0 Premessa
Com’è noto, le procedure in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche, sono state innovate dalla direttiva 2007/46/CE, recepita con D.M. 28 aprile 2008.
Tale direttiva, che riordina il quadro delle precedenti disposizioni recate dalla direttiva 70/156/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ha esteso l’applicazione delle procedure comunitarie di omologazione a tutte le categorie degli autoveicoli e dei loro rimorchi.
Il calendario dell’adozione obbligatoria delle nuove procedure armonizzate, specificato nell’allegato XIX della direttiva 2007/46/CE, prevede una loro applicazione progressiva ed un conseguente regime transitorio, durante il quale le predette nuove procedure in materia di omologazione coesisteranno con quelle in vigore su base nazionale, queste ultime disciplinate dal D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
Altra rilevante caratterizzazione delle nuove procedure armonizzate, recate dalla direttiva 2007/46/CE, riguarda l’integrazione nel sistema comunitario di omologazione dei veicoli prodotti in piccole serie e le omologazioni individuali.
Nella fattispecie, nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE ricadono anche:
- omologazioni CE di piccole serie (art. 22, D.M. 28 aprile 2008);
- omologazioni nazionali di piccole serie (art. 23, D.M. 28 aprile 2008);
- omologazioni individuali (art. 24, D.M. 28 aprile 2008).
Per ognuna delle precedenti tipologie di omologazione, sono definite le specifiche procedure applicabili, sebbene siano in corso, a livello comunitario, ulteriori approfondimenti per una migliore definizione delle relative disposizioni tecniche ed amministrative a completamento di quanto già disciplinato dalla direttiva in argomento.
Tuttavia, anche in considerazione delle prime richieste di immissione in circolazione sul territorio nazionale di veicoli per i quali sono state già rilasciate omologazioni individuali da altri Stati della comunità europea, si ritiene necessario adottare specifiche disposizioni.
Nelle more di un aggiornamento delle procedure relative alle predette omologazioni e con gli obiettivi di:
- fornire un quadro riassuntivo delle procedure applicabili in materia di omologazioni, tenuto conto del vigente regime transitorio;
- stabilire disposizioni operative comuni concernenti il rilascio di omologazioni CE e nazionali di piccole serie, nonché il rilascio di omologazioni individuali;
- definire i criteri per il riconoscimento delle omologazioni rilasciate dagli altri Paesi comunitari, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
1. Omologazioni ai sensi del D.M. n. 277/2001
1.1. Omologazioni nazionali
Nella vigenza del regime transitorio, sopra specificato, si applicano le disposizioni e le procedure recate dal D.M. n. 277/2001 e dalle circolari applicative emanate in materia, nelle quali sono specificate, tra l’altro, le competenze per il rilascio delle omologazioni.
1.2. Omologazioni limitate per piccole serie
Si applicano le disposizioni e le procedure recate dal D.M. n. 277/2001 e dalle circolari applicative emanate in materia, nelle quali sono specificate, tra l’altro, le competenze per il rilascio delle omologazioni del presente punto.(D.M. riportato di seguito)
La validità delle omologazioni limitate per piccole serie è circoscritta al solo territorio nazionale e queste potranno essere rilasciate anche oltre i termini previsti nel predetto regime transitorio di cui all’allegato XIX al la direttiva 2007/46/CE.
2. Omologazioni ai sensi del D.M. 28 aprile 2008
2.1. Omologazioni CE
La competenza per il rilascio del provvedimento di omologazioni CE è della Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisone 2, quale autorità di omologazione.
2.2. Omologazioni CE di piccole serie
Le omologazione CE di piccole serie riguardano i soli veicoli di categoria M1, con i limiti quantitativi indicati nell’allegato XII, parte A, sezione 1 del D.M. 28 aprile 2008. Il numero di omologazione CE per piccole serie è caratterizzato dalla presenza, all’inizio della terza sezione, delle lettere “KS”.
La competenza per il rilascio e per le trasposizioni delle omologazioni CE di piccole serie è della Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 2, quale autorità di omologazione.
2.3. Omologazioni nazionali di piccole serie
Le omologazioni nazionali di piccole serie riguardano i veicoli di categorie diverse da M1, con i limiti quantitativi indicati nell’allegato XII, parte A, sezione 2 del D.M. 28 aprile 2008. Il numero di omologazione nazionale di piccole serie è caratterizzato dalla presenza, alla sezione II, delle lettere “NKS”.
La competenza per il rilascio delle omologazioni nazionali di piccole serie è della Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 2, quale autorità di omologazione.
2.4. Omologazioni individuali
Le omologazioni individuali sono di competenza dei servizi tecnici, così come individuati all’art. 3, comma 1, lettera ll), del D.M. 28 aprile 2008, che provvedono autonomamente alla emissione della scheda di omologazione individuale del veicolo.
Nel caso in cui l’omologazione individuale preveda l’esenzione ad una o più pertinenti disposizioni o l’applicazione di prescrizioni alternative, di cui all’allegato IV, ovvero all’allegato XI del D.M. 28 aprile 2008, il suo rilascio è subordinato al parere favorevole della Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 2.
