| 10. INDUSTRIA E MERCATO INTERNO Ravvicinamento delle legislazioni |
| Dir. 21/12/1977, n. 78/316/CEE |
| Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori). |
| Pubblicata nella G.U.C.E. 28 marzo 1978, n. L 81. Entrata in vigore il 30 dicembre 1977. |
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Dir. 78/316/CEE del 21 dicembre 1977 (1). Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (2).
------------------------ (1) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 marzo 1978, n. L 81. Entrata in vigore il 30 dicembre 1977.
(2) Termine di recepimento: 29 giugno 1979. Direttiva recepita con L. 27 dicembre 1973, n. 942, D.M. 29 marzo 1974 e D.M. 30 giugno 1978.
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Il Consiglio delle Comunità europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore; considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, modificata dalla direttiva 78/315/CEE; considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU, nonché da talune prescrizioni tecniche adottate dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO); considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore richiede il riconoscimento tra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni, ha adottato la presente direttiva:
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Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva s'intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili (3).
------------------------ (3) Articolo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 93/91/CEE.
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Articolo 2
Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III e IV.
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Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III e IV.
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Articolo 4
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II, III, IV e V sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
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Articolo 5
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1977.
Per il Consiglio il presidente J. Chabert
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Allegato I (4)
Settore di applicazione, definizioni, domanda di omologazione CEE, omologazione CEE, prescrizioni
1. Settore di applicazione
La presente direttiva si applica ai veicoli a motore per quanto riguarda l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori.
2. Definizioni
2.1. Tipo di veicolo Per "tipo di veicolo", si intendono veicoli a motore che non presentano tra loro differenze essenziali per quanto riguarda le sistemazioni interne che possono influire sull'identificazione dei simboli dei comandi, delle spie e degli indicatori. 2.2. Comando Per "comando", si intende l'elemento di un dispositivo che permette al conducente di provocare un cambiamento di stato o una modifica nel funzionamento del veicolo. 2.3. Indicatore Per "indicatore", si intende un dispositivo che fornisce un'informazione sul funzionamento o sulla situazione di un sistema o di una parte di esso, per esempio il livello di un fluido. 2.4. Spia Per "spia", si intende un segnale ottico che indica la messa in funzione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato normale o difettoso, oppure il mancato funzionamento. 2.5. Simbolo Per "simbolo", si intende un'immagine grafica che permette di identificare un comando, una spia o un indicatore. 2.6. Pannello indicatore Per "pannello indicatore" si intende un dispositivo di visualizzazione in grado di indicare diversi tipi di informazioni o messaggi.
3. Domanda di omologazione CEE
3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie ed indicatori deve essere presentata dal costruttore. 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato V. 3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare oppure la parte o le parti del veicolo considerate essenziali per l'effettuazione dei controlli e delle prove prescritti dalla presente direttiva.
4. Rilascio dell'omologazione CEE
4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE. 4.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato VI. 4.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
5. Prescrizioni
5.1. Prescrizioni di carattere generale 5.1.1. Se installati, i comandi, le spie e gli indicatori elencati nell'allegato II devono essere identificati da simboli. Questa identificazione deve essere effettuata mediante simboli conformi a quelli indicati nel suddetto allegato. 5.1.2. Se si utilizzano simboli per indicare i comandi, le spie e gli indicatori di cui all'allegato III, tali simboli devono essere conformi a quelli indicati nel suddetto allegato. 5.1.3. Si possono utilizzare simboli diversi da quelli di cui agli allegati II e III per identificare comandi, spie ed indicatori diversi da quelli indicati nella presente direttiva, a condizione che non sussista alcun rischio di confusione con i simboli che figurano nei suddetti allegati. 5.1.4. Si ha conformità se il simbolo rispetta le proporzioni del modello. 5.1.5. Si può utilizzare un pannello per indicare messaggi provenienti da qualsiasi fonte a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti: 5.1.5.1. Le spie dei freni, dei proiettori abbaglianti e dell'indicatore di direzione non devono comparire sullo stesso pannello. 5.1.5.2. Le spie e gli indicatori presenti su un pannello indicatore devono fornire informazioni pertinenti ogniqualvolta si produce la situazione che li fa attivare. 5.1.5.3. Se appaiono due o più messaggi, questi devono essere ripetuti automaticamente in sequenza oppure essere indicati in modo da risultare visibili ed identificabili dal conducente. 5.1.5.4. I requisiti relativi al colore presentati nell'allegato III non si applicano alle spie e agli indicatori che compaiono in un pannello indicatore.
