deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto". Più specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti all'A.G.O., "l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica".
La stessa Cassazione, in altra pronuncia (Sez. I, n. 12628 del 17giugno/17 dicembre 1998) ha affermato che, se nel termine predetto non avviene, da parte dell'interessato, né l'accesso alla tutela amministrativa, né l'accesso immediato a quella giurisdizionale, "tale acquiescenza ... preclude la deduzione e il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza" in merito alla individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l'atto di accertamento provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al giudizio di opposizione.
Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'allegato parere dell'11 marzo scorso, ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15 gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell'interno nei giudizi di che trattasi "in alternativa con l'amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione"; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al Prefetto.
Alla luce di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel caso in cui l'opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata oltre il termine di cui all'art. 203 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ne venga eccepita la tardività;
b) nel caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l'autorità verbalizzante "al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell'accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitare l'intervento in giudizio". In quest'ultimo caso (autorità verbalmente non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l'Amministrazione nel giudizio dovrà "insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione".
Pertanto, a parziale aggiornamento delle indicazioni formulate con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, si rappresenta l'opportunità che codesti Uffici adeguino la loro iniziativa ai suggerimenti come sopra formulati dall'Avvocatura generale dello Stato.
C) Rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio.
L'Avvocatura generale dello Stato ha confermato che l'Amministrazione può essere rappresentata in giudizio da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) richiama l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il cui quarto comma dispone che "l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente ... o avvalersi anche di funzionari appositamente delegati"; non occorre, quindi, alcuna delega da parte dell'Avvocatura dello Stato.
D) Limiti di ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale.
In conformità all'indirizzo della Corte Costituzionale, l'opposizione davanti all'Autorità giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria, non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999, n. 7015; 20 gennaio 1999, n. 482).
È tuttavia da tenere presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso in cui il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
E) Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla cartella esattoriale.
Nel caso in cui, attraverso l'opposizione, vengono dedotti esclusivamente vizi propri dell'atto di esazione, la legittimazione passiva è del solo esattore. Pertanto, in tal caso, la Prefettura eventualmente coinvolta dovrà eccepire la mancanza di legittimazione propria. Viceversa, qualora l'opposizione si appunti sulla sanzione secondo le richiamate pronunce della Corte di Cassazione (n. 7015/1999 e n. 482/1999), è da ritenersi sussistente la legittimazione del Prefetto (Cass. n. 4324 del 29 aprile 1999).
F) Requisiti formali del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati, la cui assenza determini vizio rilevabile in sede di impugnativa comportante l'annullamento dell'atto.
Al riguardo si ritiene che occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore. Tuttavia, occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Pertanto, è da ritenersi superata - come evidenziato dallo stesso giudice - la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998, con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al trasgressore di una "copia informe del verbale di accertamento ... redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore".
Tanto si rappresenta per ogni utile orientamento delle SS.LL. Si prega di segnare ricevuta.
Avvocatura generale dello Stato
Nota 11 marzo 2000, n. 27775
Risposta a nota del 28 giugno 1995
Oggetto: Opposizione diretta all'Autorità giudiziaria avverso l'accertamento di violazioni al codice della strada - Legittimazione passiva.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, su richiesta della Prefettura di Teramo, ha proposto ulteriori questioni sulla problematica di cui al precedente parere 17 febbraio 1996 di questa Avvocatura generale e che si ritiene interessi anche il Ministero, stante il carattere generale.
È ormai pacifico che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione non costituisce presupposto processuale per adire il giudice ordinario, vigendo la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto il soggetto passivo della sanzione amministrativa, ove non intenda adempiere, può:
- ricorrere al Prefetto e poi eventualmente impugnare davanti il giudice ordinario l'ordinanza-ingiunzione, secondo quanto previsto dal codice stradale (artt. 203, 204 e 205);
- impugnare direttamente davanti al giudice ordinario il verbale di accertamento senza ricorrere al Prefetto;
- proporre opposizione giudiziaria contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione.
Il primo caso non dà luogo a questioni.
Per i casi invece in cui l'azione giudiziaria sia stata proposta senza il preventivo ricorso al Prefetto, questa Avvocatura generale, con la citata consultazione 17 febbraio 1996, aveva evidenziato che va posta attenzione sulla esatta individuazione dell'Amministrazione passivamente legittimata che dovrà partecipare al giudizio.
Quanto sopra in applicazione del principio di carattere generale di cui all'art. 23, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 205 del codice della strada) secondo cui in materia di sanzioni amministrative il ricorso in opposizione va notificato "all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato".
La Cassazione tuttavia (su conclusioni difformi del PG) è andata in contrario avviso, respingendo, con sentenza 15 gennaio 1999, n. 387, un ricorso proposto da questa Avvocatura generale per sostenere il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno nell'azione giurisdizionale proposta avverso verbale della Guardia di Finanza, senza il previo ricorso al Prefetto.
La Cassazione ha basato la sua decisione sulla disposizione del comma 3 dell'art. 11 del codice della strada, secondo cui "al Ministero dell'interno compete altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati".
Conclude pertanto la citata sentenza:
"Accanto alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la legittimazione del Ministero dell'interno che, quale organo preposto al loro coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione, venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia".
È stata così affermata la legittimazione del Ministero dell'interno "in alternativa con l'Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione".
Invece tale alternatività sembrerebbe esclusa da successiva pronunzia (Cass. 12 maggio 1999, n. 4711) che ha negato legittimazione passiva al Comando dei vigili urbani cui appartiene il verbalizzante, essendo legittimato passivo il Prefetto cui l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo.
Tralasciando di considerare se la legittimazione competa al Ministero dell'interno o al Prefetto, trattandosi di organi della stessa amministrazione, la ratio della citata giurisprudenza può essere ravvisata nel fatto che in materia di circolazione stradale l'opposizione all'accertamento (da qualunque autorità provenga) ricade sotto la cognizione del Prefetto (art. 203 del codice della strada). Tale iniziativa può assumere la forma del ricorso amministrativo o del ricorso giurisdizionale, per cui, stante l'alternatività dei due mezzi di impugnazione, ragioni di coerenza vorrebbero che sia sempre il Prefetto a vagliare in via preventiva la fondatezza dell'accertamento.
Da ciò potrebbe evincersi che, mentre in sede di ricorso amministrativo il Prefetto potrà emettere ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza motivata di archiviazione (art. 204 del codice della strada), in caso di ricorso giurisdizionale il Prefetto potrà resistere per gli stessi motivi che (in sede di ricorso amministrativo) sarebbero stati esternati nell'ordinanza-ingiunzione ovvero, ritenendo fondata l'opposizione, potrà rimettersi alla decisione del giudice, non potendo procedere alla archiviazione, essendo questa prevista solo nel ricorso amministrativo.
In altri termini la interpretazione giurisprudenziale ha in sostanza inteso affermare che il Prefetto debba in ogni caso esaminare l'accertamento, non essendo logico, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, che ciò avvenga solo nel caso di ricorso amministrativo e non anche di ricorso giurisdizionale, stante l'affermata alternatività dei due mezzi di tutela.
Se quindi il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile (Cass. 22 gennaio 1999, n. 574; 5 gennaio 1999, n. 4486), la più recente giurisprudenza ha peraltro inteso precisare che, in mancanza di ricorso al Prefetto, il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed è assimilabile alla ordinanza-ingiunzione prefettizia quale atto definitivo del procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che, qualora, nel termine stabilito dalla legge, l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione e il riesame nel merito della sussistenza della violazione (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12628, per l'assimilabilità all'ordinanza prefettizia, v. pure Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
Pertanto, in relazione ai contenziosi promossi contro il Prefetto, pur in assenza di ordinanza-ingiunzione prefettizia, sarà facile eccepire la tardività in tutti quei casi in cui non sia stato rispettato il termine di cui all'art. 203 del codice della strada, il che si ritiene rientri nella normalità, essendo logico pensare che l'interessato, ricevuto un accertamento, sia indotto, per economia, a ricorrere al Prefetto, per cui l'azione giudiziaria potrebbe valere come mezzo di tutela da esperire quanto il suddetto termine sia scaduto.
Non potendosi più insistere nel dedurre il difetto di legittimazione passiva, sarà pertanto opportuno porre attenzione alla tempestività dell'azione giudiziaria.
Qualora l'azione giurisdizionale sia tempestiva (come nel caso deciso dalla citata sentenza n. 387/99 della Cassazione) il Prefetto, ricevuto un ricorso giurisdizionale, dovrà informare l'Autorità verbalizzante, al fine di ricevere (analogamente a quanto l'art. 203, comma 2, dispone per il ricorso amministrativo) ogni utile elemento a fondamento della accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitarne l'intervento in giudizio.
In quest'ultimo caso, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, sarà opportuno insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e comunque per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione.
Sarebbe comunque opportuno che il vuoto normativo circa la legittimazione passiva e i poteri del Prefetto nei giudizi di opposizione senza il previo ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada, creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, venga al più presto colmato.
Qualunque sia l'Amministrazione evocata, questa in giudizio può essere rappresentata da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada richiama l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui comma 4 prevede che l'Autorità che ha emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati, assegnandole così la legittimazione processuale per l'intero arco del procedimento; non occorre pertanto delega dell'Avvocatura dello Stato nel caso trattasi di amministrazione statale diversa dal Prefetto.
Inoltre l'opposizione giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015, 20 gennaio 1999 n. 482), in tali casi si può anche contestare il merito della sanzione (cit. Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
È tuttavia da tener presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale emessa per il pagamento della sanzione pecuniaria è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso che il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
Nel caso che vengano dedotti vizi propri dell'atto di esazione la legittimazione passiva sarà solo dell'esattore.
Qualora invece l'azione giudiziaria abbia ad oggetto la sanzione amministrativa, l'azione dovrà essere intrapresa oltre che nei confronti dell'esattore anche contro l'ente che ha eseguito l'iscrizione a ruolo e nei confronti del Prefetto ove abbia emanato i provvedimenti sanzionatori (V. Cass. 29 aprile 1999, n. 4324).
Infine per quanto riguarda la condanna alle spese, la questione è connessa a quella della legittimazione passiva, per cui la relativa condanna è incontestabile in tutti i casi in cui non può escludersi la legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'interno (o del Prefetto) ancorché trattasi di accertamento eseguito da altra amministrazione.
La questione oggetto della presente consultazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo di questa Avvocatura generale, che si è espresso in conformità a quanto sopra esposto.
Circ. Min. interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 - Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al termine entro il quale il Prefetto deve decidere il ricorso presentato ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allorquando il ricorrente abbia presentato lo scritto difensivo direttamente all'autorità amministrativa senza inoltrarlo per il tramite dell'organo accertatore della violazione.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 203 del Codice della strada prevede che il trasgressore può proporre il ricorso al Prefetto, presentandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'art. 388, comma 2, del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) consente di presentare il ricorso anche direttamente al Prefetto. In questo caso l'Autorità amministrativa trasmette il carteggio all'organo accertatore per le controdeduzioni.
Pertanto, dal combinato disposto di cui all'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e all'art. 388 del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il ricorso risulta ricevibile anche se presentato direttamente al Prefetto.
In questo quadro, pertanto, non sono consentiti termini diversi - a seconda della differente considerazione del soggetto inizialmente interessato dal trasgressore - entro i quali adottare i conseguenti provvedimenti prefettizi.
Infatti - secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (cfr. Corte Cass. n. 1120 del 12 ottobre 1998) - il rispetto del termine concesso al Prefetto deve essere in ogni caso di 120 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, di cui 30 giorni ex art. 203 del Codice della strada per l'istruzione preliminare assegnata all'organo accertatore e 90 giorni ex art. 204 del Codice della strada a disposizione del Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento.
Il rispetto del suddetto termine costituisce - secondo la citata giurisprudenza - requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.
Circ. Min. interno 14 febbraio 2007, n. M/2413/28 - Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Individuazione della competenza territoriale del Prefetto e del Giudice di pace a decidere i ricorsi avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada.Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze e difficoltà in ordine alla individuazione del Prefetto e/o del Giudice di pace territorialmente competenti a decidere i ricorsi proposti avverso i sommari processi verbali di contestazione della violazione dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), violazione richiamata espressamente dall'art. 126-bis, comma 2 dello stesso Codice.
Si ritiene utile, al riguardo, porre l'attenzione su taluni indirizzi esegetici, emersi anche in ambito giurisprudenziale, ai quali uniformarsi nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Come è noto, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada, chiunque, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito dell'Autorità di presentarsi entro il termine stabilito dall'invito medesimo, ad uffici di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché all'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare.
Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada, in caso di mancata identificazione del responsabile di una violazione che comporti la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, l'organo accertatore deve darne notizia al proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente dell'effettivo conducente al momento della commessa violazione; se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del Codice della strada.
Gli artt. 203 e 204-bis del Codice della strada, come pure l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ravvisano, in generale, l'organo territorialmente competente a decidere i ricorsi, amministrativi e giurisdizionali , avverso i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi, rispettivamente, nel Prefetto e nel Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Pertanto, per giungere ad una corretta soluzione del problema ermeneutico sopra prospettato, occorre individuare, innanzi tutto, il luogo in cui è posta in essere la condotta illecita specificamente contemplata dall'art. 180, comma 8, del Codice della strada.
In effetti, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2 e dell'art. 180, comma 8, del Codice della strada, concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in un luogo diverso dalla prima.
Infatti, qualora l'autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni e che, decorsi vanamente i 30 giorni dalla avvenuta notifica, si perfezionerà l'illecito.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene, pertanto, che, al fine di fondare la competenza del Prefetto e/o del Giudice di pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest'ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell'interessato.
Si pregano le SS.LL. di voler tener conto delle enunciazioni esplicative sopra formulate, basate anche su recenti pronunce giurisdizionali, e si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento
V. pure:
Circ. min interno 28 nagosto 2001, n. 2413/11 – trasmissione atti oltre il termine previsto
Dottrina
Note:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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artt. 203 e 204 CdS |
- Sono state semplificate le procedure di valutazione dei ricorsi secondo i seguenti principi: · |
Si tratta di una nuova previsione che tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo |
Norma di nuova introduzione |
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- il ricorso può essere |
gli oneri del contenzioso. |
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presentato anche direttamente al prefetto; · |
La norma definisce in modo chiaro i passaggi della |
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- l'organo procedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione una memoria con gli elementi necessari per confermare o respingere il ricorso; · |
procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per |
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- il prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'accertatore adottando l'ordinanza ingiunzione; · |
l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. |
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- il silenzio significa accoglimento del ricorso; · |
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- l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione; · |
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- in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla data fissata per l'audizione. |
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art. 205 CdS |
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. |
La possibilità di avvalersi dell'organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l'opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale. |
Norma di nuova introduzione |
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La possibilità di delega è prevista solo se l'organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CdS. |
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Art. 204. Provvedimenti del prefetto.
1.Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento «adotta,
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo
203”,(a) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni
singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti (1).
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso,
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui
appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati
dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione (2)
1-ter. Quando il
ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al
comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la
presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di
espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente,
comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si
presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione
della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità
(3)
2. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201 (3). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua definizione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
3. L’ordinanza ingiunzione,
trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
costituisce titolo esecutivo per l’ammontare ingiunta e delle relative spese.
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(1) Comma così modificato dall'art. 106,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente così
modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.
(2) Comma così aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
(3) Comma modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 29 ottobre 1996, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 97. Spese per accertamento tecnico.
È stato chiesto se sia possibile ingiungere, con ordinanza emessa ex art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il pagamento delle spese sostenute per l'accertamento tecnico delle violazioni recate dall'art. 97 dello stesso Codice e se le anzidette spese rimangano a carico dell'erario qualora gli accertamenti tecnici condotti non rivelino la commissione di alcun illecito.
In entrambi i casi si chiede di conoscere i capitoli, rispettivamente di entrata e di spesa, cui imputare le somme in argomento.
Al riguardo, si rassegnano le seguenti considerazioni, utili a chiarire le questioni prospettate dal solo punto di vista giuridico.
L'art. 201, comma 4, del Codice della strada prevede che le spese di accertamento (della violazione amministrativa) sono poste a carico, unitamente alle spese di notificazione, del soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
La disposizione può essere, ad avviso dello scrivente, diversamente interpretata.
Secondo una prima interpretazione può assumersi che la disposizione riversi l'onere del pagamento delle predette somme sui soli soggetti nei cui confronti sia affermata, a conclusione del procedimento, dal competente organo amministrativo, la responsabilità per l'illecito o che abbiano, spontaneamente e in via preventiva, riconosciuto la propria responsabilità per la commissione del fatto.
E non pare dubbio che le anzidette circostanze possono verificarsi rispettivamente quando sia stato ingiunto, all'esito della decisione del gravame, il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 204 del Codice della strada e comminata, nei casi contemplati, la sanzione accessoria, ovvero quando l'interessato abbia effettuato la conciliazione amministrativa o, ancora, quando, al contrario, lo stesso non l'abbia effettuata senza però impugnare nei termini, con ricorso al Prefetto o alla Autorità… giudiziaria ordinaria, il verbale di accertamento della violazione.
Secondo una diversa interpretazione, la disposizione riversa gli oneri "de quibus" sul destinatario della contestazione o della notificazione indipendentemente dalle circostanze sopra rilevate, e cioè dall'accertamento o dal riconoscimento spontaneo, entrambi successivi al momento della contestazione degli estremi dell'illecito, della responsabilità cui consegua l'applicazione della sanzione.
Infatti può osservarsi che la disposizione in esame, che accomuna la disciplina della imputazione delle spese di "accertamento" alla disciplina della imputazione delle spese di "notificazione", è collocata, da un punto di vista sistematico, nell'ambito delle regole concernenti l'attività…di notificazione e non nell'ambito delle regole attinenti alla conclusione del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso dello scrivente, merita di essere seguita tale seconda interpretazione, atteso che indiscutibilmente la regola contenuta nel comma 4 dell'art. 201 anticipa, al momento in cui gli interessati prendono cognizione dell'addebito che l'amministrazione gli muove con il verbale di accertamento, il momento in cui le spese sostenute per acclarare, con l'ausilio delle cognizioni tecniche della materia come nel caso di specie, l'esistenza di una violazione al Codice della strada sono poste a carico del trasgressore.
La tesi predetta trova supporto, ad avviso dello scrivente, anche nell'art. 203, comma 3, che chiarisce la natura di titolo esecutivo del verbale di accertamento non solo per la somma pari alla metà della sanzione edittale, ma anche per le spese di procedimento, in cui non possono non farsi rientrare le spese in argomento.
Ovviamente, se l'attività indirizzata all'accertamento della infrazione (ad es. l'alterazione delle caratteristiche tecniche del ciclomotore) non ha rilevato alcuna violazione delle norme che pongono particolari "standards" di natura tecnica, il verbale non può essere redatto e, se redatto, deve procedersi alla sua archiviazione per infondatezza.
E, in questa ipotesi, le spese sostenute per gli accertamenti tecnici "de quibus" devono necessariamente rimanere a carico dell'Erario e precisamente della Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
Alla ipotesi descritta può razionalmente assimilarsi anche quella della archiviazione cui il Prefetto abbia proceduto con ordinanza emessa ex art. 204 del D.Lgs. n. 285/92.
Di tale regola si rinviene conferma nell'art. 11 del D.P.R. n. 571/1982, secondo il quale l'organo che procede al sequestro è tenuto ad anticipare le spese relative. Dalla lettera del comma 2 dello stesso articolo, in relazione al comma 2 del successivo art. 15, si ricava, infatti, che ove il procedimento si risolva nell'archiviazione, le spese di custodia del bene sequestrato restano a carico dell'amministratore che ha proceduto al sequestro. Ed è evidente che lo stesso criterio debba valere, oltre che per le spese di custodia, per quelle di accertamento.
Viceversa non possono esservi dubbi circa la competenza del Prefetto ad ingiungere il pagamento delle somme predette contestualmente alla decisione sfavorevole del ricorso eventualmente proposto avverso il verbale, atteso che in tal caso egli è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità…del verbale opposto e quindi sulla stessa fondatezza degli accertamenti, con la conseguenza di porre a carico del privato riconosciuto responsabile il relativo onere economico.
Conclusivamente, non pare condivisibile l'iniziativa assunta dagli organi della polizia stradale di Caltanissetta che hanno rimesso alla locale Prefettura le fatture relative agli accertamenti effettuati, stante che i relativi oneri, dopo essere stati anticipati dall'"organo accertatore", o sono posti a carico del trasgressore, o restano a carico dello stesso organo accertatore senza che sia ipotizzabile una competenza passiva della Prefettura.
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che con ordinanza n. 67/94 e con sentenze n. 92/96 e n. 268/96 la Corte Costituzionale ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità dell'art. 204, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nella parte in cui prevede l'obbligo del Prefetto di ingiungere il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale in caso di rigetto del ricorso avverso il verbale di archiviazione.
Ciò premesso si fa presente che, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale della richiamata disposizione del codice della strada, le istanze di sospensione della esecuzione della ordinanza-ingiunzione prefettizia connessa al giudizio non possono essere accolte. Infatti, l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si limita a stabilire che l'autorità giurisdizionale, nel disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, "sospende il giudizio in corso".
Ne consegue che - soltanto nel caso in cui, nel corso del giudizio di opposizione in relazione al quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, sia stata disposta dal giudice la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - può non darsi luogo alla esecuzione del provvedimento.
1. Come è noto, l'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa in 60 giorni il termine entro il quale il Prefetto, al quale il trasgressore abbia presentato ricorso ai sensi del precedente art. 203 avverso il verbale di accertamento di violazioni amministrative, definisce il gravame con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o con l'archiviazione degli atti.
Con riguardo al suddetto termine, la Corte Suprema di Cassazione, in una recente pronuncia (Sez. I, n. 06895 del 23 luglio 1997, che si allega in copia), ne ha affermato la natura perentoria, accogliendo la opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto oltre il limite temporale di sessanta giorni previsto dalla norma.
Poiché la pronuncia della Suprema Corte non costituisce espressione di un indirizzo consolidato, anzi non appare di sicura coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali seguiti su temi contigui a quello in esame, questo Ufficio ritiene opportuno formulare talune considerazioni utili, sul piano giuridico, ad una visualizzazione generale della questione anche ai fini della difesa dell'Amministrazione apprestata dalle Prefetture nei giudizi avverso le ordinanze ingiunzioni.
Ovviamente, questo Ministero segue costantemente l'evoluzione della giurisprudenza in materia al fine di cogliere l'eventuale consolidarsi di indirizzi sufficientemente omogenei e univoci, dei quali non si mancherà di rendere edotte le Prefetture.
2. Occorre preliminarmente rilevare che la fonte normativa alla quale riferire in via primaria la problematica in esame è rappresentata dalla legge n. 241 del 1990, la quale, infatti, reca all'articolo 2 la disciplina generale del termine di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Inserita in tale contesto normativo, la previsione del termine di sessanta giorni contenuta nell'art. 204 del codice della strada deve intendersi rivolta ad evitare l'automatica applicazione al procedimento del termine di trenta giorni fissato dal comma 3 del citato art. 2 in relazione alle fattispecie procedimentali per le quali non è stato specificamente stabilito un diverso termine.
Ciò posto, nel sottolineare che la norma di cui al medesimo art. 2 nulla dispone in ordine agli effetti giuridici prodotti dal mancato rispetto dei termini procedimentali, si osserva altresì come lo spirito e le finalità della disposizione in argomento, e quindi anche del termine fissato dall'art. 204 del codice della strada, sia rinvenibile nella esigenza di garanzia del cittadino rispetto al protrarsi del silenzio dell'Amministrazione, di modo che - fermo restando il potere-dovere di quest'ultima di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2, comma 1) - l'interessato possa comunque procedere all'attivazione delle procedure intese a far dichiarare giudizialmente il silenzio-inadempimento dalla P.A.
Ma ciò che maggiormente rileva, con riguardo alla problematica in esame, è la ribadita conferma giurisprudenziale del principio generale in base al quale, in assenza di specifiche disposizioni che qualifichino diversamente il termine di conclusione della fattispecie procedimentale, quest'ultimo deve ritenersi avere natura ordinatoria.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. IV, in una serie di decisioni: la n. 1234/72 ("Per principio generale, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa od il giudice non li dichiari perentori"); la n. 8/78 ("Il termine di quindici giorni … ha natura meramente ordinatoria, poiché la legge … che ha stabilito i termini anzidetti, non prevede alcuna sanzione invalidante nelle ipotesi di inadempimento"); la n. 986/80 ("Il termine di sessanta giorni … entro il quale il sindaco deve notificare all'interessato le proprie determinazioni … ha carattere ordinatorio, e non perentorio, sebbene all'inerzia del sindaco consegua la formazione automatica del silenzio-rifiuto…"); la n. 175/86 (là dove la norma non preveda alcuna decadenza né indichi la situazione soggettiva dalla quale si dovrebbe decadere, è lecito dedurre "che il termine abbia contenuto meramente ordinatorio"); la n. 1209/92 ("Il termine di 10 giorni per la comunicazione all'impiegato della sanzione disciplinare ha carattere ordinatorio e non perentorio").
Anche la giurisprudenza di primo grado si è posta prevalentemente sulla stessa linea. In questo senso: TAR Emilia Romagna, II Sez., 24 ottobre 1996, n. 310 ("i termini che l'amministrazione deve osservare nei procedimenti amministrativi devono ritenersi meramente sollecitatori, a meno che la loro natura decadenziale risulti da inequivoche espressioni del testo normativo che li riguarda"); TAR Lombardia, 20 settembre 1996, n. 1383 ("in mancanza di specifica indicazione della perentorietà da parte del legislatore, il termine stabilito per il procedimento amministrativo deve considerarsi di carattere meramente ordinatorio"); TAR Lazio, I Sez. , 4 marzo 1996, n. 324, di identico tenore della precedente; TAR Veneto, 25 maggio 1995, n. 838 ("i termini previsti dai regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, non hanno carattere decadenziale e, pertanto, sono illegittimi i regolamenti che tale valenza attribuiscono ai termini stessi").
Il medesimo orientamento è stato, inoltre, espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con riguardo alla natura del termine di decisione dei ricorsi gerarchici: decisione n. 16/89 ("… formatosi per decorso dei termini il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, il ricorrente ha non l'onere, ma la facoltà di proporre immediato ricorso giurisdizionale (straordinario), in alternativa a quello, discrezionalmente esercitabile, di attendere la pronuncia della decisione gerarchica che, se negativa, non è meramente confermativa del silenzio-rigetto"); decisione n. 17/89 ("L'autorità adita con ricorso gerarchico, può legittimamente adottare o comunicare la decisione anche dopo lo scadere del termine …"), pronunce di particolare interesse in questa sede, attesa la sostanziale assimilabilità ai ricorsi gerarchici del ricorso disciplinato dall'art. 203 del codice della strada, come peraltro si evince anche indirettamente dall'indirizzo della Corte Costituzionale teso ad affermare l'applicazione del principio di alternatività del rimedio (amministrativo o giudiziario) ammesso avverso il verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada (Corte Cost. n. 255, del 23 giugno 1994).
Nella disamina dell'orientamento giurisprudenziale in materia non può , peraltro, non richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 571/93, posta dalla Corte di Cassazione a supporto della propria diversa tesi.
Infatti, il suddetto alto Consesso - dopo aver affermato che "in sede di procedimento disciplinare per i dipendenti già colpiti da destituzione automatica dall'impiego, il termine di cui agli artt. 9 e 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, deve essere rispettato dall'Amministrazione al pari di qualsiasi termine legale, perentorio od ordinatorio che sia, essendo esso espressione della esigenza di pubblico interesse alla corretta e rapida definizione della situazione conseguente alla condanna penale dell'impiegato" - conclude nel senso che all'inutile decorso del termine non consegue l'estinzione del procedimento disciplinare "ove il suo superamento risulti giustificato dal documentato svolgimento - nei tempi tecnici necessari - delle fasi endoprocedimentali....".
La pronuncia, quindi, nel sancire il dovere dell'Amministrazione di rispettare i termini legali, confermandone peraltro la distinzione in perentori ed ordinatori, riconnette la loro osservanza alla esigenza di salvaguardia delle finalità di pubblico interesse perseguite dalla Amministrazione nella valutazione della compatibilità di determinate condotte con lo svolgimento dell'attività lavorativa, e, comunque, ammette il loro superamento (e, quindi, la legittima adozione del provvedimento tardivo).
Ma a prescindere da ciò, altre considerazioni di ordine sistematico conducono a ritenere irrilevante, ai fini che qui interessano, il precedente giurisprudenziale richiamato. A parte, infatti, la circostanza che diversa è la formula usata dal legislatore (nell'ipotesi della legge n. 19 del 1990 la norma usa l'espressione "deve essere concluso", mentre nell'altro caso, l'art. 204 cod. strad. dispone che il Prefetto "emette, entro 60 giorni, ordinanza ..."), assume rilievo determinante il fatto che l'ipotesi presa in considerazione dal Consiglio di Stato disciplinata dalla legge n. 19 del 1990 riguardava le persone già destituite per le quali la nuova disciplina richiedeva una riconsiderazione individuale da svolgere attraverso il procedimento disciplinare. Ora è evidente come, nella fattispecie, l'interessato si trovasse in una situazione attuale di pregiudizio (destituzione), certamente insussistente nella ipotesi del ricorso ex art. 204 del codice della strada, nella quale nessuna pretesa sanzionatoria può essere portata in esecuzione dalla P.A. prima della pronuncia sul ricorso.
Ed in effetti, fermo restando la necessità del generale allineamento dell'Amministrazione nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio, è opportuno evidenziare come il decorso del medesimo non produca di per sé un effettivo e qualificato nocumento in capo al destinatario dell'atto.
In proposito, occorre tenere presente, da un lato, che al trasgressore è stata riconosciuta - in base alla citata giurisprudenza della Corte Costituzionale - la facoltà di adire direttamente il giudice ordinario, dall'altro, che il superamento del termine è potenzialmente in grado di determinare per l'interessato il solo effetto, oggettivamente favorevole, del differimento dell'effettivo pagamento della sanzione.
Ed invero, le stesse ragioni che parzialmente concorrono a giustificare la perentorietà del termine amministrativo (consistenti nella esigenza di evitare il protrarsi indefinitivamente di una situazione di soggezione del privato ad un potere autoritativo della pubblica amministrazione da cui potrebbe derivare una compressione della sua sfera giuridica) non sussistono con riguardo alla fattispecie procedimentale in argomento.
Contrariamente - e ciò conferma anche la tesi secondo la quale, ove il legislatore non abbia fatto discendere specifici effetti giuridici dall'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, tale termine deve intendersi meramente ordinatorio - le ragioni suindicate sono rinvenibili con riguardo a fattispecie procedimentali, quali sono quelle disciplinate, ad esempio, dall'art. 218 del codice della strada (irrogazione della sanzione accessoria della patente di guida), ovvero dell'art. 19, primo e ultimo comma, della legge n. 689 del 1981 (opposizione al sequestro amministrativo). Nell'una e nell'altra fattispecie, infatti, poiché la situazione di potenziale nocumento per il cittadino è già attuale, il legislatore si è preoccupato di prevedere esplicitamente la sua automatica cessazione, come effetto della omessa delibazione nei termini della sussistenza dei presupposti dell'atto sanzionatorio, per ciò stesso configurando come implicitamente perentorio il termine stabilito per l'adozione dello stesso provvedimento dell'autorità.
3. Tanto si rappresenta per ogni utile orientamento di codesti Uffici nella impostazione della difesa dell'Amministrazione in eventuali giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzioni, nei quali il ricorrente tenda a mutuare l'indirizzo seguito della Corte di Cassazione nella richiamata sentenza del 23 luglio 1997.
Si rinnova la preghiera di tenere informato questo Ufficio degli indirizzi giurisprudenziali localmente emergenti in materia.
Allegato
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
| Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | |
| Dott. Mario Corda | Presidente |
| Dott. Vincenzo Baldassarre | Consigliere |
| Dott. Alberto Pignataro | Consigliere |
| Dott. Luigi Rovelli | Consigliere |
| Dott. Simonetta Sotgiu | Rel. Consigliere |
| ha pronunciato la seguente |
| S E N T E N Z A |
| sul ricorso proposto da: |
| Dolci Cesare, elettivamente domiciliato in Roma Via Ojetti 16, presso l'avvocato Giuseppe Maccarone, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo Dolci, giusta delega in calce al ricorso; |
| - ricorrente - | |
| contro | |
| Prefetto di Bergamo; | |
| - intimato - |
avverso la sentenza n. 538/94 del Pretore di Bergamo, depositata il 26 ottobre 1994;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 1997 dal Relatore Consigliere Dott. Simonetta Sotgiu;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato generale dello Stato Dott. Fabrizio Amirante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso 19 luglio 1994 Cesare Dolci ha proposto opposizione avverso l'ordinanza prefettizia, con cui gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 7 cod. strad., assumendo il ritardo nella emissione di tale ordinanza (notificata il 29 giugno 1994) rispetto al termine di sessanta giorni, di cui all'art. 204 del nuovo codice della strada, termine decorrente dal ricorso al Prefetto, proposto il 16 aprile 1993; nonché, sostenendo nel merito l'insussistenza della violazione per essere stato costretto, per ragioni di sicurezza, in quanto agente di commercio di preziosi, a sostare in zona vietata, ma ammessa al carico e scarico merci.
Il Pretore di Bergamo ha rigetto l'opposizione, ritenendo non perentorio il termine di cui all'art. 204 del nuovo codice della strada, mentre nessuna prova era stata dall'opponente addotta a propria discolpa.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Cesare Dolci sulla base di tre motivi. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Adducendo la violazione dell'art. 204, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 289 degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltreché vizio di motivazione, il ricorrente, richiamata la parità del termine per proporre ricorso e valutarne le ragioni, ristabilita dall'art. 204 del nuovo codice della strada (a fini di un precedente termine stabilito per il solo Prefetto al fine di valutare il ricorso) censura non soltanto la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma anche la ritenuta perentorietà di un termine per il cittadino, mentre lo stesso termine viene ritenuto ordinatorio per la P.A., la quale deve invece rispettare, al pari di ogni altro soggetto, i termini che le vengano imposti.
Con lo stesso motivo il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia immotivatamente ritenuto non provata l'esplicazione, all'atto della contestazione della violazione, della attività di agente di commercio da parte dell'opponente, sull'assunto che quest'ultimo non aveva, in quella occasione, effettuato alcuna vendita di preziosi.
Col secondo motivo, ulteriormente adducendo difetto di motivazione, il ricorrente si duole che il Pretore abbia omesso di tener conto della esposizione, sul parabrezza dell'autoveicolo, del libretto di circolazione del mezzo, recante l'indicazione di "trasporto promiscuo".
Col terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente contesta la condanna nelle spese, inclusiva degli onorari di avvocato in favore della P.A., rappresentata da un proprio funzionario, e non dall'Avvocatura dello Stato, e avente pertanto diritto alla sola "rifusione delle spese" (diverse da quelle generali), concretamente affrontate, peraltro non richieste e documentate dall'Amministrazione con apposita nota spese.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorso del Dolci al Prefetto era stato infatti depositato, ai sensi dell'art. 203 c.c., il 16 novembre 1993, mentre l'ordinanza prefettizia è stata messa soltanto il giorno 14 aprile 1994, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 cod. strad.
Il Pretore ha ritenuto tale termine non perentorio nei confronti del Prefetto, che conserverebbe quindi il potere di emettere l'ordinanza ingiunzione anche dopo la decorrenza del termine stesso.
Se una tale interpretazione del dettato dell'art. 204 del codice della strada fosse esatta, non si comprenderebbe perché il legislatore sia intervenuto a modificare la norma, che originariamente prevedeva, per il Prefetto, un termine di trenta giorni per l'adozione dell'ordinanza; con l'art. 106 del D.Lgs. 10 settembre 1993 è stato infatti mutato in "sessanta" l'iniziale termine di "trenta", nell'intento di eliminare la disparità di trattamento fra la P.A. e il cittadino, che già fruiva di un più ampio termine pari appunto a sessanta giorni, decorrente dalla contestazione o dalla notifica della violazione, per proporre ricorso.
Si tratta dunque, in entrambi i casi, di termini legali inseriti in un iter procedurale amministrativo, che esigono il rispetto sia della parte privata che della P.A., come ha avuto occasione di affermare il Consiglio di Stato, in materia di analoghi termini fissati nello svolgimento di procedura disciplinare (Cons. Stato 28 maggio 1993 n. 571).
Ritenere il contrario, affermando la perentorietà del termine stabilito soltanto nei confronti del cittadino, significherebbe ritenere la P.A. estranea all'esigenza del corretto svolgimento di una procedura amministrativa, informata, come tale, al criterio del pubblico interesse.
Un termine legale non deve dunque essere apprezzato, per quanto attiene la P.A., in relazione alla sua possibile natura ordinatoria o perentoria, ma soltanto come elemento di regolarità, e quindi di validità, della procedura stessa, la quale nella specie non è, tra l'altro, sottoponibile ad un giudice diverso da quello ordinario, per quanto attiene il suo corretto svolgimento.
In accoglimento, dunque, del primo motivo di ricorso, l'ordinanza ingiunzione emessa con violazione, da parte della P.A., dei termini legali fissato nell'art. 204 del codice della strada, deve essere considerata priva di efficacia, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Gli ulteriori motivi di ricorso restano conseguentemente assorbiti.
Non essendovi costituzione di controparte, nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Roma, 20 febbraio 1997
| Il Consigliere estensore | Il Presidente |
Circ. Min. interno, 26 ottobre 1999, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Archiviazione e annullamento.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla competenza ad archiviare i cosiddetti preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez. giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti soltanto al Prefetto.
In proposito si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al cosiddetto preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l'art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al «caso di notifica esperita a soggetto estraneo», lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.)
In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.
È il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada: «errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa».
In tali casi, «eseguiti gli opportuni accertamenti», secondo l'art. 386 del Reg. codice della strada deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. n. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. n. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia «possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti»: nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Quando ricorre invece una causa di esclusione della responsabilità amministrativa prevista dall'art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, avendo il legislatore inteso sancire la non punibilità del trasgressore, l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere disposta dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare il relativo preavviso senza che sulla fattispecie si sia pronunciata l'Autorità alla quale è attribuito l'esame delle esimenti in parola.
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, può essere consentita la sospensione dell'attività di accertamento, il Comando di polizia stradale debba motivare adeguatamente le ragioni in base alle quali lo stesso dispone l'archiviazione del preavviso, conservando detta motivazione agli atti d'ufficio.
Circ. Ministero dell'interno, 24 febbraio 2000, n. M/2413/11 - Problematica relativa alla definizione dei preavvisi di violazione al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Archiviazione e annullamento.
È stato chiesto di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla competenza ad archiviare i c.d. preavvisi di violazione, atteso che la Corte dei Conti (Sez. giurisd. Marche 29 aprile 1997, n. 1336) ha ritenuto che il suddetto potere spetti soltanto al Prefetto.
In proposito, nel condividere il parere espresso dal Dipartimento della P.S. con la nota n. 300/A/45224/101/91 del 18 settembre 1999, pure trasmesso a codesto Ufficio, si osserva innanzitutto che nessuna delle disposizioni contenute nelle norme attualmente vigenti attribuisce rilevanza al c.d. preavviso di violazione il quale pertanto non produce effetti giuridici nei confronti del destinatario.
Invero, l'art. 204 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) attribuisce al Prefetto la potestà di archiviazione del solo verbale, e l'art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nel disporre che nel caso in cui il soggetto risulti estraneo alla violazione (per errore di trascrizione del numero di targa o per altra causa) il comando procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, si riferisce al verbale notificato e non al preavviso.
Infatti, la disposizione in esame fa espresso riferimento al "caso di notifica esperita a soggetto estraneo", lasciando intendere che nella fattispecie deve essere stato preventivamente redatto il verbale, il quale solamente - qualora conforme al modello VI.1 allegato al Codice della strada - può essere notificato ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada.
La predisposizione del preavviso in argomento invece si inserisce nell'ambito di un'attività (quella di accertamento delle violazioni) di esclusiva competenza degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13 L. 24 novembre 1981, n. 689.)
In tale ambito, l'organo accertatore può assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici. Siffatta attività, unitamente a quelle connesse alla compilazione del preavviso, necessitano spesso di ulteriori indagini ed approfondimenti al termine dei quali i soggetti che accertano le violazioni possono aver acquisito tutti gli elementi utili per poter contestare o notificare l'atto di accertamento della violazione ovvero, mancando i presupposti di legge, decidere l'interruzione della stessa attività di accertamento, evitando di redigere il verbale una volta constatata la estraneità del soggetto interessato.
In altri termini, il verbale di accertamento non ancora perfezionato nei suoi elementi formali e procedimentali rimane nella disponibilità dell'ufficio al quale appartiene l'agente che lo ha redatto.
È il caso di precisare, comunque, che le fattispecie, ricorrendo le quali l'organo di polizia stradale può interrompere l'attività di accertamento (anche quando la stessa si è concretizzata nella compilazione del preavviso), possono essenzialmente essere ricondotte a quelle previste dal citato art. 386, comma 3, del Reg. codice della strada: "errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa".
In tali casi, "eseguiti gli opportuni accertamenti", secondo l'art. 386 del Reg. codice della strada deve risultare evidente l'estraneità del soggetto alla violazione.
Espletate le suddette verifiche, quindi, l'ufficio o comando procedente, se è stato già redatto il verbale di accertamento, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada; se invece è stato redatto il solo preavviso può interrompere l'attività di accertamento, senza inviare il medesimo preavviso all'Autorità amministrativa in quanto quest'ultima, in base alle disposizioni vigenti, è competente a ricevere, nei casi previsti, solamente il verbale.
A ben guardare, inoltre, lo stesso art. 386 comma 3 del Reg. codice della strada prevede anche l'ipotesi che l'organo accertatore non trasmetta gli atti al Prefetto nel caso in cui sia "possibile procedere alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti": nella fattispecie, pertanto, persino il verbale notificato al soggetto estraneo non viene archiviato dal Prefetto.
Nel caso in cui, viceversa, l'organo accertatore pervenga - successivamente alla compilazione del "preavviso" - ad una ricostruzione della condotta tale da far escludere la sussistenza dell'illecito, ovvero ritenga presente una causa di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 4 legge 24 novembre 1981, n. 689, l'esclusione della illiceità del comportamento altrimenti vietato deve essere formalmente dichiarata dall'Autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto alla quale, pertanto, deve essere inviato il verbale di accertamento notificato, non potendo l'organo di polizia archiviare direttamente il relativo "preavviso".
Sembra, infine, opportuno che - così come sostenuto dalla stessa Corte dei Conti nella citata sentenza n. 1336/97 - per rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nel caso in cui, alla luce delle considerazioni sopra esposte, è consentito all'organo accertatore di non dare ulteriore corso al "preavviso" sospendendo la redazione e la notifica del verbale, l'ufficio cui detto organo accertatore appartiene motivi adeguatamente le ragioni in base alle quali procedere nei sensi suindicati, formalizzando detta motivazione negli atti del relativo fascicolo, anche ai fini della identificazione del funzionario che vi ha provveduto.
Circ. Ministero dell'interno,14 marzo 2000, n. 30 – Provvedimenti prefettizi in materia di applicazione di sanzioni amministrative. Mezzi di impugnativa esperibili.
1. Frequentemente, avverso i provvedimenti adottati dai Prefetti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 204 del codice della strada, gli interessati presentano il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui all'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Tale scelta è, evidentemente, da mettere in relazione alla maggiore ampiezza del termine previsto per la proposizione del rimedio (120 giorni) rispetto a quello vigente per il ricorso giurisdizionale.
Al riguardo si porta a conoscenza che il Consiglio di Stato, richiesto del parere in ordine alla ammissibilità di detto strumento di tutela, su conforme avviso di questo Ufficio, si esprime costantemente nel senso di ritenerlo inammissibile. E ciò per le ragioni diffusamente argomentate nel contesto dei relativi pareri (si allega, per opportuna documentazione, copia del parere 24 novembre 1999, n. 930/1999 della I Sezione).
Tutto ciò premesso, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, si rappresenta l'opportunità che, in calce ai provvedimenti di che trattasi, venga apposta una formula tendente a rendere nota all'interessato la esclusività del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 22, 22-bis e 23 della legge n. 689 del 1981 (opposizione all'autorità giudiziaria). Ciò nell'intento di agevolare il cittadino nella scelta di rimedi concretamente praticabili ai fini della valutazione delle doglianze formulate.
2. Per opportuna documentazione, si trasmette copia della sentenza n. 10127 del 4 maggio 1999 - 20 settembre 1999 con la quale la Corte di Cassazione, Sezione I, nel richiamare gli orientamenti giurisprudenziali già formatisi in materia, ha confermato la natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, configurato come "autonomo" sul piano delle finalità e degli effetti per cui la sua applicazione non resta condizionata dall'esercizio dell'azione penale.
La riconosciuta natura cautelare del provvedimento, "strumentalmente e teologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico", giustifica, secondo la Corte, l'applicazione nella fattispecie della disposizione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 circa la possibilità di adozione del provvedimento prima della effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
Allegato
Consiglio di Stato, Sezione Prima, 24 novembre 1999, n. 930
Oggetto: Ministero dell'interno. Ricorso straordinario di Grigolo Lino avverso provvedimento prefettizio in materia di violazione al codice della strada.
Vista la relazione del Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio Studi prot. E.16/916 in data 5 ottobre 1999, con la quale è richiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore;
Ritenuto in fatto quanto esposto dalla riferente Amministrazione;
PREMESSO:
Con verbale del 30 ottobre 1993 la Polizia municipale di Seregno elevava contravvenzione ad un automezzo di proprietà del sig. Grigolo Vittorio per la violazione dell'art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada).
Il Sig. Lino Grigolo dichiarandosi proprietario del veicolo, proponeva ricorso al Prefetto sostenendo che l'infrazione era stata commessa in stato di grave necessità.
In data 22 ottobre 1998 il Prefetto, rilevato che il Sig. Grigolo Lino non risulta autore della violazione né proprietario del veicolo dichiarava l'inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
L'atto prefettizio ora citato è impugnato dal Sig. Grigolo Lino che ne chiede l'annullamento ribadendo di aver commesso l'infrazione per motivi di necessità, mentre si recava dal proprio medico curante per una visita urgente.
L'Amministrazione riferente eccepisce l'inammissibilità del ricorso, che reputa comunque infondato.
CONSIDERATO:
Il ricorso è inammissibile.
Per norma il ricorso straordinario è sempre proponibile a tutela dei diritti ed interessi che si pretendano lesi da un atto amministrativo definitivo, tanto nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario quanto in quelle che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
In tale quadro generale, una ipotesi di inammissibilità del ricorso straordinario discende dalla regola dell'alternatività (cfr. art. 8, comma secondo, D.P.R. n. 1199 del 1971) ai sensi della quale quando l'atto sia stato impugnato in sede giurisdizionale amministrativa non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
Da tempo, peraltro, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha individuato in via interpretativa e sistematica alcune ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso straordinario.
In tal senso, per pacifica giurisprudenza, il ricorso straordinario è ritenuto inammissibile in quelle materie che la legge devolve ad un giudice speciale, come la Corte dei Conti (CS sez. II 18 gennaio, 1995, n. 2068/94), le Commissioni tributarie (CS sez. I 25 giugno 1997, n. 3239/96) e il Tribunale superiore delle acque pubbliche (CS Sez. II 1 giugno 1983, n. 189/82).
La ragione di tale preclusione riposa sul rilievo che il Legislatore in tanto ha devoluto la materia ad un giudice speciale, in quanto ha ritenuto che il relativo contenzioso non potesse che essere conosciuto da quel giudice, e non dal giudice ordinario o da quello amministrativo.
Ma se lo sbarramento vale per i rimedi ordinariamente proponibili avanti al g.o. o al g.a., a maggior ragione deve valere per il rimedio straordinario che rispetto a quelli è parallelo (o perché concorrente o perché alternativo).
Facendo perno sul criterio della specialità della attribuzione di giurisdizione, sono state nel tempo individuate ulteriori ipotesi di inammissibilità del ricorso straordinario proposto avverso atti la cui impugnativa risulti devoluta in modo assoluto al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Alla stregua di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'ammissibilità del ricorso straordinario è preclusa in presenza di norme sulla giurisdizione del g.o. o del g.a. derogatorie rispetto ai principi generali e ritenute perciò attributive di competenze speciali o riservate.
È questo il caso della materia relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, alle quali risulta applicabile, in virtù del rinvio disposto dall'art. 205 del Codice della strada, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e la relativa competenza per materia del Pretore.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative il giudizio di opposizione dell'ordinanza-ingiunzione innanzi al pretore (art. 22 seg. L. n. 689 del 1981) concede al giudice ordinario uno speciale ed ampio potere decisorio che può comportare, a seconda delle risultanze probatorie, l'annullamento totale o parziale, ovvero la modifica dell'atto amministrativo impugnato, il che non è ovviamente consentito nel giudizio civile ordinario (Cass. Se. I 7 agosto 1997) n. 7297.
I peculiari e pieni poteri decisori affidati al Pretore nella materia delle violazioni al Codice della strada ed il fatto che l'interessato può rivolgersi al giudice indipendentemente dal previo esperimento del ricorso al Prefetto (cfr. Corte Cost. 23 giugno 1994, n. 255) inducono a ritenere che nella fattispecie sussista, nel senso anzidetto, un caso di competenza speciale e riservata dell'A.G.O., con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M
Esprime il parere che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
Circ. Min. interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 – Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al termine entro il quale il Prefetto deve decidere il ricorso presentato ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allorquando il ricorrente abbia presentato lo scritto difensivo direttamente all'autorità amministrativa senza inoltrarlo per il tramite dell'organo accertatore della violazione.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 203 del Codice della strada prevede che il trasgressore può proporre il ricorso al Prefetto, presentandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'art. 388, comma 2, del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) consente di presentare il ricorso anche direttamente al Prefetto. In questo caso l'Autorità amministrativa trasmette il carteggio all'organo accertatore per le controdeduzioni.