Nella scheda di omologazione individuale, che è basata sul modello della scheda di omologazione CE, di cui all’allegato VI della direttiva 2007/46/CE, di seguito alla voce “Numero di omologazione” sono riportate le indicazione normalmente utilizzate per individuare il numero di verbale delle verifiche e prove. Tale procedura resterà temporaneamente in vigore in attesa della istituzione di un registro di numerazione centralizzato, al quale sarà possibile accedere con una opportuna maschera fornita dal sistema informativo dell’Amministrazione.
In merito alle richieste di immissione in circolazione di veicoli oggetto di omologazione individuale rilasciata da altro Stato membro, deve essere presentata la domanda di rilascio del certificato di approvazione ad un servizio tecnico, allegando:
- la scheda di omologazione individuale;
- la dichiarazione, rilasciata dall’autorità di omologazione, recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.
Nel caso in cui l’omologazione risulta rilasciata in base a tutte le pertinenti prescrizioni, di cui all’allegato IV ovvero all’allegato XI del D.M. 28 aprile 2008, il servizio tecnico rilascia il certificato di approvazione per la successiva immatricolazione del veicolo.
Se, invece, per il rilascio delle omologazioni sono state applicate prescrizioni alternative, ovvero è stata concessa esenzione a talune delle prescrizioni indicate nel precedente capoverso, il servizio tecnico invia copia della domanda con le proprie osservazioni alla suddetta Divisione 2, che procede alla valutazione dell’ammissibilità della richiesta e ne comunica gli esiti allo stesso servizio tecnico.
MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE - DECRETO 2 maggio 2001, n. 277
Disposizioni concernenti
le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità
tecniche.
(G.U. n. 160 del 12 luglio 2001)
Art.
1. Campo di applicazione
Art.
2. Definizioni
Art.
3. Competenze
Art.
4. Domanda e documentazione
Art.
5. Verifiche e prove
Art.
6. Rilascio delle omologazioni
Art.
7. Modifiche delle omologazioni
Art.
8. Dichiarazione di conformità
Art.
9. Deroghe e procedure alternative
Art.
10. Conformità della produzione
Art.
11. Notifica delle decisioni e dei ricorsi
Art.
12. Disposizioni abrogate
Allegato
I/a - Elementi essenziali per veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3,
O1, O2, O3, O4. Allegato
I/b
- Elementi essenziali per macchine agricole ed operatrici
Allegato
II
Allegato
III/a
Allegato
III/b
Allegato
IV
Allegato
V
Allegato
VI
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
Visto il codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1993, ed in particolare l'articolo
75, comma 3 che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti siano
stabilite le norme relative alle procedure di omologazione dei veicoli a motore
e loro rimorchi e loro componenti ed entità tecniche, nonché gli articoli 107
comma 3, e 114 commi 3 e 5, che prevedono rispettivamente per le macchine
agricole e per le macchine operatrici che con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.), siano stabilite le modalità per il rilascio delle omologazioni delle
predette macchine e loro componenti ed entità tecniche;
Visto il regolamento
di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992, così come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4
dicembre 1996;
Visti gli articoli 72 comma 8, 75 commi 5 e 6, 76 commi
6 e 7, 77 comma 1, 106 comma 7, del citato codice della strada;
Visto
l'articolo 17 commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988;
Vista la legge 28 luglio 1993 n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo
sullo spazio economico europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, e del
protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16
agosto 1993;
Sentito il comitato interministeriale per le macchine agricole
(C.I.M.A.) nella riunione del 5 gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 107, comma
3 del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, con cui è stato adottato il
regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione di
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Considerata la necessità di
armonizzare le vigenti procedure di omologazione con il quadro normativo
comunitario, e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di
semplificazione delle prassi amministrative in atto presso il Ministero dei
trasporti e della navigazione;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti e
della navigazione 8 maggio 1995 e 4 agosto 1998 di recepimento rispettivamente
delle direttive 92/53/CEE e 98/14/CE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri per l'omologazione dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994 relativo al recepimento della direttiva 92/61/CE
inerente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per
l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Vista la
legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del
Consiglio delle Comunità €pee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a
ruote;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1980, n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative alla
omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote, e norme di attuazione
delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche;
Visto il decreto 28 dicembre 1998, n. 148/T, del Ministro dei trasporti e
della navigazione, così come modificato dal decreto 25 luglio 2000, n. 94/T, del
Ministro dei trasporti e della navigazione, con cui è stato definito un nuovo
assetto delle strutture ministeriali;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 18 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23
agosto 1988, n. 400, nota n. 1236 del 5 aprile 2001 e relativa nota della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.96 del 19 aprile
2001;
Adotta il seguente regolamento:
1. Le norme del presente regolamento riguardano le
procedure di omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58 e 59 del codice della strada, nonché le procedure di
omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati
all’impiego nei suddetti veicoli.
2. Il
presente regolamento non riguarda le procedure di omologazione comunitaria
dei veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche destinate all’impiego nei
suddetti veicoli.
1. Ai fini del presente regolamento valgono le
definizioni di cui:
a) all’articolo 2 del decreto 8 maggio 1995 di
recepimento della direttiva
92/53/CEE, e successive modifiche, inerente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri per l’omologazione dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi;
b) all’articolo 2 del decreto 5 aprile 1994, e
successive modifiche, relativo al recepimento della direttiva
92/61/CEE per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;
c) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e
successive modifiche, relativo ai trattori agricoli e forestali a ruote.
