I veicoli a motore nel codice della strada nelle norme comunitarie e internazionali
a cura di Francesco Infantino
(Quaderno n. 26 della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti, ACI Roma)
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Necessità economico industriale di una normativa sulle caratteristiche tecniche dei veicoli a motore e dei rimorchi. |
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Progressiva internazionalizzazione delle norme. Disciplina attuale. |
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Procedimento dell’omologazione. |
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Omologazione del tipo. |
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Tipi di omologazione |
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Dichiarazione di conformità. |
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Le norme ISO 9002. All. X decreto ministeriale 8 maggio 1995. |
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Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei rimorchi. |
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Dispositivi di equipaggiamento. |
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Modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali. |
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Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. |
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Prescrizioni omologative presso i paesi extraeuropei. |
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I veicoli a motore nella convenzione sulla circolazione stradale. |
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Comunicazione interpretativa della commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro stato membro. |
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Legislazione connessa
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| Omologazione nazionale | |
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Decreto 2 maggio 2001, n. 277 - Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche |
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Circolare ministeriale 20 giugno 1996 n. 95/96 - Procedure di omologazione dei veicoli stradali. circolare applicativa: I) del regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; II) delle prescrizioni tecniche nazionali in vigore per l’omologazione dei veicoli di categorie diverse dalla M. |
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Ministero dei trasporti e della navigazione - Circolare ministeriale 30 luglio 1996 n. 110. D.M. 16 gennaio 1995, n. 94. “regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”: Quesiti interpretativi. |
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D.M. 2 luglio 2002 - Semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli stessi |
| Omologazione Cee | |
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D.M. 28 aprile 2007 - Recepimento della direttiva 2007/46/CE del consiglio che sostituisce la direttiva 70/156/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. |
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D.M. 5 aprile 1994 - Recepimento della direttiva del consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote |
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Circolare ministeriale 2 agosto 1994 n. 110 - D.M. 5 aprile 1994. Recepimento della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa alla omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote. |
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Circolare ministeriale 13 ottobre 1994, n. 142 - Circolare DG n. 110 del 1994. Omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote |
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Circolare ministeriale 19 luglio 1995, n. 136 - Veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e ibrido. Nuove disposizioni |
Necessità economico
industriale di una normativa sulle caratteristiche tecniche dei veicoli a motore
e dei rimorchi
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Con l’enorme sviluppo della motorizzazione in europa,
intorno agli anni cinquanta, quando l’autoveicolo cominciava ad acquistare notevole
importanza negli scambi commerciali internazionali, ci si rese conto che per
favorire tali scambi, era necessario avviare un processo per uniformare le disposizioni
relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei singoli dispositivi.
In tale modo si evitava ai costruttori di dovere progettare e allestire i veicoli
in maniera diversa a seconda dei paesi cui erano destinati e si agevolava lo
spostamento ad altro paese di veicoli inizialmente destinati al mercato interno
di un determinato paese. Questo permetteva anche la realizzazione della uniformità
degli equipaggiamenti dei veicoli anche a livello internazionale ai fini della
sicurezza della circolazione stradale.
In mancanza di norme internazionali era necessario ricorrere alla diversificazione
della produzione con conseguenti incrementi dei costi generali di produzione,
perché non era possibile l’applicazione degli stessi criteri e, una volta realizzati
i prototipi, era necessario provvedere alla loro omologazione sottoponendoli
alle autorità dei paesi ai quali i veicoli o i dispositivi erano destinati;
ciò rappresentava un notevole dispendio di tempo e di denaro con il rischio
di non ottenere la omologazione in tempo utile per la commercializzazione dei
veicoli.
Non indifferente era anche l’aspetto legato all’evoluzione normativa, dovuto
in parte all’evoluzione tecnica e per altre ragioni anche ai forti interessi
protezionistici, che rendevano molto instabile il quadro di riferimento eliminando
o riducendo enormemente dalla competizione commerciale prodotti di importazione,
con le conseguenze economiche che si possono facilmente immaginare.
Per superare tale stato di cose, sotto l’egida della commissione economica per
l’europa (ECE) creata nel 1947 dal consiglio economico e sociale della organizzazione
delle nazioni unite (ONU), il 20 marzo 1958 a Ginevra fu stipulato un accordo
concernente l’emanazione di “prescrizioni uniformi di omologazione dei dispositivi
di equipaggiamento e dei componenti dei veicoli a motore e del riconoscimento
reciproco delle omologazioni accordate”.
In base a tale accordo, tuttora vigente, ciascun costruttore, ottenuta la omologazione
di un dispositivo o componente in base ad un regolamento ECE/ONU emanato nell’ambito
dell’accordo, è autorizzato ad apporre sul prodotto un marchio internazionale
di conformità recante la sigla “E”, garantito dal paese che ha provveduto all’omologazione
ed a commercializzarlo senza ulteriori controlli tecnici in tutti i paesi che
hanno dato la loro adesione alle norme contenute in quel regolamento ECE/ONU.
Attualmente i regolamenti ECE/ONU sono un centinaio, ne sono allo studio altri,
che vengono costantemente emendati per essere adeguati al progresso tecnico
ed ai quali hanno aderito oltre venti stati europei. Pur se non è prevista l’omologazione
globale del veicolo, l’accordo ha enormemente agevolato ed uniformato la omologazione
dei veicoli e dei dispositivi da parte degli stati aderenti.
Da parte dell’Italia l’accordo è stato sottoscritto e ratificato ed è stato
reso esecutivo con il d.p.r. 24 dicembre 1961 n. 1841.
L’accordo prevede che quando uno dei paesi aderenti si trova in presenza di
un problema attinente la sicurezza dei veicoli, lo presenta al gruppo WP29 che,
se giudica il problema rilevante agli effetti internazionali, lo assegna per
lo studio al gruppo di relatori competenti.
Approvato il regolamento ECE/ONU, per essere giuridicamente operante, occorre
che due dei paesi aderenti notifichino al segretario generale delle nazioni
unite a New York, depositario dell’accordo, la volontà di servirsi del regolamento
ECE/ONU nell’ambito delle loro relazioni commerciali. Il paese comunica anche
la data dell’entrata in vigore della norma, che deve comunque essere posteriore
di almeno cinque mesi rispetto a quella della notifica.
Il segretario generale comunicherà a tutti i paesi aderenti all’accordo il testo
del regolamento e la data dell’entrata in vigore. A quella data il regolamento
acquisterà tutta la pienezza giuridica divenendo uno degli allegati tecnici
dell’accordo, diventando così operativo sia nei riguardi dei due paesi che lo
hanno sponsorizzato, sia nei riguardi di quelli che entro tre mesi dalla data
della comunicazione del segretario gli avranno fatto pervenire la loro adesione.
Gli altri paesi aderenti all’accordo hanno la facoltà di aderire in ogni momento
al regolamento, è sufficiente una notifica al segretario generale, in tal caso
il regolamento entra in vigore anche nei riguardi di quel paese sessanta giorni
dopo la notifica.
Naturalmente i regolamenti vengono emendati per essere sempre aderenti alla
realtà nella quale operano. Quando un emendamento introduce innovazioni sostanziali
nelle prescrizioni tecniche o nelle procedure di verifica, esso implica una
modificazione del marchio di omologazione “E”, che viene aggiornato nella parte
che identifica la serie di emendamenti.
La cessazione di validità di un regolamento ECE/ONU avviene con la notifica
da parte del paese che non intende più adottarlo. Il ritiro formale decorre
un anno dopo la notifica.
L’adozione dei regolamenti ECE/ONU che si riferiscono ad omologazioni non previste
dalla legislazione, consente di valutare in termini concreti l’opportunità di
introdurre una norma nell’ambito nazionale e presenta il notevole vantaggio
di poter ottenere in Italia le omologazioni necessarie per poter commercializzare
i prodotti verso gli altri paesi aderenti al regolamento ECE/ONU applicato.
In Italia i regolamenti ECE/ONU sono gestiti dalla direzione generale della
motorizzazione civile, del ministero dei trasporti e della navigazione, nella
duplice veste di autorità amministrativa che rilascia le omologazioni e di servizio
tecnico che procede alla effettuazione delle prove di omologazione.
Il Consiglio della Comunità €pea, con Decisione 97/836/CE del 27 novembre
1997 (G.U.C.E. 17 dic. 1997, n. 346), ha deciso l’adesione all’accordo della
Commissione economica per l’€pa delle Nazione Unite (Accordo del 1958 riveduto),
relativo all’adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore,
agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui
veicoli a motore ed alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni
rilasciate sulla base di tali prescrizioni.
In base a tal,e Accordo la Comunità €pea e gli Stati membri partecipano come
parti contraenti all'accordo riveduto.
Progressiva internazionalizzazione delle norme. Disciplina attuale.
A seguito dell’istituzione della comunità economica
€pea la commissione Cee, preso atto degli effetti dell’accordo ECE/ONU di
Ginevra, nell’ambito della direzione generale del mercato interno e degli affari
industriali, si diede inizio ad un programma mirato all’obbiettivo dell’omologazione
€pea dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Tutte le normative predisposte dai singoli stati membri vennero analizzate e
compendiate in una direttiva quadro nella quale sono elencati tutti i requisiti
dei veicoli che, ai fini dell’omologazione, vanno sottoposti ad accertamento
tecnico, con l’intento di regolamentare ciascuno di essi con una direttiva particolare,
e nella intesa di definire in via prioritaria quelle direttive che hanno maggiore
rilevanza ai fini degli investimenti industriali.
In attesa dell’emanazione di tutte le direttive particolari elencate dalla direttiva
quadro, si stabilì il principio che gli stati membri avrebbero continuato ad
operare applicando la normativa nazionale di omologazione con i seguenti vincoli:
a) su richiesta del costruttore, applicare in alternativa alle equipollenti
prescrizioni nazionali, le prescrizioni tecniche armonizzate contenute nelle
direttive particolari Cee;
b) omettere l’esecuzione di verifiche effettuate e certificate, come
stabilito dalle
disposizioni transitorie, dall’autorità competente di un altro stato membro
in
conformità alle prescrizioni di una direttiva particolare relative all’omologazione
parziale Cee;
c) comunicare le variazioni al proprio quadro normativo interno, astenendosi
dal variarlo in mancanza dell’apposita autorizzazione della commissione Cee.
La direttiva n. 70/156/CE è stata recepita in Italia con d.m. 29 marzo 1974
ed è stata successivamente modificata ed integrata, dalla direttiva n. 92/53/CE,
recepita con d.m. 8 maggio 1995, dalla direttiva n. 98/14/CE recepita con D.M.
4 agosto 1998 e, per ultimo, dalla direttiva 2011/116/CE recepita con decreto
20 giugno 2002.
Le ultime modifiche prevedono la sostituzione progressiva dei sistemi nazionali
di omologazione dei veicoli degli stati membri con una procedura di omologazione
comunitaria.
L’omologazione “Cee” una volta ottenuta in uno stato membro, consente la immatricolazione
e la vendita, come veicolo nuovo, in qualsiasi stato membro, su presentazione
di un certificato di conformità.
Dall’1 gennaio 1993 il sistema di omologazione “Cee” è operativo a titolo facoltativo
e dall’1 gennaio 1996 è divenuto obbligatorio per i nuovi tipi di veicoli della
categoria internazionale M1 (Autovetture).
Per le altre categorie di veicoli (autocarri, autobus, ecc.), l’omologazione
nazionale per tipo, continuerà a sussistere fino all’adozione delle ultime direttive
specifiche e all’applicazione obbligatoria dell’omologazione “Cee”.
Per i veicoli a motore a due o tre ruote (ciclomotori, motocicli, tricicli)
e per i quadricicli contemplati dalla direttiva n. 92/61/Cee del 30 giugno 1992,
recepita con d.m. 5 aprile 1994, restano valide le omologazioni nazionali che
sono però limitate ai sistemi e ai componenti che non sono stati oggetto di
armonizzazione tramite direttive specifiche. In questo settore, infatti, le
direttive specifiche adottate sono già di applicazione obbligatoria in tutti
gli stati membri.
Come già detto il punto di riferimento dell’armonizzazione nel settore è costituito
dalla direttiva n. 70/156/Cee come modificata da ultimo, dalle direttive n.
92/53/CE, 98/14/CE e 2001/116 che prevedono una procedura di omologazione
comunitaria per tipo di veicolo (omologazione Cee) su richiesta del costruttore.
L’omologazione Cee è il risultato della procedura con la quale uno stato membro
constata che un tipo di veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche delle
direttive comunitarie specifiche che fanno parte integrante di detta procedura.
In questo modo, i veicoli che rispettano le prescrizioni tecniche armonizzate
possono essere messi liberamente in circolazione in tutta la comunità con il
certificato di conformità rilasciato dal costruttore che ha ottenuto l’omologazione
“Cee”.
Sulla base del sistema stabilito da detta direttiva, uno stato membro non può,
per motivi attinenti alla costruzione, o al funzionamento del veicolo, rifiutare
la immatricolazione o vietare la vendita e l’immissione in servizio di un veicolo
nuovo corrispondente ad un tipo che ha ottenuto l’omologazione “Cee” e che sia
corredato di un certificato di conformità in corso di validità.
La suddetta direttiva inoltre, all’articolo 8, contiene alcune deroghe alla
procedura di omologazione comunitaria per tipo, soprattutto per i veicoli prodotti
in piccole serie e per i veicoli di fine serie.
In conformità all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/Cee ciascuno
stato membro, può esentare, su richiesta del costruttore, dall’applicazione
di uno o più disposizioni di una o più direttive:
a) per i veicoli prodotti in piccole serie gli stati membri hanno la facoltà,
dopo essere stati informati dallo stato membro che ha rilasciato l’omologazione
nazionale in deroga, di accettare o rifiutare l’omologazione di tale categoria
di veicoli. In caso di accettazione, si potranno imporre condizioni particolari
quanto alla modifica di alcune disposizioni. Tuttavia, le modifiche richieste
dallo stato membro di destinazione dovranno essere necessariamente connesse
con esigenze relative alla sicurezza stradale. Queste modifiche dovranno inoltre
essere proporzionate all’obbiettivo invocato e spetterà allo stato interessato
dimostrare che sono pertinenti;
b) ai veicoli di fine serie si applica una procedura identica: gli stati
membri di destinazione, su richiesta del costruttore e previa informazione da
parte dello stato che ha concesso la deroga, hanno la possibilità di concedere
o di rifiutare di immatricolare e di mettere in servizio tali veicoli. In questo
caso, l’accettazione non può essere subordinata a condizioni particolari.
In applicazione della sentenza n. 170 del 1984 della corte costituzionale (1),
il recepimento della direttiva 92/61/Cee produce l’effetto della disapplicazione
delle norme di diritto interno con essa in contrasto.
Di conseguenza sul piano giuridico si hanno i seguenti effetti: a) i
veicoli elettrici ed i veicoli bimodali definiti dalla direttiva 92/61/Cee non
saranno più disciplinati dall’articolo 59 del codice della strada; b)
i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario,
definiti al primo comma dell’articolo 75 del codice della strada, a norma della
direttiva 92/61/Cee, sono considerati ciclomotori a tutti gli effetti e, in
quanto tali, soggetti a tutti gli accertamenti previsti dalla stessa direttiva
92/61/Cee; c) le disposizioni transitorie previste dalla direttiva 92/61/Cee
stabiliscono il periodo di validità delle omologazioni accordate ai veicoli
e ai loro componenti prima della data di entrata in vigore del decreto 5 aprile
1994 e dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento delle direttive
particolari (DP) dell’allegato I allo stesso decreto, pertanto per i veicoli
a due o tre ruote, nonché per i veicoli loro assimilati, le prescrizioni contenute
nel secondo e terzo periodo del comma terzo dell’articolo 235 del codice della
strada vanno disapplicate; d) poiché l’allegato I alla direttiva 92/61/Cee
non prevede particolari prescrizioni per le caratteristiche delle selle e sedili
per i ciclomotori a due o tre ruote, la prescrizione contenuta nell’articolo
198, appendice I, lettera i) del regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada va disapplicata; e) poiché l’allegato I della direttiva
92/61/Cee non prevede prescrizioni particolari circa la presenza di porta-casco
per motoveicoli, la prescrizione di cui all’articolo 227, appendice V, lettera
H), h), del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada
va disapplicata.
I quadricicli leggeri di cui alla lettera a), a seguito dell’entrata in vigore
della direttiva 92/61/Cee, sono considerati ciclomotori ai sensi dell’articolo
52 del codice della strada, mentre i quadricicli di cui alla lettera b) sono
considerati motoveicoli ai sensi dell’articolo 53 del codice della strada.
In sede di rilascio dell’omologazione nazionale prevista in via transitoria,
le norme regolamentari applicabili a ciascuna categoria di veicoli (così come
definita al comma primo, articolo 2 del decreto 5 aprile 1994), per la verifica
delle caratteristiche tecniche elencate nell’allegato I della direttiva 92/61/Cee
con la menzione DP (direttive particolari), sono quelle indicate nelle tavole
allegate al suddetto decreto. Continuano altresì ad essere applicabili le norme
CUNA esistenti per ciascuno degli argomenti, riportate nelle suddette tavole
allegate al d.m. 5 aprile 1994.
Sulla base del comma quarto dell’articolo 71 e del comma decimo dell’articolo
72 del nuovo codice della strada, è ammessa inoltre, in alternativa a quanto
prescritto dalla normativa nazionale, l’omologazione rilasciata a veicoli e/o
dispositivi in applicazione delle prescrizioni contenute nei regolamenti ECE/ONU
riconosciuti dalla direzione generale m.c.t.c.
L’omologazione globale Cee per i veicoli della categoria M1 allestiti con motore
a combustione interna, verrà concessa sulla base delle prescrizioni tecniche
desumibili dall’elenco esaustivo figurante nell’allegato alle note del d.m.
8 maggio 1995 (riportato nella seconda parte del volume).
Ai fini dell’omologazione globale Cee, le caratteristiche costruttive e funzionali
figuranti nell’appendice V dell’articolo 227 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada, non comprese nella suddetta tabella,
non verranno prese in considerazione.
Oltre ai regolamenti ECE/ONU elencati nella parte II dell’allegato IV, al d.m.
8 maggio 1995, ne esistono altri accettati dall’Italia nell’ambito dell’accordo
di Ginevra del 23 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di
omologazione ed al riconoscimento reciproco dell’omologazione di accessori e
parti di veicoli a motore reso esecutivo in Italia con d.p.r. n. 1841 del 1961
(2), che si riferiscono a norme che, nell’ambito dell’omologazione Cee non sono
obbligatorie.
L’omologazione parziale Cee per tali regolamenti viene accordata solamente a
domanda del costruttore.
Per i veicoli diversi dai veicoli della categoria M1 allestiti con motore a
combustione interna, nelle more dell’estensione del campo di applicazione della
direttiva 92/53/Cee, in applicazione dell’articolo 15 della stessa direttiva
e dell’articolo 10 della direttiva 70/156/Cee, a norma dell’articolo 235, comma
primo, del codice della strada si seguiterà a rilasciare l’omologazione nazionale
attualmente in vigore applicando tutte le direttive particolari (applicabili)
con le modalità stabilite nei provvedimenti di recepimento indicati nella suddetta
tabella allegata al d.m. 8 maggio 1995 e rispettando le norme tecniche nazionali
attualmente applicate per le quali non è stata ancora emanata una corrispondente
direttiva e cioè:
a) controllo della conformità dell’esemplare presentato alle caratteristiche
risultanti dalla documentazione. La prescrizione è prevista e certificata nell’ambito
delle singole direttive particolari;
b) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna
categoria di veicoli;
c) verifica delle parti a sbalzo:
Dir. 97/27/CE:
7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3 e N
A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che muovendo il veicolo
il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di
raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al
lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli
autosnodati delle categorie M2 e M3 le due unità rigide devono essere
allineate al piano.
Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50
m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di
0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m (vedi figura
C) in caso di autosnodato della categoria M2 e M3.
Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, il presente requisito
si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto
2.14).
Per i veicoli della categoria N con assi sollevabili in posizione sollevata
o scaricabili in posizione di scarico il valore 0,80 m è sostituito da 1,00
m.
7.6.3. Le prescrizioni di cui ai punti 7.6.1 e 7.6.2 possono anche essere verificate,
a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione
geometrica.
7.6.4. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni
massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto
ai requisiti dei paragrafi 7.6.1 e 7.6.2.
Per passo di un veicolo a due assi si intende la distanza tra i centri degli
assi, con veicolo a pieno carico. Nei veicoli a tre o più assi per passo si
intende la distanza tra l’asse o la mezzeria degli assi anteriori e l’asse o
la mezzeria degli assi posteriori, con veicolo a pieno carico.
d) 7.6. Manovrabilità
7.6.1. Il veicolo a motore ed il semirimorchio devono poter essere manovrati,
in entrambi i sensi, per una traiettoria completa di 360° entro una corona circolare
dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m senza che nessuno
dei punti più esterni del veicolo (ad eccezione degli elementi sporgenti prescritti
per la larghezza del veicolo al punto 2.4.2) sporga dalla corona.
7.6.1.1. Per i veicoli e i semirimorchi muniti di dispositivo di sollevamento
dell'asse (cfr. punto 2.14), questo requisito si applica altresì con l'asse/gli
assi in posizione sollevata (a norma del punto 2.14).
Detti requisiti sono verificati come segue:
7.6.1.1. Veicoli a motore
Il veicolo deve essere manovrato in modo che il suo punto anteriore più esterno
rasenti la circonferenza esterna della corona (vedi figura A).
7.6.1.2. Semirimorchi
Si considera che un semirimorchio sia conforme ai requisiti del punto 7.6.1
se il suo interasse non è superiore a
V (12,50 – 2,04)2 – (5,30+L/2)2
dove L è la larghezza del semirimorchio e l'interasse misurato ai fini del presente
punto è la distanza tra l'asse del perno di ralla del semirimorchio e la linea
mediana degli assi non sterzanti del carrello. Se uno o più assi non sterzanti
del carrello sono dotati di un dispositivo di sollevamento dell'asse (cfr. punto
2.14), per l'interasse si prende in considerazione la lunghezza maggiore tra
assi abbassati o sollevati. In caso di dubbio, l'autorità che rilascia l'omologazione
può richiedere che venga effettuata una prova in base al punto 7.6.1.
7.6.2. Requisiti supplementari per i veicoli delle categorie M2 o M3 e N
A veicolo fermo e con le ruote sterzanti in posizione tale che muovendo il veicolo
il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di
raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al
lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli
autosnodati delle categorie M2 e M3 le due unità rigide devono essere
allineate al piano.
Quando il veicolo avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50
m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di
0,80 m (vedi figura B) in caso di veicolo rigido o di più di 1,20 m (vedi figura
C) in caso di autosnodato della categoria M2 e M3.
Per i veicoli muniti di dispositivi di sollevamento dell'asse, il presente requisito
si applica anche con l'asse/gli assi in posizione sollevata (a norma del punto
2.14).
Per i veicoli della categoria N con assi sollevabili in posizione sollevata
o scaricabili in posizione di scarico il valore 0,80 m è sostituito da 1,00
m.
7.6.3. Le prescrizioni di cui ai punti 7.6.1 e 7.6.2 possono anche essere verificate,
a richiesta del costruttore, con un metodo di calcolo equivalente o una dimostrazione
geometrica.
7.6.4. Nel caso di veicoli incompleti, il costruttore dichiara le dimensioni
massime ammissibili del veicolo che devono essere verificate rispetto
ai requisiti dei paragrafi 7.6.1 e 7.6.2.
e) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto
di persone per la conformità alle prescrizioni del ministero dei trasporti e
della navigazione;
f) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili; per
il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo
o dell’asse del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli adibiti
ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona 45 cm;
g) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno carico, e della relativa ripartizione
sugli assi o gruppi di assi:
Dir. 97/27/CE:
2.5. per "massa del veicolo in ordine di marcia" si intende
la massa del veicolo scarico carrozzato e, in caso di veicolo trattore, munito
di un dispositivo di attacco, in ordine di marcia o la massa del telaio cabinato
qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco
(compresi liquido refrigerante, lubrificante, 90% del carburante, 100% degli
altri liquidi ad eccezione delle acque di scarico, attrezzi, ruota di scorta
e conducente (75 kg) e, per gli autobus di linea e granturismo, la massa dell'accompagnatore
(75 kg) se nel veicolo è previsto un sedile per quest'ultimo);
2.6. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile"
(M) si intende la massa massima del veicolo, per costruzione e prestazioni,
dichiarata dal costruttore.
La massa massima a carico tecnicamente ammissibile è utilizzata per stabilire
la categoria del veicolo in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE
del Consiglio, ad eccezione dei rimorchi ad asse centrale e dei semirimorchi,
ove la massa da utilizzare sia quella corrispondente al carico che grava sugli
assi quando il veicolo è caricato fino alla massa massima a carico tecnicamente
ammissibile.
Per definizione solo una massa massima a carico tecnicamente ammissibile può
essere attribuita a una data configurazione tecnica del tipo di veicolo quale
definita da una serie di possibili valori dei punti indicati nella scheda informativa
dell'allegato II della presente direttiva. La presente definizione vale, mutatis
mutandis, per i requisiti tecnici dei punti 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 e 2.12;
2.7. per "massa tecnicamente ammissibile dell'asse (m)" si
intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse
può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo
e dell'assale dichiarate dal costruttore;
2.8. per "massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi
(m)" si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico
verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche
costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore;
2.9. per "massa rimorchiabile" si intende la massa di un rimorchio
a timone o di un semirimorchio con "dolly" agganciati al veicolo a
motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio
ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore;
2.10. per "massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile
(TM)" si intende la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore;
2.11. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio
di un veicolo a motore" si intende la massa corrispondente al massimo
carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del
veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore.
Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco
in caso di veicoli trattori in ordine di marcia, ma la comprende nel caso degli
altri veicoli;
2.12. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio
di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale" si intende
la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile trasferito
dal rimorchio sul veicolo trattore nel punto di aggancio, dichiarata dal costruttore
del rimorchio;
2.13. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione
di veicoli (MC)" si intende il valore massimo della somma delle masse
del veicolo a motore a carico e del rimorchio trainato a carico, per costruzione
del veicolo a motore, dichiarata dal costruttore;
2.14. per "dispositivo di sollevamento dell'asse" si intende
un dispositivo montato in permanenza sul veicolo al fine di ridurre o aumentare
il carico sull'asse o sugli assi, secondo le condizioni di carico del veicolo:
- sollevando le ruote fino a staccarle dal suolo o abbassandole al livello del
suolo oppure
- senza sollevare le ruote dal suolo (ad esempio nel caso di sistemi di sospensione
pneumatica o altri sistemi), per ridurre l'usura dei pneumatici quando
il veicolo non è a pieno carico e/o per facilitare l'avviamento su superficie
sdrucciolevole di veicoli a motore o combinazioni di veicoli, aumentando
il carico sull'asse motore;
2.15. per "asse sollevabile" si intende un asse che può essere
sollevato/abbassato dal relativo dispositivo di sollevamento, in base al punto
2.14, primo trattino;
2.16. per "asse scaricabile" si intende un asse il cui carico
può essere variato, senza sollevare l'asse, con il relativo dispositivo di sollevamento
in base al punto 2.14, secondo trattino;
2.17. per "sospensione pneumatica" si intende un sistema di
sospensione in cui almeno il 75% dell'effetto elastico è determinato da una
molla pneumatica;
2.18. per "sospensione riconosciuta equivalente a una sospensione pneumatica"
si intende un sistema di sospensione dell'asse o del gruppo di assi del veicolo
che soddisfa le prescrizioni del punto 7.11;
2.19. per "tipo di veicolo" si intendono i veicoli che non
differiscono in aspetti fondamentali quali:
- il costruttore;
- la categoria del veicolo quale definita all'allegato II della direttiva 70/156/CEE;
- gli aspetti fondamentali per costruzione e progettazione quali:
- per i veicoli delle categorie M2 e M3:
- telaio/carrozzeria autoportante, piano unico/due piani, rigido/snodato (differenze
ovvie e fondamentali),
- sospensione sull'asse motore: pneumatica o equivalente/non pneumatica e non
equivalente,
- numero di assi;
- per i veicoli della categoria N:
- telaio/parte inferiore della carrozzeria (differenze ovvie e fondamentali),
- sospensione sull'asse motore: pneumatica o equivalente/non pneumatica e non
equivalente,
- numero di assi;
- per i veicoli della categoria O:
- telaio/carrozzeria autoportante (differenze ovvie e fondamentali), rimorchio
a timone/semirimorchio/rimorchio ad asse centrale,
- sistema di frenatura: rimorchio non frenato/con freni ad inerzia/con freno
di tipo continuo,
- numero di assi.
Ai fini del presente punto non sono considerati essenziali gli aspetti per costruzione
e progettazione quali, in particolare, l'interasse, il tipo di asse, le sospensioni,
lo sterzo, i pneumatici e le relative modifiche del dispositivo correttore di
frenata degli assi, oppure l'aggiunta o la soppressione di valvole di riduzione
in relazione alle configurazioni dei trattori per semirimorchi e degli autocarri,
né gli elementi connessi al telaio (per esempio motore, serbatoi, trasmissione
ecc.).
7.1. Misurazione della massa del veicolo in ordine di marcia e della sua distribuzione
sugli assi
La massa del veicolo in ordine di marcia e la sua distribuzione sugli assi sono
misurate sui veicoli presentati conformemente al punto 3.3, a veicolo
fermo, con le ruote nella direzione dell'asse longitudinale del veicolo.
Se le masse misurate differiscono di non più del 3% rispetto alle masse indicate
dal costruttore per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo,
o di non più del 5% nel caso di un veicolo delle categorie N1, O1, O2 o M2 non
superiore a 3,5 t, le masse in ordine di marcia e la loro distribuzione sugli
assi dichiarate dal costruttore sono utilizzate ai fini dei seguenti requisiti.
In caso contrario sono le masse misurate ad essere utilizzate ed il servizio
tecnico può dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli
diversi da quelli presentati in base al punto 3.3.
7.2. Misurazione delle dimensioni
La lunghezza, larghezza e altezza fuoritutto sono misurate sul veicolo/sui veicoli
in ordine di marcia presentati in base al punto 3.3 secondo le disposizioni
del punto 2.4.
Se le dimensioni misurate differiscono da quelle dichiarate dal costruttore
per le relative configurazioni tecniche del tipo di veicolo, le dimensioni misurate
sono utilizzate ai fini delle seguenti prescrizioni ed il servizio tecnico può
dunque, se necessario, procedere ad ulteriori misurazioni su veicoli diversi
da quelli presentati in base al punto 3.3.
7.3. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli
7.3.1. Lunghezza massima
7.3.1.1. Veicolo a motore: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE,
7.3.1.2. rimorchio (esclusi i semirimorchi): come previsto al punto 1.1
dell'allegato I della direttiva 96/53/CE,
7.3.1.3. autosnodato: come previsto al punto 1.1 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE,
7.3.1.4. semirimorchio: la distanza di cui al punto 7.3.1.4.1 deve essere
misurata senza tener conto dei dispositivi di cui al punto 2.4.1 e la distanza
di cui al punto 7.3.1.4.2 deve essere misurata senza esclusione alcuna.