Pertanto, dal combinato disposto di cui all'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e all'art. 388 del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il ricorso risulta ricevibile anche se presentato direttamente al Prefetto.
In questo quadro, pertanto, non sono consentiti termini diversi - a seconda della differente considerazione del soggetto inizialmente interessato dal trasgressore - entro i quali adottare i conseguenti provvedimenti prefettizi.
Infatti - secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (cfr. Corte Cass. n. 1120 del 12 ottobre 1998) - il rispetto del termine concesso al Prefetto deve essere in ogni caso di 120 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, di cui 30 giorni ex art. 203 del Codice della strada per l'istruzione preliminare assegnata all'organo accertatore e 90 giorni ex art. 204 del Codice della strada a disposizione del Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento.
Il rispetto del suddetto termine costituisce - secondo la citata giurisprudenza - requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.
Circ. Ministero dell'interno 15 febbraio 2001, n. M/2413/10 - Art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Decorrenza del termine per la decisione del ricorso al Prefetto avverso i verbali di accertamento di infrazioni amministrative.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al termine entro il quale il Prefetto deve decidere il ricorso presentato ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) allorquando il ricorrente abbia presentato lo scritto difensivo direttamente all'autorità amministrativa senza inoltrarlo per il tramite dell'organo accertatore della violazione.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 203 del Codice della strada prevede che il trasgressore può proporre il ricorso al Prefetto, presentandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.
L'art. 388, comma 2, del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) consente di presentare il ricorso anche direttamente al Prefetto. In questo caso l'Autorità amministrativa trasmette il carteggio all'organo accertatore per le controdeduzioni.
Pertanto, dal combinato disposto di cui all'art. 203 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e all'art. 388 del Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), il ricorso risulta ricevibile anche se presentato direttamente al Prefetto.
In questo quadro, pertanto, non sono consentiti termini diversi - a seconda della differente considerazione del soggetto inizialmente interessato dal trasgressore - entro i quali adottare i conseguenti provvedimenti prefettizi.
Infatti - secondo un orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (cfr. Corte Cass. n. 1120 del 12 ottobre 1998) - il rispetto del termine concesso al Prefetto deve essere in ogni caso di 120 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, di cui 30 giorni ex art. 203 del Codice della strada per l'istruzione preliminare assegnata all'organo accertatore e 90 giorni ex art. 204 del Codice della strada a disposizione del Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento.
Il rispetto del suddetto termine costituisce - secondo la citata giurisprudenza - requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge.
Dottrina
Note:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 204 CdS |
- Sono state semplificate le procedure di valutazione dei ricorsi secondo i seguenti principi: · |
Si tratta di una nuova previsione che tende a semplificare le procedure distribuendo e alleggerendo |
Norma di nuova introduzione |
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- il ricorso può essere |
gli oneri del contenzioso. |
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presentato anche direttamente al prefetto; · |
La norma definisce in modo chiaro i passaggi della |
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- l'organo procedente deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione una memoria con gli elementi necessari per confermare o respingere il ricorso; · |
procedura del ricorso al Prefetto, determinando i termini (180 giorni aumentati di 30 giorni se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto) per |
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- il prefetto deve decidere entro 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell'accertatore adottando l'ordinanza ingiunzione; · |
l'adozione dell'ordinanza ingiunzione. |
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- il silenzio significa accoglimento del ricorso; · |
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- l'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dall'adozione; · |
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- in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi fino alla data fissata per l'audizione. |
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art. 205 CdS |
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. |
La possibilità di avvalersi dell'organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l'opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale. |
Norma di nuova introduzione |
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La possibilità di delega è prevista solo se l'organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CdS. |
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Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace).
1. Alternativamente alla proposizione
del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti
indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al
giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa
la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di
notificazione
2.
Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato
dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le
deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni
accessorie.
3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.(2)
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.(2)
3-ter. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l’autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale».(2)
4.
Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato
il ricorso di cui all’articolo 203.
4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell’articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo». (2)
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate». (3)
7.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente
di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205 (1).
9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore».(2)
-------------------
(1) Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151
(2) Comma inserito dall'art. 39, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Comma così sostituito dall'art. 39, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Comma così modificato dall'art. 39, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Circ. Min. interno 11 luglio 2000, n. M/2413/11 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto - Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.
È stato chiesto di conoscere l'orientamento della scrivente in merito alla necessità di indicare nei verbali di accertamento delle violazioni amministrative la possibilità di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, questo Ufficio, in occasione di specifici quesiti rivolti da alcune Prefetture, ha rappresentato l'avviso favorevole in ordine alla opportunità di procedere alla integrazione del modello di verbale allo scopo di rendere il medesimo conforme alle indicazioni contenute nelle note pronunce del giudice delle leggi che hanno riconosciuto la azionabilità del rimedio giurisdizionale avverso i verbali in argomento, senza il preventivo esperimento della tutela amministrativa.
In particolare, è stato suggerito di integrare i verbali di accertamento (eventualmente a mezzo timbro) con la indicazione della alternatività della facoltà dell'opposizione all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso all'Autorità amministrativa, pur non ritenendosi, tuttavia, che a tale omissione possa conseguire la pronuncia di illegittimità dell'atto di contestazione della violazione privo della suddetta indicazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (C. Cass. del 13 settembre 1997, n. 9080 e C. Cass. del 4 giugno 1999, n. 5453).
Quanto sopra non esclude, comunque, la necessità di dare attuazione all'art. 3 della legge n. 241/90, norma rivolta ad agevolare il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione facilitandogli la conoscenza degli strumenti di tutela delle proprie posizioni soggettive.
Nota Min. Giustizia 13 agosto 2003 - Legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del D.L. n. 151 del 2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
(Ulteriori integrazioni e chiarimenti sono contenuti nella nota 31 ottobre 2003).
La legge n. 214 del 2003 di conversione del decreto legge n. 151 del 2003, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 133/L alla Gazz. Uff. 12 agosto 2003, n. 186, Serie generale, ha modificato, tra le altre, anche l'art. 204-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992).
La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante sull'attività delle cancellerie.
Si invitano pertanto gli Uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli Uffici interessati, le istruzioni che seguono.
1. Versamento della cauzione: adempimenti del ricorrente.
Secondo la nuova formulazione dell'art. 204-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), «il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore».
Poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, tutt'ora in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo («deve versare presso la cancelleria ... una somma ...») deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.
Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo, questa Direzione generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il Libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli Uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero.
Tale strumento è peraltro individuato anche dall'art. 2 del citato R.D. n. 149 del 1910, («tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'Ufficio postale incaricato»).
Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso l'Ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'Ufficio postale come ricevuta. Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.
2. Ricevimento del libretto di deposito postale: adempimenti del cancelliere.
Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, annotando gli estremi del libretto nel registro cd. Mod. I, di cui gli Uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (allegato A). Allo stesso modo gli Uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la restituzione o l'assegnazione della somma al termine del procedimento (art. 17 R.D. cit.).
3. Valutazione sull'entità dell'importo versato e decisione sulla inammissibilità del ricorso.
L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è «una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Il provvedimento con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza dell'importo versato - dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso, dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.
4. Accoglimento del ricorso: adempimenti relativi alla restituzione.
In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere all'Ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo complessivo.
Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione della legge di cui all'oggetto.
Nota Min. della giustizia 31 ottobre 2003 - Versamento della cauzione nell'ipotesi di ricorso ex art. 204-bis del codice della strada. Integrazione della nota 13 agosto 2003, prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U), di questa Direzione generale (riportata in prcedenza).Con riferimento alle modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 204-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), in seguito ad accordi intervenuti con l'Ente Poste S.p.A., si rappresenta che, in alternativa allo strumento del deposito giudiziario, può essere utilizzato anche il cd. libretto nominativo con vincolo cauzionale.
Il libretto in questione è un normale libretto nominativo fruibile in ogni ufficio postale del territorio, intestato al ricorrente e sul quale, in sede di apertura, verrà apposta l'annotazione "vincolo per cauzione ai sensi dell'art. 204-bis della legge 1 agosto 2003, n. 214", nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale.
Il libretto, una volta emesso, verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso.
Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall'ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente. La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo.
Si evidenzia che, poiché il predetto libretto svolge funzioni di deposito giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo generale), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, annotando gli estremi dello stesso nel Registro generale dei depositi giudiziari, Mod. 1.
La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti modalità a seconda dell'accoglimento o meno del ricorso:
a. in caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà, pertanto, consegnare al ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del provvedimento di accoglimento disponente in merito all'assegnazione delle somme, per la successiva consegna all'ufficio postale presso il quale il ricorrente intende chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall'ufficio postale dopo la corresponsione del saldo al ricorrente;
b. nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la cancelleria deve trasmettere il libretto all'ufficio postale con la copia autentica del dispositivo della sentenza affinché la cauzione sia assegnata all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. L'assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa amministrazione, tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale ultime ipotesi le spese dovranno essere stornate dall'ammontare della somma depositata sul libretto. L'eventuale somma residua è restituita al ricorrente secondo le modalità già precisate sub a). La ricevuta dell'operazione eseguita è consegnata alla cancelleria ed è allegata al registro modello I (analogamente a quanto avviene per i depositi giudiziari, vedi artt. 162 D.M. 20 dicembre 1952 e 18 del R.D. n. 149 del 1910).
Infine, avuto riguardo ai dubbi interpretativi sollevati dagli uffici giudiziari, si precisa che, con la nota 13 agosto 2003, [prot. n. 1/10678/7C Codice stradale (U)] della Direzione generale della Giustizia Civile, si è inteso dettare disposizioni soltanto in merito alle modalità di deposito della somma da versare a titolo di cauzione, lasciando impregiudicata la valutazione - rimessa, in ultima analisi, alla esclusiva competenza dell'organo giurisdizionale - delle ipotesi in cui sia necessario il predetto versamento.
Le cancellerie, pertanto, sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservata alla valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione.
Si prega di diffondere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.
Dottrina
Note:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 204 bis CdS |
È stato disciplinato il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole: |
La possibilità di ricorso era già ammessa da una serie di pronunce della Corte Costituzionale ma non era disciplinata in modo compiuto. Ciò aveva |
Norma di nuova introduzione |
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§ il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta; |
favorito orientamenti contrastanti che, con la nuova previsione, potranno essere uniformati. |
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§ si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione; |
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§ all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore |
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§ La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente. |
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§ nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale; |
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§ nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. |
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Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se
l'interessato risiede all'estero.
2. (2).
3. (3).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 107,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(3) Comma abrogato dall'art.39, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Legislazione complementare.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
LE NUOVE REGOLE
• Viene abrogato il comma 3° che prevedeva che il Prefetto potesse delegare la tutela giudiziaria nella legittimazione passiva nei procedimenti amministrativi relativi alle norme del CDS, all’amministrazione cui apparteneva l’organo accertatore qualora essa stessa fosse anche destinataria dei proventi.
COSA È CAMBIATO
• Con l’abrogazione di questo 3° comma dell’art. 205 del CDS, e con l’introduzione di quanto sancito dal nuovo comma 4° bis dell’art. 204 bis del CDS viene definitivamente chiarito che la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione di sanzioni elevate da operatori dello «Stato» spetta al Prefetto, ed esso non potrà più delegare appartenenti ad altri uffici al di fuori dei funzionari della Prefettura.
Circ. Min. interno 27 febbraio 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Opposizione al giudice ordinario avverso verbale di accertamento di violazione. Quesito del Comune di ……...
È stata sottoposta all'attenzione della scrivente una sentenza di accoglimento di una opposizione a cartella esattoriale di pagamento per la riscossione di sanzione pecuniaria dovuta per violazione del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) pronunciata dal Pretore di Monza, deducendone il contrasto con quanto affermato da questo Ministero con circolare n. 87 in data 2 ottobre 1995.
In proposito pur nell'ovvio rispetto dovuto alla pronuncia giurisdizionale sopra cennata, si ritiene di dover esprimere talune perplessità in merito all'indirizzo seguito dal Pretore a sostegno dell'accoglimento del ricorso e del conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Invero pare alla scrivente che, nell'ambito della cognizione del rapporto tra la amministrazione portatrice della pretesa sanzionatoria e il privato sottoposto a sanzione, il giudice investito della relativa controversia possa sindacare la fondatezza dello accertamento dell'illecito, e quindi degli atti amministrativi che della funzione di accertamento delle infrazioni amministrative rappresentano la espressione, in una sede diversa da quella della opposizione alla iscrizione a ruolo della sanzione è cioè appunto in sede di impugnativa, ritenuta ammissibile dalle note pronunce della Corte Costituzionale (cfr., per tutte, la sentenza n. 255/1994) anche senza previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto, del verbale di accertamento.
Se l'interessato, non avvalendosi dei rimedi - amministrativi o giurisdizionali - consentiti dall'ordinamento ed esperibili entro i previsti termini di decadenza trascura di far valere le proprie ragioni non può, successivamente, utilizzando lo strumento della opposizione a cartella esattoriale, eccepire la infondatezza e/o la illegittimità dell'accertamento, ma solo dedurre vizi propri del ruolo.
Tale indirizzo - che, peraltro, riflettendo esigenze di certezza della efficacia e della validità degli atti amministrativi, appare ricavabile dai principi generali dell'ordinamento giuridico e, quindi, non abbisognevole di espressa consacrazione in una norma positiva - purtuttavia era stato esplicitato, al fine di eliminare ogni possibile incertezza, nel comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 17 maggio 1996, n. 270, recante modifiche al nuovo Codice della strada, secondo il quale avverso la cartella esattoriale l'opposizione "è consentita, esclusivamente, per motivi attinenti alla notifica del titolo iscritto a ruolo, ovvero nel caso di iscrizione in pendenza di ricorso al Prefetto o di opposizione all'autorità giudiziaria, ovvero quando sia tempestivamente avvenuto il pagamento in misura ridotta".
La mancata conversione del decreto e la sua omessa reiterazione per i noti indirizzi restrittivi formulati dalla Corte Costituzionale in tema di provvedimenti governativi di urgenza, non precludono - a giudizio di questo Ufficio - l'applicazione nella fattispecie del principio generale del diritto secondo cui, scaduti i termini per l'impugnativa di un atto, i provvedimenti allo stesso conseguenziali possono essere impugnati soltanto per motivi attinenti alla loro diretta sfera di legittimità e non anche per motivi che già avrebbero potuto essere fatti valere nei riguardi dell'atto pregresso.
Peraltro, la mancata reiterazione del decreto legge per i richiamati motivi non ha precluso al Governo di trasformare il provvedimento di urgenza in un disegno di legge di identico contenuto, che attualmente è all'esame del Parlamento.
Nel rappresentare quanto sopra, si soggiunge conclusivamente che l'Amministrazione comunale proponente il quesito è in facoltà, in situazioni analoghe a quella segnalata, di impugnare davanti alla Corte di Cassazione la sentenza di primo grado con la quale il Pretore dovesse persistere nell'accogliere opposizioni avverso cartelle esattoriali per motivi attinenti all'atto di accertamento della violazione.
Con riferimento al quesito posto relativo all'oggetto, si rappresenta che le due fattispecie (pagamento tardivo e pagamento parziale) considerate nel quesito stesso, sono disciplinate da distinte disposizioni dell'art. 389 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), fra le quali tuttavia esiste un rapporto di interferenza.
Al riguardo, si rammenta che i commi 1 e 2 dell'art. 389, opportunamente coordinati, disciplinano la ricevibilità e gli effetti del pagamento parziale delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni al Codice della strada.
In particolare, e premesso che il pagamento parziale non ha valore ai fini di estinzione della obbligazione, la citata norma, modificata dall'art. 219 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 212, chiarisce che nei casi di pagamento parziale la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione della obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e che la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta ai sensi dell'art. 203, coomma 3, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale) e l'acconto fornito.
Viceversa, il successivo comma della norma disciplina il pagamento tardivo, ma effettuato prima della formazione del ruolo, lasciando intendere che soltanto il pagamento "fuori termine " della somma esattamente corrispondente a quella dovuta ai sensi dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada impedisce la emissione del ruolo.
Dall'insieme delle disposizioni normative riportate emerge allora che, decorso il termine fissato dal comma 1 dell'art. 202, la somma da versare ai fini di evitare la riscossione forzata della sanzione pecuniaria non potrà più corrispondere al minimo edittale, bensì alla metà del massimo della sanzione edittale, con la conseguenza che, ove la somma versata risulti al di sotto della anzidetta "soglia", si imporrà la iscrizione a ruolo per la differenza tra la somma indicata dall'art. 203, comma 3, del Codice della strada e la somma versata. La esaminata norma regolamentare non contiene, alla luce di quanto detto, una specifica, differenziata disciplina del pagamento ridotto parziale, che costituirebbe - a rigore - una "sottofattispecie" del pagamento parziale della sanzione pecuniaria, attesa l'unicità del riferimento alla riportata disposizione dell'art. 203, comma 3, del Codice della strada.
Dunque riesce difficile non convenire sulla fondatezza della tesi, in forza della quale il pagamento tardivo nella misura del minimo edittale costituisce nulla più che acconto sulla somma che il trasgressore è tenuto a versare per liberarsi della obbligazione sanzionatoria contratta con l'amministrazione.
Con riferimento al quesito relativo all'oggetto si esprime l'avviso che i proventi delle sanzioni pecuniarie previste per violazioni al Codice della strada debbano essere distribuiti, anche quando sia emanata ordinanza-ingiunzione prefettizia, in conformità del criterio (appartenenza dell'agente che ha accertato la violazione allo Stato oppure ad altro Ente) indicato dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada).
Invero non paiono esistere persuasivi argomenti per affermare il contrario, ove si rifletta sulla circostanza che la suddetta disposizione non introduce, agli effetti che interessano, alcuna distinzione tra sanzioni esigibili in forza della emanazione di una ordinanza-ingiunzione (in sede di decisione del ricorso presentato al Prefetto avverso il verbale di contestazione come pure in tutti i casi in cui sia preclusa la conciliazione amministrativa come modo di estinzione del procedimento sanzionatorio) e sanzioni esigibili in forza di altro titolo esecutivo (specificamente, il sommario processo verbale, quando ricorrano le condizioni indicate dall'art. 203, comma 3, del Codice della strada).
In altri termini, risulta dalla norma la identità dei criteri di ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie qualunque sia la fonte dell'obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, e quindi indipendentemente dalla qualità di autorità statale piuttosto che comunale dell'organo amministrativo da cui promana la ordinanza-ingiunzione.
E il riferimento alla possibilità che le somme di cui è ingiunto il pagamento siano destinate, alternativamente, all'ufficio del registro oppure al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione contenuto nell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, recante i principi basilari della materia, sta appunto a segnalare, ad avviso della scrivente, che le somme di cui è ingiunto il versamento possono ricevere una destinazione differenziata, concretamente disciplinata dalle singole leggi speciali.
Tali considerazioni paiono confortate dall'art. 206, comma 2, del Codice della strada, che disciplina la ipotesi di riscossione dei proventi spettanti ad ente diverso dallo Stato espressamente chiarendo l'imputazione alle "amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore" del compito di predisporre i ruoli esattoriali per la esecuzione forzata in danno del trasgressore moroso.
Alla luce di tutto quanto esposto pare doversi concludere per la necessità che la ordinanza-ingiunzione prefettizia destini a Ente diverso dallo Stato (Provincia, Comune), i proventi delle sanzioni quando all'accertamento dell'illecito abbiano proceduto funzionari, ufficiali ed agenti di quegli Enti.
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/4106/5 - Spese di notifica di ordinanza-ingiunzione.È stato richiesto l'avviso della scrivente in merito al recupero delle spese di notifica delle ordinanze-ingiunzione.
Quest'Ufficio ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell'art. 201, comma 4, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
le spese di notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre procedere in sede di notifica dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in base a quanto espressamente previsto dall'art. 204, comma 2, del Codice della strada, nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale costituisce titolo esecutivo anche "per le spese del procedimento" (art. 203, comma 3, del Codice della strada).Come già precisato con la circolare n. 117 diramata alle Prefetture il 13 dicembre 1999, nelle spese del procedimento rientrano senz'altro quelle necessarie alla notifica, che a loro volta comprendono tutti i costi sopportati dall'Amministrazione per effettuare validamente le prescritte operazioni di comunicazione al "contravventore".
Naturalmente, il trasgressore, deve essere reso edotto della eventualità che sullo stesso gravano le ulteriori spese imposte dal procedimento di notifica.
Pertanto, nei casi in cui viene ritenuto fondato l'accertamento, l'Autorità amministrativa che ha ricevuto il ricorso emette, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981 e dell'art. 204 del Codice della strada, l'ordinanza-ingiunzione comprensiva anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate dal trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
Alla luce delle suddette disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la soccombenza, quindi, nell'ordinanza-ingiunzione devono essere indicate, distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque necessarie alla regolare conclusione del procedimento.
Sull'argomento, infine, si ricorda che l'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, prevede i casi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la notifica dei propri atti, versando al Comune un corrispettivo determinato in misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in corso di adozione.
La norma, inoltre, estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del 1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto articolo 10 generalizza la facoltà dalla Pubblica Amministrazione che adotta una ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981, di provvedere direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982.
Ciò premesso in termini generali, per quanto riguarda la specifica questione sollevata in merito al recupero delle spese necessarie per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione emessa sulla base di un verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia municipale nei confronti del trasgressore residente in un Comune diverso da quello di appartenenza dello stesso organo accertatore, si ritiene che risponda ad esigenze di economia procedimentale consentire che all'attività di notifica di che trattasi provveda lo stesso ufficio dell'agente verbalizzante anche nel caso in cui il "contravventore" risieda nel territorio di un ente diverso.
In questo modo, infatti, al soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione potrà essere indicato un solo ufficio presso il quale effettuare, in una unica soluzione, il pagamento delle somme (e quindi anche quelle relative alle spese di notifica) determinate con l'ordinanza del Prefetto. Con la suddetta procedura, inoltre, gli adempimenti connessi al recupero delle spese in argomento verrebbero di molto semplificati in quanto un unico ente (quello al quale spettano i proventi della sanzione) sarà anche incaricato di recuperare le somme eventualmente anticipate per le spese di notifica, attraverso la predisposizione del ruolo ai sensi dell'art. 206, comma 2, del Codice del strada, nel caso in cui il pagamento della sanzione e/o delle spese di notifica non dovesse essere effettuato nel termine previsto dall'art. 204 del Codice della strada.
Circ. Min. interno 13 marzo 2000, n. M/2413/10 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto. Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.
Si è chiesto di conoscere l'orientamento della scrivente in merito alla necessità di indicare nei verbali di accertamento delle violazioni amministrative la possibilità di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, questo Ufficio, in occasione di specifici quesiti rivolti da alcune Prefetture, ha rappresentato l'avviso favorevole in ordine alla opportunità di procedere alla integrazione del modello di verbale allo scopo di rendere il medesimo conforme alle indicazioni contenute nelle note pronunce del giudice delle leggi che hanno riconosciuto la azionabilità del rimedio giurisdizionale avverso i verbali in argomento, senza il preventivo esperimento della tutela amministrativa.
In particolare, quest'Ufficio, già in passato, ha suggerito di integrare i verbali di accertamento (eventualmente a mezzo timbro) con la indicazione della alternatività della facoltà dell'opposizione all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso all'Autorità amministrativa.
Ciò per dare attuazione all'art. 3 della legge n. 241/90, norma rivolta ad agevolare il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione facilitandogli la conoscenza degli strumenti di tutela delle proprie posizioni soggettive e al fine di evitare ogni rischio di censura in sede giurisdizionale.
Circ. Min. interno 17 aprile 2000, n. 42 - Questioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada: a) termine per la presentazione del ricorso in opposizione avverso il verbale; b) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso il verbale; c) rappresentanza dell'amministrazione in giudizio; d) limiti di ammissibilità della opposizione avverso la cartella esattoriale; e) legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso la cartella esattoriale; f) requisiti formale del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanografici.Da parte di alcune Prefetture sono stati formulati quesiti in ordine alle questioni in oggetto indicate. Su alcuni di essi l'Avvocatura generale dello Stato ha avuto modo di esprimere il proprio parere con nota n. 27775 del 11 marzo 2000 (CS. n. 5232/95-109) che si allega in copia.
Pertanto, sulla base del suddetto parere e di una ricognizione delle pertinenti pronunce della Corte di Cassazione, si ravvisa l'opportunità, al fine di agevolare l'esercizio dei compiti delle Prefetture, di fornire, sulle singole questioni, le seguenti indicazioni.
A) Termine per la presentazione dell'opposizione all'A.G.O. avverso il verbale di accertamento.
La Corte di Cassazione (Sez. III, n. 10768 del 4 giugno/29 settembre 1999) ha modificato l'orientamento precedentemente seguito in materia. Infatti, con la sentenza 20 gennaio 1999, n. 482, aveva indicato in trenta giorni il termine per la presentazione della opposizione. La più recente pronuncia (n. 10768) ha invece affermato che il termine suddetto "deve essere determinato in sessanta giorni dalla contestazione della contravvenzione o dalla notificazione di quest'atto". Più specificamente - ha affermato la Corte - nel caso in cui l'interessato propone direttamente l'opposizione davanti all'A.G.O., "l'atto deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica".
La stessa Cassazione, in altra pronuncia (Sez. I, n. 12628 del 17giugno/17 dicembre 1998) ha affermato che, se nel termine predetto non avviene, da parte dell'interessato, né l'accesso alla tutela amministrativa, né l'accesso immediato a quella giurisdizionale, "tale acquiescenza ... preclude la deduzione e il riesame, in sede giurisdizionale, di ogni ragione di doglianza" in merito alla individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l'atto di accertamento provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al giudizio di opposizione.
Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato, nell'allegato parere dell'11 marzo scorso, ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15 gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell'interno nei giudizi di che trattasi "in alternativa con l'amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione"; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al Prefetto.
Alla luce di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel caso in cui l'opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata oltre il termine di cui all'art. 203 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ne venga eccepita la tardività;
b) nel caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l'autorità verbalizzante "al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell'accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitare l'intervento in giudizio". In quest'ultimo caso (autorità verbalmente non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l'Amministrazione nel giudizio dovrà "insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione".
Pertanto, a parziale aggiornamento delle indicazioni formulate con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, si rappresenta l'opportunità che codesti Uffici adeguino la loro iniziativa ai suggerimenti come sopra formulati dall'Avvocatura generale dello Stato.
C) Rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio.
L'Avvocatura generale dello Stato ha confermato che l'Amministrazione può essere rappresentata in giudizio da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) richiama l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, il cui quarto comma dispone che "l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio personalmente ... o avvalersi anche di funzionari appositamente delegati"; non occorre, quindi, alcuna delega da parte dell'Avvocatura dello Stato.
D) Limiti di ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale.
In conformità all'indirizzo della Corte Costituzionale, l'opposizione davanti all'Autorità giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria, non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999, n. 7015; 20 gennaio 1999, n. 482).
È tuttavia da tenere presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso in cui il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
E) Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alla cartella esattoriale.
Nel caso in cui, attraverso l'opposizione, vengono dedotti esclusivamente vizi propri dell'atto di esazione, la legittimazione passiva è del solo esattore. Pertanto, in tal caso, la Prefettura eventualmente coinvolta dovrà eccepire la mancanza di legittimazione propria. Viceversa, qualora l'opposizione si appunti sulla sanzione secondo le richiamate pronunce della Corte di Cassazione (n. 7015/1999 e n. 482/1999), è da ritenersi sussistente la legittimazione del Prefetto (Cass. n. 4324 del 29 aprile 1999).
F) Requisiti formali del verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere di questo Ufficio in ordine ai requisiti formali che deve possedere il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati, la cui assenza determini vizio rilevabile in sede di impugnativa comportante l'annullamento dell'atto.
Al riguardo si ritiene che occorre attenersi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, nella sentenza n. 1923 del 7 luglio 1998/6 marzo 1999 in base alla quale deve ritenersi legittimo il verbale redatto con sistemi meccanizzati nel quale la firma autografa dell'organo accertatore è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Ciò in quanto, con l'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, il legislatore ha affermato sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi, e la stessa giurisprudenza (Cass. n. 7234 del 7 agosto 1996 e n. 9394 del 24 settembre 1997) formatasi in sede di interpretazione del citato art. 3, ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore. Tuttavia, occorre che esista, nell'originale del provvedimento, la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato in guisa da risultare in modo non equivoco la provenienza dell'atto dall'ufficio competente.
Pertanto, è da ritenersi superata - come evidenziato dallo stesso giudice - la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 2341 del 20 ottobre 1997/3 marzo 1998, con la quale era stata affermata la illegittimità della notificazione al trasgressore di una "copia informe del verbale di accertamento ... redatto con sistemi meccanizzati e non recante alcuna sottoscrizione dell'agente accertatore".
Tanto si rappresenta per ogni utile orientamento delle SS.LL. Si prega di segnare ricevuta.
Avvocatura generale dello Stato
Nota 11 marzo 2000, n. 27775
Risposta a nota del 28 giugno 1995
Oggetto: Opposizione diretta all'Autorità giudiziaria avverso l'accertamento di violazioni al codice della strada - Legittimazione passiva.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, su richiesta della Prefettura di Teramo, ha proposto ulteriori questioni sulla problematica di cui al precedente parere 17 febbraio 1996 di questa Avvocatura generale e che si ritiene interessi anche il Ministero, stante il carattere generale.
È ormai pacifico che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice stradale, il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione non costituisce presupposto processuale per adire il giudice ordinario, vigendo la regola dell'alternatività tra ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Pertanto il soggetto passivo della sanzione amministrativa, ove non intenda adempiere, può:
- ricorrere al Prefetto e poi eventualmente impugnare davanti il giudice ordinario l'ordinanza-ingiunzione, secondo quanto previsto dal codice stradale (artt. 203, 204 e 205);
- impugnare direttamente davanti al giudice ordinario il verbale di accertamento senza ricorrere al Prefetto;
- proporre opposizione giudiziaria contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione.
Il primo caso non dà luogo a questioni.
Per i casi invece in cui l'azione giudiziaria sia stata proposta senza il preventivo ricorso al Prefetto, questa Avvocatura generale, con la citata consultazione 17 febbraio 1996, aveva evidenziato che va posta attenzione sulla esatta individuazione dell'Amministrazione passivamente legittimata che dovrà partecipare al giudizio.
Quanto sopra in applicazione del principio di carattere generale di cui all'art. 23, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamato espressamente dal comma 3 dell'art. 205 del codice della strada) secondo cui in materia di sanzioni amministrative il ricorso in opposizione va notificato "all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato".
La Cassazione tuttavia (su conclusioni difformi del PG) è andata in contrario avviso, respingendo, con sentenza 15 gennaio 1999, n. 387, un ricorso proposto da questa Avvocatura generale per sostenere il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'interno nell'azione giurisdizionale proposta avverso verbale della Guardia di Finanza, senza il previo ricorso al Prefetto.
La Cassazione ha basato la sua decisione sulla disposizione del comma 3 dell'art. 11 del codice della strada, secondo cui "al Ministero dell'interno compete altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati".
Conclude pertanto la citata sentenza:
"Accanto alla specifica legittimazione delle singole Amministrazioni, di volta in volta interessate in relazione al servizio espletato, deve riconoscersi, quindi, la legittimazione del Ministero dell'interno che, quale organo preposto al loro coordinamento, è competente ad intervenire sulle questioni riguardanti la circolazione, venendo a costituire così un punto di riferimento costante in materia".
È stata così affermata la legittimazione del Ministero dell'interno "in alternativa con l'Amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione".
Invece tale alternatività sembrerebbe esclusa da successiva pronunzia (Cass. 12 maggio 1999, n. 4711) che ha negato legittimazione passiva al Comando dei vigili urbani cui appartiene il verbalizzante, essendo legittimato passivo il Prefetto cui l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo.
Tralasciando di considerare se la legittimazione competa al Ministero dell'interno o al Prefetto, trattandosi di organi della stessa amministrazione, la ratio della citata giurisprudenza può essere ravvisata nel fatto che in materia di circolazione stradale l'opposizione all'accertamento (da qualunque autorità provenga) ricade sotto la cognizione del Prefetto (art. 203 del codice della strada). Tale iniziativa può assumere la forma del ricorso amministrativo o del ricorso giurisdizionale, per cui, stante l'alternatività dei due mezzi di impugnazione, ragioni di coerenza vorrebbero che sia sempre il Prefetto a vagliare in via preventiva la fondatezza dell'accertamento.
Da ciò potrebbe evincersi che, mentre in sede di ricorso amministrativo il Prefetto potrà emettere ordinanza-ingiunzione ovvero ordinanza motivata di archiviazione (art. 204 del codice della strada), in caso di ricorso giurisdizionale il Prefetto potrà resistere per gli stessi motivi che (in sede di ricorso amministrativo) sarebbero stati esternati nell'ordinanza-ingiunzione ovvero, ritenendo fondata l'opposizione, potrà rimettersi alla decisione del giudice, non potendo procedere alla archiviazione, essendo questa prevista solo nel ricorso amministrativo.
In altri termini la interpretazione giurisprudenziale ha in sostanza inteso affermare che il Prefetto debba in ogni caso esaminare l'accertamento, non essendo logico, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, che ciò avvenga solo nel caso di ricorso amministrativo e non anche di ricorso giurisdizionale, stante l'affermata alternatività dei due mezzi di tutela.
Se quindi il verbale di accertamento della violazione è immediatamente impugnabile (Cass. 22 gennaio 1999, n. 574; 5 gennaio 1999, n. 4486), la più recente giurisprudenza ha peraltro inteso precisare che, in mancanza di ricorso al Prefetto, il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ed è assimilabile alla ordinanza-ingiunzione prefettizia quale atto definitivo del procedimento sanzionatorio, con la conseguenza che, qualora, nel termine stabilito dalla legge, l'interessato non acceda né alla tutela amministrativa né a quella giurisdizionale, tale acquiescenza esplica efficacia equipollente alla mancata impugnazione della valutazione negativa del Prefetto, e preclude la deduzione e il riesame nel merito della sussistenza della violazione (Cass. 17 dicembre 1998, n. 12628, per l'assimilabilità all'ordinanza prefettizia, v. pure Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
Pertanto, in relazione ai contenziosi promossi contro il Prefetto, pur in assenza di ordinanza-ingiunzione prefettizia, sarà facile eccepire la tardività in tutti quei casi in cui non sia stato rispettato il termine di cui all'art. 203 del codice della strada, il che si ritiene rientri nella normalità, essendo logico pensare che l'interessato, ricevuto un accertamento, sia indotto, per economia, a ricorrere al Prefetto, per cui l'azione giudiziaria potrebbe valere come mezzo di tutela da esperire quanto il suddetto termine sia scaduto.
Non potendosi più insistere nel dedurre il difetto di legittimazione passiva, sarà pertanto opportuno porre attenzione alla tempestività dell'azione giudiziaria.
Qualora l'azione giurisdizionale sia tempestiva (come nel caso deciso dalla citata sentenza n. 387/99 della Cassazione) il Prefetto, ricevuto un ricorso giurisdizionale, dovrà informare l'Autorità verbalizzante, al fine di ricevere (analogamente a quanto l'art. 203, comma 2, dispone per il ricorso amministrativo) ogni utile elemento a fondamento della accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitarne l'intervento in giudizio.
In quest'ultimo caso, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, sarà opportuno insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e comunque per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione.
Sarebbe comunque opportuno che il vuoto normativo circa la legittimazione passiva e i poteri del Prefetto nei giudizi di opposizione senza il previo ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada, creatosi a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, venga al più presto colmato.
Qualunque sia l'Amministrazione evocata, questa in giudizio può essere rappresentata da propri dipendenti, in quanto l'art. 205 del codice della strada richiama l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui comma 4 prevede che l'Autorità che ha emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente avvalendosi anche di funzionari appositamente delegati, assegnandole così la legittimazione processuale per l'intero arco del procedimento; non occorre pertanto delega dell'Avvocatura dello Stato nel caso trattasi di amministrazione statale diversa dal Prefetto.
Inoltre l'opposizione giudiziaria può essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione della sanzione pecuniaria non solo per vizi propri dell'atto di esazione, ma anche al fine di dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio ovvero vizi relativi alla sua notificazione (Cass. 6 luglio 1999 n. 7015, 20 gennaio 1999 n. 482), in tali casi si può anche contestare il merito della sanzione (cit. Cass. 11 febbraio 1999, n. 1149).
È tuttavia da tener presente che il ricorso oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale emessa per il pagamento della sanzione pecuniaria è ammissibile qualora dalla medesima non è individuabile il titolo per l'iscrizione a ruolo e non anche nel caso che il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato notificato o deve aversi per tale, essendo stato rifiutato (Cass. 22 giugno 1999, n. 6327).
Nel caso che vengano dedotti vizi propri dell'atto di esazione la legittimazione passiva sarà solo dell'esattore.
Qualora invece l'azione giudiziaria abbia ad oggetto la sanzione amministrativa, l'azione dovrà essere intrapresa oltre che nei confronti dell'esattore anche contro l'ente che ha eseguito l'iscrizione a ruolo e nei confronti del Prefetto ove abbia emanato i provvedimenti sanzionatori (V. Cass. 29 aprile 1999, n. 4324).
Infine per quanto riguarda la condanna alle spese, la questione è connessa a quella della legittimazione passiva, per cui la relativa condanna è incontestabile in tutti i casi in cui non può escludersi la legittimazione passiva dell'Amministrazione dell'interno (o del Prefetto) ancorché trattasi di accertamento eseguito da altra amministrazione.
La questione oggetto della presente consultazione è stata sottoposta all'esame del Comitato consultivo di questa Avvocatura generale, che si è espresso in conformità a quanto sopra esposto.
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla legittimità della richiesta di discarico amministrativo delle cartelle esattoriali notificate oltre il termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione.
In proposito, la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
L'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescriva nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
Il più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ritiene che "nessuna norma stabilisce che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, con il quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (C. Cass., Sez. I civile, del 25 marzo 1999, n. 7662).
La suddetta tesi - sempre secondo il richiamato orientamento - non comporta un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva, essendo l'esattore comunque soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo") per la notifica della cartella di pagamento al debitore.
Invero, la lettura dell'art. 27 L. n. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 L. n. 689/81, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602/73 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 L. n. 689/81, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602/73, prevalga su quest'ultima.
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del Codice della strada al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
In conclusione, "non si ravvisano ragioni di sorta per ritenere che il rinvio, non a caso generico, dell'art. 27 della legge n. 689/81 alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, debba intendersi esteso anche alle disposizioni dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali prevedono la decadenza per il caso che i ruoli nei quali debbono essere iscritte le somme dovute a titolo di imposta non siano formati e consegnati all'esattore nei termini previsti da tale articolo. E deve invece concludersi che il richiamo attiene solo alle modalità operative di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, che va effettuata "in base" alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e non anche in puntuale applicazione di tutte le norme che tale tipo di esazione disciplinano". (C. Cass. Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
Decisiva pertanto è l'argomentazione fondata sulla lettera della legge la quale non prevede che, oltre all'iscrizione e consegna del ruolo debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'amministrazione. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo a carico del concessionario di rispettare il termine di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 di notificazione della cartella esattoriale al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Da ciò ne consegue che l'amministrazione deve provvedere all'iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione, mentre il concessionario può notificare la cartella esattoriale al debitore entro gli ulteriori quattro mesi successivi alla suddetta consegna.
Tanto si rappresenta in relazione alla richieste di indicazioni formulate da alcune Prefetture.
Circ. Min. interno 11 luglio 2000, n. M/2413/11 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Immediata ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto - Obbligo per l'agente accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.È stato chiesto di conoscere l'orientamento della scrivente in merito alla necessità di indicare nei verbali di accertamento delle violazioni amministrative la possibilità di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, questo Ufficio, in occasione di specifici quesiti rivolti da alcune Prefetture, ha rappresentato l'avviso favorevole in ordine alla opportunità di procedere alla integrazione del modello di verbale allo scopo di rendere il medesimo conforme alle indicazioni contenute nelle note pronunce del giudice delle leggi che hanno riconosciuto la azionabilità del rimedio giurisdizionale avverso i verbali in argomento, senza il preventivo esperimento della tutela amministrativa.
In particolare, è stato suggerito di integrare i verbali di accertamento (eventualmente a mezzo timbro) con la indicazione della alternatività della facoltà dell'opposizione all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso all'Autorità amministrativa, pur non ritenendosi, tuttavia, che a tale omissione possa conseguire la pronuncia di illegittimità dell'atto di contestazione della violazione privo della suddetta indicazione.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente (C. Cass. del 13 settembre 1997, n. 9080 e C. Cass. del 4 giugno 1999, n. 5453).
Quanto sopra non esclude, comunque, la necessità di dare attuazione all'art. 3 della legge n. 241/90, norma rivolta ad agevolare il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione facilitandogli la conoscenza degli strumenti di tutela delle proprie posizioni soggettive.
Circ. Min. interno 18 gennaio 2000, n. 8 - Codice della strada. Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni promossi direttamente all'Autorità giudiziaria.
Alcune Prefetture hanno chiesto il parere della scrivente in merito all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sulla questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizioni avverso i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada promossi direttamente avanti al giudice ordinario; legittimazione che la sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione n. 4711 del 2 dicembre 1998/12 maggio 1999 attribuisce in ogni caso al Prefetto (all. 1).
In particolare, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha sostenuto che in caso di impugnazione della decisione del Pretore in ordine all'opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale, legittimato passivo è il Prefetto al quale l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo; con la conseguenza "inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore che abbia deciso sulla opposizione al verbale di accertamento della infrazione, in cui si sia erroneamente indicato come legittimato passivo il responsabile del Comando di Polizia municipale cui appartiene il verbalizzante".
In proposito, si rammenta che - dopo le note sentenza della Corte Costituzionale tese ad ammettere la diretta impugnabilità avanti al giudice ordinario degli atti di accertamento di violazioni al codice della strada anche in assenza della preventiva presentazione e decisione del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - questo Ufficio ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi.
Con il parere n. 5232/95-109 del 17 febbraio 1996 (portato a conoscenza delle Prefetture con circolare 22 febbraio 1996, n. M/2413), la predetta Avvocatura ha ritenuto che, in materia, l'Amministrazione alla quale occorre far riferimento è quella "titolare del rapporto sostanziale", cioè l'Amministrazione che abbia inflitto la sanzione, identificabile con riguardo al "rapporto organico che lega il verbalizzante all'Amministrazione".
Pertanto, qualora il verbale di accertamento provenga da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non sia funzionalmente riconducibile al medesimo, sono gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Poiché questo Ufficio è dell'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, supportata da argomentazioni giuridiche, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione, si ritiene opportuno che, nei casi in cui l'Autorità giudiziaria disponga la comparizione delle Prefetture all'udienza fissata a seguito di ricorso proposto direttamente avverso il verbale di accertamento redatto dai comandi di polizia municipale, il funzionario prefettizio appositamente delegato rappresenti in giudizio la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione di appartenenza.
Qualora l'Autorità giudiziaria dovesse decidere sull'opposizione ritenendo comunque legittimato passivo il Prefetto, dovrà essere interessata la competente Avvocatura dello Stato affinché venga valutata la possibilità di ricorrere per Cassazione.
Rimanendo confermato il soprariportato parere dell'Avvocatura generale dello Stato sull'argomento, si pregano le SS.LL. di volersi attenere alle indicazioni fornite nel caso in cui dovessero localmente manifestarsi orientamenti giurisprudenziali contrastanti con il medesimo parere.
Di ogni coinvolgimento di codesti Uffici in termini difformi dall'indirizzo formulato, si gradirà avere notizia.
Allegato
AULA A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione prima civile
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Sgroi - Presidente
Dott. Giovanni Olla - Consigliere
Dott. Mario Rosario Morelli - Rel. Consigliere
Dott. Giuseppe Maria Berruti - Consigliere
Dott. Fabrizio Forte - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Su ricorso proposto da:
Zamara Sandro, domiciliato in Roma presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Madeo Giuseppe Antonio, Enzo Tateo, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Polizia municipale di Garlasco;
- intimata -
avverso il provvedimento della Pretura di Vigevano, emesso il 16 ottobre 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 1998 dal Conisgliere Dott. Mario Rosario Morelli;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Ritenuto che Sandro Zamara ha impugnato per cassazione il provvedimento del Pretore di Vigevano del 16 ottobre 1996, che ha dichiarato inammissibile (ex art. 23 legge n. 689 del 1981), per ritenuta tardività, l'opposizione del medesimo Zamara avverso un verbale di accertamento di infrazione a norma del Codice stradale.
Rilevato che l'odierna impugnazione (con cui si denuncia violazione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per omessa considerazione della sospensione dei termini processuali nel periodo 1° agosto-15 settembre) è stata rivolta al comandante dei vigili urbani.
Considerato che risulta, quindi, errata l'individuazione del legittimato passivo;
che infatti - nel caso di impugnazione del trasgressore direttamente proposta (come nella specie) avverso il verbale di accertamento della infrazione, ai sensi dell'art. 142-bis della legge n. 122 del 1989, cui ora corrisponde l'art. 203 del D.Lgs. n. 285 del 1992, nell'interpretazione "adeguatrice" datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 1994 - legittimato passivo è il Prefetto, al quale l'interessato avrebbe potuto proporre il ricorso amministrativo (ex comma 1°, art. 203), che la Corte ha ritenuto "facoltativo", e che sarebbe stato comunque competente a ricevere gli atti trasmessi dal responsabile del comando, cui appartiene il verbalizzante, e ad emettere l'ordinanza ingiuntiva del pagamento della sanzione amministrativa (art. 203, comma 2°, art. 204 del nuovo codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ove non scavalcata dal ricorso giurisdizionale diretto nei sensi di cui sopra;
che l'impugnazione in esame è pertanto, per tal profilo, inammissibile;
che nulla deve disporsi in tema di spese per l'assenza di controparte costituita in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 2 dicembre 1998
Firmato:
Il relatore
Il Presidente
Il collaboratore di cancelleria
Depositato in Cancelleria
Il 12 maggio 1999
Esente da registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317
Circ.
Ministero dell'interno,13 marzo 2000, n. M/2413/10 -
Violazioni al Codice della strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Immediata ricorribilità innanzi
all'autorità giudiziaria in alternativa al Prefetto. Obbligo per l'agente
accertatore di indicare nel verbale tale possibilità.
Si è chiesto di conoscere l'orientamento della scrivente in merito alla necessità di indicare nei verbali di accertamento delle violazioni amministrative la possibilità di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 205 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
In proposito, questo Ufficio, in occasione di specifici quesiti rivolti da alcune Prefetture, ha rappresentato l'avviso favorevole in ordine alla opportunità di procedere alla integrazione del modello di verbale allo scopo di rendere il medesimo conforme alle indicazioni contenute nelle note pronunce del giudice delle leggi che hanno riconosciuto la azionabilità del rimedio giurisdizionale avverso i verbali in argomento, senza il preventivo esperimento della tutela amministrativa.
In particolare, quest'Ufficio, già in passato, ha suggerito di integrare i verbali di accertamento (eventualmente a mezzo timbro) con la indicazione della alternatività della facoltà dell'opposizione all'Autorità giudiziaria rispetto al ricorso all'Autorità amministrativa.
Ciò per dare attuazione all'art. 3 della legge n. 241/90, norma rivolta ad agevolare il cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione facilitandogli la conoscenza degli strumenti di tutela delle proprie posizioni soggettive e al fine di evitare ogni rischio di censura in sede giurisdizionale.
Circ. Ministero dell'interno,25 maggio 2000, n. M/2413/11 - Legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) innanzi all'A.G.O.
È stato chiesto il parere della scrivente in merito all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sent. n. 387 del 15 gennaio 1999) sulla questione della legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) promossi direttamente avanti al giudice ordinario.
La questione è stata recentemente affrontata da quest'Ufficio che, con circolare n. 42 del 17 aprile 2000 (riportata in precedenza), ha fornito ai Prefetti alcune indicazioni anche sullo specifico argomento.
In sintesi, con la circolare n. 25 e del 22 febbraio 1996 e la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, lo scrivente Ufficio, sulla base del parere n. 5232/95-109 del 17 febbraio 1996 dell'Avvocatura generale dello Stato, aveva fornito indicazioni in merito alla individuazione dei soggetti da ritenersi passivamente legittimati nei giudizi di opposizione di che trattasi, sostenendo che, qualora l'atto di accertamento provenisse da organi non incardinati nel Ministero dell'interno ovvero il cui operato non fosse funzionalmente riconducibile al medesimo, dovessero essere gli uffici delle amministrazioni di volta in volta interessate a partecipare al giudizio di opposizione.
Sul punto l'Avvocatura generale dello Stato, nel parere dell'11 marzo 1999,allegato alla citata circolare n. 42/2000, ha innanzitutto richiamato le più recenti pronunce della I Sezione della Corte di Cassazione: in ordine di successione temporale, la sentenza n. 387 del 15 gennaio 1999, che ha affermato la legittimazione del Ministero dell'interno nei giudizi di che trattasi "in alternativa con l'amministrazione da cui dipende il personale che ha provveduto direttamente all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione"; e la sentenza n. 4711 del 12 maggio 1999 che sembrerebbe escludere tale alternatività, attribuendo in ogni caso la legittimazione passiva al Prefetto.
Alla luce di dette pronunce, la suddetta Avvocatura, in attesa che la giurisprudenza si consolidi, ha fornito talune indicazioni utili alla definizione della linea sostenibile dalle Prefetture nei giudizi di che trattasi. In particolare, ha suggerito che:
a) nel caso in cui l'opposizione avverso il verbale di accertamento risulti presentata oltre il termine di cui all'art. 203 del Codice della strada, ne venga eccepita la tardività;
b) nel caso di tempestività della opposizione, la Prefettura provveda ad informare l'autorità verbalizzante «al fine di ricevere ogni utile elemento a fondamento dell'accertata violazione e, nel caso di accertamento redatto da autorità non statale, sollecitare l'intervento in giudizio». In quest'ultimo caso (autorità verbalizzante non statale) il funzionario prefettizio chiamato a rappresentare l'Amministrazione nel giudizio dovrà «insistere per il difetto di legittimazione passiva del Prefetto e, comunque, per la chiamata in causa dell'ente non statale che ha accertato la violazione».