2.
Si definisce, “Omologazione” l’atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107,
comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che
un tipo di veicolo, componente ed entità tecnica è conforme alle prescrizioni
tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso.
3.
Le omologazioni si distinguono in:
a) nazionali;
b) limitate per
piccole serie;c) temporanee.
4. Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle direttive
comunitarie sulla materia, la nozione di veicolo è definita dall’articolo 46 del
codice della strada, e la classificazione dei veicoli è indicata al comma 1
dell’articolo 47 del suddetto codice.
Art. 3.
Competenze
1. Al rilascio delle
omologazioni nazionali e temporanee di autoveicoli e loro rimorchi,
ciclomotori, filoveicoli e dei loro sistemi, macchine agricole ed
operatrici e dei loro sistemi, veicoli atipici, nonché al rilascio di
omologazioni di sistemi in adempimento di direttive comunitarie
particolari provvede: il “Ministero dei trasporti e della navigazione –
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre - Unità operativa MOT 2”, di seguito
denominato Ufficio del ministero.
2. Al rilascio di omologazioni
limitate per piccole serie, dei componenti e delle entità tecniche
relative ai veicoli di cui al comma 1, provvedono i Centri prova
autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, di seguito
denominati Centri. 3. All’effettuazione delle verifiche e prove di omologazione
dei veicoli di cui al comma 1, dei loro sistemi e dei componenti ed entità
tecniche ad essi destinati provvedono i Centri.
Art. 4. Domanda e
documentazione
1. Le richieste di
omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica
possono essere presentate dal costruttore o da un suo rappresentante
accreditato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione presso
un qualsiasi Centro.
2. Nel caso di veicoli, sistemi, componenti od entità
tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio
comunitario o negli stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo stipulato ad Oporto il 2 maggio 1992, la domanda va corredata
anche di un atto che attribuisca a persona, residente in uno Stato membro
della Unione europea, o in uno Stato aderente al suddetto Accordo, i
poteri a gestire l’omologazione nell’ambito delle responsabilità che la
definizione di “costruttore” implica. Gli atti di cui sopra debbono essere
conformi alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e
sull’autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati
presentati in occasione di una precedente omologazione, è sufficiente fare
riferimento a quest’ultima.
3. Alla domanda, redatta in triplice copia di cui
una in bollo, devono essere allegate le attestazioni dei versamenti effettuati
in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, e successive modificazioni. Nel caso di omologazione nazionale o
temporanea di veicoli, e di omologazione di sistemi, sulla copia che verrà
successivamente trasmessa all’Ufficio del Ministero deve essere apposto, a
cura del Centro, il timbro relativo all’avvenuto assolvimento virtuale
dell’imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della
tariffa applicata.
4. Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo
riportato nell’allegato II va allegata la documentazione informativa di cui:
a) all’articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche
per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed O;
b) all’articolo 3 del
predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i
veicoli della categoria L;
c) all’articolo 1 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per
le macchine agricole ed operatrici;
d) alla scheda informativa relativa a
ciascuna delle direttive particolari CE, ovvero ai regolamenti ECE-ONU
applicabili in alternativa, per la omologazione di sistemi, componenti ed entità
tecniche.
5. La documentazione informativa di cui al precedente comma 4 deve
essere presentata in triplice copia in carta semplice, secondo il formato A4 o
ad esso riconducibile, ed includere un indice del contenuto. In alternativa, la
scheda informativa e le schede di omologazione relative a ciascuna delle
direttive particolari CE o regolamenti ECE-ONU, previste al successivo comma 6,
possono essere fornite su supporto magnetico, secondo una procedura informatica
da concordare con i competenti Uffici del Ministero.
6. In caso di richiesta
di omologazione di veicoli, è facoltà del Centro richiedere, ad integrazione
della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche
illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica di determinate
strutture.
7. In deroga al precedente comma 4, se una o più schede di
omologazione relative a direttive CE o regolamenti ECE/ONU non sono disponibili
al momento della richiesta, in quanto in corso di emanazione da parte di altra
Autorità che rilascia l’omologazione, esse potranno essere presentate
successivamente al Centro, ma comunque, nel caso di omologazione nazionale e
temporanea, prima della trasmissione del fascicolo di omologazione al competente
Ufficio del Ministero. Laddove l’indisponibilità di tali documenti derivi dalla
circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di
omologazione in unica soluzione, alla domanda deve essere allegata una
documentazione contenente le notizie delle schede informative allegate ai
decreti di recepimento delle direttive particolari.
8. Nel caso in cui il
costruttore intenda richiedere contestualmente all’omologazione del tipo di
veicolo anche le omologazioni particolari di sistemi, componenti od entità
tecniche, per ognuna di esse deve essere presentata apposita domanda.
Art. 5. Verifiche e
prove
1. Completata l'istruttoria
della domanda, nonché la valutazione relativa alla conformità di produzione,
secondo le disposizioni emanate in merito dall'Ufficio del Ministero, il Centro
effettua le verifiche e prove previste dalle norme tecniche in base alle quali
l'omologazione è stata richiesta.
2. Il costruttore di veicoli, sistemi,
componenti od entità tecniche mette a disposizione del Centro i prototipi
di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche, nonché il personale e le
attrezzature necessarie per l’effettuazione delle prove presso le sedi
predisposte dal costruttore stesso.