7.3.1.4.1. La distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore
di un semirimorchio non deve superare il limite indicato al punto 1.6 dell'allegato
I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente sul piano longitudinale
del veicolo.
7.3.1.4.2. La distanza tra l'asse del perno di ralla e qualsiasi estremità sulla
parte anteriore del semirimorchio non deve superare 2,04 m, come previsto al
punto 4.4 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE, misurata orizzontalmente.
7.3.2. Larghezza massima
7.3.2.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE.
7.3.2.2. Sovrastrutture fisse o mobili dei veicoli delle categorie N e O progettate
appositamente per il trasporto a temperatura controllata di merci, con pareti
laterali di larghezza, compreso l'isolamento, superiore a 45 mm:
come previsto al punto 1.2 dell'allegato I della direttiva 96/53/CE.
7.3.3. Altezza massima
7.3.3.1. Qualsiasi veicolo: come previsto al punto 1.3 dell'allegato I della
direttiva 96/53/CE.
7.4. Calcolo della distribuzione della massa
7.4.1. Metodo di calcolo
7.4.1.1. Ai fini del calcolo della distribuzione della massa di seguito indicato,
il costruttore deve fornire al servizio tecnico incaricato delle prove, in forma
di tabella o altra forma appropriata, le informazioni necessarie per conoscere,
per ogni configurazione tecnica del tipo di veicolo quale definita da
una serie di possibili valori di tutti i punti dell'allegato II della
presente direttiva: la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo,
le masse massime tecnicamente ammissibili sugli assi e sui gruppi di assi,
la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile, e la massa massima
a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
7.4.1.2. Devono essere effettuati i calcoli appropriati per accertarsi che i
seguenti requisiti siano soddisfatti per ciascuna configurazione tecnica del
tipo.
A tal fine i calcoli devono limitarsi ai casi più sfavorevoli.
7.4.1.3. Nei seguenti requisiti, i simboli M, mi, mj, TM e MC designano rispettivamente
i seguenti parametri per i quali devono essere soddisfatti i requisiti di cui
al punto 7.4:
M = la massa massima a carico tecnicamente ammissibile del veicolo;
mi = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse designato "i",
ove "i" varia da 1 al numero totale degli assi del veicolo;
mj, = la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse unico o sul gruppo
di assi designato "j", ove "j" varia da 1 al numero totale
sugli assi unici e sui gruppi di assi;
TM = la massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile e MC = la massa
massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli.
7.4.1.4. Nel caso di un asse unico, designato "i" in quanto asse e
"j" in quanto gruppo di assi mi = mj per definizione.
7.4.1.5. Nel caso di veicoli muniti di assi scaricabili, devono essere effettuati
i seguenti calcoli con la sospensione degli assi caricata alla posizione normale
di funzionamento. Nel caso di veicoli muniti di assi sollevabili, devono essere
effettuati i seguenti calcoli con gli assi abbassati.
7.4.1.6. Per i gruppi di assi, il costruttore deve fornire le leggi di distribuzione
tra gli assi della massa totale che grava sul gruppo (ad esempio indicando le
formule di distribuzione o presentando grafici di distribuzione).
7.4.1.7. Nel caso di semirimorchi e di rimorchi ad asse centrale ed ai fini
dei seguenti calcoli, il punto di aggancio è considerato come un asse designato
"o" e le masse corrispondenti mo e mo sono definite, per convenzione,
come la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio del rimorchio.
7.4.2. Requisiti per i veicoli delle categorie N e O, ad eccezione dei caravan
7.4.2.1. La somma delle masse m non deve essere inferiore alla massa M.
7.4.2.2. Per ciascun gruppo di assi designato "j", la somma delle
masse m sui suoi assi non deve essere inferiore alla massa mj. Inoltre ciascuna
delle masse m non deve essere inferiore alla parte di mj applicata sull'asse
"i" quale determinata dalle leggi di distribuzione della massa di
tale gruppo di assi.
7.4.2.3. La somma delle masse mj non deve essere inferiore alla massa M.
7.4.2.4. La massa in ordine di marcia, sommata alla massa corrispondente a 75
kg moltiplicata per il numero dei passeggeri e alla massa massima tecnicamente
ammissibile sul punto di aggancio, non deve essere superiore alla massa M.
7.4.2.5. Quando il veicolo è carico fino alla sua massa M secondo ciascuna delle
relative situazioni descritte di seguito ai punti da 7.4.2.5.1 a 7.4.2.5.3,
la massa corrispondente al carico applicato sull'asse "i" non deve
essere superiore alla massa mi, di tale asse, e la massa corrispondente al carico
che grava sull'asse unico o gruppo di assi "j" non deve essere superiore
alla massa mj. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse motore o
la somma delle masse corrispondenti ai carichi sugli assi motori deve essere
almeno pari al 25% della massa M.
7.4.2.5.1. Veicoli trainati o veicoli a motore diversi dai veicoli trattori:
7.4.2.5.1.1. Distribuzione uniforme della massa nel caso di veicoli completi
o completati ad eccezione di quelli menzionati al punto 7.4.2.5.1.2: il veicolo
in ordine di marcia, con una massa di 75 kg posizionata su ciascun sedile passeggeri
e con il carico utile distribuito in modo uniforme nella parte destinata al
trasporto di merci, è carico fino alla sua massa M.
7.4.2.5.1.2. Distribuzione estrema della massa (carico non uniforme) nel caso
dei veicoli incompleti o destinati a usi speciali comportanti il trasporto soltanto
di carichi distribuiti in modo non uniforme: il costruttore deve dichiarare
le posizioni estreme ammissibili possibili del baricentro del carico utile e/o
struttura e/o attrezzatura o finiture interne (ad esempio da 0,50 a 1,30 m davanti
al primo asse posteriore). La verifica deve essere effettuata in modo da coprire
tutte le possibili posizioni di tale baricentro con il veicolo in ordine di
marcia - con una massa di 75 kg collocata su ciascun sedile passeggeri - carico
fino alla sua massa M.
7.4.2.5.2. Veicoli trattori per rimorchi (trattori stradali) ed autocarri
progettati per trainare rimorchi ad asse centrale:
7.4.2.5.2.1. Devono essere effettuati, in tutti i casi appropriati tra quelli
possibili di seguito indicati, gli stessi calcoli previsti al punto 7.4.2.5.1.1
nel caso di veicoli completi o completati diversi da quelli per usi speciali,
o al punto 7.4.2.5.1.2 nel caso di veicoli incompleti o per usi speciali:
a) senza alcun carico sul punto di aggancio (ad eccezione, per i trattori stradali,
di quello corrispondente alla massa del dispositivo di attacco ove installato
dal costruttore, compreso nella massa in ordine di marcia in base al punto 2.5);
b) un carico corrispondente alla massa massima del dispositivo di attacco dichiarata
dal costruttore, qualora questi non installi il dispositivo di attacco, che
grava sul punto di aggancio (e detratta dal carico utile);
c) un carico corrispondente alla massa massima tecnicamente ammissibile sul
punto di aggancio che grava sul medesimo (e detratta dal carico utile).
7.4.2.5.3. Veicoli trattori per semirimorchi (trattori per semirimorchi).
7.4.2.5.3.1. Nel caso di un veicolo completo o completato: il costruttore deve
dichiarare le posizioni estreme dell'asse della ralla. La verifica deve essere
svolta in modo tale da coprire tutte le possibili posizioni dell'asse della
ralla, con il veicolo in ordine di marcia - con una massa di 75 kg collocata
su ciascun sedile passeggeri - carico fino alla sua massa M (con il carico utile
che grava sull'asse della ralla).
7.4.2.5.3.2. Nel caso di un veicolo incompleto: devono essere effettuate le
stesse verifiche previste al punto 7.4.2.5.3.1 in base alle posizioni estreme
ammissibili dell'asse della ralla dichiarate dal costruttore.
7.4.2.6. Quando un veicolo della categoria N è carico fino alla sua massa M
e l'asse posteriore (designato "n" in quanto asse) o il gruppo di
assi posteriori (designati "q" in quanto gruppo di assi) sono carichi
fino alle loro masse mn o mq, la massa applicata sull'asse sterzante o sugli
assi sterzanti non deve essere inferiore al 20% della massa M.
7.4.2.7. MC non può essere superiore a M + TM.
7.4.3. Requisiti per autobus di linea o granturismo
7.4.3.1. Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.3 e del punto
7.4.2.7.
7.4.3.2. La massa del veicolo in ordine di marcia sommata alla massa Q definita
di seguito nella tabella del punto 7.4.3.3.1, moltiplicata per il numero totale
dei passeggeri, nonché alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto
di aggancio, alle masse B e BX definite di seguito al punto 7.4.3.3.1 non deve
essere superiore alla massa M.
7.4.3.3. Quando il veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo
la situazione descritta al precedente punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo
completo o completato in ordine di marcia è carico come descritto di seguito
al punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico su ciascun asse non deve
essere superiore alla massa mi di tale asse e la massa corrispondente al carico
su ciascun asse unico o gruppo di assi non deve essere superiore alla massa
mj di tale gruppo di assi. Inoltre, la massa corrispondente al carico sull'asse
motore o la somma delle masse corrispondenti al carico sugli assi motori deve
essere almeno pari al 25% della massa M.
7.4.3.3.1. Il veicolo in ordine di marcia è caricato con una massa Q per ciascun
sedile passeggeri, un numero SP, corrispondente al numero di posti in piedi,
di masse Q distribuite in modo uniforme sulla superficie disponibile per i posti
in piedi S1, una massa uguale a B (kg) distribuita in modo uniforme nei vani
bagagli e, se del caso, una massa uguale a BX (kg) distribuita in modo uniforme
sulla superficie del tetto adibita al trasporto bagagli, dove:
S1 è la superficie per posti in piedi, quale definita nella direttiva, di imminente
adozione, del Parlamento €peo e del Consiglio concernente disposizioni speciali
per i veicoli delle categorie M2 e M3. In attesa dell'adozione di tale direttiva,
S1 è determinata come definito nei regolamenti ECE/ONU n. 36 (doc. E/ECE/TRANS/505/Rev1,
Add 35) e n. 52 (doc. E/ECE/TRANS/505/Rev1, Add 51);
il numero SP, dichiarato dal costruttore, non deve essere superiore al valore
S1/Ssp, dove Ssp è la superficie convenzionale prevista per un posto in piedi
specificata di seguito nella tabella;
B (kg), dichiarata dal costruttore, corrisponde ad un valore numerico non inferiore
a 100 ´ V (dove V = volume totale dei vani bagagli in m3);
BX, dichiarata dal costruttore, esercita un peso specifico non inferiore a 75
kg/m2 su tutta la superficie del tetto adibita al trasporto bagagli;
Q e Ssp corrispondono ai valori riportati nella tabella seguente:
Classe di veicolo Massa Q (kg) per passeggeroSsp (m2/passeggero) superficie
convenzionale per un posto in piedi
Classe I & A[**] 680,125Classe II71 [*]0,15Classe III & B 71 [*]
Nessun posto in piedi[*] Compresi 3 kg di bagaglio a mano.[**] Per i veicoli
della classe II o classe III o classe B che devono essere omologati anche come
veicoli della classe I o classe A, la massa del bagaglio trasportato nei vani
bagagli accessibili soltanto dall'esterno del veicolo non deve essere presa
in considerazione ai fini dell'omologazione per queste ultime classi.
7.4.3.4. Quando il veicolo è in ordine di marcia o carico come precisato al
punto 7.4.3.3.1, la massa corrispondente al carico sull'asse o gruppo di assi
anteriori non deve essere inferiore alla percentuale della massa M prevista
nella seguente tabella:
Condizioni di carico
Classe I & A
Classe IIClasse III & BRigidoSnodato Rigido Snodato
RigidoSnodatoA vuoto 20202025 20 2520Carico2520 25 20 2520
7.4.4. Requisiti per i veicoli delle categorie M2 o M3 diversi dagli autobus
di linea o granturismo e per i caravan
Si applicano i requisiti dei punti da 7.4.2.1 a 7.4.2.4 e del punto 7.4.2.7.
Inoltre, quando un veicolo incompleto è carico fino alla sua massa M secondo
la situazione descritta al punto 7.4.2.5.1.2, o quando il veicolo completo o
completato in ordine di marcia è carico fino alla sua nassa M, come descritto
all'appendice dell'allegato II della direttiva 92/21/CEE del Consiglio, la massa
corrispondente al carico su ciascun asse non deve essere superiore alla massa
m di tale asse e la massa corrispondente al carico su ciascun asse unico o gruppo
di assi non deve essere superiore alla massa su tale gruppo di assi. Inoltre,
la massa corrispondente al carico sull'asse motore o la somma delle masse corrispondenti
ai carichi sugli assi motori deve essere almeno pari al 25% della massa M.
7.5. Condizioni da verificare per la classificazione di un veicolo quale veicolo
fuoristrada (allegato II, punto 4 della direttiva 70/156/CEE)
7.5.1. Il servizio tecnico verifica se il veicolo completo o completato, o il
veicolo trattore per semirimorchi (trattore per semirimorchi) senza ralla debba
essere considerato come un veicolo fuoristrada in base ai requisiti dell'allegato
II della direttiva 70/156/CEE.
7.5.2. Per altri veicoli incompleti, tale verifica è effettuata solo su richiesta
del costruttore;
h) verifica della velocità massima;
i) determinazione del consumo di combustibile in base alle norme Cee, se applicabili,
ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo;
l) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso
di 1 km;
m) accertamento dello spunto in salita:
Dir. 97/27/CE:
7.9. Capacità di spunto in salita
I veicoli a motore che trainano un rimorchio e sono carichi fino alla loro massa
massima a carico tecnicamente ammissibile per la combinazione di veicoli devono
poter essere avviati per cinque volte su una pendenza di almeno il 12% nell'arco
di cinque minuti.
n) rapporto potenza motore/massa massima:
Dir. 97/27/CE:
7.10. Rapporto potenza motore/massa massima
I veicoli a motore devono poter generare una potenza motore pari ad almeno 5
kW/t della massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione
di veicoli. La potenza motore è misurata in base alle disposizioni della direttiva
80/1269/CEE.
In applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 170 del 1984, a
seguito del recepimento della direttiva 92/53/Cee le caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, oggetto di accertamento
tecnico sono quelle fissate dall’unione €pea nell’elenco esaustivo contenuto
nella parte I dell’allegato IV al decreto 8 maggio 1995 e per quelle materie
la competenza esclusiva alla emanazione di norme tecniche è attribuita all’unione
€pea.
Le conseguenze sul piano giuridico interno sono le seguenti: a) per i
veicoli della categoria M1 allestiti con motore a combustione interna non sarà
possibile stabilire a livello nazionale nuove norme e quindi per quanto attiene
alle voci dell’appendice V dell’articolo 227 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del codice della strada non possono essere emanati decreti. Unica
eventuale eccezione quella dei veicoli blindati per i quali non esistono né
a livello nazionale né a livello Cee prescrizioni ad hoc; b) per tutte
le altre categorie di veicoli, di massima viene osservato lo stesso principio,
con l’eccezione dei veicoli blindati per i motivi sopra esposti e quella delle
norme che riguardano la protezione degli occupanti dei veicoli nel caso di spostamento
del carico in quanto nel tempo si è resa necessaria l’emanazione di un decreto
che sintetizza le norme finora emanate.
Procedimento dell’omologazione
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L’articolo 2 della direttiva 92/53/Cee definisce “costruttore” la persona o
l’ente responsabile, verso l’autorità che rilascia l’omologazione di tutti gli
aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione;
non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte
le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità
tecnica soggette all’omologazione.
Lo stesso articolo contiene la definizione della “autorità che rilascia la omologazione”.
Le autorità di uno stato membro responsabili di tutti gli aspetti della omologazione
di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica; esse rilasciano
e, se necessario, ritirano le schede di omologazione, assicurano il collegamento
con i propri omologhi degli stati membri e verificano le disposizioni prese
dai costruttori per assicurare la conformità della produzione.
Il “servizio tecnico” è l’organismo o l’ente designato come laboratorio di prova
per l’esecuzione di prove e ispezioni a nome dell’autorità che rilascia la omologazione
di uno stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità
che rilascia l’omologazione. L’autorità che rilascia l’omologazione” e il “servizio
tecnico” per quanto riguarda l’Italia sono la direzione generale della motorizzazione
civile del ministero dei trasporti e della navigazione.
Il procedimento di omologazione ha inizio con la presentazione della domanda
da parte del “costruttore”.
Seguono le prove e i controlli e a seguito dell’esito favorevole delle stesse,
ciascuno stato membro può concedere: a) l’omologazione del veicolo; b)
l’omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti (autotelai) o
completi (carrozzati); c) l’omologazione del sistema (freni, impianto
di controllo delle emissioni, ecc.) soggetto alle prescrizioni di una direttiva
particolare; d) l’omologazione del componente (dispositivo) soggetto
alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un
veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se la direttiva
particolare lo prevede espressamente.
Lo stato membro rilascia al costruttore una scheda di omologazione e ne trasmette
copia agli altri stati membri. La stessa procedura è prevista in caso di modifiche
delle omologazioni già concesse.
Omologazione del tipo
L’articolo 2 del d.m. 2 maggio 2001, n. 277, definisce
“omologazione” l’atto in base al quale un tipo di veicolo, sistema, componente
o entità tecnica, prodotto in serie, a seguito di accertamenti tecnici effettuati
su prototipi, è riconosciuto conforme ad una o più prescrizioni tecniche previste
dalla legge; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche nazionali esso è
denominato “omologazione nazionale”; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche
stabilite dalla comunità economica €pea, o da regolamenti della commissione
economica per l’€pa dell’organizzazione delle nazioni unite, esso è denominato
rispettivamente “omologazione Cee” o “omologazione ECE/ONU”.
I veicoli a motore e i rimorchi possono quindi essere sottoposti ad omologazione
del tipo solo se prodotti in serie. È definita tale la lavorazione organizzata
in modo che tutti i prodotti, a lavorazione ultimata, abbiano le medesime caratteristiche
strutturali.
L’articolo 7 dello stesso decreto prevede che ogni modifica introdotta dal costruttore
su un veicolo omologato debba essere oggetto di visita e prova da parte del
Centro Prove Autoveicoli, che dopo aver valutato l’entità della stessa rispetto
al prototipo già omologato, può decidere se concedere un aggiornamento della
serie, se la modifica non riguarda caratteristiche essenziali del veicolo, o
l’estensione dell’omologazione, se la modifica riguarda caratteristiche costruttive
essenziali ma tali da non determinare un mutamento sostanziale del veicolo nel
suo complesso. Nel caso che le modifiche interessino più caratteristiche costruttive
essenziali tali da mutare radicalmente l’aspetto del veicolo nel suo insieme,
viene concessa una nuova omologazione.
Tipi di omologazione
Attualmente possono essere rilasciati tre diversi
tipi di omologazione: la “omologazione nazionale” (art. 75 cod. strad.); la
“omologazione limitata” (piccola serie o temporanea, art. 2 d.m. 2 maggio 2001,
n. 277); la “omologazione Cee” (d.m. 8 maggio 1994: autoveicoli e rimorchi;
d.m. 8 aprile 1994: veicoli a due o tre ruote).
– La “omologazione nazionale” è concessa sulla base delle norme nazionali vigenti
al momento della richiesta ed ha validità solo nel territorio nazionale.
– La “omologazione limitata” viene rilasciata solo per veicoli realizzati in
piccole serie, qualunque sia la loro categoria (M, N, O, L), con attrezzature
e/o programmi limitati, che non giustificano l’omologazione nazionale: comporta
un procedimento più rapido. Differisce dall’omologazione nazionale per quanto
precisato nell’articolo 8, punti a), b), c) e d), del d.m. 16 gennaio 1995 n.
94. Può essere rilasciata anche per veicoli prodotti in piccola serie, nelle
more del completamento della procedura di omologazione nazionale.
La stessa è sottoposta a vincoli produttivi e viene effettuato un controllo
periodico biennale e nel caso si verifichi un aumento della produzione viene
trasformata in “omologazione nazionale”.
Una forma particolare di omologazione è quella “temporanea”, prevista dal d.m.
16 gennaio 1995 n. 94 e dall’articolo 227 del regolamento di esecuzione del
codice della strada. Viene concessa a veicoli in corso di sperimentazione che
presentino soluzioni innovative e caratteristiche tecniche incompatibili con
le norme regolamentari in vigore. Normalmente è soggetta a limitazioni di durata
e validità e può essere vincolata quantitativamente nella produzione. Finito
il periodo di sperimentazione, sulla base dei risultati ottenuti, l’omologazione
temporanea può essere trasformata in definitiva “nazionale” o revocata e in
tal caso i veicoli in circolazione devono essere adeguati alle norme in vigore.
– La “omologazione Cee” è l’omologazione (globale, parziale o di singoli componenti)
che ciascuno stato membro può rilasciare a domanda del costruttore e a seguito
dell’esito positivo dei prescritti controlli degli enti a ciò preposti, inviandone
copia a tutti gli stati membri della Cee.
La omologazione Cee consente ai veicoli o ai singoli dispositivi di essere riconosciuti
nei paesi Cee senza necessità di ulteriori verifiche e prove.
La omologazione Cee, per quanto riguarda gli autoveicoli della categoria internazionale
M1 (autovetture ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), è entrata in
vigore il 1 gennaio 1993 (facoltativa); dall’1 gennaio 1996 è divenuta obbligatoria
per tutte le nuove omologazioni.
Con l’entrata in vigore definitiva della suddetta omologazione, dall’1 gennaio
1998 decadono le vecchie omologazioni non comunitarie e quindi i veicoli non
potranno più essere prodotti sulla base dell’omologazione decaduta.
La omologazione Cee per i veicoli a motore a due o tre ruote è entrata in vigore
il 1 gennaio 1994.
Se di un medesimo veicolo vengono prodotte più versioni, per diversa dotazione
di accessori o con diversa motorizzazione o altre, il costruttore deve munirsi
di più omologazioni nel caso che le varie versioni differiscono tra loro per
le caratteristiche essenziali (art. 227 regolamento codice della strada e appendice
V) come ad esempio: motore, velocità massima, masse, dispositivi di frenatura,
ecc.
Nel caso che le versioni differiscono tra loro solo per gli allestimenti interni
o per le dotazioni di accessori, l’omologazione può essere una sola.
Dichiarazione di conformità
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Per ciascun veicolo conforme al tipo omologato la casa costruttrice rilascia
una dichiarazione di conformità, nella quale sono riportate gli estremi della
omologazione e l’attestazione sotto la propria responsabilità civile e penale,
che il veicolo o il motore o parte di esso, è identico al modello omologato
oppure che ne differisce per caratteristiche non essenziali rispetto a quelle
indicate dall’articolo 227 del regolamento al codice della strada.
Se la dichiarazione di conformità contiene notizie non rispondenti al vero,
sono previste sanzioni amministrative (art.
76 cod. strad.), e possono ricorrere eventuali conseguenze penali (art.
515 cod. pen. per frode nell’esercizio del commercio) e civili (artt. 1522 e
1495 cod. civ.) per i responsabili della casa costruttrice.
Le norme ISO 9002. All. X decreto ministeriale 8 maggio
1995
Col diffondersi a livello internazionale dei concetti e delle modalità di verifica
dei sistemi organizzativi e di qualità, che consentono l’ottenimento da parte
delle aziende della certificazione ISO 9002, gli organi omologanti possono subordinare
il rilascio dell’omologazione alla verifica dei sistemi di qualità aziendali.
In questo modo assume sempre più rilevanza l’esistenza all’interno delle aziende
di procedure e metodologie che garantiscano nelle produzioni aderenza alle specifiche
e quindi conformità al tipo omologato.
In passato la conformità della produzione al prototipo omologato era garantita
dal costruttore, mentre l’autorità competente all’omologazione si limitava a
verificare a campione, che i prodotti fossero effettivamente conformi al tipo
omologato.
Con l’entrata in vigore delle norme sull’omologazione Cee l’autorità competente
deve subordinare il rilascio dell’omologazione alla verifica preventiva, eventualmente
in collaborazione con le autorità competenti degli altri stati membri, della
esistenza, nel sistema produttivo interno del costruttore, di disposizioni e
procedure in grado di assicurare che i veicoli, componenti, sistemi ed entità
tecniche in produzione siano conformi al tipo omologato.
Da parte dell’autorità competente vengono accettate le certificazioni effettuate
dal costruttore in base alla norma armonizzata EN 29002 (in riferimento al o
ai prodotti da omologare) oppure a una norma equivalente quali le norme CUNA
NC 090-15 e NC 090-16, approvate dal ministero dei trasporti e della navigazione
e riconosciute compatibili dalla direzione generale della m.c.t.c. (circ. n.
2/93 del 9 gennaio 1993). Con la comunicazione il costruttore deve fornire gli
estremi della certificazione e deve impegnarsi a comunicare all’autorità competente
ogni modifica concernente la validità o il campo di applicazione.
Qualora dai controlli che il ministero dei trasporti effettua attraverso le
sue strutture centrali e periferiche, sottoponendo in qualsiasi momento il tipo
di veicolo omologato o il suo telaio, a visita e prova ai sensi dell’articolo
77 del codice della strada, dovessero emergere modifiche a parti sostanziali
che non siano state autorizzate, viene sospesa l’efficacia dell’omologazione
o revocata provvedendo anche, se del caso, ad inviare all’autorità giudiziaria
competente denuncia per il reato previsto dall’articolo 519 cod. pen. per frode
in commercio, per aver venduto un prodotto con caratteristiche non conformi
alla omologazione.
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e dei rimorchi.
La disciplina delle caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli a motore e dei rimorchi è contenuta nell’articolo 71
del codice della strada, nell’articolo 227 del regolamento di esecuzione e nell’appendice
V allo stesso articolo.
Come si è detto in precedenza i veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere
ammessi alla circolazione sono assoggettati ad omologazione del tipo, per verificare
la loro corrispondenza alle norme vigenti.
L’appendice V dell’articolo 227 del regolamento di esecuzione contiene la elencazione
completa di tali caratteristiche che interessano sia i vari aspetti della sicurezza
della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura.
Periodicamente vengono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione,
con propri decreti, di concerto con il ministro dell’ambiente per gli aspetti
di sua competenza e con altri ministri quando interessati, le particolari caratteristiche
costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi
per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. Allo
stesso modo vengono stabilite periodicamente le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche e le modalità per il loro accertamento.
Se i decreti si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie
le prescrizioni tecniche devono essere quelle contenute nelle predette direttive;
in alternativa, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata
applicando le corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall’ufficio €peo per le nazioni unite (commissione
economica per l’€pa), recepiti dal ministero dei trasporti e della navigazione.
È prevista l’approvazione di tabelle e norme di unificazione riguardanti le
materie di propria competenza della direzione generale della m.c.t.c.
I provvedimenti emanati dal ministero dei trasporti e della navigazione e della
navigazione (direzione generale della m.c.t.c.) riguardanti le prescrizioni
tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative
alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità
per la richiesta e l’esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti
stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche
escluse dall’accertamento nel caso in cui, in luogo dell’omologazione del tipo,
venga richiesta l’approvazione in unico esemplare.
Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali
attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice
sono stabilite sulla base dei limiti massimi d’accettabilità delle emissioni
inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti
fissati ai sensi dell’articolo 10 della legge 3 marzo 1987 n. 59 con decreto
del ministro dell’ambien-te di concerto con i ministri dei trasporti e della
navigazione ed il ministro della sanità.
Il ministro dei trasporti e della navigazione (direzione generale della m.c.t.c.),
di concerto con gli altri ministeri, quando interessati, può, in relazione ad
esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell’ambiente, stabilire
ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali.
Caratteristiche costruttive e funzionali
Appendice V. Articolo 227 regolamento di
esecuzione del codice della strada.
A - Masse, dimensioni ed allestimenti:
a) massa in ordine di marcia (tara);
b) massa massima tecnicamente ammissibile;
c) masse massime sugli assi;
d) dimensioni massime di ingombro;
e) numero assi ed interassi;
f) carreggiate;
g) sbalzi massimi;
h) fascia di ingombro;
i) dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti;
l) tipo della struttura portante;
m) carrozzeria;
n) attrezzature particolari.
B - Prestazioni:
a) determinazione velocità calcolata;
b) verifica della velocità massima;
c) per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza
e coppia massima e relativi numero di giri, alimentazione, combustibile;
d) determinazione consumo combustibile;
e) prova di accelerazione in piano;
f) spunto in salita;
g) rapporto potenza/massa;
h) massa rimorchiabile;
i) tipo della trasmissione e rapporti.
C - Sicurezza attiva:
a) installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) impianto elettrico;
c) avvisatori acustici;
d) tergiproiettori;
e) frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi;
f) specchi retrovisori;
g) sbrinamento e disappannamento del parabrezza;
h) riscaldamento abitacolo;
i) serbatoi carburante e prevenzione incendi;
l) porte (serrature e cerniere - pedane);
m) campo di visibilità del conducente;
n) tergilavacristallo parabrezza;
o) cerchi e ruote;
p) pneumatici e sospensioni;
q) sistemazione dei pedali di comando.
D - Sicurezza passiva:
a) urti e ribaltamento;
b) antifurto;
c) vetri di sicurezza;
d) ancoraggi delle cinture di sicurezza;
e) paraurti per autovetture;
f) protezione posteriore anti incuneamento;
g) protezione contro lo spostamento del carico;
h) protezione laterale;
i) parafanghi;
l) calzatoie;
m) sterzo;
n) sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi;
o) cinture di sicurezza;
p) sistemi di ritenuta bambini;
q) appoggiatesta;
r) sporgenze esterne;
s) limitazione all’impiego di determinati materiali;
t) resistenza cabine;
u) identificazione veicoli lunghi e/o pesanti;
v) paraspruzzi;
z) recipienti semplici a pressione.
E - Protezione ambientale:
a) antidisturbi radio;
b) rumorosità esterna veicoli a motore;
c) emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea
o ad accensione comandata;
d) posizione tubo di scarico;
e) durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.
F - Norme per particolari categorie di veicoli:
a) caratteristiche delle autoambulanze;
b) caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico;
c) caratteristiche degli autobus;
d) caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci;
e) caratteristiche delle autocaravan;
f) caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio
di noleggio con conducente o in servizio di piazza;
g) caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia;
h) caratteristiche dei ciclomotori;
i) caratteristiche dei quadricicli a motore;
l) equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in
pressione o gassosi;
m) caratteristiche dei filoveicoli.
G - Disposizioni fiscali:
a) alloggiamento targa;
b) potenza fiscale;
c) potenza fiscale dei motori elettrici;
d) targhette e iscrizioni;
e) marcatura di identificazione del motore.
H - Varie:
a) tachimetro;
b) cronotachigrafo;
c) retromarcia;
d) organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati
e degli autosnodati;
e) abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi;
f) dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione;
g) identificazione comandi, spie, indicatori;
h) portabagagli;
i) portasci;
l) antenne radio o radiotelefonica.