Dottrina
Note:
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 205 CdS |
Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. |
La possibilità di avvalersi dell'organo accertatore per la presenza in giudizio era prevista solo per l'opposizione avverso il verbale redatto dalla Polizia Municipale. |
Norma di nuova introduzione |
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La possibilità di delega è prevista solo se l'organo accertatore è destinatario dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 CdS. |
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Art. 206. Riscossione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202
e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione.
Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni
da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente
di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la
riscossione in unica soluzione.
Regolamento.
Art.389. (Art. 206 Cod. Str.) Ricevibilità ed effetti dei pagamenti.
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal
codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa
estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo,
e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma
dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito (1).
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione,
ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo
203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione
del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella
di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo
206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo
27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).
--------------
(1) Comma così modificato dall'art. 219, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Art. 390. (Art. 206 Cod. Str.) Erronea iscrizione a ruolo.
1. In caso di erronea iscrizione
a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo
206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia
all'Intendenza di Finanza competente per territorio.
Legislazione complementare
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27:
Art. 27. Esecuzione forzata.Circ. Ministero dell'interno 18 luglio 1998, n. M/2413/11 - Pagamento parziale nel termine di contravvenzioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Importo residuo da iscrivere a ruolo.
Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente ufficio in merito alla somma da iscrivere a ruolo nel caso di pagamento parziale effettuato nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione a norme del codice della strada.
Al riguardo si fa presente che l'art. 389, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 (Reg. codice della strada), così come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, prevede espressamente che nei casi di pagamento parziale "la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice e l'acconto fornito".
La modifica introdotta dal citato D.P.R. n. 610/1996, non distinguendo rispetto all'entità del pagamento parziale, comporta pertanto che, anche in presenza di importi di poco inferiore a quanto dovuto, la determinazione della somma da iscrivere a ruolo dovrà effettuarsi con riferimento alla metà del massimo della sanzione edittale.
Circ. Ministero dell'interno 29 febbraio 2000, n. M/2413/13 - Individuazione delle modalità per consentire il pagamento della somma determinata dall'A.G.
È stata sollevata la questione concernente l'individuazione delle modalità per consentire il pagamento della somma determinata dall'autorità giudiziaria con la sentenza con la quale viene respinta l'opposizione presentata dal trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
In proposito si osserva quanto segue.
Con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, (prot. M/2413/11), questo Ufficio ha ribadito l'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato circa la corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione.
Da ciò consegue che qualora il verbale di accertamento provenga da organi incardinati nel Ministero dell'Interno ovvero il cui operato sia funzionalmente riconducibile al medesimo, sono i funzionari delegati dal Prefetto a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Dalle suddette considerazioni consegue che la Prefettura chiamata a comparire all'udienza fissata dal giudice è anche quella alla quale compete l'attività di recupero della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'autorità giudiziaria in sede di decisione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento.
In questo quadro è la stessa Prefettura a dover porre in essere l'azione esecutiva allorché la condanna è divenuta irrevocabile. Al debitore pertanto è notificata un'ordinanza, con allegato il dispositivo in forma esecutiva della sentenza, con la quale viene ingiunto, entro un termine stabilito, il pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica. Nel caso di mancato pagamento sarà attivata la procedura dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circ. Ministero dell'interno 13 marzo 2000, n. M/6326/4 - Ruoli emessi a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine ad alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli, con particolare riferimento all'individuazione dell'ufficio competente a decidere in merito alle domande di discarico delle somme iscritte a ruolo e a stipulare la convenzione di cui all'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 112/99.
Questo Ufficio ritiene che le questioni si pongano nei seguenti termini.
1. Per quanto riguarda la competenza a decidere in merito alle domande di discarico delle somme iscritte a ruolo, la fonte di riferimento in materia (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) è stata abrogata dall'art. 68 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
L'art. 59 del citato D.Lgs. n. 112/99 ha previsto tuttavia che le domande di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 112/99, continuano ad essere esaminate ai sensi del D.P.R. n. 49/1988, per cui - in questo caso - l'attribuzione della potestà decisoria in materia di discarichi dovrebbe continuare a far capo agli uffici finanziari.
Con riferimento, invece, al discarico delle quote iscritte a ruolo ricadenti sotto la disciplina della normativa attualmente vigente, sembra che l'art. 19 D.Lgs. n. 112/99 prescriva al concessionario di trasmettere all'ente creditore (e quindi alle Prefetture) una comunicazione di ineseguibilità. L'ente creditore, effettuati eventualmente i controlli e le verifiche previste dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 112/99, dovrà ammettere o rifiutare il discarico ai sensi del successivo art. 20, comma 1.
Un'ulteriore conferma della sopra esposta interpretazione sembra offerta dall'art. 3 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate D.M. 19 luglio l999 (Gazz. Uff. del 23 luglio 1999, n. 171) il quale prevede che gli Uffici che hanno resi esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le quote comprese in domande di discarico adottano i relativi provvedimenti di discarico.
2. Con riferimento alla competenza alla stipulazione della "convenzione" di cui all'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 112/99, si osserva quanto segue.
L'art. 206, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede che "i ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto … Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore".
Detta norma riflette la distinzione tra ruoli erariali e non erariali effettuata pure dal D.Lgs. n. 112/99 il quale prescrive procedure diverse a seconda che la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico riguardi i ruoli erariali (art. 60) ovvero quelli non erariali (art. 61).
La necessità di stipulare un'apposita convenzione, pertanto, è richiesta solamente agli enti creditori (ad esempio, agli Enti locali) che predispongono esclusivamente ruoli non erariali (art. 61 D.Lgs. n. 112/99), mentre la procedura dettata per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali è quella prescritta dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112/99 il quale non prevede che venga sottoscritta alcuna convenzione tra le parti interessate, essendo invece richiesta la presentazione agli uffici creditori di una domanda di definizione automatica redatta secondo il facsimile allegato alla circolare del 22 luglio 1999 n. 159 del Ministero delle finanze.
Ciò premesso, attesa la rilevanza delle problematiche trattate, alle quali si connettono esigenze di diretto interesse anche del Ministero delle finanze, quest'Ufficio ha chiesto al predetto dicastero di far conoscere il proprio orientamento in merito alle sopra esposte considerazioni.
Circ. Ministero dell'interno, 29 febbraio 2000, n. M/2413/13 - Individuazione delle modalità per consentire il pagamento della somma determinata dall'A.G.
È stata sollevata la questione concernente l'individuazione delle modalità per consentire il pagamento della somma determinata dall'autorità giudiziaria con la sentenza con la quale viene respinta l'opposizione presentata dal trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
In proposito si osserva quanto segue.
Con la circolare n. 8 del 18 gennaio 2000, (prot. M/2413/11), questo Ufficio ha ribadito l'avviso che la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato circa la corretta individuazione dell'organo munito della legittimazione passiva nei giudizi di che trattasi, possa essere tuttora seguita dall'Amministrazione.
Da ciò consegue che qualora il verbale di accertamento provenga da organi incardinati nel Ministero dell'Interno ovvero il cui operato sia funzionalmente riconducibile al medesimo, sono i funzionari delegati dal Prefetto a dover partecipare al giudizio di opposizione.
Dalle suddette considerazioni consegue che la Prefettura chiamata a comparire all'udienza fissata dal giudice è anche quella alla quale compete l'attività di recupero della sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'autorità giudiziaria in sede di decisione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento.
In questo quadro è la stessa Prefettura a dover porre in essere l'azione esecutiva allorché la condanna è divenuta irrevocabile. Al debitore pertanto è notificata un'ordinanza, con allegato il dispositivo in forma esecutiva della sentenza, con la quale viene ingiunto, entro un termine stabilito, il pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica. Nel caso di mancato pagamento sarà attivata la procedura dell'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27, legge 24 novembre 1981, n. 689.
Circ. Ministero dell'interno 13 marzo 2000, n. M/6326/4 - Ruoli emessi a seguito del mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente in ordine ad alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie mediante ruoli, con particolare riferimento all'individuazione dell'ufficio competente a decidere in merito alle domande di discarico delle somme iscritte a ruolo e a stipulare la convenzione di cui all'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 112/99.
Questo Ufficio ritiene che le questioni si pongano nei seguenti termini.
1. Per quanto riguarda la competenza a decidere in merito alle domande di discarico delle somme iscritte a ruolo, la fonte di riferimento in materia (D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) è stata abrogata dall'art. 68 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
L'art. 59 del citato D.Lgs. n. 112/99 ha previsto tuttavia che le domande di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 112/99, continuano ad essere esaminate ai sensi del D.P.R. n. 49/1988, per cui - in questo caso - l'attribuzione della potestà decisoria in materia di discarichi dovrebbe continuare a far capo agli uffici finanziari.
Con riferimento, invece, al discarico delle quote iscritte a ruolo ricadenti sotto la disciplina della normativa attualmente vigente, sembra che l'art. 19 D.Lgs. n. 112/99 prescriva al concessionario di trasmettere all'ente creditore (e quindi alle Prefetture) una comunicazione di ineseguibilità. L'ente creditore, effettuati eventualmente i controlli e le verifiche previste dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 112/99, dovrà ammettere o rifiutare il discarico ai sensi del successivo art. 20, comma 1.
Un'ulteriore conferma della sopra esposta interpretazione sembra offerta dall'art. 3 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate D.M. 19 luglio l999 (Gazz. Uff. del 23 luglio 1999, n. 171) il quale prevede che gli Uffici che hanno resi esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le quote comprese in domande di discarico adottano i relativi provvedimenti di discarico.
2. Con riferimento alla competenza alla stipulazione della "convenzione" di cui all'art. 61, comma 2, del D.Lgs. n. 112/99, si osserva quanto segue.
L'art. 206, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede che "i ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto … Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore".
Detta norma riflette la distinzione tra ruoli erariali e non erariali effettuata pure dal D.Lgs. n. 112/99 il quale prescrive procedure diverse a seconda che la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico riguardi i ruoli erariali (art. 60) ovvero quelli non erariali (art. 61).
La necessità di stipulare un'apposita convenzione, pertanto, è richiesta solamente agli enti creditori (ad esempio, agli Enti locali) che predispongono esclusivamente ruoli non erariali (art. 61 D.Lgs. n. 112/99), mentre la procedura dettata per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali è quella prescritta dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112/99 il quale non prevede che venga sottoscritta alcuna convenzione tra le parti interessate, essendo invece richiesta la presentazione agli uffici creditori di una domanda di definizione automatica redatta secondo il facsimile allegato alla circolare del 22 luglio 1999 n. 159 del Ministero delle finanze.
Ciò premesso, attesa la rilevanza delle problematiche trattate, alle quali si connettono esigenze di diretto interesse anche del Ministero delle finanze, quest'Ufficio ha chiesto al predetto dicastero di far conoscere il proprio orientamento in merito alle sopra esposte considerazioni.
Circ. Ministero dell'interno, 16 maggio 2000, n. M/6326/19 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La legge generale in materia di illeciti amministrativi e di procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni (legge n. 689 del 1981) stabilisce, all'art. 26, che l'autorità competente possa disporre, all'atto di adozione della ordinanza-ingiunzione e su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento della sanzione dovuta.
Siffatta possibilità non è esplicitamente prevista nel contesto del Titolo VI del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) dedicato alla disciplina degli illeciti ivi previsti. Per ciò si è posto il problema di stabilire se, nel silenzio della norma, il beneficio fosse applicabile in tali ipotesi.
Questo Ufficio è pervenuto alla soluzione positiva del problema per le seguenti ragioni:
a) l'art. 194 del Nuovo Codice della strada dispone l'applicabilità - alle fattispecie di illeciti previste - delle "disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689". L'art. 26 richiamato fa parte, appunto della Sezione II del Capo I della legge n. 689 del 1981.
b) non sussiste alcuna ragione di ordine sistematico o sostanziale per escludere dal beneficio i trasgressori alle violazioni al Codice della strada, cosicché la diversità di trattamento cui si perverrebbe attraverso una interpretazione restrittiva, risulterebbe priva di ragionevolezza.
Infatti, la mancanza di una esplicita previsione della facoltà in argomento in capo al trasgressore appare riconducibile, più che ad una intenzionale scelta di esclusione, alla diversità della disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada rispetto a quello regolato in termini generali dalla legge n. 689 del 1981. Mentre, infatti, in quest'ultimo caso è prevista la adozione di una ordinanza-ingiunzione attraverso la quale l'autorità competente, riconosciuta la sussistenza dell'illecito, stabilisce il "quantum debendi", nell'altra ipotesi la fase di verifica della sussistenza dell'illecito è normalmente omessa, salvo l'iniziativa del trasgressore esercitata con il ricorso ex art. 203 del Codice della strada. Dal che la necessità di collocare proceduralmente il provvedimento di rateizzazione fuori dal contesto temporale e formale di adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Tale singolarità di ordine strettamente tecnico-procedimentale, a fronte della opportunità di evitare ingiustificate diversità di trattamento, non preclude - a giudizio di questo Ufficio - la positiva soluzione del problema, realizzabile attraverso la applicazione dell'articolo 26 della legge n. 689 del 1981 anche alle fattispecie di illecito previste dal Codice della strada, applicazione operabile nei seguenti termini.
Nel parallelismo tra i due procedimenti, al momento della adozione dell'ordinanza-ingiunzione corrisponde quello in cui il verbale diviene titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3 del Codice della strada, per non essere stato impugnato e per non essersi avvalso il trasgressore della facoltà del pagamento in misura ridotta; pertanto è con riguardo a questo momento (e all'ammontare della somma per la quale il verbale diviene titolo esecutivo) che è ipotizzabile l'estensione della facoltà di richiesta della rateizzazione da parte del trasgressore, e non anche alla facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta rispetto alla quale nessun beneficio di rateizzabilità è previsto dalla legge n. 689 del 1981 e, quindi, estensibile al sistema previsto dal Codice della strada.
In altri termini, appare ragionevole ammettere il trasgressore all'esercizio alternativo delle seguenti facoltà entro il termine perentorio di 60 giorni:
1) effettuare in un'unica soluzione il pagamento in misura ridotta (minimo della sanzione), restando esclusa in tal caso la possibilità della rateizzazione;
2) presentare ricorso al Prefetto (o all'autorità giudiziaria, secondo il noto orientamento della Corte Costituzionale) ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada;
3) chiedere la rateizzazione della somma dovuta (metà del massimo) a seguito della acquisizione della forma di titolo esecutivo del verbale ai sensi del comma 3 dell'art. 203 del Codice della strada, comprovando la sussistenza di condizioni personali giustificative.
In quest'ultima ipotesi, dovrà essere il Prefetto, che vagliata positivamente la richiesta, disporrà, con apposito provvedimento, la rateizzazione della sanzione, prevedendo la esigibilità della intera somma nel caso di omissione del pagamento anche di una sola rata, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 689 del 1981.
In tal modo, il trasgressore che, per non essersi avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta o per non avere ritenuto di impugnare il verbale, si trova esposto alle procedure esecutive per l'intera somma dovuta, potrebbe vedersi accordato, sulla stessa somma, il beneficio della rateizzazione.
Ovviamente, la istanza di rateizzazione dovrebbe essere prodotta prima che il verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo ope legis (art. 203, comma 3, del Codice della strada) e cioè prima della decorrenza del termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale.
Alla luce di quanto premesso, pertanto, questo Ufficio ha ritenuto impossibile rateizzare la somma indicata nel processo verbale di accertamento delle violazioni al Codice della strada (minimo edittale), ammettendo l'eventuale rateizzazione solo nel momento in cui il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo.
L'accoglimento e il diniego della richiesta, quindi, rientrando nelle facoltà discrezionali dell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e implicando, tra l'altro, la dimostrazione specifica dell'esistenza di particolari situazioni dalle quali derivi effettivamente un disagio economico personale o del nucleo familiare cui l'interessato appartiene, dovrebbero essere valutati dal Prefetto.
Circ. Ministero dell'interno,19 maggio 2000, n. M/6326/47 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla richiesta di provvedere al discarico amministrativo delle cartelle esattoriali notificate oltre il termine di cinque anni dalla data di notifica del verbale di accertamento.
In proposito si osserva quanto segue.
L'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescriva nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
Il più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ritiene che "nessuna norma stabilisce che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, con il quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 25 marzo 1999, n. 7662).
La suddetta tesi - sempre secondo il richiamato orientamento - non comporta un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva, essendo l'esattore comunque soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo") per la notifica della cartella di pagamento al debitore.
Invero, la lettura dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" (Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 della L. n. 689 del 1981, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602 del 1973, prevalga su quest'ultima.
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del Codice della strada al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5071).
In conclusione, "non si ravvisano ragioni di sorta per ritenere che il rinvio, non a caso generico, dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, debba intendersi esteso anche alle disposizioni dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali prevedono la decadenza per il caso che i ruoli nei quali debbono essere iscritte le somme dovute a titolo di imposta non siano formati e consegnati all'esattore nei termini previsti da tale articolo. E deve invece concludersi che il richiamo attiene solo alle modalità operative di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, che va effettuata "in base" alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e non anche in puntuale applicazione di tutte le norme che tale tipo di esazione disciplinano". (Corte di Cassazione Civile, Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5071).
Decisiva pertanto è l'argomentazione fondata sulla lettera della legge la quale non prevede che, oltre all'iscrizione e consegna del ruolo debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'amministrazione. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo a carico del concessionario di rispettare il termine di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 di notificazione della cartella esattoriale al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Da ciò ne consegue che l'amministrazione deve provvedere all'iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione, mentre il concessionario può notificare la cartella esattoriale al debitore entro gli ulteriori quattro mesi successivi alla suddetta consegna.
Circ. Ministero dell'interno,26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla legittimità della richiesta di discarico amministrativo delle cartelle esattoriali notificate oltre il termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione.
In proposito, la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
L'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescriva nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
Il più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ritiene che "nessuna norma stabilisce che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, con il quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (C. Cass., Sez. I civile, del 25 marzo 1999, n. 7662).
La suddetta tesi - sempre secondo il richiamato orientamento - non comporta un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva, essendo l'esattore comunque soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo") per la notifica della cartella di pagamento al debitore.
Invero, la lettura dell'art. 27 L. n. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 L. n. 689/81, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602/73 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 L. n. 689/81, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602/73, prevalga su quest'ultima.
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del Codice della strada al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
In conclusione, "non si ravvisano ragioni di sorta per ritenere che il rinvio, non a caso generico, dell'art. 27 della legge n. 689/81 alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, debba intendersi esteso anche alle disposizioni dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali prevedono la decadenza per il caso che i ruoli nei quali debbono essere iscritte le somme dovute a titolo di imposta non siano formati e consegnati all'esattore nei termini previsti da tale articolo. E deve invece concludersi che il richiamo attiene solo alle modalità operative di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, che va effettuata "in base" alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e non anche in puntuale applicazione di tutte le norme che tale tipo di esazione disciplinano". (C. Cass. Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
Decisiva pertanto è l'argomentazione fondata sulla lettera della legge la quale non prevede che, oltre all'iscrizione e consegna del ruolo debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'amministrazione. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo a carico del concessionario di rispettare il termine di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 di notificazione della cartella esattoriale al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Da ciò ne consegue che l'amministrazione deve provvedere all'iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione, mentre il concessionario può notificare la cartella esattoriale al debitore entro gli ulteriori quattro mesi successivi alla suddetta consegna.
Tanto si rappresenta in relazione alla richieste di indicazioni formulate da alcune Prefetture.
Circ. Ministero dell'interno,12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.
Con circolare n. 62 (prot. M/6326/4), diramata ai Prefetti in data 26 maggio 2000, sono state fornite alcune indicazioni in merito al computo dei termini di prescrizione per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada e della legge n. 689 del 1981.
In quella sede la scrivente ha evidenziato che l'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito e che la lettura dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, richiamato a sua volta dall'art. 206 c.d.s." (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
Ne consegue che il rinvio contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Civ., Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5071).
Sulla questione è recentemente intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha ulteriormente precisato che la mera emissione del ruolo non può considerarsi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c. atto ricettivo-interruttivo della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981 e che il termine di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 deve ritenersi prescrizionale: è invero statuito dall'art. 28 della stessa legge che l'ingiunzione per il pagamento deve essere notificata con le modalità previste dall'art. 14.
Il suddetto organo legale ha inoltre ribadito che la disciplina degli artt. 27 e 28 della L. n. 689 del 1981 deve ritenersi speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602 del 1973 e che la prescrizione può ritenersi interrotta al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione o dell'"ingiunzione fiscale". In ogni caso comunque l'avviso di mora emesso dall'esattore dovrà ritenersi soggetto allo stesso termine quinquennale previsto per l'ordinanza-ingiunzione.
Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.
Nei termini sopra esposti si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato.
Circ. Ministero dell'interno. 20 novembre 2003, n. M/2413/13 - Applicazione dell'articolo 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Iscrizione a ruolo in caso di pagamento parziale.
Per opportuna conoscenza e per adempimento si comunica che il Ministero dell'interno, con circolare n. M/2413/13 del 20 novembre 2003, in relazione ad una nota trasmissione televisiva in cui era stato evidenziato che, per avere versato erroneamente dieci lire meno rispetto alla sanzione applicata, un cittadino si era visto notificare una cartella esattoriale di € 459,20, ha precisato quanto segue:
« (omissis) la situazione lamentata, come altre analoghe, rappresentano una distorsione applicativa della disposizione che mantiene intatta la sua validità per prevenire comportamenti fraudolenti.
Tutto ciò, ovviamente, purché la norma venga interpretata ed applicata con intelligenza e ragionevolezza, in una parola, con quell'elementare buon senso che serva ad impedire conseguenze macroscopiche tra ciò che è stato pagato è ciò che invece sarebbe dovuto ai sensi della disposizione. Sulla rigorosa applicazione di questo criterio si richiama fin d'ora l'attenzione …….. (omissis) ……… resta ovviamente inteso che questo criterio non può in ogni caso tradursi in una discrezionalità amministrativa tecnica connessa con l'applicazione di norme il cui presidio si fonda certo sul rispetto, ma anche sulla correlazione tra disposizioni e imparzialità della pubblica amministrazione.
Questi criteri risultano, oltre che da un generale richiamo alle norme costituzionali, soprattutto dai principi generali dell'ordinamento giuridico, vigenti nella materia, nel quale si collocano in primo luogo quelli del sistema paragiurisdizionale dell'attività penale, consacrati in modo inequivocabile dall'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale disposizione esclude la punibilità quando la condotta è stata determinata da errore sul fatto, ovvero posta in essere in buona fede o senza coscienza e volontà di omissis».
Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un
veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202.
L'agente trasmette al proprio comando od ufficio il verbale e la somma riscossa
e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella
copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento
della cauzione o del rilascio del documento fideiussorio è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando
od ufficio da cui l'accertatore dipende (1).
2bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea
“o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da
versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 (2).
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo
sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese
del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi
del comma 1 dell’articolo 214-bis. (3)
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia.
(4).
4-bis. (5)
-------------
(1)
Così
modificato dal D.L.
27 giugno 2003, n. 151,
(2)
Comma inserito dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14, successivamente così modificato
dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Da ultimo così modificato dall'art. 37, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(4) Articolo così modificato dall'art. 108, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(5) Comma abrogato dall'art. 37, c. 2, legge 29 luglio 2010, n. 120.
Regolamento.
391. (Art. 207 Cod. Str.) Quietanza versamento della cauzione o ritiro della
patente.
1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma
1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende.
La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del
verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'articolo 200,
comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone
il comma 3 dello stesso articolo 387.
2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi
dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere
restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto
con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.
3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura
ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice,
la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione
prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.
4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto
presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto
a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale
di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice.
Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le
cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente (1).
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 220, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Legislazione complementare.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
34. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta per i veicoli immatricolati all'estero 0 muniti di targa EE - Art. 207 C.d.S.
Si e definitivarnente chiarito che, nelle rnore del versarnento della cauzione e in assenza del pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veicolo e sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalla disponibilita degli aventi titolo ed affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma uno dell' art. 214bis, con spese a carico del responsabile della violazione.
E stato inoltre abrogato il comma 4 bis dell' articolo in esame, che prevedeva I'applicazione di questa procedura anche ai veicoli immatricolati in Italia quando erano condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell'Unione Europea.
LE NUOVE REGOLE
• In mancanza del versamento della cauzione prevista a mente dei commi 2 e 2 bis il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fin quando non sia stato adempiuto il dovuto onere e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, il veicolo va affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del 1° comma dell’art. 214 bis.
COSA È CAMBIATO
• Nelle more del versamento della cauzione, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene tolto dalla disponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del 1° comma dell’art. 214bis.
• Viene abrogato il 4° comma bis che prevedeva l’applicazione di questo articolo anche ai veicoli immatricolati in Italia quando condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell’UE e quindi extracomunitari.
Circ. Ministero dell'interno, 1 febbraio 1999, n. M/4106/4 - Violazioni al Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) commesse da stranieri - Impossibilità d'identificare il responsabile ovvero di notificare il verbale - Organo competente all'archiviazione.
In merito alla problematica indicata in oggetto si ritiene che la preliminare conoscenza dell'impossibilità d'identificare il responsabile della violazione al codice della strada, in quei casi in cui lo Stato ove è immatricolato il veicolo non è tenuto a prestare la propria collaborazione nelle operazioni d'identificazione del proprietario, rende egualmente impossibile la redazione del verbale, venendo meno il requisito soggettivo essenziale della violazione.
In tali casi l'accertamento dell'illiceità del comportamento non può praticamente collegarsi alla persona normativamente responsabile, almeno, in via solidale.
L'antigiuridicità rimane, pertanto, priva dell'elemento soggettivo cristallizzata esclusivamente nelle sue caratteristiche oggettive.
La preventiva conoscenza dell'ostacolo all'identificazione del responsabile, in relazione ai fondamentali principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, comporta che non si dia corso alle successive e comunque infruttuose procedure.
In tali casi, pertanto, è l'organo che ha provveduto alla rilevazione della violazione, che potrà, valutato l'impedimento internazionale esistente, "archiviare" l'accertamento compiuto in quanto, a quel momento, è già a conoscenza che non ha disposizione strumenti che gli consentiranno d'identificare il responsabile (analogamente a quelle ipotesi in cui non è riuscito, ad esempio, ad accertare il numero della targa dell'autoveicolo).
Ovviamente, nell'ipotesi in cui non risulta invece possibile procedere alla notificazione del verbale all'estero una volta individuato il responsabile, la competenza all'archiviazione è della Prefettura essendo presente e determinato anche l'elemento soggettivo della violazione e consistendo l'impedimento al perfezionamento della procedura esclusivamente nell'impossibilità materiale di provvedere alla successiva notificazione.
In attesa, pertanto, che vengano perfezionate quelle intese internazionali che dovrebbero offrire idonei strumenti per superare le difficoltà in argomento, le soluzioni proposte appaiono non solo coerenti al sistema normativo ma quanto meno opportune al fine di evitare impieghi di risorse a fronte di risultati i cui esiti negativi sono già preventivamente conosciuti.
Circ. Min. interno 23 novembre 2004, n. 300/A/1/35453/111/57/1 - Ambito di applicazione dell'art. 207, comma 4-bis, del Codice della strada. (Conducente straniero non UE).Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti relativi all'ambito di applicazione del comma 4-bis dell'articolo 207 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), introdotto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003 n. 214.
Al riguardo si osserva preliminarmente che l'articolo 207, comma 4-bis, ha lo scopo di disciplinare le modalità di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o, in alternativa, del versamento della prevista cauzione da parte di soggetti che, non avendo un rapporto stabile con il territorio italiano, potrebbero sottrarsi all'applicazione di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme di circolazione a causa dell'inefficacia e della eccessiva onerosità delle procedure di notificazione dei provvedimenti amministrativi ai cittadini non residenti sul territorio italiano.
In ragione dell'effettivo scopo che la norma intende raggiungere, si deve ritenere che il disposto del comma 4-bis dell'articolo in esame vada riferito solo ai conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea che, pur guidando veicoli immatricolati in Italia, non hanno un rapporto stabile con il territorio italiano.
Secondo questo criterio restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato comma 4-bis, i conducenti di veicoli immatricolati in Italia che sono titolari di patenti rilasciate da paesi extracomunitari e che svolgono attività di lavoro alle dipendenze di società o di imprese italiane aventi la propria sede sul territorio nazionale. Queste persone, infatti, hanno un rapporto stabile con il territorio italiano, documentabile dalla residenza anagrafica o dal domicilio dichiarato per ottenere il permesso di soggiorno nel nostro paese e necessario, altresì, per svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa italiana.
Per consentire l'immediata riconoscibilità del citato rapporto di stabile permanenza nel territorio dello Stato, è necessario che il conducente sia in grado di documentare adeguatamente l'esistenza di una effettiva attività di lavoro dipendente attraverso la lettera di assunzione presso l'impresa o la società italiana o analoga documentazione retributiva o contabile.
Codesti Compartimenti sono pregati di voler fornire le opportune direttive agli Uffici dipendenti affinché la presente abbia la massima diffusione tra tutto il personale.
Dottrina
Note:
Le modifiche più significative concernenti il settore dell'autotrasporto riguardano i veicoli, la patente di guida con riferimento alla patente a punti e l'inasprimento di alcune norme sanzionatorie.
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Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 207 CdS |
È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, |
La precedente formulazione prevedeva invece quale |
È stata introdotta l'estensione della nuova |
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modifiche dei commi 2, 2-bis, 3 |
quale conseguenza immediata del mancato versamento della cauzione dovuta nel caso in cui il conducente di un veicolo immatricolato all'estero non effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria derivante da violazioni al Codice della Strada. |
misura principale il ritiro della patente e solo ove ciò non fosse possibile, il fermo del veicolo |
misura per i conducenti muniti di patente extracomunitaria. |
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La stessa misura si applica anche al conducente munito di patente extracomunitaria che guida un veicolo immatricolato in Italia. |
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La procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero (Paesi U.E. Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata escludendo la possibilità di trattenere la patente di guida allorquando il trasgressore non abbia fornito la cauzione per il pagamento della sanzione. In tal modo si è allineata la disciplina di tale fattispecie a quella vigente in altri Paesi europei. |
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Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti
delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi
stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni,
delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda
ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione
stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative
ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi,
ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio,
nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e
per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla
conduzione dei ciclomotori (1).
«2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo». (1-bis)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze «, dell’interno» e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate (2).
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell’anno precedente» (2-bis)
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(4)
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell’ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.(4)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».(4).
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(1) Comma così sostituito, prima dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n.
360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e poi dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(1-bis) Comma aggiunto dall'art. 3, c. 55, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, in vigore dall'8 agosto 2009.
(2) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
Da ultimo così modificato dall'art. 40, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120.
(2-bis) Comma inserito dall'art. 40, c. 1, legge 29 luglio 2010, n. 120
(3) Comma così modificato dall'art. 5-bis del
D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168
(4) Comma da ultimo coì sostituiti dall'art. 42, legge 29 luglio 2010, n. 120. Si riporta i commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo:
"2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell’interno, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:
a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un’ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonchè di sistemazione del manto stradale;
b) al Ministero dell’interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell’interno, proporzionalmente all’ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
c) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per le spese relative all’effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;
d) al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
e) al Ministero dell’interno, nella misura del 5 per cento del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull’efficienza dei veicoli.
3. Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un’apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2.
4. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati".
Regolamento
392. (Art. 208 Cod. Str.) Versamenti all'Ufficio del registro.
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del
codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio
del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al
Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione
delle somme versate da ciascuna amministrazione.
393. (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali
ed alle Forze dell'Ordine (1).
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito
capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo
208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi
dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire
al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle
spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza
e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare
delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti (2).
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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 221, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 221,
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Così da ultimo modificato dall'art. 3, c. 58 della legge 15 luglio 2009, n.
94, in vigore dall'8 agosto 2009.
Legislazione complementare.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
LE NUOVE REGOLE
• Vengono introdotti analiticamente le finalità e l’utilizzo del 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 1° comma, a seguito degli introiti scaturenti dalle sanzioni alle norme del CDS, con la previsione tra gli altri dicasteri determinanti anche di quello «dell’interno».
• Vengono altresì stabilite le procedure in capo agli enti stessi per determinare le quote spettanti da destinarsi al miglioramento della sicurezza stradale, al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento del rispetto delle norme della circolazione, ed al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli arrtt. 186 – 186 bis e 187 del CDS.
COSA È CAMBIATO
• È prevista ora l’esatta individuazione delle percentuali dei proventi da contravvenzioni alle norme del CDS elevate dagli Enti diversi dagli organi di Stato, da destinarsi alla sicurezza stradale, nonché le procedure da attivarsi ivi compreso il monitoraggio e controllo da parte
dei Ministeri interessati affinché vi sia il rispetto di tali assunti da parte dei predetti enti.
Circ. Min. interno 30 luglio 1996, n. 09604068/15100/761 - Art. 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Possibilità di utilizzo per sostenere le spese per potenziare l'attività di vigilanza stradale con prestazioni straordinarie e di reperibilità.
Con riferimento al quesito con il quale è stato chiesto se sia possibile finanziare le spese connesse all'attuazione della intensificazione dei servizi di vigilanza stradale con quote dei proventi in oggetto, si comunica che, ad avviso di questo Ufficio, gli enti locali interessati possono nella loro autonomia destinare parte dei proventi medesimi alla finalità di cui sopra.
Al riguardo, infatti, si ritiene che i progetti evidenziati dal gruppo dei sindaci aderenti all'iniziativa già rientrino nei compiti di cui al comma 2 dell'art. 208 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Si evidenzia altresì che il comma 4 dello stesso articolo prevede una semplice comunicazione al dicastero dei lavori pubblici che non è tenuto ad emettere alcun provvedimento in ordine alle notizie pervenute dai comuni.
Circ. Ministero dell'interno, 21 novembre 2000, n. M/2413/37 - Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di destinare una parte dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) agli stessi operatori ai quali il Comune ha affidato lo specifico servizio.
In proposito si rileva quanto segue.
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti locali sono devoluti alle finalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 208 del Codice della strada, con esclusione, pertanto, della possibilità di attribuirli - neppure in parte - agli operatori di polizia stradale.
In particolare, tali somme devono essere destinate esclusivamente ad iniziative per la realizzazione di opere e strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché a studi, ricerche, aggiornamenti professionali atti a rendere più efficiente il servizio di polizia municipale.
Il suddetto orientamento trova, peraltro - per quanto riguarda il personale dipendente da un'amministrazione pubblica - il suo fondamento giuridico nell'art. 49 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in argomento è definito dai contratti collettivi e l'attribuzione di eventuali ulteriori trattamenti economici può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione ex art. 41, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
Inoltre, l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 80/98, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 29/93, prevede espressamente che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.
In conclusione, se in nessun caso le quote dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada possono essere destinate al finanziamento dei trattamenti fondamentali e accessori del personale addetto ai servizi di vigilanza, la stessa destinazione non può essere consentita neanche - e a maggior ragione - quando la suddetta attività di vigilanza è svolta dai cd. ausiliari del traffico.
Art. 209. Prescrizione.
1.La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 26 maggio 2000, n. M/6326/4 - Prescrizione dei termini per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689/81.
Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio in merito alla legittimità della richiesta di discarico amministrativo delle cartelle esattoriali notificate oltre il termine di cinque anni dalla data di accertamento della violazione.
In proposito, la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.
L'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescriva nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito.
Il più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ritiene che "nessuna norma stabilisce che, oltre alla formazione e consegna del ruolo, debba essere emesso un ulteriore atto, di natura recettizia, con il quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (C. Cass., Sez. I civile, del 25 marzo 1999, n. 7662).
La suddetta tesi - sempre secondo il richiamato orientamento - non comporta un'indefinita soggezione del contribuente all'azione esecutiva, essendo l'esattore comunque soggetto ai ristretti termini di cui all'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ("entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo") per la notifica della cartella di pagamento al debitore.
Invero, la lettura dell'art. 27 L. n. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 L. n. 689/81, richiamato a sua volta dall'art. 206 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)" (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
In altri termini, la diversità di materia delle sanzioni amministrative rispetto alle imposte impone un accertamento di compatibilità delle singole disposizioni del D.P.R. n. 602/73 al fine di valutarne l'applicabilità alla materia della riscossione dei crediti conseguenti alle infrazioni amministrative.
Così argomentando, secondo la suddetta giurisprudenza, deve ritenersi che la disciplina di cui agli artt. 27 e 28 L. n. 689/81, speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602/73, prevalga su quest'ultima.
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del Codice della strada al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
In conclusione, "non si ravvisano ragioni di sorta per ritenere che il rinvio, non a caso generico, dell'art. 27 della legge n. 689/81 alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, debba intendersi esteso anche alle disposizioni dell'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, le quali prevedono la decadenza per il caso che i ruoli nei quali debbono essere iscritte le somme dovute a titolo di imposta non siano formati e consegnati all'esattore nei termini previsti da tale articolo. E deve invece concludersi che il richiamo attiene solo alle modalità operative di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, che va effettuata "in base" alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette e non anche in puntuale applicazione di tutte le norme che tale tipo di esazione disciplinano". (C. Cass. Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5071).
Decisiva pertanto è l'argomentazione fondata sulla lettera della legge la quale non prevede che, oltre all'iscrizione e consegna del ruolo debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la prescrizione quinquennale della pretesa dell'amministrazione. Fermo restando, ovviamente, l'obbligo a carico del concessionario di rispettare il termine di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 di notificazione della cartella esattoriale al debitore entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo.
Da ciò ne consegue che l'amministrazione deve provvedere all'iscrizione e alla consegna del ruolo entro i cinque anni dall'accertamento della violazione, mentre il concessionario può notificare la cartella esattoriale al debitore entro gli ulteriori quattro mesi successivi alla suddetta consegna.
Tanto si rappresenta in relazione alla richieste di indicazioni formulate da alcune Prefetture.
Circ. Min. interno 12 febbraio 2001, n. 11 - Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e della legge n. 689 del 1981.Con circolare n. 62 (prot. M/6326/4), diramata ai Prefetti in data 26 maggio 2000, sono state fornite alcune indicazioni in merito al computo dei termini di prescrizione per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada e della legge n. 689 del 1981.
In quella sede la scrivente ha evidenziato che l'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l'illecito e che la lettura dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l'esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 del 1973, ma con riguardo al "sistema" delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi "il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette contenuto nell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, richiamato a sua volta dall'art. 206 c.d.s." (C. Cass., Sez. III civile, del 29 ottobre 1999, n. 5672).
Ne consegue che il rinvio contenuto nell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell'art. 206 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 1992, al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non ricomprende l'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 (Cass. Civ., Sez. III, 29 ottobre 1999, n. 5071).
Sulla questione è recentemente intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha ulteriormente precisato che la mera emissione del ruolo non può considerarsi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c. atto ricettivo-interruttivo della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981 e che il termine di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 deve ritenersi prescrizionale: è invero statuito dall'art. 28 della stessa legge che l'ingiunzione per il pagamento deve essere notificata con le modalità previste dall'art. 14.
Il suddetto organo legale ha inoltre ribadito che la disciplina degli artt. 27 e 28 della L. n. 689 del 1981 deve ritenersi speciale rispetto a quella del D.P.R. n. 602 del 1973 e che la prescrizione può ritenersi interrotta al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione o dell'"ingiunzione fiscale". In ogni caso comunque l'avviso di mora emesso dall'esattore dovrà ritenersi soggetto allo stesso termine quinquennale previsto per l'ordinanza-ingiunzione.
Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.
Nei termini sopra esposti si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato.
Art. 210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
in generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si
applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente
codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere
o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione
amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione
della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa
violazione entro dieci giorni (1).
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo
relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni
procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo
o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone
il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
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(1) Comma così modificato dall'art. 110, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione
nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce
titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art.
203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza
di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi
o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo
esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando
di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente
proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario
della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza
di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza
è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto,
su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà
a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo
ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza
di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità
a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza
indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può
disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario,
con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria (1).
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(1) Articolo così modificato dall'art. 111,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Legislazione complementare
Circ. Ministero dell'interno, 8 marzo 1997, n. 15 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada). Art. 211. Sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e di rimozione di opere abusive.
Alcune Prefetture hanno posto quesiti in ordine alle modalità di applicazione delle disposizioni del nuovo codice della strada che prevedono la demolizione delle costruzioni realizzate in violazione delle norme sulle distanze dalle strade o dalle autostrade.
Sulle questioni sollevate è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che le ha previamente sottoposte al Comitato consultivo di cui all'art. 25 della legge 3 aprile 1979, n. 103.
Pertanto, si indica la soluzione che, su ciascuna questione, è stata ritenuta correttamente praticabile dalla suddetta Avvocatura.
A) Applicabilità delle disposizioni recate dall'art. 211 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), alle fattispecie non definite alla data della sua entrata in vigore
Ai sensi del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, l'ordine di demolizione delle costruzioni abusive o pericolose per l'incolumità pubblica spettava al Prefetto o al Sindaco, a seconda che si trattasse di strade poste fuori o all'interno del centro abitato (artt. 16 e 20).
Con il nuovo codice della strada, nel caso in cui dalla violazione di una norma consegua la sanzione accessoria del ripristino o della rimozione, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, il quale costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria (art. 211, nel testo modificato dall'art. 111, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360).
Si è posto, pertanto, il problema delle violazioni accertate sotto la vecchia legislazione, per le quali non siano state ancora eseguite le relative demolizioni. In particolare, si è posto il problema se, per i procedimenti non ancora conclusi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, si debba procedere ad un nuovo accertamento e, quindi, elevare un nuovo verbale di contestazione ai sensi dell'art. 200 del codice della strada.
Al riguardo l'Avvocatura Generale ritiene che l'intervento della nuova normativa non abbia fatto venir meno la validità e l'efficacia degli accertamenti posti in essere nel vigore della disciplina anteriore.
Infatti, l'art. 238 del nuovo codice della strada, nel dettare disposizioni transitorie in materia di applicazione delle sanzioni (penali e amministrative) previste dal Titolo VI, stabilisce che le disposizioni recate dal Capo I dello stesso Titolo (per quelle amministrative) si applichino a partire dal 1° gennaio 1993; ne consegue che per le infrazioni commesse anteriormente valgono le norme sostanziali e procedurali prima in vigore.
Il riferimento agli artt. 2 e 3 cod. pen. non è pertinente, in quanto per giurisprudenza costante, trattasi di disposizioni inapplicabili in materia di sanzioni amministrative (v. Cass. Sez. U. 29 gennaio 1994, n. 890; Cass. 20 luglio 1994, n. 6756).
B) Conseguenze che la estinzione della obbligazione principale nascente dalla commissione dell'illecito amministrativo (sanzione pecuniaria) determina nei riguardi della applicabilità della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino o della rimozione
L'Avvocatura dello Stato ritiene che l'assolvimento della sanzione principale mediante il pagamento della relativa somma, non fa venir meno l'obbligo di adempiere anche all'ordine di demolizione o di rimessa in pristino, che permane a carico del trasgressore fino al completo adempimento, con la conseguenza della sua eseguibilità d'ufficio, in danno del trasgressore.
C) Conseguenze del mutamento di proprietà (sul bene riguardo al quale è insorto l'obbligo del ripristino o della rimozione) verificatosi successivamente all'accertamento della violazione
Tanto nel caso di successione a titolo particolare, che in quello di successione "mortis causa", a giudizio dell'Avvocatura Generale, occorre pervenire alla conclusione che il mutamento del soggetto titolare del bene non fa venir meno gli obblighi della riduzione in pristino o della demolizione, stante che essi non hanno natura sanzionatoria (come nel caso della sanzione pecuniaria), bensì "riparatoria", essendo diretti alla eliminazione del permanere di uno stato di fatto in contrasto con norme giuridiche o di prevenzione.
Sul piano strettamente esegetico - secondo l'Avvocatura - può farsi ricorso, con riguardo alla fattispecie della successione a titolo particolare, al principio di cui all'art. 111 cod. proc. civ., secondo cui la sentenza pronunciata spiega sempre i suoi effetti contro l'avente causa.
Con riguardo alla ipotesi della successione a titolo universale, occorre considerare la non estensibilità, alla fattispecie della sanzione accessoria, del principio della estinzione, con la morte dell'autore, dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Rileva, infatti, l'Avvocatura che la norma del codice della strada che prevede tale intrasmissibilità agli eredi (l'art. 199, in analogia con gli artt. 150 e 151 cod. pen. ) fa parte della Sezione I del Capo I del Titolo VI che riguarda gli illeciti amministrativi importanti sanzioni pecuniarie, mentre una analoga disposizione non è ripetuta nella Sezione II dello stesso Capo e Titolo, riguardante le sanzioni amministrative accessorie.
Tale diversità di disciplina trova logico fondamento nel fatto che, mentre nel caso della sanzione pecuniaria la morte incide sull'illecito facendolo venir meno a causa della personalità della responsabilità amministrativa, nel caso di costruzione abusiva l'illecito ha indiscutibilmente natura oggettiva, per cui permane indipendentemente dalla morte dell'autore.
È, infine, da notare che l'art. 210 del codice della strada, al comma 1, distingue tre tipi di sanzioni accessorie: quelle concernenti obblighi di compiere, sospendere o cessare una attività; quelle concernenti i veicoli e quelle riguardanti i documenti di circolazione e la patente.
Il successivo comma 4, anziché limitarsi (come il precedente art. 199) a disporre l'intrasmissibilità (in ogni caso) della sanzione, stabilisce poi, in caso di morte del trasgressore, l'obbligo della restituzione del veicolo e dei documenti, con evidente riguardo esclusivo alle ipotesi seconda e terza contemplate dal comma 1. Tale precisazione sarebbe superflua se la morte del trasgressore estinguesse tutte le sanzioni accessorie, e quindi anche l'obbligazione di cui alla lettera a). È possibile, quindi, ricavare da tale analisi un riscontro, di ordine sistematico, alla tesi della persistenza in capo agli eredi, dell'obbligo della riduzione in pristino o della demolizione.
Oltretutto, una diversa linea applicativa comporterebbe l'effetto della permanenza di un'opera illecita e renderebbe vana la disposizione dell'art. 211, comma 4, che dà facoltà all'ente proprietario della strada di eseguire d'ufficio la eliminazione delle opere abusive.
D) Effetti della richiesta di sanatoria edilizia nei riguardi della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino o della rimozione
La mera richiesta di sanatoria edilizia non può spiegare alcuna efficacia sulla sanzione accessoria in argomento, anche per il fatto che gli artt. 32 (comma 3, lett. c) e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non consentono incondizionatamente la sanatoria per le opere costituite in violazione a norme che impongono il vincolo della inedificabilità.
Tanto si è ritenuto opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. per ogni utile orientamento nell'esercizio delle specifiche attribuzioni.
In relazione alla consistenza e alla rilevanza che gli illeciti in materia rivelano nelle rispettive province, le SS.LL. potranno valutare l'opportunità di assumere eventuali iniziative di sensibilizzazione e di raccordo nei riguardi delle amministrazioni interessate per una puntuale attuazione dei suggeriti indirizzi applicativi che, peraltro, manifestano profili di contiguità con le competenze generali del Prefetto in materia di demolizione di opere abusive.
Si resta in attesa di un cenno d'intesa.
Circ. Ministero dell'interno, 13 settembre 2000, n. M/2413/23 - Art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) così come modificato dall'art. 30 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito al sistema sanzionatorio applicabile nel caso di violazioni all'art. 23 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato dell'art. 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, con particolare riguardo ai mezzi di impugnativa, riservati all'eventuale trasgressore, nei confronti degli atti posti in essere dall'organo accertatore in materia di collocazione di mezzi pubblicitari sulle strade.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
L'art. 30, legge n. 472/99 ha introdotto un particolare procedimento della materia in esame che in parte si discosta dalla disciplina generale dettata dall'art. 211 del Codice della strada per le sanzioni accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Ed infatti, mentre l'abrogato comma 13 dell'art. 23 del Codice della strada richiamava espressamente "le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI" dello stesso codice della strada (tra le quali rientra pure il citato art. 211 del Codice della strada), l'attuale formulazione del medesimo art. 23 del Codice della strada non contempla alcun esplicito richiamo alle disposizioni del Titolo VI del Codice della strada.
Lo specifico procedimento che regola la materia, pertanto, deve essere quello contenuta nell'art. 23 del Codice della strada, come modificato dall'art. 30 L. n. 472/99. Tuttavia, per gli aspetti non espressamente disciplinati occorre far riferimento ai criteri generali individuati nell'art. 211 del Codice della strada, ponendosi le due norme in rapporto di genere (art. 211) a specie (art. 23).
In questo quadro, deve senz'altro ritenersi venuto meno, nella fattispecie, il potere di emettere l'ordinanza prefettizia di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive ai sensi dell'art. 211 del Codice della strada, in quanto, nel caso particolare, l'art. 23 del Codice della strada prevede che sia l'ente proprietario della strada a rimuovere il mezzo pubblicitario ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione.
Per quanto riguarda, invece, i mezzi di impugnativa esperibili dagli interessati, nulla prevedendo l'art. 23 del Codice della strada, soccorrono i criteri stabiliti in generale dal Codice della strada e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di ricorsi e opposizioni avverso i verbali di accertamento (artt. 203-205 del Codice della strada). In base a detti criteri è riconosciuta al trasgressore la possibilità di ricorrere avverso il verbale di accertamento della violazione al Prefetto ovvero all'autorità giudiziaria.
Le decisioni di dette autorità si estendono - ai sensi dei commi 2, 5 e 7 dell'art. 211 del Codice della strada - alle sanzioni accessorie.
In quella sede, pertanto, il Prefetto può confermare l'operato dell'organo accertatore, emettendo l'ordinanza ingiuntiva di pagamento ovvero, non ritenendo fondato l'accertamento, emettere ordinanza di archiviazione.
In entrambi i casi, comunque, i provvedimenti prefettizi esplicano concrete conseguenze sull'esecuzione della sanzione accessoria.
