Circ. Min. trasporti 17 luglio 2006, n. 2531 - Chiarimenti sull'applicazione del codice della nautica.

Le disposizioni normative contenute nel Decreto legislativo n. 171 del 2005 recante il codice della nautica da diporto hanno generato nella loro concreta applicazione dubbi interpretativi.

Questa Direzione Generale unitamente al Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha affrontato le singole problematiche allo scopo di uniformare i procedimenti amministrativi posti in essere dagli uffici marittimi periferici.

Al fine di consentire anche a codesti uffici provinciali di raggiungere la necessaria omogeneità nell'applicazione delle norme in materia di nautica da diporto si estendono le citate valutazioni con riferimento agli articoli del D.Lgs. n. 171 del 2005 e con il commento ai singoli argomenti trattati.

Art. 2, commi 1 e 4 (uso commerciale delle unità da diporto)

Si è concordato con l'interpretazione del Comando Generale sulla possibilità di esercitare con l'unità da diporto le attività commerciali individuate nei punti a) b) c) dell'art. 2 comma 1. Resta fermo l'impedimento esclusivamente per le unità adibite a noleggio o locazione di essere adibite alla navigazione da diporto.

In merito alla possibilità di utilizzare per l'insegnamento della navigazione da diporto unità locate da soggetti terzi si precisa quanto segue.

Il contratto di locazione di unità da diporto trova la sua principale disciplina nel Capo I del titolo III del codice della nautica da diporto. La definizione contenuta nell'articolo 42 del codice conferisce la detenzione dell'unità da diporto al conduttore che ne esercita la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi.

Tale soggetto, ove il contratto di locazione lo preveda espressamente, può impiegare la stessa unità per un ulteriore uso commerciale, cioè, l'insegnamento della navigazione. Il conduttore è, pertanto, soggetto legittimato ad esercitare la navigazione (attività propria dell'armatore) e nel caso in esame ad adibire l'imbarcazione ad ulteriore attività commerciale assumendosene "ope legis" la responsabilità e i rischi.

Codesti uffici provvederanno all'annotazione nei registri di iscrizione del nominativo del conduttore senza ulteriori formalità.

Art. 16 (iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria - leasing)

Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria sono iscritte a nome del locatore con annotazione sul registro e sulla licenza del nominativo dell'utilizzatore.

A tal proposito è doveroso acquisire agli atti dell'ufficio almeno la copia del contratto di locazione finanziaria, senza la quale non sarebbero riscontrabili i dati da annotare sul registro e sulla licenza di navigazione (generalità dell'utilizzatore e scadenza del contratto). Si ricorda che tale procedura rappresenta una semplice annotazione che esula dal campo di applicazione dell'art. 17 del codice, per cui non devono essere richieste le formalità (ad es. la doppia nota di trascrizione) ed i tributi previsti in materia di pubblicità navale. L'unico adempimento a carico dell'utente resta quello della previa registrazione del contratto di leasing presso gli uffici finanziari.

In caso di cessione del contratto di leasing non sarà invece necessaria la presentazione della dichiarazione di armatore a favore del nuovo utilizzatore, ma in virtù dei principi di semplificazione dell'azione amministrativa si ritiene che il cessionario presentando copia del contratto di cessione possa chiedere la sua annotazione nel registro e nella licenza, in modo da dare certezza giuridica sul soggetto che esercita la navigazione e sulle conseguenti responsabilità.

Art. 17 (disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto) e art. 24 (rinnovo della licenza di navigazione)

L'art. 17, comma, 2 prevede che al momento della presentazione dei documenti relativi alla pubblicità navale, l'ufficio di iscrizione rilasci all'interessato una ricevuta che sostituisce la licenza di navigazione per una durata di 20 giorni. Tale procedura si attua anche nei casi di rinnovo della licenza di navigazione previsti dall'art. 24. A tal proposito si inviano, in allegato, due modelli di ricevuta la cui adozione può essere di ausilio allo snellimento dei procedimenti amministrativi relativi ai casi di rilascio e di rinnovo della licenza di navigazione.

