OMOLOGAZIONE VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI
Sommario
1. D.M. 20 giugno 2002 - Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
2. Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
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D.M. 20 giugno 2002 - Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo) (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172, S.O.)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'articolo 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il D.M. 29 marzo 1974, del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
Visto il D.M. 30 giugno 1988, n. 386, del Ministro dei trasporti pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988, di recepimento della direttiva 87/358/CEE di modifica della direttiva n. 70/156/CEE;
Visto il D.M. 8 maggio 1995, del Ministro dei trasporti e della navigazione di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
Visto il D.M. 4 agosto 1998, del Ministro dei trasporti e della navigazione di recepimento della direttiva 98/14/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998;
Visto il D.M. 13 maggio 2002, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che, modifica, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002;
Vista la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità €pee n. L 18 del 21 gennaio 2002;
Adotta il seguente decreto:
1. 1. Il D.M. 29 marzo 1974, del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile come da ultimo modificato dal presente decreto, si applica esclusivamente all'omologazione dei veicoli della categoria M1 con un motore a combustione interna.
2. Per l'omologazione dei veicoli speciali della categoria M1 si applica, su richiesta del costruttore, articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1995.
3. L'articolo 10 del D.M. 29 marzo 1974, del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile come modificato dal D.M. 30 giugno 1988, n. 386, del Ministro dei trasporti continua ad essere applicato all'omologazione dei veicoli diversi da quelli della categoria M1 con un motore a combustione interna.
2. 1. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.M. 8 maggio 1995, del Ministro dei trasporti e della navigazione come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, è soppressa la frase «e viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII».
2. All'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, come modificato dal D.M. 4 agosto 1998, del Ministro dei trasporti e della navigazione è soppressa la frase «e la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale».
3. Gli allegati al D.M. 29 marzo 1974, del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile come da ultimo modificato dal D.M. 13 maggio 2002, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.
3. 1. Fino al 30 giugno 2003 è consentito il rilascio del modello esistente del certificato di conformità relativo all'omologazione CE.
2. Il presente decreto non invalida le omologazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso e non impedisce l'estensione di tali omologazioni in base al decreto ministeriale a norma del quale sono state originariamente rilasciate.
4. 1. L'elenco degli allegati e gli allegati da I a XV al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
5. 1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto decorre dal 1° luglio 2002.
Allegati I - XV (1)
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(1) V. la direttiva 2011/116/CE e i relativi allegati, riportata di seguito.
Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L 42.) direttiva recepita con D.M. 20 giugno 2002, riportato in precedenza.
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, in ogni Stato membro, i veicoli a motore destinati al trasporto delle merci o delle persone debbono presentare determinate caratteristiche tecniche stabilite da disposizioni cogenti; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che con le loro disparità esse ostacolano gli scambi all'interno della Comunità economica europea;
considerando che questi ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti o eliminati, se le stesse disposizioni vengono adottate da tutti gli Stati membri, sia come complemento, sia in sostituzione della loro legislazione attuale;
considerando che un controllo dell'osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri prima della commercializzazione dei veicoli ai quali esse si applicano; che questo controllo riguarda i vari tipi di veicoli;
considerando che è opportuno che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del veicolo vengano definite in direttive particolari;
considerando che sul piano comunitario il controllo dell'osservanza di queste prescrizioni, come pure il riconoscimento da parte di ogni Stato membro del controllo effettuato dagli altri Stati membri richiedono l'instaurazione di una procedura di omologazione comunitaria per ogni tipo di veicolo;
considerando che questa procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di costatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto ai controlli previsti nelle direttive particolari e registrati in una scheda di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di compilare un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando sia munito di questo certificato il veicolo deve essere considerato da tutti gli Stati membri conforme alle loro legislazioni; che è opportuno che ciascuno Stato membro informi gli altri Stati membri circa la constatazione fatta, inviando copia della scheda d'omologazione compilata per ciascun tipo di veicolo omologato;
considerando che a titolo transitorio deve essere possibile effettuare l'omologazione in base alle prescrizioni comunitarie, man mano che entreranno in vigore le direttive particolari relative ai vari elementi o caratteristiche del veicolo e, per il resto, in base alle prescrizioni nazionali;
considerando che, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione fra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni atte a facilitare la soluzione di controversie di carattere tecnico relative alla conformità di una produzione al tipo omologato;
considerando che un veicolo, benché conforme al tipo omologato, può tuttavia rivelare inconvenienti tali da mettere in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura adeguata per ovviare a questo pericolo;
considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del "Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ",
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1 (4)
Campo di applicazione.
La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi. La presente direttiva non riguarda:
- l'omologazione dei singoli veicoli. Tuttavia gli Stati membri che concedono questo tipo di omologazione accettano qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche o veicoli incompleti, accordata in virtù della presente direttiva e non in virtù delle disposizioni nazionali in materia,
- i quadricicli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
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(4) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
Articolo 2 (5)
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
- "omologazione", l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;
- "omologazione in più fasi", l'atto con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- "veicolo", ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
- "veicolo base", qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;
- "veicolo incompleto", qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle prescrizioni della presente direttiva, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva;
- "veicolo completato", il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;
- "tipo", i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nell'allegato II punto B; un tipo di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto B);
- "sistema", qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una direttiva particolare;
- "componente", un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva particolare lo prevede espressamente;
- "entità tecnica", un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente;
- "costruttore", la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;
- "autorità che rilascia l'omologazione", le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;
- "servizio tecnico", l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;
- "scheda informativa", le schede figuranti negli allegati I o III della presente direttiva o il corrispondente allegato di una direttiva particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;
- "documentazione informativa", la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione conformemente alle indicazioni della scheda informativa;
- "fascicolo di omologazione", la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni:
- "indice del fascicolo di omologazione", il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.
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(5) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
Articolo 3 (6)
Domanda di omologazione.
1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all'autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione (7).
2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni richieste all'allegato I in relazione alle direttive particolari specificate negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte II dell'allegato III.
3. Nel caso di un'omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire:
- nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;
- nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il costruttore deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.
4. La domanda per l'omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità tecniche deve essere presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva particolare.
5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.
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(6) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
Articolo 4 (8)
Procedimento di omologazione.
1. Ciascuno Stato membro concede:
a) un'omologazione del veicolo:
- ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV,
- ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI,
questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;
b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo;
Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV;
c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI (9);
d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI che contiene disposizioni espresse a questo proposito (10).
Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse e [viene attribuito un numero di omologazione speciale, conformemente all'allegato VII] (11) (12).
Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione (13).
2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere l'omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.
3. Ogni Stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di omologazione (il cui modello è fornito nell'allegato VI della presente direttiva e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni Stato membro completa inoltre le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell'allegato VIII) ed appronta o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.
4. Quando il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un'entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.
5. Entro un termine di un mese, l'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ai propri omologhi degli altri Stati membri copia della scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.
6. L'autorità che rilascia l'omologazione di ciascuno Stato membro invia ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato XIII) delle omologazioni di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione.
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(8) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
(9) Lettera così modificata dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
(10) Lettera così modificata dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
(11) Testo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2001/116/CE.
(12) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
(13) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
Articolo 5 (14)
Modifiche delle omologazioni.
1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.
2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.
3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.
Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.
Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.
5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima della scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.
6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva.
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(14) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14. Il presente articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
Articolo 6 (15)
Certificato di conformità.
1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti.
Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana (16).
2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla Commissione ed agli altri Stati membri, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.
Gli Stati membri possono altresì chiedere che il certificato di conformità di cui all'allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d'immatricolazione da parte delle autorità nazionali competenti.
3. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d'omologazione. In quest'ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo.
4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.
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(15) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
(16) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
Articolo 7 (17)
Immatricolazione e messa in circolazione.
1. Ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.
2. Ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.
3. Se uno Stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta i rischi addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli Stati membri interessati si occupano per risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una soluzione.
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(17) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
Articolo 8 (18)
Deroghe e procedure alternative.
1. I requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, non sono applicabili:
- ai veicoli destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio e alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico;
- ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:
a) veicoli prodotti in piccole serie
Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni anno in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.
b) Veicoli di fine serie
1) Gli Stati membri possono, entro i limiti [quantitativi] (19) contenuti nell'allegato XII, sezione B, e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.
La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che:
- si trovavano nel territorio della Comunità ed
- erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.
Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e di 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.
2) Ai fini dell'applicazione del punto 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano.
Entro tre mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.
Gli Stati membri interessati dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli provvedono affinché il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato XII, parte B.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco delle deroghe concesse (20).
c) Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari.
Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione valida unicamente per il proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
- i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;
- una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;
- una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari;
- proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.
Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 13. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 13, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.
Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e il progetto di decisione vengono trasmessi agli Stati membri nella loro lingua o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere tutti i documenti del fascicolo in lingua originale come condizione preliminare di una decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13.
Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti di validità (ad es. un determinato periodo). La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi.
Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti o le entità tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni in omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per i costruttori che devono cambiare la marcatura di omologazione sui componenti. Ciò implica la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe e [la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale] (21).
Se le procedure necessarie per adeguare le direttive particolari non sono state avviate, la validità delle omologazioni rilasciate a norma della presente lettera può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13 (22).
3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo 2 ed i cui modelli figurano nell'allegato VI, non devono avere l'intestazione "scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo" tranne nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), se la Commissione ha approvato la relazione.
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(18) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
(19) Parola soppressa dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
(20) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
(21) Testo soppresso dall'articolo 1 della direttiva 2001/116/CE.
(22) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
Articolo 9 (24)
Accettazione di omologazioni equivalenti.
1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di Paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e Paesi terzi.
2. È riconosciuta l'equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti nell'allegato IV, parte II, e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità €pee.
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(24) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
Articolo 10 (25)
Provvedimenti relativi alla conformità della produzione.
1. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.
2. Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione prende i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici (26).
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(25) Testo sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CE.
(26) Periodo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
Non conformità al tipo omologato.
1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si costatano rispetto alla scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.
2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione.
3. Se uno Stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione di verificare se i veicoli, le componenti o le entità tecniche siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.
4. Nell'ipotesi:
- di omologazione per tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica, oppure
- di omologazione per tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità dello stesso veicolo incompleto,
le autorità competenti per l'omologazione del veicolo chiedono allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario in cooperazione con lo Stato membro richiedente.
Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di cui al paragrafo 2.
5. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione e dei motivi che lo giustificano.
6. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati s'impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
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(27) Testo sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE.
Articolo 12 (28)
Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili.
Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.
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(28) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
Articolo 13 (29)
Adeguamento degli allegati.
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per l'adeguamento al progresso tecnico" (30).
2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico:
- gli allegati della presente direttiva, o
- le disposizioni contenute nelle direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste,
sono adottate conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile altresì per l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi (31).
4. Il Consiglio, se adotta su proposta della Commissione una nuova direttiva particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei pertinenti allegati della presente direttiva.
5. Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti della presente direttiva (32).
6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno (33).
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(29) Il testo della direttiva, così come modificato dalle direttive 78/315/CEE, 78/547/CEE, 80/1267/CEE, 87/358/CEE, 87/403/CEE, è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE con quello degli attuali articoli da 1 a 14.
(30) Paragrafo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.
(31) Paragrafo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.
(32) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 98/14/CE.
(33) Paragrafo aggiunto dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.
Articolo 14 (34)
Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici.
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ed agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:
- delle autorità che rilasciano l'omologazione e, se necessario, i settori per cui sono competenti;
- dei servizi tecnici da essi riconosciuti, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato riconosciuto.
I servizi notificati devono essere conformi alle norme armonizzate in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN 45001), nel rispetto delle condizioni seguenti:
I) un costruttore non può essere riconosciuto come servizio tecnico, salvo nel caso in cui direttive particolari lo prevedano;
II) ai fini della presente direttiva, non è considerato eccezionale l'uso di attrezzature esterne da parte dei servizi tecnici con l'accordo dell'autorità che rilascia l'omologazione.
2. Un servizio notificato si presume conforme alle norme armonizzate, ma, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.
I servizi di Paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità ed i Paesi terzi in questione.
Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1970.
Per il Consiglio
il presidente
P. Harmel
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(34) Il testo della direttiva è stato sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/53/CEE.
Elenco degli allegati (35)
| Allegato I: | Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli a motore |
| Allegato II: | Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli |
| Allegato III: | Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore |
| Allegato IV: | Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore |
| Allegato V: | Procedimento da seguire per l'omologazione CE dei veicoli |
| Allegato VI: | Scheda di omologazione CE dei veicoli |
| Allegato VII: | Sistema di numerazione della scheda di omologazione CE |
| Allegato VIII: | Risultati delle prove |
| Allegato IX: | Certificato di conformità CE |
| Allegato X: | Procedimento di conformità della produzione |
| Allegato XI: | Natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili |
| Allegato XII: | Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie |
| Allegato XIII: | Elenco delle omologazioni CE rilasciate in base alle direttive particolari |
| Allegato XIV: | Procedimento da seguire per l'omologazione CE in più fasi |
| Allegato XV: | Certificato di origine del veicolo - Dichiarazione del costruttore di veicoli di base/incompleti di categorie diverse dalla categoria M1 |
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(35) Elenco degli allegati così sostituito dalla direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002.