Pertanto, nell'ipotesi di cui al comma 13 bis del richiamato art. 23, l'ente proprietario della strada, avuta notizia dell'accertamento dell'illecito, provvede a diffidare l'autore della violazione perché rimuova il mezzo pubblicitario e, in caso di inottemperanza, vi provvede direttamente ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione. In questa fattispecie il Prefetto non è coinvolto se non qualora l'interessato presenti il ricorso ex art. 203 del Codice della strada, stante che, in caso di opposizione all'autorità giudiziaria, la legittimazione passiva nel giudizio spetta all'ente proprietario della strada. È chiaro che, nella fattispecie, qualora il Prefetto destinatario del ricorso ex art. 203 non ritenga sussistente la violazione o rilevi vizi procedurali insanabili, ne risulta travolta sia la determinazione della rimozione che gli atti di conseguente imputazione delle spese.
Nell'ipotesi di cui al comma 13 quater dello stesso art. 23 (mezzi pubblicitari installati su aree demaniali o patrimoniali pubbliche ovvero determinarsi di situazioni di pericolo per la circolazione), l'intervento di rimozione da parte dell'ente proprietario è disposto senza alcun adempimento preliminare; tuttavia, essendo mancata la preventiva diffida, l'imputazione delle spese relative al trasgressore in forma esecutiva è rimessa ad una ordinanza ingiunzione del Prefetto. Ovviamente, qualora il Prefetto venga interessato sul merito della violazione con il ricorso ex art. 203 del Codice della strada, la suddetta ordinanza ingiunzione verrà opportunamente adottata soltanto nel caso di respingimento dello stesso.
Art. 212. Sanzione accessoria dell'obbligo di
sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una
determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione
da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo
l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere
adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire
nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene
sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende
alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi
1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà
atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini
di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia
del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione
coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere
comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede
il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate
condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni
suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al
comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che
l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al
prefetto.
Art. 213. Misura cautelare del sequestro e
sanzione accessoria della confisca amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente
codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa,
l'organo di polizia che accerta la violazione provvedeal sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel
verbale di contestazione della violazione (1).
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (2).(a)
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo (3).
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.685 a € 6.741, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto (4).
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria (5).
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l’affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.(a)
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne (10)
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio (6).
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 1.842 a € 7.369. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (7).
5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione] (8).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (9).
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(a) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 5-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
(1) Comma così modificato dall'art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(2) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(4) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(5) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38.
(6) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 38.
(7) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(8) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(9) Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(10) Comma così sostituito dall'art. 2, c. 169, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Regolamento
394. (Art. 213 Cod. Str.) Sequestro
del veicolo.
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2,
del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta
i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente,
il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo
procedente, ovvero può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso
espressamente indicato dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo
provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene
più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative
rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro (1).
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza
presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione.
Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio
o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di
custodia.
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate
viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal
custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose
sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio
o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente
ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto
dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina
e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento,
sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale
è consegnata all'interessato.
5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi
del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi
estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna
al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti
nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti
rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo
sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni
infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario
apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione
dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.
6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il
custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità
relative.
7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa
custodia si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571.
8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate
dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per
motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal
custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo
di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode,
si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri
di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al
comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato.
9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l'apposizione
di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti
l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a sequestro» e con l'indicazione degli estremi
del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono
essere inferiori a 20×30 cm (2).
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(1) Comma così modificato dall'art. 222, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610
(G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 222, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
395. (Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre
cose sequestrate.
1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate
a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui
i beni suddetti si trovano.
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi
di Polizia stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono
all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca
e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.
Legislazione complementare
Circ. Min. interno 18 febbraio 1997, n. M/6326/1B - Legge 24 novembre 1981, n. 689. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Spese di custodia relative ai veicoli confiscati. Quesito.
Circ. Min. interno 20 settembre 1997, n. M/2413 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada - Art. 394. Copertura assicurativa - sequestro - affidamento al conducente.
Circ. Min. interno 4 dicembre 1997, n. M/6326/1B - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sanzioni del fermo e della rimozione dei veicoli. Spese di custodia.
Circ. Min. interno 13 marzo 1997, n. M/6326/1B - Legge 24 novembre 1981, n. 689. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Spese relative ai veicoli confiscati.
Circ. Min. interno 17 settembre 1997, n. M/6326/1B - Spese di custodia e trasporto di veicoli sequestrati.
Circ. Min. interno 15 ottobre 1997, n. M/2413 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Art. 213, comma 5. Alienazione veicoli rimossi. Quesito.
Circ. Min. interno 4 maggio 1998, n. M/2413/13 - Confisca di veicolo.
Circ. Min. interno 30 agosto 1999, n. M/2413/6 - Artt. 180-193 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Quesito. Confisca del veicolo.
Circ. Min. interno 2 settembre 1999, n. 91 - L. 24 novembre 1981, n. 689. Decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, art. 16. Veicoli dissequestrati e non ritirati.
Circ. Min. interno 4 ottobre 1999, n. 99 - L. 24 novembre 1981, n. 689. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada). Confisca, alienazione e distruzione dei veicoli sequestrati.
Circ. Min. interno 8 febbraio 2000, n. M/6326/50 - Quesito in materia di sequestro e confisca veicoli.
Circ. Min. interno 21 febbraio 2000, n. 20 - Veicoli sequestrati e confiscati a seguito di violazione del codice della strada - art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.
Circ. Min. interno 13 marzo 2000, n. M/2413/25 - Veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, della rimozione, del blocco o dissequestrati e non ritirati dagli aventi diritto.
Circ. Min. interno 13 giugno 2000, n. M/2413 - Confiscabilità del veicolo appartenente a persona estranea alla violazione. Art. 2, legge n. 689/81 - Art. 213, comma 1, del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Circ. Min. interno 31 agosto 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100 e art. 102; depenalizzazione art. 116, comma 13 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento spese di custodia dei veicoli precedentemente sequestrati penalmente.
Circ. Min. interno 6 novembre 2000, n. M/2413/25 - Confisca dei veicoli dissequestrati, fermati, rimossi, bloccati e non ritirati.
Circ. Min. interno 14 ottobre 2002, n. M/6326/50 - Spese di custodia dei veicoli sequestrati.
Circ. Min. interno 29 aprile 2004, n. M/2413/38 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 38, comma 2. Problemi interpretativi e applicativi
Circ. Min. interno 10 maggio 2004, n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo (abrogata dalla circolare 21 settembre 2007, n. 300/A/1/26711/101/20/21/4).
Circ Min. interno 07 settembre 2005 N. 300/A/1/44285/ 101/3/30/9 - Modifiche al Codice della Strada - Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione” - Prime disposizioni operative.
Circ. Min. interno 13 dicembre 2006, n. 50/06 - Problemi interpretativi relativi alla vigenza dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 a seguito della nuova disciplina introdotta, in materia di custodia dei veicoli sequestrati, dal decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Circ. Min. interno 10 gennaio 2007, n. 1/07 - Annotazione nel Pubblico Registro automobilistico dei provvedimenti relativi alla confisca di veicoli per violazioni amministrative previste dal Codice della strada. Articolo 213, comma 7 del Codice della strada.
Circ. Min. interno 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160, conversone in legge con modificazioni del D.L. 3 agosto 2007, n. 117.Circolare Min. interno 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione
Circolare Min. interno
20 agosto 2007, n. 26352 - Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
Circ. Min. interno 20 agosto 2007 - Notifiche verbali di contestazioni.
Circ. Min. trasporti 10 agosto 2007 - Possesso carta di qualificazione del conducente
D.I. 15 agosto 2007 - Segnalazione postazioni di controllo
Circ. 21 settembre 2007, n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 - Articoli 213 e 214 del Codice della strada - Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
Circ. Min. interno 11 febbraio 2008, n. 300/A/1/101/20/21/4 - Articoli 213 e 214 del Codice della strada - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.Circ Min. interno 26 maggio 2008 N.
300/A/1/356190/101/3/3/9 modifiche al
Codice della Strada. Decreto Legge 23
maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni
operative.
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Circ. Min. interno 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160, conversone in legge con modificazioni del D.L. 3 agosto 2007, n. 117.Facendo seguito alla circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, e alla circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007, con le quali sono state fornite le prime indicazioni per garantire la corretta applicazione del D.L. n. 117 del 2007, si comunica che, con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2007, il provvedimento d'urgenza richiamato è stato convertito con modificazioni.
Ferme restando le indicazioni già fornite con le richiamate note per le disposizioni del decreto legge che non sono state oggetto di modifiche in sede di conversone, si compendiano sinteticamente le principali novità introdotte per effetto della legge di conversione e si forniscono le correlate direttive operative per la loro uniforme applicazione.
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati.
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice della strada, che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dal 1° febbraio 2008.
2. Trasporto di bambini su motocicli o sui ciclomotori a due ruote.
L'art. 2 del decreto legge, che avevano introdotto un'età minima per i passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (art. 170, comma 1-bis, del Codice della strada), è stato modificato prevedendo che il trasporto di bambini sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli sia sempre vietato quando i passeggeri hanno età inferiore a 5 anni.
Il divieto di trasporto di passeggeri con il nuovo contenuto, da 4 a 5 anni, è in vigore dal 4 ottobre 2007.
3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli.
Anche le sanzioni accessorie previste dal comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h sono state oggetto di un intervento correttivo in sede di conversione.
In particolare, la sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la completa inibizione alla guida per un periodo da uno a tre mesi e la parziale inibizione per i tre mesi successivi, in cui il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore notturne, cioè dalle 22 alle 7 del mattino.
Pertanto, il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto dal predetto a seguito dell'accertamento dell'illecito sopraindicato dovrà contenere:
a) la durata del periodo di sospensione della patente di guida durante il quale il documento è ritirato e l'inibizione alla guida è completa;
b) l'indicazione che, trascorso tale periodo e per i tre mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta solo nell'orario notturno sopraindicato.
Di conseguenza, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, sia la guida nel periodo in cui la patente è sospesa in senso stretto che la guida negli orari sopraindicati di inibizione ricadono nell'ambito dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 218, comma 6 del Codice della strada
Il provvedimento di inibizione notturna alla guida, come accade per il periodo di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei trasporti ai sensi degli artt. 225 e 226 del Codice della strada.
Sempre con riferimento alla violazione di cui al comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada, si segnala che, in base alle disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, quando l'eccesso di velocità è compiuto nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro secondo le disposizioni attuative che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).
4. Disposizioni riguardanti la sosta e la fermata.
L'art. 3-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, ha previsto, con il comma 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada, il divieto di tenere accesso il motore di un veicolo durante il periodo in cui questo si trova in sosta o effettua una fermata sulla strada quando tale operazione è finalizzata a mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione.
La nuova disposizione, alla cui violazione è stata correlata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro, assume la valenza di norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nel comma 2 dello stesso art. 157 del Codice della strada.
Pertanto, quando l'accensione del motore durante la sosta ha le richiamate finalità, la sanzione di cui al comma 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada deve ritenersi assorbente rispetto a quella prevista dal comma 8 per la violazione del generale divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Resto inteso, naturalmente, che l'elemento che specializza la nuova violazione, cioè la circostanza che il motore resti acceso durante la sosta per garantire il funzionamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo, deve essere adeguatamente attestata nel verbale di accertamento dell'illecito.
Appare utile inoltre chiarire che il divieto introdotto dalla nuova norma, pur trovando applicazione anche in caso di semplice fermata del veicolo, non si estende anche ai casi di arresto della marcia dovuti a cause di traffico o per compiere manovre. La disposizione, perciò, non può trovare applicazione in caso forzato arresto della marcia per code dovute a congestione del traffico o a incidenti.
5. Disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
L'art. 5 del D.L. n. 117 del 2007 è stato modificato dalla legge di conversione per quanto riguarda le sanzioni applicabili a chi guida in stato di ebbrezza o di alterazione per stupefacenti.
In particolare:
a) è stata eliminata la pena detentiva per chi conduce un veicolo in stato di ebbrezza alcolica quando il tasso alcoolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l;
b) è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con l'obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche
Si segnala, inoltre, che, in base alla disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa di 200 Euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).
Nel medesimo ambito, con una modifica dell'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui si somministrano bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di alcolici e dei superalcolici dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto dall'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 di esporre una tabella contenente la descrizione degli effetti dell'abuso di alcool.
La violazione di entrambi gli obblighi comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Tuttavia, la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcool, è subordinata all'approvazione del relativo modello uniforme che dovrà essere previsto da un decreto del Ministero della salute.
6. Fondo di incidentalità notturna
L'art. 6-bis del D.L. n. 117 del 200, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 del mattino), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada, si applicata una sanzione amministrativa di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'incidentalità notturna.
Secondo quanto espressamente indicato nel comma 4 dello stesso art. 6-bis, l'attuazione della nuova disposizione è subordinata all'approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 160 del 2007.
Per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è stato rivisto ed aggiornato l'allegato documento di sintesi delle principali novità intervenute a seguito del D.L. n. 117 del 2007 e della relativa legge di conversione (Allegato 1) che è disponibile, altresì, nel sito Internet della Polizia di Stato (indirizzo www.poliziadistato.it).
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Allegato
Le principali novità del Codice della strada
secondo le modifiche introdotte dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, di
conversione in legge del D.L. n. 117 del 2007 (entrate in vigore il 4.10.2007)
[1]
A cura del Servizio Polizia stradale
1. Guida senza patente
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
1. - 11-bis. (Omissis)
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.
14. (Abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
16. (Abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- È tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato [2].
COSA È CAMBIATO
- Il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell’art. 214 del Codice della strada relative alla possibilità, per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento [3].
_______________
[1] Testi normativi non ufficiali redatti a cura del CEPS – ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Comprendono gli aggiornamenti delle sanzioni pecuniarie in vigore dal 1° gennaio 2007 e le modifiche introdotte dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata su Gazz. Uff. n. 230 del 3 ottobre 2007.
[2] Al momento dell’accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[3] Le disposizioni dell’art. 214 del Codice della strada sono infatti collocate nel Capo I, Sezione I, del Titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l’accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l’applicazione di pene e di sanzioni accessorie.
2. Limiti di guida per neopatentati
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 117 - Limitazioni nella guida
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno [4] dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148.00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
Nota: Art. 2, c. 2, D.L. n. 117 del 2007,
convertito con legge n. 160 del 2007:
«Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».
LE NUOVE REGOLE
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate [5]. La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni [6].
- I titolari di patente di categoria B rilasciata dopo 180 giorni a far data dal 4.8.2007 [7], per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 kW/t) [8]; le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili [9].
- Nel contempo, permane per i primi tre anni l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana [10] che:
- nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
- nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 km/h sulle autostrade;
- nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita [11].
- Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.
COSA È CAMBIATO
- Aumento dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dopo il 1° febbraio 2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.
______________
[4] La durata del periodo in cui al neopatentato è vietata la guida di veicoli di elevate prestazioni è stata ridotta ad un anno dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Nell'originaria formulazione del D.L. n. 117 del 2007, invece, il periodo aveva durata di 3 anni.
[5] Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: potenza effettiva: 25 kW (kilowatt), oppure potenza specifica: 0,16 kW/kg (kilowatt per chilogrammo di tara).
La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kW per la tara (espressa in kg). Esempi:
- veicolo di 22,8 kW e di 90 kg: potenza specifica 22,8/90 = 0,253 kW/kg NON può essere guidato;
- veicolo di 22,8 kW e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kW/kg PUÒ essere guidato.
[6] Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di limitazioni sulla patente (prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore), esclude la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.
[7] La disposizione del comma 2-bis dell’art. 117 del Codice della strada si applica ai titolari di patente B rilasciata dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007 (04.08.2007) e quindi a far data dal 1° febbraio 2008. Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente. Esse decorrono dal giorno del rilascio della patente (successivo al 1° febbraio 2008) e cessano dopo 3 anni da quel giorno.
[8] Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:
- autovettura di 46 kW e massa 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t NON si può guidare perché superiore a 50 kW/t;
- autovettura di 70 kW e massa 1500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kW/t SI PUÒ guidare perché inferiore a 50 kW/t.
[9] Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell’art. 188 del Codice della strada, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).
[10] Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell’art. 117 del Codice della strada, possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.
[11] In quest’ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dopo il 1° febbraio 2008.
3. Eccesso di velocità
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 142 - Limiti di velocità
1. - 5. (Omissis)
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente Codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità
- Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale [12] devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In particolare:
- i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice;
- le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno [13].
COSA È CAMBIATO
- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;
- l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia (v. legge n. 168 del 2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
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[12] I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall’obbligo di segnalazione. Infatti, l’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge con legge 2 ottobre 2007, n. 160, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come “postazioni di controllo”.
[13] Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno D.M. 15 agosto 2007, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 195 del 23 agosto 2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.
Caratteristiche dei segnali
a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo;
b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);
c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di Polizia stradale o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “CONTROLLO VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO VELOCITÀ”.
Modalità di collocazione dei segnali
I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:
a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km 4.
I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di “FINE”.
3.2 Sanzioni per eccesso di velocità
- Sono previste 4 fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:
- fino a 10 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
- oltre 10 e fino a 40 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;
- oltre 40 e fino a 60 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida, nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
- oltre 60 km/h rispetto al limite pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
- Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l’eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli [14].
- Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione dell’apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) [15]. In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’eccesso di velocità può sempre disporre l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.
COSA È CAMBIATO
- Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
- l’art. 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è di 1 mese nel minimo e 3 mesi nel massimo con l’aggiunta dell’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida; in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati 10 punti;
- l’art. 142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;
- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 km/h (dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9-bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
- per l’eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), dell’art. 142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
- la possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo presso un’officina autorizzata per la verifica dell’efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte dell’operatore di Polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi l’inefficienza dell’apparecchiatura è presunta in dipendenza dell’avvenuto superamento del limite di velocità.
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[14] Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), dell’art. 142 del Codice della strada.
[15] Non è richiesto che sia effettivamente provata l’inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della velocità, è perciò “presunta”. Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell’art. 179, commi 2-bis e 3, del Codice della strada che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l’eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso l’intervento di un’officina specializzata, che il limitatore non era funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell’art. 179, comma 2-bis in misura doppia.
4. Divieto di sosta e di fermata con il motore acceso per mantenere attivo il sistema di condizionamento dell’aria
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norma:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta "o fermata" del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
LE NUOVE REGOLE
- È vietato tenere il motore acceso al solo scopo di mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione durante la fase della sosta "o della fermata" del veicolo;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
COSA È CAMBIATO
- Era già previsto come illecito amministrativo nel comma 2 del medesimo articolo tenere acceso il motore durante la fase della sosta del veicolo;
- ora viene introdotta una specifica sanzione se il motore è lasciato acceso durante la sosta per il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e viene previsto il nuovo divieto di tenere acceso il motore per la medesima finalità anche durante la fase della fermata.
5. Trasporto di bambini sui motocicli e sui ciclomotori a 2 ruote
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
LE NUOVE REGOLE
- È vietato trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
COSA È CAMBIATO
- Il fatto non era espressamente previsto come illecito amministrativo anche se poteva applicarsi comunque la sanzione di cui all’art. 170 comma 3 del Codice della strada quando il bambino non era seduto correttamente;
- il divieto è assoluto e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane);
- per tale violazione, specificamente sanzionata dal nuovo comma 6-bis dell’art. 170 del Codice della strada, non è stata prevista decurtazione di punteggio.
6. Uso del telefono cellulare
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o
di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di Polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
LE NUOVE REGOLE
- Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148,00 a euro 594,00 e con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
COSA È CAMBIATO
Sono state incrementate le sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 70,00 a euro 285,00) da euro 148,00 a euro 594,00 per il caso specifico dell’uso illecito del telefono cellulare. Inoltre è stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio. Rimane invariata la decurtazione di 5 punti dalla patente.
7. Guida in stato di ebbrezza alcoolica
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
NOTA: Per completezza si trascrive il contenuto dell’art. 6, commi
2-4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n.
160:
«2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2».
LE NUOVE REGOLE
- Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:
a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
c) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato [16].
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto [17].
- Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [18].
- In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l’una dall’altra, finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta [19]. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell’applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all’esito positivo dell’esame medico [20].
COSA È CAMBIATO
- L’intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
- sono state introdotte 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.
Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali
- Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale [21], le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) [22]: all’atto dell’accertamento l’operatore può procedere al sequestro del veicolo.
- Se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate [23].
COSA È CAMBIATO
- L’intervento normativo introduce sanzioni specifiche nel caso in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in precedenza, non c’era aumento di pena per chi determinava un incidente guidando in stato di ebbrezza);
- viene introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata dal giudice con la sentenza di condanna.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
- Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto [24] da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito [25].
- Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l’illecito).
- L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
COSA È CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
_____________
[16] Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di ebbrezza) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[17] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 del Codice della strada.
[18] La misura è disposta ai sensi dell’art. 213, comma 6-sexies, del Codice della strada introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[19] Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
[20] Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
[21] L’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.
[22] Nel caso in esame non si può applicare la procedura di cui all’art. 214 del Codice della strada. Si procede, perciò, ove ne ricorrano i presupposti e la necessità, al sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
[23] Come previsto dalla legge n. 102 del 2006, se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persona o la morte, le pene previste per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) ovvero per omicidio colposo (art. 589 c.p.) sono aggravate (da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo).
[24] La sanzione si applica per il solo fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in incidente stradale, anche senza feriti, senza alcuna valutazione circa le responsabilità dei soggetti coinvolti.
[25] Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica. In tali casi, infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada.
8. Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo i polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il Prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. (Abrogato)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
LE NUOVE REGOLE
- Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
- La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente [26].
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall’interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato [27].
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto [28].
- Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [29].
- È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).
COSA È CAMBIATO
- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d’incidente.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
- Chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito [30].
- Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per i periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
COSA È CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
_______________
[26] Essendo stato introdotto un nuovo comma che punisce espressamente questa violazione (il comma 1 dell’art. 187 del Codice della strada), non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all’art. 126-bis del Codice della strada non è stata aggiornata in modo corrispondente.
[27] Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[28] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 del Codice della strada.
[29] La misura è disposta ai sensi dell’art. 213, comma 6-sexies, del Codice della strada introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[30] Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica: infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada.
9. Fondo contro l’incidentalità notturna
LA NUOVA NORMA
Articolo 6-bis della legge n. 160 del 2007
Fondo contro l’incidentalità notturna
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
LE NUOVE REGOLE
- Per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (artt. 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del Codice della strada), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada deve essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l’incidentalità notturna.
- L’attuazione della nuova disciplina è subordinata all’approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 160 del 2007.
COSA È CAMBIATO
- Nelle more dell'approvazione del predetto regolamento, perciò, gli organi di Polizia stradale che accertano le richiamate violazioni non potranno applicare la sanzione amministrativa aggiuntiva sopraindicata.
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Circ. Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione ( Lo stesso Min. interno con circ. 20 agosto 2007, che si riporta di seguito, ha chiarito alcuni punti relativi all'applicazione del D.L. 117/2007))
1.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE
L’art 1 del
decreto-legge apporta modifiche all’art. 116 C.d.S in materia di patenti di
guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell’art 116,
stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente
revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza
del Tribunale in composizione monocratica.
La norma
del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18
dell’art 116 C.d.S che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o
con patente revocata.
Tuttavia,
quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di
attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni
dell’art 214 C.d.S, che detta una procedura per il fermo amministrativo
conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili
con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova
formulazione dell’art 116 comma 13 C.d.S.
Pertanto,
in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori
conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura
Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato,
provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
L’art 2 del
decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’art 117
C.d.S, stabilendo che:
a) per la
guida dei motocicli nel nostro paese, valgono le limitazioni imposte al momento
del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della
sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la
materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i
primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara
previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza
di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa
comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di
potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel
primo biennio dal rilascio della patente.
b) per la
guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di
categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal
comma 2 dell’art 117 C.d.S, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli
con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non
troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al
servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’art 188
C.d.S, opera per il primo anno dal rilascio della patente B.
Occorre
precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente
lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell’art 117 C.d.S sono immediatamente
operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma
2 bis dell’art 117 C.d.S, sono destinate ad operare solo nei confronti di
coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del
decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 5
dell’art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti,
soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico
di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante
il comma 5 dell’art 117 C.d.S contenga la possibilità di applicare sanzioni a
chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio
della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate
nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere
operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè,
naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa
previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S, possono essere oggetto di
sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il
titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i
veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.
Circ. 8 ottobre 2007, n. 27773
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati.
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice della strada, che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dal 1° febbraio 2008.
L’art 2 del
decreto-legge, modificando l’art. 170 C.d.S, stabilisce che sui ciclomotori a
due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a
5 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa
pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell’art. 170 che, tuttavia, non
prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.
4. DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI
Il
decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di
velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di
incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il
decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente
dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per
condotte particolarmente pericolose.
La modifica
interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli
illeciti previsti da quella norma.
4.1 Aumento
delle sanzioni per eccesso di velocità
L’articolo
142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle
sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più
graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato,
stabilendo:
la
rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito;
infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti
per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v.
art 3 comma 1 lett. c) del decreto legge);
l’aumento
della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni
correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal
nuovo comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;
la
possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già
accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art
3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);
un
significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della
patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di
oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva
nelle violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite
di oltre 60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);
un aumento
dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle
violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del decreto-legge);
Quando una
delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è
commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati
dall’art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie
e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è
raddoppiata.
La norma
dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d)
del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate
anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di
limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.
Occorre
precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita
l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con
la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del
superamento dei limiti di velocità ai sensi dei
In ogni
caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3
dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o
dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
4.3
Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
La modifica
dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge
impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le
caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione
luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del
Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di
approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more
della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di
approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle
postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed
autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo
dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui
veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in
cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento
della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le
seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”.
Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in
condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da
parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
La norma
che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida,
molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di
distogliere l’attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle
relative sanzioni amministrative pecuniarie e di previsione, in caso di
recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida (punto così modificato con circ. n. 26352 del 4.08.2007).
L’articolo
5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce
una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che
determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro
paese.
La nuova
norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in
stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti
che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica
consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi
normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la
possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i
conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso
l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.
La novella
chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati
sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.
L’intervento
del decreto-legge sull’art 186 C.d.S:
adegua le
sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle
pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
introduce 3
diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della
circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più
pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore
a 1,5 gr/l (v. art 5, comma 1, lett a) del decreto-legge).
distingue,
graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle
oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono
aumentate quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale
determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v
art. 5 comma 1 lett.a) del decreto-legge che introduce l’art 186 comma 2bis);
l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui
dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a
fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi
conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori
che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del
conducente.
Con
riferimento al punto c) ed la nuova previsione normativa introdotta dall’art
186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell’accertamento del reato,
sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in
stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non
trovando l’applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica
disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal
giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni
già svolta al punto 1 della presente circolare, l’operatore di polizia che ha
proceduto all’accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può
disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art 321 C.p.p.
6.2
Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti
La nuova
formulazione dell’art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già
contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’art 186 C.d.S che
consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo
condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile
affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.
La diversa
previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti
alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in
stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali
di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non
c’è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e
quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro
preventivo il veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
In analogia
a quanto sopra osservato per l’art. 186 C.d.S, è possibile prevedere che il
veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di
altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’art 321 c.p.p.,
ove non sia possibile provvedere diversamente.
Le
disposizioni dell’articolo 5, commi 1, lett c) e 2 lett d) depenalizzano il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica
dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante
dall’assunzione di stupefacenti
Conformemente
ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli
artt 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di
reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle
sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una
valenza adeguata alla gravità dell’illecito.
Perciò,
accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione della
sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia,
può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea
all’illecito.
Gli
illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la
sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione
psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto
l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così
evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti
sanitari.
Come l’art
186 C.d.S, anche art 187 CDS è stato oggetto di un significativo inasprimento
delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in
stato di alterazione dopo avare assunto stupefacenti.
Valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell’art 186 anche per
quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione
di un incidente stradale.
L’accertamento
dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
richiede necessariamente l’effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto
complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di
accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di
alterazione.
In tali
circostanze, quando l’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul
conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una
persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a
condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è
previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il
conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari
all’accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della
patente di guida del conducente fino all’esito degli accertamenti e comunque per
non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di
applicazione si rinvia all’articolo 216 C.d.S, può essere disposta solo quando
lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di
documentati sintomi e per l’esito positivo di precedenti accertamenti
qualitativi di screening.
La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
In proposito, anche
a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo periodo
di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione delle relative
disposizioni attuative, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative_
1. Sequestro preventivo in caso
di accertamento dei reati di cui agli artt.11, 186 e 187 C.d.S].
Il
sequestro preventivo del veicolo, di cui ai punti 1 e 6 della circolare
richiamata, non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di
guida senza patente, guida in stato di ebbrezza
Tale norma, infatti.
stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli
ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia
effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati.
Per i reati in
argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p.
non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra
suffic.ienli garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del
veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta
illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.
A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla
specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il
sequestro preventivo di cui all'art 321 c.p.p. non sia necessario quando:
a)
il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo,
presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione
alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle
prioritarie attività operative degli organi accertatori;
b)
pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un
rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in vado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo
idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel
luogo di abituale stazionamento overo in un altro luogo idoneo.
In definitiva, per i
reati dì cui agli arti 116, l8( e I87 C.d.S., il
sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare,
ove ne ricon-ano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro
tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso.
Resta inteso che,
quando uno dei reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo
ovvero di un ciclomotore, continua a trovare applicazione rari 213, comma 2
sexies, C.d.S che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo finalizzato
alla successiva confisca_
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada.
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
2. Decreto interministeriale relativo alle modalità
di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
Sciogliendo la riserva di cui
al punto 4.3 della circolare p.n. del 3 agosto u.s., si comunica che è stato sottoscritto il
Decreto dei Ministro dei Trasporti. di concerto con il
Ministro dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146,
comma 6-bis, C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e
dei dispositivi luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le
postazioni di controllo della velocità, Il provvedimento, di cali si allega
copia (alt 1), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana_
In proposito, nel
rinviare al provvedimento per quanto concerne le indica ioni relative al contenuto
del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3
del Decreto lntenninisteriale precisando che;
a)
il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la
postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce
che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, Salvo
casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre
circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza
maggiore, si può ritenere che tra il segnale o i] dispositivo luminoso e la
postazione di controllo possa essere -`adeguata' la distanza minima
indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art.79, comma 3, D.P.R. 16_ ]
2,1992 n. 495 (Regolamento
di Esecuzione del Codice della Strada) per la collocazione dei segnali di
prescrizione; tale distanza minima, intatti, consente di garantire il corretto
avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in
transito;
b)
la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che
indica la presenza della postazione di controllo e la postazione
b) le caratteristiche costruttive
dei cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc-) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di
indicazione; per i dispostivi
luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento
alle disposizioni dell'art 170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
3. Applicazione dell'art.
179, commi 2-bis e 3, in caso di accertamento di velocità superiore a quella di
regolazione del limitatore
La sanzione pecuniaria da applicare
nei casi richiamati dall'art. 142,
coinma 11, C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli commerciali
dotati di limitatore di velocità, è quella prevista dal primo periodo del comma
2-bis dell'art. 179 C ,dS, (cioè da euro 829,00 a eUro
3.315,00 -
Infatti, la possibilità di applicare
la sanzione in misura doppia, prevista dal secondo periodo
dell'art. 179 C.d.S., compresa la sanzione accessoria
della revoca della patente prevista nel successivo comma 9, 11
periodo. del medesimo articolo, e limitala al caso in cui sia effettivamente accertato, attraverso una verifica tecnica presso
un'officina autorizzata, che il
dispositivo di limitazione di velocità è stato oggetto di interventi tecnici
per la sua alterazione o manomissione.
In sostanza, occorre distinguere tra le sanzioni
previste dall'art. 179 comma 2 bis e comma 3 applicate rispettivamente al
conducente ed al titolare della licenza o dell'acitorirzazione al
trasporto di cose o persone, quale conseguenza immediata dell'accertamento
dell'eccesso di velocità e le sanzioni previste dallo stesso art- 179 quali conseguenze di accertamenti tecnici
specifici che attestino l'inefficienza o l'alterazione effettiva del
]imitatore: di velocità, Nel primo caso si applicano le sole sanzioni pecuniarie
delle disposizioni richiamate nel secondo caso, invece, trovano applicazione
anche le sanzioni accessorie della sospensione
o della revoca della patente
contemplate dal comma 9 dell'art 179 C.d.S
Circ Min. trasporti
prot. 77898 del 10 agosto 2007 – Obbligo del possesso e rilascio della carta
di qualificazione del conducente.
Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la
scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine
all’applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti
professionali.
A seguito di ulteriori
approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del
settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo
del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni
contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto
previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di
qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è
richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico,
o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o
trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione
professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g)
riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che
detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo
risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In
tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del
possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP
KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o
per conto di terzi.
2. Rilascio della carta di qualificazione del
conducente per documentazione
L’art. 17 del D. L.vo
286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di
formazione iniziale e di sostenere l’esame.
Con circolare prot. MOT3/761/M350 del
3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono “fatti
salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata
in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall’art. 17
del D. L.vo. 286/2005”.
L’art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007
concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il
rilascio della carta per “documentazione” i conducenti:
a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD rilascianto antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della
categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
c) residenti in altri Stati appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia,
titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di
guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;
d) residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente
di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E,
D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
Si sottolinea
che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a
conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati
entro il 4 aprile 2007.
Possono,
invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della
categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato
di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.
Il citato art. 2 stabilisce il seguente
calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per
ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso e sostenere i relativi esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.
La “calendarizzazione” è stata
prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici
Motorizzazione civile.
La richiesta di rilascio della CQC “per
documentazione” deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco;
- fotocopia della patente di guida.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti,
l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile
dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno
studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle
dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione
del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato
alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno
accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo
anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal
decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007
e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC
per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone
deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci,
deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno
anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le
categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD
che ha richiesto la CQC “per documentazione” solo per il trasporto di cose,
potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di
qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’esame, a condizione che la
seconda richiesta venga presentata all’Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal
caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è
subordinata al ritiro della precedente CQC.
Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di
CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono
alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l’Ufficio dovrà
richiedere al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la
patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una
delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla
traduzione non sia possibile accertare con precisione l’esatta corrispondenza
della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di
questa Direzione Generale.
Ai fini del computo del quinquennio di
validità delle CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC
che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se
abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007
scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di
cose rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre
2014).
Poiché il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per
la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare
del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio
della CQC per “documentazione”, presentare anche istanza per il rilascio del
certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra
elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello
TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono
allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo
relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB.
- fotocopia della patente di guida.
È comunque consentito, al titolare di CAP di
tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con
conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto
certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione
che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il
rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso,
alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono
attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono
sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di
validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la
stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere
rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio,
con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da
altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico
europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la
formazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice
comunitario “95” apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della
categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la CQC ai
conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla
quale è inserito il suddetto codice.
I conducenti titolari della CQC che
richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero
ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE)
hanno l’obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di
richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione
prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza
nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di
guida.
Nelle ipotesi di duplicato o di estensione
della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare
solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al
fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro
attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici
Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in
parola.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere
presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o
distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di
polizia.
L’Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha
acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di
un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC
rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà
verificare, ai sensi dell’art 6, comma 2, del D.D. 7 febbraio 2007 sul
rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello
Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di
essa non gravino disposizioni sanzionatorie.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato
della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di
guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della
patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso
di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
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4. Conversione della carta di qualificazione del conducente
E’ possibile convertire la CQC, in corso di validità,
rilasciata in altri Stati comunitari.
La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un
Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato
rilasciante.
5. Termini di applicazione
L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC)
stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida
della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale
di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la
CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per
conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale
di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più
rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I
conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero
il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5
aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli
adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al
trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.
Visto l'art.
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di
velocità;
Visto l'art. 3, comma
l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che
prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della
velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli
o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalità di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno.
Visti gli
articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano
rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;
Visti gli articoli
77, 78, 79, 80, 81,82,124,
125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce
esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità
stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni
inerenti non si applicano per i dispositivi di
rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocità;
Decreta:
Art. 1.
1. Le
postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale
possono essere segnalate:
a) con segnali
stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali
stradali luminosi a messaggio variabile,
c)
con dispositivi
di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali
stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di
dimensioni e colore di
fondo propri del tipo di strada
sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere
riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocità"
ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il
simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a
messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati
sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una
architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime
iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui
al comma 1, lettera
c), sono installati a bordo
di veicoli in dotazione agli organi di
polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi
luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su
autovetture le iscrizioni possono essere contenute su
una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento
velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli
77, 78, 79, 80, 81, 82, 124,
125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i
dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo
da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità
locale predominante. La distanza tra i segnali o i
dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocità
deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e'
necessario che non vi siano tra il
segnale e il
luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I
segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione
puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di
"fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni
degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocità installati
a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Circolare
Min. interno 21 settembre 2007 n. 300/26711.Articoli 213 e 214 C.d.S –
Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
PREMESSA
La misura cautelare del sequestro amministrativo e la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate
rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 C.d.S., hanno subito sostanziali modifiche a seguito
dell’approvazione del decreto-legge 30.9.2003 n. 269
convertito in legge 24.11.2003 n. 326.
L’espletamento delle gare per l’individuazione dei
custodi-acquirenti, l’approvazione della contratto-tipo
tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e custodi-aquirenti (All. 1) e di un Decreto dirigenziale sulla
comunicazione dei dati tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio (All. 2) consentono, oggi, di sciogliere ogni riserva
precedentemente formulata e di dare avvio alle procedure delle richiamate
norme degli artt. 213 e 214 C.d.S.
Come sarà meglio precisato nei punti 1.2) e 9), l’avvio
delle nuove procedure, tuttavia, sarà graduale in quanto
riguarderà le province nelle quali stanno per essere stipulati i contratti
con i custodi-acquirenti. Nelle altre province si continueranno ad applicare,
temporaneamente, le attuali procedure.
Con la presente circolare, che riunisce i contenuti di
precedenti circolari ed abroga tutte quelle non espressamente richiamate le
cui disposizioni sono incompatibili con le nuove procedure, vengono fornite le nuove istruzioni operative per le
attività degli organi di polizia stradale.
Le procedure di seguito indicate trovano applicazione in
tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo
finalizzato alla successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti
dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all’art. 193 C.d.S., ed in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo
amministrativo del veicolo, comprese quelle richiamate dagli artt. 26 e 46 della legge 298/1974 (trasporto abusivo di
merci).
1. CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI
1.1. Affidamento in custodia al
proprietario o al conducente
Salvo quanto diversamente previsto per ciclomotori e
motocicli, il veicolo sottoposto a sequestro ovvero a fermo amministrativo
deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al
momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad
altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se
il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi
esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o
prontamente reperibile.
La pronta reperibilità dell’avente
titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, è
oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione
all’attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative
emergenti.
Soltanto nel caso in cui i soggetti
predetti rifiutino ovvero non abbiano i requisiti previsti per assumere la
custodia, il veicolo sequestrato o fermato deve essere consegnato al
custode-acquirente convenzionato e competente per territorio.
1.1.1. Requisiti del soggetto nominato custode
Le richiamate norme degli artt.
213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali
dell’art. 259 c.p.p. e con quelle dell’art.120 c.p.p. che
stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato
di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta
palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di
sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve
essere accertata sulla base delle risultanze degli
archivi della banca dati interforze di cui all’art.8
della legge 121/1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di
consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (All. 3) da parte della persona alla quale è affidato
il veicolo sequestrato o fermato.
1.1.2. Il luogo di custodia
Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo
deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia
la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche
condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.),
ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non
soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un
soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D.P.R.
571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc).
Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello
Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità
di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.
La disponibilità del luogo nonché
l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. All. 3) da parte della
persona a cui il veicolo è affidato.
Occorre sottolineare che per il
proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in
solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono
sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non
disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può
essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben
potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di
un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non
sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario
titolo.
1.1.3. Conduzione o
trasporto del veicolo fino al luogo di custodia
Salvo che ostino motivi di
sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza
dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura
assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc), il
veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto
nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato.
Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente
ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la
guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua
fiducia, presente al momento dell’accertamento ovvero prontamente reperibile.
Quando il veicolo non può essere
condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o
da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e
cura del custode.
L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda
l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di
natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni
del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia
condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente
adeguate.
1.2. Affidamento in custodia
a soggetto convenzionato
L’affidamento del veicolo ad un custode-acquirente da
parte degli organi di polizia deve avvenire soltanto se l’avente
diritto:
- è assente ovvero si rifiuta di assumere la
custodia;
- è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della
richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
L’affidamento del veicolo ad un custode-acquirente da
parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in
presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti
i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un
ciclomotore o un motociclo, come sarà meglio precisato al punto 3).
1.2.1. Individuazione del
custode
L’art. 214-bis C.d.S. ha previsto la figura del
custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell’Interno e con
l’Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati
consegnati al proprietario o al conducente, devono essere affidati con
l’onere di custodia e con l’eventuale obbligo di acquistarne successivamente la proprietà.
Tale disciplina vale anche per i veicoli
oggetto di fermo amministrativo anche se, come sarà meglio precisato
nel successivo punto 6), decorso il periodo di fermo senza che l’interessato
abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni
dell’art. 213, comma 2-quater. Per l’alienazione di questi ultimi veicoli,
infatti, si applica la procedura prevista D.P.R. 189/2001 in
quanto compatibile.
Il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di
recupero e custodia nell’ambito di ogni provincia, è
individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo
stesso la Prefettura e la Filiale dell’Agenzia del Demanio competente
stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal
Ministero dell’Interno (cfr. All. 1).
A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono
alienati anche i veicoli confiscati affidati in custodia ai proprietari. In
tal caso, tuttavia, l’alienazione del veicolo si verifica
solo dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal
Prefetto.
1.2.2. Scelta del custode al
quale affidare il veicolo
Gli organi di polizia stradale che
procedono all’applicazione delle misure di cui agli artt.
213 o 214 C.d.S. devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al
custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è
avvenuto l’accertamento.
Per le province in cui non sono ancora stati individuati
custodi-acquirenti, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982 nonché quelle richiamate al successivo punto 9).
1.2.3. Obblighi del custode
Secondo le disposizioni del capitolato tecnico, allegato
alla convenzione sottoscritta dal custode-acquirente (All. 4), egli deve garantire la reperibilità
telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di intervenire entro 30 minuti
dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero ed al trasporto del veicolo
sequestrato o fermato fino al luogo di deposito di cui dispone. Se il veicolo sequestrato o fermato affidato al
custode-acquirente è in grado di circolare sulla strada([1]), può essere condotto da un suo
dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di trasportarlo
con un altro veicolo.
La persona che interviene a recuperare
il veicolo fermato o sequestrato deve essere appositamente delegata e
accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli
obblighi di custodia del veicolo secondo le norme vigenti.
In alternativa alle modalità di
intervento sopraindicate e per consentire al custode-acquirente il rispetto
dei tempi di recupero sopraindicati, il capitolato tecnico consente di
avvalersi di un custode e di un luogo di deposito temporanei. In tali casi,
entro 30 minuti dalla richiesta, deve giungere sul luogo in cui il veicolo
sequestrato o fermato si trova una persona delegata dal custode-acquirente
convenzionato che abbia i requisiti per assumere la custodia temporanea del
veicolo, in attesa di consegnarlo al
custode-acquirente stesso.
Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la
Prefettura competente e deve avere un’idonea documentazione comprovante tale
accreditamento, sottoscrive il verbale di sequestro o di fermo, assumendo, a
tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode.
Se il veicolo è fatto trasportare
in un luogo diverso da quello di custodia definitiva, la persona che assume
la custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo in quest’ultimo
luogo entro le successive 24 ore. Entro lo stesso termine, il custode
temporaneo e quello definitivo devono recarsi presso l’organo di polizia che
ha proceduto al sequestro o al fermo per redigere un nuovo verbale di affidamento.
2. ADEMPIMENTI IMMEDIATI CONSEGUENTI AL SEQUESTRO ED
AL FERMO AMMINISTRATIVO
Per documentare l’effettuazione del sequestro o del fermo
amministrativo e l’affidamento in custodia al proprietario o al conducente
devono essere sempre redatti appositi verbali
conformi ai modelli allegati (All. 5: verbale di sequestro - All. 6: verbale di fermo amministrativo), avendo cura
di compilare in modo completo e puntuale la parte relativa alle condizioni
generali del veicolo.
Qualora il veicolo sia consegnato al
custode-acquirente convenzionato, unico competente per ciascuna provincia,
nel verbale di sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (All. 7: sequestro - All. 8: fermo), devono essere specificati i motivi
che hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario, al
conducente ovvero ad altro soggetto obbligato.
La carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore o il certificato di
circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall’organo accertatore
ed allegati al verbale di contestazione. Come precisato nel
punto 5.5, i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il
Comando da cui dipende l’organo accertatore.
Giova, peraltro, sottolineare che
in ogni caso di sequestro amministrativo, il verbale di contestazione e il verbale
di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura competente entro i 10
giorni successivi all’accertamento dell’illecito.
2.1. Applicazione
dell’avviso dello stato di sequestro
Conformemente alle disposizioni dell’art. 394, comma 9, Reg. Esec. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro
amministrativo è segnalato con l’apposizione sulla parte anteriore o sul
parabrezza, a cura dell’organo di polizia che procede, di uno o più fogli
adesivi recanti l’iscrizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”. Ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose
sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa
menzione nel verbale di affidamento in custodia.
Questa disciplina, richiamata dall’art. 213, comma 2, C.d.S., ove si prescrive che il
veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve
essere coordinata con le norme che impongono l’affidamento in custodia al
proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con
l’esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del
trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia.
Per questo motivo, per semplificare le procedure e per
uniformità di applicazione, si ritiene che per
quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio
dell’avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle
disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo
punto, in quanto applicabili.
In questa logica, mutuando le dimensioni
e il formato prescritto per l’iscrizione di fermo amministrativo di cui al
successivo punto, la forma ed il contenuto dell’avviso di cui al
citato art. 394 Reg. Esec.
C.d.S. possono essere integrati conformemente all’allegato fac-simile (All. 9).
2.2 Applicazione dei sigilli
in caso di fermo amministrativo
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere
collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate dal decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25.3.2004.
In particolare, si richiamano le disposizioni dell’art. 2,
comma 3, circa le modalità di applicazione del
sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali
sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla
parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori,
motocicli, macchine agricole o operatrici può essere
collocato un solo sigillo nella parte anteriore.
In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla
visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida.
3. PROCEDURA PER IL SEQUESTRO ED IL FERMO
AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Secondo le disposizioni dell’art. 213, comma 2-quinquies, C.d.S., introdotto dalla legge
168/2005, in caso di sequestro di ciclomotore o di motociclo, finalizzato
alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l’affidamento in
custodia al conducente o al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve
essere sempre consegnato al custode-acquirente convenzionato.
Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato
emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l’affidamento in custodia
solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro.
Analoga procedura si applica per i ciclomotori ed i
motocicli sequestrati a seguito dell’accertamento di reati commessi alla
guida di tali mezzi. La facoltà di chiedere la
custodia dopo 30 giorni non è concessa al proprietario di un motoveicolo
diverso dal motociclo.
Salvo i casi di fermo amministrativo di cui all’art. 171 C.d.S ([2]),
la citata disciplina, in quanto compatibile, si
applica anche per il fermo amministrativo di ciclomotori, motocicli e altri
motoveicoli che, perciò, non possono essere mai affidati in custodia al
proprietario o al trasgressore, ma fatti depositare presso il
custode-acquirente convenzionato.
Come disposto dal comma 1-ter dell’art. 214 C.d.S, che richiama espressamente il comma 2-quinquies
dell’art. 213 C.d.S, anche in caso di fermo
amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia
presso il custode-acquirente convenzionato per 30 giorni e, successivamente su sua richiesta, può essere affidato in
custodia al proprietario.
Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o di fermo redatti dall’organo di polizia deve essere
indicata espressamente la previsione secondo la quale il proprietario del
ciclomotore o del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha
la possibilità di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un
luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del
termine per il fermo amministrativo.
3.1 Fermo amministrativo per violazione dell’art. 171
C.d.S.
Per le violazioni di cui all’art. 171 C.d.S. relative all’uso del casco che comportano il fermo
amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati
in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò, le disposizioni
dell’art. 214, comma 1-ter, sopra richiamate. Tuttavia, se il proprietario
non è presente o prontamente reperibile, il veicolo fermato non può essere
affidato in custodia al conducente o ad altro obbligato in solido e, quindi,
deve essere fatto trasportare presso un custode-acquirente dove può essere successivamente ritirato dal proprietario, se questi vuole
assumerne la custodia.
4 PROCEDURE SPECIALI PER ALCUNI CASI DI FERMO
AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO
Sia pure con le precisazioni e le eccezioni di seguito
indicate, le procedure dei paragrafi precedenti trovano applicazione anche
nei casi in cui il fermo amministrativo del veicolo consegua
alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione ovvero
dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 C.d.S.
4.1 Reati commessi alla guida di ciclomotori o
motoveicoli
Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell’articolo 213 C.d.S.([3]) è sempre disposta la confisca
amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un
motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della
Strada o da altre fonti normative (codice penale e leggi complementari).
In tali casi la norma, che prevede l’applicazione della
sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone
agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata
all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la
stessa è irrogata a seguito della sentenza di
condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela
di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della
querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità
di applicare la sanzione della confisca.
4.2 Fermo amministrativo in caso di sospensione della
carta di circolazione
Al termine del periodo di fermo amministrativo, il
documento di circolazione deve essere restituito all’avente
diritto per il tramite dell’Ufficio di polizia competente o di quello
indicato dallo stesso custode, che provvede altresì alla rimozione dei
sigilli, secondo le procedure indicate ai successivi punti 6.1) e 6.2).