3. Completate le verifiche e prove di
omologazione, deve essere redatto apposito verbale in carta semplice in triplice
copia, in cui viene riportato l'esito delle stesse secondo le vigenti norme
nazionali, ovvero i numeri delle omologazioni parziali CE o ECE-ONU risultanti
dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, od in questo
semplicemente richiamate, in quanto già depositate agli atti del Ministero dei
trasporti e della navigazione. è consentito fare riferimento anche ai numeri dei
verbali parziali, compilati a parte, relativi a prove effettuate dal Centro
medesimo o da altri Centri, secondo prescrizioni tecniche di singole direttive
CE o regolamenti ECE-ONU applicati.
4. Nell'ambito di una procedura di
omologazione in più fasi, nel verbale relativo a fasi successive alla prima deve
figurare anche la verifica della rispondenza del veicolo alle prescrizioni ed
informazioni necessarie per il successivo completamento contenute nella
scheda di omologazione ed informativa relativa alla fase precedente.
Art.
6. Rilascio delle omologazioni
1. Per il rilascio della
omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un sistema, il Centro invia
all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione costituito da:
a)
rapporto relativo alla possibilità di procedere al rilascio della omologazione
richiesta, che può far parte della stessa lettera di trasmissione del fascicolo;
b) domanda di omologazione in bollo che, nel caso di omologazione del tipo
di un veicolo, deve essere completata con le domande, anch'esse in bollo, delle
omologazioni particolari, ove richieste dal costruttore contestualmente alla
domanda di omologazione del veicolo stesso;
c) documentazione informativa in
duplice copia in carta semplice di cui al precedente articolo 4;
d) copia in
carta semplice dei verbali delle verifiche e prove.
2. Il Centro,
contestualmente, invia direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza
legale una copia in carta semplice dei verbali delle verifiche e prove
effettuate.
3. L'Ufficio del Ministero, accertata la regolarità della
pratica,procede ai seguenti adempimenti:
a) per i veicoli assegna un numero
di omologazione conformemente all'allegato IV;
b) emette la scheda di
omologazione in cui viene indicato il relativo numero di omologazione, completa
di un eventuale allegato recante i codici alfabetici che individuano le
versioni; c) redige l'estratto dei dati tecnici necessario per la stampa della
carta di circolazione del veicolo, e cura l'inserimento dei dati medesimi negli
archivi del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della
navigazione;
d) trasmette al Centro che ha istruito la pratica copia in
carta semplice della scheda di omologazione;
e) trasmette al costruttore o
alla sua rappresentanza legale l'originale in bollo della scheda di
omologazione, nonché copia incarta semplice della documentazione informativa di
cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del
numero di omologazione assegnato;
f) per i sistemi assegna un numero di
omologazione in conformità alle prescrizioni della direttiva CE o del
regolamento ECE/ONU in base al quale l'omologazione viene rilasciata.
4. Nel
caso di omologazione di componenti ed entità tecniche il Centro provvede ai
seguenti adempimenti:
a) assegna un numero di omologazione secondo le
prescrizioni della norma in base alla quale l'omologazione viene rilasciata,
concordando preventivamente con l'Ufficio del Ministero, in caso di applicazione
di direttiva CE, i numeri progressivi delle sezioni 4a e 5a di cui all'allegato
VII del decreto
4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE;
b) emette la
scheda di omologazione sulla quale viene indicato il relativo numero di
omologazione;
c) trasmette al costruttore l'originale in bollo della scheda
di omologazione, e copia in carta semplice della documentazione informativa di
cui al precedente articolo 4, sulla quale vengono riportati gli estremi del
numero di omologazione assegnato.
5. Le schede di omologazione di sistemi,
componenti ed entità tecniche relative ad omologazioni rilasciate in base a
norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto, quale
modello indicativo, nell'allegato III/a. Nei restanti casi la scheda di
omologazione è quella prevista dalla norma tecnica applicata.
Art.
7. Modifiche delle omologazioni
1. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, sistema,componente
ed entità tecnica omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione,
modifiche che interessino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di
omologazione, deve inoltrare domanda di modifica del fascicolo stesso.
2. Le
richieste di estensione di omologazione nazionale del tipo di veicoli e di
sistemi possono essere presentate presso un qualsiasi Centro.
3. Le richieste
di estensione di omologazione limitata per piccole serie del tipo di veicoli, di
omologazione di dispositivi ed unità tecniche devono essere inoltrate al Centro
che ha rilasciato il provvedimento originario di omologazione, e che detiene il
relativo fascicolo.
4. Non sono previste richieste di estensione di
omologazioni temporanee di veicoli.
5. Nel caso di omologazione di veicoli,
le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo
omologato danno luogo a: a) serie del tipo omologato non differenziate da quelle
precedenti: di norma si verifica per le parti installabili in alternativa, anche
nei casi in cui i veicoli sono soggetti a prove;
b) nuova serie del tipo
omologato (versione del tipo di veicolo):si determina nei casi di veicoli
prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato per elementi non compresi
tra quelli definiti essenziali negli allegati I/a e I/b. Le differenti serie
sono contraddistinte da un codice alfabetico, e danno luogo alla emissione di un
certificato di aggiornamento di omologazione secondo il modello riportato
nell'allegato III/b;
c) estensione di omologazione (variante del tipo di
veicolo), che differisce da un tipo già omologato per uno o più elementi
definiti essenziali negli allegati I/a e I/b;
d) nuova omologazione: le
modifiche apportate sono di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo
(punto 1 degli allegati I/a I/b).