Allegato I [a] (36)
Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione CE dei veicoli a motore
Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite unicamente da un estratto dell'elenco completo che segue e conformarsi al sistema di numerazione dei punti).
Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina del presente allegato)
| 0. | DATI GENERALI | ||
| 0.1. | Marca (denominazione commerciale del costruttore): | ||
| 0.2. | Tipo: | ||
| 0.2.0.1. | Telaio: | ||
| 0.2.0.2. | Carrozzeria/veicolo completo: | ||
| 0.2.1. | Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): | ||
| 0.3. | Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]: | ||
| 0.3.0.1. | Telaio: | ||
| 0.3.0.2. | Carrozzeria/veicolo completo: | ||
| 0.3.1. | Posizione della marcatura: | ||
| 0.3.1.1. | Telaio: | ||
| 0.3.1.2. | Carrozzeria/veicolo completo: | ||
| 0.4. | Categoria del veicolo [c]: | ||
| 0.4.1. | Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: | ||
| 0.5. | Nome e indirizzo del costruttore: | ||
| 0.6. | Posizione e modo di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del | ||
| veicolo: | |||
| 0.6.1. | Sul telaio: | ||
| 0.6.2. | Sulla carrozzeria: | ||
| 0.7. | Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche: | ||
| 0.8. | Indirizzo dello (degli) stabilimento(i) di montaggio: |
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(36) Allegato così sostituito dall'allegato I della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002 e da ultimo così modificato dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.
| 1. | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO |
| 1.1. | Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: | ||
| 1.2. | Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: | ||
| 1.3. | Numero di assi e di ruote: | ||
| 1.3.1. | Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: | ||
| 1.3.2. | Numero e posizione degli assi sterzanti: | ||
| 1.3.3. | Assi motore (numero, posizione, interconnessione): | ||
| 1.4. | Telaio (se esiste) (disegno complessivo): | ||
| 1.5. | Materiale dei longheroni [d]: | ||
| 1.6. | Posizione e disposizione del motore: | ||
| 1.7. | Cabina di guida (a guida avanzata o normale) [z]: |
| 1.8. | Guida: a destra/a sinistra [1] | |
| 1.8.1. | Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra [1] | |
| 1.9. | Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone o un rimorchio ad asse centrale; specificare i veicoli adibiti al trasporto di |
| merci a temperatura controllata: |
| 2. | MASSE E DIMENSIONI [e] (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) |
| 2.1. | Interasse o interassi (a pieno carico) [f]: |
| 2.1.1. | Semirimorchi |
| 2.1.1.1. | Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: | ||
| 2.1.1.2. | Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del | ||
| semirimorchio: |
| 2.1.1.3. | Interasse speciale del semirimorchio [conformemente al punto 7.6.1.2 dell'allegato I della direttiva 97/27/CE del |
| Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 25 agosto 1997, n. L 233): |
| 2.2. | Veicoli trattori di semirimorchi |
| 2.2.1. | Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) [g]: | ||
| 2.2.2. | Altezza massima della ralla (normalizzata) [h]: |
| 2.3. | Carreggiata(e) e larghezza(e) degli assi |
| 2.3.1. | Carreggiata di ciascun asse sterzante [i]: | ||
| 2.3.2. | Carreggiata di tutti gli altri assi [i]: | ||
| 2.3.3. | Larghezza dell'asse posteriore più largo: | ||
| 2.3.4. | Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna dei pneumatici, esclusa la | ||
| sporgenza dei pneumatici al suolo): |
| 2.4. | Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo | |
| 2.4.1. | Telaio non carrozzato |
| 2.4.1.1. | Lunghezza [j]: | ||
| 2.4.1.1.1. | Lunghezza massima ammissibile: | ||
| 2.4.1.1.2. | Lunghezza minima ammissibile: | ||
| 2.4.1.2. | Larghezza [k]: | ||
| 2.4.1.2.1. | Larghezza massima ammissibile: | ||
| 2.4.1.2.2. | Larghezza minima ammissibile: |
| 2.4.1.3. | Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di |
| marcia): | |||
| 2.4.1.4. | Sbalzo anteriore [m]: | ||
| 2.4.1.4.1. | Angolo di attacco [na]: | ° | |
| 2.4.1.5. | Sbalzo posteriore [n]: | ||
| 2.4.1.5.1. | Angolo di uscita [nb]: | ° | |
| 2.4.1.5.2. | Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio [nd]: |
| 2.4.1.6. | Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A) |
| 2.4.1.6.1. | Tra gli assi: | ||
| 2.4.1.6.2. | Sotto l'asse o gli assi anteriori: | ||
| 2.4.1.6.3. | Sotto l'asse o gli assi posteriori: | ||
| 2.4.1.7. | Angolo di rampa [nc]: | gradi |
| 2.4.1.8. | Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o finiture interne e/o attrezzatura e/o carico |
| utile: |
| 2.4.2. | Telaio carrozzato | |
| 2.4.2.1. | Lunghezza [j]: | |
| 2.4.2.1.1. | Lunghezza della superficie di carico: | |
| 2.4.2.2. | Larghezza [k]: | |
| 2.4.2.2.1. | Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): | |
| 2.4.2.3. | Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di | |
| marcia): | ||
| 2.4.2.4. | Sbalzo anteriore [m]: |
| 2.4.2.4.1. | Angolo di attacco [na]: | ° |
| 2.4.2.5. | Sbalzo posteriore [n]: |
| 2.4.2.5.1. | Angolo di uscita [nb]: | gradi |
| 2.4.2.5.2. | Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio [nd]: | |
| 2.4.2.6. | Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A) | |
| 2.4.2.6.1. | Tra gli assi: | |
| 2.4.2.6.2. | Sotto l'asse o gli assi anteriori: | |
| 2.4.2.6.3. | Sotto l'asse o gli assi posteriori: |
| 2.4.2.7. | Angolo di rampa [nc]: | gradi |
| 2.4.2.8. | Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente | |
| distribuito): | ||
| 2.4.2.9. | Posizione del baricentro del veicolo (M2 e M3 ) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso | |
| longitudinale, trasversale e verticale: | ||
| 2.4.3. | Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 e M3 ) | |
| 2.4.3.1. | Lunghezza [j]: | |
| 2.4.3.2. | Larghezza [k]: | |
| 2.4.3.3. | Altezza nominale (in ordine di marcia) [l] dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la |
| posizione normale di marcia): |
| 2.5 | Massa del telaio nudo (senza cabina, liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, ruota di scorta, |
| attrezzi e conducente): | |||
| 2.5.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi: |
| 2.6. | Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1 , con il dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, attrezzi, ruota di scorta se fornita e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il veicolo è munito dell'apposito sedile) [o] (massima e minima per ogni variante): | |
| 2.6.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, |
| carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): | |||
| 2.7. | Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: |
| 2.7.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, |
| carico gravante sul punto di aggancio: | |||
| 2.8. | Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore [y] [*]: |
| 2.8.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, |
| carico gravante sul punto di aggancio [*]: | |||
| 2.9. | Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: | ||
| 2.10. | Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: | ||
| 2.11. | Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di: | ||
| 2.11.1. | Rimorchio a timone: | ||
| 2.11.2. | Semirimorchio: | ||
| 2.11.3. | Rimorchio ad asse centrale: | ||
| 2.11.3.1. | Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di aggancio [p] e l'interasse: | ||
| 2.11.3.2. | Valore V massimo: | kN | |
| 2.11.4. | Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli [*]: |
| 2.11.5. | Il veicolo è/non è [1] idoneo al traino di carichi [punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE del Consiglio |
| (G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L 145) | |||
| 2.11.6. | Massa massima del rimorchio non frenato: | ||
| 2.12. | Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: | ||
| 2.12.1. | del veicolo a motore: | ||
| 2.12.2. | del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale: | ||
| 2.12.3. | Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore): | ||
| 2.13. | Fascia d'ingombro: | ||
| 2.14. | Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima: | kW/kg |
| 2.14.1. | Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della |
| combinazione di veicoli (conformemente al punto 7.10, allegato I, della direttiva 97/27/CE): | |||
| kW/kg | |||
| 2.15. | Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) ( +++ ): | % |
| 2.16. | Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali |
| valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): |
| 2.16.1. | Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono |
| ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: |
| 2.16.2. | Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio [sono ammissibili varie |
| indicazioni per ogni configurazione tecnica [*]: |
| 2.16.3. | Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione |
| [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: |
| 2.16.4. | Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono |
| ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: |
| 2.16.5. | Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla |
| circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica [#]: |
| 3. | MOTOPROPULSORE [q] [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., oppure in combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute [+] |
| 3.1. | Costruttore: | ||
| 3.1.1. | Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore): | ||
| 3.2. | Motore a combustione interna | ||
| 3.2.1. | Caratteristiche del motore | ||
| 3.2.1.1. | Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi [1]: | ||
| 3.2.1.2. | Numero e disposizione dei cilindri: | ||
| 3.2.1.2.1. | Alesaggio [r]: | mm | |
| 3.2.1.2.2. | Corsa [r]: | mm | |
| 3.2.1.2.3. | Ordine di accensione: | ||
| 3.2.1.3. | Cilindrata [s]: | cm3 | |
| 3.2.1.4. | Rapporto volumetrico di compressione [2]: | ||
| 3.2.1.5. | Disegno della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei | ||
| segmenti: | |||
| 3.2.1.6. | Regime minimo normale [2]: | giri/min | |
| 3.2.1.6.1. | Regime minimo elevato [2]: | giri/min |
| 3.2.1.7. | Tenore in volume dell'ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo [2]:%, dichiarato dal costruttore (soltanto motori ad accensione comandata) |
| 3.2.1.8. | Potenza massima netta [t]: | kW a | giri/min (dichiarata dal costruttore) |
| 3.2.1.9. | Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: | giri/min |
| 3.2.1.10. | Coppia massima netta [t]: | Nm a | giri/min (dichiarata dal costruttore) |
| 3.2.2. | Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN/etanolo | [1] | |
| 3.2.2.1. | RON, con piombo: | ||
| 3.2.2.2. | RON, senza piombo: |
| 3.2.2.3. | Bocchettone del serbatoio del carburante: orifizio ristretto/etichetta [1] | |
| 3.2.3. | Serbatoio(i) del carburante | |
| 3.2.3.1. | Serbatoio(i) di servizio |
| 3.2.3.1.1. | Numero, capacità e materiale: |
| 3.2.3.1.2. | Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di |
| sfiato e di ventilazione, le chiusure, valvole e i dispositivi di fissaggio: | |||
| 3.2.3.1.3. | Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: |
| 3.2.3.2. | Serbatoio(i) ausiliario(i) |
| 3.2.3.2.1. | Numero, capacità e materiale: |
| 3.2.3.2.2. | Disegno e descrizione tecnica del serbatoio o dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di |
| sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: | |||
| 3.2.3.2.3. | Disegno indicante chiaramente la posizione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo: | ||
| 3.2.4. | Alimentazione | ||
| 3.2.4.1. | A carburatore(i): sì/no [1] | ||
| 3.2.4.1.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.1.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.4.1.3. | Numero: | ||
| 3.2.4.1.4. | Regolazioni [2] |
| 3.2.4.1.4.1. | Getti: | |||
| 3.2.4.1.4.2. | Diffusori: | Oppure curva della mandata di carburante in | ||
| 3.2.4.1.4.3. | Livello in vaschetta: | funzione del flusso d'aria e delle regolazioni | ||
| 3.2.4.1.4.4. | Massa del galleggiante: | necessarie per rispettare la curva | ||
| 3.2.4.1.4.5. | Ago del galleggiante: |
| 3.2.4.1.5. | Sistema di avviamento a freddo: manuale/automatico [1]: | ||
| 3.2.4.1.5.1. | Principio/i di funzionamento: | ||
| 3.2.4.1.5.2. | Limiti di funzionamento/regolazioni [1] [2]: | ||
| 3.2.4.2. | A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no [1] | ||
| 3.2.4.2.1. | Descrizione del sistema: | ||
| 3.2.4.2.2. | Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza [1] | ||
| 3.2.4.2.3. | Pompa di iniezione | ||
| 3.2.4.2.3.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.2.3.2. | Tipo o tipi: |
| 3.2.4.2.3.3. | Mandata massima di carburante [1] [2]: . . . mm3 /corsa o ciclo alla velocità della pompa di: . . . giri/min, |
| oppure curva caratteristica: | |||
| 3.2.4.2.3.4. | Fasatura dell'iniezione [2]: | ||
| 3.2.4.2.3.5. | Curva dell'anticipo d'iniezione [2]: | ||
| 3.2.4.2.3.6. | Metodo di taratura: banco di prova/motore [1] | ||
| 3.2.4.2.4. | Regolatore | ||
| 3.2.4.2.4.1. | Tipo: | ||
| 3.2.4.2.4.2. | Punto di intercettazione | ||
| 3.2.4.2.4.2.1 | Punto di intercettazione sotto carico: | giri/min | |
| 3.2.4.2.4.2.2 | Punto di intercettazione a vuoto: | giri/min | |
| 3.2.4.2.5. | Tubazione dell'iniezione | ||
| 3 2 4.2.5.1. | Lunghezza: | mm | |
| 3 2 4.2.5.2. | Diametro interno: | mm |
| 3.2.4.2.6. | Iniettore(i) |
| 3.2.4.2.6.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.2.6.2. | Tipo o tipi: |
| 3.2.4.2.6.3. | Pressione di apertura [2]: | kPa, oppure curva caratteristica [2]: |
| 3.2.4.2.7. | Sistema di avviamento a freddo |
| 3.2.4.2.7.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.2.7.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.4.2.7.3. | Descrizione: | ||
| 3.2.4.2.8. | Dispositivo di avviamento ausiliario | ||
| 3.2.4.2.8.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.2.8.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.4.2.8.3. | Descrizione del sistema: | ||
| 3.2.4.2.9. | Unità di comando elettronico | ||
| 3.2.4.2.9.1 | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.2.9.2 | Descrizione del sistema: |
| 3.2.4.3. | A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no [1] | |
| 3.2.4.3.1. | Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo [1]/iniezione diretta/altro |
| (specificare) [1]: | |||
| 3.2.4.3.2. | Marca o marche: | ||