Dispositivi di equipaggiamento.
Il codice della strada all’articolo 72 contiene
la disciplina dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
Tali dispositivi vengono indicati
per i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che devono essere equipaggiati
con:
a) dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori
e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione
acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Gli autoveicoli e i motoveicoli di
massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la
retromarcia.
Gli autoveicoli devono altresì essere
equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta
e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine
con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per
ciascuna categoria di veicoli, con decreto del ministro dei trasporti e della
navigazione;
b) segnale mobile di pericolo
di cui all’articolo 162;
c) contachilometri avente le
caratteristiche stabilite nel regolamento.
Viene prevista per gli autoveicoli la possibilità di essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure
per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Inoltre possono essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di
soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.
Tutti i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del ministero dei
trasporti e della navigazione (direzione generale della m.c.t.c.), secondo modalità
stabilite con decreti del ministro dei trasporti e della navigazione.
Per tali dispositivi sono altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative
al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le
caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle
norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.
Anche in questo caso se i decreti da emanare si riferiscono a dispositivi oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa l’omologazione è effettuata applicando le
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall’ufficio €peo per le nazioni unite - commissione economica per
l’€pa - , recepiti dal ministro dei trasporti e della navigazione.
A condizione di reciprocità, l’omologazione rilasciata da uno stato estero per
uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia, fatti
salvi gli accordi internazionali.
Modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono
essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della direzione
generale della m.c.t.c. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli
articoli 71 e 72 del codice della strada, oppure sia stato sostituito o modificato
il telaio.
Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate
nell’appendice V all’articolo 227 del regolamento ed individuate con decreto
del ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione (direzione
generale della m.c.t.c.), o che determini la trasformazione o la sostituzione
del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l’ufficio
della direzione generale della m.c.t.c. competente in relazione alla sede della
ditta che ha proceduto alla modifica.
Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei
lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione,
l’ufficio della direzione generale della m.c.t.c. competente per la visita e
prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato
l’ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve
essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta
dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale
rappresentante autenticata nei modi di legge.
Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo; è subordinata
al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla
osta, salvo diverse e ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico
concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere
sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che
attesti la possibilità d’esecuzione della modifica in questione.
In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l’ufficio della
direzione generale della m.c.t.c. competente in base alla sede della ditta esecutrice
dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta,
prima che venga eseguita la modifica richiesta.
L’aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall’ufficio
provinciale della direzione generale della m.c.t.c. cui sia esibito il certificato
d’approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall’ufficio provinciale
della direzione generale della m.c.t.c. che ha proceduto all’ultima visita e
prova con esito favorevole.
Tale aggiornamento ha luogo mediante l’emissione di un duplicato della carta
di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla
modifica approvata.
Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
Le norme relative all’efficienza dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi durante la circolazione sono contenute nell’articolo
79 del codice della strada, il quale prevede che gli stessi devono essere tenuti
in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza
e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti. Le prescrizioni
tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento
sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle
direttive comunitarie. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei
regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il ministro dei trasporti
e della navigazione può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative
di quelle di cui all’appendice VIII dell’articolo 237 del regolamento, avuto
riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti
prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche
relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base
dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987 n. 59 con decreto
del ministro dell’ambiente di concerto con i ministri dei trasporti e della
sanità.
Le prescrizioni tecniche sono le seguenti:
– “Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti”. Sia le ruote che i pneumatici,
o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori,
rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni
che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà
avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta
la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada
dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi,
di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per
intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale
del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
– “Sistemi di frenatura”. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva
92/54/Cee. L’efficienza del sistema di frenatura in relazione alle diverse categorie
di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito viene stabilita
dal ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale della m.c.t.c.
– “Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico”.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo
approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili,
gli estremi di approvazione. Tali dispositivi devono essere in condizioni di
totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci
di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza
non inferiore a centocinquanta metri e la targa posteriore deve essere leggibile
ad almeno venti metri. L’altezza da terra e le altre quote di installazione
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese
entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o
schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi
disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso
colore; l’orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere
la possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati
dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere
di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento.
L’impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi
utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d’unificazione
a carattere definitivo.
– “Dispositivi di segnalazione acustica”. Devono recare in modo visibile gli
estremi di approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla
batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una
velocità di questo ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro
soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore
ai valori seguenti: 80 decibel (dB) per i dispositivi di segnalazione acustica
di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli; 75 dB per i dispositivi di segnalazione
acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm3;
70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori; 80 dB per
i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus; 90 dB per i dispositivi
supplementari di allarme.
– “Livello sonoro del dispositivo di scarico”. Il livello sonoro deve essere
misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito
in sede di approvazione o di omologazione.
– “Emissioni inquinanti”. Devono essere rispettati i valori limite stabiliti
dalla direttiva 92/55/Cee.
– “Visibilità”. Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non
devono presentare rotture, anche se localizzate.
– “Carrozzeria e telaio”. La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono
stato d’uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture,
anche se localizzate.
– “Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi”. Tutti i dispositivi
devono essere in perfetta efficienza. Qualora soggetti ad approvazione devono
recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.
Prescrizioni omologative presso i paesi extra€pei.
Vengono prese in esame le procedure omologative
relative agli Stati Uniti d’America e all’Australia.
Per quanto concerne gli Stati Uniti, vige l’autocertificazione del costruttore.
L’unica prescrizione che riguarda l’omologazione dei veicoli è relativa alla
misura delle emissioni gassose con un metodo di misura transitorio (transient
mode - regolamenti federali NHTSA).
Fondamentalmente, e soprattutto per la California, esistono dei controlli sia
per i combustibili che per le emissioni provenienti dai motori a combustione
interna.
L’omologazione dei parabrezza in vetro stratificato (DOT), in USA ha analoghi
criteri di omologazione rispetto al regolamento R43 ECE/ONU, adottato anche
dall’Italia.
Il ministero dei trasporti e della navigazione (direzione generale m.c.t.c.)
ha ritenuto ammissibile, in sede di visita e prova in unico esemplare, l’immissione
in circolazione di veicoli muniti di parabrezza rispondente alle norme USA e
riconoscibili dal marchio DOT (Department of Transport) seguito da un numero
identificativo del fabbricante e dalla dicitura LAMINATED SAFETY.
Per quanto concerne l’Australia, essa ha adottato dei regolamenti nazionali
che si rifanno ai regolamenti ECE/ONU; vengono codificati ad esempio ADR 4/01.
Seguendo tali regolamenti richiedono la rispondenza ai principali requisiti
validi anche in €pa per le direttive obbligatorie.
I veicoli a motore nella convenzione sulla circolazione stradale.
– “La legge di ratifica”. In Italia la ratifica e l’esecuzione della convenzione,
con annessi, firmata a Vienna l’8 novembre 1968 sulla circolazione e sulla segnaletica
stradale, e l’adesione agli accordi €pei con annessi, firmati a Ginevra il
1 maggio 1971, sulle stesse materie nonché al protocollo, con annessi, firmato
a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e stata disposta con legge 5
luglio 1995 n. 308.
– “Le definizioni”. Nel primo capitolo della convenzione sono contenute le definizioni
di numerosi termini impiegati nella convenzione stessa.
Aderendo alla convenzione gli stati si obbligano a prendere le misure opportune
affinché le norme interne relative alla circolazione siano conformi a quelle
della convenzione, esclusi i casi di inapplicabilità.
Nella predisposizione delle norme nazionali è richiesta la conformità soltanto
sostanziale delle norme nazionali a quelle intenzionali. Per gli stati che aderiscono
alla convenzione viene sancito l’obbligo anche di conformare le norme tecniche
sugli autoveicoli.
L’articolo 38 della convenzione, contiene le norme relative ai marchi di identificazione
dei veicoli (costruttore, numero di telaio, numero del motore) e rinvia all’allegato
4.
Nel vigente codice della strada (articolo 74) e nel regolamento di esecuzione
(articolo 235), non è contemplata l’apposizione del numero di fabbricazione
del motore. La convenzione lo prevede solo nel caso in cui sia apposto dal costruttore.
L’articolo 39 della convenzione prevede che i veicoli, indipendentemente dalla
osservanza delle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato 5, devono essere
tenuti in buono stato di marcia.
Le norme relative alla circolazione dei veicoli appartenenti a cittadini italiani
residenti all’estero o a stranieri, importati temporaneamente o nuovi di fabbrica
acquistati per essere esportati, sono contenute nell’articolo 134 del codice
della strada e nell’articolo 340 del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione.
Per questi veicoli è previsto il rilascio di una carta di circolazione della
durata di un anno, prorogabile, e una speciale targa di riconoscimento.
Per tale rilascio devono essere esibiti il certificato di conformità o il certificato
di origine o la carta di circolazione originale, la dichiarazione consolare
sulla residenza all’estero, la bolletta doganale di importazione temporanea
o di esportazione.
– “Gli allegati alla convenzione”. Nell’allegato 1 alla convenzione sono indica
le deroghe all’obbligo di ammettere in circolazione internazionale gli autoveicoli
ed i rimorchi. Gli stati aderenti alla convenzione possono vietare la circolazione
sul loro territorio degli autoveicoli, dei rimorchi e dei complessi di veicoli
i cui pesi o dimensioni superino i limiti nazionali. Dai limiti sono esclusi
gli pneumatici, i dispositivi antislittanti, gli specchi retrovisori, gli indicatori
di direzione laterali e le luci di ingombro.
È prevista la possibilità di vietare l’ammissione anche dei complessi di veicoli
costituiti da motocicli con rimorchio, da un autoveicolo con più rimorchi, da
veicoli articolati per trasporto di persone.
È prevista inoltre la possibilità di non ammettere gli autoveicoli e i rimorchi
con velocità inferiore a 25 km/ora, le vetture per invalidi, i veicoli sperimentali,
i veicoli speciali, i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se richiesto,
il passeggero non siano muniti di casco protettivo.
Gli stati possono subordinare l’ammissione alla circolazione al possesso del
segnale triangolare di veicolo fermo. Possono anche subordinare al rispetto
di speciali prescrizioni la circolazione degli autoveicoli di peso massimo autorizzato
superiore a 3.500 kg su strade accidentate. Possono inoltre vietare la circolazione
di veicoli con proiettori di incrocio a fascio asimmetrico e di veicoli non
muniti del distintivo di nazionalità.
Il numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione
internazionale è definito dall’allegato 2 alla convenzione. Può essere composto
di cifre (arabe) o di cifre e lettere (latine maiuscole). Deve essere leggibile
con visibilità chiara alla distanza minima di quaranta metri. Se posto su di
una targa, questa deve essere piatta e fissata in posizione verticale; se apposto
o dipinto sul veicolo, la superficie deve essere piana; verticale e perpendicolare
al piano longitudinale mediano del veicolo. La targa o la superficie possono
essere di materiale rifrangente.
L’allegato 3 alla convenzione prevede che il segno distintivo di nazionalità
non può essere composto da più di tre lettere in caratteri latini maiuscoli,
di colore nero su fondo bianco; deve essere distinto da quello di immatricolazione.
L’allegato determina anche le dimensioni dei segni. L’allegato 5 alla convenzione
detta prescrizioni tecniche sugli autoveicoli e sui rimorchi lasciando liberi
gli stati di imporre disposizioni più rigorose.
Nel capitolo I dell’allegato sono contenute le prescrizioni relative ai freni.
Vengono premesse le definizioni di ruote di un asse, freno di stazionamento
e freno di soccorso, disciplina i freni degli autoveicoli, esclusi i motocicli.
È principio generale che i freni devono essere azionati agevolmente dal posto
di guida.
I freni, a seconda delle funzioni, sono: di servizio, per il rallentamento e
la fermata del veicolo anche in condizioni difficili; di stazionamento, per
l’immobilizzazione del veicolo con dispositivi ad azione meccanica; di soccorso,
per il rallentamento e l’arresto del veicolo, in qualsiasi condizione di carico
e in uno spazio “ragionevole”, anche in caso di insufficienza del freno di servizio.
I dispositivi dei diversi freni possono avere parti comuni e i comandi possono
essere combinati ma ne devono rimanere almeno due distinti. Mentre i freni di
servizio devono agire su tutte le ruote (salvo i veicoli con più di due assi)
i freni di soccorso e quelli di stazionamento devono agire almeno su una ruota
di ciascun lato del veicolo. L’allegato contiene poi altre disposizioni di dettaglio.
Per i rimorchi non leggeri è imposto l’obbligo di un freno di servizio e di
uno di stazionamento; le altre disposizioni di dettaglio sono simili a quelle
dettate per gli autoveicoli, salvo talune particolarità.
I complessi di veicoli, oltre ad avere i freni propri degli autoveicoli e dei
rimorchi, devono renderli compatibili. L’azione del freno di servizio deve essere
ripartita e sincronizzata tra i veicoli componenti il complesso.
I motocicli devono avere due dispositivi di frenatura, di cui uno per la ruota
anteriore, che consentano di ottenere il rallentamento e l’arresto con sicurezza,
rapidità ed efficacia.
Il capitolo II dell’allegato 5, premette le definizioni di proiettore di profondità,
proiettore di incrocio, luce di posizione anteriore, luce di posizione
posteriore, luce di arresto, proiettore fendinebbia, proiettore di retromarcia,
indicatore di direzione, catadiottro, superficie luminosa.
Sono determinati i colori delle luci, il numero e la posizione dei proiettori
di profondità e di quelli di incrocio, il colore e le caratteristiche delle
luci di posizione anteriori e posteriori e di quelle di illuminazione della
targa, le compatibilità tra le diverse luci, la forma e la posizione dei catadiottri
dei veicoli e dei rimorchi, le luci di posizione dei rimorchi, le luci di arresto,
le luci e i catadiottri dei motocicli non assimilati ai ciclomotori, le luci
delle carrozzette collegata a motocicli, le luci per gli autoveicoli a tre ruote,
gli indicatori di direzione, i fendinebbia, i proiettori di retromarcia, il
divieto di lampeggiamento per tutte le luci eccettuati gli indicatori di direzione,
l’uniformità delle luci che hanno la stessa funzione ed orientamento, il raggruppamento
di luci diverse in uno stesso dispositivo.
Nel capitolo III dell’allegato 5 sono contenute prescrizioni diverse, relative
ai dispositivi di direzione, allo specchio retrovisore, all’avvisatore acustico,
al tergicristallo, al lavavetri, al parabrezza ed ai vetri, al dispositivo di
retromarcia, al silenziatore, agli pneumatici, all’indicatore di velocità, al
dispositivo di segnalazione degli autoveicoli, al dispositivo antifurto, al
dispositivo di aggancio di rimorchi leggeri. Altre disposizioni generali sono
dirette a reprimere i rischi di incendio, di esplosione, di inquinamento, anche
radioelettrico, di incidenti.
Il capitolo IV dell’allegato 5 consente deroghe per i veicoli con velocità inferiore
a 25 km/ora, le vetture degli invalidi, i veicoli sperimentali, i veicoli di
speciale forma e tipo utilizzati per scopi particolari in speciali condizioni.
Altre deroghe possono essere disposte dagli stati in ordine ai colori, alle
posizioni ed al numero delle luci.
In appendice all’allegato sono definiti i filtri colorati per l’ottenimento
dei colori (coordinate tricromatriche).
Comunicazione interpretativa della commissione concernente
le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati
in un altro stato membro.
Comunicazione n. 96/C 143/04 del 15 maggio 1996
(in G.U.C.E. n. C 143 del 15 maggio 1996).
I. Introduzione
La presente comunicazione interpretativa è intesa a precisare i principi di
diritto comunitario che disciplinano i requisiti di omologazione e di immatricolazione
negli stati membri di veicoli già immatricolati in altri stati membri e ad illustrare
i diritti che derivano ai privati dall’applicabilità diretta del diritto comunitario
e le garanzie procedurali che debbono attendersi in materia. La presente comunicazione
aggiorna e sostituisce integralmente la comunicazione n. 88/C 281/08 della commissione.
La comunicazione n. 88/C 281/08 si è rivelata uno strumento molto persuasivo
ed utile, che ha consentito di risolvere numerose pratiche. Adottando e pubblicando
la sua interpretazione dei principi di diritto comunitario in questo settore,
la commissione fornisce agli operatori economici, alle autorità degli stati
membri e, in generale, ai cittadini comunitari, che in quanto consumatori sono
i soggetti più interessati, un punto di riferimento chiaro sulla posizione che
essa intenda affermare per difendere l’interesse comunitario conformemente ai
doveri e alle competenze sanciti dall’articolo 155 del trattato.
Le procedure nazionali di omologazione e di immatricolazione dei veicoli sono
state oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerose denunce alla commissione,
concernenti la compatibilità di dette procedure con il diritto comunitario,
in particolare con gli articoli 30 e 36 del trattato in materia di libera circolazione
delle merci.
La commissione, intervenendo presso gli stati membri interessati per ottenere
l’adeguamento di tali procedure, si è avvalsa della sua esperienza per enunciare
alcuni principi generali di valutazione della compatibilità delle suddette procedure
nazionali con gli articoli 30 e 36 del trattato.
La commissione si attiene alla giurisprudenza della corte di giustizia delle
comunità €pee, cui spetta assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione
e nell’applicazione del trattato Ce (articolo 164 del trattato), e ne controlla
l’applicazione. La corte ha avuto occasione di pronunciarsi su vari aspetti
di tali procedure in diverse sentenze, tra cui: la sentenza 12 giugno 1986,
causa n. 50-85 Schloh/Auto contrôle technique; la sentenza 11 giugno 1987, causa
406-85 Gofette e Gilliard; la sentenza 17 giugno 1987, causa n. 154- 85 commissione/Italia.
Dette sentenze hanno confermato in larga misura i principi che la commissione
stessa aveva enucleato, apportando importanti precisazioni su taluni aspetti
particolari del problema.
La commissione è quindi in grado di richiamare e sistematizzare i principi che
presiedono all’applicazione degli articoli 30 e 36 del trattato e del diritto
comunitario derivato alle procedure di omologazione e di immatricolazione dei
veicoli provenienti da altri stati membri, messe in atto dagli stati membri
stessi.
La presente comunicazione s’iscrive pertanto nell’obiettivo di trasparenza del
diritto comunitario e verte, dato il suo oggetto, su un aspetto di importanza
pratica per i cittadini dell’unione. Essa rispecchia l’attuale realtà del funzionamento
del mercato interno comunitario nel nuovo contesto dell’unione €pea istituita
dal trattato di Maastricht.
Dall’1 gennaio 1993, il mercato interno è uno spazio senza frontiere intime
in cui viene garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali. Da tale data, inoltre, gli stati membri applicano la
direttiva n. 7011 SPICCE del consiglio, del 6 febbraio 1970 (2y, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all’omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificata dalla direttiva n.
92/53/Cee). La direttiva n. 92/53/Cee (s) prevede la sostituzione progressiva
dei sistemi nazionali di omologazione dei veicoli degli stati membri con una
procedura di omologazione comunitaria.
Alle condizioni ed in base al calendario stabilito da detta direttiva, a prescindere
da qualsiasi considerazione di ordine tributario, la omologazione Cee consente,
una volta ottenuta in uno stato membro, l’immatricolazione, la vendita e l’utilizzazione
del tipo di veicolo interessato, come veicolo nuovo, in qualsiasi altro stato
membro, su presentazione di un certificato di conformità in corso di validità.
II. Considerazioni di carattere generale
1. Categorie di veicoli
Scopo della presente comunicazione è quello di agevolare i trasferimenti di
veicoli privati e la loro immatricolazione da parte di cittadini dell’unione
all’interno di questa. Di conseguenza, essa riguarda in primo luogo e prevalentemente
i veicoli della categoria M1, denominati in appresso veicoli privati, cioè i
veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente.
In pratica, ogni anno migliaia di cittadini dell’unione chiedono l’immatricolazione
nello stato membro in cui risiedono di un veicolo privato già immatricolato
in un altro stato membro.
Può trattarsi, in particolare: del veicolo della persona che chiede l’immatricolazione,
che è stato trasferito in occasione di un cambiamento di residenza del proprietario;
di un veicolo di seconda mano, acquistato in un altro stato membro o da un rivenditore
o dalla persona stessa che chiede l’immatricolazione; di un veicolo che proviene
dal mercato dei veicoli nuovi di un altro stato membro, che la persona che chiede
l’immatricolazione ha acquisito direttamente o tramite un intermediario, nella
maggior parte dei casi per beneficiare del fatto che il prezzo d’acquisto al
netto delle imposte è più basso in tale stato, e che vi è stato immatricolato
temporaneamente per poter effettuare un trasferimento su strada.
Sebbene presentino notevoli differenze sotto vari aspetti, specie quello fiscale,
le situazioni illustrate creano problemi analoghi relativamente alle condizioni
di omologazione e di immatricolazione nello stato membro di destinazione.
Dall’1 gennaio 1993 il sistema di omologazione Cee è operativo a titolo facoltativo
e dall’1 gennaio 1996 è divenuto obbligatorio per i nuovi tipi di veicoli privati.
I principi enunciati nella presente comunicazione si applicano anche agli automezzi
pesanti (autocarri, autobus), ai veicoli di categorie diverse dalla categoria
M1 e ai veicoli a motore a due o a tre ruote (ciclomotori, motocicli, tricicli)
e a determinati quadricicli.
Questi casi riguardano tuttavia più raramente i cittadini dell’unione. Le caratteristiche
e l’uso particolare di alcuni di questi veicoli dovranno essere presi in considerazione
al momento di applicare i principi enunciati nella presente comunicazione, sulla
base del criterio di proporzionalità.
Per i veicoli pesanti (autocarri, autobus) e per i veicoli di categorie diverse
dalla categoria M1, l’omologazione nazionale per tipo continuerà a sussistere
fino all’adozione delle ultime direttive specifiche e all’applicazione obbligatoria
dell’omologazione Cee.
Per i veicoli a motore a due o tre ruote (ciclomotori, motocicli, tricicli)
e per i quadricicli contemplati dalla direttiva n. 92/61/Cee del consiglio restano
valide le omologazioni nazionali, che sono però limitate ai sistemi e ai componenti
che non sono stati oggetto di un’armonizzazione tramite le direttive specifiche.
In questo settore, infatti, le direttive specifiche adottate sono già d’applicazione
obbligatoria in tutti gli stati membri.
Di conseguenza, quando sarà applicata l’omologazione Cee per i veicoli pesanti
e per i veicoli a due o a tre ruote, saranno applicabili anche i principi giuridici
enunciati in appresso e fondati sull’omologazione Cee già esistente nel settore
dei veicoli privati. Fino ad allora gli orientamenti indicati nella presente
comunicazione per i casi di omologazione nazionale saranno validi sia per i
veicoli privati con omologazione nazionale, sia per i veicoli pesanti e per
i veicoli a due o tre ruote.
2. Veicoli nuovi o usati.
La commissione constata che la differenza tra i veicoli già immatricolati in
un altro stato membro e i veicoli che non lo sono non coincide necessariamente
con la differenza tra veicoli usati e veicoli nuovi. La situazione cambia secondo
il punto di vista da cui la si esamina, che può essere amministrativo, commerciale
o fiscale. La presente comunicazione, in ogni caso, contempla i veicoli già
immatricolati in un altro stato membro, indipendentemente dal fatto che siano
nuovi o usati.
D’altro canto, la commissione sottolinea che non è logico riservare ad un veicolo
nuovo, in occasione di determinati controlli necessari per motivi di sicurezza,
un trattamento più rigoroso di quello riservato allo stesso modello di veicolo
usato. Infatti, se il motivo che sta alla base di questo tipo di controllo è
effettivamente la sicurezza stradale, un veicolo nuovo dovrebbe fornire, in
linea di massima, maggiori garanzie di sicurezza.
3. Concetto di immatricolazione.
La commissione ritiene inoltre che, ai fini della presente comunicazione, i
veicoli immatricolati siano i veicoli dotati di una targa di immatricolazione
definitiva, rilasciata dalle autorità competenti di uno stato membro, come pure
i veicoli dotati di targhe provvisorie (di “transito” o “doganali”) che, pur
essendo proprie di situazioni specifiche, provano che sono rispettate le condizioni
fiscali e le norme di sicurezza stabilite per la circolazione legale di un veicolo.
La commissione ritiene inoltre che la durata del periodo in cui il veicolo è
rimasto immatricolato in uno stato membro prima del suo trasferimento in un
altro stato membro non abbia peso giuridico ai fini della qualificazione di
un veicolo come veicolo immatricolato e, quindi, ai fini dell’applicazione della
presente comunicazione, eccetto per le questioni fiscali di cui al punto V.
4. lntermediari.
La presente comunicazione riguarda le misure statali interpretate in senso lato,
che comprendono alcuni comportamenti dei costruttori o dei loro rappresentanti
quando assumono per delega alcune funzioni di diritto pubblico. Le misure prettamente
private adottate dagli operatori economici, invece, non sono contemplate e possono
essere oggetto di un’analisi peculiare al diritto comunitario della concorrenza
(articoli 85 e seguenti del trattato Ce e diritto derivato corrispondente).
È opportuno tuttavia precisare quali siano le possibilità offerte attualmente
dal diritto comunitario al cittadino comunitario che intenda acquistare un veicolo
nuovo in uno stato membro diverso da quello in cui risiede. I servizi della
commissione vengono spesso consultati in proposito.
II cittadino comunitario ha tre possibilità: a) acquistare personalmente
il veicolo presso un concessionario di un altro stato membro; b) acquistare
il veicolo tramite un intermediario; la commissione rammenta a questo proposito
che l’attività degli intermediari nel settore dell’automobile, muniti di previo
mandato scritto dell’acquirente finale, è disciplinato dalla comunicazione n.
91/C 329l06; la presente comunicazione non pregiudica minimamente l’applicazione
della comunicazione relativa a tali intermediari; c)acquistare il veicolo
tramite i possibili negozi tra concessionari di diversi stati membri che appartengono
alla stessa rete di distribuzione di una determinata marca (ad esempio tramite
il concessionario dello stato membro di residenza dell’acquirente che ordina
il veicolo ad un concessionario della stessa marca di un altro stato membro).
La commissione desidera infine precisare che dall’1 gennaio 1994, a motivo dell’entrata
in vigore dell’accordo sullo spazio economico €peo, i principi enunciati
nella presente comunicazione e derivanti dagli articoli 30 e 36 del trattato
Ce devono essere applicati ai prodotti originari dei paesi membri e dei paesi
dell’EFTA, parti contraenti dell’accordo.
Queste disposizioni del trattato sono riprese testualmente negli articoli 11
e 13 dell’accordo sullo spazio economico €peo, articoli che, salva la futura
evoluzione della giurisprudenza, sono interpretati nella loro attuazione e applicazione
conformemente alla giurisprudenza della corte di giustizia delle comunità €pee
precedente alla firma dell’accordo.
È opportuno tuttavia sottolineare che se è vero che non è affatto pregiudicato
il regime di immissione in libera pratica applicabile tra gli stati membri della
comunità, è vero anche che l’accordo sullo spazio economico €peo limita l’applicazione
dei suddetti principi ai prodotti originari delle parti contraenti. Di conseguenza,
l’estensione del regime previsto per i prodotti provenienti dalla comunità deve
essere limitata soltanto ai prodotti originari dei paesi dell’EFTA parti contraenti
dell’accordo.
Per quanto riguarda l’applicazione del diritto derivato citato nella presente
comunicazione ai paesi dell’EFTA che sono parti contraenti dell’accordo, si
rinvia all’accordo sullo spazio economico €peo ed in particolare alle norme
specifiche stabilite nell’allegato II dell’accordo stesso, che riguarda i veicoli
a motore. È opportuno segnalare che le parti contraenti hanno preso atto esplicitamente
della comunicazione n. 88/C 281/08 della commissione, che viene aggiornata dalla
presente comunicazione.
III. Compatibilità con il diritto comunitario delle procedure di omologazione
e di immatricolazione dei veicoli già immatricolati in altri stati membri
L’omologazione e l’immatricolazione in uno stato membro di un veicolo già immatricolato
in un altro stato membro crea due distinti problemi:
- il primo riguarda il controllo delle caratteristiche tecniche del veicolo
e della relativa documentazione (vedi infra, punto 1);
- il secondo riguarda il controllo dello stato fisico del veicolo (vedi infra,
punto 2).
Devono essere inoltre riconosciute alcune garanzie di procedura al richiedente
l’immatricolazione, nel caso in cui quest’ultima sia rifiutata (vedi infra,
punto 3).
1. Controllo delle caratteristiche tecniche del veicolo e della
relativa documentazione (omologazione).
In generale i veicoli devono possedere alcune caratteristiche tecniche stabilite
da prescrizioni inderogabili. Come è già stato detto, queste prescrizioni sono
armonizzate sul piano comunitario dall’1 gennaio 1993 per i veicoli privati.
Per le altre categorie di veicoli, le prescrizioni tecniche sono ampiamente,
anche se non completamente, armonizzate. Si possono dunque ipotizzare due diverse
situazioni.
1.1. Omologazione nazionale. A partire dall’1 gennaio 1996 l’omologazione
dei nuovi tipi di veicoli privati si fonda sull’omologazione Cee. Per le altre
categorie di veicoli sussisterà ancora l’omologazione nazionale in assenza di
un sistema compiuto di omologazione Cee. Questo tipo di omologazione comprende
tuttavia alcuni elementi della “omologazione Cee” (omologazione Cee parziali),
dei quali alcuni sono obbligatori ed altri facoltativi, scelti dal costruttore.
Nel caso di modelli ai quali è stata riservata questa “omologazione di portata
nazionale”, i privati incontrano spesso vari problemi.
Va osservato anzitutto che un veicolo che all’atto della domanda di immatricolazione
in uno stato membro è già immatricolato in un altro stato membro è stato dunque
sottoposto, in linea di massima, in quest’ultimo stato membro, ad un controllo
delle sue caratteristiche tecniche. Questo controllo, quando è stato eseguito
nel quadro di una “omologazione di portata nazionale”, è servito ad accertare
l’osservanza delle prescrizioni tecniche pertinenti, armonizzate o nazionali
secondo i casi. L’esito di tale controllo è attestato dal certificato di conformità
al tipo corrispondente, rilasciato dal costruttore.
Tuttavia, come dichiarato dalla corte di giustizia nella sentenza Gofette e
Gilliard, l’istituzione da parte di uno stato membro di un sistema di omologazione
dei veicoli importati da un altro stato membro in cui essi sono già stati omologati
non è di per sé incompatibile con gli articoli 30 e 36 del trattato, purché
siano rispettate talune condizioni. Infatti, se è vero che gli stati membri
hanno il diritto, nel caso in cui sia stata utilizzata l’omologazione
n di invocare l’articolo 36 per adottare disposizione e prevedere controlli
intesi a garantire la sicurezza stradale, è vero altresì che ciò deve avvenire
comunque nel rispetto delle condizioni stabilite da questa norma, come interpretate
dalla corte. Nella sentenza Gofette e Gilliard e in altre sentenze già citate,
la corte ha avuto modo di pronunciarsi quanto all’aspetto specifico delle difficoltà
imposte ai trasferimenti di veicoli tra stati membri, soltanto sui motivi indicati
nell’articolo 36 del trattato, in particolare sulla tutela della salute e della
vita delle persone, per giustificare eventualmente alcuni controlli delle prescrizioni
tecniche o dello stato fisico eseguiti sui veicoli.