4.3 Fermo amministrativo di veicoli ai sensi
dell’art. 207 C.d.S.
5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI
Il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale
di contestazione, con le modalità fissate dall’art.
201 C.d.S., deve essere sempre notificato al
proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche quando,
secondo le disposizioni dell’art. 196 C.d.S.,
questi non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore
(es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli
effetti dell’applicazione della misura cautelare del sequestro o della
sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere
la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal
conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità.
Quando il veicolo è stato affidato ad un
custode-acquirente ([4]),
insieme al verbale di sequestro deve essere
notificato al proprietario anche un avviso contenente l’intimazione ad
assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con
l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in
proprietà al custode (All. 10).
5.3 Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato
In caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni
dell’art. 213, comma 2-quater, C.d.S. che consentono il trasferimento
immediato in proprietà al custode-acquirente e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 189/2001.
5.4 Sistema informatico di gestione dei veicoli sequestrati o
fermati
Secondo le disposizioni dell’allegato decreto dirigenziale (cfr. All. 2), le comunicazioni tra le Amministrazioni
interessate devono avvenire in via telematica. A tal scopo, l’Agenzia del
Demanio, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ha predisposto un sistema
informatico, al quale hanno accesso gli organi di polizia stradale, i
custodi-acquirenti, le Prefetture e le Filiali dell’Agenzia del Demanio, per
alimentare una banca-dati ove dovranno essere annotate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati o fermati.
5.5 Conservazione e trasmissione dei documenti
ritirati in occasione del sequestro o del fermo
I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, sono oggetto dei
seguenti adempimenti:
a) in caso di fermo amministrativo,
devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende
l’organo accertatore; trascorso il periodo di fermo amministrativo, i
documenti devono essere restituiti al proprietario del veicolo o ad un suo
delegato incaricato del ritiro ovvero, se il veicolo non è ritirato entro i
successivi 3 mesi, previa comunicazione in tal senso dell’Agenzia del
Demanio, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stato alienato
il veicolo;
b) in caso di sequestro amministrativo con
deposito del veicolo presso il custode-acquirente, salvo che l’organo di
polizia non debba procedere all’immediato dissequestro del veicolo, ai sensi
dell’art. 193 comma 4, C.d.S.,
i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando fino alla
dichiarazione di trasferimento in proprietà al custode-acquirente da parte
della Prefettura competente; successivamente a tale dichiarazione, secondo le
indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al
custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo;
c) in caso di sequestro amministrativo con
affidamento in custodia al conducente o al proprietario, devono essere
conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore in attesa della confisca definitiva; completate le
procedure di confisca e di alienazione, previa comunicazione dell’Agenzia del
Demanio che ne autorizza la consegna, sono trasmessi al custode-acquirente
convenzionato a cui è stato alienato il veicolo.
6.1 Restituzione dei
documenti
La restituzione dei documenti al proprietario del veicolo
sottoposto a fermo amministrativo o ad una persona delegata deve avvenire
contestualmente alla rimozione dei sigilli salvo che quest’ultima
operazione non sia effettuata da un diverso organo
di polizia.
In questo caso, peraltro, se il proprietario del veicolo
ne ha fatto espressa richiesta, i documenti ritirati devono essere
immediatamente trasmessi all’Ufficio o Comando di Polizia presso il quale l’interessato intende procedere alla rimozione
dei sigilli affinché quell’Ufficio provveda alla
loro restituzione, ove possibile, contestualmente alla rimozione stessa.
6.2 Rimozione dei sigilli
6.3 Avvio della procedura di alienazione
del veicolo fermato non ritirato
L’alienazione dei veicoli sottoposti a fermo
amministrativo che non sono stati ritirati dai proprietari
è disciplinata dal D.P.R. 13.2.2001 n. 189, che ha semplificato il
procedimento di alienazione dei beni mobili dello Stato, dettando
disposizioni anche per quanto riguarda la procedura di vendita o distruzione
dei veicoli fermati non ritirati.
Secondo l’art. 1, comma 2 del predetto Regolamento,
i veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica
dell’obbligo di ritiro ([5]),
si ritengono abbandonati e devono essere alienati dai competenti uffici
dell’Agenzia del Demanio secondo le procedure del successivo articolo 4 dello
stesso Regolamento, senza necessità di adozione di
un provvedimento di confisca del bene non ritirato.
6.4 Trasmissione della
documentazione per l’avvio dell’alienazione
Gli Uffici procedenti, trascorso il termine sopraindicato,
dopo aver proceduto ad aggiornare il sistema
informatico di gestione dei veicoli di cui al punto 5.4), trasmettono, alla
Filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio una dichiarazione,
conforme al modello allegato (All. 12), con la quale si attesta che il veicolo può
essere alienato per lo spirare del termine di 3 mesi.
a) copia dei documenti di circolazione del veicolo, ritirati al momento del fermo amministrativo
se disponibili;
b) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della
sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello
stesso al proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.;
c) copia della documentazione relativa
all’affidamento in custodia del veicolo (cfr.
All. 8);
d) copia dell’intimazione al proprietario a ritirare
il veicolo, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dell’atto
secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S. (cfr.
All. 10);
e) copia della dichiarazione di alienabilità
trasmessa alla filiale dell’Agenzia del Demanio (cfr.
All. 12);
f) ricevuta della trasmissione via fax all’Agenzia
del Demanio della comunicazione di avvio della
procedura di alienazione (cfr. All. 13).
6.5 Spese di custodia
Alla luce delle vigenti disposizioni in materia, fino al
momento dell’avvio della procedura di alienazione,
le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario -che sono
poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative
pecuniarie- devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono
gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo.
Nei casi di cui all’art. 193, comma 4, C.d.S,
la comunicazione dell’avvenuto dissequestro al proprietario del veicolo è
fatta, nel più breve tempo possibile, direttamente dall’Ufficio di polizia
procedente, dandone contestuale comunicazione anche
alla Prefettura competente.
a) i documenti di circolazione del veicolo, ritirati
al momento del sequestro se disponibili;
b) una dichiarazione, conforme al modello allegato (cfr. All. 12), con la quale si attesta lo spirare del
termine di 3 mesi sopraindicato;
c) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della
sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello
stesso al proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.;
d) copia della documentazione relativa
all’affidamento in custodia del veicolo (cfr.
All. 7);
e) il provvedimento di dissequestro del veicolo e
l’atto di intimazione a ritirare il mezzo,
unitamente alla prova della loro avvenuta notificazione al proprietario del
veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.
8. RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO
CUSTODITO DAL
PROPRIETARIO
Quando il veicolo sequestrato,
affidato in custodia al proprietario o al conducente, è stato oggetto di
confisca definitiva, deve essere trasportato, a cura della persona a cui era
stato affidato, presso il custode-acquirente competente, indicato nel
provvedimento di confisca. La consegna del veicolo confiscato al
custode-acquirente deve avvenire entro i 30 giorni successivi a quello in cui
è divenuta definitiva la confisca del mezzo.
Nell’ipotesi in cui l’obbligato non provveda
al trasferimento del bene al custode-acquirente entro il termine prescritto,
la norma prevede il trasferimento coattivo del veicolo.
A tal riguardo la Prefettura, su
segnalazione della competente filiale dell’Agenzia del Demanio, incarica
l’organo di polizia competente ad assistere il custode-acquirente a cui è
stato alienato il veicolo nelle operazioni di recupero dello stesso. Tutti
gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a carico
del soggetto affidatario inadempiente.
8.1 Dichiarazione di irreperibilità
del veicolo confiscato
L’organo di polizia stradale incaricato dell’assistenza al
recupero del veicolo confiscato, d’intesa con il custode-acquirente e
compatibilmente con le altre prioritarie attività istituzionali, provvede a ricercare il veicolo nel luogo in cui il
proprietario o altra persona a cui era stato affidato avevano dichiarato di
custodirlo.
Se il veicolo non viene trovato nel luogo
sopraindicato, fatte salve le conseguenze penali e civili per inadempimento
degli obblighi di custodia a carico del soggetto affidatario,
deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura e alla filiale
dell’Agenzia del Demanio utilizzando il modulo allegato (All. 15).
9. REGIME TRANSITORIO
Nelle province in cui non sono ancora individuati i
custodi convenzionati, quando il veicolo, compreso ciclomotore e motociclo,
non può essere affidato al proprietario o al conducente restano in vigore le
disposizioni del D.P.R. 571/1982, che disciplinano le modalità
di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o
fermato e che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto
autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture. In tali
casi, in luogo del verbale di sequestro di cui all’allegato
5, si utilizzerà il modello conforme all’allegato 16.
10. SANZIONI
10.1. Sanzioni per il rifiuto di
assumere la custodia del veicolo
Gli artt. 213,
comma 2-ter, e 214, comma 1, C.d.S. prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie per il proprietario, per il conducente o per gli altri obbligati
in solido che si rifiutano di assumere la custodia del veicolo. Dalle
violazioni, consegue, altresì, la sospensione della patente di guida.
10.2. Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo
10.3. Sanzioni per violazione degli obblighi di
custodia
Il custode, quale incaricato dell’esercizio di
funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile
che penale, verso l’autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto degli
obblighi di diligenza. Nel caso di inottemperanza, è
soggetto alle sanzioni penali di cui agli artt. 334
e 335 c.p.
La rimozione abusiva dei sigilli apposti sui veicoli
sottoposti a sequestro ovvero a fermo amministrativo è punita secondo le
disposizioni dell’art. 349 c.p.
Per effetto delle disposizioni della presente circolare
cessano di avere effetto le istruzioni impartite con
le seguenti circolari:
b) la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4
del 10.5.2004;
c) i punti 3 e 4 della circolare n.
300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7.9.2005.
***
Le Prefetture, che leggono per conoscenza, sono pregate di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.
1. contratto-tipo Ministero
dell’Interno/Agenzia del Demanio/custodi-acquirenti;
2. decreto dirigenziale
sulla comunicazione dei dati tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio;
3. dichiarazione autocertificata del proprietario circa assenza misure di
sicurezza/prevenzione ed idoneità luogo di custodia;
4. capitolato tecnico relativo
al servizio del custode-acquirente;
5. verbale di sequestro con
affidamento in custodia al proprietario/conducente;
6. verbale di fermo
amministrativo con affidamento in custodia al proprietario/conducente;
7. verbale di sequestro con
affidamento in custodia al custode-acquirente;
8. verbale di fermo
amministrativo con affidamento in custodia al custode-acquirente;
9. fac simile avviso di
sequestro del veicolo;
10. fac simile avviso al
proprietario per il ritiro del veicolo;
11. fac simile
autorizzazione di rimozione di sigilli a cura del
custode-acquirente;
12. dichiarazione/attestazione di alienabilità
di veicolo fermato non ritirato;
13. fac simile
comunicazione via fax della trasmissione documenti relativi all’alienazione
del veicolo fermato non ritirato;
14. fac simile avviso
proprietario del veicolo per il ritiro del veicolo a seguito del
provvedimento di dissequestro;
15. fac simile di
comunicazione circa l’irreperibilità del veicolo;
16. verbale di sequestro del
veicolo con affidamento a soggetto di cui all’elenco annuale previsto dal
D.P.R. 571/1982.
...omissis...
[1] La
procedura non si può applicare nel caso di veicolo sequestrato perché non
coperto da assicurazione ovvero in tutti i casi in cui il veicolo non sia
provvisto dei richiesti requisiti di sicurezza per circolare sulla strada.
([2])
La legge 24.11.2006, n. 286 ha modificato il comma 3 dell’art. 171 C.d.S.
prescrivendo che la custodia del veicolo, sottoposto a fermo amministrativo
per violazioni relative all’uso del casco, sia
affidata al proprietario del mezzo
([3])
Come modificato dalla legge 24.11.2006, n.286.
([4])
Negli ambiti territoriali in cui non si è ancora proceduto all’individuazione
dei soggetti che, convenzionalmente, assumono la custodia con l’impegno di
acquistare in proprietà il veicolo non ritirato dall'avente
diritto, secondo le disposizioni dell'art. 38, D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, trovano applicazione le disposizioni del
D.P.R. 189/2001 che non prevedono la possibilità di trasferimento in
proprietà al custode. Pertanto, fino all'individuazione in ambito locale di
custodi-acquirenti convenzionati, l’avviso di ritiro entro 10 giorni non
dovrà essere allegato al verbale.
[5]
La norma interagisce con le disposizioni e con le procedure previste
dall'articolo 16 del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dall'articolo 215, comma 4 del
codice della strada i cui termini di 180 giorni
risultano di conseguenza superati dalla nuova previsione del termine di tre
mesi. Invariata, invece, rimane la destinazione del ricavato dell'alienazione
che, soddisfatte le spese di trasporto e di custodia, ovvero la sanzione
pecuniaria, è restituito all'avente diritto.
[6]
A titolo esemplificativo, tra queste situazioni, vanno annoverate quelle
previste dall’articolo 176 comma 18 C.d.S
(circolazione in autostrada con veicolo non revisionato).
Circ Min. interno 26 maggio 2008 N.
300/A/1/356190/101/3/3/9 modifiche al
Codice della Strada. Decreto Legge 23
maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni
operative.
Il
provvedimento d'urgenza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione, oltre ad aver aumentato le pene per i reati di omicidio colposo
e lesioni conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto significative
modifiche agli articoli 186, 187, 189 e 222 del Codice della Strada.
Nel
trasmettere uno stralcio del testo ufficioso del decreto-legge in oggetto che
interessa le materie sopraindicate, nonché quello dei citati articoli del
codice della strada coordinati con le modifiche introdotte (all. 2), si
forniscono, fermi restando i profili di competenza dell'Autorità Giudiziaria,
le seguenti direttive per uni formare, in questa prima fase di attuazione,
l'attività degli Organi di Polizia Stradale, facendo riserva di adeguare le
stesse alle eventuali ulteriori esigenze operative che si dovessero manifestare
in questo primo periodo di applicazione delle nuove norme.
L'articolo
4 del D.L. 92/2008 ha modificato l'art. 186 C.d.S. prevedendo un aumento delle
pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la
trasformazione in reato dell'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi
ai controlli alcolemici,
1.1 Aumento
delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica
E' stato
previsto il raddoppio del massimo edittale per i reati di cui all'articolo 186
comma 2, lettere b) ed e). Infatti, secondo la nuova formulazione delle
predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi per litro (gli) è punito con l'arresto fino a sci mesi, mentre chi guida
con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (gli) è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno,
1.2
Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
Quando il
conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (gli), oltre
all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative
accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza
di condanna, la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo, salvo
che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta
di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dall'art. 240, comma 2, C.P. La
misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a
patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.
La confisca
del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con
valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi
per litro (gli) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi,
applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo
prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S, ed il mezzo di proprietà del
trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della
procedura di cui al punto 1.2.1.
Giova
sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le
disposizioni dell'art. 213 C.d,S. che disciplinano i casi in cui la confisca
costituisca sanzione amministrativa accessoria. E, ciò anche quando il veicolo
con cui è commesso il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) è un
motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione
neanche le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S, che impongono la
confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati
commessi reati.
Nei
confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni
di cui all'art,186, comma 2, lett. e), si applica la misura di sicurezza della
confisca ed il sequestro è operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1
della presente circolare.
Resta,
invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del
citato ant. 213, comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza,
con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (gli), sia
commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato
nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 24. 8.2007.
Al momento
dell'accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell'art, 321, comma 3
bis, C.P.P, la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico
Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo
del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. IL
sequestro deve essere disposto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il veicolo
condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se
risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva
verifica dell'effettiva proprietà dei veicolo stesso che può essere acquisita
con ogni meno.
La nuova
previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può
essere affidato in custodia al trasgressore.
Il veicolo
può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente
essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli articoli 259 e
120 C.P.P. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la
custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da
sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi
risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di
prevenzione.
Pertanto,
in base alle citate norme del Codice di procedura penale, nell'immediatezza
dell'accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato
di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato.
Nell'immediatezza
dell'accertamento, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato
di cui all'art. 186, comma 2, lett. e), deve disporre il sequestro preventivo
del veicolo e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal
conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità
Giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode.
Solo
successivamente, quando la persona sia tornata completamente sobria, può
essergli consentito di assumerne la custodia, limitando, così le spese a suo
carico ed evitando che le stesse debbano essere anticipate dall'erario.
L`eventuale variazione della custodia del mezzo sequestrato, tuttavia, non può
essere fatta dalla Polizia Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico
Ministero il quale, secondo le disposizioni dell'art. 321, comma 3 bis, C.P.P,
procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo
affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta.
Il comma
2-quinques dell'art. 186 C.d.S, introdotto dal D.L. 9212008, ha nuovamente
disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da un soggetto in
stato di ebbrezza alcolica nel caso in cui il mezzo non può essere condotto da
altra persona idonea, la nuova disposizione, che riproduce quella già contenuta
nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 186 prima della modifica normativa apportata
dal DL, 117/2007, convertito in l. 2.10.2007, n. 160, consente all'Organo di
Polizia procedente di affidare il veicolo condotto dalla persona in stato di
ebbrezza ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da un
soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito e
farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero,
in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero
stesso. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico
del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto
che procede al recupero.
Occorre
precisare, peraltro, che il recupero del veicolo non condiziona la sua
disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l'operazione di
recupero e custodia del mezzo non comporta l'adozione di particolari formalità
né l'attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale
contratto di deposito.
La completa
riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S, determina
la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui
ai commi 3,4 e 5 che, per effetto del D.L. 117/2007, convertito in L.
2.10.2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo.
La nuova
norma stabilisce che nei confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa
pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel
sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l).
L'espresso
rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell'art. 186, comma 2.,
lett. e), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa
conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il
veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la
condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca
della patente. L'Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve
provvedere al ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell'art.
223 C.d.S.
Come è
stato già detto nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007, il
reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell'art, 186
C.d.S quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento
del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di
sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di
ebbrezza.
Con la
sentenza di condanna è altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni. Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l'operatore di
Polizia Stradale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non può
applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo, conformante a quanto già
precisato, per casi analoghi, nella citata circolare n. 300/1/26352/101/3/3/9
del 3.8.2007
2, Anche
l'art. 187 C.d.S. è stato oggetto di un intervento correttivo tendente ad
inasprire le sanzioni per chi conduce un veicolo in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si
applicano a tale fattispecie le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. c),
relative alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea e
ciò consente di applicare, altresì, tutte le procedure descritte nei punti 1.2.1
e 1.2.2 della presente circolare.
2.1 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
dello stato psico-fisico
Chi si
rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati
alla verifica dello stato di alterazione psico-fisici è assoggettato alle
stesse pene e sanzioni accessorie previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S.
Valgono, perciò, le considerazioni di cui al punto 1.4 della presente
circolare-
In
particolare, sono state aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di
prestare soccorso in occasione di un incidente stradale ed è stato previsto che
il giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il
conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 (g/l)
ovvero
sotto l'effetto di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con
esito mortale.
Per effetto
della modifica dell'art. 4 del D.Lgs 28.8,2000 n. 274, recante disposizioni in
materia di competenza del Giudice di Pace, è stato previsto che la competenza a
giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte,
di cui all'art 590 C.P., sia trasferita al Tribunale in composizione
monocratica quando le lesioni stesse siano provocate da un una persona in stato
di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per
litro (Il) ovvero in stato di alterazione psicofisica per aver assunto
stupefacenti.
Le
Prefetture -. Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere
il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e
Provinciale.
- E'
confermata la natura, penale delle violazioni ma sono aumentate le pene per
alcolemie oltre 0,8 (g/l). In particolare:
a) con
tasso alcolemico superiore a 0,8 gli e non superiore a 1,5 (g/l): ammenda da
euro 800,00 a euro 3,200,00; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente
da 6 mesi a 1 anno (1);
b) con
tasso alcolemico superiore a 1,5 gli: ammenda da 1.600 euro a 6.000 euro;
arresto da
3 mesi ad un anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni (2);
- quando è
accertato un tasso alcolemico nei sangue superiore a 1,5 (g/l), è disposta,
inoltre, la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea.
Tuttavia, se il reato è commesso alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si
procede sempre al loro sequestro ai fini della successiva confisca anche quando
è accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 (g/l (3);
- quando è
disposto il sequestro per la successiva confisca, nell'immediatezza
dell'accertamento, il veicolo non può essere dato in custodia alla persona in
stato di ebbrezza; tuttavia, successivamente, quando questi è tornato sobrio,
può chiedere al giudice di averne la custodia;
- quando
una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono
raddoppiate ed il giudice, con la sentenza di condanna, qualora sia accertato
un tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l), dispone la confisca del veicolo
(salvo che appartenga a persona estranea al reato). Per tutti gli altri casi,
invece, continua ad essere previsto che il giudice imponga la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a
persona estranea al reato) (4);
- dopo
l'accertamento del reato, il veicolo non può essere mai condotto dalla persona
in stato di ebbrezza. Qualora non sia stato sottoposto a sequestro e nei casi
in cui non sia disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e
condurlo, e ove non ![]()
sia possibile provvedere diversamente, può essere fatto trasportare alla
più, vicina autorimessa interamente con spese a carico del trasgressore (5);
- in caso
di rifiuto di sottoporsi a test preliminari o ad accertamenti con etilometro,
si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso
alcolemico superiore a 1,5 (g/l). In
luogo della confisca (6), tuttavia, è disposto il fermo amministrativo del
veicolo per 180 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato (7), Con la sentenza di condanna è prevista anche l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (che è
disposta dal giudice). II prefetto ordina al conducente di sottoporsi ad
accertamenti sanitari per escludere una situazione di dipendenza da alcool che
impedisce il possesso della patente. La visita deve essere effettuata entro 60
giorni dall'invito,
-
l'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del
fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive;
- per chi è
sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 (gr/l) è stato
prevista la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del veicolo salvo
che appartenga a persona estranea al reato (9);
- viene di
nuovo prevista una procedura cautelare di tipo amministrativo che consente
all'argano di polizia che accerta il reato di impedire al conducente di
continuare a guidare, con la possibilità di fare recuperate e trasportare il
veicolo in un luogo di deposito, Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del responsabile del reato;
- chi senza
giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non
invasivi ovvero al controllo con l'etilometro non commette più un illecito
amministrativo ma un reato.
GUIDA SOTTO
L’EFFETTO DI STUPEFACENTI- ART. 187 CODICE DELLA STRADA
- Guidare
in stato di alterazione plico-fisica dopo aver assunto stupefacenti conserva la
natura di reato. E' prevista l'ammenda da euro 1300,00 a euro 6.000,00, l'arresto
da tre mesi a un anno e la sospensione della patente di guida per un periodo da
6 mesi a un anno;
- con la
sentenza di condanna è sempre disposta la misura di sicurezza della confisca
del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea (10):
- chi
rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari (ovvero anche ai test di
screening sulla strada) finalizzati all'accertamento dello stato di alterazione
plico-fisica è punito con le stesse pene applicate a chi guida in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 (gr/I), Tuttavia, in luogo della
confisca (11), è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni
salvo che appartenga a persona estranea al reato (12).
Con la
sentenza di condanna è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente (che è disposta dal giudice) (13),
Con l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente il prefetto ordina al
conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida.
La patente resta sospesa per il periodo indicato dai prefetto e, comunque, fino
a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica
provinciale.
Sono state
aumentate le sanzioni penali detentive e pecuniarie per chi guida in stato di
alterazione plico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
è stata
prevista la confisca del veicolo con cui è commesso il reato, salvo appartenga
a persona estranea al reato stesso;
- il
rifiuto di sottoporsi ad accertamenti è di nuovo reato.
L'intervento
normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno,
aumentando la durata delle pene detentive per i reati di fuga e di omissione di
soccorso
(14).
L'intervento
normativo ha introdotto nuove ipotesi di revoca della patente quando un
incidente stradale con esito mortale sia provocato da un soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope:
la revoca
della patente, già prevista come sanzione amministrativa accessori. poteva
essere applicata dal giudice nei casi più gravi, diventa obbligatoria in tutti
i casi sopraindicati.
(1) Prima
dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a tre mesi.
(2) Prima
dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a sei mesi.
(3) La
misura e disposta ai sensi dell'art. 213 comma 6-sexies, CDS, introdotto dalla
L. 188/2005: è previsto l'affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
(4)
Tuttavia, se il veicolo condotto é un ciclomotore o un motociclo, è sempre
disposto il sequestra e la confisca ai sensi dell'art. 213 comma 2-sexies CDS
(5) Si
tratta di un deposito che segue le normali regole di diritto civile. Il
depositario ha perciò, diritto di trattenere il veicolo fino a quando il
trasgressore non ha pagato le spese di recupero, trasporto e deposito.
(6) In
particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186.
Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo
Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un
motociclo o di un ciclomotore non trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisca
amministrativa. Infatti il reato di rifiuto non è connesso alla guida del
motociclo o dea ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è
stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo
amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa
dal responsabile del reato.
(7) Il
fermo amministrativo é disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Non
esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e
cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il
fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può,
infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CD .
(8) Si
applica la procedura dell'ars 223 CD S. La patente deve essere ritirata
dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato
e deve essere trasmessa al Prefetto che ne dispone, in via provvisoria e
cautelare la sospensione per un periodo massimo di un anno.
(9) Di
conseguenza, secondo le disposizioni dell'art 321 CPP comma 3-bis al momento
dell'accertamento del fatto costituente reale, gli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria procedono al sequestra preventivo del veicolo.
(10) La
misura é disposta dal giudice ai sensi dell'art 240 comma 2 CP. Il veicolo deve
essere sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 CPP. Anche se
la guida in stato di alterazione é commessa alla guida di motoveicoli o
ciclomotori, non si applica la procedura dell'art. 213, comma 2-sexies, CDS ma
quella del citato art . 321 CPP.
(11) In
particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art 186.
Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo.
Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un
motociclo o di un ciclomotore non trovano applicazione le disposizioni dell'art
213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisca amministrativa.
Infatti il reato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del
ciclomotore perché si concretezza dopo che il conducente é stato fermato Anche
in tali casi, perciò consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.
(12) Il
fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non
esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e
cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il
fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può,
intatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.
(13) Si
applica la procedura dell'art. 223. La patente deve essere ritirata dall'organo
di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato e deve
essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la
sospensione per un periodo massimo di un anno.
(14) Prima dell'intervento normativo per il reato di fuga in caso di incidente stradale con feriti o con esito mortale era previsto la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Per l'omissione di soccorso era prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
SOMMARIO legislazione:
1-D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
2-D.Dirig. 30 marzo 2004 - Individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
3-Circ. Ministero dell'interno,20 giugno 2000, n. M/6326/57 - Affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della normativa concernente la depenalizzazione dei reati minori.
4-Circ. Ministero dell'interno, 31 agosto 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100 e art. 102; depenalizzazione art. 116, comma 13 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento spese di custodia dei veicoli precedentemente sequestrati penalmente.
5-Circ. Ministero dell'interno, 28 novembre 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo n. 507 del 30
6-Circ. Ministero dell'interno,12 aprile 2001, n. M/6326/50 - Liquidazione delle anticipazioni delle spese di custodia.
7-Circ. Min. interno 29 aprile 2004, n. M/2413/38 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 38, comma 2. Problemi interpretativi e applicativi
8-Circ. Ministero dell'interno,10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo.
9-Circ. Min. interno 7 settembre 2005, n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della Strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione" - Prime disposizioni operative.
------------------
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
SOMMARIO legislazione
omissis
37. Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi.
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, anche a seguito della esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data (1).
------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
38. Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
omissis…
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio,
3. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell'anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
D.Dirig. 30 marzo 2004 - Individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 aprile 2004, n. 92.)
SOMMARIO legislazione
1. Oggetto.
Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito indicato come art. 38.
2. Commissione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 38.
Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di cui all'art. 1, il prefetto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce la commissione per l'espletamento delle attività indicate all'art. 38, il cui funzionamento si ispira ai princìpi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, presieduta dal viceprefetto vicario.
La commissione è composta del funzionario prefettizio responsabile dell'area, di un funzionario designato dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, del dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o di un suo delegato e del comandante provinciale dei Carabinieri o di un suo delegato.
Il presidente della commissione ha facoltà di invitare alle sedute i rappresentanti degli organi la cui partecipazione è ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
Le attività istruttorie e di supporto della commissione vengono espletate dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo e dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, mediante adeguata provvista di risorse umane e strumentali, integrate eventualmente con risorse messe a disposizione dagli altri organi partecipanti alle sedute.
3. Predisposizione degli elenchi.
Sulla base degli atti in possesso degli uffici competenti, la commissione predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione.
A questo fine, il presidente della commissione invita i titolari delle depositerie ad indicare i veicoli in custodia, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano i dati suddivisi in base alla tipologia di sanzione accessoria applicata, indicando l'organo di Polizia stradale che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove non risultino disponibili altri elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.
La comunicazione va effettuata in conformità delle disposizioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato sub. 1 al presente decreto.
Sulla base della documentazione di ufficio e di quella acquisita, la commissione procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione dello stato di conservazione, avvalendosi degli organi di Polizia che hanno proceduto all'affidamento in custodia nonché dell'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, secondo le rispettive competenze.
4. Modalità di alienazione e criteri di valutazione.
L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in conformità delle modalità e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.
I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del 30 settembre 2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.
Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub. 2 al presente decreto.
La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 è determinata dalla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate nel settore, ridotta del 30%, salvo che gli stessi non siano da rottamare in quanto lo stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti.
La valutazione dei veicoli da alienare viene effettuata dalla commissione indicata all'art. 2.
5. Determinazione del corrispettivo dell'alienazione.
Il corrispettivo dell'alienazione è determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto conto delle valutazioni dei veicoli, effettuate secondo i criteri di cui all'art. 4, dell'importo dovuto al depositario-acquirente per le relative spese di custodia, così come stabilite dall'art. 38, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
La commissione provvederà ad effettuare le necessarie operazioni.
Il corrispettivo verrà versato sul capitolo 2319 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il modello F23, con indicazione del codice tributo 847T «altri proventi demaniali».
Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore dei veicoli, la differenza verrà corrisposta dalle amministrazioni pubbliche interessate, secondo il prospetto che sarà allegato al provvedimento di cui all'art. 6, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
6. Alienazione.
Il prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente.
Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica, è data comunicazione al pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
La trasmissione dei dati sarà effettuata su supporto magnetico, mediante programma informatico predisposto d'intesa con il pubblico registro automobilistico.
7. Durata del procedimento.
Il procedimento di alienazione indicato all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai depositari-acquirenti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
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Il sottoscritto |
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titolare della depositeria |
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consapevole delle responsabilità penali, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di |
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dichiarazioni mendaci, |
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DICHIARA: |
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del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326; |
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indicato, sono ancora giacenti presso il proprio deposito. |
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Veicolo 1: |
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sottoposto a: |
sequestro |
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fermo |
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rimozione |
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in data |
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Organo accertatore: |
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tipo |
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Stato di conservazione |
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modello |
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(da compilare solo se il veicolo è immatricolato da meno di 10 |
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anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente |
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compromesso ai fini della circolazione) |
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telaio |
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Bruciata |
si |
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no |
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targa |
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proprietario |
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Priva di parti rilevanti |
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si |
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no |
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Se si, specificare le parti mancanti: |
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p.iva o c.f. |
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1° immatricolazione |
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Gravemente incidentata |
si |
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no |
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Confisca |
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si |
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no |
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Se si, specificare |
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Data confisca |
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Veicolo |
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: |
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sottoposto a: |
sequestro |
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fermo |
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rimozione |
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in data |
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Organo accertatore |
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tipo |
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Stato di conservazione |
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modello |
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(da compilare solo se il veicolo è immatricolato da meno di 10 |
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anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente |
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compromesso ai fini della circolazione) |
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telaio |
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Bruciata |
si |
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no |
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targa |
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proprietario |
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Priva di parti rilevanti |
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si |
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no |
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Se si, specificare le parti mancanti: |
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p.iva o c.f. |
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1° immatricolazione |
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Gravemente incidentata |
si |
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no |
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Confisca |
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si |
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no |
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Se si, specificare |
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Data confisca |
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Veicolo |
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: |
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sottoposto a: |
sequestro |
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fermo |
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rimozione |
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in data |
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Organo accertatore: |
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tipo |
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Stato di conservazione |
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modello |
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(da compilare solo se il veicolo è immatricolato da meno di 10 |
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anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente |
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compromesso ai fini della circolazione) |
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telaio |
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Bruciata |
si |
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no |
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targa |
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proprietario |
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Priva di parti rilevanti |
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si |
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no |
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Se si, specificare le parti mancanti: |
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p.iva o c.f. |
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1° immatricolazione |
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Gravemente incidentata |
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no |
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Confisca |
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si |
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no |
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Se si, specificare |
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Data confisca |
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Veicolo |
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sottoposto a: |
sequestro |
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fermo |
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rimozione |
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in data |
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Organo accertatore: |
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tipo |
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Stato di conservazione |
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modello |
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(da compilare solo se il veicolo è immatricolato da meno di 10 |
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anni e lo stato di conservazione irrimediabilmente |
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compromesso ai fini della circolazione) |
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telaio |
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Bruciata |
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targa |
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proprietario |
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Priva di parti rilevanti |
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si |
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no |
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Se si, specificare le parti mancanti: |
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p.iva o c.f. |
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1° immatricolazione |
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Gravemente incidentata |
si |
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no |
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Confisca |
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si |
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no |
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Se si, specificare |
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Data confisca |
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Li, |
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Firma |
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(Nota bene: la dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza di un componente della commissione ovvero sottoscritta |
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e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi |
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dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). |
|
|
Allegato 2
TABELLA
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I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie: |
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A. completi; |
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|
B. privi di parti rilevanti; |
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C. gravemente incidentati; |
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|
D. bruciati; |
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E. a due o tre ruote; |
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F. roulottes ed altri veicoli non riciclabili. |
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|
Il peso dei suddetti veicoli viene forfettariamente stabilito in: |
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a. Kg. 700 per i veicoli completi; |
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b. Kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti; |
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|
c. Kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati; |
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|
d. Kg. 50 per i veicoli bruciati; |
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e. Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati, salvo eventuale migliore valutazione tecnica; |
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f. Kg. 50 per i veicoli non riciclabili. |
Circ. Ministero dell'interno,20 giugno 2000, n. M/6326/57 - Affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della normativa concernente la depenalizzazione dei reati minori.
SOMMARIO legislazione
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo alle violazioni in materia di circolazione stradale, attraverso l'autorizzazione di eseguire dette misura nel luogo indicato dal proprietario del veicolo, nonché in ordine al disposto dell'art. 102, comma 6, D.Lgs. n. 507 del 1999 secondo il quale - limitatamente alle violazioni commesse anteriormente alla entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 507 del 1999 - il pagamento in misura ridotta determina l'estinzione del procedimento.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
Con riferimento alla prima questione ed a ulteriore integrazione di quanto precisato con circolare n. 44 del 19 aprile 2000, si soggiunge che risulta utile valutare innanzitutto la possibilità di applicazione della sanzione amministrativa accessoria in argomento al proprietario della cosa con la quale è stata commessa la violazione.
In proposito, si osserva che sia l'art. 6 della L. n. 689 del 1981 che l'art. 196 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), consentono di ricorrere al principio di solidarietà soltanto per gli accertamenti "punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria" (principio implicitamente confermato anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 25 gennaio 2000, n. 7268). Nello stesso senso si è sempre orientata anche la giurisprudenza di merito, ritenendo che la confisca del veicolo in danno del proprietario non può essere disposta a norma dell'art. 6 della L. n. 689 del 1981 (Pretura di Ravenna, 2 ottobre 1985, n. 315).
Pertanto, per poter applicare la sanzione amministrativa accessoria nei confronti del veicolo con il quale è stata commessa la violazione da parte di soggetto diverso dal proprietario dello stesso bene, è necessario che il medesimo proprietario risulti direttamente responsabile della violazione, rispondendone per fatto proprio, sia pure sotto forma, ad esempio, di "culpa in vigilando" (Corte di Cassazione 25 gennaio 2000, n. 7268).
Peraltro, le ipotesi in esame si presentano diversamente disciplinate a seconda che trattasi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo ovvero della confisca del veicolo, in quanto mentre nel primo caso (fermo) la responsabilità del proprietario è esclusa solo in caso di circolazione del veicolo contro la sua volontà (art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 507 del 1999), nella seconda ipotesi (confisca) essa è esclusa se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa (art. 213, comma 6, del Codice della strada).
La diversa previsione è giustificata dalla natura delle sanzioni considerate: il fermo consiste nella temporanea sottrazione al trasgressore della disponibilità del veicolo; la confisca consiste, sostanzialmente, nell'"espropriazione" delle cose che sono strettamente collegate con il fatto illecito.
In altri termini, da un lato, con una norma di coordinamento - intesa a meglio tutelare il cittadino nel momento in cui viene attuato un significativo aumento delle ipotesi di fermo amministrativo - si è adeguato il meccanismo procedimentale di restituzione del veicolo "fermato" ove l'autore della violazione sia persona diversa dal proprietario del mezzo e la circolazione sia avvenuta contro la volontà di quest'ultimo (quando tali circostanze risultino evidenti ai verbalizzanti, il fermo non dovrebbe, anzi, neppure essere disposto, essendosi prevista l'immediata restituzione - anche sul posto - del veicolo all'avente titolo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1999).
Necessaria risulta, pertanto, la verifica riguardante la sussistenza del rapporto di strumentalità tra la circolazione del veicolo ed il coinvolgimento del suo proprietario fondata sul presupposto che il proprietario, nel momento in cui consente l'uso del veicolo da parte di un terzo ("se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà"), assume automaticamente i rischi che dalla circolazione derivano, ivi compresi quelli relativi alla applicazione delle sanzioni accessorie. Il proprietario quindi deve valutare l'affidabilità del soggetto al quale consente di circolare con il proprio veicolo e non può sottrarsi alla conseguenza di questo giudizio se lo stesso si riveli errato.
Diversa, ovviamente, è l'ipotesi in cui la circolazione abbia luogo fuori da un concorso attivo del proprietario ("contro la sua volontà"). In tale fattispecie, sarebbe iniquo (e, quindi, inammissibile) il coinvolgimento di responsabilità, tenuto conto che al proprietario non potrebbe essere riferita nemmeno quella imprudenza nell'affidamento del veicolo che - integrando una fattispecie colposa - giustifica la applicazione del principio di solidarietà.
Dall'altro lato, invece, quando è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, occorre tenere presente - come ricordato - quanto dispone l'art. 213, comma 6, del Codice della strada il quale esclude la confisca qualora concorrano le due condizioni sopra richiamate. La norma non consente, pertanto, che possa essere disposta la confisca quando non sia stata anche fornita la prova di un contributo causale da parte del proprietario nella condotta vietata posta in essere dal conducente del veicolo.
Ed infatti in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art. 197 del Codice della strada i quali contemplano il concorso di persone, recepiscono i principi fissati in materia dal codice penale, "rendendo così applicabile la sanzione non soltanto all'autore dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque fornito un contributo causale, anche se esclusivamente sul piano psichico" (Corte di Cassazione 18 luglio 1990, n. 7336 e Corte di Cassazione 9 aprile 1996, n. 3288).
Ne consegue che mancando un siffatto "contributo causale", il proprietario del veicolo, eventualmente chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria in base al principio della solidarietà, non potrà subire la conseguenza che, dalla violazione della norma del Codice della strada da parte del trasgressore, derivano in termini di applicazione di sanzioni amministrative accessorie incidenti sul bene di cui è titolare.
Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, la soluzione (secondo la quale a garanzia dell'affidamento in custodia allo stesso trasgressore del veicolo fermato, si potrebbe ricorrere alla cautela prescritta dall'art. 214, comma 1, del Codice della strada, consistente nel ritiro del documento di guida, si fa presente che la citata disposizione prevede il ritiro del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore e non anche il ritiro della carta di circolazione. Quest'ultima, infatti, costituisce una vera e propria sanzione amministrativa accessoria (art. 216 del Codice della strada) che pertanto, in base al principio di legalità (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689), non può essere applicata se non nei casi e per i tempi considerati dalla legge.
Con riferimento alla seconda questione prospettata si osserva che il D.Lgs. n. 507 del 1999 ha proceduto, in talune ipotesi, ad escludere la facoltà del pagamento in misura ridotta. Nella fase transitoria, tuttavia, l'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1999 accorda al trasgressore la facoltà di richiedere, nei sessanta giorni successivi alla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della L. n. 689 del 1981, con effetti estintivi del procedimento anche nel caso in cui detta facoltà risultasse esclusa o limitata dalla legge "a regime".
Il dettato normativo non sembra consentire incertezze interpretative in merito alla reale portata della disposizione in esame: il riferimento all'"estinzione del procedimento", che si verifica con il pagamento in misura ridotta, comporta l'impossibilità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie anche nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1999, queste ultime abbiano sostituito "corrispondenti pene accessorie" (art. 100 del D.Lgs. n. 507 del 1999) e cioè quelle sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni depenalizzate dallo stesso D.Lgs. n. 507 del 1999.
Al fine di rendere meno gravoso l'avvio della riforma, pertanto, il legislatore ha voluto consentire che il pagamento in misura ridotta - solamente nella fase transitoria - precluda l'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Dalle considerazioni sopra svolte deriva pure che i provvedimenti adottati in via cautelare e provvisoria dall'Autorità amministrativa, ai sensi, ad esempio, dell'art. 223 del Codice della strada, ancora in fase di esecuzione dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1999, non possano avere ulteriore corso, allorquando il trasgressore si avvalga della facoltà di pagare in misura ridotta; ciò in quanto viene meno la possibilità di applicare (ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 507 del 1999), in via definitiva, le sanzioni amministrative accessorie previste dalle singole norme depenalizzate.
Circ. Ministero dell'interno, 31 agosto 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100 e art. 102; depenalizzazione art. 116, comma 13 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - Pagamento spese di custodia dei veicoli precedentemente sequestrati penalmente.
SOMMARIO legislazione
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla divergenza di valutazione registratasi circa la liquidazione delle spese di custodia concernenti alcuni veicoli sequestrati nell'ambito di procedimenti penali instauratisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Al riguardo si conviene con quanto rappresentato circa la competenza della A.G. alla liquidazione degli oneri di custodia dei veicoli a suo tempo sottoposti a sequestro penale e dei quali la stessa A.G. ha disposto la distruzione.
Poiché, infatti, il suddetto onere finanziario è irreversibilmente connesso alle esigenze del procedimento penale aperto anteriormente alla depenalizzazione della fattispecie, esso non può che gravare sull'Amministrazione della giustizia e sugli uffici che hanno conferito al privato il relativo incarico di custodia, divenendo titolari del rapporto contrattuale. L'assunzione degli stessi oneri da parte di questa Amministrazione non sarebbe conforme alle norme di contabilità dello Stato che ripartiscono per centri di responsabilità le risorse finanziarie correlandole direttamente alle gestioni amministrative di rispettiva competenza.
La sopravvenuta depenalizzazione non fa venir meno la natura di misura cautelare strumentale allo svolgimento del procedimento penale del sequestro operato al tempo in cui l'illecito si configurava come reato, cosicché questa Amministrazione non avrebbe titolo a sostenere le relative spese se non dalla data di sopravvenuta depenalizzazione.
Quanto precede non è contraddetto, a giudizio di questo Ufficio, dalle disposizioni degli artt. 100 e 102 del D.Lgs. n. 507 del 1999 le quali rendono applicabile il nuovo regime sanzionatorio amministrativo anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, senza pregiudicare evidentemente il principio secondo il quale i rapporti di obbligazione con i privati sorti dal procedimento penale devono essere definiti dall'autorità che li ha instaurati.
Circ. Ministero dell'interno, 28 novembre 2000, n. M/6326/57 - Decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 - Pagamento spese di custodia dei veicoli precedentemente sequestrati penalmente.
SOMMARIO legislazione
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla competenza a liquidare le spese di custodia concernenti i veicoli sequestrati nell'ambito di procedimenti penali instauratisi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Al riguardo, si ritiene competente alla liquidazione degli oneri di custodia dei veicoli a suo tempo sottoposti a sequestro penale la stessa Autorità giudiziaria.
Poiché, infatti, il suddetto onere finanziario è irreversibilmente connesso alle esigenze del procedimento penale aperto anteriormente alla depenalizzazione della fattispecie, esso non può che gravare sull'Amministrazione della giustizia e sugli uffici che hanno conferito al privato il relativo incarico di custodia, divenendo titolari del rapporto contrattuale. L'assunzione degli stessi oneri da parte di questa Amministrazione non sarebbe conforme alle norme di contabilità dello Stato che ripartiscono per centri di responsabilità le risorse finanziarie correlandole direttamente alle gestioni amministrative di rispettiva competenza.
La sopravvenuta depenalizzazione non fa venir meno la natura di misura cautelare strumentale allo svolgimento del procedimento penale del sequestro operato al tempo in cui l'illecito si configurava come reato, cosicché questa Amministrazione non avrebbe titolo a sostenere le relative spese se non dalla data di sopravvenuta depenalizzazione.
Quanto precede non è, peraltro, contraddetto, dalle disposizioni degli artt. 100 e 102 del D.Lgs. n. 507 del 1999 le quali rendono applicabile il nuovo regime sanzionatorio amministrativo anche alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, senza pregiudicare evidentemente il principio secondo il quale i rapporti di obbligazione con i privati sorti dal procedimento penale devono essere definiti dall'autorità che li ha instaurati.
Circ. Ministero dell'interno,12 aprile 2001, n. M/6326/50 - Liquidazione delle anticipazioni delle spese di custodia.
SOMMARIO legislazione
È stato chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alla liquidazione delle spese di custodia dei veicoli confiscati in data antecedente l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada (1° gennaio 1993) (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
Al riguardo si fa presente che con circolare n. 191 del 28 ottobre 1993 è stato precisato che le spese inerene n. 191 del 28 ottobre 1993 è stato precisato che le spese inerenti alla conservazione e manutenzione dei veicoli gravati da confisca inoppugnabile devono essere imputate all'Amministrazione finanziaria responsabile dell'amministrazione del patrimonio disponibile dello Stato.
Analogamente il Ministero delle finanze, con circolare n. 148/T del 10 agosto 1994, allegata alla circolare n. 22 del 4 novembre 1994 di questo ufficio, ha ribadito che sono a proprio carico le spese di giacenza del veicolo sottoposto a confisca divenuta definitiva.
Sotto un profilo strettamente giuridico, le spese in questione dovrebbero essere sopportate dal predetto Dicastero dal momento dell'adozione del provvedimento di confisca, atteso che è a quella data che il veicolo viene sottratto al privato per essere acquisito al patrimonio statale e l'inutile decorso del termine per l'opposizione perfeziona l'atto "ex tunc".
Peraltro le citate direttive hanno voluto collegare il passaggio delle spese di custodia dall'Amministrazione dell'interno a quella delle finanze al momento in cui cessa definitivamente il periodo d'incertezza relativo alla impugnabilità del provvedimento di confisca e cioè quando, trascorso il termine concesso per proporre l'opposizione, questo diventa irretrattabile e, quindi, svincolandole dall'effetto retroattivo del perfezionamento dell'atto.
Inoltre, nel testo della predetta circolare n. 22 questa Direzione, per evitare il perdurare di incertezze nel settore, pur non condividendo sul piano giuridico-formale l'orientamento del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, Direzione centrale del demanio, secondo il quale debbano essere imputate all'Amministrazione finanziaria le spese relative alla gestione dei veicoli confiscati soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice della strada (1° gennaio1993) (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), impartiva alle Prefetture direttive intese alla liquidazione delle spese di custodia anteriore al 1° gennaio 1993.
Nelle more, pertanto, dell'auspicata revisione della disciplina che regola il sequestro e la confisca dei veicoli, prevista nell'ambito delle iniziative legislative assunte ancora recentemente in materia, le predette spese, in conformità alle citate circolari, devono imputarsi al competente capitolo di questa amministrazione.
Circ. Min. interno 29 aprile 2004, n. M/2413/38 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 38, comma 2. Problemi interpretativi e applicativi
SOMMARIO legislazione
La custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo per violazioni alle norme del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) è questione da tempo all'attenzione di questa Amministrazione anche per i riflessi negativi che determina sulla gestione finanziaria dello Stato, costretto a ingenti esborsi di risorse per la liquidazione delle rilevanti indennità di custodia. Né può trascurarsi il degrado ambientale causato dal protrarsi nel tempo della custodia stessa che alle volte finisce per assumere aspetti di vera e propria pericolosità per la salute e l'incolumità dei cittadini.
Tali ragioni rendevano necessari opportuni interventi di riforma normativa volti da un lato a fare chiarezza sull'intera procedura amministrativa delineata dalla legislazione e dall'altro a semplificare e razionalizzare la procedura stessa che comportava serie difficoltà applicative agli stessi operatori.
Dopo alcune iniziative maturate nell'ambito della manovra finanziaria 2002, l'esigenza ha trovato una sistemazione legislativa nell'art. 38 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'inserimento della disposizione nell'iniziativa d'urgenza, che ha quale scopo prioritario la correzione dell'andamento dei conti pubblici, dimostra di per sé l'obiettivo del Governo: eliminare progressivamente tutti quegli oneri finanziari che, pesando quale passività sul bilancio delle Amministrazioni, impediscono l'impiego delle risorse a fini di sviluppo e d'investimento.
Su questo aspetto si richiama fin d'ora l'attenzione delle SS.LL., affinché non facciano mancare quella necessaria azione di sollecitazione e d'impulso indispensabile ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo che potrà essere raggiunto solo con il concorso di tutti gli organismi chiamati a dare attuazione al procedimento disciplinato dal decreto dirigenziale 30 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2004, n. 92.
L'art. 38 della legge n. 326 del 2003 introduce nuove procedure riguardanti l'affidamento della custodia al trasgressore, nonché una disciplina particolare, dettata dal comma 2, per l'alienazione straordinaria dei veicoli giacenti da tempo presso le depositerie, secondo il procedimento ordinato dal decreto dirigenziale prima citato.