| 3.2.4.3.3. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.4.3.4. | Descrizione del sistema |
| 3.2.4.3.4.1. | Tipo o numero dell'unità di controllo: | ||||
| 3.2.4.3.4.2. | Tipo di regolatore del carburante: | ||||
| 3.2.4.3.4.3. | Tipo di sensore del flusso d'aria: | ||||
| 3.2.4.3.4.4. | Tipo di distributore del carburante: | ||||
| 3.2.4.3.4.5. | Tipo di regolatore di pressione: | In caso di sistemi diversi da quello a | |||
| 3.2.4.3.4.6. | Tipo di microinterruttore: | iniezione continua, fornire i dati | |||
| 3.2.4.3.4.7. | Tipo di vite per la regolazione del minimo: | equivalenti | |||
| 3.2.4.3.4.8. | Tipo di corpo della valvola a farfalla: | ||||
| 3.2.4.3.4.9. | Tipo di sensore della temperatura dell'acqua: | ||||
| 3.2.4.3.4.10. | Tipo di sensore della temperatura dell'aria: | ||||
| 3.2.4.3.4.11. | Tipo di interruttore termico: | ||||
| 3.2.4.3.5. | Iniettori: pressione di apertura [2]: | kPa, oppure curva caratteristica [2]: |
| 3.2.4.3.6. | Fasatura dell'iniezione: | ||
| 3.2.4.3.7. | Sistema di avviamento a freddo | ||
| 3.2.4.3.7.1. | Principio(i) di funzionamento: | ||
| 3.2.4.3.7.2. | Limiti di funzionamento/regolazioni [1] [2]: | ||
| 3.2.4.4. | Pompa di alimentazione |
| 3.2.4.4.1. | Pressione [2]: | kPa, oppure curva caratteristica [2]: |
| 3.2.5. | Impianto elettrico | |||
| 3.2.5.1. | Tensione nominale: | V, terminale a massa positivo/negativo [1] |
| 3.2.5.2. | Generatore |
| 3.2.5.2.1. | Tipo: | ||
| 3.2.5.2.2. | Potenza nominale: | VA | |
| 3.2.6. | Accensione | ||
| 3.2.6.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.6.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.6.3. | Principio di funzionamento: | ||
| 3.2.6.4. | Curva dell'anticipo [2]: | ||
| 3.2.6.5. | Fasatura iniziale [2]: | gradi prima del PMS | |
| 3.2.6.6. | Apertura dei contatti [2]: | mm | |
| 3.2.6.7. | Angolo di chiusura [2]: | gradi |
| 3.2.7. | Sistema di raffreddamento: liquido/aria [1] |
| 3.2.7.1. | Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: | ||
| 3.2.7.2. | Liquido | ||
| 3.2.7.2.1. | Natura del liquido: | ||
| 3.2.7.2.2. | Pompa/e di circolazione: sì/no [1] |
| 3.2.7.2.3. | Caratteristiche: | ,oppure |
| 3.2.7.2.3.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.7.2.3.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.7.2.4. | Rapporto(i) di trasmissione: | ||
| 3.2.7.2.5. | Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: | ||
| 3.2.7.3. | Aria | ||
| 3.2.7.3.1. | Ventilatore: sì/no [1] | ||
| 3.2.7.3.2. | Caratteristiche: | ,oppure | |
| 3.2.7.3.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.7.3.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.7.3.3. | Rapporto(i) di trasmissione: | ||
| 3.2.8. | Sistema di aspirazione | ||
| 3.2.8.1. | Compressore: sì/no [1] | ||
| 3.2.8.1.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.8.1.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.8.1.3. | Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: | kPa; eventuale | |
| valvola di sfiato): | |||
| 3.2.8.2. | Refrigeratore intermedio: sì/no [1] | ||
| 3.2.8.3. | Depressione all'aspirazione, a regime nominale e carico del 100% | ||
| minimo ammissibile: | kPa | ||
| massimo ammissibile: | kPa | ||
| 3.2.8.4. | Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, | ||
| prese d'aria supplementari, ecc.): | |||
| 3.2.8.4.1. | Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): | ||
| 3.2.8.4.2. | Filtro dell'aria, disegni: | oppure | |
| 3.2.8.4.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.8.4.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.8.4.3. | Silenziatore di aspirazione, disegni: | oppure | |
| 3.2.8.4.3.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.8.4.3.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.9. | Sistema di scarico | ||
| 3.2.9.1. | Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: | ||
| 3.2.9.2. | Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: | ||
| 3.2.9.3. | Contropressione massima ammissibile allo scarico, a regime nominale e carico del 100%: | kPa |
| 3.2.9.4. | Silenziatore(i) di scarico: silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se |
| influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore: | |||
| 3.2.9.5. | Ubicazione dell'uscita dello scarico: | ||
| 3.2.9.6. | Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: | ||
| 3.2.10. | Sezioni trasversali minime delle luci di entrata e di uscita: | ||
| 3.2.11. | Fasatura delle valvole o dati equivalenti |
| 3.2.11.1. | Alzata massima delle valvole e angoli di apertura e di chiusura, oppure particolari della fasatura di sistemi di |
| distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: | |||
| 3.2.11.2. | Campi di riferimento e/o di regolazione [1]: | ||
| 3.2.12. | Misure contro l'inquinamento atmosferico | ||
| 3.2.12.1. | Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): |
| 3.2.12.2. | Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci) |
| 3.2.12.2.1. | Convertitore catalitico: sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.1.1. | Numero di convertitori catalitici e di elementi: | ||
| 3.2.12.2.1.2. | Dimensioni, forma e volume del convertitore o dei convertitori catalitici: | ||
| 3.2.12.2.1.3. | Tipo di reazione catalitica: | ||
| 3.2.12.2.1.4. | Contenuto totale di metalli preziosi: | ||
| 3.2.12.2.1.5. | Concentrazione relativa: | ||
| 3.2.12.2.1.6. | Substrato (struttura e materiale): | ||
| 3.2.12.2.1.7. | Densità delle celle: | ||
| 3.2.12.2.1.8. | Tipo di alloggiamento del convertitore o dei convertitori catalitici: |
| 3.2.12.2.1.9. | Posizione del convertitore o dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento rispetto al |
| condotto di scarico): | |||
| 3.2.12.2.1.10. | Schermo termico: sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.2. | Sensore di ossigeno: sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.2.1. | Tipo: | ||
| 3.2.12.2.2.2. | Posizione: | ||
| 3.2.12.2.2.3. | Campo di regolazione: | ||
| 3.2.12.2.3. | Iniezione di aria: sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.3.1. | Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.): | ||
| 3.2.12.2.4. | Ricircolo dei gas di scarico: sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.4.1. | Caratteristiche (portata, ecc.): |
| 3.2.12.2.5. | Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.5.1. | Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: | ||
| 3.2.12.2.5.2. | Disegno del sistema di controllo dei vapori: | ||
| 3.2.12.2.5.3. | Disegno del filtro di carbone: | ||
| 3.2.12.2.5.4. | Massa del carbone attivo: | grammi: | |
| 3.2.12.2.5.5. | Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: | ||
| 3.2.12.2.5.6. | Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: | ||
| 3.2.12.2.6. | Intercettatore di particelle: sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.6.1. | Dimensioni, forma e capacità dell'intercettatore di particelle: | ||
| 3.2.12.2.6.2. | Tipo e progetto dell'intercettatore di particelle: | ||
| 3.2.12.2.6.3. | Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): | ||
| 3.2.12.2.6.4. | Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegni: | ||
| 3.2.12.2.7. | Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no [1] | ||
| 3.2.12.2.7.1. | Descrizione scritta e/o disegno della spia di malfunzionamento (MI): | ||
| 3.2.12.2.7.2. | Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: | ||
| 3.2.12.2.7.3. | Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di: | ||
| 3.2.12.2.7.3.1 | Motori ad accensione comandata [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.1.1. | Controllo del catalizzatore [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.1.2. | Individuazione dell'accensione irregolare [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.1.3. | Controllo del sensore di ossigeno [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.1.4. | Altri componenti controllati dal sistema OBD [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.2. | Motori ad accensione spontanea [1] | ||
| 3.2.12.2.7.3.2.1. | Controllo del catalizzatore [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.2.2. | Controllo dell'intercettatore di particelle [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.2.3. | Controllo del sistema di alimentazione elettronica [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.3.2.4. | Altri componenti controllati dal sistema OBD [1]: | ||
| 3.2.12.2.7.4. | Criteri di attivazione della spia MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico): | ||
| 3.2.12.2.7.5. | Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): | ||
| 3.2.12.2.8. | Altri sistemi (descrizione e funzionamento): | ||
| 3.2.13. | Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): |
| 3.2.14. | Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non sono compresi in |
| altre voci): | |||
| 3.2.15. | Sistema di alimentazione a GPL: sì/no [1] |
| 3.2.15.1. | Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 6 aprile 1970, n. L 76) (quando la direttiva sarà modificata in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): |
| 3.2.15.2. | Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL | ||
| 3.2.15.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.15.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.15.2.3. | Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: | ||
| 3.2.15.3. | Altra documentazione |
| 3.2.15.3.1. | Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL e viceversa: |
| 3.2.15.3.2. | Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): | ||
| 3.2.15.3.3. | Disegno del simbolo: | ||
| 3.2.16. | Sistema di alimentazione a GN: sì/no [1] |
| 3.2.16.1. | Numero di omologazione CE, conformemente alla direttiva 70/221/CEE (quando la direttiva sarà modificata |
| in modo da includere i serbatoi per carburanti gassosi): | |||
| 3.2.16.2. | Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GN | ||
| 3.2.16.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.2.16.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.2.16.2.3. | Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: | ||
| 3.2.16.3. | Altra documentazione |
| 3.2.16.3.1. | Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN e viceversa: |
| 3.2.16.3.2. | Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): |
| 3.2.16.3.3. | Disegno del simbolo: | ||
| 3.3. | Motore elettrico | ||
| 3.3.1. | Tipo (avvolgimento, eccitazione): | ||
| 3.3.1.1. | Massima potenza oraria: | kW | |
| 3.3.1.2. | Tensione di esercizio: | V | |
| 3.3.2. | Batteria | ||
| 3.3.2.1. | Numero di elementi: | ||
| 3.3.2.2. | Massa: | kg |
| 3.3.2.3. | Capacità: | A/h (Amp./ora) | |
| 3.3.2.4. | Ubicazione: |
| 3.4. | Altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari relativi alle parti di detti motori o propulsori): |
| 3.5. | Emissioni di CO2 /consumo di carburante [u] (valori dichiarati dal costruttore) | |
| 3.5.1. | Emissioni massiche di CO2 |
| 3.5.1.1. | Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): | g/km | |
| 3.5.1.2. | Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): | g/km | |
| 3.5.1.3. | Emissioni massiche di CO2 (ciclo combinato): | g/km | |
| 3.5.2. | Consumo di carburante | ||
| 3.5.2.1. | Consumo di carburante (ciclo urbano): | l/100 km/m3/100 km [1] | |
| 3.5.2.2. | Consumo di carburante (ciclo extraurbano): | l/100 km/m3/100 km [1] | |
| 3.5.2.3. | Consumo di carburante (ciclo misto): | l/100 km/m3/100 km [1] | |
| 3.6. | Temperature ammesse dal costruttore | ||
| 3.6.1. | Sistema di raffreddamento | ||
| 3.6.1.1. | Raffreddamento a liquido | ||
| Temperatura massima all'uscita: | K | ||
| 3.6.1.2. | Raffreddamento ad aria | ||
| 3.6.1.2.1. | Punto di riferimento: | ||
| 3.6.1.2.2. | Temperatura massima al punto di riferimento: | K | |
| 3.6.2. | Temperatura massima all'uscita del refrigeratore intermedio: | K |
| 3.6.3. | Temperatura massima dei gas di scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacente |
| alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: | K | ||
| 3.6.4. | Temperatura del carburante | ||
| minima: | K | ||
| massima: | K | ||
| 3.6.5. | Temperatura del lubrificante | ||
| minima: | K | ||
| massima: | K | ||
| 3.7. | Dispositivi azionati dal motore |
| Valore massimo ammissibile di potenza assorbita dai dispositivi azionati dal motore, come specificato e alle condizioni di funzionamento di cui al punto 5.1.1, allegato I della direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 31 dicembre 1980, n. L 375), per ciascuno dei regimi del motore definiti al punto 4.1, allegato III, della direttiva 88/77/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 9 febbraio 1988, n. L 36) |
| 3.7.1. | Minimo: | kW | |
| 3.7.2. | Intermedio: | kW | |
| 3.7.3. | Nominale: | kW | |
| 3.8. | Sistema di lubrificazione | ||
| 3.8.1. | Descrizione del sistema | ||
| 3.8.1.1. | Ubicazione del serbatoio del lubrificante: |
| 3.8.1.2. | Sistema di alimentazione (pompa, iniezione all'aspirazione, miscelazione con carburante, ecc.) [1] |
| 3.8.2. | Pompa di lubrificazione | ||
| 3.8.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.8.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.8.3. | Miscela con carburante | ||
| 3.8.3.1. | Percentuale: | ||
| 3.8.4. | Refrigeratore dell'olio: sì/no [1] | ||
| 3.8.4.1. | Disegno(i): | oppure | |
| 3.8.4.1.1. | Marca o marche: | ||
| 3.8.4.1.2. | Tipo o tipi: |
| 3.9. | MOTORI A GAS (nel caso di sistemi con una diversa configurazione, fornire le informazioni equivalenti). |
| 3.9.1. | Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL [1] |
| 3.9.2. | Regolatore(i) di pressione o vaporizzatore/regolatore(i) di pressione [1] |
| 3.9.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.2.3. | Numero di stadi di riduzione della pressione: | ||
| 3.9.2.4. | Pressione allo stadio finale | ||
| minima: | kPa | ||
| massima: | kPa | ||
| 3.9.2.5. | Numero di punti principali di regolazione: | ||
| 3.9.2.6. | Numero di punti di regolazione del minimo: |
| 3.9.2.7. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.3. | Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta [1] |
| 3.9.3.1. | Regolazione del titolo della miscela: | ||
| 3.9.3.2. | Descrizione del sistema e/o diagramma e schemi: |
| 3.9.3.3. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.4. | Unità di miscelazione |
| 3.9.4.1. | Numero: | ||
| 3.9.4.2. | Marca o marche: | ||
| 3.9.4.3. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.4.4. | Posizione: | ||
| 3.9.4.5. | Possibilità di regolazione: |