Tuttavia, la commissione ritiene, conformemente alla giurisprudenza della corte
in altre materie, che la stessa analisi possa essere effettuata quando alla
base di determinate misure adottate dagli stati membri vi siano altri obiettivi
legittimi sotto il profilo del diritto comunitario. Questi motivi, non enunciati
nell’articolo 36 del trattato sono stati sanciti dalla corte come esigenze imperative
che possono giustificare alcune misure che in linea di principio ostacolano
il commercio intra-comunitario. Dette misure devono essere proporzionate e non
devono in alcun caso essere discriminatorie nei confronti dei veicoli provenienti
da altri stati membri.
In ogni caso meritano particolare attenzione due aspetti del sistema di omologazione
e di immatricolazione dei veicoli prevenienti da altri stati membri: uno è un
problema sostanziale, in quanto si tratta di sapere quali prescrizioni tecniche
il veicolo deve rispettare; l’altro è un problema probatorio, che riguarda le
caratteristiche tecniche del veicolo.
1.1.1. Prescrizioni tecniche che il veicolo già immatricolato in un altro
stato membro deve rispettare. Gli stati membri non possono subordinare l’immatricolazione
di un veicolo precedentemente omologato ed immatricolato in un altro stato membro
alla condizione che esso sia conforme ad un tipo omologato sul loro territorio
o che rispetti rigorosamente le prescrizioni in vigore sul loro territorio.
È opportuno ricordare in proposito che questo problema sorge soltanto nel caso
di omologazione di portata nazionale per veicoli di un modello che ha ottenuto
la “omologazione” Cee”, omologazione che è valida, per definizione, in tutti
gli stati membri.
Come ha affermato la corte nella sentenza 28 gennaio 1986, causa n. 188-84,
commissione/Francia, sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità
la normativa di uno stato membro che esiga che i prodotti importati rispondano
letteralmente ed esattamente alle stesse prescrizioni o caratteristiche tecniche
vigenti per i prodotti fabbricati nel territorio nazionale, qualora tali prodotti
garantiscano agli utenti lo stesso grado di tutela. Inoltre, secondo una giurisprudenza
costante della corte, spetta alle autorità nazionali che invocano l’articolo
36 del trattato dimostrare in ogni fattispecie, che una misura che ostacola
gli scambi intracomunitari è necessaria per proteggere effettivamente un interesse
contemplato da tale norma ed in particolare che l’importazione del prodotto
in causa presenterebbe un grave rischio per la salute e la vita delle persone.
Non si potrebbe quindi ragionevolmente sostenere che costituisca un grave rischio
per la salute e la vita delle persone o per l’ambiente il solo fatto che un
veicolo sia stato omologato conformemente alle regole di un altro stato membro
e presenti eventualmente, ma non necessariamente, talune caratteristiche tecniche
diverse da quelle prescritte dalla legislazione dello stato membro di destinazione
o da quelle che presenta il tipo corrispondente omologato in detto stato. Ne
consegue che gli stati membri non possono opporsi all’omologazione e all’immatricolazione
di un veicolo precedentemente omologato e immatricolato in un altro stato membro
per motivi attinenti alle caratteristiche tecniche del veicolo, se non per i
motivi indicati all’articolo 36 o per esigenze imperative che spetta loro precisare
e motivare. II fatto che un veicolo omologato ed immatricolato in un altro stato
membro non corrisponda ad un tipo omologato nello stato membro di destinazione
o presenti caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte dalla legislazione
di detto stato non costituisce, di per sé, una giustificazione sufficiente per
rifiutare di omologare e immatricolare il veicolo in questione.
1.1.2. Documenti relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo. Nella
citata sentenza Gofette e Gilliard, la corte di giustizia ha dichiarato che
“gli articoli 30 e 36 del trattato Cee debbono essere interpretati nel senso
che, nell’attuale fase di evoluzione del diritto comunitario, l’istituzione
in uno stato membro di un sistema di omologazione per i veicoli importati da
un altro stato membro nel quale siano già stati omologati è conforme al trattato
soltanto qualora: il procedimento di controllo non comporti spese o tempi eccessivi
e le autorità pubbliche garantiscano che queste condizioni siano pienamente
rispettate quando il costruttore o i suoi rappresentanti siano incaricati di
effettuare i controlli necessari; l’importatore abbia la facoltà di sostituire
le operazioni di controllo con la produzione di documenti redatti nello stato
membro esportatore, purché detti documenti contengano i dati necessari in base
ai controlli già effettuati.”
– A “Alternativa”. Ne consegue che per la documentazione relativa alle caratteristiche
tecniche del veicolo che il richiedente è tenuto a presentare a sostegno della
sua domanda, gli stati membri debbono offrire l’alternativa tra: a) la
presentazione di un documento rilasciato dal costruttore o dal suo rappresentante
dello stato membro di destinazione, che definisca il veicolo rispetto al tipo
identico o, in mancanza di questo, al tipo più simile omologato in detto stato;
b) la presentazione di documenti (certificato di conformità) rilasciati
nello stato membro di provenienza, qualora essi contengano le informazioni necessarie.
Inoltre, in entrambi i casi devono essere rispettate alcune condizioni precisate
qui di seguito.
– B “Intervento del costruttore o del suo rappresentante”. Gli stati membri
che deleghino ai costruttori o ai loro rappresentanti talune funzioni di diritto
pubblico, quali il rilascio dei documenti necessari all’omologazione e all’immatricolazione
di un veicolo proveniente da un altro stato membro, sono tenuti a garantire
che dette persone esercitino tali funzioni in modo compatibile, con le esigenze
della libera circolazione delle merci all’interno della comunità. In particolare
i costruttori o i loro rappresentanti devono rilasciare i documenti loro richiesti:
a) senza presentazione del veicolo, dato che il loro intervento riguarda
le caratteristiche tecniche del veicolo all’atto della sua prima immissione
in circolazione e non lo stato fisico del veicolo all’atto dell’importazione;
b) senza esigere la presentazione dei documenti commerciali relativi
al veicolo (fattura d’acquisto, versamento di determinate imposte, ecc.), salvo
che queste siano assolutamente necessarie per accertare il tipo esatto di veicolo
(quando ciò non risulti dai documenti rilasciati dallo stato di provenienza);
c) con una spesa ed entro termini ragionevoli (a titolo indicativo si
può considerare spesa ragionevole una spesa di circa 100 Ecu ed un termine ragionevole
un termine non superiore a tre settimane).
Se i documenti rilasciati nello stato membro di provenienza del veicolo contengono
le informazioni necessarie all’immatricolazione nello stato membro di destinazione,
quest’ultimo è tenuto ad accettare detti documenti nella forma e secondo le
modalità con cui questi documenti hanno corso legale nello stato membro in cui
sono stati rilasciati. In particolare gli stati membri non possono subordinare
il riconoscimento dei documenti rilasciati negli altri stati membri alla condizione
che detti documenti siano legalizzati o autenticati, né alla condizione che
rispettino un modello prestabilito dallo stato membro di destinazione (vedi
la citata sentenza commissione/Italia). In caso di fondati sospetti di furto,
uno stato membro può prendere le misure necessarie nel rispetto del trattato.
1.2. Omologazione Cee. La pietra angolare dell’armonizzazione nel settore
è costituita dalla direttiva n. 70/156/Cee, come modificata dalla direttiva
n. 92/53/Cee, che prevede una procedura di omologazione comunitaria per tipo
di veicolo (omologazione Cee) su richiesta del costruttore. Come già detto,
l’omologazione Cee è divenuta obbliga per i veicoli M1, a partire dall’1 gennaio
1996.
L’omologazione Cee stabilita dalla suddetta direttiva è il risultato della procedura
con la quale uno stato membro constata che un tipo di veicolo è conforme alle
prescrizioni tecniche delle direttive comunitarie specifiche che fanno parte
integrante di detta procedura.
In questo modo, i veicoli che rispettano le prescrizioni tecniche armonizzate
possono essere messi liberamente in circolazione in tutta la comunità con il
certificato di conformità rilasciato dal costruttore che ha chiesto la omologazione
Cee.
In base al sistema stabilito dalla detta direttiva, uno stato membro non può,
per motivi attinenti alla costruzione, o al funzionamento del veicolo, rifiutare
l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in servizio di un veicolo
nuovo corrispondente ad un tipo che ha ottenuto la “omologazione” Cee” e che
sia corredato di un certificato di conformità in corso di validità. La commissione
sottolinea che tale rifiuto o divieto costituirebbe un’infrazione della detta
direttiva.
Non sarebbe giustificato neppure un controllo delle autorità dello stato membro
di destinazione sull’omologazione per i veicoli usati corredati di un certificato
di conformità corrispondente ad un tipo che abbia ottenuto la “omologazione”
Cee”; tali veicoli, infatti, sono immatricolati in base ad una “omologazione
Cee” valida in tutti gli stati membri. Un controllo tecnico sullo stato fisico
del veicolo può invece essere ammesso, purché venga effettuato in modo non discriminatorio,
cioè alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità applicate al controllo
effettuato sui veicoli già immatricolati nello stato membro di destinazione
(vedi infra, punto 2). La direttiva n. 70/156/Cee stabilisce inoltre,
all’articolo 8, alcune deroghe alla procedura di omologazione comunitaria per
tipo, soprattutto per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli di
fine serie. In questi due casi è opportuno precisare le condizioni delle deroghe,
per garantire un’applicazione corretta della detta direttiva.
In primo luogo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva n.
70/156/Cee, ciascuno stato membro può esentare, su richiesta del costruttore,
dall’applicazione di uno o più disposizioni di una o più direttive: a)
per i veicoli prodotti in piccole serie gli stati membri hanno la facoltà, dopo
essere stati informati dallo stato membro che ha rilasciato l’omologazione nazionale
in deroga, di accettare o di rifiutare l’omologazione di tale categoria di veicoli.
In caso di accettazione, si potranno imporre condizioni particolari quanto alla
modifica di alcune disposizioni. Tuttavia, le modifiche richieste dallo stato
membro di destinazione dovranno essere necessariamente connesse con esigenze
relative alla sicurezza stradale. Queste modifiche dovranno inoltre essere proporzionate
all’obiettivo invocato e spetterà allo stato interessato dimostrare che sono
pertinenti; b) ai veicoli di fine serie si applica una procedura identica.
Gli stati membri di destinazione, su richiesta del costruttore e previa informazione
da parte dello stato che ha concesso la deroga, hanno la possibilità di concedere
o di rifiutare di immatricolare e di mettere in servizio tali veicoli.
In questo caso, l’accettazione non può essere subordinata a condizioni particolari.
2. Controllo dello stato fisico del veicolo (controllo tecnico).
La direttiva n. 77/143/Cee del consiglio, come modificata in particolare dalle
direttive n. 88/449/Cee e n. 91/328/Cee, impone in tutti gli stati membri l’obbligo
di effettuare un controllo tecnico periodico dei veicoli a motore, compresi
i veicoli privati.
Quest’obbligo, tuttavia, si applica soltanto a decorrere dall’1 gennaio 1995
o, per alcune categorie di veicoli, dall’1 gennaio 1998 negli stati membri in
cui non esisteva un sistema analogo di controllo tecnico periodico al momento
dell’adozione delle direttive per la categoria di veicoli interessata. Di conseguenza,
allo stato attuate del diritto comunitario, i controlli tecnici nazionali si
esercitano o si eserciteranno su basi minime armonizzate (periodicità, elenco
dei punti da controllare, ecc.). Anche se queste direttive non si applicano
completamente ai casi considerati nella presente comunicazione, il loro contenuto
potrebbe essere utilizzato come fonte d’interpretazione qualora sia necessario
accertare la compatibilità di una misura con il diritto comunitario, in particolare
per i punti che sono già oggetto di direttive specifiche (sistema di frenatura,
emissioni ed efficacia dei freni).
Fino a quando il settore dei controlli tecnici sui veicoli non sarà stato interamente
armonizzato a livello comunitario, per la compatibilità dei controlli tecnici
con il diritto comunitario si possono prendere in considerazione le due ipotesi
come illustrate in appresso.
2.1. Veicoli con “omologazione nazionale”. Come ha affermato la corte
nella citata sentenza Schloh/Auto contrôle technique, i controlli tecnici sono
formalità che rendono più difficile ed onerosa l’immatricolazione dei veicoli
importati e assumono di conseguenza il carattere di misure di effetto equivalente
ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 30 del trattato. L’articolo
36 può tuttavia giustificare tali formalità per motivi di tutela della salute
e della vita delle persone, qualora si sia stabilito che il controllo tecnico
in questione è necessario per realizzare l’obbiettivo fissato e non costituisce
una discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata nel commercio
tra stati membri.
Quanto alla prima condizione, la corte ha indicato che un controllo tecnico
può essere considerato necessario per la tutela della salute e della vita delle
persone nel caso in cui il veicolo in questione sia stato messo in circolazione
anteriormente (cioè se è stato immatricolato precedentemente nello stato membro
di provenienza, anche solo a titolo provvisorio). II controllo tecnico, infatti,
è utile in tal caso per verificare che il veicolo non abbia subito incidenti,
non sia stato modificato e si trovi in buono stato di manutenzione.
Quanto alla seconda condizione, la corte ha sottolineato che il controllo tecnico
dei veicoli importati non può essere giustificato in base all’articolo 36 del
trattato se risulta che detto controllo non è imposto ai veicoli di origine
nazionale presentati alle stesse condizioni all’immatricolazione. In questo
caso, infatti, la misura controversa non sarebbe in realtà ispirata dalla preoccupazione
di tutelare la salute e la vita delle persone, ma costituirebbe una discriminazione
arbitraria nel commercio tra stati membri.
Ne consegue che, allo stato attuale del diritto comunitario, gli stati membri
non possono far effettuare un controllo dello stato fisico di un veicolo immatricolato
precedentemente in un altro stato membro, ai fini della sua immatricolazione,
a meno che tale controllo non sia previsto, alle stesse condizioni, anche in
caso di cambiamento d’immatricolazione di un veicolo immatricolato precedentemente
nel loro territorio.
La commissione ritiene infine che sull’inidoneità alla circolazione accertata
a seguito di un controllo tecnico eseguito in un altro stato membro o in un
paese terzo, possa fondarsi una presunzione di inidoneità tecnica del veicolo
a circolare, giustificando così l’obbligo di un controllo tecnico supplementare.
2.2. Veicoli con “omologazione Cee”.Esigere un controllo tecnico per
i veicoli nuovi omologati Cee, e corredati di un certificato di conformità valido
costituirebbe un’infrazione della direttiva che istituisce l’omologazione Cee.
D’altro canto, subordinare l’immatricolazione di un veicolo usato omologato
Cee ed acquistato in un altro stato membro ad un controllo tecnico nello stato
membro di destinazione non sarebbe compatibile con il diritto comunitario, a
meno che tale controllo non sia effettuato alle stesse condizioni, anche in
caso di cambiamento di immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato
nel territorio dello stato membro di destinazione. Sarebbe contrario, dunque,
all’articolo 30 del trattato che lo stato membro di destinazione subordinasse
l’immatricolazione dei veicoli usati già omologati Cee ed acquistati in un altro
stato membro all’obbligo di un controllo tecnico, qualora i veicoli che soddisfano
le stesse condizioni, ma acquistati ed immatricolati nello stato membro di destinazione
fossero soggetti all’obbligo del controllo tecnico soltanto dopo un certo periodo
di tempo. I principi enunciati dalla corte nella sua interpretazione degli articoli
30 e 36 del trattato e indicati sopra (punto 2.1) si applicano anche in questa
ipotesi.
3. Garanzie di procedura per chi richiede l’immatricolazione.
La commissione ha constatato in casi molto numerosi che, qualsiasi sia il motivo
alla base del rifiuto d’immatricolazione di un veicolo già immatricolato in
un altro stato membro, il richiedente la immatricolazione non ne viene chiaramente
informato. Per il richiedente il fatto di non conoscere quale sia il problema
preciso relativo all’immatricolazione del proprio veicolo e la conseguente impossibilità
di porvi rimedio, costituiscono una difficoltà importante almeno quanto la soluzione
del problema medesimo.
A questo proposito la commissione fa riferimento all’articolo 12 della direttiva
n. 70/156/Cee, come modificata dalla direttiva n. 92/53/Cee, che recita: “ogni
decisione di rifiuto o di ritiro dell’omologazione, rifiuto di immatricolazione
o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione
della presente direttiva è debitamente motivata. Essa viene notificata all’interessato
unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni
in vigore negli stati membri e dei relativi termini di esperibilità”.
La commissione ritiene quindi che garanzie procedurali previste da detto articolo
debbano essere riconosciute a chiunque richieda l’immatricolazione, indipendentemente
dal fondamento giuridico di quest’ultima.
IV. Esempi: per precisare come si debbano applicare in pratica i principi
sopra enunciati, vengono forniti, a titolo indicativo, alcuni esempi.
1. Caso di acquisto di veicoli con omologazione Cee
1.1. II Signor Pérez, residente nello stato membro A, acquista un veicolo nuovo
nello stato membro B. Dato che corrisponde ad un tipo che ha ottenuto un’omologazione
Cee, il veicolo può essere immatricolato nello stato membro A senza che sia
necessario espletare le formalità in materia di caratteristiche tecniche del
veicolo. Se il veicolo non viene introdotto nello stato A su un altro mezzo
di trasporto (treno, autocarro, ecc.), dovrà essere munito di una targa provvisoria
(targa “transito”). I principi enunciati in questo esempio si applicano, mutatis
mutandis, nel caso in cui il veicolo sia acquistato da un intermediario per
conto del signor Pérez.
1.2. Se la signora Dupont, residente nello stato membro A, acquista nello stato
membro B un veicolo usato munito di un certificato di conformità attestante
che il veicolo corrisponde ad un tipo che ha ottenuto un’omologazione Cee, lo
stato membro A non può esigere un controllo tecnico dello stato del veicolo,
a meno che tale controllo non sia richiesto in circostanze analoghe (età del
veicolo, nuova immatricolazione, ecc.) anche per i negozi che avvengono all’interno
dello stato membro A.
2. Caso di acquisto di veicoli con omologazione nazionale
2.1. II Signor Smith, che risiede nello stato membro A, si reca nello stato
membro B per acquistarvi un veicolo nuovo corrispondente ad un tipo che ha ottenuto
un’omologazione nazionale nel suo paese di residenza o per ordinarlo presso
un distributore stabilito nello stato B. II veicolo gli viene quindi consegnato
con un certificato di conformità ad un tipo omologato nello stato membro A.
In questo caso, le autorità dello stato membro B sono tenute a procedere all’immatricolazione
alle stesse condizioni previste nel caso di un veicolo acquistato presso un
distributore stabilito nello stato membro A.
2.2. II signor Maier, che risiede nello stato membro A, acquista nello stato
membro B un veicolo nuovo destinato al mercato dello stato membro B e corrispondente
ad un tipo che ha ottenuto un’omologazione nazionale nello stato B. II veicolo
è immatricolato nello stato B in una serie provvisoria (targa “transito”) e
trasferito nello stato A. II signor Maier prende contatto con il rappresentante
ufficiale del costruttore del veicolo per lo stato membro A e gli chiede un
certificato di conformità o un documento analogo. II rappresentante del costruttore
constata che il veicolo è simile ad un tipo omologato nello stato A, salvo alcuni
dettagli: il veicolo è a tre porte anziché a cinque. II rappresentante del costruttore
rilascia quindi un documento attestante che il veicolo corrisponde al tipo omologato
nello stato A, salvo per gli elementi che indica. II signor Maier presenta questo
documento con la domanda di immatricolazione. Dato che gli elementi segnalati
dal rappresentante del costruttore non creano alcun problema in materia di sicurezza,
il veicolo deve essere immediatamente immatricolato.
2.3. Se nei due esempi precedenti il veicolo considerato non fosse nuovo, ma
usato, lo stato membro A potrebbe esigere un controllo tecnico dello stato fisico
del veicolo al momento dell’immatricolazione, a condizione che tale controllo
sia effettuato senza discriminazioni rispetto ai veicoli che si trovano nella
stessa situazione nello stato membro A.
V. Questioni connesse ai trasferimenti di veicoli tra gli stati membri: è opportuno
completare questa comunicazione con alcune informazioni su questioni che, pur
non essendo connesse da un punto di vista giuridico con l’oggetto della comunicazione
stessa, devono inevitabilmente essere affrontate dal privato che acquisti un
veicolo in un altro stato membro.
1. In quale stato membro deve essere immatricolato un veicolo?
I sistemi fiscali applicabili ai veicoli variano ancora notevolmente da uno
stato membro all’altro.
Allo stato membro nel quale un privato fa immatricolare il suo veicolo non può
dunque essere lasciata libera scelta, dato il rischio che tutti i veicoli vengano
fatti immatricolare nello stato membro in cui il livello di imposizione è più
basso.
In linea di massima, ciascuno deve immatricolare il suo veicolo nello stato
membro in cui ha la sua normale residenza. Se il veicolo è stato acquistato
alle condizioni generali d’imposizione del mercato di tale stato membro, potrà
essere utilizzato temporaneamente negli altri stati membri, in franchigia dalle
imposte applicate da tali stati, in conformità della direttiva n. 83/182/Cee
del consiglio.
Tale direttiva definisce la “residenza nominale” come “il luogo in cui una persona
dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami
personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali,
a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione
tra la persona in questione e il luogo in cui abita”. Sono previste inoltre
norme più precise nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati
in un luogo diverso da quello in cui sono situati i suoi legami personali.
Uno stato membro che concede una franchigia per l’uso temporaneo di un veicolo
non può evidentemente esigere l’immatricolazione nel suo territorio.
2. Quali imposte sono dovute in caso di trasferimento permanente di
un veicolo tra stati membri?
La risposta a questo interrogativo dipende dalle circostanze nelle quali è avvenuto
il trasferimento del veicolo. È opportuno operare una distinzione tra l’iva
e le altre imposte che possono essere richieste dalle autorità tributarie di
uno stato membro in questo settore.
2.1. Iva. Dall’1 gennaio 1993, quando una persona trasferisce la sua
normale residenza, lo stato membro di destinazione non può esigere l’iva sui
beni personali che la persona porta con sé. Ciò si applica anche ai veicoli.
In caso di acquisto in uno stato membro di un veicolo a motore destinato ad
essere immatricolato e utilizzato in un altro stato membro, va rammentato quanto
segue (vedi direttiva n. 91/680/Cee del consiglio).
I veicoli a motore nuovi sono soggetti all’iva nello stato membro di destinazione,
cioè nello stato membro in cui il veicolo sarà utilizzato. Di conseguenza i
veicoli nuovi acquistati in uno stato membro che non sia quello di destinazione
potranno essere acquistati in esenzione dall’iva.
I veicoli a motore usati sono soggetti all’iva nello stato membro in cui ha
luogo l’acquisto.
Ai fini dell’applicazione di questi principi tributari: sono considerati veicoli
a motore i veicoli terrestri a motore di cilindrata superiore a 48 cm3
o di potenza superiore a 7,2 kilowatt, adibiti al trasporto di persone o di
merci; sono considerati veicoli nuovi i veicoli la cui consegna è effettuata
entro sei mesi dalla data della prima immissione in servizio o che hanno percorso
meno di 6000 chilometri (vedi direttiva n. 94/5/Ce del consiglio).
2.2. Altre imposte. Oltre all’iva, gli stati membri possono applicare
ai veicoli altre imposte, a condizione però che non implichino, negli scambi
tra stati membri, formalità connesse con il passaggio di una frontiera (vedi
articolo 3, paragrafo 3 della direttiva n. 92/12/Cee del consiglio).
Gli stati membri, quindi, applicano imposte specialmente al momento dell’immatricolazione
dei veicoli.
A seconda delle caratteristiche di tali imposte, il diritto comunitario può
concedere un’esenzione se il veicolo è trasferito da uno stato membro ad un
altro a causa del trasferimento della residenza normale del proprietario. In
questo caso il veicolo deve essere stato acquistato conformemente alle disposizioni
generali di imposizione del mercato interno di un altro stato membro, ed essere
realmente adibito all’uso dell’interessato in tale stato, da almeno sei mesi
(vedi direttiva n. 83/183/Cee del consiglio).
3. Qual’è la durata di validità dell’immatricolazione provvisoria?
Spetta allo stato membro che rilascia un’immatricolazione a titolo provvisorio
(targa “doganale”, “transito”, ecc.) fissarne la durata di validità, che varia
quindi a seconda degli stati membri e della serie di immatricolazione di cui
trattasi. La commissione ritiene peraltro che le autorità dello stato membro
di destinazione del veicolo che autorizzano la circolazione di quest’ultimo
con l’immatricolazione d’origine, per una durata determinata o con un’immatricolazione
provvisoria rilasciata da loro stesse, non possano perseguire il proprietario
del veicolo per scadenza della validità dell’autorizzazione o dell’immatricolazione,
qualora il ritardo dell’immatricolazione definitiva del veicolo sia ad esse
imputabile.
4. Un veicolo importato beneficia della garanzia del costruttore?
Le imprese della rete di distribuzione di ogni costruttore forniscono normalmente
la garanzia, il servizio di assistenza gratuito, nonché il servizio in caso
di ritiro di autoveicoli difettosi, nella misura minima prevista dal costruttore,
indipendentemente dal luogo d’acquisto del veicolo nel mercato comune (vedi
regolamento (Ce) n. 1475/95), su presentazione dei documenti relativi alla garanzia
firmati da un membro della rete ufficiale di distribuzione.
5. Che fare in caso di difficoltà al momento del trasferimento o dell’immatricolazione?
Chiunque dovesse constatare che i principi enunciati nella presente comunicazione
sono disattesi o chiunque incontrasse difficoltà al momento del trasferimento
o dell’immatricolazione di un veicolo proveniente da un altro stato membro è
invitato a mettersi in contatto con la commissione, rivolgendosi: a)
sia direttamente al segretario generale, Rue de la LoilWerstraat 200, B-1049
Bruxelles; b) sia a uno degli uffici d’informazione della commissione
il cui elenco è qui allegato.
I principi enunciati nella presente comunicazione possono inoltre essere invocati
dinanzi a qualsiasi giudice nazionale investito di una controversia relativa
all’omologazione o all’immatricolazione del veicolo trasferito. Gli articoli
30 e 36 del trattato hanno infatti efficacia diretta ed attribuiscono ai singoli,
diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza Iannelli e Volpi del
22 marzo 1977, causa n. 74/76).
Uffici della commissione: (Omissis)
LEGISLAZIONE
Omologazione
nazionale.
Decreto 2 maggio 2001,
n. 277 Disposizioni concernenti le procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, delle macchine agricole,
delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche
(G.U. 12 luglio 2001, n. 160).
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Circolare
Direzione generale m.c.t.c. (prot. n. 55801 D.C. IV n. A061) ministeriale 20
giugno 1996 n. 95/96.
Procedure di omologazione dei veicoli stradali. circolare applicativa: I) del
regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi (ora, Decreto
2 maggio 2001, n. 277); II) delle prescrizioni tecniche nazionali in vigore
per l’omologazione dei veicoli di categorie diverse dalla M1 (d.m. 8 maggio
1995).
Introduzione.
Il regolamento emanato con il d.m. 16 gennaio 1995,
n. 94(ora, decreto Decreto 2 maggio
2001, n. 277) contiene l’insieme delle norme sulle procedure
amministrative dirette alla omologazione dei veicoli di cui agli articoli 52,
53 54, 55, 56 e 59 del codice della strada, nonché dei sistemi, dei componenti
e delle unità tecniche indipendenti destinate all’impiego dei suddetti veicoli.
Il d.m. 8 maggio 1995, relativo al recepimento della direttiva n. 92153/Cee
(o sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri dell’unione €pea
per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, contiene i criteri
riassuntivi sulle procedure operative dirette all’omologazione dei veicoli stessi.
La presente circolare, che rappresenta il necessario compendio applicativo delle
sopracitate norme, esamina e chiarisce alcuni aspetti particolari della procedure
amministrativa ed operative previste per l’omologazione.
Procedure amministrative: tempi e fasi del processo omologativo
Le verifiche e prove sono effettuate in conformità
a quanto disposto dalla norme tecniche, in base alle quali l’omologazione è
richiesta. La data di accettazione della domanda di omologazione costituisce
il riferimento ai fini dell’applicazione delle norme di prova, ciò fino a quando
la unione €pea non avrà espresso avviso diverso sull’argomento per il quale
è stata appositamente interessata. Nel caso di estensioni di omologazione, di
nuove sede del tipo omologato, o di sede del tipo omologato non differenziate
da quelle precedenti (articolo 6 del d.m. 16 gennaio 1995(ora, Decreto
2 maggio 2001, n. 277)), si applicano le norme tecniche
in vigore all’atto della presentazione della domanda di omologazione limitatamente
alle caratteristiche influenzate dall’insediamento delle nuove vadano e versioni
nel tipo di veicolo omologato.
Per quanto riguarda i termini di durata dei processi omologato si fa riferimento
ai d.m. 18 aprile 1994 n. 594 che nelle tabelle allegate elenca i procedimenti
di competenza delle divisioni 41 e 42, con i rispettivi tempi previsti. Si tratta,
come è ben noto, di procedure di omologazione o approvazione che iniziano con
una fase essenzialmente operativa svolta presso i centri prova autoveicoli e
si concludono con una fase amministrativa espletata presso una delle due divisioni
di cui sopra.
Ciascun termine segnalato nelle tabelle sopracitate è relativo all’intero iter
e, per poter essere praticamente applicabile, va scisso nelle sue due componenti:
a) quella relativa alla parte operativa (demandata all’ufficio periferico):
la durata della procedura è pari al tempo complessivo previsto, depurato dal
periodo di tempo assegnato alla divisione interessata per l’espletamento dei
propri compiti istituzionali;
b) quella relativa alla parte amministrativa (demandata alla competente
divisione): la durata della procedura è stabilita in 40 giorni lavorativi”.
Le tabelle di cui sopra costituiscono l’allegato I alla presente circolare.
Con la domanda di omologazione (art. 4 del d.m. 16 gennaio 1995) deve essere
consegnata la documentazione informativa di rito, con le deroghe espressamente
previste dalla norma a riferimento. Il completamento di tale documentazione
deve essere effettuato entro e non oltre un mese dalla data di accettazione
della domanda. Nella domanda dovrà essere segnalata la data di disponibilità
del prototipi da sottoporre a verifiche e prove; tale data deve essere non successiva
ad un mese a decorrere dal termine di accettazione della domanda stessa. Trascorso
un mese senza che la domanda sia stata completata, la sua validità decade a
tutti gli effetti e la domanda è archiviata in via definitiva. Dopo la presentazione
della documentazione, il centro prova autoveicoli competente fissa il luogo
e la data di inizio delle prove in rapporto alle proprie esigenze.