Per il carattere fortemente innovativo della procedura delineata dalla disposizione e per l'impegno e le connesse responsabilità che verranno a ricadere sulle SS.LL., si ritiene di dover fornire alcuni criteri orientativi e applicativi. Resta, comunque, sempre salva la flessibilità e la discrezionalità amministrativa, proprie dell'azione che le SS.LL. riterranno di svolgere per dare concreta attuazione alla volontà del legislatore.
L'alienazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 38, scaturisce da una precisa disposizione di legge e non richiede quindi accertamenti costitutivi. Occorrerà pertanto limitarsi a verificare i presupposti ai quali la legge stessa riconduce il relativo procedimento di alienazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito.
Per una rapida attuazione del procedimento, presso ogni Prefettura dovrà operare una apposita commissione la cui composizione è disciplinata dall'art. 2 del D.Dirig. 30 marzo 2004.
La cessione riguarda i veicoli:
1. immatricolati per la prima volta prima del 30 settembre 1998;
2. non dichiarati di interesse storico o collezionistico;
3. affidati in custodia prima del 30 settembre 2001;
4. tuttora in giacenza presso le depositerie, a seguito dell'applicazione della misura del sequestro e di altre sanzioni accessorie previste dal codice della strada, ovvero non alienati per mancanza di acquirenti, anche se non confiscati.
Si chiarisce che la procedura straordinaria si applica anche ai veicoli dissequestrati, fermati, rimossi o bloccati, ma non ritirati dall'avente diritto, per i quali non sia stata avviata o conclusa la procedura di alienazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia del demanio, nonché ai veicoli definitivamente confiscati in via amministrativa ma non ancora alienati.
Ai fini dell'avvio della procedura è necessaria una ricognizione dei veicoli in giacenza presso le depositerie, i quali potranno essere individuati anche solo mediante tipo, marca, numero di targa o di telaio.
La verifica della ricognizione, effettuata ai sensi dell'art. 3 del decreto dirigenziale 30 marzo 2004, è demandata agli organi di polizia che hanno disposto l'affidamento in custodia.
Per quanto riguarda i veicoli confiscati e quelli per i quali è stato posto in essere il procedimento previsto dall'art. 1 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, gli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia del demanio provvederanno a verificare l'esistenza dei presupposti giuridici per la loro alienabilità, secondo la procedura in argomento.
In ogni caso, i depositari dovranno consegnare all'organo di polizia, che ha disposto l'affidamento in custodia, le targhe e i documenti, eventualmente in loro possesso, relativi ai veicoli da alienare, anche ai soli fini della rottamazione.
Predisposti gli elenchi dei veicoli da alienare, anche ai soli fini della rottamazione, la commissione provvederà alla loro valutazione, secondo i parametri indicati nell'articolo 4 del D.Dirig. 30 marzo 2004 (riportato in precedenza).
Per la determinazione del corrispettivo la procedura prevede una sorta di compensazione tra le risultanze della valutazione dei veicoli e le somme dovute per la custodia degli stessi, nonché gli eventuali oneri di rottamazione.
Fermo restando quanto si dirà successivamente in ordine alla ripartizione delle spese tra le Amministrazioni pubbliche interessate, limitatamente alla procedura di alienazione straordinaria le spese di custodia sono dovute sino alla data di notifica del provvedimento di cessione, anche nelle ipotesi di veicoli dissequestrati o sottoposti a fermo, rimozione o blocco.
La liquidazione delle spese avviene con tariffe, in deroga a quelle in uso localmente, fissate al comma 6 del citato articolo 38.
La specialità della materia esclude che le tariffe del comma 6 possano applicarsi al di fuori del procedimento straordinario per il quale sono state previste.
Il termine iniziale, a decorrere dal quale prende concreto avvio la procedura di alienazione straordinaria, coincide con la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale.
Solo a partire da tale data, e quindi dal giorno 21 aprile 2004, decorre l'applicazione delle suddette tariffe.
Gli oneri dovuti per la custodia dei veicoli confiscati vengono corrisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio. Il Ministero dell'interno e le Amministrazioni locali anticiperanno invece le spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo, rimozione o blocco, esclusivamente sulla base del criterio temporale indicato nella circolare 14 ottobre 2002, n. M/6326/50 di questo Dipartimento, cui si rinvia. La distinzione delle somme ripartite tra le Amministrazioni cui spetta il pagamento dovrà risultare chiaramente nel prospetto, previsto dal decreto dirigenziale e allegato al provvedimento di alienazione.
Altro aspetto è quello della ripartizione delle spese di custodia riguardanti i veicoli confiscati. Sotto la vigenza della precedente normativa, infatti, sono sorte alcune difformità interpretative tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio sui criteri di individuazione dell'Amministrazione cui spetta l'onere di pagare le spese per il periodo che decorre dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di confisca, alla data di trasmissione dello stesso all'Amministrazione finanziaria. La questione è stata definitivamente risolta dal legislatore che, introducendo il comma 2-ter all'articolo 213 del codice della strada, ha stabilito che la competenza alla liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio «a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del Prefetto».
Fermi restando i pagamenti già avvenuti alla data della presente circolare e quelli non ancora liquidati, ma per i quali sia già stata presentata la relativa fattura, il richiamato criterio fissato dalla legge dovrà essere utilizzato per risolvere anche quei casi non rientranti nella procedura di alienazione straordinaria. Pertanto, ove il provvedimento di liquidazione dei compensi non sia stato ancora adottato alla data di emanazione della presente circolare, le Prefetture dovranno adeguarsi al nuovo principio sancito dal legislatore, provvedendo al pagamento delle spese fino alla data di trasmissione del provvedimento di confisca all'Agenzia del demanio.
La procedura straordinaria si conclude con la trasmissione del provvedimento prefettizio di alienazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico perché provveda, senza oneri, all'iscrizione dell'avvenuto trasferimento. Va pure precisato che, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 38, le operazioni di rottamazione e di alienazione dei veicoli sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo ed onere.
Per semplificare le necessarie operazioni è in corso di predisposizione, d'intesa con l'A.C.I., un apposito programma informatico sul quale ci si riserva di fornire indicazioni.
Si richiama infine l'attenzione sul termine di 6 mesi entro il quale debbono concludersi le procedure straordinarie di alienazione, fissato dall'art. 7 del D.Dirig. 30 marzo 2004 (riportato in precedenza).
A tale proposito, nel precisare che eventuali ipotesi particolari che non consentano la conclusione del procedimento nel termine predetto dovranno essere adeguatamente motivate, si rappresenta che il suddetto termine decorrerà dalla data di ricezione, da parte del titolare della depositeria, dell'invito di cui all'art. 3, comma 2 del citato decreto dirigenziale.
Si resta comunque in attesa di apposita comunicazione da parte delle SS.LL. riguardante l'inizio e la conclusione dei relativi procedimenti.
Un discorso a parte merita la problematica relativa al recupero delle spese di custodia liquidate per i veicoli alienati con la procedura straordinaria.
In ordine a tale aspetto può ritenersi che, nella maggior parte dei casi, l'ordinaria procedura che avrebbe portato alla confisca dei veicoli non si è potuta concludere in ragione di impedimenti oggettivi, sorti nelle diverse fasi endo-procedimentali, riguardanti principalmente l'esecuzione delle notifiche.
Anche in considerazione di queste particolari situazioni, il legislatore ha ritenuto di esonerare da responsabilità contabile il pubblico funzionario (comma 8 dell'articolo 38).
Nel caso in cui comunque gli atti del procedimento risultano essere stati correttamente notificati, occorrerà attivare, sempre a cura della commissione, specifici adempimenti per il recupero delle somme anticipate.
A tal fine, il provvedimento di alienazione dei veicoli adottato dal Prefetto dovrà, tra l'altro, contenere l'esatta indicazione delle somme da recuperare per ciascun veicolo, affinché si possa successivamente procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal trasgressore.
Per quel che concerne invece le procedure straordinarie di alienazione o di rottamazione dei veicoli sequestrati, avviate da alcune Prefetture prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, si richiama l'attenzione sulla particolare previsione contenuta al comma 10 dell'articolo 38.
Per quanto riguarda la fase a regime, in attesa che vengano stipulate le apposite convenzioni con i custodi-acquirenti, ai sensi dell'art. 214-bis del Codice della strada, le sole disposizioni applicabili sono quelle dell'invito ad assumere la custodia del veicolo, a cura dell'organo accertatore, al proprietario, al conducente o all'obbligato in solido, e delle connesse sanzioni principali e accessorie a carico del trasgressore nel caso di rifiuto.
I procedimenti amministrativi derivanti dal sequestro - secondo quanto prescrive il comma 12 dell'art. 38 - continuano ad essere disciplinati dalla previgente normativa e quindi con il provvedimento prefettizio di confisca e con l'alienazione del bene a cura dell'Agenzia del demanio. In tutte le altre fattispecie diverse dall'ipotesi di sequestro, continuano ad applicarsi le norme contenute nel D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 e le relative procedure.
In merito alle restanti disposizioni contenute nell'art. 38, si forniscono le seguenti indicazioni, da valere anche dopo l'attuazione degli adempimenti previsti a cura di questa Amministrazione e dell'Agenzia del demanio.
L'articolo 38, mentre detta la disciplina dei sequestri, delle confische e dei fermi amministrativi, nulla dice in ordine alle altre sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della strada (rimozione e blocco), con la conseguenza che il relativo procedimento di alienazione continuerà ad essere disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189.
Per quanto riguarda, invece, il fermo, la nuova formulazione dell'art. 214, ultimo periodo, del Codice della strada, come modificato dal comma 1 dell'art. 38, prevede che si applichino le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, solo se "compatibili".
In proposito va precisato che le nuove disposizioni riguardanti la materia non hanno inciso sulla natura (cautelare e provvisoria) del provvedimento di fermo, né sugli adempimenti che devono essere svolti dagli organi accertatori, né ancora sulla competenza dell'Amministrazione che deve adottare il provvedimento di alienazione dei veicoli nel caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto.
Pertanto, il veicolo fermato, la cui custodia sia stata rifiutata dall'avente diritto, verrà affidato ad una delle depositerie individuate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 214-bis. Decorso il periodo di fermo, senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, con le modalità e nel termine previsti dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, l'Agenzia del demanio provvederà all'adozione della determinazione all'alienazione del veicolo in favore del custode acquirente di cui al citato articolo 214-bis.
Infine, particolare rilievo assume la disposizione riguardante la fase transitoria del passaggio dalla precedente alla nuova disciplina, contenuta nell'art. 38, comma 11.
La norma prevede che per i veicoli ancora giacenti presso le depositerie a titolo di sequestro o fermo (con esclusione - per evidenti ragioni - di quelli confiscati) e non oggetto della procedura straordinaria, si proceda, a cura degli organi di polizia, alla notifica al proprietario dell'avviso previsto al comma 2-quater dell'art. 213 del Codice della strada, con l'esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si applicheranno le sanzioni previste dal comma 2-ter del suddetto articolo e si procederà a disporre il trasferimento della proprietà al custode.
I veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della norma sono quelli non ricompresi nel comma 2 dell'art. 38 e comunque giacenti presso le depositerie alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.
Dalla ricostruzione logica e letterale della disposizione, quale risulta dai lavori preparatori dell'iniziativa d'urgenza, emerge un'ulteriore conferma della volontà del legislatore di risolvere il problema dei veicoli custoditi.
Per tali motivi questo Dipartimento ritiene che l'operatività della previsione di cui al comma 11 non è subordinata ai provvedimenti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 214-bis del Codice della strada, con la conseguenza che i veicoli potranno essere alienati nell'ambito delle procedure previste per la fase straordinaria, disciplinate dal decreto dirigenziale.
Sarà, quindi, l'attuale depositario ad acquistare il bene, attraverso i criteri di valutazione dei veicoli contenuti nelle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto dirigenziale. Resta inteso che in questa fase non trova applicazione il comma 6 dell'art. 38, riguardante la disciplina delle tariffe.
La somma ricavata dall'alienazione, poi, sarà depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
In caso di confisca, la somma depositata sarà incamerata dallo Stato, altrimenti sarà restituita all'avente diritto, detratto quanto eventualmente dovuto per il procedimento.
Considerata la stretta connessione di questa fase con l'alienazione straordinaria, la ricognizione, disciplinata dall'art. 3 del D.Dirig. 30 marzo 2004, dovrà ricomprendere anche i veicoli di cui al comma 11. Al termine di tale attività si procederà all'avvio degli adempimenti di notifica dell'avviso, previsti dal citato comma.
In merito alla questione della prescrizione dei diritti di custodia, inoltre, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla sentenza n. 10673 del 3 febbraio 2003 della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, la quale ha affermato il seguente principio: «In tema di custodia in materia di sanzioni amministrative, il diritto del custode alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate; di conseguenza solo da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione, e detto termine è quello decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., non essendo applicabile il termine breve previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ.».
Si rappresenta, da ultimo, la necessità, per il futuro, di comunicare al custode qualsiasi variazione del rapporto di custodia conseguente al provvedimento di dissequestro, ovvero alla scadenza del termine di applicazione delle altre sanzioni amministrative accessorie. Ciò in quanto da tale data l'Amministrazione non è più obbligata a corrispondere le spese di custodia che invece sono dovute direttamente al custode dall'avente diritto alla restituzione, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25161 del 24 aprile 2002- Sez. Unite Penali.
Si rende opportuno, infine, precisare che le indicazioni contenute nella presente circolare, relative a questioni di comune interesse, sono state preventivamente concordate tra questa Amministrazione e l'Agenzia del demanio.
Nel confidare nel consueto senso di responsabilità, si pregano le SS.LL. di voler porre in essere ogni iniziativa volta ad assicurare la piena riuscita del nuovo sistema delineato dal legislatore, sul quale l'Amministrazione conta per risolvere un problema annoso che da tempo rallenta l'azione istituzionale di governo delle Prefetture sul territorio.
Circ. Min. interno 10 maggio 2004, n. 300/4/1/31772/101/20/21/4 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 - Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo.
Le procedure di applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate rispettivamente dall'art. 213 e dall'art. 214 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), hanno subito sostanziali modifiche a seguito del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Sebbene le nuove disposizioni prevedano l'attivazione di convenzioni con specifici custodi ed una serie di adempimenti amministrativi descritti nell'art. 214-bis del Codice della strada, trovano, tuttavia, immediata applicazione le disposizioni che riguardano l'affidamento in custodia del veicolo all'avente diritto e le sanzioni da applicare in caso di rifiuto ingiustificato di assumerne la custodia.
Nelle more dei citati adempimenti, con la presente circolare si forniscono, pertanto, gli indirizzi operativi per le attività degli organi di polizia stradale, allo scopo di uniformare le procedure amministrative relative al sequestro amministrativo dei veicoli, compreso quello conseguente alla mancanza di copertura assicurativa, di cui all'art. 193 del Codice della strada, ed al fermo amministrativo conseguente alla violazione delle norme del Codice della strada e degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 in tema di trasporto abusivo di merci.
1. Custodia dei veicoli fermati o sequestrati.
Le modifiche del comma 2° dell'art. 213 del Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992 (allegato 1) - e del comma 1° dell'art. 214 del Codice della strada (allegato 2), prevedono l'obbligo per l'avente diritto, presente al momento dell'accertamento, di assumere la custodia del veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo, correlando all'eventuale rifiuto della custodia stessa l'applicazione di severe sanzioni amministrative.
1.1. Soggetti a cui deve essere affidato il veicolo.
Il veicolo deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile.
La pronta reperibilità dell'avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all'attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative emergenti.
1.2. Requisiti del soggetto nominato custode.
Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 c.p.p. e con quelle dell'art. 120 c.p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione dovrà essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (allegato 3) da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.
1.3. Il luogo di custodia.
Il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.) ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non sia soggetto a pubblico passaggio (ad esempio un'autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di custodia ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc.).
Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l'organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.
La disponibilità del luogo nonché l'idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. allegato 3) da parte della persona a cui il veicolo è affidato.
Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l'assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un'autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo.
1.4. Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia.
Salvo che non ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza assoluta dei requisiti per la circolazione (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc.), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento ovvero prontamente reperibile.
Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall'affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode.
L'attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l'organo di polizia stradale e si configura nell'ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi, l'organo di polizia stradale ha comunque l'onere di verificare che il veicolo sia effettivamente allontanato dalla sede stradale e che sia caricato su un veicolo tecnicamente idoneo al trasporto fino al luogo di custodia.
1.5. Affidamento in custodia a soggetto convenzionato.
L'affidamento del veicolo in custodia a soggetti terzi (cosiddetto custode-acquirente) da parte degli organi di polizia, può avvenire soltanto se l'avente diritto:
- è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia;
- è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
1.6. Definizione del soggetto convenzionato per la custodia del veicolo.
L'art. 214-bis del Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992 (allegato 4) - ha previsto la nuova figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente, possono essere affidati con l'onere di custodia e con la possibilità di acquistarne successivamente la proprietà.
Tale disciplina vale anche per il fermo amministrativo del veicolo anche se, come sarà meglio precisato nel successivo punto 2.3, decorso il periodo di fermo senza che l'interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni dell'art. 213, comma 3-ter, che consentono il trasferimento automatico in proprietà al custode-acquirente.
L'individuazione dei custodi-acquirenti avviene a seguito di convenzioni stipulate dalle Prefetture - U.T.G. in sede locale, sulla base della convenzione-tipo approvata dal Ministero dell'interno e dall'Agenzia del demanio.
In attesa dell'individuazione dei soggetti convenzionati, quando il veicolo non può essere affidato in custodia al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del D.P.R. n. 571 del 1982 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture - U.T.G. In tali casi, in luogo del verbale di sequestro di cui all'allegato 7, si utilizzerà il modello conforme all'allegato 7bis.
1.7. Scelta del custode-acquirente a cui affidare il veicolo.
Gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) devono scegliere il custode-acquirente convenzionato sulla base dei criteri oggettivi definiti da un protocollo d'intesa tra Ministero dell'interno ed Agenzia del demanio, che è in corso di redazione e del quale si fa riserva di trasmissione appena approvato.
1.8. Fermo amministrativo di veicoli ai sensi dell'art. 207 del Codice della strada.
Come meglio precisato nella circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003, che per questa parte deve intendersi ancora in vigore, la procedura di affidamento in custodia all'avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non trova applicazione quando ricorre l'art. 207 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), cioè quando il conducente di un veicolo straniero o il conducente munito di patente rilasciata da paese extracomunitario alla guida di veicolo immatricolato in Italia non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista.
In tali casi si applicano le già richiamate disposizioni del D.P.R. n. 571 del 1982.
1.9. Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione.
La disposizione dell'art. 214, comma 7, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), che stabilisce che è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, deve essere coordinata con le disposizioni dell'art. 217 del Codice della strada Perciò, l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira la carta di circolazione per trasmetterla al competente ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i Sistemi informativi e statistici (D.T.T.S.I.S.) e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, del Codice della strada per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall'ufficio del D.T.T.S.I.S. ai sensi dell'art. 217, comma 2, del Codice della strada
Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di circolazione sarà restituito all'avente diritto per il tramite dell'ufficio di polizia competente o di quello indicato dallo stesso custode, che provvederà altresì alla rimozione dei sigilli, secondo le procedure indicate al successivo punto 2.2.
2. Adempimenti conseguenti al sequestro ed al fermo.
Del sequestro o del fermo amministrativo e dell'affidamento in custodia al proprietario o al conducente devono essere sempre redatti appositi verbali conformi ai modelli allegati (allegato 5 - verbale di sequestro - allegato 6 - verbale di fermo amministrativo).
Qualora il veicolo sia consegnato ad un deposito autorizzato, nel verbale di sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (allegato 7 per il sequestro - allegato 8 per il fermo), devono essere specificati i motivi che hanno reso impossibile l'affidamento in custodia al proprietario, al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato.
La carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore (dal 1° luglio 2004, certificato di circolazione del ciclomotore) sono ritirati ed allegati al verbale di contestazione.
2.1. Avviso dello stato di sequestro.
Conformemente alle disposizioni dell'art. 394, comma 9, del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l'apposizione, sulla parte anteriore o sul parabrezza, di uno o più fogli adesivi recanti l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO". Ai sensi del comma 5° del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel verbale di affidamento in custodia.
Questa disciplina, richiamata dall'art. 213, comma 2, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), ove si prescrive che il veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve contemperarsi con le novità normative che impongono l'affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con l'esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia.
Per questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell'avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo punto 2.2, in quanto applicabili.
In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l'iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma ed il contenuto dell'avviso di cui al citato art. 394 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, possono essere integrati conformemente all'allegato fac-simile (allegato 9).
2.2. Applicazione e rimozione dei sigilli in caso di fermo amministrativo.
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con l'allegato decreto del Ministro dell'interno (D.M. 1 marzo 2004), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004 (allegato 10).
In particolare, si richiamano le disposizioni dell'art. 2, comma 3, circa le modalità di applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori, motocicli, macchine agricole o operatrici può essere collocato un solo sigillo nella parte anteriore.
In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida.
Per quanto attiene alle operazioni di rimozione dei sigilli, si rimanda alle disposizioni contenute ai commi 4 e 5, dell'art. 2 dell'allegato D.M. 1 marzo 2004.
2.3. Notifica del verbale di sequestro o di fermo.
Salvo il caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia allo stesso proprietario, il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di contestazione, con le modalità fissate dall'art. 201 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), deve essere sempre notificato al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche se, secondo le disposizioni dell'art. 196 del Codice della strada, non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità.
2.4. Notifica dell'avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato.
Quando il veicolo sia stato affidato ad un custode-acquirente, insieme al verbale di sequestro deve essere notificato al proprietario anche un avviso contenente l'intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con l'espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode (allegato 11).
Nelle more dell'individuazione dei soggetti che, convenzionalmente, assumeranno la custodia con l'impegno di acquistare in proprietà il veicolo non ritirato dall'avente diritto, secondo le disposizioni dell'art. 38 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, trovano applicazione le disposizioni previgenti che non prevedono la possibilità dell'automatico trasferimento in proprietà al custode. Pertanto, fino all'individuazione in ambito locale di custodi-acquirenti convenzionati, l'avviso di ritiro entro 10 giorni non dovrà essere allegato al verbale.
In questa fase transitoria, inoltre, trovando applicazione le disposizioni del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 ("Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato"), in caso di dissequestro del veicolo per qualunque causa, deve essere notificato al proprietario l'invito a ritirare il mezzo previsto dalla stessa e dalle relative disposizioni attuative richiamate al successivo punto 2.5.
2.5. Notifica dell'avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato.
In caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 2-quater, che consentono il trasferimento in proprietà al custode-acquirente per l'alienazione del veicolo e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. n. 189 del 2001.
Pertanto, insieme al verbale di contestazione ed al verbale di fermo amministrativo deve essere trasmesso al proprietario del veicolo l'invito a ritirarlo entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di fermo secondo le disposizioni del citato D.P.R. n. 189 del 2001.
Sull'argomento, si richiamano le disposizioni già impartite con la circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12 luglio 2001 e successive modificazioni.
3. Sanzioni.
La riforma degli articoli 213 e 214 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) ha interessato in modo rilevante anche l'apparato sanzionatorio che è stato adeguato alla nuova procedura con l'obiettivo di renderla più efficace, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi correlati all'affidamento in custodia del mezzo al proprietario o al conducente. Le sanzioni ivi previste devono, inoltre, essere coordinate con quelle del codice penale che puniscono la violazione degli obblighi di custodia e la rimozione abusiva dei sigilli.
3.1. Sanzioni per il rifiuto di assumere la custodia del veicolo.
Gli artt. 213, comma 2-ter, e 214, comma 1 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 1549,37 a euro 6197,48 per l'art. 213; da euro 656,25 a euro 2628,15 per l'art. 214) per il proprietario, per il conducente o per gli altri obbligati in solido che si rifiutano di assumere la custodia del veicolo.
Quando il veicolo è condotto da un soggetto diverso dal proprietario, il rifiuto di prendere in consegna il veicolo da parte di questo impone all'organo di polizia stradale di invitare anche il conducente ad assumere la custodia del veicolo stesso, applicando, in caso di rifiuto, una distinta sanzione anche a carico di quest'ultimo.
3.2. Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo.
Gli artt. 213 e 214 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) puniscono chiunque circola con un veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo al di fuori dei tempi e dall'itinerario espressamente autorizzati dall'organo di polizia stradale in sede di accertamento dell'infrazione.
L'ampiezza della previsione normativa include tra i destinatari delle sanzioni chi si trovi alla guida del veicolo anche se non è stato nominato custode.
3.3. Sanzioni per violazione degli obblighi di custodia.
Il custode, quale incaricato dell'esercizio di funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile che penale, verso l'autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto generale degli obblighi di diligenza e, nel caso di inottemperanza ai suoi doveri, va incontro alle sanzioni penali di cui agli artt. 334 e 335 del codice penale.
3.4. Rimozione abusiva dei sigilli.
La rimozione abusiva dei sigilli apposti sui veicoli sottoposti a sequestro ovvero a fermo amministrativo è punita secondo le disposizioni dell'art. 349 del codice penale.
Costituisce rimozione abusiva del sigillo anche l'eventuale sostituzione della parte di veicolo su cui è collocato (vetro, sportello, mascherina, ecc.).
4. Alienazione straordinaria.
L'art. 38 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003, stabilisce anche le regole per procedere alla distruzione o all'alienazione dei veicoli che sono giacenti presso le depositerie autorizzate alla data della sua entrata in vigore.
Sulla base di queste disposizioni, è stato approvato il decreto dirigenziale 30 marzo 2003 (allegato 12) che disciplina il procedimento di alienazione straordinaria ed, in particolare, impone agli organi di polizia stradale l'onere di verificare i veicoli effettivamente giacenti presso le depositerie collaborando attivamente con le Prefetture - U.T.G. nella redazione degli elenchi sulla base dei quali potranno essere avviate le procedure di alienazione o di materiale distruzione dei relitti.
Sull'argomento, si trasmette l'allegata circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali (allegato 13, che si omette per le Prefetture, già in indirizzo) con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alle attività correlate alla procedura di alienazione straordinaria.
Le disposizioni fornite ai punti 3 e 4 della circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003 sono sostituite dalle presenti.
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Allegato 1 E 2 OMISSIS
Allegato 3
| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO |
| (art. 48 D.P.R. n. 445 del 2000) |
| Il sottoscritto/a |
| nato/a | il |
| e residente a |
| (tel. | ), nella qualità di proprietario/usufruttuario/acquirente con patto di |
| riservato dominio/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo (tipo - marca - modello) |
| targato |
| sottoposto a: |
| - fermo amministrativo ai sensi dell'art. | del Codice della Strada; | |
| - sequestro amministrativo ai sensi dell'art. | del Codice della Strada; |
| consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, al fine di ottenere l'affidamento in custodia giudiziale del predetto veicolo. |
| Dichiara |
| - di non essere sottoposto a misure di sicurezza detentive né a misure di prevenzione; |
| - di avere disponibilità, a titolo di |
| di un luogo idoneo, sito in | via |
| n. | , per la custodia del veicolo indicato. |
| Addì | firma dell'avente diritto |
| La presente dichiarazione, non obbligatoria, è rilasciata al fine di ottenere l'affidamento in |
| custodia del veicolo sopra indicato (Rif. verbale nr. | ). |
| Le informazioni riportate nell'atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione. |
| La firma è stata apposta alla presenza del sottoscritto Pubblico Ufficiale |
| Addì | il pubblico ufficiale |
Allegato 4
Allegato 5
| OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN |
| CUSTODIA ai sensi dell'art. 213 CDS, per accertata violazione dell'art. | CDS |
| con il veicolo tipo | targato | telaio |
| In data | alle ore | in località |
| Comune di | Provincia di |
| Noi sottoscritti |
| appartenenti all'Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al sequestro amministrativo del veicolo |
| in oggetto indicato in seguito alla violazione dell'art. | CDS, contestata con |
| verbale n. | odierno a carico di |
| nato a | in data | . |
| Il veicolo in oggetto, ai sensi dell'art. 213, comma 2° CDS viene affidato in custodia a |
| nato a | il |
| e residente in | via/piazza |
| in qualità di: |
| CONDUCENTE PROPRIETARIO ESERCENTE POTESTÀ DI GENITORE |
| TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE |
| Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso |
| Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso |
| Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. |
| Il custode consente che gli organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. |
| Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. |
| Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L'ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l'eventuale incaricato al recupero del veicolo. |
| Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell'ufficio. |
| CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO |
| CARROZZERIA: Ottima - Normale - Strisciata - Ammaccata |
| INTERNI: Buoni - Macchiati - Lacerati - Mancanti |
| PNEUMATICI: Buoni - Discreti - Pessimi - Mancanti |
| COND. GENERALI: Ottime - Buone - Discrete - Pessime |
| Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio |
| Territoriale del Governo di | ovvero, in alternativa, |
| al Giudici di pace di | . |
| il custode | I verbalizzanti | ||
Allegato 6
| OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN |
| CUSTODIA ai sensi dell'art. 214 CDS, per accertata violazione dell'art. | CDS |
| con il veicolo tipo | targato | telaio |
| In data | alle ore | in località |
| Comune di | Provincia di |
| Noi sottoscritti |
| appartenenti all'Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo |
| in oggetto indicato in seguito alla violazione dell'art. | CDS, contestata con |
| verbale n. | odierno a carico di |
| nato a | in data | . |
| Il veicolo in oggetto, ai sensi dell'art. 214, comma 1° CDS viene affidato in custodia a |
| nato a | il |
| e residente in | via/piazza |
| in qualità di: |
| CONDUCENTE PROPRIETARIO ESERCENTE POTESTÀ DI GENITORE |
| TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE |
| Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso | |
| posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio. |
| Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. |
| Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. |
| Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. |
| Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. L'ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l'eventuale incaricato al recupero del veicolo. |
| Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell'ufficio. |
| CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO |
| CARROZZERIA | INTERNI | PNEUMATICI | COND. GENERALI |
| Ottima | Normale | Strisciata | Ammaccata |
| Buoni | Macchiati | Lacerati | Mancanti |
| Buoni | Discreti | Pessimi | Mancanti |
| Ottime | Buone | Discrete | Pessime |
| Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l'intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, il custode a condurre il |
| veicolo dal luogo di custodia all'ufficio di polizia di | per la via più breve, |
| dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo. |
| Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio |
| Territoriale del Governo di | ovvero, in alternativa, |
| al Giudici di pace di | . |
| il custode | I verbalizzanti | ||
Allegato 7
| OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN |
| CUSTODIA ai sensi dell'art. 213 CDS, per accertata violazione dell'art. | CDS |
| con il veicolo tipo | targato | telaio |
| In data | alle ore | in località |
| Comune di | Provincia di |
| Noi sottoscritti |
| appartenenti all'Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo |
| in oggetto indicato in seguito alla violazione dell'art. | CDS, contestata con |
| verbale n. | odierno a carico di | ||
| nato a | in data | ||
| e residente a | in via |
| visto che: |
| La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne |
| Il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia, |
| non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti, |
| Il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 213, comma 2° ter CDS, viene affidato in custodia |
| a: | convenzionato con l'UGT-Prefettura di |
| affinché lo custodisca nei propri locali siti in | ||
| via |
| Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato. |
| Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso |
| Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. |
| Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. |
| Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. |
| Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell'ufficio. |
| CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO |
| CARROZZERIA: Ottima - Normale - Strisciata - Ammaccata |
| INTERNI: Buoni - Macchiati - Lacerati - Mancanti |
| PNEUMATICI: Buoni - Discreti - Pessimi - Mancanti |
| COND. GENERALI: Ottime - Buone - Discrete - Pessime |
| Ai sensi dell'art. 213 comma 2-quater CDS, si dà avviso che, decorsi 10 giorni dalla notifica del presente verbale al proprietario, senza che questi abbia provveduto ad assumere la custodia, il veicolo sequestrato sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode. |
| Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio |
| Territoriale del Governo di | ovvero, in alternativa, |
| al Giudici di pace di | . |
| Il custode | I verbalizzanti | Il conducente | ||
Allegato 8
| OGGETTO: VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA |
| ai sensi dell'art. 214 CDS, per accertata violazione dell'art. | CDS con il veicolo |
| tipo | targato | telaio |
| In data | alle ore | in località |
| Comune di | Provincia di |
| Noi sottoscritti |
| appartenenti all'Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo in |
| oggetto indicato in seguito alla violazione dell'art. | CDS, contestata con |
| verbale n. | odierno a carico di |
| nato a | in data | . |
| e residente a | in via |
| visto che: |
| La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne |
| Il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia, |
| non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti, |
| Il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell'art. 214, comma 1-ter CDS, viene affidato in custodia a: |
| convenzionato con l'UGT-Prefettura di | ||
| affinché lo custodisca nei propri locali siti in | ||
| via |
| Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato. |
| Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso |
| Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. |
| Il custode consente che gli organo di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del codice penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia. |
| Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell'ufficio. |
| CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO |
| CARROZZERIA | INTERNI | PNEUMATICI | COND. GENERALI |
| Ottima | Normale | Strisciata | Ammaccata |
| Buoni | Macchiati | Lacerati | Mancanti |
| Buoni | Discreti | Pessimi | Mancanti |
| Ottime | Buone | Discrete | Pessime |
| Con la sottoscrizione del presente atto il custode è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, i sigilli su di esso apposti non possono essere rimossi senza l'intervento di un organo di polizia stradale |
| Si autorizza, pertanto, a condurre il veicolo presso | per la via più breve, |
| dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo per la rimozione dei sigilli. |
| Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. Al Prefetto-Ufficio |
| Territoriale del Governo di | ovvero, in alternativa, |
| al Giudici di pace di | . |
| Il custode | I verbalizzanti | Il conducente | ||
Allegato 9
Allegato 10
D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2004 - Modalità e caratteristiche del sigillo da apporre sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo
- Visto l'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- Visto l'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), di seguito indicato «codice della strada», che demanda al Ministero dell'interno il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati;
- Visti gli articoli 213 e 214 del codice della strada;
- Visto l'art. 38 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;
- Visto l'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di seguito indicato come «regolamento di esecuzione del codice della strada»;
- Considerato che l'art. 214, comma 1 del codice della strada, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, prescrive che sul veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministero dell'interno;
Decreta:
Art. 1. Caratteristiche del sigillo apposto sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo
1. Il sigillo, che deve essere collocato sui veicoli sottoposti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo, è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l'iscrizione: «Veicolo sottoposto a fermo» con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto, conformemente ai modelli A e B, allegati al presente decreto. Il sigillo, realizzato in un unico pezzo, deve essere riprodotto o anche solo rivestito da materiale che presenti caratteristiche merceologiche adeguate che ne consentano la sua esposizione agli agenti atmosferici, per tutta la durata presumibile dello stato di fermo, senza che vengano a determinarsi significative variazioni di leggibilità delle iscrizioni impresse.
2. Il sigillo deve essere fissato solidamente al veicolo in modo tale che non sia possibile la sua rimozione, la sua separazione dal veicolo o il suo occultamento, senza violarne l'integrità in modo irreversibile ed evidente.
3. Il sigillo deve recare in modo ben visibile l'indicazione dell'ufficio o del comando che lo ha apposto, nonché l'emblema della Repubblica italiana o lo stemma dell'amministrazione dalla quale l'organo accertatore dipende. L'altezza dei caratteri con i quali è composta l'iscrizione contenente tali dati identificativi non può essere inferiore a 4 mm.
Art. 2. Modalità di apposizione e rimozione dei sigilli
1. I sigilli sono apposti dall'organo di polizia stradale che ha accertato l'illecito amministrativo al quale consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo ovvero da altro organo di polizia stradale, tra quelli indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del codice della strada, appositamente delegato a compiere l'operazione.
2. Su ogni veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere apposti almeno due sigilli: uno nella parte anteriore ed uno nella parte laterale in corrispondenza o in prossimità del posto di guida. Sui ciclomotori, sui rimorchi, sui motocicli ovvero sulle macchine agricole ed operatrici può essere apposto un solo sigillo nella parte anteriore.
3. In ogni caso, i pannelli devono essere apposti, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione, per la visuale del conducente, per la sua libertà di movimento nonché della possibilità di azionare i comandi di guida, su parti del veicolo che ne consentano, in ogni momento, la chiara leggibilità Sui veicoli dotati di carrozzeria chiusa e superfici vetrate, i sigilli, ove possibile, devono essere collocati all'interno del veicolo, preferibilmente sul vetro laterale anteriore o posteriore ovvero sul lunotto posteriore.
4. Al termine del periodo di fermo amministrativo, i sigilli devono essere rimossi a cura dell'organo di polizia stradale che li ha apposti, ovvero, anche su richiesta della persona a cui il veicolo è affidato in custodia, da altro organo di polizia stradale tra quelli indicati dall'art. 12, comma 1, del codice della strada appositamente delegato, competente rispetto al luogo in cui il veicolo è stato custodito per tutta la durata del fermo amministrativo.
5. Della rimozione dei sigilli deve essere redatto apposito verbale con la descrizione dello stato e dell'integrità degli stessi al momento della rimozione. Se la rimozione è compiuta da organo di polizia stradale diverso da quello che li aveva apposti, il verbale di rimozione deve essere trasmesso, senza ritardo, a quell'ufficio o comando.
Art. 3 . Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 11
| Avviso di ritiro del veicolo allegato al verbale n. | del |
| - Visto il verbale di contestazione per violazione dell'art. | redatto in data |
| di cui il presente invito costituisce parte integrante; |
| - Visto che, in occasione dell'accertamento della violazione sopraindicata il veicolo targato |
| è stato sottoposto a sequestro amministrativo; |
| - Atteso che non è stato possibile affidare il veicolo sequestrato al conducente o altra persona |
| presente al momento dell'accertamento e che, perciò, è stato affidato in custodia a | |
| , come indicato nell'allegato verbale di sequestro; |
| - Visto l'articolo 213 comma 2-quater del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S) |
| SI INVITA |
| Il destinatario del presente atto a provvedere al ritiro del veicolo sequestrato, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, assumendone gli oneri di custodia con spese integralmente a suo carico. |
| SI INVITA |
| altresì destinatario del presente atto a provvedere all'integrale pagamento delle spese sostenute per il recupero, il trasporto e la custodia del veicolo sequestrato. |
| SI AVVISA |
| Che, come previsto dall'art.213, comma 2-quater, del C.d.S., decorsi 10 giorni dalla data di notifica del presente atto, la mancata assunzione della custodia del veicolo col pagamento delle relative spese determinerà l'immediato trasferimento di proprietà al custode, anche ai soli fini di eventuale rottamazione nel caso che il veicolo presenti grave danneggiamento o deterioramento. |
Allegato 12
D.Dirig. 30 marzo 2004 (G.U. n. 92 del 20 aprile 2004) - Individuazione delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
Considerato che l'art. 38, comma 2, prevede una procedura straordinaria per l'alienazione dei veicoli giacenti da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003 presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi d'interesse storico e collezionistico, anche se non confiscati;
Considerato che il suddetto art. 38, al comma 3, demanda al Ministero dell'interno e alla Agenzia del demanio, congiuntamente, l'individuazione, con decreto dirigenziale, delle modalità di svolgimento dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 concernente l'"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, che, oltre a disporre la trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico, ha attribuito alla stessa la gestione dei beni confiscati;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 in materia di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione;
Visto il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Decretano:
Art. 1. Oggetto
Il presente decreto disciplina il procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all'art. 38, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito indicato come art. 38.
Art. 2. Commissione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 38
Per lo svolgimento delle attività connesse al procedimento di cui all'art. 1, il prefetto, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, istituisce la commissione per l'espletamento delle attività indicate all'art. 38, il cui funzionamento si ispira ai principi di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, presieduta dal viceprefetto vicario.
La commissione è composta del funzionario prefettizio responsabile dell'area, di un funzionario designato dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, del dirigente della sezione Polizia stradale della Polizia di Stato o di un suo delegato e del comandante provinciale dei Carabinieri o di un suo delegato.
Il presidente della commissione ha facoltà di invitare alle sedute i rappresentanti degli organi la cui partecipazione è ritenuta indispensabile ai fini dell'adozione del provvedimento.
Le attività istruttorie e di supporto della commissione vengono espletate dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo e dall'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, mediante adeguata provvista di risorse umane e strumentali, integrate eventualmente con risorse messe a disposizione dagli altri organi partecipanti alle sedute.
Art. 3. Predisposizione degli elenchi
Sulla base degli atti in possesso degli uffici competenti, la commissione predispone gli elenchi dei veicoli da alienare a favore di ogni singolo custode, individuando prioritariamente quelli destinati alla rottamazione.
A questo fine, il presidente della commissione invita i titolari delle depositerie ad indicare i veicoli in custodia, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. I custodi, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito, comunicano i dati suddivisi in base alla tipologia di sanzione accessoria applicata, indicando l'organo di Polizia stradale che ha proceduto all'affidamento in custodia. I veicoli, ove non risultino disponibili altri elementi identificativi, sono individuati secondo il tipo, il modello, il numero di targa o di telaio.
La comunicazione va effettuata in conformità delle disposizioni previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato sub. 1 al presente decreto.
Sulla base della documentazione di ufficio e di quella acquisita, la commissione procede alla verifica dei dati, anche senza documentazione dello stato di conservazione, avvalendosi degli organi di Polizia che hanno proceduto all'affidamento in custodia nonché dell'ufficio periferico dell'Agenzia del demanio, secondo le rispettive competenze.
Art. 4. Modalità di alienazione e criteri di valutazione
L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente viene effettuata in conformità delle modalità e con l'osservanza dei criteri di seguito indicati.
I veicoli immatricolati per la prima volta da oltre dieci anni alla data del 30 settembre 2003 e non dichiarati di interesse storico e collezionistico sono alienati ai soli fini della rottamazione.
Il prezzo di acquisto dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborata dalla camera di commercio territorialmente competente, tenendo conto delle categorie e del peso, forfettariamente stabilito, come indicati nella tabella allegata sub. 2 al presente decreto.
La valutazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 è determinata dalla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate nel settore, ridotta del 30%, salvo che gli stessi non siano da rottamare in quanto lo stato di conservazione risulti irrimediabilmente compromesso ai fini della circolazione, come nel caso di veicoli bruciati, gravemente incidentati ovvero privi di parti rilevanti
La valutazione dei veicoli da alienare viene effettuata dalla commissione indicata all'art. 2.
Art. 5. Determinazione del corrispettivo dell'alienazione
Il corrispettivo dell'alienazione è determinato in modo cumulativo per il totale dei veicoli custoditi presso ogni depositeria, tenuto conto delle valutazioni dei veicoli, effettuate secondo i criteri di cui all'art. 4, dell'importo dovuto al depositario-acquirente per le relative spese di custodia, così come stabilite dall'art. 38, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
La commissione provvederà ad effettuare le necessarie operazioni.
Il corrispettivo verrà versato sul capitolo 2319 dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il modello F23, con indicazione del codice tributo 847T "altri proventi demaniali".
Nel caso in cui l'importo dovuto per le spese di custodia sia superiore al valore del veicoli, la differenza verrà corrisposta dalle amministrazioni pubbliche interessate, secondo il prospetto che sarà allegato al provvedimento di cui all'art. 6, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 6. Alienazione
Il prefetto adotta il provvedimento di alienazione, distinto in relazione a ciascun custode, previa approvazione dell'elenco dei veicoli da alienare, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 3, per il corrispettivo fissato ai sensi dell'art. 5.
L'alienazione si perfeziona con la notifica del provvedimento al depositario acquirente.
Del provvedimento, corredato degli estremi della notifica, è data comunicazione al pubblico registro automobilistico competente per il conseguente aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
La trasmissione dei dati sarà effettuata su supporto magnetico, mediante programma informatico predisposto d'intesa con il pubblico registro automobilistico.
Art. 7. Durata del procedimento
Il procedimento di alienazione indicato all'art. 1 deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di invito ai depositari-acquirenti.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 13
Circ. Min. Interno 29 aprile 2004, n. M2413/38 - Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 38, comma 2. Problemi interpretativi e applicativi
Allegati
omissis
Circ. Min. interno 7 settembre 2005, n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della Strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione" - Prime disposizioni operative.
SOMMARIO legislazione:
1. Premessa.
La legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, di cui all'oggetto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.8.2005, ha apportato modifiche al Codice della Strada che interessano gli articoli 97, 116, 208, 213 e 214 ed introducono, con l'articolo 130-bis, una nuova ipotesi di revoca della patente di guida. Per facilità di consultazione si allega il testo di ciascun articolo completo delle variazioni intervenute, evidenziate in grassetto (All.1- 6).
Le nuove norme, soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori (cfr. par. 3), rappresentano un intervento di particolare rigore che, conformemente all'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per incidenti stradali entro il 2010, ha lo scopo di favorire un'azione di prevenzione da parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.
In ragione di ciò e coerentemente con l'obiettivo sopraindicato, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali per l'accertamento degli illeciti, definite o modificate dalle nuove norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.
2. Circolazione dei ciclomotori.
Con le modifiche apportate dalla legge n. 168 del 2005 agli articoli 97 e 116 C.d.S, è stata fornita soluzione alle problematiche legate all'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l'immatricolazione e la targatura dei ciclomotori ed il rilascio ai conducenti maggiorenni del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
2.1 Targa dei ciclomotori
Mentre resta confermato il nuovo sistema di registrazione dei ciclomotori, introdotto per effetto della riscrittura dell'articolo 97, comma 2, C.d.S. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, il provvedimento in oggetto indicato ha apportato significative modifiche alle disposizioni riguardanti la targatura dei ciclomotori, prevedendo che la targa apposta su un ciclomotore, sebbene a carattere personale, sia riferibile solo a quel veicolo, almeno fino a quando il mezzo appartiene alla persona intestataria della targa.
Le nuove disposizioni dovranno essere completate dalle indispensabili modifiche delle norme regolamentari attuative riguardanti le caratteristiche costruttive e le modalità di rilascio delle targhe per ciclomotori.
2.2 Rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori
Secondo la nuova formulazione dell'art. 116, comma 1-ter, C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di patente di guida, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data, tutti coloro che - sia maggiorenni che minorenni - intendono condurre un ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore.
Coloro che sono già maggiorenni o raggiungeranno la maggiore età entro il prossimo 30.9.2005 potranno ottenere il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, senza esame, esibendo al citato ufficio l'attestato di frequenza di un corso di formazione presso un'autoscuola.
La novità più significativa introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di cat. A.
L'art. 5, comma 1-bis, della legge in argomento, ha disposto che gli istituti della revisione (art. 128 C.d.S.), sospensione (art. 129 C.d.S.) e revoca (art. 130 e art. 219 C.d.S.) della patente di guida, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'art. 126 C.d.S.. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Gli organi di polizia stradale che, nell'ambito dell'attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell'abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 128 C.d.S., hanno l'obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l'obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.
Le disposizioni sopraindicate si applicano a tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 115 del 2005. Per questi ultimi, tuttavia, ferma restando la possibilità di sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell'art 128 C.d.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà emanare apposite norme attuative volte a disciplinare l'adeguamento e le modalità di conferma della validità dei certificati di idoneità da loro posseduti.
Per l'espressa previsione normativa, contenuta nell'articolo 116, comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del conseguimento della patente di guida.
Le nuove norme non hanno mutato la natura giuridica dell'abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere considerata diversa dalla patente di guida di cui all'articolo 116, comma 1, C.d.S..
Pertanto, come già precisato con circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1 luglio 2003, in caso di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivano sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano all'eventuale patente di guida posseduta dal conducente.
Viceversa, i provvedimenti giuridici che interessano la patente di guida svolgono i loro effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In particolare quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal ciclomotore, quest'ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente. Unica eccezione, prevista dall'art. 116, comma 1-ter C.d.S., riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all'art. 142, comma 9 C.d.S., che "mantengono il diritto alla guida del ciclomotore".
3. Nuove sanzioni per gli illeciti commessi alla guida di ciclomotori e motoveicoli.
3.1 Illeciti amministrativi che comportano la confisca amministrativa del veicolo
Secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nel caso in cui la violazione prevista dall'art. 169, commi 2 e 7 C.d.S., nonché i comportamenti illeciti descritti negli artt. 170 e 171 C.d.S., siano stati realizzati con un ciclomotore o con un motoveicolo.
In tali ipotesi si applicano anche le disposizioni dell'art. 210, comma 3 C.d.S., che dispongono la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta per l'estinzione dell'illecito e la trasmissione degli atti, entro dieci giorni, al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.
Con l'introduzione di questa nuova sanzione accessoria conseguente alla commissione degli illeciti sopra richiamati, sono abrogate tacitamente le disposizioni del comma 7 dell'articolo 170 e del comma 3 dell'articolo 171 che, per alcune fattispecie tra quelle prima indicate, prevedevano l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
3.2 Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli
Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell'articolo 213 C.d.S., è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (Codice Penale, Leggi complementari).
La norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro in tutti i casi in cui sia stato accertato a carico del conducente un fatto che costituisce reato commesso alla guida di un ciclomotore o di un motoveicolo.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Pertanto si ritiene che quando il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa, che avviando il procedimento penale determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca.
Così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona. Se le conseguenze dell'incidente sono contenute alle lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela.
Anche per tali casi, il sequestro amministrativo segue la nuova procedura descritta al successivo punto 4.
4. Procedura per il sequestro ed il fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli.
La legge n. 168 del 2005 ha apportato rilevanti modifiche agli articoli 213 e 214 C.d.S nella procedura di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli.
Conformemente alle nuove disposizioni dettate dall'art 213, comma 2-quinquies, la procedura per il sequestro del ciclomotore o del motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non consente la possibilità di affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma si attua consegnando il veicolo ad un custode convenzionato con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l'affidamento in custodia decorsi 30 giorni dal sequestro.
Tale facoltà non è concessa al proprietario di un motoveicolo diverso dal motociclo che sia stato oggetto di sequestro per violazione delle norme degli articoli 169, comma 2 e 171 C.d.S. e nei casi di reati commessi alla guida di tale mezzo.
La citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche in caso di fermo amministrativo di ciclomotore, motociclo o motoveicolo.