| 3.9.4.6. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.5. | Iniezione nel collettore d'ammissione | |
| 3.9.5.1. | Iniezione: a punto singolo/multiplo [1] | |
| 3.9.5.2. | Iniezione: continua/simultanea/sequenziale [1] | |
| 3.9.5.3. | Dispositivo di iniezione |
| 3.9.5.3.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.5.3.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.5.3.3. | Possibilità di regolazione: |
| 3.9.5.3.4. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.5.4. | Pompa di alimentazione (se del caso) |
| 3.9.5.4.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.5.4.2. | Tipo o tipi: |
| 3.9.5.4.3. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.5.5. | Iniettore(i) |
| 3.9.5.5.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.5.5.2. | Tipo o tipi: |
| 3.9.5.5.3. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.6. | Iniezione diretta | |
| 3.9.6.1. | Pompa di iniezione/regolatore di pressione [1] |
| 3.9.6.1.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.6.1.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.6.1.3. | Fasatura dell'iniezione: |
| 3.9.6.1.4. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.6.2. | Iniettore(i) | ||
| 3.9.6.2.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.6.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.6.2.3. | Pressione di apertura oppure curva caratteristica [2]: |
| 3.9.6.2.4. | Numero di omologazione CE conformemente alla direttiva | / | /CE: |
| 3.9.7. | Unità di comando elettronico |
| 3.9.7.1. | Marca o marche: | ||
| 3.9.7.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.7.3. | Possibilità di regolazione: |
| 3.9.8. | Dispositivo specifico a GN | |
| 3.9.8.1. | Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburanti specifici) | |
| 3.9.8.1.1. | Composizione del carburante: |
| methano (CH4): | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole | |||
| ethano (C2 H6): | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole | |||
| propano (C3 H8): | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole | |||
| butano (C4 H10): | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole | |||
| C5/C5+: | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole | |||
| ossigeno (O2): | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole | |||
| gas inerte (N2 , He ecc.): | base: . . . % mole | min. . . . % mole | max. . . . % mole |
| 3.9.8.1.2. | Iniettore(i) |
| 3.9.8.1.2.1 | Marca o marche: | ||
| 3.9.8.1.2.2. | Tipo o tipi: | ||
| 3.9.8.1.3. | Altro (se del caso): | ||
| 3.9.8.1.4. | Temperatura del carburante | ||
| minima: | K | ||
| massima: | K | ||
| allo stadio finale del regolatore di pressione per i motori a gas. | |||
| 3.9.8.1.5. | Pressione del carburante | ||
| minima: | kPa | ||
| massima: | kPa |
| allo stadio finale del regolatore di pressione per i soli motori a GN. | ||
| 3.9.8.2. | Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici) |
| 4. | TRASMISSIONE [v] |
| 4.1. | Disegno della trasmissione: | ||
| 4.2. | Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): | ||
| 4.2.1. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: | ||
| 4.3. | Momento d'inerzia del volano motore: | ||
| 4.3.1. | Momento d'inerzia supplementare in folle: | ||
| 4.4. | Frizione (Tipo): | ||
| 4.4.1. | Conversione della coppia massima: | ||
| 4.5. | Cambio | ||
| 4.5.1. | Tipo (manuale/automatico/continuo) [1] | ||
| 4.5.2. | Posizione rispetto al motore: | ||
| 4.5.3. | Sistema di comando: | ||
| 4.6. | Rapporti di trasmissione |
| Marcia | Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) | Rapporto(i) finale di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Rapporti totali di trasmissione | ||
| Massimo per cambio continuo [1] | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| . . . | |||||
| Minimo per cambio continuo [1] | |||||
| Retromarcia |
| [1] Trasmissione variabile continua | ||
| 4.7. | Velocità massima del veicolo (in km/h) [w]: |
| 4.8. | Tachimetro (nel caso di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione) |
| 4.8.1. | Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: | ||
| 4.8.2. | Costante dello strumento: |
| 4.8.3. | Tolleranza del meccanismo di misura [conformemente al punto 2.1.3, allegato II, della direttiva 75/443/CEE |
| del Consiglio (G.U.C.E. 26 luglio 1975, n. L 196): |
| 4.8.4. | Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2, allegato II, della direttiva 75/443/CEE o dati |
| equivalenti): | |||
| 4.8.5. | Disegno della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: | ||
| 4.9. | Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo [1] |
| 5. | ASSI | ||
| 5.1. | Descrizione di ciascun asse: | ||
| 5.2. | Marca: | ||
| 5.3. | Tipo: | ||
| 5.4. | Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: | ||
| 5.5. | Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: |
| 6. | SOSPENSIONE | ||
| 6.1. | Disegno degli organi di sospensione: | ||
| 6.2. | Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo di assi o ruota: | ||
| 6.2.1. | Regolazione del livello: sì/no/facoltativo [1] | ||
| 6.2.2. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: | ||
| 6.2.3. | Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no [1] |
| 6.2.3.1. | Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no [1] |
| 6.2.3.2. | Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: |
| 6.3. | Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): |
| 6.4. | Stabilizzatori: sì/no/facoltativo [1] | ||
| 6.5. | Ammortizzatori: sì/no/facoltativo [1] | ||
| 6.6. | Pneumatici e ruote |
| 6.6.1. | Combinazione(i) pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per i pneumatici della categoria Z, destinati ad essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, sono fornite informazioni equivalenti; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura) |
| 6.6.1.1. | Assi | ||
| 6.6.1.1.1. | Asse 1: | ||
| 6.6.1.1.2. | Asse 2: | ||
| ecc. | |||
| 6.6.1.2. | Ruota di scorta (se presente): | ||
| 6.6.2. | Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento | ||
| 6.6.2.1. | Asse 1: | ||
| 6.6.2.2. | Asse 2: | ||
| ecc. | |||
| 6.6.3. | Pressione(i) dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: | kPa |
| 6.6.4. | Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, |
| raccomandata dal costruttore: | |||
| 6.6.5. | Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio: |
| 7. | DISPOSITIVO DI STERZO |
| 7.1. | Schema dell'asse o degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo: |
| 7.2. | Trasmissione e comando |
| 7.2.1. | Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): | ||
| 7.2.2. | Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o | ||
| anteriore): | |||
| 7.2.2.1. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: | ||
| 7.2.3. | Tipo degli eventuali servocomandi: | ||
| 7.2.3.1. | Modo e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi: |
| 7.2.4. | Schema complessivo del meccanismo di sterzo, con indicazione della posizione nel veicolo dei vari dispositivi |
| che influenzano il comportamento dello sterzo: | |||
| 7.2.5. | Schema o schemi del comando(i) dello sterzo: | ||
| 7.2.6. | Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: |
| 7.3. | Angolo massimo di sterzata delle ruote |
| 7.3.1. | A destra: | gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): | |||
| 7.3.2. | A sinistra: | gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): |
| 8. | FRENI | |
| Devono essere forniti i seguenti dati, compresi, se del caso, i mezzi di identificazione: | ||
| 8.1. | Tipo e caratteristiche dei freni [conformemente al punto 1.6, allegato I, della direttiva 71/320/CEE del Consiglio G.U.C.E. 6 settembre 1971, n. L 202) con disegno (ad esempio: tamburi o dischi, ruote frenate, trasmissione alle ruote frenate, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici efficaci di frenatura, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, massa dei tamburi, dispositivi di regolazione, parti interessate dell'asse o degli assi e della |
| sospensione): |
| 8.2. | Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno dei seguenti sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.2, allegato I, della direttiva 71/320/CEE) con, ad esempio, la trasmissione e il comando (costruzione, regolazione, rapporti di leva, accessibilità del comando e sua posizione, comandi dei nottolini di arresto nel caso di trasmissione meccanica, caratteristiche degli elementi principali della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri dei freni o componenti equivalenti nel caso di sistemi elettrici di frenatura) |
| 8.2.1. | Sistema di frenatura di servizio: | ||
| 8.2.2. | Sistema di frenatura di soccorso: | ||
| 8.2.3. | Sistema di frenatura di stazionamento: | ||
| 8.2.4. | Eventuali sistemi supplementari di frenatura: | ||
| 8.2.5. | Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: | ||
| 8.3. | Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un | ||
| rimorchio: |
| 8.4. | Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio dotato di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici [1]: sì/no [1] |
| 8.5. | Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo [1] |
| 8.5.1. | Per i veicoli muniti di sistemi antibloccaggio, descrizione del funzionamento del sistema (compresi gli elementi |
| elettronici), curva di bloccaggio elettrico e schema del circuito idraulico o pneumatico: |
| 8.6. | Calcoli e curve conformemente al punto 1.1.4.2, allegato II, della direttiva 71/320/CEE (o, se applicabile, |
| all'appendice dell'allegato XI): |
| 8.7. | Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura |
| servoassistiti): | |||
| 8.7.1. | Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nel serbatoio(i) di pressione: | ||
| 8.7.2. | Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi: |
| 8.8. | Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra le forze totali di frenatura applicate alla |
| circonferenza delle ruote e la forza esercitata sul comando: |
| 8.9. | Breve descrizione dei sistemi di frenatura (conformemente al punto 1.6, addendum dell'appendice 1, allegato |
| IX, della direttiva 71/320/CEE): |
| 8.10. | Se viene richiesta l'esenzione dalle prove di tipo I e/o di tipo II o di tipo III, indicare il numero del verbale |
| conformemente all'appendice 2, allegato VII, della direttiva 71/320/CEE: | |||
| 8.11. | Descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sistemi ausiliari di frenatura (di rallentamento): |
| 9. | CARROZZERIA | ||
| 9.1. | Tipo di carrozzeria: | ||
| 9.2. | Materiali e modalità di costruzione: | ||
| 9.3. | Porte di accesso, serrature e cerniere | ||
| 9.3.1. | Configurazione e numero delle porte: | ||
| 9.3.1.1. | Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: | ||
| 9.3.2. | Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle porte: | ||
| 9.3.3. | Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: |
| 9.3.4. | Caratteristiche (comprese le dimensioni) degli accessi, dei gradini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: |
| 9.4. | Campo di visibilità [direttiva 77/649/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 19 ottobre 1977, n. L 267) | |
| 9.4.1. | Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i punti principali di riferimento e |
| di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri ed al punto R: |
| 9.4.2. | Disegno(i) o fotografia(e) che illustrano la posizione degli elementi compresi nel campo di visibilità di 180° |
| verso l'avanti: | |||
| 9.5. | Parabrezza ed altre vetrature | ||
| 9.5.1. | Parabrezza | ||
| 9.5.1.1. | Materiali impiegati: | ||
| 9.5.1.2. | Metodo di montaggio: | ||
| 9.5.1.3. | Angolo di inclinazione: | ||
| 9.5.1.4. | Numero(i) di omologazione CE: | ||
| 9.5.2. | Altri finestrini | ||
| 9.5.2.1. | Materiali impiegati: | ||
| 9.5.2.2. | Numero(i) di omologazione CE: |
| 9.5.2.3. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: |
| 9.5.3. | Vetratura del tetto apribile | ||
| 9.5.3.1. | Materiali impiegati: | ||
| 9.5.3.2. | Numero(i) di omologazione CE: | ||
| 9.5.4. | Altre vetrature | ||
| 9.5.4.1. | Materiali impiegati: | ||
| 9.5.4.2. | Numero(i) di omologazione CE: | ||
| 9.6. | Tergicristallo del parabrezza | ||
| 9.6.1. | Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): | ||
| 9.7. | Lavacristallo del parabrezza |
| 9.7.1. | Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) oppure, se omologato come entità tecnica, numero di |
| omologazione CE: | |||
| 9.8. | Dispositivi di sbrinamento e disappannamento | ||
| 9.8.1. | Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): | ||
| 9.8.2. | Consumo elettrico massimo: | kW |
| 9.9. (37) | Dispositivi per la visione indiretta | |
| 9.9.1. | Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio) | |
| 9.9.1.1. | Marca | |
| 9.9.1.2. | Marchio di omologazione CE | |
| 9.9.1.3. | Variante | |
| 9.9.1.4. | Disegno/i che consenta/no l'identificazione dello specchio e ne indichi/no la posizione rispetto alla struttura | |
| del veicolo | ||
| 9.9.1.5. | Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato | |
| 9.9.1.6. | Dispositivi opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore | |
| 9.9.1.7. | Breve descrizione dei componenti elettronici (se esistono) del sistema di regolazione | |
| 9.9.2. | Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi | |
| 9.9.2.1. | Tipo e caratteristiche (quali descrizione completa del dispositivo) |
| 9.9.2.1.1. | Per i dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, campo di luminanza, correzione dell'abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell'immagine, campo di |
| luminanza del monitor |
| 9.9.2.1.2. | Disegni sufficientemente particolareggiati che permettono di identificare il dispositivo completo, comprese le |
| istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione CE; | ||
| 9.10. | Finiture interne | |
| 9.10.1. | Protezione interna degli occupanti [direttiva 74/60/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 11 febbraio 1974, n. L 38) |
| 9.10.1.1. | Disegni o fotografie illustranti la posizione delle sezioni o viste allegate: |
| 9.10.1.2. | Fotografia o disegno illustrante la linea di riferimento, compresa la superficie esclusa (punto 2.3.1, allegato I, |
| della direttiva 74/60/CEE): |
| 9.10.1.3. | Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne illustranti le parti interne dell'abitacolo e i materiali impiegati (ad eccezione dei retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo |
| schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili (punto 3.2, allegato I, della direttiva 74/60/CEE): | |||
| 9.10.2. | Disposizione e identificazione dei comandi, spie e indicatori | ||
| 9.10.2.1. | Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: |
| 9.10.2.2. | Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo di cui alla |
| direttiva 78/316/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 28 marzo 1978, n. L 81), ove pertinenti: | |||
| 9.10.2.3. | Tabella riassuntiva |
| Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE: | ||
| Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo |
| Sim-bolo n. | Dispositivo | Comando/ indicatore [1] | Identificato dal simbolo [1] | Posizione [2] | Spia [1] | Identificato dal simbolo [1] | Posizione [2] | |
| 1 | Interruttore generale di illuminazione | |||||||
| 2 | Proiettori abbaglianti | |||||||
| 3 | Proiettori anabbaglianti | |||||||
| 4 | Luci di posizione (laterali) | |||||||
| 5 | Proiettore fendinebbia | |||||||
| 6 | Luce posteriore per nebbia | |||||||
| 7 | Dispositivo di regolazione dei proiettori | |||||||
| 8 | Luci di stazionamento | |||||||
| 9 | Indicatori di direzione | |||||||
| 10 | Segnalazione di emergenza | |||||||
| 11 | Tergicristallo del parabrezza | |||||||
| 12 | Lavacristallo del parabrezza | |||||||
| 13 | Tergicristallo e lavacristallo | |||||||
| 14 | Dispositivo tergifari | |||||||
| 15 | Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza | |||||||
| 16 | Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore | |||||||
| 17 | Ventilatore | |||||||
| 18 | Dispositivo di preriscaldamento (diesel) | |||||||
| 19 | Starter | |||||||
| 20 | Freni difettosi | |||||||
| 21 | Livello del carburante | |||||||
| 22 | Carica della batteria | |||||||
| 23 | Temperatura liquido di raffreddamento del motore |
| [1] x = disponibile |
| - = non disponibile o non disponibile separatamente | ||
| o = facoltativo |
| [2] d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia |
| c = in immediata prossimità |
| Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo |
| Sim-bolo n. | Dispositivo | Comando/ indicatore [1] | Identificato dal simbolo [1] | Posizione [2] | Spia [1] | Identificato dal simbolo [1] | Posizione [2] | |
| 1 | Freno di stazionamento | |||||||
| 2 | Tergicristallo del lunotto posteriore | |||||||
| 3 | Lavacristallo del lunotto posteriore | |||||||
| 4 | Tergicristallo e lavacristallo del lunotto posteriore | |||||||
| 5 | Tergicristallo a intermittenza | |||||||
| 6 | Segnalatore acustico | |||||||
| 7 | Cofano anteriore (motore) | |||||||
| 8 | Cofano posteriore (vano bagagli) | |||||||
| 9 | Cintura di sicurezza | |||||||
| 10 | Pressione olio del motore | |||||||
| 11 | Benzina senza piombo | |||||||
| [1] x = disponibile |
| - = non disponibile o non disponibile separatamente | ||
| o = facoltativo. |
| [2] d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia |
| c = in immediata prossimità |
| 9.10.3. | Sedili | ||
| 9.10.3.1. | Numero: | ||
| 9.10.3.2. | Posizione e disposizione: | ||
| 9.10.3.2.1. | Numero di posti a sedere: | ||
| 9.10.3.2.2. | Posti a sedere da utilizzare soltanto a veicolo fermo: | ||
| 9.10.3.3. | Massa: | ||
| 9.10.3.4. | Caratteristiche: per i sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni | ||
| 9.10.3.4.1. | dei sedili e loro ancoraggi: | ||
| 9.10.3.4.2. | del sistema di regolazione: | ||
| 9.10.3.4.3. | dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: | ||
| 9.10.3.4.4. | degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): | ||
| 9.10.3.4.5. | delle parti del veicolo utilizzate come ancoraggi: | ||
| 9.10.3.5. | Coordinate o schema del punto R [x] | ||
| 9.10.3.5.1. | Sedile del conducente: | ||
| 9.10.3.5.2. | Tutti gli altri posti a sedere: | ||
| 9.10.3.6. | Inclinazione prevista dello schienale | ||
| 9.10.3.6.1. | Sedile del conducente: | ||
| 9.10.3.6.2. | Tutti gli altri posti a sedere: | ||
| 9.10.3.7. | Corsa di regolazione del sedile | ||
| 9.10.3.7.1. | Sedile del conducente: | ||
| 9.10.3.7.2. | Tutti gli altri posti a sedere: | ||
| 9.10.4. | Poggiatesta | ||
| 9.10.4.1. | Tipo o tipi di poggiatesta: integrato/amovibile/separato [1] | ||
| 9.10.4.2. | Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: | ||
| 9.10.4.3. | Poggiatesta non ancora omologati |
| 9.10.4.3.1. | Descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del materiale o dei materiali di imbottitura ed eventualmente la posizione e le specificazioni dei supporti e degli elementi di ancoraggio al tipo |
| o ai tipi di sedile per cui è richiesta l'omologazione: | |||
| 9.10.4.3.2. | Poggiatesta «separati» | ||
| 9.10.4.3.2.1. | Descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta: | ||
| 9.10.4.3.2.2. | Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: | ||
| 9.10.5. | Sistema di riscaldamento dell'abitacolo |
| 9.10.5.1. | Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza il calore |
| del fluido di raffreddamento del motore: |
| 9.10.5.2. | Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento se questo utilizza come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore, comprendente: |
| 9.10.5.2.1. | Schema del sistema di riscaldamento illustrante la sua posizione nel veicolo: |
| 9.10.5.2.2. | Schema dello scambiatore di calore per i sistemi che utilizzano i gas di scarico a fini di riscaldamento o schema delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per i sistemi di riscaldamento che utilizzano l'aria di |
| raffreddamento del motore): |
| 9.10.5.2.3. | Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello |
| spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: |
| 9.10.5.2.4. | Specificazioni relative ad eventuali altri elementi importanti del sistema di riscaldamento, ad esempio la ventola, |
| con le rispettive caratteristiche di costruzione ed i dati tecnici: |
| 9.10.5.3. Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo |
| automatico (38): |
| 9.10.5.3.1. disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo (39). |
| 9.10.5.4. (40) | Consumo elettrico massimo: | kW |
------------------------
(37) Il presente punto 9.9 è stato così interamente sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2003/97/CE.
(38) Punto inserito dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE.
(39) Punto inserito dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE.
(40) Punto così rinumerato dall'allegato II della direttiva 2004/78/CE.
| 9.10.6. | Componenti che influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di urto [direttiva 74/297/CEE |
| del Consiglio (G.U.C.E. 20 giugno 1974, n. L 165) |
| 9.10.6.1. | Descrizione dettagliata, comprendente fotografie o disegni del tipo di veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo, compresi |
| gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: |
| 9.10.6.2. | Fotografie e/o disegni degli elementi del veicolo diversi da quelli descritti al punto 9.10.6.1 che, secondo il costruttore in accordo con il servizio tecnico, influiscono sul comportamento del meccanismo di sterzo in caso di |
| urto: |
| 9.10.7. | Comportamento alla combustione dei materiali utilizzati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore [direttiva 95/28/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 23 novembre 1995, n. L 281) |
| 9.10.7.1. | Materiale(i) impiegato(i) per il rivestimento interno del tetto | ||
| 9.10.7.1.1. | Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: | ||
| 9.10.7.1.2. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.1.2.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.1.2.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.1.2.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.1.2.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.2. | Materiale(i) impiegato(i) per la parete posteriore e le pareti laterali | ||
| 9.10.7.2.1. | Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: | ||
| 9.10.7.2.2. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.2.2.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.2.2.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.2.2.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.2.2.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.3. | Materiale(i) impiegato(i) per il pavimento | ||
| 9.10.7.3.1. | Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: | ||
| 9.10.7.3.2. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.3.2.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.3.2.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.3.2.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.3.2.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.4. | Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili | ||
| 9.10.7.4.1. | Materiale(i) impiegato(i) per l'imbottitura dei sedili | ||
| 9.10.7.4.2. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.4.2.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.4.2.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.4.2.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.4.2.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.5. | Materiale(i) impiegato(i) per le condotte di riscaldamento e di ventilazione | ||
| 9.10.7.5.1. | Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: | ||
| 9.10.7.5.2. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.5.2.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.5.2.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.5.2.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.5.2.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.6. | Materiale(i) impiegato(i) per i portabagagli | ||
| 9.10.7.6.1. | Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: | ||
| 9.10.7.6.2. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.6.2.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.6.2.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.6.2.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.6.2.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.7. | Materiale(i) impiegato(i) per altri scopi | ||
| 9.10.7.7.1. | Scopi previsti: | ||
| 9.10.7.7.2. | Numero(i) di omologazione CE di componente, se disponibile: | ||
| 9.10.7.7.3. | Materiale non omologato |
| 9.10.7.7.3.1. | Materiale(i) di base/designazione: | / |
| 9.10.7.7.3.2. | Materiale(i) composito/semplice [1], numero di strati [1]: | ||
| 9.10.7.7.3.3. | Tipo di rivestimento [1]: |
| 9.10.7.7.3.4. | Spessore massimo/minimo: | / | mm |
| 9.10.7.8. | Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli) | ||
| 9.10.7.8.1. | Numero(i) di omologazione CE di componente: | ||
| 9.10.7.8.2. | Dispositivo completo: sedile, divisorio, portabagagli, ecc.[1] |
| 9.11. | Sporgenze esterne [direttive del Consiglio 74/483/CEE (G.U.C.E. 2 ottobre 1974, n. L 266) e 92/114/CEE (G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 409) |
| 9.11.1. | Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate: |
| 9.11.2. | Disegni e/o fotografie, a titolo di esempio e se opportuni, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa d'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che può essere considerata essenziale (ad esempio: dispositivi di illuminazione). Se le parti sopraelencate non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, |
| da fotografie corredate se necessario dalle dimensioni e/o una descrizione: |
| 9.11.3. | Disegni delle parti della superficie esterna conformemente al punto 6.9.1, allegato I, della direttiva 74/483/CEE: |
| 9.11.4. | Disegno dei paraurti: | ||
| 9.11.5. | Disegno della linea del pianale: | ||
| 9.12. | Cinture di sicurezza e/o altri dispositivi di ritenuta |
| 9.12.1. | Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere utilizzati: |
| Marchio completo di omologazione CE | Eventuale variante | Dispositivo di regolazione della cintura in altezza | ||
| (indicare sì/no/facoltativo) | ||||
| L | ||||||
| Prima fila di sedili | C | |||||
| R | ||||||
| L | ||||||
| Seconda fila di sedili [1] | C | |||||
| R | ||||||
| (S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) | |
| [1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. | |
| 9.12.2. | Genere e posizione dei sistemi supplementari di ritenuta (indicare sì/no/facoltativo) | |
| Airbag anteriore | Airbag laterale | Pretensionatore |
| L | ||||||
| Prima fila di sedili | C | |||||
| R | ||||||
| L | ||||||
| Seconda fila di sedili [1] | C | |||||
| R | ||||||
| (S = lato sinistro, D = lato destro, C = centrale) | |
| [1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. |
| 9.12.3. | Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dimostrazione della loro conformità alla direttiva 76/115/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 gennaio 1976, n. L 24). (cioè numero di omologazione CE o verbale di |
| prova): | |||
| 9.12.4. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: | ||
| 9.13. | Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
| 9.13.1. | Fotografie e/o disegni della carrozzeria con la posizione e le dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i |
| punti R: |
| 9.13.2. | Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo su cui sono fissati (con |
| indicazione del materiale): |
| 9.13.3. | Designazione dei tipi [**] di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo: |
| Posizione dell'ancoraggio | |||
| Struttura del veicolo | Struttura del sedile |
| Prima fila di sedili | |||||
| Ancoraggi | esterni | |||||||
| Sedile di destra | inferiori | interni | ||||||
| Ancoraggio | ||||||||
| superiore |
| Ancoraggi | esterni | |||||||
| Sedile centrale | inferiori | interni | ||||||
| Ancoraggio | ||||||||
| superiore |
| Ancoraggi | esterni | |||||||
| Sedile di sinistra | inferiori | interni | ||||||
| Ancoraggio | ||||||||
| superiore |
| Seconda fila di sedili [1] | |||||
| Ancoraggi | esterni | |||||||
| Sedile di destra | inferiori | interni | ||||||
| Ancoraggio | ||||||||
| superiore |
| Ancoraggi | esterni | |||||||
| Sedile centrale | inferiori | interni | ||||||
| Ancoraggio | ||||||||
| superiore |
| Ancoraggi | esterni | |||||||
| Sedile di sinistra | inferiori | interni | ||||||
| Ancoraggio | ||||||||
| superiore |
| [1] La tabella può essere continuata nel caso di veicoli dotati di più di due file di sedili oppure se una stessa fila contiene più di tre sedili. |
| 9.13.4. | Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato nello schienale del sedile o |
| incorpora un dispositivo per la dissipazione dell'energia: |
| 9.14. | Alloggiamento delle targhe posteriori di immatricolazione (indicare, se del caso, il campo di dimensioni utilizzando eventualmente dei disegni) |