Qualora il veicolo non sia presentato alla data fissata o in caso di esito sfavorevole
di una o più prove il centro prova autoveicoli fissa una seconda data di inizio
delle prove medesime. La mancata presentazione alle prove determina la Trasmissione
agii atti della domanda. Nel caso in cui la domanda venga trasmessa agli atti,
le operazioni di omologazione possono avere ulteriore corso a seguito di presentazione
di una nuova domanda corredata da nuovi versamenti. Nell’istruttoria di quest’ultima
domanda e, tenendo peraltro presenti le prescrizioni tecniche. Le singole specifiche
prove debbono sempre formare oggetto di verbalizzazione da redigere contestualmente
all’effettuazione delle prove stesse. La relazione riepilogativa deve essere
completata, datata e sottoscritta entro e non oltre dieci giorni dalla data
di ultimazione di tutte le verifiche e prove.
L’eventuale rilascio da parte del centro prova autoveicoli di certificati di
approvazione a seguito di visita e prova per un limitatissimo numero di esemplari
già prodotti durante l’espletamento delle operazioni di omologazione, è consentito
solo dopo la firma della relazione riepilogativa. Le richieste di accertamento
debbono essere vistate dal direttore dell’ufficio o da chi ne fa le veci e di
esse dovrà essere fatta menzione nei registri dei verbali di omologazione. Il
centro prova autoveicoli, entro due settimane dalla data di completamente e
firma dei verbali di omologazione, trasmette alla competente divisione i documenti
di rito (art. 5 del d.m. 16 gennaio 1995(ora, Decreto
2 maggio 2001, n. 277)).
Procedure operative: verifiche e prove previste per l’omologazione dei veicoli.
Il d.m. 8 maggio 1995, relativo ai recepimento
della direttiva n. 92/53/Cee per l’omologazione dei veicoli a motore e dei foro
rimorchi contiene quale parte integrante le “note” che forniscono chiarimento
su alcune disposizioni contenute nello stesso decreto, quali la lista delle
direttive particolari da applicare e le prescrizioni tecniche in vigore per
l’omologazione dei veicoli di: categoria M, (omologazione comunitaria); altre
categorie diverse dalla M, (omologazione nazionale).
Le “note” di cui sopra costituiscono l’allegato II alla presente circolare.
Per quanto riguarda i veicoli della cat. M, l’omologazione (comunitaria) è concessa
sulla base delle prescrizioni tecniche desumibili dall’elenco contenuto nella
tabella riportata nel sopracitato allegato li. Per quanto riguarda i veicoli
delle altre categorie si seguiterà a rilasciare l’omologazione (nazionale) del
“tipo di veicolo” nel rispetto: di tutte le direttive particolari applicabili,
con le modalità stabilite nei provvedimento di recepimento indicati nella tabella
sopracitata; delle norme tecniche nazionali attualmente applicate per le quali
non è stata ancora emanata una corrispondente direttiva e che sono contenute
al punto B delle “note” riportate nell’allegato II.
Allo scopo, per quanto possibile, di armonizzare la procedura di omologazione
dei veicoli di categoria M, (per i quali si applica obbligatoriamente l’omologazione
comunitaria) con quella diretta ai veicoli delle altre categorie diverse dalla
M, (per i quali si applica ancora l’omologazione nazionale) si fornisce con
la presente circolare un’interpretazione di quanto riportato al sopracitato
punto B.
Premesso che nell’ambito dell’omologazione nazionale si fa esplicito riferimento
al “tipo di veicolo”, denominazione con la quale il regolamento in oggetto comprende
tutti i veicoli di una specifica categoria, identici almeno per quanto riguarda
la loro denominazione, nonché per talune caratteristiche costruttive e funzionati
specificate nel regolamento del codice della strada;
Considerato inoltre che le caratteristiche che definiscono Il tipo di veicolo
sono quelle riportate nell’allegato al regolamento in oggetto e che queste costituiscono
l’allegato III alla presente circolare;
Visto l’articolo 6 del d.m. 16 gennaio 1995 che evidenza il rapporto biunivoco,
peraltro ampiamente consolidato nell’usuale prassi omologativa, che lega: l’estensione
di omologazione con la variazione di una o più caratteristiche costruttive essenziali,
la nuova sede dei tipo omologato con la variazione di una o più caratteristiche
costruttive non essenziali.
Si ricorda che: le caratteristiche costruttive non essenziali dei veicoli sono
esclusivamente quelle indicate nell’allegato III alla presente circolare; le
caratteristiche costruttive non essenziali sono rappresentate dall’insieme dei
parametri figurano nell’attuale versione della carta di circolatone e che non
sono annoverate tra le caratteristiche costruttive essenziali.
Si evidenzia inoltre che con “tipo di veicolo” si intende in realtà un insieme-inviluppo
di veicoli che non differiscono tra loro per nessuna delle caratteristiche costruttive
essenziali.
Sulla base di quanto sopra considerato, ai fini dello svolgimento del processo
omologativo, le norme tecniche nazionali di cui al sopracitato punto B vengono
reinterpretate così come sotto riportato.
Le verifiche e prove di cui ai punti:
1 ) controllo della conformità ... ;
2) verifica della corrispondenza ... ;
3) verifica che le parti a sbalzo ... ;
5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico ... (taxi,
autobus);
6) accertamento del numero dei posti ... ;
7) verifica in piano dei pesi possono essere effettuate su un unico prototipo
rappresentativo del “tipo di veicolo”, estendendone peraltro la validità a qualunque
altro veicolo facente funzionalmente parte dell’insieme che si identifica con
il “tipo di veicolo”. Per tutti gli altri veicoli compresi nell’insieme e non
sottoposti a verifiche sperimentali, si darà luogo esclusivamente a controlli
documentati sulla scorta delle informazioni fornite dalla casa costruttrice.
Le verifiche e prove di cui ai punti:
4) verifica in marcia dell’inscrivibilità;
8) verifica della velocità massima;
9) determinazione del consumo di combustibile ... ;
10) prova di accertamento in piano con partenza da fermo ... ;
11) accertamento dello spunto in salita ... possono essere effettuate su un
unico prototipo purché sia ipotizzabile che questo, sulla base delle sue caratteristiche
e della sua conformazione, sia teoricamente rappresentativo di quel “tipo di
veicolo”, in relazione alle prestazioni limite prevedibili nell’ambito di ciascuna
specifica verifica e prova.
Dato ad esempio un insieme di veicoli appartenenti allo stesso tipo di veicoli
si potrà utilizzare per l’effettuazione delle prove di cui: al punto 4) Il veicolo
che presenta l’interesse maggiore sulla scorta di opportune considerazioni geometriche
connesse con l’entità degli sbalzi dei veicoli stessi; ai punti 8), 9) 10) il
veicolo dotato di catena cinematica tale da garantire la maggiore velocità calcolata.
Nell’ipotesi che i veicoli siano dotati di limitatore di velocità la prova di
cui al punto 8) può essere omessa; al punto 11) il veicolo che teoricamente
presenta le peggiori caratteristiche in termini di coppia, dia rapporto globale
di trasmissione, di dimensioni dei pneumatici e di struttura del gruppo frizione.
Si potrà estendere poi la validità delle prove effettuate a qualunque altro
veicolo facente funzionalmente parte dell’insieme.
Note finali
La presente circolare annulla e sostituisce le precedenti:
n. 45 del 10 giugno 1977; n. 74 del 7 dicembre 1977; n. 24 del 2 aprile 1980;
n. 63 del 9 giugno 1980; n. 129 del 27 settembre 1982; n. 9 del 24 gennaio 1987,
nonché qualunque altra disposizione precedentemente emanata sull’argomento in
contrasto con quanto attualmente disposto.
ALLEGATO I/a alla circolare n. 95/96 del 20 giugno 1996.
IV Direzione centrale divisione 41
|
N. ordine
|
Procedimenti
|
Fonti normative
|
Termine del procedimento
|
|
1
|
Omologazioni nazionali | art. 75 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 |
180
|
|
2
|
Omologazioni parziali Cee | art. 75 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 |
180
|
|
3
|
Approvazione di dispositivi | art. 72 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 |
150
|
|
4
|
Approvazione di unità tecniche indipendenti |
art. 72 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 |
180
|
|
5
|
Volture di omologazione | - art. 72 d.l. 30
aprile 1992 n. 285 - circolare ministero dei trasporti n. 20 del 28 marzo 1980 prot. 1658/CA 53/020 |
100
|
|
6
|
Variazione di ragione sociale di intestatari di omologazioni e di approvazioni | - art. 72 d.l. 30
aprile 1992 n. 285 - circolare ministero dei trasporti n. 20 del 28 marzo 1980 prot. 1658/CA 53/020 |
100
|
|
7
|
Pareri di competenza | - artt. dal 47 al
56; dal 62 all’82 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 - circolari ministeriali |
70
|
IV Direzione centrale divisione 42
|
1
|
Verifica documentazione attestante la personalità giuridica della fabbrica ed eventuali mandatari; verifica mandati, deleghe di firma ed atti di deposito | - art. 75 d.l. 30
aprile 1992 n. 285 - d.m. 30 giugno 1988 n. 387 |
180
|
|
2
|
Omologazioni nazionali di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate | - d.l. 30 aprile
1992 n. 285 - normativa emanata dall’amministrazione |
180
|
|
3
|
Modifica caratteristiche di costruzione non essenziali | art. 78 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 |
180
|
|
4
|
Voltura omologazioni nazionali | normativa emanata dall’amministrazione |
180
|
|
5
|
Inserimento dati di omologazione e voltura nel sistema informativo ai fini del rilascio delle carte di circolazione | art. 72 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 |
60
|
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6
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Omologazioni parziali Cee | normativa ministeriale. Direttive comunitarie |
180
|
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7
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Riconoscimento stazioni di prova non dipendenti dalla amministrazione statale per i controlli descritti nell’allegato 1, appendice 2, dell’accordo A.T.P. | - legge 2 marzo 1977
n. 264 - d.p.r. 29 maggio 1979 n. 404 - normativa emanata dall’amministrazione |
240
|
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8
|
Concorsi - Nomina in prova - Nomina esperti A.T.P. | - legge 2 maggio
1977 n. 264 - d.m. 28 febbraio 1984 n. 1182 - d.m. 28 febbraio 1984 n. 1183 - normativa emanata dall’amministrazione |
390
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9
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Trasferimento locali di prova o nuovi locali di prova esperti A.T.P. | - legge 2 maggio
1977 n. 264 - d.m. 28 febbraio 1984 n. 1182 - d.m. 28 febbraio 1984 n. 1183 - normativa emanata dall’amministrazione |
150
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10
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Sospensione attività - Revoca nomina esperti A.T.P. | - legge 2 maggio
1977 n. 264 - d.m. 28 febbraio 1984 n. 1182 - d.m. 28 febbraio 1984 n. 1183 - normativa emanata dall’amministrazione |
240
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11
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Autorizzazioni per effettuazione di verifiche e prove particolari | - d.l. 30 aprile
1992 n. 285 - normativa emanata dall’amministrazione |
240
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12
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Quesiti vari nell’ambito delle competenze della divisione | d.l. 30 aprile 1992 n. 285, direttive Cee, regolamenti ECE-ONU, normativa emanata dall’amministrazione |
150
|
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13
|
Deroghe alla competenza territoriale dei C.P.A. | normativa emanata dall’amministrazione |
120
|
ALLEGATI (ora, Decreto 2 maggio 2001,
n. 277)
![]()
Ministero dei trasporti e della navigazione
- Circolare ministeriale Direzione generale m.c.t.c. 30 luglio 1996 n. 110.
Decreto ministeriale 16 gennaio 1995 n. 94. “regolamento recante norme sulle
procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”:
Quesiti interpretativi.
In fase di prima attuazione del regolamento
in oggetto, sono pervenuti a questa sede una serie di quesiti ai quali con la
presente circolare si intende dare risposta, con riserva di formalizzarne i
contenuti in concomitanza con il recepimento di un nuovo emendamento alla direttiva
quadro n. 70/156/Cee “omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”,
la cui emanazione è imminente e che renderà necessaria una revisione del regolamento.
Omologazione limitata per piccole serie (O.L.).
Nel ribadire che la procedura di omologazione limitata
per piccole serie si applica solamente nei caso di veicoli, qualunque sia la
loro categoria (M, N, L, 0) prodotti in serie con attrezzature e/o programmi
limitati e che essa differisce dalla omologazione nazionale per quanto precisato
nei punti a), b), c) e d) del terzo comma dell’articolo 8 del regolamento di
cui trattasi, si precisa che:
– I limiti delle produzioni annuali in piccole serie dei veicoli delle categorie
M, N ed 0 sono quelli riportati nell’allegato X al regolamento.
– Nel regolamento, non si è invece riportato il limite della produzione annuale
in piccole serie dei veicoli della categoria L in quanto già quantificato in
200 unità annuali all’articolo 15 comma quarto del decreto di recepimento della
direttiva n. 92/61/Cee relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due
o a tre ruote che, come noto, è già in armonizzazione obbligatoria.
– Il certificato di omologazione è riprodotto in allegato alla presente circolare
in un nuovo modello utilizzabile sia per l’omologazione nazionale che per quella
limitata per piccole serie.
– In allegato alla presente circolare è riprodotto lo schema esemplificativo
delle numerazioni da attribuire alle omologazioni limitate per piccole serie,
nonché alle loro estensioni e versioni.
– La firma del costruttore, che potrà essere autenticata da un funzionario del
centro prove competente all’uopo designato, sarà trasmessa dal centro prove
alla .competente divisione del ministero secondo la prassi oggi in vigore per
le omologazioni nazionali. La trasmissione, ai fini dello snellimento della
procedura, potrà essere effettuata anche in fase istruttoria della pratica in
modo che sia possibile assicurasse la riproduzione e la distribuzione ai vari
uffici provinciali in tempo utile per l’eventuale suo raffronto con le firme
apposte in calce ai primi certificati di conformità che, a omologazione accordata,
saranno emessi dal costruttore. Sarà cura dello stesso centro prova autoveicoli
far predisporre ed inviare alla competente divisione del ministero almeno 120
copie del documento contenente la firma autenticata del costruttore nonché del
modello del certificato di conformità.
Per quanto attiene alla validità della omologazione limitata per piccole serie
si precisa che laddove in sede del controllo di conformità previsto alla lettera
e) del terzo comma dell’articolo 8, si accerti che pur perdurando i requisiti
necessari per la omologazione limitata non ricorrano le condizioni per la sua
trasformazione in omologazione nazionale, la omologazione limitata per piccole
serie continuerà a sussistere in quanto tale.
Per quanto invece attiene al transitorio, le domande di omologazioni locali
presentate in data antecedente all’1 ottobre 1995, potranno essere evase, a
scelta del costruttore, sia con la nuova che con la vecchia procedura, nell’intesa
che, nel secondo caso, in concomitanza con il primo controllo di conformità
esse dovranno essere convertite in omologazioni limitate per piccole serie.
Le omologazioni locali accordate prima dell’l ottobre 1995 dovranno essere sottoposte
a controllo di conformità entro l’1 ottobre 1997 ed in tale sede, laddove sussistano
i requisiti potranno essere convertite in omologazioni limitate per piccole
serie.
2. Caratteristiche costruttive essenziali.
2.1 Le caratteristiche costruttive essenziali
riportate nell’allegato I al regolamento sono state riprese in maniera semplificata
dall’allegato Il B della direttiva n. 92/53/Cee relativa alla omologazione Cee
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” oggi applicata in armonizzazione obbligatoria
ai veicoli della categoria Ml.
In tale circostanza era apparso ragionevole pensare che gli stessi concetti
fossero applicatili sic et simpliciter anche ai veicoli delle categorie M2,
M3, N ed 0. Peraltro la successiva evoluzione delle discussioni che hanno avuto
luogo in sede Cee ha dimostrato che tale criterio non è percorribile e poiché
d’altra parte a livello nazionale sono state definite nuove più idonee soluzioni,
per la definizione delle caratteristiche essenziali dei veicoli diversi dagli
Ml che sarà applicata nelle more di una definizione €pea ci si atterrà alle
definizioni figuranti in allegato alla circolare n. 95/96 D.C. IV n. A061 del
20 giugno 1996.
Totalmente diverso è il caso dei veicoli della categoria L, per i quali si applicheranno
le definizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 2 del d.m.
5 aprile 1994 di recepimento della direttiva n. 92/61 che come rammentato precedentemente
è già in armonizzazione obbligatoria.
3. Scheda informativa.
Considerato che per l’omologazione dei
veicoli delle categorie L ed Ml si è già in armonizzazione obbligatoria e che
a breve l’armonizzazione obbligatoria verrà estesa a tutti i veicoli delle categorie
M2, M3, N ed 0, in luogo degli allegati III/a e III/b al decreto ministeriale
15 gennaio 1995 n. 94 si utilizzeranno, a seconda del caso, le corrispondenti
schede informative figuranti in allegato al decreto 5 aprile 1994 “Recepimento
della direttiva del consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all’omologazione
dei veicoli a motore a due e a tre ruote” (pubblicato nel supplemento ordinario
alla gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994) o al decreto 8 maggio 1995
“Recepimento della direttiva n. 92/53/Cee del consiglio del 18 giugno 1992 che
modifica la direttiva n. 70/156/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi” (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995).
4. Rappresentante legale dei costruttori esteri.
Sulla scorta dei quesiti posti da taluni utenti,
si ritiene opportuno chiarire al figura del legale rappresentante dei costruttori
esteri ai fini della instaurazione di legittimi rapporti con gli uffici della
direzione generale.
La rappresentanza, secondo la normativa generale dettata dal codice civile,
è un istituto che opera una forma di cooperazione sostitutiva nella quale il
rappresentante pone la propria attività ad esclusivo vantaggio di un altro,
sostituendosi allo stesso per la cura dei suoi interessi nei confronti dei terzi.
Pertanto, il rappresentante deve agire: a) in nome del rappresentato;
b) nell’interesse dello stesso; c) deve mantenersi nei limiti
del potere conferitogli.
La sostituzione nell’attività giuridica è conseguenza, normalmente, di un negozio
unilaterale tipico, essenzialmente revocatile, la procura, oppure di un particolare
contratto che è il mandato con rappresentanza.
Quando la fonte della rappresentanza è un atto negoziale (procura in senso tecnico
o contratto) è ovviamente necessario ricercare in questo modalità e limiti della
legittimazione dei singoli designati.
È inutile aggiungere che un tale tipo di indagine non va fatto allorché coloro
che intrattengono rapporti con gli uffici della direzione generale svolgono
attività meramente esecutive, (domande, ritiro atti, ecc. ... ) e che non coinvolgono
l’attività specifica tecnico costruttiva dell’impresa stessa.
ALLEGATI: (Omissis).
D.M. 2 luglio
2002
Semplificazione delle procedure amministrative di trasposizione delle omologazioni
comunitarie dei veicoli ai fini del rilascio delle carte di circolazione degli
stessi (G.U. 30 luglio 2002, n. 177)
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto riguardano
le procedure di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli, rilasciate
da uno degli Stati membri della Unione €pea e constano delle fasi procedurali
di elaborazione e registrazione dei dati tecnici significativi delle suddette
omologazioni, ai fini del rilascio della carta di circolazione dei veicoli stessi.
Art. 2 - Definizioni delle fasi procedurali
1. Ai fini del presente decreto e con
riferimento alle fasi procedurali di cui all'art. 1 si definisce con: a) elaborazione:
la fase nella quale, sulla base del contenuto del fascicolo di omologazione
comunitaria di un tipo di veicolo: si individua la lista dei componenti la famiglia
di veicoli correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, in relazione
alla combinazione delle varianti e delle versioni del tipo previste dal costruttore
e documentate nella stessa omologazione; si attribuisce ad ogni singolo componente
un codice di immatricolazione che lo definisce univocamente; si redigono i relativi
estratti dei dati tecnici; registrazione: la fase nella quale, sulla base degli
estratti dei dati tecnici di cui al precedente punto, utilizzando procedure
codificate, si inseriscono i dati significativi di ogni combinazione di variante-versione
del veicolo nell'archivio del sistema informativo centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato CED.
Art. 3 - Competenze
1. Allo svolgimento delle fasi procedurali
di cui all'art. 2 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
- Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre,
di seguito denominato ufficio del Ministero, ovvero, a richiesta, il costruttore
del veicolo o un suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero.
Art. 4 - Domande e documentazione
1. Le richieste di trasposizione delle omologazioni comunitarie dei veicoli
sono presentateall'ufficio del Ministero dal costruttore del veicolo o da un
suo rappresentante accreditato presso lo stesso Ministero.
2. La domanda in bollo, redatta conformemente al modello riportato nell'allegato
I, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) scheda di omologazione comunitaria CE del tipo di veicolo;
b) 120 originali del certificato di conformità comunitario (C.O.C.) e, se ricorre,
della dichiarazione per l'immatricolazione di cui all'allegato II, se non già
depositati;
c) estratto dei dati tecnici di ogni singolo componente la famiglia di veicoli
correlata con il tipo di veicolo oggetto della omologazione, redatto su modello
riportato nell'allegato III, ovvero compilato con modalità diverse, ma preventivamente
concordate, con l'ufficio del Ministero;
d) eventuale supporto informatico contenente
gli stessi dati, riportati negli stratti dei dati tecnici di cui al precedente
punto c), ordinati secondo una prefissata procedura informatica, fornita dall'ufficio
del Ministero, se allo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 2 provvede
lo stesso ufficio.
Art. 5 - Codici di immatricolazione
1. I codici di immatricolazione per la decodifica
del numero di omologazione comunitario, consistono in serie di caratteri alfanumerici
da attribuire a ciascun componente la famigliadi veicoli e sono finalizzate
alla identificazione univoca di ciascuno dei componenti per consentire l'inserimento
dei relativi dati tecnici nell'archivio del CED.
2. I codici di immatricolazione:
a) sono assegnati dall'ufficio del Ministero
se il costruttore dei veicoli non dispone del codice internazionale di identificazione,
costituito da tre caratteri;
b)possono essere attribuiti anche dal costruttore
dei veicoli, se questo dispone del codiceinternazionale di identificazione,
in conformità con la procedura descritta nell'allegato IV.
Art. 6 - Inserimento dei dati tecnici nell'archivio
del CED
1. Gli estratti dei dati tecnici dei
componenti la famiglia di veicoli, completati con i codici di immatricolazione
e la data, costituiscono la base per l'inserimento delle informazioni richieste
nell'archivio del CED.
2. Per la registrazione dei dati debbono
essere utilizzate specifiche procedure di inserimento. I costruttori che svolgono
direttamente le operazioni di cui all'art. 2 debbono essere collegati funzionalmente
con l'archivio del CED; le modalità per l'attivazione del collegamento informatico
sono fornite dallo stesso CED.
Art. 7 - Immatricolazione dei veicoli
1. L'immatricolazione dei veicoli può
essere effettuata secondo una delle due seguenti procedure:
a) presentazione presso l'ufficio provinciale del
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
del certificato di conformità comunitario (C.O.C.), recante anche il codice
di immatricolazione;
b) presentazione del certificato di conformità
comunitario, corredato dalla dichiarazione per l'immatricolazione recante il
codice di immatricolazione.
2. La dichiarazione per l'immatricolazione
contiene il collegamento tra il numero di omologazione del veicolo ed il codice
di immatricolazione dello stesso, nonchè il nome del costruttore, il tipo di
veicolo, la variante, la versione ed il numero di telaio. Può contenere inoltre,
così come il certificato di conformità comunitario, altre informazioni, quali
il codice segreto per l'immatricolazione, il numero della bolla dell'operazione
doganale ed altre eventuali informazioni.
Art. 8 - Attività di verifica e controllo da
parte del Ministero
1. Il controllo di regolarità della procedura
di trasposizione dell'omologazione comunitaria dei veicoli, successivo alle
fasi di elaborazione e di registrazione dei dati tecnici svolte dal costruttore
o da un suo accreditato rappresentante, è effettuato dall'ufficio del Ministero.
Ogni onere derivante da eventuali errori che possono verificarsi in conseguenza
della effettuazione delle fasi procedurali di cui all'art. 2, se effettuate
dal costruttore o da un suo accreditato rappresentante, è a carico dello stesso
costruttore.
2. Nel caso in cui, nel corso della fase
di controllo di regolarità della procedura di trasposizione, di cui al comma
precedente, si accerti che le operazioni sono state effettuate in difformità
dalle prescrizioni vigenti o che non vengono rispettate, in tutto o in parte,
le istruzioni diramate dalla Direzione generale della motorizzazione e della
sicurezza del trasporto terrestre, il costruttore incorre nella sanzione della
diffida per i casi di minore gravità, della sospensione da quindici giorni a
sei mesi dei collegamenti telematicicon il CED per i casi di maggiore gravità
o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, della revoca dei collegamenti
telematici nei casi di reiterati gravi violazioni.
3. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono
parte integrante.
Allegati (omissis)
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Autoveicoli e rimorchi
Decreto ministeriale 8 maggio 1995
Recepimento della direttiva 92/53/Cee del consiglio dei 18 giugno 1992 che
modifica la direttiva 70/156/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi. (G.U. n. 148 del 27 giugno 1995).
Art. 1 Campo di applicazione
II presente decreto riguarda l’omologazione comunitaria dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati all’impiego nei suddetti veicoli e rimorchi.
Il presente decreto non riguarda:
- la visita e prova dei singoli veicoli, peraltro non esclude che in tale sede
sia accettata qualsiasi omologazione valida di sistemi, componenti, entità tecniche
o veicoli incompleti, accordata in virtù del presente decreto;
- i quadricicli ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 del decreto 5 aprile 1994
pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile
1994, di recepimento della direttiva 92/61 /Cee, relativa alla omologazione
dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente decreto, s’intende per:
– “ omologazione “, l’atto con cui uno stato membro della Unione €pea che
di seguito verrà più semplicemente indicato come “stato Membro”, certifica che
un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni
tecniche del presente decreto di recepimento della direttiva 92/53/Cee che di
seguito verrà più semplicemente indicato con le parole “presente decreto” o
del decreto di recepimento di una direttiva particolare figurante nell’elenco
completo degli allegati VI o XI;
– “omologazione in più fasi”, l’atto con cui uno o più stati membri certificano
che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o
completato è conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;
– “veicolo”, ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo
o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di
progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli
che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine
mobili;
– “veicolo base”, qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione
sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi;
– “veicolo incompleto”, qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme alle
prescrizioni del presente decreto, deve ancora essere completato in almeno una
fase successiva;
– veicolo completato”, il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione
in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente
decreto;
– “ tipo “, i veicoli di una categoria specifica identici almeno per quanto
riguarda gli aspetti essenziali specificati nell’allegato II punto B; un tipo
di veicolo può comprendere diverse varianti e versioni (vedi allegato II punto
B);
– “sistema”, qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l’impianto di
controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta. Alle prescrizioni
stabilite nel decreto di recepimento di una direttiva particolare;
– “componente “, un dispositivo, come una luce, soggetto alle prescrizioni stabilite
nel decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinato a far parte
di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo se
il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;
– “entità tecnica”, un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione
posteriore, soggetto alte prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva
particolare e destinato a far parte di un veicolo, che può venire omologato
separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli,
se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente;
– ”costruttore”, la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità che rilascia
l’omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della
conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino
direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente
o dell’entità tecnica soggette all’omologazione;
– “autorità” che rilascia l’omologazione, le autorità di uno stato membro responsabili
di tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente
o entità tecnica; esse rilasciano e, se necessario, ritirano le schede di omologazione,
assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri stati membri e
verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità
della produzione. Le autorità italiane competenti al rilascio dell’omologazione
sono quelle elencate all’allegato XV;
– “servizio tecnico”, l’organismo o l’ente designato come laboratorio di prova
per l’esecuzione di prove o ispezioni a nome dell’autorità che rilascia l’omologazione
di uno stato membro. Questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità
che rilascia l’omologazione. I servizi tecnici italiani competenti alla esecuzione
delle prove sono quelli indicati nell’allegato XVI;
– “scheda informativa”, le schede figuranti negli allegati I o III del presente
decreto o il corrispondente allegato del decreto di recepimento di una direttiva
particolare nel quale sono prescritte le informazioni che il richiedente è tenuto
a fornire;
– “documentazione informativa”, la documentazione completa o la raccolta di
dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico
o all’autorità che rilascia l’omologazione conformemente alle indicazioni della
scheda informativa;
– “fascicolo di omologazione”, la documentazione informativa più tutti i verbali
di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti
in materia di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello
svolgimento delle proprie funzioni;
– “indice del fascicolo di omologazione”, il documento in cui è elencato il
contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti
contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.
Art. 3 Domanda di omologazione
1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore all’autorità
che rilascia l’omologazione di uno stato membro. Essa è accompagnata dalla documentazione
informativa contenente le informazioni specificate nell’allegato III e dalle
schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari, conformemente
agli allegati IV o XI. Fino alla data di rilascio o di rifiuto dell’omologazione,
il fascicolo di omologazione relativo a ciascuna direttiva particolare è posto
a disposizione dell’autorità che rilascia l’omologazione.
2. In deroga al paragrafo 1, se nessuna scheda di omologazione relativa ad una
delle pertinenti direttive particolari è disponibile, i documenti che accompagnano
la domanda comprendono una documentazione informativa contenente le informazioni
richieste all’allegato I in relazione alle direttive particolari specificate
negli allegati IV o XI e, se del caso, alla parte il dell’allegato III.
3. Nel caso di un’omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire: “nella
prima fase”: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione
richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo
base; “nella seconda e nelle successive fasi”: le parti della documentazione
informativa e le schede di omologazione relative alla fase attuale di costruzione,
nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata
nella fase di costruzione precedente. II costruttore deve inoltre fornire un
elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli
incompleti.
4. La domanda per l’omologazione di un tipo di sistemi, componenti o entità
tecniche deve essere presentata dal costruttore all’autorità che rilascia l’omologazione
di uno stato membro. Essa è accompagnata da una documentazione informativa il
cui contenuto è specificato nella scheda informativa della rispettiva direttiva
particolare .
5. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di veicolo, sistema, componente o entità
tecnica può essere presentata unicamente presso un solo stato membro. Per ogni
tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.
Art. 4 Procedimento di omologazione
1. Ciascuno stato membro concede:
a) un’omologazione del veicolo: ai tipi di veicoli che sono conformi alle
informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le
prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate
nell’allegato IV, ai tipi di veicoli speciali menzionati nell’allegato XI che
sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e
che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate
nella relativa colonna dell’allegato XI questo procedimento si svolge secondo,
le procedure previste nell’allegato V;
b) un’omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati
che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa
e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate
negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di
veicolo. Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all’allegato
XIV;
c) un’omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle
indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni
tecniche della relativa direttiva particolare;
d) un’omologazione del componente o dell’entità tecnica a tutti i tipi di
componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella
documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva
particolare che contiene disposizioni espresse a questo proposito.
2. Tuttavia, se uno stato membro ritiene che un veicolo, sistema, componete
o entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia
di compromettere gravemente la sicurezza stradale, può rifiutare di concedere
l’omologazione. Esso ne informa immediatamente gli altri stati membri e la commissione,
precisando i motivi della propria decisione.