6. Per la modifica del fascicolo di
omologazione relativo ad un tipo di sistema, componente ed entità tecnica, vale
quanto disposto dall'articolo 5 del decreto
8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE, modificato dal decreto 4
agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE.
Art. 8. Dichiarazione di conformità
1. Il costruttore detentore della omologazione di un veicolo,
per ognuno degli esemplari da immatricolare rilascia una dichiarazione di
conformità, redatta secondo il modello indicativo descritto nell'allegato V. 2.
Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone il preventivo deposito
della firma del costruttore o del suo legale rappresentante presso l'Ufficio del
Ministero.
Art.
9. Deroghe e procedure alternative
1. Il Ministero dei trasporti e
della navigazione può, a richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione
di una o più prescrizioni tecniche previste dalla vigente normativa per
l'omologazione nei seguenti casi:
a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove;
b) quando la deroga richiesta, relativa ai veicoli, sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali;
c) macchine agricole ed operatrici e filoveicoli che, indipendentemente dal numero di esemplari prodotti, presentano soluzioni costruttive incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalla normativa vigente (2).
2. Nel caso a) si applica la procedura di «omologazione limitata per piccole serie», nel caso b) si applica la procedura di «omologazione temporanea», mentre nel caso c) a seconda dell'entità della produzione, si applica la procedura di «omologazione» o di «omologazione limitata per piccole serie».
3. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature o programmi limitati e tali da non giustificare il rilascio di una omologazione nazionale. Nell'allegato VI sono precisati, distinti per categoria di veicoli, i limiti delle piccole serie, con riferimento al tipo comprensivo di varianti e versioni.
4. Nel caso di omologazioni in più fasi, laddove sussistano le suddette condizioni di produzione limitata, la procedura di cui al precedente punto 3 trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni ed allestimenti effettuati in serie.
5. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologazione nazionale per i seguenti aspetti:
a) l'autorità competente al rilascio sono i Centri, che applicano tale procedura, su richiesta del costruttore, ed a seguito della valutazione preliminare effettuata nell'àmbito del controllo di conformità, da cui risultino le condizioni per l'applicabilità della procedura medesima;
b) il Centro che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie provvede d'ufficio, quando lo ritiene opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo dell'entità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale, ovvero se siano venuti meno, i requisiti per il rilascio dell'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro impone l'obbligo dell'omologazione nazionale, fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso procede alla revoca dell'omologazione rilasciata. Contestualmente a detti controlli, il Centro procede anche all'accertamento della conformità di produzione, mediante ispezioni sul relativo sistema di controllo previsto dal costruttore;
c) per la domanda di omologazione e la redazione dei verbali di prova vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione nazionale di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore avanzi richiesta di deroga per l'effettuazione di talune prove, la stessa viene valutata dall'Ufficio del Ministero, sulla base di un motivato rapporto del Centro. Sono fatte salve le deroghe di carattere generale già ammesse da disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Sul verbale e sulla scheda di omologazione, vanno annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga, eventualmente concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Nel caso in cui, successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro accerti l'esistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione deve presentare apposita domanda di omologazione unitamente ai relativi versamenti.
7. Qualora l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, essa può essere soggetta a limiti numerici o temporali, e l'eventuale passaggio alla omologazione nazionale è accordato subordinatamente al completamento di tutte le verifiche e prove previste e, in ogni caso, previa verifica della rispondenza a tutte le nuove prescrizioni tecniche nel frattempo entrate in vigore;
8. A conclusione dell'esito favorevole delle verifiche e prove prescritte, il Centro provvede direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni:
a) attribuisce al provvedimento di omologazione una numerazione secondo l'allegato IV;
b) redige l'estratto dei dati tecnici finalizzato alla stampa della carta di circolazione, provvedendo nel contempo, all'inserimento degli stessi nel sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Ministero della firma del costruttore o del suo rappresentante da apporre in calce alla dichiarazione di conformità.
9. Ai fini del controllo dei vincoli, stabiliti nell'atto di omologazione, il costruttore deve, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento.
10. La procedura di omologazione temporanea, si applica ai veicoli che presentano soluzioni costruttive innovative, oppure incompatibili con uno o più requisiti stabiliti dalle norme vigenti, e può essere ammessa unicamente nell'àmbito di un programma di sperimentazione finalizzato alla acquisizione di dati per la modifica di norme vigenti.
11. L'omologazione temporanea è subordinata a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio del Ministero in base ad un circostanziato rapporto del Centro.