| 9.14.1. | Altezza da terra del bordo superiore: | ||
| 9.14.2. | Altezza da terra del bordo inferiore: | ||
| 9.14.3. | Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo: | ||
| 9.14.4. | Distanza dal bordo sinistro del veicolo: | ||
| 9.14.5. | Dimensioni (lunghezza × larghezza): | ||
| 9.14.6. | Inclinazione del piano rispetto alla verticale: | ||
| 9.14.7. | Angolo di visibilità nel piano orizzontale: | ||
| 9.15. | Protezione antincastro posteriore (direttiva 70/221/CEE) |
| 9.15.0. | Presenza: sì/no/incompleto [1] | |
| 9.15.1. | Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è costituita da un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: |
| 9.15.2. | Se si tratta di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE se il |
| dispositivo è omologato come entità tecnica: | |||
| 9.16. | Parafanghi [direttiva 78/549/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 26 giugno 1978, n. L 168) | ||
| 9.16.1. | Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda i parafanghi: |
| 9.16.2. | Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alla figura 1 dell'allegato I della direttiva 78/549/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme pneumatico/ruota: |
| 9.17. | Targhette regolamentari [direttiva 76/114/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 gennaio 1976, n. L 24) | |
| 9.17.1. | Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di |
| identificazione del veicolo: |
| 9.17.2. | Fotografie e/o disegni della parte ufficiale delle targhette ed iscrizioni (esempio, corredato di dimensioni): |
| 9.17.3. | Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio, corredato di dimensioni): |
| 9.17.4. | Dichiarazione del costruttore sulla conformità alle prescrizioni del punto 1.1.1 dell'allegato II della direttiva 76/114/CEE | |
| 9.17.4.1. | Precisare il significato dei caratteri utilizzati nella seconda parte, ed eventualmente nella terza parte, per |
| conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.3 della norma ISO 3779:1983: |
| 9.17.4.2. | Caratteri eventualmente utilizzati nella seconda parte per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della |
| norma ISO 3779:1983: | |||
| 9.18. | Soppressione delle perturbazioni radioelettriche |
| 9.18.1. | Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano |
| motore e della parte dell'abitacolo più vicina a detto vano: |
| 9.18.2. | Disegni/fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (ad esempio: |
| dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): | |||
| 9.18.3. | Tabella e disegno dell'apparecchiatura per il controllo delle perturbazioni radioelettriche: |
| 9.18.4. | Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della |
| resistenza nominale al metro lineare: | |||
| 9.19. | Protezione laterale [direttiva 89/297/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 124 del 5.5.1989) | ||
| 9.19.0. | Presenza: sì/no/incompleto [1] |
| 9.19.1. | Disegno delle parti del veicolo concernenti il dispositivo di protezione laterale, ovvero disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dello o degli assi, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio del dispositivo(i) di protezione laterale. Se la protezione laterale non è costituita da uno o più dispositivi specifici, il |
| disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: |
| 9.19.2. | Se si tratta di uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno del dispositivo(i) (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero(i) di omologazione CE di componente: |
| 9.20. | Dispositivo antispruzzi [direttiva 91/226/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 23 aprile 1991, n. L 103) |
| 9.20.0. | Presenza: sì/no/incompleto [1] |
| 9.20.1. | Breve descrizione del veicolo per quanto riguarda il dispositivo antispruzzi e i suoi elementi: | |
| 9.20.2. | Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzi e della sua posizione nel veicolo, con indicazione delle dimensioni di cui alle figure dell'allegato III della direttiva 1991/226/CEE, tenendo conto delle combinazioni estreme |
| pneumatico/ruota: | |||
| 9.20.3. | Numero(i) di omologazione CE del dispositivo o dei dispositivi eventuali antispruzzi: |
| 9.21. | Resistenza all'urto laterale [direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 8 luglio 1996, n. L 169) | |
| 9.21.1. | Descrizione dettagliata, comprendente fotografie e/o disegni, del veicolo per quanto concerne la struttura, le dimensioni, la concezione e i materiali delle pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), comprendente |
| precisazioni sul sistema di protezione: | |||
| 9.22. | Protezione antincastro anteriore |
| 9.22.1. | Disegni delle parti del veicolo concernenti la protezione antincastro anteriore, e cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse anteriore più largo, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il |
| disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: |
| 9.22.2. | Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione CE in quanto |
| entità tecnica: |
| 9.23. (41) | Protezione dei pedoni | |
| 9.23.1. (42) | È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati. |
------------------------
(41) Punto inserito dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.
(42) Punto inserito dall'articolo 6 della direttiva 2003/102/CE.
| 10. | DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA |
| 10.1. | Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione CE, intensità massima dei |
| proiettori abbaglianti, colore, spia: | |||
| 10.2. | Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: |
| 10.3. | Per ogni luce e catadiottro specificati nella direttiva 76/756/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 27 settembre 1976, n. L 262), |
| fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema): | |||
| 10.3.1. | Disegno illustrante l'estensione della superficie illuminante: |
| 10.3.2. | Metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.10 dei documenti di cui all'allegato II della |
| direttiva 76/756/CEE, punto 1): | |||
| 10.3.3. | Asse di riferimento e centro di riferimento: | ||
| 10.3.4. | Modo di funzionamento dei proiettori occultabili: | ||
| 10.3.5. | Eventuali disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: |
| 10.4. | Proiettori anabbaglianti: orientamento normale, conformemente al punto 6.2.6.1 dei documenti di cui all'allegato II della direttiva 76/756/CEE, punto 1 |
| 10.4.1. | Valore della regolazione iniziale: | ||
| 10.4.2. | Posizione dell'indicazione: |
| 10.4.3. | Descrizione/disegno [1] e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad | applicabile |
| esempio: automatico, manuale a scatti, a regolazione manuale | soltanto ai | ||||
| continua): | veicoli muniti di | ||||
| 10.4.4. | Dispositivo di comando: | dispositivo di | |||
| 10.4.5. | Segni di riferimento: | regolazione | |||
| 10.4.6. | Segni assegnati alle condizioni di carico: | dei proiettori |
| 10.5. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: |
| 11. | COLLEGAMENTI TRA I VEICOLI TRATTORI E I RIMORCHI O SEMIRIMORCHI | ||
| 11.1. | Classe e tipo dello o dei dispositivi di aggancio installati o da installare: | ||
| 11.2. | Caratteristiche D, U, S e V dello o dei dispositivi di aggancio installati o caratteristiche minime D, U, S | ||
| e V dello o dei dispositivi di attacco da installare: | da N |
| 11.3. | Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; informazioni supplementari se il tipo di aggancio è utilizzato soltanto per alcune |
| varianti o versioni del tipo di veicolo: | |||
| 11.4. | Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: | ||
| 11.5. | Numero(i) di omologazione CE: |
| 12. | VARIE | ||
| 12.1. | Segnalatore(i) acustico(i) | ||
| 12.1.1. | Ubicazione, modo di fissaggio, installazione ed orientamento del dispositivo(i), con le dimensioni: | ||
| 12.1.2. | Numero di dispositivi: | ||
| 12.1.3. | Numero(i) di omologazione CE: | ||
| 12.1.4. | Schema del circuito elettrico/pneumatico [1]: | ||
| 12.1.5. | Tensione o pressione nominale: | ||
| 12.1.6. | Disegno del supporto: | ||
| 12.2. | Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | ||
| 12.2.1. | Dispositivo di protezione | ||
| 12.2.1.1. | Descrizione dettagliata del tipo di veicolo per quanto riguarda la disposizione e la concezione del | ||
| comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione: | |||
| 12.2.1.2. | Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: | ||
| 12.2.1.3. | Descrizione tecnica del dispositivo: | ||
| 12.2.1.4. | Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura: | ||
| 12.2.1.5. | Immobilizzatore del veicolo | ||
| 12.2.1.5.1. | Numero di omologazione CE, se disponibile: | ||
| 12.2.1.5.2. | Immobilizzatori non ancora omologati | ||
| 12.2.1.5.2.1. | Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di | ||
| attivarlo inavvertitamente: | |||
| 12.2.1.5.2.2. | Sistema o sistemi sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo: | ||
| 12.2.1.5.2.3. | Numero di codici intercambiabili effettivi, se applicabile: | ||
| 12.2.2. | Sistema di allarme, se esiste | ||
| 12.2.2.1. | Numero di omologazione CE, se disponibile: | ||
| 12.2.2.2. | Sistemi di allarme non ancora omologati | ||
| 12.2.2.2.1. | Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo in relazione con il sistema di | ||
| allarme installato: | |||
| 12.2.2.2.2. | Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: | ||
| 12.2.3. | Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: | ||
| 12.3. | Dispositivo(i) di rimorchio | ||
| 12.3.1. | Anteriore: gancio/occhione/altro [1] | ||
| 12.3.2. | Posteriore: gancio/occhione/altro/nessuno [1] | ||
| 12.3.3. | Disegno o fotografia del telaio o della parte della carrozzeria del veicolo, indicante la posizione, la | ||
| costruzione ed il montaggio dello o dei dispositivi di rimorchio: | |||
| 12.4. | Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato ad influire sul consumo di | ||
| carburante (se non compreso in altre voci): | |||
| 12.5. | Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non | ||
| compreso in altre voci): | |||
| 12.6. | Limitatori di velocità [direttiva 92/24/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 1992, n. L 129) | ||
| 12.6.1. | Fabbricante(i): | ||
| 12.6.2. | Tipo o tipi: | ||
| 12.6.3. | Numero(i) di omologazione CE, se disponibile: | ||
| 12.6.4. | Velocità o gamma di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: | km/h |
| 13. | DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE, AVENTI PIÙ DI OTTO POSTI A SEDERE OLTRE AL SEDILE DEL CONDUCENTE |
| 13.1. | Classe del veicolo (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): | ||
| 13.1.1. | Numero di omologazione CE della carrozzeria omologata come entità tecnica separata: | ||
| 13.1.2. | Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata CE [costruttore(i) e tipi | ||
| di veicolo incompleto]: | |||
| 13.2. | Superficie disponibile per i passeggeri (m2) | ||
| 13.2.1. | Totale (S0): | ||
| 13.2.2. | Piano superiore (S0a) [1]: | ||
| 13.2.3. | Piano inferiore (S0b) [1]: | ||
| 13.2.4. | Per i passeggeri in piedi (S1): | ||
| 13.3. | Numero di passeggeri (seduti e in piedi) | ||
| 13.3.1. | Totale (N): | ||
| 13.3.2. | Piano superiore (Na] [1]: | ||
| 13.3.3. | Piano inferiore (Nb] [1]: | ||
| 13.4. | Numero di passeggeri seduti | ||
| 13.4.1. | Totale (A): | ||
| 13.4.2. | Piano superiore (Aa) [1]: | ||
| 13.4.3. | Piano inferiore (Ab) [1]: | ||
| 13.5. | Numero di porte di accesso: | ||
| 13.6. | Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di | ||
| comunicazione interna e mezze scale): | |||
| 13.6.1. | Totale: | ||
| 13.6.2. | Piano superiore [1]: | ||
| 13.6.3. | Piano inferiore [1]: | ||
| 13.7. | Volume dei vani bagagli (m3): | ||
| 13.8. | Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m2): | ||
| 13.9. | Dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (ad es. rampa, pedana | ||
| elevatrice, sistema di abbassamento), se il veicolo ne è munito: | |||
| 13.10. | Resistenza della sovrastruttura | ||
| 13.10.1. | Numero di omologazione CE, se disponibile: | ||
| 13.10.2. | Sovrastrutture non ancora omologate | ||
| 13.10.2.1. | Descrizione dettagliata della sovrastruttura del tipo di veicolo, con indicazione delle | ||
| dimensioni, della configurazione, dei materiali e dei punti di fissaggio al telaio: | |||
| 13.10.2.2. | Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla | ||
| resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo: | |||
| 13.10.2.3. | Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e | ||
| verticale: | |||
| 13.10.2.4. | Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali: | ||
| 13.11. | Punti della direttiva [2001/. . . /CE] da rispettare e dimostrare per questa unità tecnica: |
| 14. | DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE [direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. 16 gennaio 1999, n. L 11) |
| 14.1. | Equipaggiamento elettrico, conformemente alla direttiva 94/55/CE del Consiglio (G.U.C.E. 12 | ||
| dicembre 1994 , n. L 319): | |||
| 14.1.1. | Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori: | ||
| 14.1.2. | Tipo di disgiuntore: | ||
| 14.1.3. | Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria: | ||
| 14.1.4. | Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo: | ||
| 14.1.5. | Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma europea EN applicata: | ||
| 14.1.6. | Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida: | ||
| 14.2. | Prevenzione dei rischi di incendio | ||
| 14.2.1. | Tipo di materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida: | ||
| 14.2.2. | Tipo di scudo termico posto dietro la cabina di guida (se applicabile): | ||
| 14.2.3. | Posizione e isolamento termico del motore: | ||
| 14.2.4. | Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: | ||
| 14.2.5. | Tipo e concezione dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore: | ||
| 14.2.6. | Tipo, concezione e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione: |
| 14.3. | Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria, conformemente alla direttiva 94/55/CE |
| 14.3.1. | Descrizione delle misure destinate a soddisfare i requisiti relativi ai veicoli di tipo EX/II e | ||
| EX/III: | |||
| 14.3.2. | Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno: |
Note
[*] Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.