3. Ogni stato membro completa tutte le parti corrispondenti di una scheda di
omologazione (il cui modello è fornito nell’allegato VI del presente decreto
e negli allegati delle direttive particolari) per ciascun tipo di veicolo, sistema,
componente o entità tecnica da esso omologato. Ogni stato membro completa inoltre
le parti corrispondenti della scheda dei risultati di prove allegata alla scheda
di omologazione del veicolo (il cui modello è riportato nell’allegato VIII)
ed appronta o verifica il contenuto dell’indice del fascicolo di omologazione.
Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell’allegato
VII. La scheda compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.
4. Quando il componente o l’entità tecnica da omologare svolge la propria funzione
o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri
elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni
può essere verificata soltanto quando il componente o l’entità tecnica da omologare
funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali,
la portata dell’omologazione del componente o dell’entità tecnica deve essere
limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di un’entità
tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali
condizioni di montaggio. II rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni
è verificato al momento della omologazione del veicolo.
5. Entro un termine di un mese. l’autorità che rilascia l’omologazione di ciascuno
stato membro invia ai - propri omologhi degli altri stati membri copia della
scheda di omologazione (con i relativi allegati) per ogni tipo di veicolo per
cui l’omologazione sia stata rilasciata, rifiutata o ritirata.
6. L’autorità che rilascia l’omologazione di ciascuno stato membro invia ogni
mese ai propri omologhi degli altri stati membri l’elenco (contenente le menzioni
indicate nell’allegato XIII) delle omologazioni di sistemi componenti o entità
tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese. Inoltre,
su richiesta dell’autorità che rilascia l’omologazione di un altro stato membro,
essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti
o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema,
componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato
l’omologazione.
Art. 5 Modifiche delle omologazioni
l. Lo stato membro che ha rilasciato l’omologazione prende i provvedimenti necessari
per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel
fascicolo di omologazione.
2. La domanda di modifica o di estensione di un’omologazione è presentata esclusivamente
allo stato membro che ha rilasciato l’omologazione originaria.
3. Per quanto riguarda l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche,
ove siano mutate le
indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione, l’autorità che rilascia
l’omologazione del suddetto stato membro: rilascia se necessario le pagine modificate
del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in
modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova
pubblicazione; in occasione di ogni modifica; essa modifica anche l’indice del
fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da
indicare le date delle ultime pagine modificate; rilascia una scheda di omologazione
modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni
dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata
nell’omologazione, siano mutati i requisiti della direttiva. Sulla scheda aggiornata
sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.
Se l’autorità che rilascia l’omologazione del suddetto stato membro ritiene
che una modifica apportata a un fascicolo informativo giustifichi nuove prove
o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati
solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
4. Per quanto riguarda l’omologazione dei veicoli, ove siano mutate le indicazioni
figuranti nel fascicolo di omologazione, l’autorità che rilascia l’omologazione
dello stato membro interessato: rilascia; se necessario, la pagina o le pagine
modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata
affinché risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova
pubblicazione; in occasione di ogni modifica, modifica anche l’indice del fascicolo
di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le
date delle ultime pagine modificate; rilascia una scheda di omologazione modificata
(contrassegnata da un numero di estensione) se sono richieste ulteriori ispezioni
oppure se sono cambiate alcune informazioni contenute nella scheda di omologazione
(esclusi gli allegati), o ancora se, dalla data di originaria omologazione del
veicolo, sono cambiati i requisiti di una direttiva particolare applicabile
a decorrere dal giorno cui la prima messa in circolazione è vietata. La nuova
scheda riporta chiaramente il motivo dell’estensione e 1a data della nuova pubblicazione.
Se l’autorità che rilascia l’omologazione dello stato membro in questione ritiene
che una modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni,
essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo
esito positivo alle nuove ispezioni. I documenti aggiornati devono essere inviati
a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.
5. Se l’omologazione di un tipo di veicolo cessa di essere valida perché una
o più omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari previste nel
relativo fascicolo di omologazione ha perso validità, l’autorità che rilascia
l’omologazione dello stato membro che ha rilasciato detta omologazione ne informa,
precisando la data, le autorità omologanti degli altri stati membri o comunica
loro il numero di identificazione dell’ultimo veicolo prodotto conformemente
alla vecchia scheda di omologazione.
NOTA
La modalità di presentazione delle domande di omologazione e di gestione delle
procedure interne di omologazione, valgono, in quanto applicabili e non in contrasto
con le norme del presente decreto, le norme previste nel decreto ministeriale
16 gennaio 1995 n. 94, in G.U. n. 76 del 31 marzo 1995.
Art. 6 Certificato di conformità
1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia
un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati
nell’allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato
in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo
incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato
di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell’omologazione
e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformità
rilasciati nel corso delle fasi precedenti.
2. Tuttavia a fini di imposizione o di immatricolazione dei veicoli, gli stati
membri possono chiedere, previa notifica, almeno tre mesi prima alla commissione
ed agli altri stati membri; che siano aggiunti nel certificato elementi non
previsti nell’allegato IX, purché detti elementi siano espressamente menzionati
nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante
calcoli semplici. Gli stati membri possono altresì chiedere che il certificato
di conformità di cui all’allegato IX sia completato in modo da mettere in maggior
risalto i dati necessari e sufficienti ai fini di imposizioni e d’immatricolazione
da parte delle autorità nazionali competenti.
3. II costruttore detentore di uria scheda di omologazione di componente o entità
tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità al tipo
omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l’indicazione del tipo
e/o se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio d’omologazione.
In quest’ultimo caso tuttavia il costruttore può scegliere di non apporre il
marchio di fabbrica o commerciale o l’indicazione del tipo.
4. II costruttore detentore di una scheda di omologazione che, ai sensi dell’articolo
4 paragrafo 4, contiene restrizioni circa l’utilizzazione del componente o dell’entità
tecnica in questione, fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti,
informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.
Art. 7 Immatricolazione e messa in circolazione.
1. Ciascuno stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita
o la messa in circolazione fondandosi su motivi concernenti la costruzione o
il funzionamento degli stessi, solo se detti veicoli sono accompagnati da un
valido certificato di conformità.
Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno stato membro ne autorizza la vendita,
ma può rifiutare l’immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino
a quando i veicoli non sono stati completati.
2. Ciascuno stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti
o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti
della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti di cui all’articolo
6, paragrafo 3 purché ciò non si applichi ai componenti ed alle entità tecniche
destinati a veicoli che non rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.
3. Se uno stato membro stabilisce che veicoli, componenti o entità tecniche
di un particolare tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità
valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale,
può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l’immatricolazione di detti
veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio
di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Esso ne informa immediatamente
gli altri stati membri e la commissione Ce precisando i motivi della propria
decisione. Se lo stato membro che ha rilasciato l’omologazione contesta i rischi
addotti per la sicurezza stradale ad esso notificati, gli stati membri interessati
si occupano per risolvere la controversia. La commissione Ce è tenuta informata
e procede, ove necessario, alle consultazioni necessarie per pervenire ad una
soluzione.
Art. 8 Deroghe e procedure alternative
1. I requisiti dell’articolo 7, paragrafo 1 non sono applicabili: ai veicoli
destinati alle forze armate, alla protezione civile, ai servizi antincendio
e alle forze addette al mantenimento dell’ordine pubblico; ai veicoli omologati
conformemente al paragrafo 2.
2. Ciascuno stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall’applicazione
di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:
– “Veicoli prodotti in piccole serie” (1). Nel caso di tali veicoli, il numero
dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in
circolazione ogni anno in questo stato membro non può superare il numero di
unità indicato nell’allegato XII. Ogni anno, gli stati membri inviano alla commissione
l’elenco di tali omologazioni. Lo stato membro che rilascia tale tipo di omologazione
invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all’autorità
che rilascia l’omologazione degli altri stati membri designati dal costruttore,
con l’indicazione della natura delle deroghe ammesse. Entro tre mesi, i suddetti
stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l’omologazione
dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni
accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3,
4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l’autorità che
rilascia l’omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente
alla presente lettera, lo stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni
appropriate.
– “Veicoli di fine serie” (2).
1) Gli stati membri possono, entro i limiti
quantitativi contenuti nell’allegato XII, sezione B e per un periodo limitato,
immatricolare e consentire la vendita o l’immissione in circolazione di veicoli
nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente
all’articolo 5, paragrafo 5. La presente disposizione è applicabile soltanto
ai veicoli che si trovavano nel territorio della comunità ed erano accompagnati
da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l’omologazione
del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati
o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.
Questa possibilità è limitata ad un periodo di dodici mesi per i veicoli completi
e di diciotto mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l’omologazione
ha perso la sua validità;
2) Per l’applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria
determinata, il costruttore deve farne richiesta all’autorità competente dello
stato membro che ha omologato il tipo o i tipi di veicoli corrispondenti prima
della entrata in vigore delle direttive particolari o delle loro modifiche.
La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano.
Se la domanda è accettata dallo stato membro, quest’ultimo deve comunicare entro
un mese alle autorità competenti degli altri stati membri il tenore e le ragioni
delle deroghe accordate al costruttore, insieme alle informazioni previste all’articolo
5, paragrafo 5. Ciascuno stato membro interessato all’immissione in circolazione
di questi tipi di veicoli è incaricato del rispetto da parte del costruttore
delle disposizioni previste all’allegato XII, sezione B. Gli stati membri comunicano
ogni anno alla commissione un elenco ed i motivi delle deroghe accordate.
– “Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o
principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più
direttive particolari”. Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche,
lo stato membro che rilascia l’omologazione invia entro un mese una copia della
scheda di omologazione con i relativi allegati alle autorità competenti in materia
di omologazione degli altri stati membri ed invia immediatamente alla commissione
una relazione contenente gli elementi seguenti: i motivi per cui le tecniche
o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o l’entità tecnica
incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari; una descrizione
dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti
adottati; una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino
che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente
a quello garantito da una o più direttive particolari in questione; proposte
di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte
di nuove direttive particolari.
Entro un termine di tre mesi, la commissione Ce decide se approvare o respingere
la relazione, conformemente alla procedura prevista all’articolo 13. Se la commissione
approva la relazione, lo stato membro interessato può rilasciare un’omologazione
conforme alla direttiva recepita con il presente decreto. La commissione Ce
prende allora i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari
oggetto della deroga. La validità di tale omologazione è limitata a 24 mesi,
ma la commissione Ce può prorogarla su richiesta dello stato membro che l’ha
rilasciata.
3. Le schede di omologazione che sono rilasciate conformemente al paragrafo
2 ed i cui modelli figurano nell’allegato VI, non devono avere l’intestazione
“Scheda di omologazione Cee di un tipo di veicolo” tranne nel caso di cui al
paragrafo 2, lettera c), se 1a commissione Ce ha approvato la relazione.
-------------------
(1) A norma dell’articolo 15, comma quarto, del presente decreto, nel caso di
veicoli prodotti in piccole serie, non possono essere rilasciate omologazioni
in deroga a disposizioni contenute in direttive particolari che stabiliscono
requisiti basati su una armonizzazione totale. Il comma quarto del predetto
articolo 15 stabilisce il principio della inderogabilità delle norme contenute
in direttive particolari basate sulla armonizzazione totale. Le direttive di
armonizzazione totale a tutt’oggi emanate sono quelle riguardanti l’impatto
ambientale: livello sonoro, dir. 70/157/Cee; emissioni, dir. 70/220/Cee; emissioni
dei motori diesel, dir. 72/245/Cee.
(2) I costruttori che intendono
avvalersi della possibilità di immatricolare veicoli di fine serie devono presentare
apposita domanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - direzione
generale m.c.t.c. - IV direzione centrale- Divisione 40.
Art. 9 Accettazione di omologazioni equivalenti
1. Su proposta della commissione Ce il consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può riconoscere l’equivalenza tra le condizioni o le disposizioni
relative all’omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche previste
dalla presente decreto e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali
o di paesi terzi, nell’ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la comunità
e paesi terzi.
2. È riconosciuta l’equivalenza tra le regolamentazioni internazionali figuranti
nell’allegato IV, parte II e le corrispondenti direttive particolari. Le autorità
che rilasciano l’omologazione degli stati membri accettano le omologazioni rilasciate
conformemente a queste regolamentazioni e, se del caso, i relativi contrassegni
di omologazione, in sostituzione delle omologazioni e/o contrassegni corrispondenti
alle direttive particolari equivalenti. Le regolamentazioni internazionali precitate
sono pubblicate nella gazzetta ufficiale delle comunità €pee.
Art. 10 Provvedimenti relativi alla conformità della produzione.
1. Lo stato membro che ha rilasciato un’omologazione prende i provvedimenti
previsti all’allegato X, in relazione a detta omologazione, per accertare, se
necessario in collaborazione con 1e autorità competenti che rilasciano l’omologazione
degli altri stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per
garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o
entità tecniche prodotti.
2. Lo stato membro che ha rilasciato un’omologazione prende i provvedimenti
previsti all’allegato, X, in relazione a detta omologazione per accertare, se
necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano. l’omologazione
degli altri stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino
ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti
continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per
assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui
al punto 2 dell’allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti
specifici.
Art. 11 Non conformità al tipo omologato.
1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si constatano rispetto alla
scheda di omologazione e/o nel fascicolo di omologazione divergenze che 1o stato
membro che ha rilasciato l’omologazione non ha autorizzato ai sensi dell’articolo
5, paragrafi 3 o 4. Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al
tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.
2. Se 1o stato membro che ha rilasciato l’omologazione constata che veicoli,
componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o
recanti un contrassegno di omologazione non sono conformi a1 tipo da esso omologato,
esso prende i provvedimenti necessari affinché i veicoli, le componenti o le
entità tecniche prodotti siano. di nuovo conformi al tipo omologato. Le autorità
che rilasciano l’omologazione di detto stato membro notificano ai propri omologhi
degli altri stati membri i provvedimenti presi, che possono giungere fino al
ritiro dell’omologazione.
3. Se uno stato membro constata che veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati
da un certificato di conformità o recanti un contrassegno di omologazione non
sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo stato membro che ha proceduto
all’omologazione di verificare se i veicoli, i componenti o le entità tecniche
siano conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata al più
presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data della richiesta.
4. Nell’ipotesi: “di omologazione per tipo di veicolo”, se la non conformità
di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente
o entità tecnica, oppure “di omologazione per tipo in più fasi”, se la non conformità
di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema,
componente o entità tecnica facente parte integrante di un veicolo incompleto,
o alla non conformità dello stesso veicolo, incompleto, le autorità competenti
per l’omologazione del veicolo chiedono allo stato membro che ha rilasciato
l’omologazione del sistema, componente o entità tecnica, oppure del veicolo
incompleto, di prendere i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata
la conformità dei veicoli prodotti al tipo omologato. Tali provvedimenti devono
essere presi il più presto possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data
della richiesta, se necessario in cooperazione con lo stato membro richiedente.
Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità che rilasciano
l’omologazione dello stato membro che ha rilasciato l’omologazione del sistema,
componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedimenti di
cui al paragrafo 2.
5. Le autorità che rilasciano l’omologazione degli stati membri si informano
reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un’omologazione e
dei motivi che lo giustificano.
6. Se lo stato membro che ha rilasciato l’omologazione contesta la non conformità
di cui è stato informato, gli stati membri interessati s’impegnano a risolvere
la controversia. La commissione Ce è tenuta informata e procede, ove necessario,
alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 12 Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili
1. Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione
o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione
del presente decreto, è debitamente motivata. Essa viene notificata all’interessato
unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazione
in vigore negli stati membri e dei relativi termini di esperibilità.
Art. 13 Adeguamento degli allegati
1. E istituito un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico, in appresso
denominato “comitato”, composto dei rappresentanti degli stati membri e presieduto
dal rappresentante della commissione Ce.
2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico: gli allegati della
direttiva recepita con il presente decreto, o le disposizioni contenute nelle
direttive particolari, salve disposizioni contrarie in essa previste, sono adottate
conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3. Questa procedura è applicabile
altresì per l’inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative
all’omologazione di entità tecniche.
3. Il rappresentante della commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da adottare. II comitato formula il suo parere sul progetto entro un
termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione
in esame. II parere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 148,
paragrafo 2 del trattato per l’adozione delle decisioni che il consiglio deve
prendere su proposta della commissione Ce. Nelle votazioni in seno al comitato,
ai voti dei rappresentanti degli stati membri è attribuita la ponderazione di
cui all’articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
La commissione Ce adotta le misure previste qualora siano conformi al parere
del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato,
o in mancanza di parere, la commissione Ce sottopone senza indugio al consiglio
una proposta in merito alle misure da prendere. Il consiglio delibera a maggioranza
qualificata. Se il consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi
a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la commissione
Ce adotta le misure proposte.
4. II consiglio, se adotta su proposta della commissione una nuova direttiva
particolare, adotta, in base alla stessa proposta, le opportune modifiche dei
pertinenti allegati della direttiva recepita con il presente decreto.
Art. 14 Notifica delle autorità che rilasciano l’omologazione dei servizi
tecnici.
1. All’allegato XV del presente decreto figurano le indicazioni, gli indirizzi
e i settori di competenza delle autorità italiane competenti al rilascio dell’omologazione
nell’ambito del presente decreto.
2. All’allegato XVI del presente decreto figurano le indicazioni, gli indirizzi
e le discipline di competenza dei servizi tecnici competenti alla effettuazione
delle prove di omologazione.
3. Ai fini del presente decreto, non è considerato eccezionale l’uso di attrezzature
esterne da parte dei servizi tecnici con l’accordo dell’autorità che rilascia
l’omologazione.
Art. 15 Disposizioni transitorie
1. Per quanto riguarda l’omologazione di veicoli, gli stati membri applicano
1e disposizioni della direttiva 92/53/Cee recepita con il presente decreto esclusivamente
ai veicoli della categoria M1 muniti di motore a combustione interna in attesa
che in sede Comunitaria sia adottata una nuova direttiva che estenda il campo
di applicazione della direttiva 92/53/Cee ai veicoli della categoria M1 muniti
di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli.
Nel frattempo, per l’omologazione dei veicoli delle altre categorie sono applicabili
le disposizioni dell’articolo 10 della direttiva 70/156/Cee, nella versione
modificata dalla direttiva 87/403/Cee .
2. Fino al 31 dicembre 1995 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1997
per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione a più
fasi, gli stati membri applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo
I del presente decreto, solo a domanda del costruttore. Nel frattempo sono ammessi
al rilascio della omologazione nazionale di veicoli, componenti ed entità tecniche
e nonché l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione conformemente
all’articolo 10 della direttiva 70/156/Cee, nella versione modificata dalla
direttiva 87/403/Cee .
3. Fino al 31 dicembre 1997 per i veicoli completi e fino al 31 dicembre 1999
per i veicoli completati conformemente alla procedura, non sono applicabili
ai veicoli, componenti ed entità tecniche di un tipo per cui sia stata rilasciata
un’omologazione nazionale anteriormente, rispettivamente, al 1o gennaio 1996
o all’1 gennaio 1998, oppure a un tipo che uno stato membro abbia immatricolato
o di cui abbia autorizzato la vendita o la messa in circolazione anteriormente,
rispettivamente, all’1 gennaio 1996 o al 1 gennaio 1998.
Le omologazioni che sono state rilasciate conformemente alle direttive particolari
e che rientrano nella predetta omologazione nazionale resteranno in vigore dopo
il 31 dicembre 1997 per i veicoli completi dopo il 31 dicembre 1999 per i veicoli
completati, secondo la procedura di omologazione in più fasi, a meno che non
sia applicabile una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, secondo
comma della direttiva 70/156/Cee nella versione modificata dalla direttiva recepita
con i1 presente decreto.
4. Fatte salve le disposizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, lettere
a) e b) i paragrafi 3 e 4 non autorizzano gli stati membri a concedere deroghe
ad una disposizione di una direttiva particolare la quale stabilisce requisiti
basati su un’armonizzazione totale per quanto riguarda l’omologazione e la prima
messa in circolazione di un veicolo, componente o entità tecnica.
Art. 16 I documenti.
ALLEGATI:
I) Elenco completo delle informazioni da fornire per l’omologazione dei veicoli
a motore;
II) Definizione delle categorie di veicoli e dei tipi di veicolo;
III) Scheda informativa per l’omologazione dei veicoli a motore;
IV) Elenco delle prescrizioni per l’omologazione dei veicoli a motore;
V) Procedure da seguire per l’omologazione dei veicoli;
VI) Scheda di omologazione Cee per veicoli completi/completati;
VII) Sistema di numerazione;
VIII) Risultati delle prove;
IX) Certificato di conformità Cee;
X) Conformità delle procedure di produzione;
XI) Natura e prescrizioni relative ai veicoli speciali;
XII) Limiti delle piccole serie e dei veicoli di fine serie;
XIII) Elenco delle omologazioni rilasciate in base alle direttive particolari;
XIV) Procedure da seguire per l’omologazione in più fasi;
XV) Autorità italiane competenti al rilascio delle omologazioni;
XVI) Servizi tecnici competenti alla effettuazione delle prove di omologazione
e delle ispezioni, fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.
(Omissis).
Gli allegati sono stati sostituiti da ultimo dal decreto 20 giugno 2002, con
ilo quale è stato recepita la direttica 2001/116/CEE.
Veicoli a motore a due o tre ruote
Decreto
ministeriale 5 aprile 1994 - Recepimento della direttiva del consiglio n. 92/61
del 30 giugno 1992 relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a
tre ruote
(G.U. 30 aprile 1994, n.
99 - S.O. n. 67).
NOTA
In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte costituzionale, il recepimento
della direttiva 92/61/Cee nell’ordinamento nazionale produce l’effetto della
disapplicazione delle norme di diritto interno con essa in contrasto, pertanto:
- i veicoli elettrici ed i veicoli bimodali definiti dalla direttiva 92/61/Cee
non saranno più disciplinati dall’articolo 59 del nuovo codice della strada;
- i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario,
definiti al primo comma dell’articolo 75 del nuovo codice della strada, a norma
della direttiva 92/61/Cee, sono considerati ciclomotori a tutti gli effetti
e, in quanto tali, soggetti a tutti gli accertamenti previsti dalla stessa direttiva
92/61/Cee;
- le disposizioni transitorie previste dalla direttiva 92/61/Cee stabiliscono
il periodo di validità delle omologazioni accordate ai veicoli e ai loro componenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata
in vigore dei decreti di recepimento delle DP in allegato I, pertanto per i
veicoli a due o tre ruote, nonché per i veicoli a loro assimilati, le prescrizioni
contenute nel secondo e terzo periodo del comma terzo dell’articolo 235 del
nuovo codice della strada (cosi come modificato dall’articolo 128 del DL 10/09/93,
no 360) vanno disapplicate;
- poiché l’allegato I della direttiva 92/61/Cee non prevede particolari prescrizioni
per le caratteristiche delle selle e sedili per i ciclomotori a due o tre ruote,
la prescrizione contenuta nell’articolo 198, appendice I, lettera i) del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada va disapplicata;
- poiché l’allegato I della direttiva 92/61/Cee non prevede prescrizioni particolari
circa la presenza di porta-casco per motoveicoli, la prescrizione di cui all’articolo
227, appendice V, lettere H), h), del regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada va disapplicata.
Art. 1 Campo di applicazione e categorie di veicoli a motore a due o tre
ruote
1. Tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o meno e quelli ad
essi assimilati, destinati a circolare su strada nonché i loro componenti e
le loro entità tecniche indipendenti, sono sottoposti dal ministero dei trasporti
e della navigazione alla omologazione (approvazione) Cee del tipo in conformità
alle disposizioni del presente decreto e secondo le prescrizioni tecniche che
saranno emanate dal ministro dei trasporti e della navigazione in attuazione
delle direttive particolari (qui di seguito chiamate DP) all’uopo adottate dal
consiglio e dalla commissione della unione €pea.
2. In deroga alle disposizioni del comma primo precedente, le norme del presente
decreto non si applicano ai seguenti veicoli: a) veicoli con una velocità
massima per costruzione non superiore a 6 km/h; b) veicoli destinati
ad essere condotti da pedoni; c) veicoli destinati ad essere usati dai
minorati fisici; d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
e) veicoli già in uso prima della messa in applicazione del presente
decreto; f) trattori, macchine agricole o similari; g) veicoli
concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero,
con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; h)
veicoli a quattro e più ruote, esclusi i quadricicli di cui all’articolo 1,
comma quarto, del presente decreto, nonché ai loro componenti o entità tecniche,
nella misura in cui non siano destinati a far parte di un veicolo a cui si applica
il presente decreto.
3. I veicoli di cui al precedente comma primo sono classificati come segue:
“ciclomotori”: veicoli a due o tre ruote muniti di un motore con cilindrata
non superiore a 50 cm3 se a combustione interna e aventi una velocità
massima per costruzione non superiore a 45 km/h; “motocicli”: veicoli a due
ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore
a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima
per costruzione superiore a 45 km/h; “tricicli”: veicoli a tre ruote simmetriche
muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione
interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote,
detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli
leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie
per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore
o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3
per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore
o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori;
b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa
a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza
massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.
---------------
A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 92/61/Cee, i quadricicli leggeri
di cui alla lettera a), sono considerati ciclomotori ai sensi dell’articolo
52 del nuovo codice della strada, mentre i quadricicli di cui alla lettera b)
sono considerati motoveicoli ai sensi dell’articolo 53 del nuovo codice della
strada.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi del presente decreto, si intende per:
– “tipo di veicolo”: i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore
a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motocarrozzetta, triciclo e
quadriciclo), e costruiti dallo stesso costruttore, aventi lo stesso telaio
portante e la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore. Un tipo
di veicolo può presentare varianti e versioni;
– “variante”: i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:
alla forma della carrozzeria; alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima
tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20%); al principio di funzionamento
del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido...);
al ciclo (2 o 4 tempi); alla cilindrata (differenza superiore al 30%); al numero
e alla disposizione dei cilindri; alla potenza (differenza superiore al 30%);
al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico); al numero ed alla
capacità delle batterie di propulsione. Le varianti possono presentare diverse
versioni;
– “versione”: i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante
che presentano differenze attinenti: alla trasmissione della potenza (cambio
automatico o non automatico, rapporti di trasmissione, sistema di comando del
cambio ... ); alla cilindrata (differenza inferiore o uguale al 30%); alla potenza
(differenza inferiore o uguale al 30%); alla massa in ordine di marcia e alla
massa massima tecnicamente ammessa (differenza inferiore o uguale al 20%); ad
altre modifiche minori apportate dal costruttore e relative alle caratteristiche
essenziali riportate nell’allegato II;
– “entità tecnica”: l’elemento o la caratteristica che devono soddisfare le
prescrizioni di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono
essere omologati separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi
di veicoli determinati.
– “componente”: l’elemento o la caratteristica che devono soddisfare le prescrizioni
di una DP e sono destinati a far parte di un veicolo. Essi possono essere approvati
indipendentemente da un veicolo. Un’entità tecnica o un componente possono essere
originali (di primo montaggio o di sostituzione) se appartengono al tipo (ai
tipi) montato(i) sul veicolo all’atto dell’omologazione, oppure non originali
per la sola sostituzione;
– “omologazione”: l’atto mediante il quale l’autorità competente constata che
un tipo di veicolo soddisfa tanto le prescrizioni tecniche delle DP quanto le
verifiche dell’esattezza dei dati del costruttore, previste dall’elenco esaustivo
che figura nell’allegato I;
– “approvazione”: l’atto mediante il quale l’autorità competente constata che
una caratteristica o un’entità tecnica (approvazione di entità tecnica) o un
componente (approvazione di componente) soddisfa le prescrizioni tecniche delle
DP che la o lo concerne prevista nell’elenco esaustivo che figura nell’allegato
I. Le omologazioni o le approvazioni possono comportare estensioni in caso di
modifiche, varianti o versioni;
– “ruote gemellate”: due ruote montate su uno stesso asse, in modo che
la distanza tra i centri delle superfici di contratto di tali ruote con il suolo
sia inferiore a 460 mm. Tali ruote gemellate sono considerate come ruota unica;
– “veicoli a propulsione bimodale”: i veicoli dotati di due sistemi diversi
di propulsione: ad esempio sistema di propulsione elettrico e sistema termico;
– “costruttore”: la persona o l’ente responsabile verso l’autorità competente
in materia di omologazione e di approvazione, di tutti gli aspetti del procedimento
di omologazione e di approvazione e della conformità della produzione. Non è
indispensabile che partecipi direttamente a tutte le fasi della costruzione
del veicolo soggetto a omologazione o della fabbricazione del componente o dell’entità
tecnica soggette al procedimento di approvazione;
– “servizio tecnico”: l’organismo o l’ente designato come laboratorio
di prova per l’esecuzione di prove o ispezioni per conto dell’autorità competente
in materia di approvazione o omologazione.
Art. 3 Domanda di omologazione o di approvazione
Ogni domanda di omologazione o di approvazione è presentata dal costruttore
all’autorità competente. Essa è accompagnata da una scheda informativa, conforme
al modello contenuto nell’allegato II, se trattasi di omologazione o conforme
al modello contenuto in un allegato o in un’appendice di una DP relativa all’entità
tecnica o al componente in questione, se trattasi di approvazione, nonché dai
documenti menzionati in detta scheda.
Per uno stesso tipo di veicolo, di entità tecnica o di componente, tale domanda
può essere accettata solo se non presentata presso altri stati membri.
Art. 4 Omologazione, approvazione e conformità di produzione.
1. L’autorità competente omologa ogni tipo di veicolo, approva entità tecniche
o componenti che soddisfino le seguenti condizioni: a) il tipo di veicolo
soddisfa le prescrizioni tecniche delle DP e corrisponde ai dati forniti dal
costruttore, quali definiti nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I;
b) l’entità tecnica o il componente soddisfa le prescrizioni tecniche
della DP che lo concerne e corrisponde ai dati forniti dal costruttore, quali
definiti nell’elenco esaustivo contenuto nell’allegato I.
2. Prima di procedere all’omologazione o approvazione, l’autorità competente
che effettua queste operazioni prende le misure necessarie per accertarsi, all’occorrenza
in collaborazione con le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto
è realizzato o introdotto nella comunità, che siano rispettate le disposizioni
dell’allegato VI affinché i veicoli prodotti, immessi sul mercato, messi in
vendita o in circolazione nuovi siano conformi al tipo omologato e che le entità
tecniche o i componenti prodotti, immessi sul mercato e venduti nuovi siano
conformi al tipo approvato.
3. L’autorità competente di cui al comma secondo deve vigilare, all’occorrenza
in collaborazione con le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto
è realizzato o introdotto nella comunità, affinché le disposizioni dell’allegato
VI continuino ad essere rispettate.
4. L’autorità che procede all’omologazione riconosce i certificati di approvazione
rilasciati da uno o più stati membri, che corredano la domanda di omologazione,
evitando così di procedere agli accertamenti di cui al comma primo, lettera
b), per i componenti e/o le entità tecniche già approvati.