5.2. Caratteristiche dei simboli 5.2.1. I simboli di cui al precedente punto 5.1.1 devono essere identificabili, dal suo sedile, da un conducente dotato di vista normale. 5.2.2. I simboli di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.2 devono figurare su comandi, spie e indicatori, o nelle loro immediate vicinanze. 5.2.3. I simboli devono risultare nettamente sullo sfondo. 5.2.4. I colori utilizzati per le spie devono essere quelli stabiliti dagli allegati II e III. 5.2.5. Quando un comando, un indicatore o una spia vengono riuniti insieme, si può utilizzare un simbolo comune per l'intera combinazione.
6. Modifica del tipo
6.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
7. Conformità della produzione
7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
------------------------ (4) Il testo dell'allegato è stato così modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/91/CEE.
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Allegato II (5)
Comandi, spie ed indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria, e i simboli da utilizzare a tale scopo (I simboli sono conformi alla norma internazionale ISO 2575, quarta edizione 1982-11-15)
Figura 1
Luce generale ISO 2575 N. 4.23
Figura 2
Proiettori anabbaglianti ISO 2575 n. 4.2
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme. Se il comando non è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1. Sono ammessi anche quattro tratti.
Figura 3
Proiettori anabbaglianti ISO 2575 n. 4.1
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme. Sono ammessi anche quattro tratti.
Figura 4
Luci di posizione (laterali) ISO 2575 n. 4.33
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme. Se il comando è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1.
Figura 5
Proiettori fendinebbia anteriori ISO 2575 n. 4.21
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.
Figura 6
Proiettori fendinebbia posteriori ISO 2575 n. 4.22
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.
Figura 7
Dispositivo di regolazione proiettori ISO 2575 n. 4.27
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme. L'identificazione può essere conforme alla direttiva 76/756/CEE, allegato I, appendice 7. Sono ammessi anche cinque tratti.
Figura 8
Luci di stazionamento ISO 2575 n. 4.9
Figura 9
Indicatori di direzione ISO 2575 n. 4.3
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.
Figura 10
Segnale di emergenza ISO 2575 n. 4.4
Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.
Nota alle figure 9 e 10:
Se le spie per gli indicatori di direzione sinistro e destro sono separate, anche le due frecce si possono usare separatamente. In tal caso, le due frecce separate si possono utilizzare contemporaneamente come spia del segnale di emergenza assieme a o al posto del segnale indicato nella figura 10.
Figura 11
Tergicristallo ISO 2575 n. 4.5
Figura 12
Lavacristallo ISO 2575 n. 4.6
Figura 13
Tergicristallo e lavacristallo combinati ISO 2575 n. 4.7
Figura 14
Dispositivo tergifari (con comando separato) ISO 2575 n. 4.19
Figura 15
Dispositivo di disappannamento e sbrinamento del parabrezza (se separati) ISO 2575 n. 4.24
Figura 16
Dispositivo di disappannamento e sbrinamento del lunotto posteriore (se separati) ISO 2575 n. 4.25
Figura 17
Ventilatore (aria calda/aria fredda) ISO 2575 n. 4.8
Si può utilizzare anche solo il profilo.
Figura 18
Pre-riscaldatore diesel ISO 2575 n. 4.34
Figura 19
Starter (dispositivo di avviamento a freddo) ISO 2575 n. 4.12
Figura 20
Funzionamento difettoso del sistema di frenatura ISO 2575 n. 4.31
Quando un'unica spia indica più di una condizione del sistema di frenatura, ad eccezione di un guasto del sistema antibloccaggio del freno, deve essere utilizzato il simbolo di guasto del freno indicato nella figura 20.
Figura 21
Livello carburante ISO 2575 n. 4.14
Si può utilizzare anche solo il profilo.
Figura 22
Situazione di carica della batteria ISO 2575 n. 4.16
Figura 23
Temperatura liquido di raffreddamento ISO 2575 n. 4.15
------------------------ (5) Il testo dell'allegato è stato così modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/91/CEE.
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Allegato III (6)
Comandi, spie ed indicatori la cui identificazione, se esistono, è facoltativa, e simboli da utilizzare tassativamente per la loro eventuale identificazione (I simboli sono conformi alla norma internazionale ISO 2575, quarta edizione 1982-11-15).
Figura 1
Freno di stazionamento ISO 2575 n. 4.32
Colore della luce della spia: rosso
Quando un'unica spia indica più di una condizione del sistema di frenatura, deve essere utilizzato il simbolo di guasto del freno indicato nella figura 20 dell'allegato II.
Figura 2
Tergicristallo lunotto posteriore ISO 2575 n. 4.28
Figura 3
Lavacristallo lunotto posteriore ISO 2575 n. 4.29
Figura 4
Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore ISO 2575 n. 4.30
Figura 5
Tergicristallo a intermittenza ISO 2575 n. 4.45
Figura 6
Clacson ISO 2575 n. 4.13
Figura 7
Cofano anteriore (motore) ISO 2575 n. 4.10
Si può utilizzare anche solo il profilo.
