L’art. 28 del decreto legislativo n. 171 del 2005 riportante il codice della nautica da diporto prevede la dichiarazione di potenza quale documento rilasciato dal costruttore, ovvero dal suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, attestante la potenza dei motori installati a bordo delle unità da diporto, abrogando implicitamente la procedura di rilascio del certificato d’uso del motore da parte dell’Amministrazione. La dichiarazione di potenza è l’unico documento di bordo per i natanti da diporto. I certificati d’uso del motore rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore della norma conservano la loro validità.
Numerose segnalazioni sono pervenute alla Scrivente, sia da parte dell’utenza che da operatori di settore, riguardanti le difficoltà incontrate in sede di rilascio del documento che si riassumono nei casi sotto indicati:
1. Proprietari che avendo smarrito il certificato d’uso motore originale non riescono ad ottenere la dichiarazione di potenza poiché la ditta fabbricante del motore ha cessato l’attività ovvero, se in attività, rifiuta il rilascio del documento in sostituzione della documentazione tecnica prevista dalla precedente normativa (certificato di omologazione e dichiarazione di conformità);
2. Proprietari di natanti cancellati dai R.I.D. ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 171 del 2005 e sprovvisti, pertanto, della dichiarazione di potenza del motore;
3. Proprietari di natanti provenienti da registri di iscrizione comunitari e sprovvisti, anch’essi, della dichiarazione di potenza del motore.
Data l’imminenza della stagione estiva e dell’emanazione del regolamento di attuazione del Codice della nautica, contenente specifiche disposizioni al riguardo, si ritiene opportuno partecipare i seguenti indirizzi al fine di tutelare il diritto del consumatore all’uso della propria unità.
In riferimento al punto 1, nell’evidenziare la frequenza statistica con cui si verificano gli smarrimenti dei certificati d’uso si ritiene che la precedente documentazione tecnica - certificato di omologazione e dichiarazione di conformità - reperibile presso l’ufficio che aveva provveduto al rilascio del “certificato d’uso” o presso uno dei soggetti responsabili della commercializzazione del motore sia equipollente alla prescritta dichiarazione di potenza.
Ugualmente, per le unità a motore cancellate dai R.I.D. e che assumono la natura di natanti, ai sensi dell’art. 27 del codice della nautica da diporto, l’estratto dei registri da richiedersi all’ufficio d’iscrizione che ha provveduto alla cancellazione è documento idoneo a sostituire la dichiarazione di potenza in quanto contenente tutti i dati salienti dell’unità, compresi quelli relativi all’apparato propulsore.
Da ultimo, a similitudine di quanto osservato al punto 2, è possibile consentire la circolazione di unità cancellate da registri comunitari sulla base di documenti tecnici o amministrativi (estratti dai registri di iscrizione, certificati di cancellazione ecc.), dal quale sia possibile desumere le caratteristiche tecniche del motore, in analogia alle iscrizioni di unità provenienti dai registri degli stati membri; infatti l’art. 19, comma 2, del codice della nautica prevede che il certificato di cancellazione, ove riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica prevista per l’iscrizione.