5. L’autorità competente è responsabile delle omologazioni e delle approvazioni
che ha rilasciato. L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione di
un tipo di veicolo esegue il controllo della conformità della produzione, all’occorrenza
in collaborazione con le autorità competenti degli altri stati membri che hanno
rilasciato le approvazioni di componenti o di entità tecniche destinate a quel
tipo di veicolo.
-----------------
Per gli accertamenti previsti al comma secondo e per i controlli previsti al
comma quinto, si applicano le disposizioni contenute nelle norme CUNA specifiche
o, in alternativa, nelle norme EN 29001, o equivalenti.
Art. 5 Certificato di omologazione e certificato di approvazione
1. Per ogni tipo di veicolo da essa omologato, l’autorità competente compila
tutte le rubriche del certificato di omologazione riportato nell’allegato III.
2. Per ogni tipo di entità tecnica o di componente da essa approvato, l’autorità
competente compila le rubriche del certificato di approvazione riportato in
un allegato o in un’appendice della DP relativa all’entità tecnica o al componente
in questione.
Art. 6 Scambio di informazioni
1. Entro il termine di un mese, l’autorità competente invia a quelle degli altri
stati membri copia del certificato di omologazione compilato per ogni tipo di
veicolo che essa omologa o rifiuta di omologare.
2. L’autorità competente osserva le disposizioni di cui al comma primo nel caso
dei certificati di approvazione compilati per ogni tipo di entità tecnica o
di componente che essa approva o rifiuta di approvare.
Art. 7 Adempimenti a carico del costruttore
1. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore
compila un certificato di conformità secondo il modello contenuto nell’allegato
IV.A che, ai fini della prima immatricolazione in Italia, va completato con
l’indicazione della potenza fiscale (rubrica 12 dell’allegato IV.A). Tale indicazione
è omessa nei certificati di conformità dei ciclomotori.
2. Per ciascuna entità tecnica o componente non originale prodotto conformemente
al tipo approvato, il costruttore compila un certificato di conformità secondo
il modello contenuto nell’allegato IV.B. Detto certificato non è richiesto per
le entità tecniche o i componenti originali.
3. Nel caso in cui l’entità tecnica o il componente da approvare non soddisfi
la sua funzione oppure presenti una caratteristica particolare soltanto in connessione
con altri elementi del veicolo, per cui il rispetto di uno o più prescrizioni
può essere verificato soltanto quando l’entità tecnica o il componente da approvare
funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali,
l’ambito dell’approvazione dell’entità tecnica o del componente deve essere
conseguentemente limitato o in conformità. Il certificato di approvazione dell’entità
tecnica o del componente indica in tal caso le eventuali restrizioni concernenti
l’utilizzazione e le eventuali prescrizioni di montaggio. Il rispetto di queste
restrizioni e prescrizioni è verificato all’atto dell’omologazione del veicolo.
4. Fatte salve le disposizioni del comma secondo, il titolare dell’approvazione
di un’entità tecnica o di un componente rilasciata conformemente all’articolo
4 è tenuto ad apportare su ciascuna entità tecnica o su ciascun componente conforme
al tipo approvato il suo marchio di fabbrica o commerciale, l’indicazione del
tipo e, se la DP lo prevede, il marchio di approvazione di cui all’articolo
8. In quest’ultimo caso, non è tenuto a compilare il certificato previsto al
comma secondo.
5. Il titolare del certificato di approvazione che, a norma del comma terzo,
contiene restrizioni concernenti l’utilizzazione, deve fornire per ciascuna
entità tecnica o per ciascun componente prodotto informazioni dettagliate concernenti
tali restrizioni ed indicare le eventuali prescrizioni di montaggio.
6. Il titolare dell’approvazione di entità tecniche non originali, rilasciata
in connessione con uno o più tipi di veicoli, deve fornire con ciascuna di queste
entità tecniche informazioni dettagliate che permettano di determinare tali
veicoli.
Art. 8 Marcatura
1. Ogni veicolo prodotto in conformità di tipo omologato deve recare una marcatura
composta dei seguenti elementi: il numero di omologazione; la lettera minuscola
“e” seguita dal numero o dalla sigla indicante lo stato membro che ha proceduto
all’omologazione; l’identificazione del veicolo (lettere o cifre).
2. Ogni entità ed ogni componente prodotti in conformità del tipo approvato
devono recare, se previsto dalla DP ad essi relativa, un marchio di approvazione
conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V. Tuttavia, le indicazioni contenute
in detto marchio di approvazione possono essere completate con indicazioni aggiuntive
che consentano l’identificazione di talune caratteristiche proprie dell’entità
tecnica o del componente in questione, indicazioni aggiuntive che saranno, all’occorrenza,
specificate nei decreti ministeriali di cui all’articolo 1, comma primo, in
recepimento delle DP relative a dette entità tecniche o componenti.
Art. 9 Adempimenti a carico dell’autorità competente
1. Il costruttore è responsabile della costruzione di ciascun veicolo o di ciascuna
entità tecnica o di ciascun componente in conformità al tipo omologato o approvato.
L’arresto definitivo della produzione, nonché qualsiasi altro cambiamento dei
dati contenuti nella scheda informativa, devono essere comunicati dal titolare
dell’omologazione o dell’approvazione all’autorità competente che ha rilasciato
l’omologazione o l’approvazione stessa.
2. Qualora ritenga che siffatto cambiamento non comporti la modifica dell’attuale
certificato di omologazione o approvazione o la compilazione di un nuovo certificato
di omologazione o approvazione, l’autorità competente di cui al comma primo
ne informa il costruttore.
3. Qualora constati che un cambiamento dei dati contenuti nella scheda informativa
giustifichi nuove verifiche o nuove prove, l’autorità competente di cui al comma
primo ne informa il costruttore ed effettua le prove. Nel caso in cui queste
verifiche o prove comportino una modifica del certificato di omologazione o
approvazione già rilasciato o la compilazione di un nuovo certificato, l’autorità
competente trasmette i documenti così aggiornati alle autorità competenti degli
altri stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della
loro emissione.
4. Nel caso in cui un certificato di omologazione o di approvazione cessi di
avere validità a causa di un provvedimento di revoca o dell’arresto definitivo
della produzione del tipo di veicolo omologato o dell’entità tecnica o del componente
approvato, l’autorità competente che ha proceduto a questa omologazione o approvazione,
lo comunica entro un mese alle autorità competenti degli altri stati membri.
Art. 10 Non conformità al tipo omologato o approvato
1. Se l’autorità competente che ha proceduto all’omologazione o all’approvazione
constata che veicoli, entità tecniche o componenti non sono conformi al tipo
da essa stessa omologato o approvato, essa prende le misure necessarie per assicurare
nuovamente la conformità della produzione con il tipo omologato o approvato.
L’autorità competente comunica a quelle degli altri stati membri le misure prese
che possono giungere, se del caso, fino alla revoca dell’omologazione o approvazione.
2. Se l’autorità competente constata che veicoli, entità tecniche o componenti
non sono conformi al tipo omologato o approvato, può chiedere alle autorità
competenti dello stato membro che hanno proceduto all’omologazione o all’approvazione
di verificare le diversità riscontrate. L’autorità competente che ha proceduto
all’omologazione o all’approvazione esegue il controllo nei sei mesi successivi
alla data di ricezione della richiesta. Se accerta un difetto di conformità,
l’autorità competente che ha concesso l’omologazione prende le misure previste
al comma primo.
3. L’autorità competente si scambia reciprocamente informazioni con quelle degli
altri stati membri, entro il termine di un mese, su qualsiasi revoca delle omologazioni
o approvazioni concesse, nonché sui motivi che giustificano tali provvedimenti.
4. Nel caso in cui l’autorità competente dello stato membro che ha proceduto
all’omologazione o approvazione contesta il difetto di conformità di cui è stata
informata ai sensi del precedente comma secondo, le autorità degli stati membri
interessati si adoperano per comporre la controversia. La commissione della
unione €pea è tenuta informata e, ove necessario, procede alle consultazioni
opportune al fine di pervenire ad una soluzione.
Art. 11 Veicoli pericolosi per
la circolazione
Se l’autorità competente accerta che veicoli, entità tecniche o componenti appartenenti
ad un tipo omologato o approvato, compromettono la sicurezza della circolazione
stradale, essa può, per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul territorio
nazionale la vendita, la messa in circolazione o l’uso. Essa informa immediatamente
le autorità competenti degli altri stati membri e la commissione della unione
€pea, precisando i motivi della sua decisione.
Art. 12 Revoca dell’omologazione o dell’approvazione
Ogni decisione di diniego o revoca di omologazione o di approvazione, di divieto
di vendita o di uso di un veicolo, di un’entità tecnica o di un componente,
presa in base alle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto,
deve essere motivata in maniera precisa. Essa viene notificata al costruttore
interessato con l’indicazione dei ricorsi giuridici previsti dalla legge e dei
termini entro i quali gli stessi ricorsi possono essere proposti.
Art. 13 Competenze in materia di rilascio di omologazioni e di approvazioni
L’autorità italiana competente al rilascio di omologazioni e approvazioni per
i veicoli, le unità tecniche ed i componenti di cui all’articolo 1 del presente
decreto è il ministero dei trasporti e della navigazione - direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - IV direzione centrale
divisione 41 - Roma.
Art. 14 Competenze in materia di effettuazione delle prove tecniche
I servizi tecnici italiani competenti per l’effettuazione
delle verifiche e delle prove previste nella lista esaustiva di cui all’allegato
I al presente decreto sono i centri prova del ministero dei trasporti e della
navigazione indicati nell’allegato VII al presente decreto.
Art. 15 Condizioni per la libera circolazione dei veicoli
1. Gli stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato, la vendita,
la messa in circolazione e l’uso di veicoli nuovi di tipo omologato in conformità
al presente decreto. Possono essere presentati per la prima immatricolazione
o, nel caso dei ciclomotori, per la prima immissione in circolazione, soltanto
i veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto. Gli altri stati membri
potranno tuttavia richiedere altre indicazioni supplementari rispetto a quelle
riportate ai punti da 1 a 11, dell’allegato IV.A al presente decreto.
2. Gli stati membri non possono vietare l’immissione sul mercato, la vendita,
e l’uso di entità tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto.
Possono essere immessi sul mercato e venduti la prima volta per essere utilizzati
soltanto le entità tecniche e i componenti conformi al presente decreto.
3. In deroga ai commi primo e secondo, è ammesso che taluni stati membri, le
cui norme nazionali prevedono per i ciclomotori prescrizioni particolari relative
alla presenza dei pedali e/o al sistema di trasmissione nonché alla limitazione
della massa, possano continuare ad osservarli sino alla data limite del 31 dicembre
1996.
4. In deroga ai commi primo e secondo, l’autorità competente può esentare dal
rispetto di una o più prescrizioni delle DP i veicoli, le entità tecniche o
i componenti destinati: a produzioni in piccole serie limitate al massimo a
200 unità all’anno per tipo di veicolo o per tipo di componente o per tipo di
entità tecnica; alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell’ordine
pubblico, ai servizi della protezione civile o a lavori pubblici. Tali deroghe
devono essere comunicate alle autorità competenti degli altri stati membri entro
il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione.
Art. 16 Disposizioni transitorie
1. Sino alla data in cui tutte le DP previste all’allegato I al presente decreto
saranno entrate in vigore, il ministero dei trasporti e della navigazione rilascerà
l’omologazione nazionale verificando esclusivamente le caratteristiche costruttive
e funzionali indicate in allegato I al presente decreto con la menzione DP (direttiva
particolare).
Tali verifiche verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni stabilite
nelle DP nel frattempo emanate, o, in assenza di DP, applicando le pertinenti
disposizioni regolamentati vigenti in armonia a quanto stabilito dall’articolo
406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
con l’avvertenza che: a) ogni disposizione regolamentare (prescrizione
nazionale) relativa alla caratteristica tecnica e funzionale indicata in allegato
I al presente decreto con la menzione DP è a domanda del costruttore, applicabile
per il rilascio di omologazioni nazionali sino alla data in cui la DP corrispondente,
che sarà stata nel frattempo recepita nell’ordinamento nazionale, entrerà in
vigore in via obbligatoria. Da tale data potranno essere accordate approvazioni
Cee per quanto concerne la caratteristica tecnica e funzionale menzionata nella
DP medesima; b) le omologazioni nazionali e le approvazioni nazionali
accordate in base al punto a) resteranno valide per un periodo di quattro anni
dalla data di entrata in vigore in via obbligatoria di ciascuna della DP. Dopo
tale termine non sarà più possibile l’immissione sul mercato e la prima vendita
di entità tecniche o componenti sprovvisti del certificato di conformità di
cui all’allegato relativo di ciascun DP.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le caratteristiche
tecniche e funzionali indicate nell’allegato I con la menzione CONF si verificherà
soltanto la rispondenza con quanto dichiarato dal costruttore nella scheda informativa
riportata nell’allegato II al presente decreto.
3. Dalla data sopra citata e fino a quando tutte le DP previste nell’allegato
I al presente decreto saranno entrate in vigore in via obbligatoria l’omologazione
nazionale così come regolamentata ai precedenti commi, potrà, a domanda del
costruttore, essere accordata in alternativa a quella Cee.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei precedenti commi ai quadricicli
definiti all’articolo 1, comma quarto, si precisa che a norma dell’articolo
406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
le prescrizioni nazionali da considerare sono quelle attualmente in vigore per
i veicoli delle categorie M1 ed N1. Tuttavia, in deroga al precedente capoverso,
i quadricicli che rispondono alla definizione: “veicoli a quattro ruote destinati
al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina
di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non
superi le 0,55 t, con l’esclusione della massa delle batterie se a trazione
elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino
ad 80 km/h”, e rispondenti a tutte le caratteristiche costruttive stabilite
all’articolo 199 del regolamento, potranno essere omologati in base alla normativa
attualmente per essi in vigore in armonia con l’articolo 406 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sino a quando non
diversamente disposto dalle specifiche direttive particolari che saranno emanate
dalla commissione in attuazione dell’articolo 15, comma terzo, della direttiva
del consiglio n. 92/61/Cee.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 8, concernenti le marcature, si applicheranno
solamente ai veicoli che avranno ottenuto l’omologazione Cee ottemperando a
tutte le DP previste nell’allegato I al presente decreto.
6. Le omologazioni nazionali e le approvazioni nazionali rilasciate prima della
data di entrata in vigore
del presente decreto o dei decreti di recepimento delle DP che sostituiranno
le prescrizioni nazionali corrispondenti, restano valide per il periodo di quattro
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi
decreti.
----------------
In sede di rilascio dell’omologazione nazionale prevista in via transitoria,
le norme regolamentari applicabili a ciascuna categoria di veicoli (così come
definita al comma primo dell’articolo 2 del presente decreto), per la verifica
delle caratteristiche tecniche elencate nell’allegato I della direttiva 92/61/Cee
con la menzione “DP”, sono quelle indicate nelle seguenti tavole.
Continuano altresì ad essere applicabili le norme CUNA esistenti per ciascuno
degli argomenti riportati nelle tavole qui di seguito. Inoltre, sulla base del
comma quarto dell’articolo 71 e del comma primo dell’articolo 72 del nuovo codice
della strada, è ammessa in alternativa a quanto prescritto dalla normativa nazionale,
l’omologazione rilasciata a veicoli e/o dispositivi in applicazione delle prescrizioni
contenute nei regolamenti ONU/ECE riconosciuti dall’amministrazione Italiana.
Si precisa infine che esistono regolamenti ONU/ECE riconosciuti dall’amministrazione
Italiana che si riferiscono a norme non obbligatorie in Italia per il rilascio
dell’omologazione nazionale, pertanto l’omologazione sulla base di questi regolamenti
sarà concessa solo su richiesta del costruttore.
Art. 17 Disposizioni finali
1. Per i veicoli di cui all’articolo 1, comma primo, a partire dalla data in
cui tutte le DP previste all’allegato I al presente decreto saranno entrate
in vigore in via obbligatoria, sarà possibile accordare solo omologazioni Cee.
2. Trascorsi quattro anni dal termine indicato al precedente comma primo, non
sarà più possibile la prima immissione in circolazione dei veicoli sopra menzionati
qualora sprovvisti del certificato di conformità di cui all’allegato IV al presente
decreto.
Art. 18 Allegati
1. Fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto, i seguenti
allegati:
I) Elenco esaustivo degli elementi e caratteristiche del veicolo;
II) Scheda informativa;
III) Certificato di omologazione;
IV.A) Certificato di conformità per veicolo;
IV.B) Certificato di conformità per entità tecnica o componente;
V) Marchio di approvazione;
VI) Disposizioni per il controllo della conformità della produzione;
VII) Elenco dei servizi tecnici abilitati all’effettuazione delle prove.
ALLEGATO I
Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui
appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione “CONF” se deve
essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure
dalla menzione “DP” se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni
emanate a livello comunitario.
|
Numero menzione
Della rubrica |
Rubrica
|
Menzione
|
|
1.
|
Marca |
CONF
|
|
2.
|
Tipo/variante/versione |
CONF
|
|
3.
|
Nome e indirizzo del costruttore del veicolo |
CONF
|
|
4.
|
Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del costruttore del veicolo |
CONF
|
|
5.
|
Categoria di veicolo (*) |
CONF
|
|
6.
|
Numero di ruote e loro disposizione in caso di veicolo a tre ruote |
CONF
|
|
7.
|
Schema indicativo del telaio |
CONF
|
|
8.
|
Nome e indirizzo del costruttore del motore (se diverso dal costruttore del veicolo) |
CONF
|
|
9.
|
Marca e denominazione del motore |
CONF
|
|
10.
|
Tipo di accensione del motore |
CONF
|
|
11.
|
Ciclo del motore (**) |
CONF
|
|
12.
|
Sistema di raffreddamento del motore |
CONF
|
|
13.
|
Tipo di lubrificazione del motore (**) |
CONF
|
|
14.
|
Numero e configurazione dei cilindri o degli statori (in caso di motore a pistone rotante) del motore |
CONF
|
|
15.
|
Alesaggio, corsa, cilindrata o volume delle camere di combustione (in caso di motore a pistone rotante) del motore (**) |
CONF
|
|
16.
|
Diagramma di distribuzione completo del motore (**) |
CONF
|
|
17.
|
Rapporto volumetrico di compressione del motore (**) |
CONF
|
|
18.
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore | |
| - ad accensione comandata o spontanea |
DP
|
|
| - elettrico |
CONF
|
|
|
19.
|
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli |
DP
|
|
20.
|
Serbatoio(i) di carburante (**) |
DP
|
|
21.
|
Batteria(e) di propulsione |
CONF
|
|
22.
|
Carburatore o altro sistema di alimentazione del motore (tipo e marchio di fabbrica) (**) |
CONF
|
|
23.
|
Tensione nominale di alimentazione elettrica (voltaggio) |
CONF
|
|
24.
|
Generatore (tipo e potenza massima) (**) |
CONF
|
|
25.
|
Masse e dimensioni |
DP
|
|
26.
|
Dispositivi di traino e di fissaggio |
DP
|
|
27.
|
Velocità massima per costruzione del veicolo |
DP
|
|
28.
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico (**) |
DP
|
|
29.
|
Pneumatici |
DP
|
|
30.
|
Trasmissione |
CONF
|
|
31.
|
Frenatura |
DP
|
|
32.
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo |
DP
|
|
33.
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni d’installazione di cui al punto 32 |
DP
|
|
34.
|
Avvisatore acustico |
DP
|
|
35.
|
Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore |
DP
|
|
36.
|
Compatibilità elettromagnetica |
DP
|
|
37.
|
Livello sonoro e dispositivo di scappamento(**) |
DP
|
|
38.
|
Retrovisore o retrovisori |
DP
|
|
39.
|
Sporgenze esterne |
DP
|
|
40.
|
Cavalletto (eccettuati i veicoli con almeno tre ruote) |
DP
|
|
41.
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo |
DP
|
|
42.
|
Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria |
DP
|
|
43.
|
Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote |
DP
|
|
44.
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria |
DP
|
|
45.
|
Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli |
CONF
|
|
46.
|
Identificazione dei comandi, spie e indicatori |
DP
|
|
47.
|
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) |
DP
|
| (*) Per un veicolo
a propulsione bimodale, se i due sistemi di propulsione sono tali che il
veicolo rientri sia nella definizione di ciclomotore che in quella di motociclo,
triciclo o quadriciclo, si applicano queste ultime definizioni. (**) I veicoli a propulsione elettrica non sono soggetti alle prescrizioni relative alla presente rubrica. La presente nota non si applica ai veicoli a propulsione bimodale in cui uno dei due sistemi di propulsione elettrico e l’altro termico. |
||
NOTA
Le direttive particolari prevederanno norme specifiche per i ciclomotori a prestazioni
ridotte, cioè per i ciclomotori muniti di pedali, di un motore ausiliario di
potenza inferiore o pari a 1 kW e aventi velocità massima per costruzione inferiore
o pari a 25 km/h. Queste norme specifiche riguarderanno in particolare gli elementi
e le caratteristiche di cui alle rubriche 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 e 46
del presente allegato.
ALLEGATI II e III (Omissis).
ALLEGATO IV
A. Certificato di conformità che accompagna ogni veicolo della serie
del tipo omologato.
(Modello)
| Il sottoscritto (cognome e nome) ...................................................................................................................................... |
| attesta che il ciclomotore/ motociclo/ triciclo/ quadriciclo (1) |
| 1. Marca: ....................................................................................................................................................... |
| 2. Tipo: ......................................................................................................................................................... |
| 2.1. Versione(i), se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): ............................................ |
| 2.2. Versione(i), se del caso (da definire mediante codice numerico o alfanumerico): ............................................ |
| 3. Potenza massima in kW: ................................................................................................................................................ |
| 4. Regime di potenza massima in giri/minuto: ....................................................................................................... |
| 5. Cilindrata in cm3: ............................................................................................................................................................ |
| 6. Velocità massima in km/h: ............................................................................................................................................ |
| 7. Rumori in dB (A): ........................................................................................................................................................... |
| 7.1. Rumore da fermo (regime del motore): ................................................................................................................... |
| 7.2. Rumore in marcia: ...................................................................................................................................................... |
| 8. Tipo di motore e ciclo (eventualmente): ...................................................................................................................... |
| 9. Massa del veicolo a vuoto in kg: .................................................................................................................................... |
| 10. Pneumatico (1)
di cui il veicolo è munito all’origine: dimensione (1) ................................................................ ed, eventualmente, marca: .......................................................................... |
| 11. Numero di serie del tipo: .............................................................................................................................................. |
| 12. Potenza fiscale: ...................... è conforme al tipo omologato a .................... il ......................... da ........... |
| descritto nel certificato di omologazione n. : .................................................................................. |
| e nella scheda informativa n. : .......................................................................................................................................... |
| Fatto a: ........................., addì: ................................... (firma) ............................................. (funzione) ......................... |
(1) Cancellare la o le menzioni inutili.
B. Certificato di conformità che accompagna ogni entità tecnica o
componente non di origine della serie del tipo approvato
(Modello)
| Il sottoscritto (cognome e nome) ...................................................................................................................................... |
| attesta che il/la ................................................... (entità tecnica o componente) ........................................................... |
| 1. Marca: ..................................................................................................................................................... |
| 2. Tipo: .................................................................................................................................................................. |
| 3. Numero di serie del tipo ................................................................................................................................................. |
| è conforme al tipo omologato a ........................................ il ............................................. da ....................................... |
| descritto nel certificato di approvazione n. : .............................................................................................. |
| e nella scheda informativa n. : .......................................................................................................................................... |
| Fatto a: ........................., addì: ................................... (firma) ............................................. (funzione) ......................... |
ALLEGATO V: Marchio di approvazione
1. Il marchio di approvazione è costituito:
1.1. da un rettangolo all’interno del quale è iscritta la lettera minuscola
“e”, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello stato membro
che ha rilasciato l’omologazione, vale a dire: 1 per la Germania; 2 per la Francia;
3 per l’Italia; 4 per i Paesi Bassi; 6 per il Belgio; 9 per la Spagna; 11 per
il Regno Unito; 13 per il Lussemburgo; 18 per la Danimarca; 21 per il Portogallo;
EL per la Grecia; IRL per l’Irlanda.
1.2. dal numero di approvazione che corrisponde al numero del certificato di
approvazione compilato per l’entità tecnica o per il componente di cui trattasi.
Il numero di approvazione è posto al di sotto in prossimità del rettangolo di
cui al punto 1.1. Le cifre che compongono il numero di approvazione sono poste
dallo stesso lato della lettera “e” e nello stesso senso. Per evitare qualsiasi
confusione con altri simboli si deve evitare l’uso di cifre romane nel numero
di approvazione.
2. Il marchio di approvazione
deve essere apposto sull’entità tecnica o sul componente in modo che sia indelebile
e ben leggibile anche quando l’entità tecnica o il componente sono montati sul
veicolo.
3. Omissis
ALLEGATO VI: Disposizioni per il controllo della conformità della produzione.
1. Per verificare che i veicoli, le entità tecniche e i componenti
siano prodotti in modo conforme al tipo omologato (veicolo) o approvato (entità
tecnica o componente), vengono applicate le seguenti disposizioni:
1.1. Il detentore dell’omologazione o dell’approvazione è tenuto:
1.1.1. a vigilare in merito all’esistenza di procedure di controllo efficace
della qualità dei prodotti
1.1.2. ad avere accesso all’attrezzatura necessaria al controllo della conformità
di ciascun tipo di veicolo omologato o di ciascun tipo di entità tecnica o di
componente approvato
1.1.3. a vigilare affinché i dati dei risultati delle prove siano registrati
ed i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo di 12 mesi
a decorrere dalla cessazione della produzione
1.1.4. ad analizzare i risultati di ciascun tipo di prova per controllare e
garantire la costanza delle caratteristiche del prodotto tenuto contro delle
variazioni ammissibili nel corso della produzione industriale
1.1.5. a provvedere affinché per ogni tipo di prodotto siano effettuate le prove
prescritte nella direttiva particolare che lo concerne
1.1.6. a fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provette che mettano
in evidenza la non conformità per il tipo di prova considerato sia seguito da
un nuovo prelievo e da una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni
necessarie per ristabilire la conformità della produzione
corrispondente.
1.2. Le autorità competenti che hanno rilasciato l’omologazione o l’approvazione
possono verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità
applicati in ogni unità di produzione.
1.2.1. Nel corso di ogni ispezione devono essere presentati all’ispettore i
registri di prova e di produzione.
1.2.2. L’ispettore può selezionare a caso dei campioni che saranno sottoposti
alle prove nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo dei campioni può
essere determinato in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante
stesso.
1.2.3. Se il livello qualitativo non risultasse soddisfacente oppure se si ritenesse
necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto
1.2.2, l’ispettore deve prelevare dei campioni che saranno inviati al servizio
tecnico che ha eseguito le prove di omologazione o di approvazione.
1.2.4. Le autorità competenti possono eseguire tutte le prove prescritte nella
direttiva o nelle direttive particolari applicabili ai prodotti in questione.
1.2.5. Di norma, le autorità competenti autorizzano una ispezione all’anno.
Se fosse necessario un numero diverso di ispezioni, lo si preciserà in ciascuna
delle direttive particolari. Se, nel corso di tali ispezioni si constatassero
risultati negativi, l’autorità competente deve provvedere affinché vengano adottate
tutte le disposizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità
della produzione.