Pertanto, dal 23 agosto 2005, il ciclomotore, il motociclo sottoposti a fermo amministrativo ovvero sequestrati per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma devono essere necessariamente fatti depositare presso un custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'articolo 214-bis C.d.S..
In attesa dell'individuazione, in ambito provinciale, dei custodi convenzionati e conformemente alle indicazioni già fornite con la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10 maggio 2004, i ciclomotori o i motocicli sequestrati o fermati devono essere fatti trasportare, a spese del detentore, presso il più vicino soggetto autorizzato alla custodia amministrativa secondo le disposizioni del D.P.R. n. 571 del 1982 ed iscritto negli appositi elenchi redatti dalla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Come disposto dal comma 2-quinquies, dell'articolo 213 C.d.S., e dal comma 1-ter dell'articolo 214 C.d.S., in caso di sequestro amministrativo o di fermo amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode-acquirente convenzionato per 30 giorni; successivamente su richiesta, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario.
Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o fermo redatti dall'organo di polizia deve essere indicata espressamente la clausola secondo la quale il proprietario del ciclomotore o del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del termine per il fermo amministrativo.
A tal proposito, richiamando le disposizioni già fornite con la circolare del 10.5.2004, occorre precisare che la possibilità di affidare il veicolo in custodia al proprietario è subordinata alla preventiva verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di affidabilità del luogo in cui lo stesso intende custodirlo.
5. Altre modifiche normative.
Per completezza di informazione, si richiama l'attenzione sulla nuova previsione dell'articolo 130-bis, secondo la quale, nel caso in cui un conducente sia incorso nella violazione di una norma di comportamento in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico nel sangue superiore a 3 gr/l) ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e provochi la morte di altre persone, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 589 c.p., dispone sempre la revoca della patente di guida.
La norma, che riguarda l'applicazione delle pene da parte dell'autorità giudiziaria chiamata a valutare gli effetti di una condotta penalmente rilevante posta in essere da un conducente in stato di ubriachezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non ha una diretta incidenza sulle procedure di accertamento poste in essere dalle Forze di Polizia, che continuano ad essere regolate dagli articoli 186 e 187 C.d.S.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Allegati (omissis)
Testo del D.L. n. 117/2007- "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" ( Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 G.U. (3 ottobre 2007)
Circ. Min. interno 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160, conversone in legge con modificazioni del D.L. 3 agosto 2007, n. 117.Circolare Min. interno 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione
Circolare Min. interno
20 agosto 2007, n. 26352 - Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
Circ. Min. interno 20 agosto 2007 - Notifiche verbali di contestazioni.
Circ. Min. trasporti 10 agosto 2007 - Possesso carta di qualificazione del conducente
D.I. 15 agosto 2007 - Segnalazione postazioni di controllo
Circ.21 settembre 2007 - applicazione artt. 213 e 214
Circ Min. interno 26 maggio 2008 N.
300/A/1/356190/101/3/3/9 modifiche al
Codice della Strada. Decreto Legge 23
maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni
operative.
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D.L. 3 agosto 2007, n. 117 - Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.( Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180). Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2007, n. 230), in vigore il 4 ottobre 2007.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonchè ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
1. Disposizioni in materia di guida senza patente.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.».
2. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente:
«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.» (1);
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.» (2);
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli.
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.» (1);
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.» (2);
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.»;
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
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«Norma violata |
Punti |
| |
|
Art. 142, comma 8 |
2 |
| |
|
comma 9 |
10» |
| |
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|
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sono sostituite dalle seguenti: |
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«Norma violata |
Punti |
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Art. 142, comma 8 |
5 |
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commi 9 e 9 -bis |
10». |
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3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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(1) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 15 agosto 2007.
(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
3-bis. Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo.
1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400»;
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis,» (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
4. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
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«Norma violata |
Punti |
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Art. 173, comma 3 |
5» |
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sono sostituite dalle seguenti: |
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«Norma violata |
Punti |
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Art. 173, commi 3 e 3 -bis |
5». |
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5. Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti (V. pure il DL 92 del 23 maggio 2008).
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti» (1);
b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.» (2);
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.».
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.» (3);
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.»;
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.».
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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
6. Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano (1):
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
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(1) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
6-bis. Fondo contro l'incidentalità notturna.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
6-ter. Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo, disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore (1).
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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
7. Norme di coordinamento.
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
8. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Circ. Min. interno 8 ottobre 2007, n. 300/A/1/27773/101/3/3/9 - Modifiche al Codice della strada. Legge 2 ottobre 2007, n. 160, conversone in legge con modificazioni del D.L. 3 agosto 2007, n. 117.Facendo seguito alla circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, e alla circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007, con le quali sono state fornite le prime indicazioni per garantire la corretta applicazione del D.L. n. 117 del 2007, si comunica che, con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2007, il provvedimento d'urgenza richiamato è stato convertito con modificazioni.
Ferme restando le indicazioni già fornite con le richiamate note per le disposizioni del decreto legge che non sono state oggetto di modifiche in sede di conversone, si compendiano sinteticamente le principali novità introdotte per effetto della legge di conversione e si forniscono le correlate direttive operative per la loro uniforme applicazione.
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati.
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice della strada, che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dal 1° febbraio 2008.
2. Trasporto di bambini su motocicli o sui ciclomotori a due ruote.
L'art. 2 del decreto legge, che avevano introdotto un'età minima per i passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (art. 170, comma 1-bis, del Codice della strada), è stato modificato prevedendo che il trasporto di bambini sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli sia sempre vietato quando i passeggeri hanno età inferiore a 5 anni.
Il divieto di trasporto di passeggeri con il nuovo contenuto, da 4 a 5 anni, è in vigore dal 4 ottobre 2007.
3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli.
Anche le sanzioni accessorie previste dal comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h sono state oggetto di un intervento correttivo in sede di conversione.
In particolare, la sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la completa inibizione alla guida per un periodo da uno a tre mesi e la parziale inibizione per i tre mesi successivi, in cui il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore notturne, cioè dalle 22 alle 7 del mattino.
Pertanto, il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto dal predetto a seguito dell'accertamento dell'illecito sopraindicato dovrà contenere:
a) la durata del periodo di sospensione della patente di guida durante il quale il documento è ritirato e l'inibizione alla guida è completa;
b) l'indicazione che, trascorso tale periodo e per i tre mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta solo nell'orario notturno sopraindicato.
Di conseguenza, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, sia la guida nel periodo in cui la patente è sospesa in senso stretto che la guida negli orari sopraindicati di inibizione ricadono nell'ambito dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 218, comma 6 del Codice della strada
Il provvedimento di inibizione notturna alla guida, come accade per il periodo di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei trasporti ai sensi degli artt. 225 e 226 del Codice della strada.
Sempre con riferimento alla violazione di cui al comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada, si segnala che, in base alle disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, quando l'eccesso di velocità è compiuto nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro secondo le disposizioni attuative che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).
4. Disposizioni riguardanti la sosta e la fermata.
L'art. 3-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, ha previsto, con il comma 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada, il divieto di tenere accesso il motore di un veicolo durante il periodo in cui questo si trova in sosta o effettua una fermata sulla strada quando tale operazione è finalizzata a mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione.
La nuova disposizione, alla cui violazione è stata correlata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro, assume la valenza di norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nel comma 2 dello stesso art. 157 del Codice della strada.
Pertanto, quando l'accensione del motore durante la sosta ha le richiamate finalità, la sanzione di cui al comma 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada deve ritenersi assorbente rispetto a quella prevista dal comma 8 per la violazione del generale divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Resto inteso, naturalmente, che l'elemento che specializza la nuova violazione, cioè la circostanza che il motore resti acceso durante la sosta per garantire il funzionamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo, deve essere adeguatamente attestata nel verbale di accertamento dell'illecito.
Appare utile inoltre chiarire che il divieto introdotto dalla nuova norma, pur trovando applicazione anche in caso di semplice fermata del veicolo, non si estende anche ai casi di arresto della marcia dovuti a cause di traffico o per compiere manovre. La disposizione, perciò, non può trovare applicazione in caso forzato arresto della marcia per code dovute a congestione del traffico o a incidenti.
5. Disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
L'art. 5 del D.L. n. 117 del 2007 è stato modificato dalla legge di conversione per quanto riguarda le sanzioni applicabili a chi guida in stato di ebbrezza o di alterazione per stupefacenti.
In particolare:
a) è stata eliminata la pena detentiva per chi conduce un veicolo in stato di ebbrezza alcolica quando il tasso alcoolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l;
b) è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con l'obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche
Si segnala, inoltre, che, in base alla disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa di 200 Euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).
Nel medesimo ambito, con una modifica dell'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui si somministrano bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di alcolici e dei superalcolici dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto dall'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 di esporre una tabella contenente la descrizione degli effetti dell'abuso di alcool.
La violazione di entrambi gli obblighi comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Tuttavia, la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcool, è subordinata all'approvazione del relativo modello uniforme che dovrà essere previsto da un decreto del Ministero della salute.
6. Fondo di incidentalità notturna
L'art. 6-bis del D.L. n. 117 del 200, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 del mattino), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada, si applicata una sanzione amministrativa di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'incidentalità notturna.
Secondo quanto espressamente indicato nel comma 4 dello stesso art. 6-bis, l'attuazione della nuova disposizione è subordinata all'approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 160 del 2007.
Per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il
personale operante, è stato rivisto ed aggiornato l'allegato documento di
sintesi delle principali novità intervenute a seguito del D.L. n. 117 del 2007
e della relativa legge di conversione (Allegato 1) che è disponibile, altresì,
nel sito Internet della Polizia di Stato (indirizzo
www.poliziadistato.it).
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Allegato
Le principali novità del Codice della strada
secondo le modifiche introdotte dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, di
conversione in legge del D.L. n. 117 del 2007 (entrate in vigore il 4.10.2007)
[1]
A cura del Servizio Polizia stradale
1. Guida senza patente
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
1. - 11-bis. (Omissis)
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.
14. (Abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
16. (Abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- È tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato [2].
COSA È CAMBIATO
- Il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell’art. 214 del Codice della strada relative alla possibilità, per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento [3].
_______________
[1] Testi normativi non ufficiali redatti a cura del CEPS – ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Comprendono gli aggiornamenti delle sanzioni pecuniarie in vigore dal 1° gennaio 2007 e le modifiche introdotte dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata su Gazz. Uff. n. 230 del 3 ottobre 2007.
[2] Al momento dell’accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[3] Le disposizioni dell’art. 214 del Codice della strada sono infatti collocate nel Capo I, Sezione I, del Titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l’accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l’applicazione di pene e di sanzioni accessorie.
2. Limiti di guida per neopatentati
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 117 - Limitazioni nella guida
1. È consentita la guida dei motocicli ai
titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate
dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno [4] dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148.00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
Nota: Art. 2, c. 2, D.L. n. 117 del 2007,
convertito con legge n. 160 del 2007:
«Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».
LE NUOVE REGOLE
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate [5]. La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni [6].
- I titolari di patente di categoria B rilasciata dopo 180 giorni a far data dal 4.8.2007 [7], per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 kW/t) [8]; le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili [9].
- Nel contempo, permane per i primi tre anni l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana [10] che:
- nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
- nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 km/h sulle autostrade;
- nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita [11].
- Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.
COSA È CAMBIATO
- Aumento dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dopo il 1° febbraio 2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.
______________
[4] La durata del periodo in cui al neopatentato è vietata la guida di veicoli di elevate prestazioni è stata ridotta ad un anno dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Nell'originaria formulazione del D.L. n. 117 del 2007, invece, il periodo aveva durata di 3 anni.
[5] Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: potenza effettiva: 25 kW (kilowatt), oppure potenza specifica: 0,16 kW/kg (kilowatt per chilogrammo di tara).
La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kW per la tara (espressa in kg). Esempi:
- veicolo di 22,8 kW e di 90 kg: potenza specifica 22,8/90 = 0,253 kW/kg NON può essere guidato;
- veicolo di 22,8 kW e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kW/kg PUÒ essere guidato.
[6] Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di limitazioni sulla patente (prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore), esclude la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.
[7] La disposizione del comma 2-bis dell’art. 117 del Codice della strada si applica ai titolari di patente B rilasciata dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007 (04.08.2007) e quindi a far data dal 1° febbraio 2008. Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente. Esse decorrono dal giorno del rilascio della patente (successivo al 1° febbraio 2008) e cessano dopo 3 anni da quel giorno.
[8] Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:
- autovettura di 46 kW e massa 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t NON si può guidare perché superiore a 50 kW/t;
- autovettura di 70 kW e massa 1500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kW/t SI PUÒ guidare perché inferiore a 50 kW/t.
[9] Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell’art. 188 del Codice della strada, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).
[10] Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell’art. 117 del Codice della strada, possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.
[11] In quest’ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dopo il 1° febbraio 2008.
3. Eccesso di velocità
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 142 - Limiti di velocità
1. - 5. (Omissis)
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente Codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità
- Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale [12] devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In particolare:
- i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice;
- le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno [13].
COSA È CAMBIATO
- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;
- l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia (v. legge n. 168 del 2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
________________
[12] I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall’obbligo di segnalazione. Infatti, l’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge con legge 2 ottobre 2007, n. 160, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come “postazioni di controllo”.
[13] Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno D.M. 15 agosto 2007, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 195 del 23 agosto 2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.
Caratteristiche dei segnali
a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo;
b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);
c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di Polizia stradale o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “CONTROLLO VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO VELOCITÀ”.
Modalità di collocazione dei segnali
I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:
a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km 4.
I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di “FINE”.
3.2 Sanzioni per eccesso di velocità
- Sono previste 4 fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:
- fino a 10 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
- oltre 10 e fino a 40 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;
- oltre 40 e fino a 60 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida, nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
- oltre 60 km/h rispetto al limite pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
- Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l’eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli [14].
- Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione dell’apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) [15]. In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’eccesso di velocità può sempre disporre l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.
COSA È CAMBIATO
- Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
- l’art. 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è di 1 mese nel minimo e 3 mesi nel massimo con l’aggiunta dell’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida; in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati 10 punti;
- l’art. 142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;
- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 km/h (dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9-bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
- per l’eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), dell’art. 142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
- la possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo presso un’officina autorizzata per la verifica dell’efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte dell’operatore di Polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi l’inefficienza dell’apparecchiatura è presunta in dipendenza dell’avvenuto superamento del limite di velocità.
_______________
[14] Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), dell’art. 142 del Codice della strada.
[15] Non è richiesto che sia effettivamente provata l’inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della velocità, è perciò “presunta”. Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell’art. 179, commi 2-bis e 3, del Codice della strada che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l’eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso l’intervento di un’officina specializzata, che il limitatore non era funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell’art. 179, comma 2-bis in misura doppia.
4. Divieto di sosta e di fermata con il motore acceso per mantenere attivo il sistema di condizionamento dell’aria
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norma:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
LE NUOVE REGOLE
- È vietato tenere il motore acceso al solo scopo di mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione durante la fase della sosta o della fermata del veicolo;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
COSA È CAMBIATO
- Era già previsto come illecito amministrativo nel comma 2 del medesimo articolo tenere acceso il motore durante la fase della sosta del veicolo;
- ora viene introdotta una specifica sanzione se il motore è lasciato acceso durante la sosta per il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e viene previsto il nuovo divieto di tenere acceso il motore per la medesima finalità anche durante la fase della fermata.
5. Trasporto di bambini sui motocicli e sui ciclomotori a 2 ruote
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
LE NUOVE REGOLE
- È vietato trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
COSA È CAMBIATO
- Il fatto non era espressamente previsto come illecito amministrativo anche se poteva applicarsi comunque la sanzione di cui all’art. 170 comma 3 del Codice della strada quando il bambino non era seduto correttamente;
- il divieto è assoluto e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane);
- per tale violazione, specificamente sanzionata dal nuovo comma 6-bis dell’art. 170 del Codice della strada, non è stata prevista decurtazione di punteggio.
6. Uso del telefono cellulare
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o
di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di Polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
LE NUOVE REGOLE
- Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148,00 a euro 594,00 e con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
COSA È CAMBIATO
Sono state incrementate le sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 70,00 a euro 285,00) da euro 148,00 a euro 594,00 per il caso specifico dell’uso illecito del telefono cellulare. Inoltre è stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio. Rimane invariata la decurtazione di 5 punti dalla patente.
7. Guida in stato di ebbrezza alcoolica
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
NOTA: Per completezza si trascrive il contenuto dell’art. 6, commi
2-4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n.
160:
«2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2».
LE NUOVE REGOLE
- Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:
a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
c) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato [16].
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto [17].
- Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [18].
- In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l’una dall’altra, finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta [19]. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell’applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all’esito positivo dell’esame medico [20].
COSA È CAMBIATO
- L’intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
- sono state introdotte 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.
Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali
- Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale [21], le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) [22]: all’atto dell’accertamento l’operatore può procedere al sequestro del veicolo.
- Se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate [23].
COSA È CAMBIATO
- L’intervento normativo introduce sanzioni specifiche nel caso in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in precedenza, non c’era aumento di pena per chi determinava un incidente guidando in stato di ebbrezza);
- viene introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata dal giudice con la sentenza di condanna.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
- Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto [24] da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito [25].
- Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l’illecito).
- L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
COSA È CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
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[16] Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di ebbrezza) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[17] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 del Codice della strada.
[18] La misura è disposta ai sensi dell’art. 213, comma 6-sexies, del Codice della strada introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[19] Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
[20] Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
[21] L’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.
[22] Nel caso in esame non si può applicare la procedura di cui all’art. 214 del Codice della strada. Si procede, perciò, ove ne ricorrano i presupposti e la necessità, al sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
[23] Come previsto dalla legge n. 102 del 2006, se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persona o la morte, le pene previste per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) ovvero per omicidio colposo (art. 589 c.p.) sono aggravate (da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo).
[24] La sanzione si applica per il solo fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in incidente stradale, anche senza feriti, senza alcuna valutazione circa le responsabilità dei soggetti coinvolti.
[25] Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica. In tali casi, infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada.
8. Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo i polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il Prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. (Abrogato)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
LE NUOVE REGOLE
- Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
- La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente [26].
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall’interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato [27].
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto [28].
- Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [29].
- È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).
COSA È CAMBIATO
- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d’incidente.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
- Chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito [30].
- Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per i periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
COSA È CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
_______________
[26] Essendo stato introdotto un nuovo comma che punisce espressamente questa violazione (il comma 1 dell’art. 187 del Codice della strada), non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all’art. 126-bis del Codice della strada non è stata aggiornata in modo corrispondente.
[27] Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[28] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 del Codice della strada.
[29] La misura è disposta ai sensi dell’art. 213, comma 6-sexies, del Codice della strada introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[30] Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica: infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada.
9. Fondo contro l’incidentalità notturna
LA NUOVA NORMA
Articolo 6-bis della legge n. 160 del 2007
Fondo contro l’incidentalità notturna
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
LE NUOVE REGOLE
- Per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (artt. 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del Codice della strada), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada deve essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l’incidentalità notturna.
- L’attuazione della nuova disciplina è subordinata all’approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 160 del 2007.
COSA È CAMBIATO
- Nelle more dell'approvazione del predetto regolamento, perciò, gli organi di Polizia stradale che accertano le richiamate violazioni non potranno applicare la sanzione amministrativa aggiuntiva sopraindicata.
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Circ. Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione ( Lo stesso Min. interno con circ. 20 agosto 2007, che si riporta di seguito, ha chiarito alcuni punti relativi all'applicazione del D.L. 117/2007))
1.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE
L’art 1 del
decreto-legge apporta modifiche all’art. 116 C.d.S in materia di patenti di
guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell’art 116,
stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente
revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza
del Tribunale in composizione monocratica.
La norma
del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18
dell’art 116 C.d.S che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o
con patente revocata.
Tuttavia,
quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di
attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni
dell’art 214 C.d.S, che detta una procedura per il fermo amministrativo
conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili
con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova
formulazione dell’art 116 comma 13 C.d.S.
Pertanto,
in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori
conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura
Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato,
provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
L’art 2 del
decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’art 117
C.d.S, stabilendo che:
a) per la
guida dei motocicli nel nostro paese, valgono le limitazioni imposte al momento
del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della
sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la
materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i
primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara
previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza
di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa
comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di
potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel
primo biennio dal rilascio della patente.
b) per la
guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di
categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal
comma 2 dell’art 117 C.d.S, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli
con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non
troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al
servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’art 188
C.d.S, opera per il primo anno dal rilascio della patente B.
Occorre
precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente
lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell’art 117 C.d.S sono immediatamente
operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma
2 bis dell’art 117 C.d.S, sono destinate ad operare solo nei confronti di
coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del
decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 5
dell’art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti,
soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico
di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante
il comma 5 dell’art 117 C.d.S contenga la possibilità di applicare sanzioni a
chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio
della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate
nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere
operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè,
naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa
previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S, possono essere oggetto di
sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il
titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i
veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.
Circ. 8 ottobre 2007, n. 27773
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati.
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice della strada, che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dal 1° febbraio 2008.
L’art 2 del
decreto-legge, modificando l’art. 170 C.d.S, stabilisce che sui ciclomotori a
due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a
5 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa
pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell’art. 170 che, tuttavia, non
prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.
4. DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI
Il
decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di
velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di
incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il
decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente
dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per
condotte particolarmente pericolose.
La modifica
interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli
illeciti previsti da quella norma.
4.1 Aumento
delle sanzioni per eccesso di velocità
L’articolo
142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle
sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più
graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato,
stabilendo:
la
rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito;
infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti
per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v.
art 3 comma 1 lett. c) del decreto legge);
l’aumento
della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni
correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal
nuovo comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;
la
possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già
accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art
3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);
un
significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della
patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di
oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva
nelle violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite
di oltre 60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);
un aumento
dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle
violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del decreto-legge);
Quando una
delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è
commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati
dall’art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie
e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è
raddoppiata.
La norma
dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d)
del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate
anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di
limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.
Occorre
precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita
l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con
la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del
superamento dei limiti di velocità ai sensi dei
In ogni
caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3
dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o
dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
4.3
Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
La modifica
dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge
impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le
caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione
luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del
Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di
approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more
della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di
approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle
postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed
autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo
dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui
veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in
cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento
della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le
seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”.
Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in
condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da
parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
La norma
che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida,
molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di
distogliere l’attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle
relative sanzioni amministrative pecuniarie e di previsione, in caso di
recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida (punto così modificato con circ. n. 26352 del 4.08.2007).
L’articolo
5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce
una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che
determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro
paese.
La nuova
norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in
stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti
che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica
consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi
normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la
possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i
conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso
l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.
La novella
chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati
sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.
L’intervento
del decreto-legge sull’art 186 C.d.S:
adegua le
sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle
pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
introduce 3
diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della
circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più
pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore
a 1,5 gr/l (v. art 5, comma 1, lett a) del decreto-legge).
distingue,
graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle
oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono
aumentate quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale
determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v
art. 5 comma 1 lett.a) del decreto-legge che introduce l’art 186 comma 2bis);
l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui
dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a
fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi
conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori
che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del
conducente.
Con
riferimento al punto c) ed la nuova previsione normativa introdotta dall’art
186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell’accertamento del reato,
sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in
stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non
trovando l’applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica
disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal
giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni
già svolta al punto 1 della presente circolare, l’operatore di polizia che ha
proceduto all’accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può
disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art 321 C.p.p.
6.2
Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti
La nuova
formulazione dell’art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già
contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’art 186 C.d.S che
consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo
condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile
affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.
La diversa
previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti
alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in
stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali
di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non
c’è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e
quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro
preventivo il veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
In analogia
a quanto sopra osservato per l’art. 186 C.d.S, è possibile prevedere che il
veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di
altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’art 321 c.p.p.,
ove non sia possibile provvedere diversamente.
Le
disposizioni dell’articolo 5, commi 1, lett c) e 2 lett d) depenalizzano il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica
dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante
dall’assunzione di stupefacenti
Conformemente
ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli
artt 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di
reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle
sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una
valenza adeguata alla gravità dell’illecito.
Perciò,
accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione della
sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia,
può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea
all’illecito.
Gli
illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la
sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione
psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto
l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così
evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti
sanitari.
Come l’art
186 C.d.S, anche art 187 CDS è stato oggetto di un significativo inasprimento
delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in
stato di alterazione dopo avare assunto stupefacenti.
Valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell’art 186 anche per
quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione
di un incidente stradale.
L’accertamento
dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
richiede necessariamente l’effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto
complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di
accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di
alterazione.
In tali
circostanze, quando l’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul
conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una
persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a
condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è
previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il
conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari
all’accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della
patente di guida del conducente fino all’esito degli accertamenti e comunque per
non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di
applicazione si rinvia all’articolo 216 C.d.S, può essere disposta solo quando
lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di
documentati sintomi e per l’esito positivo di precedenti accertamenti
qualitativi di screening.
La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
In proposito, anche
a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo periodo
di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione delle relative
disposizioni attuative, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative.
1. Sequestro preventivo in caso
di accertamento dei reati di cui agli artt.11 [186 e 187 C.d.S].
Il
sequestro preventivo del veicolo, di cui ai punti 1 e 6 della circolare
richiamata, non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di
guida senza patente (art. l l ,d--), guida in stato di ebbrezza
Tale norma, infatti.
stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli
ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia
effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati.
Per i reati in
argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p_
non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra
suffic.ienli garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del
veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta
illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.
A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla
specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il
sequestro preventivo di cui all'art 321 c.pp non sia necessario quando:
a)
il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo,
presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione
alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle
prioritarie attività operative degli organi accertatori;
b)
pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un
rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in vado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo
idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel
luogo di abituale stazionamento overo in un altro luogo idoneo.
In definitiva, per i
reati dì cui agli arti 116, l8( e I87 C.d.S., il
sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare,
ove ne ricon-ano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro
tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso.
Resta inteso che,
quando uno dei reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo
ovvero di un ciclomotore, continua a trovare applicazione rari 213, comma 2
sexies, C.d.S che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo finalizzato
alla successiva confisca_
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
2. Decreto interministeriale relativo alle modalità
di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
Sciogliendo la riserva di cui
al punto 4.3 della circolare p_n_ del 3 agosto u.s., si comunica clic ò stato sottoscritto il
Decreto dei Ministro dei Trasporti. di concerto con il
Ministro dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146,
comma 6-bis, C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e
dei dispositivi luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le
postazioni di controllo della velocità, Il provvedimento, di cali si allega
copia (alt 1), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana_
In proposito, nel
rinviare al provvedimento per quanto concerne le indica ioni relative al contenuto
del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3
del Decreto lntenninisteriale precisando che;
a)
il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la
postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce
che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, Salvo
casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre
circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza
maggiore, si può ritenere che tra il segnale o i] dispositivo luminoso e la
postazione di controllo possa essere -`adeguata' la distanza minima
indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art.79, comma 3, D.P.R. 16_ ]
2,1992 n. 495 (Regolamento
di Esecuzione del Codice della Strada) per la collocazione dei segnali di
prescrizione; tale distanza minima, intatti, consente di garantire il corretto
avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in
transito;
b)
la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che
indica la presenza della postazione di controllo e la postazione
b) le caratteristiche costruttive
dei cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc-) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di
indicazione; per i dispostivi
luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento
alle disposizioni dell'art 170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
3. Applicazione dell'art.
179, commi 2-bis e 3, in caso di accertamento di velocità superiore a quella di
regolazione del limitatore
La sanzione pecuniaria da applicare
nei casi richiamati dall'art. 142,
coinma 11, C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli commerciali
dotati di limitatore di velocità, è quella prevista dal primo periodo del comma
2-bis dell'art. 179 C ,dS, (cioè da euro 829,00 a eUro
3.315,00 -
Infatti, la possibilità di applicare
la sanzione in misura doppia, prevista dal secondo periodo
dell'art. 179 C.d.S., compresa la sanzione accessoria
della revoca della patente prevista nel successivo comma 9, 11
periodo. del medesimo articolo, e limitala al caso in cui sia effettivamente accertato, attraverso una verifica tecnica presso
un'officina autorizzata, che il
dispositivo di limitazione di velocità è stato oggetto di interventi tecnici
per la sua alterazione o manomissione.
In sostanza, occorre distinguere tra le sanzioni
previste dall'art. 179 comma 2 bis e comma 3 applicate rispettivamente al
conducente ed al titolare della licenza o dell'acitorirzazione al
trasporto di cose o persone, quale conseguenza immediata dell'accertamento
dell'eccesso di velocità e le sanzioni previste dallo stesso art- 179 quali conseguenze di accertamenti tecnici
specifici che attestino l'inefficienza o l'alterazione effettiva del
]imitatore: di velocità, Nel primo caso si applicano le sole sanzioni pecuniarie
delle disposizioni richiamate nel secondo caso, invece, trovano applicazione
anche le sanzioni accessorie della sospensione
o della revoca della patente
contemplate dal comma 9 dell'art 179 C.d.S
Circ Min. trasporti
prot. 77898 del 10 agosto 2007 – Obbligo del possesso e rilascio della carta
di qualificazione del conducente.
Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la
scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine
all’applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti
professionali.
A seguito di ulteriori
approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del
settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo
del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni
contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto
previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.
1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta di
qualificazione del conducente.
Ai sensi dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è
richiesta ai conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i
45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione
civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico,
o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di
perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o
trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a
missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del
conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione
professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di
merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature,
utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione
che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g)
riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che
detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo
risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In
tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del
possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP
KD, a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o
per conto di terzi.
2. Rilascio della carta di qualificazione del
conducente per documentazione
L’art. 17 del D. L.vo
286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per
documentazione, in esenzione, dunque, dall’obbligo di frequentare corsi di
formazione iniziale e di sostenere l’esame.
Con circolare prot. MOT3/761/M350 del
3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono “fatti
salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata
in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall’art. 17
del D. L.vo. 286/2005”.
L’art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007
concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il
rilascio della carta per “documentazione” i conducenti:
a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione
professionale di tipo KD rilascianto antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della
categoria C ovvero C+E rilasciata antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto stesso;
c) residenti in altri Stati appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia,
titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di
guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;
d) residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente
di guida, anche se rilasciata all’estero, equivalente alle categorie C, C+E,
D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
Si sottolinea
che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a
conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati
entro il 4 aprile 2007.
Possono,
invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della
categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato
di patente o di CAP rilasciate antecedentemente a tale data.
Il citato art. 2 stabilisce il seguente
calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per
ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso e sostenere i relativi esami:
a) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
b) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;
c) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;
d) conducenti i cui cognomi iniziano con le
lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.
La “calendarizzazione” è stata
prevista per programmare l’afflusso degli utenti presso gli Uffici
Motorizzazione civile.
La richiesta di rilascio della CQC “per
documentazione” deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco;
- fotocopia della patente di guida.
Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti,
l’istanza di rilascio può essere presentata all’Ufficio Motorizzazione civile
dall’interessato, da una persona munita di delega, da un’autoscuola o da uno
studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione
europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle
dipendenze di un’impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l’attestazione
del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato
alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno
accertamenti a campione per verificarne la veridicità.
Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo
anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal
decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre
anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007
e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC
per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone
deve essere ritirato il CAP di tipo KD.
Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci,
deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno
anni, il CAP di tipo KC.
Il conducente titolare di patente comprendente le
categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD
che ha richiesto la CQC “per documentazione” solo per il trasporto di cose,
potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di
qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione
dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere l’esame, a condizione che la
seconda richiesta venga presentata all’Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal
caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è
subordinata al ritiro della precedente CQC.
Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di
CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono
alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l’Ufficio dovrà
richiedere al Consolato o all’Ambasciata dello Stato che ha emanato la
patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una
delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla
traduzione non sia possibile accertare con precisione l’esatta corrispondenza
della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di
questa Direzione Generale.
Ai fini del computo del quinquennio di
validità delle CQC rilasciate in esenzione dall’obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la
scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC
che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se
abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007
scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di
cose rilasciata “per documentazione” il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre
2014).
Poiché il certificato di abilitazione
professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell’art. 310, comma 2, del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per
la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare
del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l’istanza per il rilascio
della CQC per “documentazione”, presentare anche istanza per il rilascio del
certificato KB. All’uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra
elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello
TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono
allegate:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 relative a:
a) assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda;
b) assolvimento di due imposte di bollo
relative alla CQC e al CAP KB;
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1
dicembre 1986, n. 870, relative a:
a) rilascio CQC;
b) rilascio CAP di tipo KB.
- fotocopia della patente di guida.
È comunque consentito, al titolare di CAP di
tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con
conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto
certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione
che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il
rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso,
alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono
attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono
sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di
validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la
stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.
3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente
Il duplicato della CQC può essere
rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio,
con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:
a) per deterioramento;
b) per smarrimento, furto o distruzione.
Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da
altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico
europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la
formazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice
comunitario “95” apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della
categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la CQC ai
conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla
quale è inserito il suddetto codice.
I conducenti titolari della CQC che
richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero
ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE)
hanno l’obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di
richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione
prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza
nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di
guida.
Nelle ipotesi di duplicato o di estensione
della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare
solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al
fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro
attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici
Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in
parola.
La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere
presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o
distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di
polizia.
L’Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha
acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di
un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC
rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà
verificare, ai sensi dell’art 6, comma 2, del D.D. 7 febbraio 2007 sul
rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello
Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di
essa non gravino disposizioni sanzionatorie.
Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato
della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di
guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della
patente.
La richiesta di duplicato della CQC, in caso
di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad
un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
4. Conversione della carta di qualificazione del conducente
E’ possibile convertire la CQC, in corso di validità,
rilasciata in altri Stati comunitari.
La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un
Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001,
della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870;
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa
alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo
scoperto e su sfondo bianco.
La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato
rilasciante.
5. Termini di applicazione
L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC)
stabilisce che:
- per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.
I conducenti che hanno conseguito la patente di guida
della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale
di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la
CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.
Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto
con
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art.
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,che disciplina i limiti di
velocità;
Visto l'art. 3, comma
l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che
prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della
velocità devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli
o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalità di impiego sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno.
Visti gli
articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano
rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;
Visti gli articoli
77, 78, 79, 80, 81, 82, 124,
125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3,
comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce
esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità
stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni
inerenti non si applicano per i dispositivi di
rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocità;
Decreta:
Art. 1.
1. Le
postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale
possono essere segnalate:
a) con segnali
stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali
stradali luminosi a messaggio variabile,
c)
con dispositivi
di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali
stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di
dimensioni e colore di
fondo propri del tipo di strada
sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere
riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocità"
ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il
simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a
messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati
sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una
architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime
iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui
al comma 1, lettera
c), sono installati a bordo
di veicoli in dotazione agli organi di
polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi
luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su
autovetture le iscrizioni possono essere contenute su
una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento
velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli
77, 78, 79, 80, 81, 82, 124,
125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i
dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo
da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità
locale predominante. La distanza tra i segnali o i
dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocità
deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e'
necessario che non vi siano tra il
segnale e il
luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che
comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I
segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione
puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di
"fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni
degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocità installati
a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Circolare
Min. interno 21 settembre 2007 n.300/26711.Articoli 213 e 214 C.d.S –
Nuove procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
PREMESSA
La misura cautelare del sequestro amministrativo e la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate
rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 C.d.S., hanno subito sostanziali modifiche a seguito
dell’approvazione del decreto-legge 30.9.2003 n. 269
convertito in legge 24.11.2003 n. 326.
L’espletamento delle gare per l’individuazione dei
custodi-acquirenti, l’approvazione della contratto-tipo
tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e custodi-aquirenti (All. 1) e di un Decreto dirigenziale sulla
comunicazione dei dati tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio (All. 2) consentono, oggi, di sciogliere ogni riserva
precedentemente formulata e di dare avvio alle procedure delle richiamate
norme degli artt. 213 e 214 C.d.S.
Come sarà meglio precisato nei punti 1.2) e 9), l’avvio
delle nuove procedure, tuttavia, sarà graduale in quanto
riguarderà le province nelle quali stanno per essere stipulati i contratti
con i custodi-acquirenti. Nelle altre province si continueranno ad applicare,
temporaneamente, le attuali procedure.
Con la presente circolare, che riunisce i contenuti di
precedenti circolari ed abroga tutte quelle non espressamente richiamate le
cui disposizioni sono incompatibili con le nuove procedure, vengono fornite le nuove istruzioni operative per le
attività degli organi di polizia stradale.
Le procedure di seguito indicate trovano applicazione in
tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo
finalizzato alla successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti
dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all’art. 193 C.d.S., ed in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo
amministrativo del veicolo, comprese quelle richiamate dagli artt. 26 e 46 della legge 298/1974 (trasporto abusivo di
merci).
1. CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI
1.1. Affidamento in custodia al
proprietario o al conducente
Salvo quanto diversamente previsto per ciclomotori e
motocicli, il veicolo sottoposto a sequestro ovvero a fermo amministrativo
deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al
momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad
altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se
il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi
esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o
prontamente reperibile.
La pronta reperibilità dell’avente
titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, è
oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione
all’attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative
emergenti.
Soltanto nel caso in cui i soggetti
predetti rifiutino ovvero non abbiano i requisiti previsti per assumere la
custodia, il veicolo sequestrato o fermato deve essere consegnato al
custode-acquirente convenzionato e competente per territorio.
1.1.1. Requisiti del soggetto nominato custode
Le richiamate norme degli artt.
213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali
dell’art. 259 c.p.p. e con quelle dell’art.120 c.p.p. che
stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato
di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta
palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di
sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve
essere accertata sulla base delle risultanze degli
archivi della banca dati interforze di cui all’art.8
della legge 121/1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di
consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (All. 3) da parte della persona alla quale è affidato
il veicolo sequestrato o fermato.
1.1.2. Il luogo di custodia
Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo
deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia
la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche
condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.),
ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non
soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un
soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D.P.R.
571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc).
Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello
Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità
di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.
La disponibilità del luogo nonché
l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. All. 3) da parte della
persona a cui il veicolo è affidato.
Occorre sottolineare che per il
proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in
solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono
sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non
disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può
essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben
potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di
un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non
sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario
titolo.
1.1.3. Conduzione o
trasporto del veicolo fino al luogo di custodia
Salvo che ostino motivi di
sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza
dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura
assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc), il
veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto
nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato.
Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente
ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la
guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua
fiducia, presente al momento dell’accertamento ovvero prontamente reperibile.
Quando il veicolo non può essere
condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o
da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e
cura del custode.
L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda
l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di
natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni
del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia
condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente
adeguate.
1.2. Affidamento in custodia
a soggetto convenzionato
L’affidamento del veicolo ad un custode-acquirente da
parte degli organi di polizia deve avvenire soltanto se l’avente
diritto:
- è assente ovvero si rifiuta di assumere la
custodia;
- è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili;
- risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della
richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p.
L’affidamento del veicolo ad un custode-acquirente da
parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in
presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti
i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un
ciclomotore o un motociclo, come sarà meglio precisato al punto 3).
1.2.1. Individuazione del
custode
L’art. 214-bis C.d.S. ha previsto la figura del
custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell’Interno e con
l’Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati
consegnati al proprietario o al conducente, devono essere affidati con
l’onere di custodia e con l’eventuale obbligo di acquistarne successivamente la proprietà.
Tale disciplina vale anche per i veicoli
oggetto di fermo amministrativo anche se, come sarà meglio precisato
nel successivo punto 6), decorso il periodo di fermo senza che l’interessato
abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni
dell’art. 213, comma 2-quater. Per l’alienazione di questi ultimi veicoli,
infatti, si applica la procedura prevista D.P.R. 189/2001 in
quanto compatibile.
Il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di
recupero e custodia nell’ambito di ogni provincia, è
individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo
stesso la Prefettura e la Filiale dell’Agenzia del Demanio competente
stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal
Ministero dell’Interno (cfr. All. 1).
A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono
alienati anche i veicoli confiscati affidati in custodia ai proprietari. In
tal caso, tuttavia, l’alienazione del veicolo si verifica
solo dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal
Prefetto.
1.2.2. Scelta del custode al
quale affidare il veicolo
Gli organi di polizia stradale che
procedono all’applicazione delle misure di cui agli artt.
213 o 214 C.d.S. devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al
custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è
avvenuto l’accertamento.
Per le province in cui non sono ancora stati individuati
custodi-acquirenti, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982 nonché quelle richiamate al successivo punto 9).
1.2.3. Obblighi del custode
Secondo le disposizioni del capitolato tecnico, allegato
alla convenzione sottoscritta dal custode-acquirente (All. 4), egli deve garantire la reperibilità
telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di intervenire entro 30 minuti
dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero ed al trasporto del veicolo
sequestrato o fermato fino al luogo di deposito di cui dispone. Se il veicolo sequestrato o fermato affidato al
custode-acquirente è in grado di circolare sulla strada([1]), può essere condotto da un suo
dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di trasportarlo
con un altro veicolo.
La persona che interviene a recuperare
il veicolo fermato o sequestrato deve essere appositamente delegata e
accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli
obblighi di custodia del veicolo secondo le norme vigenti.
In alternativa alle modalità di
intervento sopraindicate e per consentire al custode-acquirente il rispetto
dei tempi di recupero sopraindicati, il capitolato tecnico consente di
avvalersi di un custode e di un luogo di deposito temporanei. In tali casi,
entro 30 minuti dalla richiesta, deve giungere sul luogo in cui il veicolo
sequestrato o fermato si trova una persona delegata dal custode-acquirente
convenzionato che abbia i requisiti per assumere la custodia temporanea del
veicolo, in attesa di consegnarlo al
custode-acquirente stesso.
Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la
Prefettura competente e deve avere un’idonea documentazione comprovante tale
accreditamento, sottoscrive il verbale di sequestro o di fermo, assumendo, a
tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode.
Se il veicolo è fatto trasportare
in un luogo diverso da quello di custodia definitiva, la persona che assume
la custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo in quest’ultimo
luogo entro le successive 24 ore. Entro lo stesso termine, il custode
temporaneo e quello definitivo devono recarsi presso l’organo di polizia che
ha proceduto al sequestro o al fermo per redigere un nuovo verbale di affidamento.
2. ADEMPIMENTI IMMEDIATI CONSEGUENTI AL SEQUESTRO ED
AL FERMO AMMINISTRATIVO
Per documentare l’effettuazione del sequestro o del fermo
amministrativo e l’affidamento in custodia al proprietario o al conducente
devono essere sempre redatti appositi verbali
conformi ai modelli allegati (All. 5: verbale di sequestro - All. 6: verbale di fermo amministrativo), avendo cura
di compilare in modo completo e puntuale la parte relativa alle condizioni
generali del veicolo.
Qualora il veicolo sia consegnato al
custode-acquirente convenzionato, unico competente per ciascuna provincia,
nel verbale di sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (All. 7: sequestro - All. 8: fermo), devono essere specificati i motivi
che hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario, al
conducente ovvero ad altro soggetto obbligato.
La carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore o il certificato di
circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall’organo accertatore
ed allegati al verbale di contestazione. Come precisato nel
punto 5.5, i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il
Comando da cui dipende l’organo accertatore.
Giova, peraltro, sottolineare che
in ogni caso di sequestro amministrativo, il verbale di contestazione e il verbale
di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura competente entro i 10
giorni successivi all’accertamento dell’illecito.
2.1. Applicazione
dell’avviso dello stato di sequestro
Conformemente alle disposizioni dell’art. 394, comma 9, Reg. Esec. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro
amministrativo è segnalato con l’apposizione sulla parte anteriore o sul
parabrezza, a cura dell’organo di polizia che procede, di uno o più fogli
adesivi recanti l’iscrizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”. Ai sensi del
comma 5 del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose
sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa
menzione nel verbale di affidamento in custodia.
Questa disciplina, richiamata dall’art. 213, comma 2, C.d.S., ove si prescrive che il
veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve
essere coordinata con le norme che impongono l’affidamento in custodia al
proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con
l’esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del
trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia.
Per questo motivo, per semplificare le procedure e per
uniformità di applicazione, si ritiene che per
quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio
dell’avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle
disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo
punto, in quanto applicabili.
In questa logica, mutuando le dimensioni
e il formato prescritto per l’iscrizione di fermo amministrativo di cui al
successivo punto, la forma ed il contenuto dell’avviso di cui al
citato art. 394 Reg. Esec.
C.d.S. possono essere integrati conformemente all’allegato fac-simile (All. 9).
2.2 Applicazione dei sigilli
in caso di fermo amministrativo
Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere
collocato un sigillo, secondo le modalità e con le
caratteristiche fissate dal decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25.3.2004.
In particolare, si richiamano le disposizioni dell’art. 2,
comma 3, circa le modalità di applicazione del
sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali
sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla
parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori,
motocicli, macchine agricole o operatrici può essere
collocato un solo sigillo nella parte anteriore.
In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla
visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida.
3. PROCEDURA PER IL SEQUESTRO ED IL FERMO
AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Secondo le disposizioni dell’art. 213, comma 2-quinquies, C.d.S., introdotto dalla legge
168/2005, in caso di sequestro di ciclomotore o di motociclo, finalizzato
alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l’affidamento in
custodia al conducente o al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve
essere sempre consegnato al custode-acquirente convenzionato.
Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato
emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l’affidamento in custodia
solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro.
Analoga procedura si applica per i ciclomotori ed i
motocicli sequestrati a seguito dell’accertamento di reati commessi alla
guida di tali mezzi. La facoltà di chiedere la
custodia dopo 30 giorni non è concessa al proprietario di un motoveicolo
diverso dal motociclo.
Salvo i casi di fermo amministrativo di cui all’art. 171 C.d.S ([2]),
la citata disciplina, in quanto compatibile, si
applica anche per il fermo amministrativo di ciclomotori, motocicli e altri
motoveicoli che, perciò, non possono essere mai affidati in custodia al
proprietario o al trasgressore, ma fatti depositare presso il
custode-acquirente convenzionato.
Come disposto dal comma 1-ter dell’art. 214 C.d.S, che richiama espressamente il comma 2-quinquies
dell’art. 213 C.d.S, anche in caso di fermo
amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia
presso il custode-acquirente convenzionato per 30 giorni e, successivamente su sua richiesta, può essere affidato in
custodia al proprietario.
Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o di fermo redatti dall’organo di polizia deve essere
indicata espressamente la previsione secondo la quale il proprietario del
ciclomotore o del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha
la possibilità di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un
luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del
termine per il fermo amministrativo.
3.1 Fermo amministrativo per violazione dell’art. 171
C.d.S.
Per le violazioni di cui all’art. 171 C.d.S. relative all’uso del casco che comportano il fermo
amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati
in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò, le disposizioni
dell’art. 214, comma 1-ter, sopra richiamate. Tuttavia, se il proprietario
non è presente o prontamente reperibile, il veicolo fermato non può essere
affidato in custodia al conducente o ad altro obbligato in solido e, quindi,
deve essere fatto trasportare presso un custode-acquirente dove può essere successivamente ritirato dal proprietario, se questi vuole
assumerne la custodia.
4 PROCEDURE SPECIALI PER ALCUNI CASI DI FERMO
AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO
Sia pure con le precisazioni e le eccezioni di seguito
indicate, le procedure dei paragrafi precedenti trovano applicazione anche
nei casi in cui il fermo amministrativo del veicolo consegua
alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione ovvero
dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 C.d.S.
4.1 Reati commessi alla guida di ciclomotori o
motoveicoli
Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell’articolo 213 C.d.S.([3]) è sempre disposta la confisca
amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un
motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della
Strada o da altre fonti normative (codice penale e leggi complementari).
In tali casi la norma, che prevede l’applicazione della
sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone
agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro.
Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata
all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la
stessa è irrogata a seguito della sentenza di
condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela
di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della
querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità
di applicare la sanzione della confisca.
4.2 Fermo amministrativo in caso di sospensione della
carta di circolazione
Al termine del periodo di fermo amministrativo, il
documento di circolazione deve essere restituito all’avente
diritto per il tramite dell’Ufficio di polizia competente o di quello
indicato dallo stesso custode, che provvede altresì alla rimozione dei
sigilli, secondo le procedure indicate ai successivi punti 6.1) e 6.2).
4.3 Fermo amministrativo di veicoli ai sensi
dell’art. 207 C.d.S.
5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI
Il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale
di contestazione, con le modalità fissate dall’art.
201 C.d.S., deve essere sempre notificato al
proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche quando,
secondo le disposizioni dell’art. 196 C.d.S.,
questi non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore
(es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli
effetti dell’applicazione della misura cautelare del sequestro o della
sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere
la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal
conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità.
Quando il veicolo è stato affidato ad un
custode-acquirente ([4]),
insieme al verbale di sequestro deve essere
notificato al proprietario anche un avviso contenente l’intimazione ad
assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con
l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in
proprietà al custode (All. 10).
5.3 Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato
In caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni
dell’art. 213, comma 2-quater, C.d.S. che consentono il trasferimento
immediato in proprietà al custode-acquirente e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 189/2001.
5.4 Sistema informatico di gestione dei veicoli sequestrati o
fermati
Secondo le disposizioni dell’allegato decreto dirigenziale (cfr. All. 2), le comunicazioni tra le Amministrazioni
interessate devono avvenire in via telematica. A tal scopo, l’Agenzia del
Demanio, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ha predisposto un sistema
informatico, al quale hanno accesso gli organi di polizia stradale, i
custodi-acquirenti, le Prefetture e le Filiali dell’Agenzia del Demanio, per
alimentare una banca-dati ove dovranno essere annotate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati o fermati.