12. La procedura di omologazione temporanea è caratterizzata dai seguenti aspetti procedurali:
a) l'Autorità competente al rilascio è l'Ufficio del Ministero;
b) la validità dell'omologazione temporanea è limitata nel tempo e per un precisato numero di esemplari prodotti;
c) nella domanda deve essere specificato il periodo previsto per la sperimentazione ed i motivi per i quali il veicolo non può ottenere l'omologazione in base alla normativa vigente;
d) ai fini del controllo dei vincoli temporali e numerici stabiliti nell'atto di omologazione, nonché della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, il costruttore, per ciascun tipo omologato, deve annotare su un apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro deve essere posto a disposizione del Centro che ha effettuato le verifiche e prove per essere consultato in qualsiasi momento;
e) il Centro, effettuate le verifiche e prove, trasmette all'Ufficio del Ministero il fascicolo di omologazione, comprensivo di un parere circa l'ammissibilità della deroga proposta, nonché delle proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente;
f) al termine del periodo di sperimentazione, il Centro inoltra all'Ufficio del Ministero un rapporto sui risultati ottenuti, con le proposte di emendamento alla normativa tecnica vigente. Sulla base dei risultati ottenuti, sarà valutata l'opportunità di apportare modifiche alla normativa.
12. Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione l'omologazione accordata può essere revocata, e tutti i veicoli risultanti dai registri debbono essere adeguati alla normativa vigente.
13. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma sia stata conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, può chiedere di convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva.
14. Per le omologazioni di cui al comma 1 del presente articolo vale, in quanto applicabile, quanto previsto dagli articoli 7 e 8.
------------------------
(1) Lettera così modificata dall'art. 2, D.M. 10 luglio 2003, n. 238.
Art. 10. Conformità della produzione
1. Fatte salve le disposizioni, riguardanti i
provvedimenti relativi alla conformità della produzione, riportate all'articolo
10 del precitato decreto
8 maggio 1995, e successive modifiche, per i veicoli e i loro rimorchi
nonché loro componenti ed entità tecniche, oppure quelle previste dall'articolo
4 del precitato decreto
5 aprile 1994 per i veicoli a due o tre ruote monche loro componenti od
entità tecniche, per le restanti categorie di veicoli e dispositivi si applicano
le relative disposizioni riportate negli articoli 77, 109 e 114 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. Oltre ai controlli effettuati in
produzione presso la fabbrica,il Ministero dei trasporti e della navigazione può
disporre ispezioni anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione.
In quest'ultimo caso, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo
omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei trasporti e
della navigazione procede ad ispezioni straordinarie presso il
costruttore.
3. La verifica in fabbrica del sistema di controllo del processo
produttivo, ai fini della conformità di produzione, nonché l'accertamento della
conformità del prodotto al tipo omologato sono effettuati secondo i criteri e le
modalità stabiliti dall'apposita Commissione del controllo di conformità,
istituita con decreto 25 novembre 1997.
------------
"Art.
77 (Controlli di conformità al tipo omologato).
"Art. 109 (Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole).
"Art.
114 (Circolazione su strada delle macchine operatraci).
Art. 11. Notifica delle
decisioni e dei ricorsi
1. Ogni
decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o
divieto di vendita, adottata in base alle disposizioni del presente regolamento,
deve essere motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente
all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e dei
relativi termini di esperibilità.
11-bis. Le modifiche agli allegati al presente regolamento sono apportate con decreto, di natura non normativa, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1).
------------------------
(1) Articolo aggiunto dall'art. 8, D.M. 10 luglio 2003, n. 238.
Art. 12. Disposizioni
abrogate
1. Sono abrogati i decreti
del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 1995, n. 94, e 4
settembre 1996, n. 568. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Elementi essenziali per veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4.
1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
costruttore del veicolo;
tipo funzionale di veicolo (la designazione del tipo funzionale è stabilita dal costruttore);
telaio/struttura portante;
motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro);
categoria internazionale del veicolo.
2) elementi la cui modifica comporta una estensione della omologazione:
tipo della carrozzeria (solo per categoria M: urbano, suburbano, interurbano o equivalenti come da definizioni della direttiva 97/27/CE - Allegato I);
motopropulsore:
principio di funzionamento (accensione comandata/spontanea);
differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore);
differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore); numero degli assi;
assi motori (numero, posizione, interconnessione);
massa massima complessiva;
massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse;
numero massimo ammissibile dei posti (solo per veicoli di categoria M la diminuzione dei posti oltre il 20% del totale comporta una estensione di omologazione);
rispondenza ad una direttiva parziale CE che comporta nuove date per il divieto di prima immissione in circolazione.
Elementi essenziali per macchine agricole ed operatrici
1) elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
costruttore del veicolo;
tipo funzionale di veicolo; (la designazione del tipo funzionale è stabilita dal costruttore ed è identificato, dalla serie di caratteri alfanumerici);
categoria; (trattore agricolo o forestale, macchina agricola operatrice, macchina operatrice, ...);
telaio/ altro tipo di struttura;
motopropulsore (a combustione interna/elettrica/ibrido/altro).
2) elementi la cui modifica comporta una estensione della omologazione:
tipo della configurazione (con/senza piano di carico);
motopropulsore:
principio di funzionamento (accensione comandata/spontanea);
differenza di potenza di oltre il 30% (potenza maggiore pari a più di 1,3 volte la minore);
differenza di cilindrata di oltre il 20% (cilindrata maggiore pari a più di 1,2 volte la minore);
numero degli assi;
assi motori (numero, posizione, interconnessione);
assi sterzanti (numero, posizione);
massa massima complessiva;
massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse; rispondenza ad una direttiva particolare CE che comporta nuove date per il divieto di prima immissione in circolazione.