[**] Per i simboli e i segni da utilizzare, vedi i punti 1.1.3 e 1.1.4 dell'allegato III della direttiva 77/541/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 29 agosto 1977, n. L 220). Per le cinture del tipo «S», specificare la natura del tipo o dei tipi.
[***] Le informazioni relative ai componenti non vanno indicate qui se contenute nel relativo certificato di omologazione.
[+] I veicoli che possono essere alimentati sia con benzina, sia con carburante gassoso, ma nei quali il sistema a benzina è destinato a essere utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e dispone di un serbatoio di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati ai fini della prova veicoli funzionanti solo a carburante gassoso.
[+++] Solo allo scopo della definizione dei veicoli fuoristrada.
[#] Disposto in modo tale da rendere chiaro il valore effettivo per ogni configurazione del tipo di veicolo.
[1] Cancellare la dicitura inutile (quando le risposte possibili sono più di una, non è necessario cancellare la dicitura).
[2] Specificare la tolleranza.
[a] Per ogni dispositivo omologato la descrizione può essere sostituita da un rinvio all'omologazione. Inoltre, la descrizione non è necessaria per gli elementi la cui costruzione risulta chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati.
Per ogni voce che richiede un corredo di fotografie o di disegni, devono essere indicati i numeri dei documenti allegati corrispondenti.
[b] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente oggetto della presente scheda informativa, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione dal simbolo «?» (ad esempio, ABC??123??).
[c] Classificazione in base alle definizioni date nell'allegato II, parte A.
[d] Se possibile, designazione secondo le €norme, altrimenti indicare:
- la descrizione del materiale,
- il limite di snervamento,
- il carico di rottura,
- l'allungamento (in %),
- la durezza Brinell.
[e] Quando esiste una versione con cabina normale e una versione con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse per entrambi i casi.
[f] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.4.
[g] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.19.2.
[h] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.20.
[i] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.5.
[j] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.1 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE del Consiglio (G.U.C.E. 30 aprile 1992, n. L 113), allegato I, punto 2.4.1.
[k] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.2 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.2.
[l] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.3 e, per veicoli diversi dalla categoria M1, direttiva 97/27/CEE, allegato I, punto 2.4.3.
[m] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.6.
[n] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.7.
[na] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.10.
[nb] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.11.
[nc] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.9.
[nd] Norma ISO 612:1978, termine n. 6.18.1.
[o] La massa del conducente, ed eventualmente quella dell'accompagnatore, è valutata a 75 kg (di cui 68 kg per la massa dell'occupante e 7 kg per la massa del bagaglio, conformemente alla norma ISO 2416:1992), il serbatoio del carburante è riempito al 90% e gli altri sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli delle acque usate) al 100% della capacità indicata dal costruttore.
[p] Per «sbalzo del dispositivo di aggancio» si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana dell'asse o degli assi posteriori.
[q] Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli qui richiesti.
[r] Questo valore deve essere arrotondato al decimo di millimetro più vicino.
[s] Questo valore deve essere calcolato con p = 3,1416 ed arrotondato al cm 3 più vicino.
[t] Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1269/CEE.
[u] Determinata conformemente ai requisiti della direttiva 80/1268/CEE.
[v] I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.
[w] È ammessa una tolleranza del 5%.
[x] Per «punto R» o «punto di riferimento del posto a sedere» si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III della direttiva 77/649/CEE.
[y] Nel caso dei rimorchi o dei semirimorchi e dei veicoli agganciati ad un rimorchio o ad un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, questo carico, diviso per il valore normalizzato di accelerazione della gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.
[z] Per «guida avanzata» si intende una configurazione nella quale oltre la metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.
Allegato II (43)
Definizione delle categorie e dei tipi di veicoli
A. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI
A. Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:
(nelle definizioni che seguono, dove si fa riferimento alla «massa massima», si intende la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» di cui al punto 2.8 dell'allegato I)
| 1. | Categoria M: | Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote. |
| Categoria M1: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. | |
| Categoria M2: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t. | |
| Categoria M3: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. |
I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria M sono definiti nella parte C del presente allegato, rispettivamente al punto 1 (veicoli della categoria M1] e al punto 2 (veicoli delle categorie M2 e M3], da utilizzare ai fini ivi indicati.
| 2. | Categoria N: | Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote. |
| Categoria N1: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. | |
| Categoria N2: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t. | |
| Categoria N3: | Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. |
Nel caso di un veicolo destinato a trainare un semirimorchio o un rimorchio ad asse centrale, la massa da considerare ai fini della classificazione del veicolo è quella del veicolo trattore in ordine di marcia, cui va aggiunta la massa corrispondente al carico verticale statico massimo trasferito dal semirimorchio o dal rimorchio ad asse centrale al veicolo trattore e, se del caso, la massa massima del carico del veicolo trattore stesso.
I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria N sono definiti al punto 3 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.
| 3. | Categoria O: | Rimorchi (compresi i semirimorchi). |
| Categoria O1 : | Rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 t. | |
| Categoria O2 : | Rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t. | |
| Categoria O3 : | Rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t. | |
| Categoria O4 : | Rimorchi con una massa massima superiore a 10 t. |
Nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del rimorchio corrisponde al carico verticale statico e trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del semirimorchio o del rimorchio ad asse centrale agganciati, con carico massimo, al veicolo trattore.
I tipi di carrozzeria e i codici pertinenti dei veicoli della categoria O sono definiti al punto 4 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.
4. VEICOLI FUORISTRADA (simbolo G)
4.1. I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di:
- almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse,- almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo e se possono superare una pendenza del 30% calcolata per un veicolo senza rimorchio.
Devono inoltre soddisfare almeno cinque dei sei requisiti seguenti:
- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 20°,
- avere un angolo di rampa di almeno 20°,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 200 mm.
4.2. I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2 , M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti tre requisiti:
- avere almeno un asse anteriore e almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori anche se con possibilità di disinnestare la motricità di un asse,
- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,
- poter superare una pendenza del 25% calcolata per un veicolo senza rimorchio.
4.3. I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di ruote progettate per essere simultaneamente motrici, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse, oppure se soddisfano i seguenti requisiti:
- essere muniti di ruote che siano motrici per almeno la metà del loro numero,
- essere muniti di almeno un dispositivo di bloccaggio del differenziale o di almeno un meccanismo avente effetto analogo,
- poter superare una pendenza del 25% calcolata per un veicolo senza rimorchio, soddisfare almeno quattro dei seguenti sei requisiti:
- avere un angolo d'attacco di almeno 25°,
- avere un angolo di uscita di almeno 25°,
- avere un angolo di rampa di almeno 25°,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo entro gli assi di almeno 300 mm,
- avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.
4.4. Condizioni di carico e di verifica
4.4.1. I veicoli della categoria N1 con massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 devono essere in ordine di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente [cfr. nota [o] dell'allegato I].
4.4.2. I veicoli diversi da quelli del punto 4.4.1 devono essere caricati con la massa massima tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.
4.4.3. La verifica del superamento delle pendenze prescritte (25% e 30%) è eseguita mediante semplici calcoli. In via eccezionale, il servizio tecnico può però esigere che gli venga presentato un veicolo del tipo in questione per procedere ad una prova reale.
4.4.4. Per la misurazione degli angoli di aggancio, di uscita e di rampa non si tiene conto dei dispositivi di protezione antincastro.
4.5. Definizioni e schizzi dell'altezza libera dal suolo [per la definizione di angolo di aggancio, angolo di uscita e angolo di rampa cfr. allegato I, note [na], [nb] e [nc].
4.5.1. Per «altezza libera dal suolo tra gli assi» si intende la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo. Gli assi multipli sono considerati come un unico asse.
4.5.2. Per «altezza minima dal suolo di un asse» si intende la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.
Nessuna parte rigida del veicolo può sporgere sul settore tratteggiato del disegno. All'occorrenza, l'altezza libera dal suolo di più assi viene indicata in base alla loro disposizione, ad esempio 280/250/250.
4.6. Designazione combinata
Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N1 che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1 G.
5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali.
5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:
- posti a sedere e tavolo,
- cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,- attrezzatura di cucina,
- armadi o ripostigli.
Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile.
5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile.
5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto di feriti o ammalati gravi e dotati di apposite attrezzature speciali.
5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M adibiti al trasporto delle salme, dotati di apposite attrezzature speciali.
5.5. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3.
5.6. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.
5.7. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5, ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6.
I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati.
B. DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO
1. Relativamente alla categoria M1 :
Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).
Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- tipo della carrozzeria (ad esempio: berlina, due volumi, coupé, decappottabile, familiare, veicolo multiuso),
- motopropulsore:
- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
- numero e disposizione dei cilindri,
- differenze di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore),
- differenze di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).
Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo, in conformità dell'allegato VIII.
Per una versione non possono essere combinate più risposte ai seguenti parametri:
- massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile,
- cilindrata,
- potenza netta massima,
- tipo di cambio e numero di marce,
- numero massimo di sedili quale definito nella parte C dell'allegato II.
2. Relativamente alle categorie M2 e M3 :
Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- la categoria,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
- telaio/struttura autoportante, a un piano/a due piani, rigido/autosnodato (differenze ovvie e fondamentali),
- numero di assi,
- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).
Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- classe, quale definita nella direttiva 2001/../CE «Autobus» (solo per veicoli completi),
- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),
- motopropulsore:
- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
- numero e disposizione dei cilindri,
- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
- ubicazione (anteriore, centrale, posteriore),
- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).
Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.
3. Relativamente alle categorie N1, N2 e N3 :
Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- la categoria,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
- telaio/pavimento (differenze ovvie e fondamentali),
- numero di assi,- motopropulsore (a combustione interna/elettrico/ibrido).
Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- concezione della struttura della carrozzeria (ad es.: autocarro a piattaforma/ribaltabile/a cisterna/semirimorchio trattore) (solo per veicoli completi),
- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),
- motopropulsore:
- principio di funzionamento (come al punto 3.2.1.1 dell'allegato III),
- numero e disposizione dei cilindri,
- differenze di potenza di oltre il 50% (potenza maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
- differenze di cilindrata di oltre il 50% (cilindrata maggiore pari a più di 1,5 volte la minore),
- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi motore (numero, posizione, interconnessione),
- assi sterzanti (numero e posizione).
Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo e soggetti alle prescrizioni dell'allegato VIII.
4. Relativamente alle categorie O1, O2, O3 e O4:
Un «tipo» comprende i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- il costruttore,
- la designazione del tipo stabilita dal costruttore,
- la categoria,
- gli aspetti essenziali di costruzione e di progettazione:
- telaio/struttura autoportante (differenze ovvie e fondamentali),
- numero di assi,
- rimorchio a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,
- tipo di sistema di frenatura (ad esempio: non frenato/a inerzia/assistito).
Per «variante» di un tipo si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda almeno i seguenti elementi essenziali:
- grado di costruzione (ad esempio: completo/incompleto),
- tipo della carrozzeria (ad esempio: caravan/piattaforma/cisterna) (solo per veicoli completi/completati),
- differenze della massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di oltre il 20% (massa maggiore pari a più di 1,2 volte la minore),
- assi sterzanti (numero e posizione).