ALLEGATO VII: omissis
CICLOMOTORE A DUE RUOTE
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
18
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore ad accensione comandata o spontanea | Procedura “DGM” circolare ministero dei trasporti n. 3140/2152/B del 19 maggio 1961 |
|
19
|
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei motocicli | Articoli 52 del nuovo codice stradale; 198 e appendice I del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice stradale |
|
20
|
Serbatoio di carburante | Nessuna prescrizione |
|
25
|
Masse e dimensioni | Nessuna prescrizione |
|
26
|
Dispositivo di traino e di fissaggio | Traino di rimorchio proibito |
|
27
|
Velocità massima per costruzione del veicolo | Articolo 52 del nuovo codice stradale; articolo 160 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
28
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico | Nessuna prescrizione |
|
29
|
Pneumatici | Articoli 310, 311, 312, 313, 314, e 315 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
31
|
Frenatura | Articoli 189, 190, 271, 272, 273, 277, 278 e 279 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
32
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
33
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni di installazione di cui al punto precedente | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
34
|
Avvisatore acustico | Articoli 207, 208, 211, 212 e 213 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
35
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore | Articolo 97 del nuovo codice stradale; articolo 250 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice stradale |
|
36
|
Compatibilità elettromagnetica | Nessuna prescrizione |
|
37
|
Livello sonoro e dispositivo di scarico | Articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
38
|
Retrovisore o retrovisori | Legge 11 gennaio 1986 n. 3; direttiva 80/780/Cee |
|
39
|
Sporgenze esterne | Nessuna prescrizione |
|
40
|
Cavalletto (eccettuati i veicoli con almeno tre ruote) | Nessuna prescrizione |
|
41
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | Nessuna prescrizione |
|
43
|
Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote | Nessuna prescrizione |
|
46
|
Identificazione di comandi spie e indicatori | Nessuna prescrizione |
|
47
|
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) | Articolo 74 del nuovo codice stradale |
CICLOMOTORE A TRE RUOTE
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
18
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore ad accensione comandata o | Procedura “DGM” circolare ministero dei trasporti spontanea n. 3140/2152/B del 19 maggio 1961 |
|
19
|
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei Motocicli | Nessuna prescrizione |
|
20
|
Serbatoio di carburante | Nessuna prescrizione |
|
25
|
Masse e dimensioni | Nessuna prescrizione |
|
26
|
Dispositivo di traino e di fissaggio | Traino di rimorchio proibito |
|
27
|
Velocità massima costruzione del veicolo | Articolo 52 del nuovo codice stradale; articolo 160 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
28
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico | Nessuna prescrizione |
|
29
|
Pneumatici | Articoli 310, 311, 312, 313, 314 e 315 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
31
|
Frenatura | Articoli 189, 190, 271, 272, 273, 277, 278 e 279 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
32
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
33
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni di installazione di cui al punto precedente | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
34
|
Avvisatore acustico | Articoli 207, 208, 211, 212 e 213 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
35
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore | Articoli 97 del nuovo codice stradale; articolo 250 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice stradale |
|
36
|
Compatibilità elettromagnetica | Nessuna prescrizione |
|
37
|
Livello sonoro e dispositivo di scarico | Articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
38
|
Retrovisore o retrovisori | Articoli 216 e 217 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420; Legge 11 gennaio 1986 n. 3 |
|
39
|
Sporgenze esterne | Nessuna prescrizione |
|
41
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | Nessuna prescrizione |
|
42
|
Vetri, tergicristalli lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, Tricicli e Quadricicli muniti di carrozzeria | Articoli 218, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 e 302 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
44
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, Tricicli e Quadricicli muniti di carrozzeria | Nessuna prescrizione |
|
46
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori | Nessuna prescrizione |
|
47
|
Iscrizioni regolamentari contenuto, posizione e tipo di fissaggio) | Articolo 74 del nuovo codice stradale |
MOTOCICLO
|
Rubrica n.
|
Argomento | Norme applicabili |
|
18
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore ad accensione comandata o spontanea | Procedura “DGM” circolare ministero dei trasporti n. 140/2152/B del 19 maggio 1961 |
|
19
|
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei Motocicli | Nessuna prescrizione |
|
20
|
Serbatoio di carburante | Nessuna prescrizione |
|
25
|
Masse e dimensioni | Articolo 53 del nuovo codice stradale |
|
26
|
Dispositivo di traino e di fissaggio | Traino di rimorchio proibito |
|
27
|
Velocità massima per costruzione del veicolo | Procedura per la misura della velocità stabilita da specifica norma CUNA |
|
28
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico | Nessuna prescrizione |
|
29
|
Pneumatici | Articoli 310, 311, 312, 313, 314, 315 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
31
|
Frenatura | Articoli 189, 190, 271, 272, 273, 277, 278 e 279 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
32
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
33
|
Dispositivi di illuminazione di segnalazione luminosa e la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni di installazione di cui al punto precedente | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, , 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
34
|
Avvisatore acustico | Articoli 207, 208, 211, 212 e 213 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
35
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore | Articolo 100 del nuovo codice stradale; articolo 258, 259 e 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice stradale |
|
36
|
Compatibilità elettromagnetica | Nessuna prescrizione |
|
37
|
Livello sonoro e dispositivo di scarico | Articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 In alternativa: Direttiva 78/1015/Cee e successive modifiche |
|
38
|
Retrovisore o retrovisori | Legge 11 gennaio 1986 n. 3; d.m. 8.03.86, d.m. 05.01.81 e d.m. 20.08.85 |
|
39
|
Sporgenze esterne | Nessuna prescrizione |
|
40
|
Cavalletto (eccettuati i Nessuna prescrizione veicoli con almeno tre ruote) | |
|
41
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | Nessuna prescrizione |
|
43
|
Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote | Nessuna prescrizione |
|
46
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori | Nessuna prescrizione |
|
47
|
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) | Articolo 74 del nuovo codice stradale |
MOTOCARROZZETTA
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
18
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore ad accensione comandata o spontanea | Procedura “DGM” circolare ministero dei trasporti n. 3140/2152/B del 19 maggio 1961 |
|
19
|
Misure contro la manomissione dei ciclomotori e dei Motocicli | Nessuna prescrizione |
|
20
|
Serbatoio di carburante | Nessuna prescrizione |
|
25
|
Masse e dimensioni | Articolo 53 del nuovo codice stradale |
|
26
|
Dispositivo di traino e fissaggio per fissaggio carrozzetta | di Traino di rimorchio proibito: nessuna prescrizione |
|
27
|
Velocità massima per costruzione del veicolo | Procedura di misura stabilita da specifica norma CUNA |
|
28
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico | Nessuna prescrizione |
|
29
|
Pneumatici | Articoli 310, 311, 312, 313, 314 e 315 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
31
|
Frenatura | Articoli 189, 190, 271, 272, 273, 277, 278 e 279 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
32
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
33
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni di installazione di cui al punto precedente | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, , 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
34
|
Avvisatore acustico | Articoli 207, 208, 211, 212 e 213 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
35
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore | Articolo 100 del nuovo codice stradale; articolo 258, 259 e 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice stradale |
|
36
|
Compatibilità elettromagnetica | Nessuna prescrizione |
|
37
|
Livello sonoro e dispositivo di scarico | Articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420. In alternativa: direttiva 78/1015/Cee e successive modifiche |
|
38
|
Retrovisore o retrovisori | Legge 11 gennaio 1986 n. 3, d.m. 18.03.86, d.m. 05.01.81 e d.m. 20.08.85 |
|
39
|
Sporgenze esterne | Nessuna prescrizione |
|
40
|
Cavalletto (eccettuati i veicoli con almeno tre ruote) | Nessuna prescrizione |
|
41
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | Nessuna prescrizione |
|
43
|
Dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote | Nessuna prescrizione |
|
46
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori | Nessuna prescrizione |
|
47
|
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) | Articolo 74 del nuovo codice stradale |
TRICICLO
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
18
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore accensione comandata o spontanea | Procedura “DGM” ad circolare ministero dei trasporti n. 3140/2152/B del 19 maggio 1961 |
|
20
|
Serbatoio di carburante | Nessuna prescrizione |
|
25
|
Masse e dimensioni | Articolo 53 del nuovo codice stradale |
|
26
|
Dispositivo di traino e di fissaggio | Articolo 53 del nuovo codice stradale |
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27
|
Velocità massima per costruzione del veicolo | Procedura di misura stabilita da apposita norma CUNA |
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28
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico | Nessuna prescrizione |
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29
|
Pneumatici | Articoli 310, 311, 312, 313, 314 e 315 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
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31
|
Frenatura | Articoli 189, 190, 271, 272, 273, 277, 278 e 279 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
32
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
33
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni di installazione di cui al punto precedente | Articoli 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 281 e 282 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 e d.m. 28 marzo 1972 |
|
34
|
Avvisatore acustico | Articoli 207, 208, 211, 212 e 213 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
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35
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore | Articolo 100 del nuovo codice stradale; articolo 258, 259 e 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice stradale |
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Rubrica n.
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Argomento
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Norme applicabili
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36
|
Compatibilità elettromagnetica | Nessuna prescrizione |
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37
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Livello sonoro e dispositivo di scarico | Articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 e 290 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
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38
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Retrovisore o retrovisori | Articoli 216 e 217 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420; |
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39
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Sporgenze esterne | Nessuna prescrizione |
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41
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | Nessuna prescrizione |
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42
|
Vetri, tergicristalli, lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, Tricicli e Quadricicli muniti di carrozzeria | Articoli 218, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 e 302 del d.p.r. 30 giugno 1959 n. 420 |
|
44
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, Tricicli e Quadricicli muniti di carrozzeria | Nessuna prescrizione |
|
46
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Identificazione di comandi, spie e indicatori | Nessuna prescrizione |
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47
|
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) | Articolo 74 del nuovo codice stradale |
QUADRICICLO
Sulla base del comma quarto dell’articolo 16 del presente decreto, le prescrizioni
nazionali applicabili per l’omologazione dei quadricicli rispondenti alla definizione
riportata nello stesso comma quarto sopracitato ed aventi le caratteristiche
costruttive stabilite dall’articolo 199 del nuovo codice della strada sono quelle
relative alla precedente tavola “TRICICLO”.
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
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18
|
Coppia massima e potenza massima netta del motore ad accensione comandata o spontanea | 80/1269/Cee da ultimo emendata dalla 89/491/Cee |
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20
|
Serbatoio di carburante | 70/221/Cee da ultimo emendata dalla 81/333/Cee |
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25
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Masse e dimensioni | 92/21/Cee |
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26
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Dispositivo di traino e di fissaggio | Traino di rimorchio proibito |
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27
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Velocità massima per costruzione del veicolo | Procedure di misura stabilita da apposita norma CUNA |
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28
|
Misure contro l’inquinamento atmosferico | 70/220/Cee da ultimo emendata dalla 93/59/Cee; per fumosità diesel 72/306/Cee da ultimo emendata dalla 89/ 491/Cee; inoltre per diesel anche 88/77/Cee da ultimo emendata dalla 91/542/Cee |
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29
|
Pneumatici | 92/23/Cee |
|
31
|
Frenatura | 71/320/Cee da ultimo emendata dalla 91/422/Cee |
|
32
|
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sul veicolo | 76/756/Cee da ultimo emendata dalla 91/863/Cee |
|
33
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, la cui presenza obbligatoria o facoltativa è stabilita nelle prescrizioni di installazione di cui al punto precedente | 76/757/Cee; 76/758/Cee e 89/516/Cee; 76/759/Cee e 89/277; 76/760/Cee; 76/761/ Cee e 89/517/Cee; 76/762/Cee; 77/538/Cee e 89/518/Cee; 77/539/Cee; 77/540/Cee |
|
34
|
Avvisatore acustico | 70/388/Cee |
|
Rubrica n.
|
Argomento
|
Norme applicabili
|
|
35
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore | 70/222/Cee |
|
36
|
Compatibilità elettromagnetica | 72/245/Cee da ultimo emendata dalla 89/491/Cee |
|
37
|
Livello sonoro e dispositivo di scarico | 70/157/Cee da ultimo emendata dalla 92/67/Cee |
|
38
|
Retrovisore o retrovisori | 71/127/Cee da ultimo emendata dalla 88/321/Cee |
|
39
|
Sporgenze esterne | 74/483/Cee da ultimo emendata dalla 92/114 |
|
41
|
Dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo | 74/61/Cee |
|
42
|
Vetri, tergicristalli lavacristalli e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria | 92/22/Cee; 78/317 e 78/318/Cee |
|
44
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori tre ruote, tricicli e quadricicli muniti di carrozzeria | 76/115/Cee da ultimo emendata dalla 90/629/Cee e 77/541/Cee a da ultimo emendata dalla 90/628/Cee |
|
46
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori | 78/316/Cee |
|
47
|
Iscrizioni regolamentari (contenuto, posizione e tipo di fissaggio) | Articolo 74 del nuovo codice stradale e 76/114/Cee da ultimo emendata dalla 78/507/Cee |
Circolare
ministeriale Direzione generale m.c.t.c. (prot. 2650/41501(0) D.C. IV n. A046)
2 agosto 1994 n. 110
Decreto ministeriale 5 aprile 1994. Recepimento della direttiva del consiglio
delle comunità €pee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa alla omologazione
dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
Allo scopo di fornire risposte alle numerose richieste di chiarimenti pervenute
da vari centri prova in merito a quanto contenuto nel decreto in oggetto (che
verrà citato di seguito semplicemente come d.m.) si ritiene opportuno esaminarne
nel dettaglio alcuni punti.
Art. 1 Campo di applicazione e
categorie di veicoli a motore a due o tre ruote
L’omologazione Cee dei tipi di veicoli di cui trattasi
potrà essere rilasciata solo dopo l’emanazione di tutte le prescrizioni tecniche,
in attuazione delle direttive particolari (DP) che saranno adottate dalla Cee.
Nel periodo transitorio, che intercorrerà tra l’entrata in vigore del d.m. (15
maggio 1994) e l’emanazione dell’ultima DP, potranno essere rilasciate omologazioni
nazionali (o locali) previste in via transitoria nel rispetto delle norme stabilite
dal d.m. I veicoli per i quali non sono applicabili le norme del d.m. potranno,
se è previsto, essere omologati sulla base di disposizioni diverse preesistenti
(esempio: macchine agricole) ovvero di nuove norme da emanare con riferimento
a specifici settori (esempio: veicoli destinati alla guida di disabili). È opportuno
stabilire preliminarmente una correlazione tra la nuova classificazione dei
veicoli, ai quali la norma è diretta, con quanto previsto agli articoli 52,
53 e 59 dell’attuale codice della strada.
La seguente tabella fornisce una corrispondenza tra le nuove e le preesistenti
denominazioni:
|
Decreto ministeriale
5 aprile 1994
(Direttiva n. 92/61/Cee) |
Codice della strada
(artt. 52 e 53) |
| 1) Ciclomotori | 1) Ciclomotori |
| 2) Motocicli (a 2 o 3 ruote asimmetriche) | 2) Motocicli - motocarrozzette (*) |
| 3) Tricicli (a 3 ruote simmetriche) | 3) Motocarrozzette (*) - Motoveicoli per trasporto promiscuo (*) - Motocarri (*) - Mototrattori (*) - Motoveicoli per trasporti specifici (*) - Motoveicoli per uso speciale (*) |
| 4) Quadricicli leggeri | 4) Caso particolare previsto dal codice della strada |
| (.) m £ 350 kg | Quadricicli a motore |
| V £ 45 km/h | (solo trasporto di cose + complessivamente 2 persone) |
| V £ 50 cm3 (o N £ 4 kW) | m £ 550 kg |
| (considerati ciclomotori) | V £ 80 km/h |
| 5) Quadricicli diversi dai leggeri | |
| (.) m £ 400 kg (trasporto persone complessivamente max 4) | |
| (.) m £ 550 kg (trasporto di cose + complessivamente max 4 persone) | |
| N £4 kW (considerati tricicli) | |
| (*) I
veicoli contrassegnati con l’asterisco possono far parte anche della voce
2). (.) m = massa a vuoto. |
|
Nei documenti di omologazione ed in quelli di circolazione
in corrispondenza alla voce “tipo di veicolo” dovranno essere inserite le categorie
previste dal d.m.; peraltro in alcuni casi potrebbe rivelarsi utile riportare
nelle annotazioni anche le denominazioni dell’attuale codice della strada, che
definiscono più chiaramente lo specifico genere di veicolo, o altri tipi di
informazioni (es.: veicolo bimodale e caratteristiche di base del motore elettrico:
tensione nominale d’alimentazione, potenza massima netta, ecc.).
I quadricicli leggeri e quelli diversi dai quadricicli leggeri debbono essere
considerati a tutti gli effetti rispettivamente quali ciclomotori e tricicli.
Il ciclo di prove finalizzato alla loro omologazione è quello esplicitamente
previsto, nelle note di recepimento della direttiva n. 92/61/Cee, per i “quadricicli”.
Art. 2 - Definizioni
Nel periodo transitorio non saranno apportate variazioni alle procedure per
il rilascio delle omologazioni ed estensioni dei tipi di veicoli in relazione
alle caratteristiche costruttive essenziali e non (di cui agli artt. 224 e 225
del regolamento al precedente testo unico - d.p.r. n. 420 del 1959),per quanto
attiene le tariffe applicabili.
Si informa peraltro che è in corso di approvazione un decreto sulle procedure
tecnico-amministrative per l’omologazione dei veicoli che ridefinisce l’insieme
delle nuove caratteristiche costruttive.
Terminato il periodo transitorio si entrerà nella fase di regime della norma
nella quale i termini finora in uso di “caratteristiche costruttive essenziali
e non” saranno sostituiti a tutti gli effetti dagli equivalenti termini di “varianti”
e “versioni”. Ciò nonostante in questo momento le case costruttrici, in analogia
a quanto già in atto nel campo dei veicoli di categoria M, per i quali è in
vigore l’istituto dell’omologazione comunitaria, potranno definire le famiglie
di veicoli con l’attribuzione delle varianti e versioni. Resta inteso che il
sistema di riferimento delle tariffe per le operazioni di omologazione/estensione
rimane quello previsto nella tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986.
Art. 3 - Domanda di omologazione o di approvazione
La scheda informativa da allegare alla domanda d’omologazione (o d’approvazione)
dovrà essere redatta conformemente al modello di cui all’allegato II al d.m.
L’utilizzo della predetta scheda dovrà essere generalizzato e riguardare sia
le richieste di omologazione che di estensione. Con la emanazione della omologazione
Cee il prospetto riepilogativo delle caratteristiche del veicolo (mod. DGM 405)
non sarà più esplicitamente richiesto e pertanto ne decadrà l’obbligo di presentazione.
Per semplificare le procedure e pervenire con la necessaria gradualità alla
fase di regime si ritiene opportuno, nel periodo transitorio, utilizzare un
modello DGM 405 di tipo semplificato.
A tale scopo, considerato che la scheda informativa Cee (allegato II al d.m.)
contiene gran parte delle informazioni attualmente riportate nel prospetto riepilogativo,
si dovrà impostare il nuovo modello DGM 405 con il contenuto della predetta
scheda, preceduto dalla intestazione (con i consueti dati degli attuali prospetti)
e corredato da una o più pagine finali recanti: ·i dati di identificazione del
veicolo (punzonatura e targhetta) e di alcune delle sue parti componenti (silenziatori,
ecc.); ·i dati di identificazione di tutte quelle parti del veicolo regolamentate
dagli allegati I e II al decreto 24 settembre 1988 n. 444 e successivamente
dalle appendici I all’articolo 198 e II all’articolo 199 del d.p.r. 16 dicembre
1992 n. 495; i valori del livello sonoro per i veicoli usati.
I facsimile dei certificati di conformità, con le relative firme dei titolari
depositate, saranno trasmessi separatamente a tutti gli uffici periferici dell’amministrazione,
che ne cureranno la raccolta per le eventuali operazioni di verifica in fase
di immatricolazione dei veicoli.
Per quanto riguarda la verbalizzazione delle prove, premessa l’opportunità di
utilizzare dei modelli unificati che saranno redatti a breve e divulgati, si
ritiene che questa debba articolarsi in: un verbale generale riepilogativo che
contenga l’elenco di tutte le verifiche e prove previste per la categoria (può
essere utilizzata la parte fincata del certificato di omologazione riportato
nell’allegato III al d.m.); verbali relativi alle singole verifiche e prove
e (DP(.) e CONF (*)) laddove ricorrano.
NOTE
(.) DP = direttiva particolare che impone la verifica della conformità della
entità tecnica o componente con una specifica prescrizione emanata a livello
comunitario;
(*) CONF = procedura per la verifica di conformità della entità tecnica o componente
con i dati forniti dal costruttore.
Art. 4 - Omologazione, approvazione e conformità di produzione.
Il controllo della conformità della produzione riguarderà essenzialmente due
aspetti: la verifica preliminare della capacità del costruttore di realizzare
prodotti (veicoli, componenti ed entità tecniche) conformi ad un tipo omologato;
la verifica periodica (di norma con cadenza annuale) per accertare la permanenza
della capacità del costruttore di realizzare prodotti conformi ad un tipo omologato.
Le disposizioni applicabili in alternativa sono: la UNI EN 29001 - Sistemi di
qualità - Criteri per l’assicurazione (o garanzia) della qualità nella progettazione,
sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza; le CUNA NC 090-15 e 090-16
- Sistema di controllo (guida alla verifica del sistema di controllo) nel processo
produttivo, della conformità del prodotto alle caratteristiche soggette a regolamentazione.
L’attuazione delle procedure sopra descritte riguarderà ogni unità di produzione
interessata e non dovrà essere correlata alle singole omologazioni. L’attuazione
del sistema di controllo entrerà nella fase di regime obbligatorio soltanto
dopo l’adozione di tutte le previste DP.
Si fa riserva di divulgare uno schema di processo verbale per la verifica della
conformità della produzione.
Artt. 5 e 7- Certificato di omologazione (o approvazione) e di conformità
I certificati di omologazione (o approvazione)
e di conformità, emessi nel periodo transitorio, potranno essere redatti in
conformità ai modelli di cui agli allegati III e IV al d.m., purché indichino
chiaramente nella intestazione, che si tratta di documentazione inerente l’omologazione
nazionale.
(Omissis).
Art. 16 - Disposizioni transitorie
Le disposizioni regolamentari (prescrizioni nazionali) relative alle caratteristiche
tecniche e funzionali indicate nell’allegato I al d.m. con la menzione DP sono,
a domanda (cumulativa) del costruttore, applicabili per il rilascio delle omologazioni
nazionali fino alla data in cui le corrispondenti DP entreranno in vigore in
via obbligatoria. Ciascuna omologazione (o approvazione), rilasciata nel periodo
transitorio in base alle norme nazionali preesistenti, scadrà di validità dopo
4 anni dalla data di entrata in vigore della relativa DP.
Il controllo delle caratteristiche tecniche e funzionali indicate con la menzione
CONF consisterà nella verifica della rispondenza del veicolo (o delle sue parti)
con quanto dichiarato dal costruttore nella scheda informativa. Si tratterà,
in linea di massima, di attuare verifiche geometrico-ponderali o più genericamente
di conformità (è possibile che il controllo riguardi solo i dati di targa, quali
quelli relativi ai valori di coppia e potenza dei motori elettrici).
Le omologazioni (e approvazioni) nazionali rilasciate prima della data di entrata
in vigore del d.m. decadranno dopo 4 anni da tale data (15 maggio 1998).
ALLEGATO I
– punto 18 “Motori elettrici”: si farà riferimento ai valori orari di coppia
e potenza massima del motore;
– punto 21 “Batterie di propulsione”: si ritengono sufficienti le informazioni
riportate al punto 3.3.2. dell’allegato 11;
– punto 25 “Masse e dimensioni per ciclomotori a due e tre ruote”: le norme
applicabili per la verifica delle masse e dimensioni sono quelle riportate nella
tabella CUNA NC 001 -51 e 53;
– punto 47 “Iscrizioni regolamentari”: nel caso di motori elettrici, la targhetta
del motore dovrà riportare oltre i consueti dati sul tipo di motore e nome e/o
marchio del costruttore, almeno i valori della coppia e potenza massima (potranno
essere inseriti ulteriori dati di individuazione).
Note al decreto di recepimento della direttiva n. 92/61/Cee:
I veicoli atipici a 3 o a 4 ruote, originariamente
disciplinati dall’articolo 59 dell’attuale codice della strada, in quanto rientranti
nella classificazione prevista dal d.m., si inseriscono in relazione alle loro
caratteristiche tra i veicoli regolamentati dal d.m. stesso.
I ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario,
così come sono definiti all’articolo 75 dell’attuale codice della strada, debbono
essere considerati ciclomotori a tutti gli effetti ed in quanto tali soggetti
a tutti gli accertamenti previsti dal d.m.
Il sedile per ciclomotori, le dimensioni del quale erano state precedentemente
regolamentate nella appendice I all’articolo 198 del regolamento all’attuale
codice della strada, non figura nell’elenco degli elementi del veicolo da verificare
(di cui all’allegato I al d.m.).
In conseguenza di ciò le dimensioni, la forma ed il numero dei sedili per ciclomotore
non saranno più elementi da prendere in esame durante la fase di omologazione
del veicolo.
Si ritiene opportuno riepilogare l’elenco dei regolamenti ONU/ECE applicabili
per l’omologazione (approvazione) rilasciata ai veicoli e/o alle entità tecniche
di cui trattasi:
| - Regolamento ECE 9/05 | Rumorosità veicoli a 3 ruote |
| - Regolamento ECE 10/01 | Radiodisturbi |
| - Regolamento ECE 40/01 | Inquinamento motocicli |
| - Regolamento ECE 41/02 | Rumorosità motocicli |
| - Regolamento ECE 47 | Inquinamento ciclomotori |
| - Regolamento ECE 53/01 | Installazione fanaleria motocicli |
| - Regolamento ECE 60 | Identificazione comandi, spie ed indicatori per motocicli e ciclomotori |
| - Regolamento ECE 62 | Protezione contro impiego non autorizzato |
| - Regolamento ECE 63 | Rumorosità ciclomotori |
| · Regolamento ECE 78/01 | Frenatura |
Note conclusive
La direttiva n. 92/61/Cee determinerà il cambiamento delle prassi operative
vigenti ed è pertanto indispensabile procedere ad un programma di graduale adeguamento
delle procedure.
La presente circolare, che ha la finalità di chiarire alcuni aspetti connessi
con la fase applicativa del d.m., sarà seguita dalla emanazione di altre istruzioni
da parte delle divisioni competenti nella materia.
Circolare
ministeriale 13 ottobre 1994, n. 142- Circolare DG n. 110 del 1994.
Omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote
Si fa seguito alla circolare citata in oggetto per fornire, a richiesta del
CPA di Bologna, chiarimenti in merito ad alcuni punti del d.m. 5 aprile 1994
sul recepimento della direttiva del consiglio delle comunità €pee n. 92/61
del 30 giugno 1992.
In particolare, per quanto riguarda le norme applicabili ai quadricicli, di
cui all'articolo 1 punto 4 del sopracitato d.m., si chiarisce quanto segue:
– la lista riportata alle pagine 227-228 del d.m., ha preso in considerazione
le sole direttiva Cee (leggasi anche regolamenti ECE) in vigore al momento della
emanazione del decreto stesso. Dovranno peraltro essere applicate anche le nuove
direttiva o emendamenti ai regolamenti ECE che risulteranno essere in vigore
alla data del rilascio della omologazione del veicolo;
– in alternativa alle direttiva Cee, non ancora entrate in vigore in forma obbligatoria,
si potranno applicare le equivalenti disposizioni regolamentari. Si informa
che è di prossima emanazione il decreto di recepimento della direttiva sulle
"masse e dimensioni";
– in merito alla applicabilità delle norme sulle misure contro l'inquinamento
atmosferico si ritiene che le direttive: a) 70/220 ......... 93/59/Cee;
b) 88/77 ......... 91/542/Cee siano da prendere in considerazione solo
"in quanto applicabili" e cioè nella ipotesi che i veicoli da omologare
presentino caratteristiche tali da consentire di comprenderli nei rispettivi
campi di applicabilità delle direttiva stesse.
Si citano a titolo esemplificativo: la massa del veicolo a pieno carico maggiore
di 400 kg e la velocità massima per costruzione non minore di 50 km/h; la velocità
di progetto superiore a 25 km/h, ad eccezione .........
Si ritiene invece corretto applicare sistematicamente, nel caso di veicoli dotati
di motore ad accensione spontanea, le direttive: c) 72/306 .........
89/491/Cee; b) in alternativa alle direttive: 76/756 ......... 91/663/Cee
è applicabile la direttiva di prossimo recepimento 93/92/Cee relative alla installazione
dei dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore
a due o a tre ruote.
Veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e ibrido
Circolare
ministeriale 19 luglio 1995, n. 136.
Veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo e ibrido. Nuove disposizioni
Premesse
Il crescente fenomeno dell’inquinamento
ambientale dei centri urbani ha da tempo evidenziato l’esigenza di disporre
di veicoli con basse caratteristiche di impatto ambientale.
La risposta dell’industria automobilistica a questa richiesta si è concretizzata
con la realizzazione di veicoli elettrici, caratterizzati da un’ampia gamma
di soluzioni trazionistiche, che il codice della strada si limita ad inserire
nella categoria dei cosiddetti “veicoli con caratteristiche atipiche” di cui
all’articolo 59.
Connotazioni generali.
I veicoli di cui trattasi presentano
configurazioni costruttive varie quali:
– motorizzazioni di tipo elettrico finalizzate alla trazione o di tipo elettro-termico
finalizzata alla trazione ed alla produzione di energia elettrica;
– alimentazione in corrente continua o in corrente alternata con accumulazione
e/o di produzione autonoma di energia a bordo del veicolo;
– sistemi preposti alla gestione ed al controllo dei parametri elettrici connessi
con la trazione,
Inquadramento normativo
Tra le categorie dei veicoli comprese
nel sopracitato articolo 59 figurano: a) gli elettroveicoli ultraleggeri
ed i microveicoli elettrici, assimilabili agli effetti del presente decreto
agli equivalenti veicoli della categoria L; b) i veicoli elettrici leggeri
da città assimilatili agli effetti del presente decreto agli equivalessi veicoli
delle categorie M ed N; c) i veicoli ibridi o multimodali, così come
definiti nella tabella di unificazione CUNA NC 000-10, che compendia le categorie
dei veicoli stradali a trazione elettrica in base alle foro caratteristiche
costruttive ed operative.
I veicoli di cui al punto c) sono stati già trattati in termini di omologazione
di circolazione e di guida dal d.m. 5 aprile 1994, emesso in recepimento dalla
direttiva n. 92161/Cee relativa alla omologatone dei veicoli a motore a due
o a tre ruote, e pertanto non sono trattati dalla presente circolare.
La legislazione tecnica esistente per i veicoli delle categorie M ed N è finalizzata
in modo precipuo alla verifica delle caratteristiche dei veicoli equipaggiati
con motori termici e la traslazione di queste disposizioni alle categorie di
veicoli, di cui ai punti a) e b), non può essere attuata in modo automatico,
ma le stesse debbono essere riesaminate in relazione alle specifiche esigenze
di sicurezza connesse con il funzionamento dei veicoli di cui trattasi.
In attesa della emanazione di una direttiva della unione €pea che regolamenti
il settore è opportuno analizzare gli strumenti normativi disponibili per l’omologazione
per adeguarli e renderli funzionali alla nuova realtà in un quadro organico
di disposizioni.
Campo di applicazione
La presente circolare si applica a titolo sperimentale
ai tipi di veicoli definiti all’articolo 59 del codice dalla strada e denominati:
- veicoli elettrici leggeri da città: autoveicoli a trazione elettrica con funzionamento
autonomo (VEA), con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- veicoli ibridi o multimodali: veicoli a trazione elettrica con funzionamento
ibrido (VEI), veicoli a trazione elettrica con funzionamento bimodale (VEIB)
e veicoli a trazione elettrica con funzionamento ibrido multimodale (VEIM);
nonché ai:
- veicoli elettrici: veicoli a trazione elettrica con funzionamento autonomo
(VEA) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
Caratteristiche costruttive e funzionali
Le caratteristiche costruttive e funzionali
sono quelle riportate dall’appendice V all’articolo 227 del regolamento di esecuzione
del codice della strada, eccettuate le voci relative al sistema propulsivo di
tipo termico, qualora non previsto nella specifica categoria di veicoli considerata.
Nell’allegato, che costruisce parte integrante della presente circolare sono
indicate le modalità di verifica ai fini della omologazione o dell’accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione. Specifici argomenti potranno formare
oggetto di trattazione in tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate
da questa amministrazione o di norme del comitato elettrotecnico italiano.
Omologazione del tipo o accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione
Si possono configurare casi diversi di
applicabilità delle norme vigenti ovvero disposizioni di completa nuova formulazione:
- Norme nazionali/Ce/ECE integralmente applicabili dirette alla regolamentazione
di parla del veicolo non connesse con il sistema propulsivo.
- Norme Ce/ECE non integralmente applicabili se non apportando modifiche alla
metodologia di prova e/o modificando alcuni parametri di riferimento.
- Norme relative agli impianti elettrici dirette agli specifici problemi del
sistema propulsivo.
- Prescrizioni tecniche per gli impianti elettrici, riguardanti alcune parti
componenti il sistema.
Nell’allegato tecnico alla presente circolare, per ciascuna categoria di veicoli,
sono specificate le disposizioni applicabili. Nello stesso allegato sono anche
riportate alcune considerazioni per la determinazione del trattamento fiscale
dei veicoli elettrici. Si ricorda che con d.p.r. 5 febbraio 1953 n. 39 (testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) è stata fornita la relazione
per il calcolo della potenza fiscale nel caso specifico di motori elettrici
alimentati in corrente continua e dotati di eccitazioni in sede. Per motori
caratterizzati da tipi diversi di alimentazione o di eccitazione si è resa necessaria
la reinterpretazione operativa della norma precitata in funzione delle diverse
condizioni di funzionamento del motore stesso.
Note finali
Considerato quanto sopra riportato si
ritiene che nella fase attuale si possa prevedere esclusivamente il rilascio
di omologazioni con efficacia limitata ad un periodo di tempo non superiore
a due anni a decorrere dalla data di concessione della omologazione stessa.
La procedura è espressamente diretta ai veicoli che presentano soluzioni costruttive
innovativi e che sono ammessi alla circolazione a titolo sperimentale ai sensi
dell’articolo 227 del regolamento al codice della
strada.
ALLEGATI (Omissis).
[1] Corte cost. 8 giugno 1984 n. 170, in Dogana,
1984, 282.
[2] D.p.r. 22 dicembre 1961 n. 1841,
in G.U. n. 154 del 22 dicembre 1961.