Elementi essenziali per filoveicoli per trasporto persone
1) Elementi la cui modifica comporta una nuova omologazione:
gli elementi di cui al punto 1) dell'allegato 1/a;
2) Elementi la cui modifica comporta una estensione di omologazione:
gli elementi di cui al punto 2) dell'allegato 1/a;
sistema di captazione per l'alimentazione;
principio di funzionamento del motopropulsore elettrico (motore a c.c. motore a c.a. asincrono, sincrono ecc. ...);
sistema di gestione del motopropulsore elettrico.
------------------------
(1) Allegato aggiunto dall'art. 2, D.M. 10 luglio 2003, n. 238.
| Al Ministero dei trasporti e della | |
| navigazione -Dipartimento dei | |
| trasporti terrestri - Unità di gestione | |
| motorizzazione e sicurezza dei |
| trasporti terrestri - Mot |
| Al Centro prova autoveicoli di |
| MODELLO INDICATIVO |
| La sottoscritta | , con sede in | , |
| rivolge istanza affinché | , |
| nei tipi di seguito indicati possa ottenere, ai sensi della seguente normativa: |
| l'omologazione | [1] |
| Tipo | N. marche operative [2] | Data vers. | Cod. tariffa [2] | ||||
| - | - | - | - |
| Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870. |
| Si dichiara che per la stessa omologazione non è stata presentata analoga domanda presso un altro Stato membro o presso |
| altro centro prova. |
| , li |
| Il richiedente | ||
[1] Comunitaria CE/nazionale/limitata per piccole serie/temporanea/di sistema/di componente/di entità tecnica;
[2] da completare a cura del Centro.
| U.di G. Motorizzazione e della sicurezza |
| del trasporto terrestre - Mot | - [1] |
| Centro prova autoveicoli di | [1] |
| Certificato riguardante: [1] |
| l'omologazione; |
| l'estensione dell'omologazione; |
| l'omologazione di un dispositivo; |
| l'estensione dell'omologazione di un dispositivo. |
| N o L o T o DGM | [1] |
| Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e |
| integrazioni; |
| Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della |
| Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni; |
| Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione | n. | ; |
| recante norme sulle procedure amministrative di omologazione; |
| Vista la domanda presentata in data | dalla ditta | intesa ad ottenere |
| l'omologazione del tipo | ;denominato/a | ; |
| Vista l'omologazione | ; [2] |
| Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati tutti; |
| Visti i verbali n. | in data | redatti dal Centro prova autoveicoli |
| di | , |
| Si dichiara omologato [con omologazione limitata per piccole serie di n. | unità per anno |
| (allegato VI | del decreto ministeriale | ) ] [con omologazione temporanea per n. |
| di esemplari con validità limitata al | ] [1] |
| il tipo di veicolo/dispositivo [1] |
| 0.1. marca (denominazione commerciale del costruttore) | ; |
| 0.2. tipo e denominazione commerciale | ; |
| 0.3. categoria del veicolo | [2]; |
| 0.4. nome ed indirizzo del costruttore del veicolo base | ; |
| 0.4.1. nome ed indirizzo del costruttore dell'ultimo stadio del veicolo completato | [2]. |
| Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa la dicitura: |
| NoLoToDGM | [1] |
| Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo 30 aprile |
| 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il codice completo del numero di omologazione. [2] |
| La presente omologazione viene rilasciata con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. | , comma |
| punto | (dispositivo di | ) del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, ai |
| sensi della autorizzazione ministeriale prot. n. | del | [2] |
| Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il |
| costruttore dovrà annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le |
| dichiarazioni di conformità rilasciate. [2] [3] |
| Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento. [2] [3] |
| , lì |
| Il direttore |
| [1] Cancellare le voci che non ricorrono; |
| [2] Cancellare se non ricorre il caso; |
| [3] Valido solo per omologazioni limitate/temporanee. |
Modello indicativo
| U.di G. Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre- Mot | [1] |
| Centro prova autoveicoli di | [1] |
| Certificato di aggiornamento di omologazione per introduzione di:[1] |
| nuova serie del tipo omologato con riferimento alla omologazione NoLoToDGM | [1] |
| Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e |
| integrazioni; |
| Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della |
| Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni; |
| Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. | , recante norme sulle procedure di omologazione; |
| Vista la domanda presentata in data | dalla ditta | ; |
| intesa ad ottenere l'omologazione del tipo | denominato/a |
| Vista l'omologazione | ; [2] |
| Visti le schede informative, i disegni, i calcoli e gli elaborati tutti; |
| Visti i verbali n. | in data | redatti dal Centro prova autoveicoli di | ; |
| Si dichiara aggiornata l'omologazione con le nuove serie del tipo omologato, come differenziate dai codici alfabetici |
| riportati sul prospetto allegato. |
| Per il veicolo di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità di cui al decreto legislativo 30 aprile |
| 1992, n. 285, sulla quale dovrà essere specificato il codice completo del numero di omologazione. [2] |
| Il presente aggiornamento dell'omologazione viene rilasciato con deroga al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. | , |
| comma | , punto | (dispositivo di | ) del decreto del Presidente della |
| Repubblica n. 495/1992, ai sensi della autorizzazione ministeriale prot. n. | del | [2] |
| Al fine di consentire il controllo dei limiti numerici della produzione stabiliti nel presente atto di omologazione, il |
| costruttore dovrà annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le |
| dichiarazioni di conformità rilasciate. [2] (3) |
| Tale registro dovrà essere posto a disposizione di questo Ufficio per essere consultato in qualsiasi momento [2] (3). |
| Con il presente certificato non vengono modificate le prescrizioni e i limiti di validità eventualmente indicati nel certificato |
| di omologazione di riferimento. |
| , lì |
| Il direttore |
[1] Cancellare le voci che non ricorrono;
[2] Cancellare se non ricorre il caso;
[3] Valido solo per omologazioni limitate/temporanee.