5.5 Conservazione e trasmissione dei documenti
ritirati in occasione del sequestro o del fermo
I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a
sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, sono oggetto dei
seguenti adempimenti:
a) in caso di fermo amministrativo,
devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende
l’organo accertatore; trascorso il periodo di fermo amministrativo, i
documenti devono essere restituiti al proprietario del veicolo o ad un suo
delegato incaricato del ritiro ovvero, se il veicolo non è ritirato entro i
successivi 3 mesi, previa comunicazione in tal senso dell’Agenzia del
Demanio, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stato alienato
il veicolo;
b) in caso di sequestro amministrativo con
deposito del veicolo presso il custode-acquirente, salvo che l’organo di
polizia non debba procedere all’immediato dissequestro del veicolo, ai sensi
dell’art. 193 comma 4, C.d.S.,
i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando fino alla
dichiarazione di trasferimento in proprietà al custode-acquirente da parte
della Prefettura competente; successivamente a tale dichiarazione, secondo le
indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al
custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo;
c) in caso di sequestro amministrativo con
affidamento in custodia al conducente o al proprietario, devono essere
conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore in attesa della confisca definitiva; completate le
procedure di confisca e di alienazione, previa comunicazione dell’Agenzia del
Demanio che ne autorizza la consegna, sono trasmessi al custode-acquirente
convenzionato a cui è stato alienato il veicolo.
6.1 Restituzione dei
documenti
La restituzione dei documenti al proprietario del veicolo
sottoposto a fermo amministrativo o ad una persona delegata deve avvenire
contestualmente alla rimozione dei sigilli salvo che quest’ultima
operazione non sia effettuata da un diverso organo
di polizia.
In questo caso, peraltro, se il proprietario del veicolo
ne ha fatto espressa richiesta, i documenti ritirati devono essere
immediatamente trasmessi all’Ufficio o Comando di Polizia presso il quale l’interessato intende procedere alla rimozione
dei sigilli affinché quell’Ufficio provveda alla
loro restituzione, ove possibile, contestualmente alla rimozione stessa.
6.2 Rimozione dei sigilli
6.3 Avvio della procedura di alienazione
del veicolo fermato non ritirato
L’alienazione dei veicoli sottoposti a fermo
amministrativo che non sono stati ritirati dai proprietari
è disciplinata dal D.P.R. 13.2.2001 n. 189, che ha semplificato il
procedimento di alienazione dei beni mobili dello Stato, dettando
disposizioni anche per quanto riguarda la procedura di vendita o distruzione
dei veicoli fermati non ritirati.
Secondo l’art. 1, comma 2 del predetto Regolamento,
i veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica
dell’obbligo di ritiro ([5]),
si ritengono abbandonati e devono essere alienati dai competenti uffici
dell’Agenzia del Demanio secondo le procedure del successivo articolo 4 dello
stesso Regolamento, senza necessità di adozione di
un provvedimento di confisca del bene non ritirato.
6.4 Trasmissione della
documentazione per l’avvio dell’alienazione
Gli Uffici procedenti, trascorso il termine sopraindicato,
dopo aver proceduto ad aggiornare il sistema
informatico di gestione dei veicoli di cui al punto 5.4), trasmettono, alla
Filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio una dichiarazione,
conforme al modello allegato (All. 12), con la quale si attesta che il veicolo può
essere alienato per lo spirare del termine di 3 mesi.
a) copia dei documenti di circolazione del veicolo, ritirati al momento del fermo amministrativo
se disponibili;
b) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della
sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello
stesso al proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.;
c) copia della documentazione relativa
all’affidamento in custodia del veicolo (cfr.
All. 8);
d) copia dell’intimazione al proprietario a ritirare
il veicolo, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dell’atto
secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S. (cfr.
All. 10);
e) copia della dichiarazione di alienabilità
trasmessa alla filiale dell’Agenzia del Demanio (cfr.
All. 12);
f) ricevuta della trasmissione via fax all’Agenzia
del Demanio della comunicazione di avvio della
procedura di alienazione (cfr. All. 13).
6.5 Spese di custodia
Alla luce delle vigenti disposizioni in materia, fino al
momento dell’avvio della procedura di alienazione,
le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario -che sono
poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative
pecuniarie- devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono
gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo.
Nei casi di cui all’art. 193, comma 4, C.d.S,
la comunicazione dell’avvenuto dissequestro al proprietario del veicolo è
fatta, nel più breve tempo possibile, direttamente dall’Ufficio di polizia
procedente, dandone contestuale comunicazione anche
alla Prefettura competente.
a) i documenti di circolazione del veicolo, ritirati
al momento del sequestro se disponibili;
b) una dichiarazione, conforme al modello allegato (cfr. All. 12), con la quale si attesta lo spirare del
termine di 3 mesi sopraindicato;
c) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della
sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello
stesso al proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.;
d) copia della documentazione relativa
all’affidamento in custodia del veicolo (cfr.
All. 7);
e) il provvedimento di dissequestro del veicolo e
l’atto di intimazione a ritirare il mezzo,
unitamente alla prova della loro avvenuta notificazione al proprietario del
veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.
8. RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO
CUSTODITO DAL
PROPRIETARIO
Quando il veicolo sequestrato,
affidato in custodia al proprietario o al conducente, è stato oggetto di
confisca definitiva, deve essere trasportato, a cura della persona a cui era
stato affidato, presso il custode-acquirente competente, indicato nel
provvedimento di confisca. La consegna del veicolo confiscato al
custode-acquirente deve avvenire entro i 30 giorni successivi a quello in cui
è divenuta definitiva la confisca del mezzo.
Nell’ipotesi in cui l’obbligato non provveda
al trasferimento del bene al custode-acquirente entro il termine prescritto,
la norma prevede il trasferimento coattivo del veicolo.
A tal riguardo la Prefettura, su
segnalazione della competente filiale dell’Agenzia del Demanio, incarica
l’organo di polizia competente ad assistere il custode-acquirente a cui è
stato alienato il veicolo nelle operazioni di recupero dello stesso. Tutti
gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a carico
del soggetto affidatario inadempiente.
8.1 Dichiarazione di irreperibilità
del veicolo confiscato
L’organo di polizia stradale incaricato dell’assistenza al
recupero del veicolo confiscato, d’intesa con il custode-acquirente e
compatibilmente con le altre prioritarie attività istituzionali, provvede a ricercare il veicolo nel luogo in cui il
proprietario o altra persona a cui era stato affidato avevano dichiarato di
custodirlo.
Se il veicolo non viene trovato nel luogo
sopraindicato, fatte salve le conseguenze penali e civili per inadempimento
degli obblighi di custodia a carico del soggetto affidatario,
deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura e alla filiale
dell’Agenzia del Demanio utilizzando il modulo allegato (All. 15).
9. REGIME TRANSITORIO
Nelle province in cui non sono ancora individuati i
custodi convenzionati, quando il veicolo, compreso ciclomotore e motociclo,
non può essere affidato al proprietario o al conducente restano in vigore le
disposizioni del D.P.R. 571/1982, che disciplinano le modalità
di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o
fermato e che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto
autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture. In tali
casi, in luogo del verbale di sequestro di cui all’allegato
5, si utilizzerà il modello conforme all’allegato 16.
10. SANZIONI
10.1. Sanzioni per il rifiuto di
assumere la custodia del veicolo
Gli artt. 213,
comma 2-ter, e 214, comma 1, C.d.S. prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie per il proprietario, per il conducente o per gli altri obbligati
in solido che si rifiutano di assumere la custodia del veicolo. Dalle
violazioni, consegue, altresì, la sospensione della patente di guida.
10.2. Sanzioni per circolazione abusiva del veicolo
10.3. Sanzioni per violazione degli obblighi di
custodia
Il custode, quale incaricato dell’esercizio di
funzioni a carattere pubblicistico ed investito di responsabilità, sia civile
che penale, verso l’autorità che lo ha nominato, è tenuto al rispetto degli
obblighi di diligenza. Nel caso di inottemperanza, è
soggetto alle sanzioni penali di cui agli artt. 334
e 335 c.p.
La rimozione abusiva dei sigilli apposti sui veicoli
sottoposti a sequestro ovvero a fermo amministrativo è punita secondo le
disposizioni dell’art. 349 c.p.
Per effetto delle disposizioni della presente circolare
cessano di avere effetto le istruzioni impartite con
le seguenti circolari:
b) la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4
del 10.5.2004;
c) i punti 3 e 4 della circolare n.
300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7.9.2005.
***
Le Prefetture, che leggono per conoscenza, sono pregate di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e ai Servizi di Polizia
Municipale e Provinciale.
1. contratto-tipo Ministero
dell’Interno/Agenzia del Demanio/custodi-acquirenti;
2. decreto dirigenziale
sulla comunicazione dei dati tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio;
3. dichiarazione autocertificata del proprietario circa assenza misure di
sicurezza/prevenzione ed idoneità luogo di custodia;
4. capitolato tecnico relativo
al servizio del custode-acquirente;
5. verbale di sequestro con
affidamento in custodia al proprietario/conducente;
6. verbale di fermo
amministrativo con affidamento in custodia al proprietario/conducente;
7. verbale di sequestro con
affidamento in custodia al custode-acquirente;
8. verbale di fermo
amministrativo con affidamento in custodia al custode-acquirente;
9. fac simile avviso di
sequestro del veicolo;
10. fac simile avviso al
proprietario per il ritiro del veicolo;
11. fac simile
autorizzazione di rimozione di sigilli a cura del
custode-acquirente;
12. dichiarazione/attestazione di alienabilità
di veicolo fermato non ritirato;
13. fac simile
comunicazione via fax della trasmissione documenti relativi all’alienazione
del veicolo fermato non ritirato;
14. fac simile avviso
proprietario del veicolo per il ritiro del veicolo a seguito del
provvedimento di dissequestro;
15. fac simile di
comunicazione circa l’irreperibilità del veicolo;
16. verbale di sequestro del
veicolo con affidamento a soggetto di cui all’elenco annuale previsto dal
D.P.R. 571/1982.
...omissis...
-----------------
[1] La
procedura non si può applicare nel caso di veicolo sequestrato perché non
coperto da assicurazione ovvero in tutti i casi in cui il veicolo non sia
provvisto dei richiesti requisiti di sicurezza per circolare sulla strada.
([2])
La legge 24.11.2006, n. 286 ha modificato il comma 3 dell’art. 171 C.d.S.
prescrivendo che la custodia del veicolo, sottoposto a fermo amministrativo
per violazioni relative all’uso del casco, sia
affidata al proprietario del mezzo
([3])
Come modificato dalla legge 24.11.2006, n.286.
([4])
Negli ambiti territoriali in cui non si è ancora proceduto all’individuazione
dei soggetti che, convenzionalmente, assumono la custodia con l’impegno di
acquistare in proprietà il veicolo non ritirato dall'avente
diritto, secondo le disposizioni dell'art. 38, D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003, trovano applicazione le disposizioni del
D.P.R. 189/2001 che non prevedono la possibilità di trasferimento in
proprietà al custode. Pertanto, fino all'individuazione in ambito locale di
custodi-acquirenti convenzionati, l’avviso di ritiro entro 10 giorni non
dovrà essere allegato al verbale.
[5]
La norma interagisce con le disposizioni e con le procedure previste
dall'articolo 16 del D.P.R. 29.7.1982 n. 571 e dall'articolo 215, comma 4 del
codice della strada i cui termini di 180 giorni
risultano di conseguenza superati dalla nuova previsione del termine di tre
mesi. Invariata, invece, rimane la destinazione del ricavato dell'alienazione
che, soddisfatte le spese di trasporto e di custodia, ovvero la sanzione
pecuniaria, è restituito all'avente diritto.
[6]
A titolo esemplificativo, tra queste situazioni, vanno annoverate quelle
previste dall’articolo 176 comma 18 C.d.S
(circolazione in autostrada con veicolo non revisionato).
Facendo seguito alla circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, e alla circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007, con le quali sono state fornite le prime indicazioni per garantire la corretta applicazione del D.L. n. 117 del 2007, si comunica che, con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 230 del 3 ottobre 2007, il provvedimento d'urgenza richiamato è stato convertito con modificazioni.
Ferme restando le indicazioni già fornite con le richiamate note per le disposizioni del decreto legge che non sono state oggetto di modifiche in sede di conversone, si compendiano sinteticamente le principali novità introdotte per effetto della legge di conversione e si forniscono le correlate direttive operative per la loro uniforme applicazione.
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati.
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice della strada, che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dal 1° febbraio 2008.
2. Trasporto di bambini su motocicli o sui ciclomotori a due ruote.
L'art. 2 del decreto legge, che avevano introdotto un'età minima per i passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (art. 170, comma 1-bis, del Codice della strada), è stato modificato prevedendo che il trasporto di bambini sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli sia sempre vietato quando i passeggeri hanno età inferiore a 5 anni.
Il divieto di trasporto di passeggeri con il nuovo contenuto, da 4 a 5 anni, è in vigore dal 4 ottobre 2007.
3. Disposizioni in materia di velocità dei veicoli.
Anche le sanzioni accessorie previste dal comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada in caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h sono state oggetto di un intervento correttivo in sede di conversione.
In particolare, la sospensione della patente di guida è stata articolata in modo diverso prevedendo la completa inibizione alla guida per un periodo da uno a tre mesi e la parziale inibizione per i tre mesi successivi, in cui il trasgressore non può condurre veicoli nelle ore notturne, cioè dalle 22 alle 7 del mattino.
Pertanto, il provvedimento di sospensione della patente di guida disposto dal predetto a seguito dell'accertamento dell'illecito sopraindicato dovrà contenere:
a) la durata del periodo di sospensione della patente di guida durante il quale il documento è ritirato e l'inibizione alla guida è completa;
b) l'indicazione che, trascorso tale periodo e per i tre mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta solo nell'orario notturno sopraindicato.
Di conseguenza, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, sia la guida nel periodo in cui la patente è sospesa in senso stretto che la guida negli orari sopraindicati di inibizione ricadono nell'ambito dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 218, comma 6 del Codice della strada
Il provvedimento di inibizione notturna alla guida, come accade per il periodo di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei trasporti ai sensi degli artt. 225 e 226 del Codice della strada.
Sempre con riferimento alla violazione di cui al comma 9 dell'art. 142 del Codice della strada, si segnala che, in base alle disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, quando l'eccesso di velocità è compiuto nelle ore notturne (tra le ore 20 e le ore 7 del mattino) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro secondo le disposizioni attuative che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).
4. Disposizioni riguardanti la sosta e la fermata.
L'art. 3-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, ha previsto, con il comma 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada, il divieto di tenere accesso il motore di un veicolo durante il periodo in cui questo si trova in sosta o effettua una fermata sulla strada quando tale operazione è finalizzata a mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione.
La nuova disposizione, alla cui violazione è stata correlata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro, assume la valenza di norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nel comma 2 dello stesso art. 157 del Codice della strada.
Pertanto, quando l'accensione del motore durante la sosta ha le richiamate finalità, la sanzione di cui al comma 7-bis dell'art. 157 del Codice della strada deve ritenersi assorbente rispetto a quella prevista dal comma 8 per la violazione del generale divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Resto inteso, naturalmente, che l'elemento che specializza la nuova violazione, cioè la circostanza che il motore resti acceso durante la sosta per garantire il funzionamento dell'impianto di climatizzazione del veicolo, deve essere adeguatamente attestata nel verbale di accertamento dell'illecito.
Appare utile inoltre chiarire che il divieto introdotto dalla nuova norma, pur trovando applicazione anche in caso di semplice fermata del veicolo, non si estende anche ai casi di arresto della marcia dovuti a cause di traffico o per compiere manovre. La disposizione, perciò, non può trovare applicazione in caso forzato arresto della marcia per code dovute a congestione del traffico o a incidenti.
5. Disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
L'art. 5 del D.L. n. 117 del 2007 è stato modificato dalla legge di conversione per quanto riguarda le sanzioni applicabili a chi guida in stato di ebbrezza o di alterazione per stupefacenti.
In particolare:
a) è stata eliminata la pena detentiva per chi conduce un veicolo in stato di ebbrezza alcolica quando il tasso alcoolemico è superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 gr/l;
b) è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con l'obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche
Si segnala, inoltre, che, in base alla disposizioni dell'art. 6-bis, introdotto dalla legge n. 160 del 2007 in sede di conversione del D.L. n. 117 del 2007, quando la guida in stato di alterazione da alcool o per effetto di sostanze stupefacenti è accertata nelle ore notturne (tra le 20 e le ore 7 del mattino), sarà applicata una sanzione amministrativa di 200 Euro secondo le disposizioni di attuazione che dovranno essere disciplinate da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi (cfr. successivo punto 6).
Nel medesimo ambito, con una modifica dell'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007, è stato introdotto l'obbligo per i gestori di locali di intrattenimento in cui si somministrano bevande alcoliche di interrompere la somministrazione di alcolici e dei superalcolici dopo le ore 2 della notte e di assicurarsi che all'uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Tale obbligo si aggiunge a quello già previsto dall'art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 di esporre una tabella contenente la descrizione degli effetti dell'abuso di alcool.
La violazione di entrambi gli obblighi comporta la sanzione della chiusura del locale da 7 a 30 giorni. Tuttavia, la possibilità di irrogare la sanzione per la mancata esposizione della tabella illustrativa degli effetti dell'alcool, è subordinata all'approvazione del relativo modello uniforme che dovrà essere previsto da un decreto del Ministero della salute.
6. Fondo di incidentalità notturna
L'art. 6-bis del D.L. n. 117 del 200, introdotto dalla legge di conversione, ha previsto che per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7 del mattino), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada, si applicata una sanzione amministrativa di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l'incidentalità notturna.
Secondo quanto espressamente indicato nel comma 4 dello stesso art. 6-bis, l'attuazione della nuova disposizione è subordinata all'approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 160 del 2007.
Per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il
personale operante, è stato rivisto ed aggiornato l'allegato documento di
sintesi delle principali novità intervenute a seguito del D.L. n. 117 del 2007
e della relativa legge di conversione (Allegato 1) che è disponibile, altresì,
nel sito Internet della Polizia di Stato (indirizzo
www.poliziadistato.it).
Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.
Allegato
Le principali novità del Codice della strada
secondo le modifiche introdotte dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160, di
conversione in legge del D.L. n. 117 del 2007 (entrate in vigore il 4.10.2007)
[1]
A cura del Servizio Polizia stradale
1. Guida senza patente
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
1. - 11-bis. (Omissis)
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.485,00.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 2.065,00.
14. (Abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
16. (Abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
- È tornato ad essere reato guidare senza aver conseguito la patente ovvero quando la patente è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza di requisiti.
- Per il reato è prevista una sanzione pecuniaria (ammenda da euro 2.257,00 a euro 9.032,00) e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
- Se il reato è commesso per più di una volta in biennio, si applica una pena detentiva (arresto fino ad un anno) e la confisca del veicolo.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata o non rinnovata può essere sequestrato dagli operatori di polizia che hanno accertato il reato [2].
COSA È CAMBIATO
- Il fatto da illecito amministrativo è stato trasformato di nuovo in reato come era prima del 1999; la competenza a giudicare è stata attribuita al Tribunale (mentre prima del 1999 era del Giudice di pace);
- le sanzioni accessorie (fermo del veicolo o, in caso di reiterazione, la confisca) sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna. Non si applicano perciò le disposizioni procedurali dell’art. 214 del Codice della strada relative alla possibilità, per l’operatore di Polizia, di sottoporre a fermo il veicolo al momento dell’accertamento [3].
_______________
[1] Testi normativi non ufficiali redatti a cura del CEPS – ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Comprendono gli aggiornamenti delle sanzioni pecuniarie in vigore dal 1° gennaio 2007 e le modifiche introdotte dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni con la legge 2 ottobre 2007, n. 160, pubblicata su Gazz. Uff. n. 230 del 3 ottobre 2007.
[2] Al momento dell’accertamento del reato, si procede, ove ricorrano le condizioni ed i presupposti, al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida senza patente) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[3] Le disposizioni dell’art. 214 del Codice della strada sono infatti collocate nel Capo I, Sezione I, del Titolo VI, che si riferisce unicamente agli illeciti amministrativi. Del resto, la procedura di applicazione del fermo amministrativo del veicolo prevista dalle citate disposizioni non è compatibile con l’accertamento del reato che compete al giudice ed al quale, solo con la sentenza di condanna, spetta il compito di disporre l’applicazione di pene e di sanzioni accessorie.
2. Limiti di guida per neopatentati
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 117 - Limitazioni nella guida
1. È consentita la guida dei motocicli ai
titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate
dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno [4] dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148.00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
Nota: Art. 2, c. 2, D.L. n. 117 del 2007,
convertito con legge n. 160 del 2007:
«Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge».
LE NUOVE REGOLE
- Per i primi due anni dal conseguimento della patente non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate [5]. La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni [6].
- I titolari di patente di categoria B rilasciata dopo 180 giorni a far data dal 4.8.2007 [7], per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza tara superiore a 50 kW/t) [8]; le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili [9].
- Nel contempo, permane per i primi tre anni l’obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana [10] che:
- nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
- nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 km/h sulle autostrade;
- nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita [11].
- Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.
COSA È CAMBIATO
- Aumento dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dopo il 1° febbraio 2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.
______________
[4] La durata del periodo in cui al neopatentato è vietata la guida di veicoli di elevate prestazioni è stata ridotta ad un anno dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Nell'originaria formulazione del D.L. n. 117 del 2007, invece, il periodo aveva durata di 3 anni.
[5] Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: potenza effettiva: 25 kW (kilowatt), oppure potenza specifica: 0,16 kW/kg (kilowatt per chilogrammo di tara).
La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kW per la tara (espressa in kg). Esempi:
- veicolo di 22,8 kW e di 90 kg: potenza specifica 22,8/90 = 0,253 kW/kg NON può essere guidato;
- veicolo di 22,8 kW e di 145 kg: potenza specifica 22,8/145 = 0,157 kW/kg PUÒ essere guidato.
[6] Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di limitazioni sulla patente (prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore), esclude la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente.
[7] La disposizione del comma 2-bis dell’art. 117 del Codice della strada si applica ai titolari di patente B rilasciata dopo il 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007 (04.08.2007) e quindi a far data dal 1° febbraio 2008. Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente. Esse decorrono dal giorno del rilascio della patente (successivo al 1° febbraio 2008) e cessano dopo 3 anni da quel giorno.
[8] Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kW per il peso del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:
- autovettura di 46 kW e massa 900 kg - si ha PS = 46/0,9 = 51,1 kW/t NON si può guidare perché superiore a 50 kW/t;
- autovettura di 70 kW e massa 1500 kg - si ha PS = 70/1,5 = 46,6 kW/t SI PUÒ guidare perché inferiore a 50 kW/t.
[9] Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell’art. 188 del Codice della strada, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).
[10] Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell’art. 117 del Codice della strada, possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.
[11] In quest’ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dopo il 1° febbraio 2008.
3. Eccesso di velocità
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 142 - Limiti di velocità
1. - 5. (Omissis)
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente Codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
LE NUOVE REGOLE
3.1 La segnalazione dei dispositivi di misura della velocità
- Le postazioni di controllo sistemate sulla sede stradale [12] devono essere rese ben visibili e preventivamente segnalate attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. In particolare:
- i cartelli e i dispositivi di segnalazione luminosa devono essere costruiti e collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice;
- le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno [13].
COSA È CAMBIATO
- È stata precisata la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale;
- l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia (v. legge n. 168 del 2002), è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
________________
[12] I dispositivi di misura della velocità a bordo di veicoli che possono funzionare in modo dinamico, misurando la velocità in movimento, sono esclusi dall’obbligo di segnalazione. Infatti, l’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge con legge 2 ottobre 2007, n. 160, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale; pertanto, le disposizioni in argomento non si applicano ai dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità che sono installati a bordo di veicoli che, in nessun caso, possono essere definiti come “postazioni di controllo”.
[13] Secondo le disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno D.M. 15 agosto 2007, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 195 del 23 agosto 2007, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, segnali stradali luminosi a messaggio variabile, dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli.
Caratteristiche dei segnali
a) segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti: sono realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo;
b) segnali stradali luminosi a messaggio variabile: possono essere utilizzati quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che abbiano una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al punto a);
c) dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di Polizia stradale o nella loro disponibilità: attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui alla lettera a). Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “CONTROLLO VELOCITÀ” ovvero “RILEVAMENTO VELOCITÀ”.
Modalità di collocazione dei segnali
I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati:
a) con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità;
b) in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante;
c) la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km 4.
I segnali stradali o i dispositivi non necessitano di ripetizione né di indicazione di “FINE”.
3.2 Sanzioni per eccesso di velocità
- Sono previste 4 fasce di sanzioni, di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto:
- fino a 10 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 36,00 a euro 148,00;
- oltre 10 e fino a 40 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00 e decurtazione di 5 punti dalla patente;
- oltre 40 e fino a 60 km/h oltre il limite, pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00, sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida, nonché la decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
- oltre 60 km/h rispetto al limite pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente.
- Le sanzioni pecuniarie e quelle accessorie della sospensione della patente sono raddoppiate se l’eccesso di velocità è commesso con veicoli pesanti o con complessi di veicoli [14].
- Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione dell’apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) [15]. In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’eccesso di velocità può sempre disporre l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.
COSA È CAMBIATO
- Si è prevista la completa rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto;
- per la violazione del comma 8 (da 10 a 40 km/h oltre il limite) ora si decurtano 5 punti dalla patente anziché 2. Resta invariata la sanzione pecuniaria;
- l’art. 142, comma 9, si applica ora per eccesso di velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 km/h; la sanzione amministrativa pecuniaria è di euro 370,00 nel minimo e di euro 1.458,00 nel massimo; la sospensione della patente è di 1 mese nel minimo e 3 mesi nel massimo con l’aggiunta dell’inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida; in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi; sono decurtati 10 punti;
- l’art. 142, comma 9-bis, introduce una nuova fascia sanzionatoria per violazioni oltre 60 km/h rispetto al limite con sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sospensione della patente da 6 a 12 mesi e decurtazione di 10 punti dalla patente; in caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente;
- per i neopatentati che commettono violazioni dei limiti oltre 40 km/h (dunque, sanzionati ai sensi dei nuovi commi 9 e 9-bis) non sono più previste misure accessorie specifiche (prima la durata della sospensione della patente era raddoppiata);
- per l’eccesso di velocità commesso alla guida dei veicoli pesanti indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), dell’art. 142 è precisato che il raddoppio della sanzione riguarda anche quella accessoria e non solo la pecuniaria, come in passato;
- la possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo presso un’officina autorizzata per la verifica dell’efficienza del limitatore di velocità era subordinata alla dimostrazione da parte dell’operatore di Polizia che il dispositivo non funzionasse o fosse alterato; oggi l’inefficienza dell’apparecchiatura è presunta in dipendenza dell’avvenuto superamento del limite di velocità.
_______________
[14] Si tratta dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), dell’art. 142 del Codice della strada.
[15] Non è richiesto che sia effettivamente provata l’inefficienza del limitatore che, in caso di superamento della velocità, è perciò “presunta”. Si tratta di un illecito nuovo e diverso da quello dell’art. 179, commi 2-bis e 3, del Codice della strada che può, perciò, concorrere con essi quando non solo sia provato l’eccesso di velocità ma sia anche dimostrato effettivamente, attraverso l’intervento di un’officina specializzata, che il limitatore non era funzionante o era alterato. In tale ultimo caso si applica la sanzione dell’art. 179, comma 2-bis in misura doppia.
4. Divieto di sosta e di fermata con il motore acceso per mantenere attivo il sistema di condizionamento dell’aria
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norma:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
LE NUOVE REGOLE
- È vietato tenere il motore acceso al solo scopo di mantenere in funzione l’impianto di climatizzazione durante la fase della sosta o della fermata del veicolo;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
COSA È CAMBIATO
- Era già previsto come illecito amministrativo nel comma 2 del medesimo articolo tenere acceso il motore durante la fase della sosta del veicolo;
- ora viene introdotta una specifica sanzione se il motore è lasciato acceso durante la sosta per il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e viene previsto il nuovo divieto di tenere acceso il motore per la medesima finalità anche durante la fase della fermata.
5. Trasporto di bambini sui motocicli e sui ciclomotori a 2 ruote
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 170 - Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
LE NUOVE REGOLE
- È vietato trasportare minori di 5 anni su motocicli e ciclomotori a 2 ruote;
- la violazione comporta la sanzione amministrativa da 148 euro a 594 euro, senza decurtazione di punti dalla patente.
COSA È CAMBIATO
- Il fatto non era espressamente previsto come illecito amministrativo anche se poteva applicarsi comunque la sanzione di cui all’art. 170 comma 3 del Codice della strada quando il bambino non era seduto correttamente;
- il divieto è assoluto e, quindi, si applica anche se il bambino è sistemato su dispositivo omologato di adattamento del sedile della moto o se è comunque seduto in modo corretto (cioè, riesce a stare seduto appoggiandosi sulle pedane);
- per tale violazione, specificamente sanzionata dal nuovo comma 6-bis dell’art. 170 del Codice della strada, non è stata prevista decurtazione di punteggio.
6. Uso del telefono cellulare
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 173 - Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o
rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie
deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o
di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di Polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
LE NUOVE REGOLE
- Chi utilizza impropriamente il telefono cellulare durante la guida, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148,00 a euro 594,00 e con la decurtazione di 5 punti dalla patente.
- In caso di recidiva biennale, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
COSA È CAMBIATO
Sono state incrementate le sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 70,00 a euro 285,00) da euro 148,00 a euro 594,00 per il caso specifico dell’uso illecito del telefono cellulare. Inoltre è stata prevista la misura della sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio. Rimane invariata la decurtazione di 5 punti dalla patente.
7. Guida in stato di ebbrezza alcoolica
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 186 - Guida sotto l’influenza dell’alcool
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187.
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
NOTA: Per completezza si trascrive il contenuto dell’art. 6, commi
2-4, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n.
160:
«2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all’uscita dal locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2».
LE NUOVE REGOLE
- Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni:
a) con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l: ammenda da euro 500,00 a euro 2.000,00; sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 3 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
c) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 1 a 2 anni.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato [16].
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto [17].
- Se la guida in stato di ebbrezza è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [18].
- In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l’una dall’altra, finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica alla guida. In tali casi, la validità della patente di guida è corrispondentemente ridotta [19]. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell’applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all’esito positivo dell’esame medico [20].
COSA È CAMBIATO
- L’intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
- sono state introdotte 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente in relazione alla gravità dello stato di ebbrezza, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l.
Guida in stato di ebbrezza ed incidenti stradali
- Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale [21], le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) [22]: all’atto dell’accertamento l’operatore può procedere al sequestro del veicolo.
- Se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate [23].
COSA È CAMBIATO
- L’intervento normativo introduce sanzioni specifiche nel caso in cui dalla guida in stato di ebbrezza derivi un incidente stradale (in precedenza, non c’era aumento di pena per chi determinava un incidente guidando in stato di ebbrezza);
- viene introdotta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata dal giudice con la sentenza di condanna.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
- Chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l’etilometro commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto [24] da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito [25].
- Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- È ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (il minimo previsto per l’illecito).
- L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di ebbrezza soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
COSA È CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
_____________
[16] Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di ebbrezza) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto, al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[17] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 del Codice della strada.
[18] La misura è disposta ai sensi dell’art. 213, comma 6-sexies, del Codice della strada introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[19] Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
[20] Se il conducente risulta ubriaco abituale, la patente può essere sospesa fino a quando egli non abbia compiuto un percorso riabilitativo.
[21] L’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente.
[22] Nel caso in esame non si può applicare la procedura di cui all’art. 214 del Codice della strada. Si procede, perciò, ove ne ricorrano i presupposti e la necessità, al sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
[23] Come previsto dalla legge n. 102 del 2006, se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persona o la morte, le pene previste per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) ovvero per omicidio colposo (art. 589 c.p.) sono aggravate (da 3 mesi ad 1 anno di reclusione per lesioni gravi, da 1 a 3 anni di reclusione per lesioni gravissime e da 2 a 5 anni di reclusione per omicidio colposo).
[24] La sanzione si applica per il solo fatto che il conducente sia rimasto coinvolto in incidente stradale, anche senza feriti, senza alcuna valutazione circa le responsabilità dei soggetti coinvolti.
[25] Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica. In tali casi, infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada.
8. Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
COME È CAMBIATA LA NORMA:
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’art. 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo i polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di Polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
6. Il Prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. (Abrogato)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
LE NUOVE REGOLE
- Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
- La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente [26].
- Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica.
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall’interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato [27].
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto [28].
- Se la guida in stato di alterazione è commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede al loro sequestro ai fini della successiva confisca [29].
- È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica).
COSA È CAMBIATO
- Sono state aumentate le sanzioni penali per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stato previsto un aggravamento di pena in caso d’incidente.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
- Chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (aumentata se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto da euro 3.000,00 a euro 12.000,00);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito [30].
- Con l’ordinanza di sospensione il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per i periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
- Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
- L’illecito amministrativo può concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con il reato di guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari.
COSA È CAMBIATO
- È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti vige ora l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
_______________
[26] Essendo stato introdotto un nuovo comma che punisce espressamente questa violazione (il comma 1 dell’art. 187 del Codice della strada), non si applica decurtazione di punteggio perché la tabella di cui all’art. 126-bis del Codice della strada non è stata aggiornata in modo corrispondente.
[27] Si tratta di sequestro preventivo che si attua con la procedura dell’art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo, che è finalizzato ad impedire che il comportamento costituente reato (guida in stato di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti) sia ulteriormente protratto nel tempo, non è necessario se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea (munita di patente, se necessario) che sia prontamente reperibile subito dopo l’accertamento ovvero nel caso in cui il contravventore faccia intervenire, a proprie spese, un mezzo di soccorso o di trasporto al conducente del quale il veicolo è affidato con l’incarico di trasportarlo nel luogo di residenza o di abituale stazionamento.
[28] Per il ritiro della patente si applica la procedura dell’art. 223 del Codice della strada.
[29] La misura è disposta ai sensi dell’art. 213, comma 6-sexies, del Codice della strada introdotto dalla legge n. 168 del 2005; è previsto l’affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[30] Il veicolo non può essere affidato in custodia al conducente quando sia manifesto il suo stato di alterazione psico-fisica: infatti, egli non ha la possibilità di assumere gli obblighi derivanti dall’affidamento in custodia del mezzo. In tali casi, il veicolo deve essere fatto trasportare presso un soggetto autorizzato alla custodia ai sensi dell’art. 214-bis del Codice della strada.
9. Fondo contro l’incidentalità notturna
LA NUOVA NORMA
Articolo 6-bis della legge n. 160 del 2007
Fondo contro l’incidentalità notturna
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il Fondo contro l’incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l’attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
LE NUOVE REGOLE
- Per alcuni illeciti commessi nelle ore notturne (artt. 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del Codice della strada), oltre alle sanzioni già previste dal Codice della strada deve essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 Euro che serve ad alimentare un apposito Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l’incidentalità notturna.
- L’attuazione della nuova disciplina è subordinata all’approvazione di un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 160 del 2007.
COSA È CAMBIATO
- Nelle more dell'approvazione del predetto regolamento, perciò, gli organi di Polizia stradale che accertano le richiamate violazioni non potranno applicare la sanzione amministrativa aggiuntiva sopraindicata.
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Circ. Min. interno N. 300/A/1/26352/1 0 1/3/3/9 del 3 agosto 2007 - Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione ( Lo stesso Min. interno con circ. 20 agosto 2007, che si riporta di seguito, ha chiarito alcuni punti relativi all'applicazione del D.L. 117/2007))
1.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA GUIDA SENZA PATENTE
L’art 1 del
decreto-legge apporta modifiche all’art. 116 C.d.S in materia di patenti di
guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell’art 116,
stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente
revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza
del Tribunale in composizione monocratica.
La norma
del decreto-legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18
dell’art 116 C.d.S che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o
con patente revocata.
Tuttavia,
quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di
attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni
dell’art 214 C.d.S, che detta una procedura per il fermo amministrativo
conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili
con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova
formulazione dell’art 116 comma 13 C.d.S.
Pertanto,
in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia Giudiziaria di
evitare che il reato di guida senza patente sia portato ad ulteriori
conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di Procedura
Penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato,
provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
L’art 2 del
decreto-legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’art 117
C.d.S, stabilendo che:
a) per la
guida dei motocicli nel nostro paese, valgono le limitazioni imposte al momento
del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della
sottocategoria A1, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la
materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i
primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara
previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza
di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa
comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di
potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel
primo biennio dal rilascio della patente.
b) per la
guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di
categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal
comma 2 dell’art 117 C.d.S, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli
con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non
troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al
servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’art 188
C.d.S, opera per il primo anno dal rilascio della patente B.
Occorre
precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente
lettera a) ed introdotte nel comma 1 dell’art 117 C.d.S sono immediatamente
operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma
2 bis dell’art 117 C.d.S, sono destinate ad operare solo nei confronti di
coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del
decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il comma 5
dell’art 117 C.d.S. è stato oggetto di modifiche normative tendenti,
soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico
di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante
il comma 5 dell’art 117 C.d.S contenga la possibilità di applicare sanzioni a
chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio
della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate
nel novellato comma 1, per i motocicli, la limitazione si deve ritenere
operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o A1, semprechè,
naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa
previsione della stessa norma dell’art 117 C.d.S, possono essere oggetto di
sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il
titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i
veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.
Circ. 8 ottobre 2007, n. 27773
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati.
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2-bis, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 del Codice della strada, che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 del Codice della strada;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dal 1° febbraio 2008.
L’art 2 del
decreto-legge, modificando l’art. 170 C.d.S, stabilisce che sui ciclomotori a
due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a
5 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa
pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6 bis dell’art. 170 che, tuttavia, non
prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.
4. DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VELOCITÀ DEI VEICOLI
Il
decreto-legge interviene sulle disposizioni dell’art 142 C.d.S in materia di
velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di
incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il
decreto-legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente
dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali ed accessorie per
condotte particolarmente pericolose.
La modifica
interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli
illeciti previsti da quella norma.
4.1 Aumento
delle sanzioni per eccesso di velocità
L’articolo
142 C.d.S è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle
sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più
graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato,
stabilendo:
la
rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito;
infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti
per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (v.
art 3 comma 1 lett. c) del decreto legge);
l’aumento
della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni
correlate al commi 9 ed una durata molto più lunga per quelle previste dal
nuovo comma 9 bis dell’art 142 C.d.s;
la
possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la
velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già
accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (v. art
3 comma 1 lett. a) del decreto-legge);
un
significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della
patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di
oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva
nelle violazioni dell’art 142 comma 9 bis correlate al superamento del limite
di oltre 60 Km/h (v. art 3 comma 1 lett e) del decreto-legge);
un aumento
dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle
violazioni per eccesso di velocità (v. art 3 comma 2 del decreto-legge);
Quando una
delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’art 142 C.d.S è
commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati
dall’art 142 comma 3 lettere b), e), f) g) h), i) ed l), le sanzioni pecuniarie
e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è
raddoppiata.
La norma
dell’art 142, comma 11, C.d.S, come modificata dall’articolo 3 comma 1 lett. d)
del decreto-legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso
di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate
anche le sanzioni previste dall’art 179 CDS per chi altera i dispositivi di
limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma.
Occorre
precisare, tuttavia, che la nuova disposizione dell’art 142 comma 11 limita
l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’art 179 comma 2 bis CDS con
la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del
superamento dei limiti di velocità ai sensi dei
In ogni
caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di
limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3
dell’art 179 C.d.S deve essere applicata anche al titolare di licenza o
dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone.
4.3
Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
La modifica
dell’art 142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell’art.3 del decreto-legge
impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono
essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le
caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione
luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del Codice. dovranno essere stabilite con decreto del
Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, in corso di
approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto.
Nelle more
della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di
approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle
postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed
autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi
alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo
dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui
veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 dal punto in
cui è collocato l’apparecchio di
rilevamento
della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le
seuenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA’”.
Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in
condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da
parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
La norma
che punisce il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida,
molto pericoloso soprattutto perché impone necessariamente al conducente di
distogliere l’attenzione dalla strada, è stata oggetto di un inasprimento delle
relative sanzioni amministrative pecuniarie e di previsione, in caso di
recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida (punto così modificato con circ. n. 26352 del 4.08.2007).
L’articolo
5 del decreto-legge modifica gli articoli 186 e 187 C.d.S in materia di guida
in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce
una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della
guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che
determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro
paese.
La nuova
norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in
stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti
che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica
consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi
normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la
possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i
conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso
l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di Polizia.
La novella
chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati
sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica.
L’intervento
del decreto-legge sull’art 186 C.d.S:
adegua le
sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle
pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie;
introduce 3
diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della
circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più
pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore
a 1,5 gr/l (v. art 5, comma 1, lett a) del decreto-legge).
distingue,
graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle
oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono
aumentate quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale
determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (v
art. 5 comma 1 lett.a) del decreto-legge che introduce l’art 186 comma 2bis);
l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui
dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a
fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi
conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori
che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del
conducente.
Con
riferimento al punto c) ed la nuova previsione normativa introdotta dall’art
186 comma 2 bis, la novella precisa che, a seguito dell’accertamento del reato,
sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in
stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non
trovando l’applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica
disciplina attuativa nel Codice della Strada, essa deve essere applicata dal
giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni
già svolta al punto 1 della presente circolare, l’operatore di polizia che ha
proceduto all’accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può
disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’art 321 C.p.p.
6.2
Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti
La nuova
formulazione dell’art. 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già
contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’art 186 C.d.S che
consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo
condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile
affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo.
La diversa
previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti
alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in
stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali
di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non
c’è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e
quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro
preventivo il veicolo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
In analogia
a quanto sopra osservato per l’art. 186 C.d.S, è possibile prevedere che il
veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di
altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’art 321 c.p.p.,
ove non sia possibile provvedere diversamente.
Le
disposizioni dell’articolo 5, commi 1, lett c) e 2 lett d) depenalizzano il
reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica
dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante
dall’assunzione di stupefacenti
Conformemente
ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli
artt 186 comma 7 e 187 comma 8 costruisce un sistema amministrativo dotato di
reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle
sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una
valenza adeguata alla gravità dell’illecito.
Perciò,
accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione della
sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia,
può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea
all’illecito.
Gli
illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la
sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione
psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto
l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così
evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti
sanitari.
Come l’art
186 C.d.S, anche art 187 CDS è stato oggetto di un significativo inasprimento
delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in
stato di alterazione dopo avare assunto stupefacenti.
Valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell’art 186 anche per
quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione
di un incidente stradale.
L’accertamento
dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
richiede necessariamente l’effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto
complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di
accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di
alterazione.
In tali
circostanze, quando l’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul
conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una
persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a
condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è
previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il
conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari
all’accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della
patente di guida del conducente fino all’esito degli accertamenti e comunque per
non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di
applicazione si rinvia all’articolo 216 C.d.S, può essere disposta solo quando
lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di
documentati sintomi e per l’esito positivo di precedenti accertamenti
qualitativi di screening.
La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di laboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
In proposito, anche
a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo periodo
di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione delle relative
disposizioni attuative, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni operative.
1. Sequestro preventivo in caso
di accertamento dei reati di cui agli a rtt.11 [186 e 187 C.d.S].
Il
sequestro preventivo del veicolo, di cui ai punti 1 e 6 della circolare
richiamata, non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di
guida senza patente (art. l l ,d--), guida in stato di ebbrezza
Tale norma, infatti.
stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli
ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia
effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero
agevolare la commissione di altri reati.
Per i reati in
argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p_
non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra
suffic.ienli garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del
veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta
illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato _
A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla
specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il
sequestro preventivo di cui all'art 321 c.pp non sia necessario quando:
a)
il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo,
presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione
alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle
prioritarie attività operative degli organi accertatori;
b)
pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un
rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in vado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo
idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel
luogo di abituale stazionamento overo in un altro luogo idoneo.
In definitiva, per i
reati dì cui agli arti 116, l8( e I87 C.d.S., il
sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare,
ove ne ricon-ano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 321 c_p_p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro
tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso.
Resta inteso che,
quando uno dei reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo
ovvero di un ciclomotore, continua a trovare applicazione rari 213, comma 2
sexies, C.d.S che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo finalizzato
alla successiva confisca_
Circ. Min. interno 26352 del 20 agosto 2007
- Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada_
Ulteriori disposizioni operative per garantirne immediata applicazione.
Quesiti.
2. Decreto interministeriale relativo alle modalità
di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità
Sciogliendo la riserva di cui
al punto 4.3 della circolare p_n_ del 3 agosto u.s_, si comunica clic ò stato sottoscritto il
Decreto dei Ministro dei Trasporti. di concerto con il
Ministro dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 146,
comma 6-bis, C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e
dei dispositivi luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le
postazioni di controllo della velocità, Il provvedimento, di cali si allega
copia (alt 1), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana_
In proposito, nel
rinviare al provvedimento per quanto concerne le indica ioni relative al contenuto
del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3
del Decreto lntenninisteriale precisando che;
a)
il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la
postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce
che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il
tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, Salvo
casi particolari, in cui l'andamento plano-altimetrico della strada o altre
circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza
maggiore, si può ritenere che tra il segnale o i] dispositivo luminoso e la
postazione di controllo possa essere -`adeguata' la distanza minima
indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art.79, comma 3, D.P.R. 16_ ]
2,1992 n. 495 (Regolamento
di Esecuzione del Codice della Strada) per la collocazione dei segnali di
prescrizione; tale distanza minima, intatti, consente di garantire il corretto
avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in
transito;
b)
la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che
indica la presenza della postazione di controllo e la postazione
b) le caratteristiche costruttive
dei cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensioni dei caratteri, ecc-) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di
indicazione; per i dispostivi
luminosi a messaggio variabile invece, occorre far riferimento
alle disposizioni dell'art 170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.
Fermo amministrativo del veicolo (modifica dell'art. 214 CdS).
Le modifiche apportate all'art. 214 CdS (D.Lgs. n. 285 del 1992) dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 hanno previsto che il veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo possa essere affidato in custodia all'avente diritto (proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene). L'attuazione della nuova norma richiede, da parte dell'organo di polizia stradale che applica la sanzione accessoria, la valutazione della concreta possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che gli è consegnato in condizioni tali da garantire l'effettivo valore afflittivo della sanzione. Pertanto, sulla base dei requisiti soggettivi minimi richiesti dalla vigente normativa per la nomina a custode amministrativo (art. 7 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571), si potrà procedere all'affidamento del veicolo al proprietario o ad altro soggetto avente diritto, anche in un momento successivo rispetto all'accertamento, solo quando questi non sia manifestamente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza. Inoltre, secondo la previsione del comma 1 dell'art. 214 CdS, appare indispensabile che il custode sia anche persona maggiorenne.
Parimenti, è necessaria una valutazione dell'idoneità del luogo in cui il veicolo sarà custodito in modo da acclarare che offra tutte le garanzie atte ad impedire che il veicolo stesso possa circolare e che l'organo di polizia stradale possa controllare, in ogni momento, l'effettiva osservanza degli obblighi di custodia. In particolare, l'affidamento al proprietario o ad altro soggetto avente diritto potrà essere realizzato solo se questi attesta, anche con dichiarazione resa nelle forme previste per l'autocertificazione, di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, situato nel territorio italiano ove possa esercitare concretamente gli obblighi di custodia che gli competono e nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il periodo di durata del fermo amministrativo.
Quando esistono le condizioni sopraindicate, in mancanza delle quali si applicano le disposizioni generali che prevedono la custodia presso depositerie autorizzate, l'organo di polizia che provvede a disporre il fermo, ritira i documenti di circolazione, annotando la circostanza nel verbale di contestazione con l'espressa previsione che, trascorso il periodo di fermo amministrativo, il veicolo potrà circolare senza gli stessi solo per il tragitto necessario per raggiungere il posto di polizia presso il quale dovranno essere ritirati e che potrà anche essere concordato con il custode al momento dell'affidamento del veicolo.
In occasione dell'affidamento dovrà essere redatto apposito verbale, aggiornato successivamente al momento della riconsegna, con il quale la persona nominata custode sarà resa edotta dei doveri e delle responsabilità che assume con la custodia, richiamando le disposizioni del codice penale che puniscono il custode che non vi adempia correttamente
Note:
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
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art. 214 commi 1 e 8 |
In caso di fermo amministrativo del veicolo, |
Non era previsto il ritiro del documento. |
Norma di nuova introduzione |
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CdS |
è sempre ritirata la carta di circolazione e trattenuta presso gli uffici dell'organo accertatore. |
L'illecito non era punibile |
La norma del comma 2 dell'art. 214 CdS prevede che il veicolo sia affidato in custodia all'avente diritto, |
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Chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è punto con una sanzione amministrativa |
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lasciando implicitamente intendere che, diversamente da quanto previsto dal 1° comma della stessa norma (che, invece, non è stata oggetto di modifica), il veicolo oggetto di fermo non debba essere più affidato in custodia ad un deposito autorizzato. |
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Tuttavia, anche per un evidente difetto di coordinamento tra i due commi della norma, in questa prima fase applicativa, in attesa di direttive operative (che saranno emanate al più presto) si evidenzia l'opportunità di non affidare in custodia il veicolo all'avente diritto se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati. |
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Per dare completa attuazione a questa norma, infatti, anche allo scopo di garantire l'effettiva applicazione della misura, c'è la necessità di fissare una procedura rigorosa e più dettagliata con la quale individuare i casi, i soggetti e le modalità con le quali può essere effettuato l'affidamento. |
Art.
214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo
e confisca.
1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213,
comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a
sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli
confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del
custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla
data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno
stipulato apposita convenzione con il Ministero del