Figura 8
Cofano posteriore (vano bagagli) ISO 2575 n. 4.11
Si può utilizzare anche solo il profilo.
Figura 9
Cintura di sicurezza ISO 2575 n. 4.18
Si può utilizzare anche solo il profilo.
Figura 10
Pressione lubrificante ISO 2575 n. 4.17
Figura 11
Benzina senza piombo ISO 2575 n. 4.26
------------------------ (6) Il testo dell'allegato è stato così modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/91/CEE.
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Allegato IV (7)
Costruzione del modello di base dei simboli di cui agli allegati II e III
Il modello di base comprende: 1. un quadrato fondamentale di 50 mm di lato: questa misura "a" è uguale alla dimensione nominale dell'originale; 2. un cerchio fondamentale di 56 mm di diametro, avente approssimativamente la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); 3. un secondo cerchio di 50 mm di diametro iscritto nel quadrato fondamentale (1); 4. un secondo quadrato i cui vertici si trovano sul cerchio fondamentale (2) e i cui lati sono paralleli ai lati del quadrato fondamentale (1); 5. e 6. due rettangoli aventi la stessa superficie del quadrato fondamentale (1); essi sono reciprocamente perpendicolari e ciascuno incrocia simmetricamente i lati opposti del quadrato fondamentale; 7. un terzo quadrato i cui lati, inclinati di 45°, passano per i punti d'intersezione del quadrato fondamentale (1) col cerchio fondamentale (2) e forniscono le massime dimensioni orizzontali e verticali del modello di base; 8. un ottagono regolare, formato dalle linee inclinate di 30° rispetto ai lati del quadrato (7). Il modello di base è costruito su un reticolo con un passo di 12,5 mm che coincide col quadrato fondamentale (1).
------------------------ (7) Il testo dell'allegato è stato così modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/91/CEE.
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Allegato V (8)
Scheda informativa n. ... [1]
ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (direttiva 78/316/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE
Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A 4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. __________ [1] I numeri dei punti e delle note impiegati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli indicati nell'allegato I della direttiva 92/53/CEE. Sono omessi i punti che non risultano pertinenti ai fini della presente direttiva.
0. DATI GENERALI
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): 0.3.1. Posizione della marcatura:
0.4. Categoria del veicolo: (c)
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:
9. CARROZZERIA 9.10. Finiture interne: 9.10.2. Sistemazione e identificazione di comandi, spie e indicatori: 9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della sistemazione dei simboli e dei comandi, delle spie e degli indicatori: 9.10.2.2. Fotografie e/o disegni concernenti l'identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo menzionate nella direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti: 9.10.2.3. Tabella riassuntiva: Il tipo di veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:
Comandi, spie e indicatori la cui identificazione è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo
__________ [1] x = disponibile.
o = facoltativo. [2] d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia. c = in immediata prossimità.
Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo
__________ [1] x = disponibile.
o = facoltativo. [2] d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia. c = in immediata prossimità.
------------------------ (8) Il testo dell'allegato è stato così modificato dall'allegato alla direttiva 93/91/CEE.
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Allegato VI (9)
Modello [Formato massimo: A 4 (210
Scheda di omologazione CEE
Comunicazione riguardante: - omologazione CEE [1] - estensione dell'omologazione [1] - rifiuto dell'omologazione [1] - revoca dell'omologazione [1] di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto riguarda la direttiva 78/316/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE.
Numero di omologazione:
Motivo dell'estensione:
SEZIONE I
0. Dati generali
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo e denominazione commerciale generale:
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: 0.3.1. Posizione della marcatura:
0.4. Categoria del veicolo [3]:
0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti:
0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:
SEZIONE II
1. Informazioni aggiuntive (ove applicabili): vedere appendice
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio:
4. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio:
5. Eventuali annotazioni: vedere appendice
6. Località:
7. Data:
8. Firma:
9. Alla presente scheda viene allegato l'indice della documentazione informativa presentata all'autorità di omologazione, disponibile su richiesta. __________ [1] Cancellare ove non applicabile. [2] Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non necessari alla descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda informativa/di omologazione, i suddetti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??). [3] Secondo la definizione riportata nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
Appendice
alla scheda di omologazione CEE n. ... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/316/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE
1. Informazioni supplementari Non applicabile
5. Annotazioni: (ad esempio valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)
------------------------ (9) Allegato aggiunto dall'allegato alla direttiva 93/91/CEE.
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De Agostini Professionale --
Agg. G.U.C.E. 28/10/2002