Modello indicativo
| NUMERAZIONE DI OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI |
| Esempi |
| 1) OMOLOGAZIONE BASE (nuova omologazione) |
| NA/MY000/ | ||
| LB/AY000/ | ||
| TA/PY000/ |
| 2) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE (variante) |
| TY/RY000/EST000 | ||
| NA/AY000/EST00 | ||
| LB/PY000/EST000 |
| 3) OMOLOGAZIONE BASE CON VERSIONE (versione) |
| LB/NY000/xxx | ||
| NA/AY000/xxx | ||
| TA/PY000/xxx |
| 4) OMOLOGAZIONE BASE CON ESTENSIONE E VERSIONE |
| NA/LY000/EST000xxx | ||
| TA/AY000EST000xxx | ||
| LB/PY000/EST000xxx |
Il numero di omologazione è costituito da campi separati dal segno/.
Il primo campo a partire da sinistra è composto da due caratteri, di cui il 1° individua il tipo di omologazione, dove:
N = nazionale;
L = limitata per piccola serie;
T = temporanea, ed il 2o designa l'ufficio emittente in base alla seguente
codifica:
A = MOT;
B = CPA TO;
C = CPA MI;
D = CPA BS;
E = CPA VR;
F = CPA BZ;
G = CPA BO;
H = CSRPAD;
L = CPA PE;
M = CPA NA;
N = CPA BA;
P = CPA PA;
R = CPA CT Il secondo campo è costituito da cinque caratteri, di cui il 1° indica la categoria del veicolo, dove:
M = autoveicolo per trasporto di persone;
N = autoveicolo per trasporto di cose;
R = veicoli rimorchiati;
L = veicoli a due e tre ruote, quadricicli;
A = macchine agricole;
P = macchine operatrici.
Il 2° carattere rappresenta l'anno di rilascio della omologazione base secondo la sequenza:
da 1 a 9 per gli anni da 2001 a 2009, da A ad Y per gli anni da 2010 a 2030.
I successivi tre caratteri alfanumerici indicano la omologazione base, con la esclusione delle lettere I ed O;
Il terzo campo comprende i caratteri numerici ed alfabetici, rispettivamente per le estensioni e le versioni della omologazione base.
Tutti i caratteri alfanumerici vengono assegnati dalla Mot per le omologazioni nazionali o temporanee, e dal CPA per quelle limitate per piccole serie. Con tale operazione, all'atto dell'inserimento nel sistema informatico, viene automaticamente assegnata la data, che diventa perciò quella di emissione del provvedimento di omologazione.
| DICHIARAZIONE DI |
| CONFORMITÀ |
| RAGIONE SOCIALE | EVENTUALE | ||||
| DEL COSTRUTTORE | MANDATARIO |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ |
| PER VEICOLI DI TIPO OMOLOGATO |
| Si dichiara - ai sensi dell'articolo 76/108/114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - che il veicolo sotto |
| indicato è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato dal MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA |
| NAVIGAZIONE - Dipartimento dei Trasporti Terrestri |
| con CERTIFICATO n. | del |
| COSTRUTTORE e SEDE | : |
| VEICOLO | : |
| TIPO | : |
| TELAIO N. | : |
| CARROZZERIA | : |
| DICHIARAZIONE | |||
| n. |
| FIRMA (*) | |||||
| del |
| Bolletta doganale (ove ricorra) |
| (*) La firma sulla dichiarazione di conformità è quella depositata presso l'Ufficio del Ministero. |
| MODELLO INDICATIVO |
| LIMITI DELLE PICCOLE SERIE |
| CATEGORIA | UNITÀ/ANNO SOLARE |
| VEICOLO | PER TIPO |
| Veicoli per il trasporto di persone: |
| M1 | 500 | ||
| M2 | 250 | ||
| M3 | 250 |
| Veicoli per il trasporto di cose: |
| N1 | 500 | ||
| N2 | 250 | ||
| N3 | 250 |
| Veicoli rimorchiati: |
| O1 | 500 | ||
| O2 | 500 | ||
| O3 | 250 | ||
| O4 | 250 |
| Veicoli a due o tre ruote o quadricicli | 200 |
| Macchine agricole: |
| - | Semoventi: |
| Trattrici agricole | 250 | |||
| Macchine operatrici agricole | 250 |
| - | Trainate: |
| Rimorchi agricoli | 250 | |||
| Macchine operatrici agricole | 250 |
| Macchine operatrici: |
| - | Semoventi | 250 | ||
| - | Trainate | 250 |