Per «versione» di una variante si intendono i veicoli che consistono di una combinazione di elementi riportati nel fascicolo informativo.
5. Per tutte le categorie:
L'identificazione completa del veicolo unicamente in base alle designazioni del tipo, della variante e della versione, deve corrispondere a un'unica definizione precisa di tutte le caratteristiche tecniche necessarie ai fini della messa in circolazione del veicolo.
C. DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA
(solo per veicoli completi/completati)
Nell'allegato I, nell'allegato III, parte 1, punto 9.1 e nell'allegato IX, punto 37, il tipo di carrozzeria deve essere indicato con i seguenti codici:
| 1. | Autovetture (M1) | |
| AA Berlina | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.1, compresi anche i veicoli con più di quattro finestrini laterali | |
| AB Due volumi | Berlina (AA) dotata di un portellone nella parte posteriore del veicolo | |
| AC Familiare (Giardinetta) | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.4 | |
| AD Coupé | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.5 | |
| AE Decappottabile | Norma ISO 3833:1977, termine n. 3.1.1.6 | |
| AF Veicolo multiuso | Veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere AA-AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. Tuttavia, il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria M1 se soddisfa le seguenti condizioni: | |
| a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6; | ||
| un «posto a sedere» è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi «accessibili» dei sedili; | ||
| per «accessibili» s'intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi siano «accessibili», il costruttore deve impedirne materialmente l'uso, ad esempio coprendolo con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possano essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso; e | ||
| b) P - (M + N × 68) > N × 68 | ||
| dove: | ||
| P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile, in kg | ||
| M = massa in ordine di marcia, in kg | ||
| N = numero di posti a sedere escluso quello del conducente |
2. Veicoli a motore delle categorie M2 o M3
Veicoli della classe I (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)
CA A un piano
CB A due piani
CC Autosnodato a un piano
CD Autosnodato a due piani
CE A un piano e pianale ribassato
CF A due piani e pianale ribassato
CG Autosnodato a un piano e pianale ribassato
CH Autosnodato a due piani e pianale ribassato
Veicoli della classe II (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)
CI A un piano
CJ A due piani
CK Autosnodato a un piano
CL Autosnodato a due piani
CM A un piano e pianale ribassato
CN A due piani e pianale ribassato
CO Autosnodato a un piano e pianale ribassato
CP Autosnodato a due piani e pianale ribassato
Veicoli della classe III (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)
CQ A un piano
CR A due piani
CS Autosnodato a un piano
CT Autosnodato a due piani
Veicoli della classe A (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)
CU A un piano
CV A un piano e pianale ribassato
Veicoli della classe B (cfr. direttiva ../../CE «Autobus»)
CW A un piano
| 3. | Veicoli a motore della categoria N |
| BA | Autocarro | Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1 | |
| BB | Furgone | Autocarro con cabina integrata nella carrozzeria | |
| BC | Veicolo trattore per semirimorchi | Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1 | |
| BD | Veicolo trattore per rimorchi (trattore stradale) | Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.1.1 |
- Tuttavia, se un veicolo definito come BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3.500 kg:
- ha più di 6 posti a sedere escluso quello del conducente, oppure
- soddisfa le seguenti condizioni:
a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 6, e
b) P - (M + N × 68) Ä N × 68,
il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.
- Tuttavia, se un veicolo definito come BA, BB avente una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 3 500 kg, BC o BD soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) il numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, oppure
b) P - (M + N × 68) Ä N × 68,
il veicolo non è considerato come appartenente alla categoria N.
Per la definizione di «posti a sedere», P, M e N, cfr. parte C, punto 1, del presente allegato.
| 4. | Veicoli della categoria O |
| DA | Semirimorchio | Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.2 | |
| DB | Rimorchio a timone | Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.3 | |
| DC | Rimorchio ad asse centrale | Cfr. direttiva 97/27/CE «Masse e dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi», allegato I, punto 2.2.4 | |
| 5. | Veicoli per uso speciale | ||
| SA | Autocaravan | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.1) | |
| SB | Veicoli blindati | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.2) | |
| SC | Ambulanze | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.3) | |
| SD | Autofunebri | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.4) | |
| SE | Caravan | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.5) | |
| SF | Gru mobili | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6) | |
| SG | Altri veicoli per uso speciale | (cfr. allegato II, parte A, punto 5.6) |
------------------------
(43) Allegato da ultimo così sostituito dall'allegato II della direttiva 2001/116/CE, a decorrere dal 10 febbraio 2002.
Allegato III (44)
Scheda informativa per l'omologazione CE dei veicoli a motore
(Le noti esplicative figurano all'ultima pagina dell'allegato I)
Parte I
Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
A: per le categorie M e N
| 0. | DATI GENERALI |
| 0.1. | Marca (denominazione commerciale del costruttore): | ||
| 0.2. | Tipo: | ||
| 0.2.1. | Designazione(i) commerciale(i) (se disponibile): | ||
| 0.3. | Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]: | ||
| 0.3.1. | Posizione della marcatura: | ||
| 0.4. | Categoria del veicolo [c]: | ||
| 0.4.1. | Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: | ||
| 0.5. | Nome e indirizzo del costruttore: | ||
| 0.8. | Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: |
| 1. | CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO |
| 1.1. | Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: | ||
| 1.3. | Numero di assi e di ruote: | ||
| 1.3.2. | Numero e posizione degli assi sterzanti: | ||
| 1.3.3. | Assi motore (numero, posizione, interconnessione): | ||
| 1.4. | Telaio (se esiste) (disegno complessivo): | ||
| 1.6. | Posizione e disposizione del motore: |
| 1.8. | Guida: a destra/a sinistra [1] |
| 1.8.1. | Il veicolo è predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra [1] |
| 2. | MASSE E DIMENSIONI [e] (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni) |
| 2.1. | Interasse o interassi (a pieno carico) [f]: | ||
| 2.3.1. | Carreggiata di ciascun asse sterzante [i]: | ||
| 2.3.2. | Carreggiata di tutti gli altri assi [i]: |
| 2.4. | Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo |
| 2.4.2 | Telaio carrozzato |
| 2.4.2.1. | Lunghezza [j]: | ||
| 2.4.2.1.1. | Lunghezza della superficie di carico: | ||
| 2.4.2.2. | Larghezza [k]: | ||
| 2.4.2.2.1. | Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): | ||
| 2.4.2.3. | Altezza (in ordine di marcia) [l] (per le sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di | ||
| marcia): | |||
| 2.6. | Massa del veicolo carrozzato e, in caso di veicolo trattore di categoria diversa dalla categoria M1 , con il | ||
| dispositivo di aggancio se fornito dal costruttore, in ordine di marcia, oppure massa del telaio o del telaio | |||
| cabinato, senza carrozzeria e/o dispositivo di aggancio se il costruttore non li fornisce (compresi liquidi, | |||
| attrezzi, ruota di scorta e conducente e, per gli autobus di linea e gran turismo, un accompagnatore se il | |||
| veicolo è munito dell'apposito sedile) [o] (massima e minima per ogni variante): | |||
| 2.6.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, | ||
| carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima per ogni variante): | |||
| 2.7. | Massa minima del veicolo completato dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: | ||
| 2.8. | Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore [y] [*]: | ||
| 2.8.1. | Distribuzione di tale massa tra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, | ||
| carico gravante sul punto di aggancio [*]: | |||
| 2.9. | Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse: | ||
| 2.10. | Carico/massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi: |
| 2.11. | Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo a motore in caso di |
| 2.11.1. | Rimorchio a timone: | ||
| 2.11.2. | Semirimorchio: | ||
| 2.11.3. | Rimorchio ad asse centrale: | ||
| 2.11.4. | Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: |
| 2.11.5. | Il veicolo è/non è [1] idoneo al traino di carichi (punto 1.2 dell'allegato II della direttiva 77/389/CEE) |
| 2.11.6. | Massa massima del rimorchio non frenato: |
| 2.12. | Carico verticale statico/massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio |
| 2.12.1. | Del veicolo a motore: |
| 2.16. | Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo: se tali |
| valori sono indicati, devono essere verificati con i requisiti dell'allegato IV della direttiva 97/27/CE): |
| 2.16.1. | Massa massima a pieno carico ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione | ||
| [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: | |||
| 2.16.2. | Massa massima ammissibile su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, | ||
| in caso di un semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato | |||
| dal costruttore, quando è inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio | |||
| [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: | |||
| 2.16.3. | Massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla | ||
| circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: | |||
| 2.16.4. | Massa massima rimorchiabile ammissibile prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione | ||
| [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: | |||
| 2.16.5. | Massa massima ammissibile della combinazione di veicoli prevista per l'immatricolazione/ammissione alla | ||
| circolazione [sono ammissibili varie indicazioni per ogni configurazione tecnica (#)]: |
| 3. | MOTOPROPULSORE (q) [Nel caso di un veicolo funzionante a benzina, a carburante diesel, ecc., le voci sono ripetute. [+] |
| 3.1. | Costruttore: | ||
| 3.1.1. | Codice motore del costruttore quale apposto sul motore: |
| 3.2. | Motore a combustione interna |
| 3.2.1.1. | Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi [1] |
| 3.2.1.2. | Numero e disposizione dei cilindri: | ||
| 3.2.1.3. | Cilindrata [s]: | cm3 | |
| 3.2.1.8. | Potenza massima netta (t): | kWa giri/min (dichiarata dal costruttore) |
| 3.2.2. | Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN [1] |
| 3.2.2.1. | RON, con piombo: | ||
| 3.2.2.2. | RON, senza piombo: |
| 3.2.4. | Alimentazione |
| 3.2.4.1. | A carburatore(i): sì/no [1] |
| 3.2.4.2. | A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no [1] |
| 3.2.4.2.2. | Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza [1] |
| 3.2.4.3. | A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no [1] |
| 3.2.7. | Sistema di raffreddamento: liquido/aria [1] |
| 3.2.8. | Sistema di aspirazione |
| 3.2.8.1. | Compressore: sì/no [1] |
| 3.2.12. | Misure contro l'inquinamento atmosferico |
| 3.2.12.2. | Dispositivi supplementari contro l'inquinamento (se esistono e non sono compresi in altre voci) |
| 3.2.12.2.1. | Convertitore catalitico: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.2. | Sensore di ossigeno: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.3. | Iniezione diretta: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.4. | Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.5. | Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.6. | Intercettatore di particelle: sì/no [1] |
| 3.2.12.2.7. | Sistemi diagnostici di bordo (OBD): sì/no [1] |
| 3.2.12.2.8. | Altri sistemi (descrizione e funzionamento): | ||
| 3.2.13. | Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): |
| 3.2.15. | Sistema di alimentazione a GPL: sì/no [1] [1] |
| 3.2.16. | Sistema di alimentazione a GN: sì/no [1] |
| 3.3. | Motore elettrico |
| 3.3.1. | Tipo (avvolgimento, eccitazione): |
| 3.3.1.1. | Massima potenza oraria: ... kW |
| 3.3.1.2. | Tensione di esercizio: ... V |
| 3.3.2. | Batteria |
| 3.3.2.4. | Ubicazione: |
| 3.6.5. | Temperatura del lubrificante |
| minima: ... °K | |
| massima: ... °K | |
| 4. | TRASMISSIONE [v] |
| 4.2. | Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): |
| 4.5. | Cambio |
| 4.5.1. | Tipo (manuale/automatico/continuo) [l] |
| 4.6. | Rapporti di trasmissione |
| Marcia | Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio) | Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice) | Rapporti totali di trasmissione | |
| Massimo per cambio continuo [1] [1] | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| ... | ||||
| Minimo per cambio continuo [1] [1] | ||||
| Retromarcia |
| [1] Trasmissione variabile continua. |
| 4.7. | Velocità massima del veicolo (in km/h) [w]: |
| 5. | ASSI |
| 5.1. | Descrizione di ciascun asse: | ||
| 5.2. | Marca: | ||
| 5.3. | Tipo: |
| 5.4. | Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: | ||
| 5.5. | Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: |
| 6. | SOSPENSIONE |
| 6.2. | Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: |
| 6.2.1. | Regolazione del livello: sì/no/facoltativo [1] |
| 6.2.3. | Sospensione pneumatica per l'asse o gli assi motore: sì/no [1] |
| 6.2.3.1. | Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no [1] |
| 6.2.3.2. | Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: |
| 6.6.1. | Combinazione/i pneumatico/ruota (per i pneumatici, indicare la designazione delle dimensioni, l'indice di capacità di carico minimo, il simbolo della categoria di velocità minima; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura) |
| 6.6.1.1. | Assi |
| 6.6.1.1.1. | Asse 1: | ||
| 6.6.1.1.2. | Asse 2: |
| ecc. |
| 6.6.1.2. | Ruota di scorta (se presente): |
| 6.6.2. | Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento: |
| 6.6.2.1. | Asse 1: | ||
| 6.6.2.2. | Asse 2: |
| ecc. | |
| 7. | DISPOSITIVO DI STERZO |
| 7.2. | Trasmissione e comando |
| 7.2.1. | Tipo di trasmissione dello sterzo (se del caso, precisare posteriore o anteriore): | ||
| 7.2.2. | Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o | ||