La ricevuta, entro i termini temporali previsti dalla legge, sostituisce quindi a tutti gli effetti la licenza di navigazione e consente l'utilizzo dell'unità anche in acque estere.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla circostanza che la norma introduce un'importante novità rispetto al precedente regime giuridico e cioè l'obbligo delle trascrizioni in materia di pubblicità navale, prevedendo tra l'altro anche norme sanzionatorie per i soggetti che non ottemperino entro il termine di sessanta giorni stabilito al comma 1. Le sanzioni consistono nel pagamento di una sanzione amministrativa, (articolo 53, comma 2), ed eventualmente nel ritiro della licenza di navigazione (art. 17, comma 3) se l'interessato non provvede entro il termine imposto dall'ufficio. Su quest'ultima sanzione occorre però operare un'importante distinzione. Si consideri infatti che la violazione dell'obbligo di trascrizione può essere accertata in due distinti momenti:

a) quando l'ufficio viene a conoscenza della mancata trascrizione del passaggio di proprietà a favore dell'attuale proprietario;

b) allorquando venga presentato per la trascrizione un passaggio di proprietà in discontinuità, non avendo il precedente proprietario (alienante) trascritto il passaggio di proprietà a suo favore.

Non vi è dubbio che in entrambi i casi debba essere comminato il pagamento della sanzione a colui che a suo tempo non ha trascritto l'acquisto entro i 60 giorni.

Per quanto riguarda invece il destinatario della sanzione prevista dall'art. 17, comma 3 (ritiro della licenza) si ritiene che nel caso indicato al punto b) dovendo accedere ad un'interpretazione strettamente letterale della norma, l'ufficio di iscrizione dovrebbe ritirare la licenza sino a quando il precedente proprietario non abbia regolarizzato la propria trascrizione. In tal modo però si verrebbe a penalizzare il proprietario ultimo che ha correttamente provveduto alla trascrizione.

Si ritiene pertanto che, per il caso di cui al punto b), fermo restando l'elevazione della sanzione amministrativa a carico del proprietario (alienante) che non ha trascritto, l'ufficio di iscrizione non debba procedere al ritiro della licenza di navigazione poiché l'interessato, (inteso come "attuale" proprietario) ha trascritto nei termini.

Infine, in considerazione della tempistica con cui gli Uffici finanziari evadono le pratiche relative alla registrazione degli atti ed in particolare in ossequio agli indirizzi di semplificare e snellire le procedure a favore dell'utenza, si ritiene opportuna la soluzione di consentire la trascrizione dell'atto, non ancora registrato, previa presentazione della domanda di trascrizione con la ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di registro e rimandando la presentazione dell'atto ad avvenuta registrazione.

Art. 27 (natanti da diporto)

Come stabilito dall'art. 27 i natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nei R.I.D..

Si chiarisce che tale previsione, anche in caso di utilizzo a fini commerciali dei natanti, non appare derogabile da ordinanze amministrative. Risulterebbe perciò illegittimo imporre l'obbligo di iscrizione per i natanti in questione, in quanto si tratterebbe di norma in evidente contrasto con i dettami dell'art. 27, comma 1.

Art. 28 (potenza dei motori)

L'articolo 28 del codice della nautica da diporto prevede che per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilasci la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con D.Dirett. 16 maggio 2006 pubblicato nella G.U. del 31.5.2006, n. 125, è stato pubblicato il modello di dichiarazione di potenza da adottare.

La disposizione innova la precedente disciplina dettata dall'articolo 15 della legge n. 50 del 1971 in base alla quale ai motori amovibili e a quelli entrobordo da installare sui natanti è rilasciato dal Capo del circondario marittimo o dal Direttore degli ex uffici della motorizzazione civile un certificato per l'uso.

Il rapporto fra le due disposizioni è risolto alla luce dell'articolo 1, comma 3, del codice della nautica che attribuisce valore primario al codice stesso (per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento...). La mancata abrogazione della legge n. 50 del 1971 non influisce in quanto la norma del codice dispone in modo del tutto differente alla legge anteriore.

Pertanto, si ritiene che gli uffici pubblici non siano più legittimati a rilasciare certificati per l'uso del motore, pur nel caso di motori di vecchia generazione e non muniti di dichiarazione di potenza, o, di smarrimento del certificato d'uso. Con l'entrata in vigore dell'articolo 28 del codice l'omologazione e la dichiarazione di conformità di un motore, già emesse, conservano validità solo ai fini di un rilascio della dichiarazione di potenza da parte dei soggetti obbligati giuridicamente e non per ottenere un nuovo certificato d'uso.

Si ritiene d'altro canto che i certificati d'uso già rilasciati siano comunque validi in base al principio giurisprudenziale del "tempus regit actum".

Art. 29 (apparati ricetrasmittenti di bordo)

L'art. 29 del Codice della nautica detta le norme inerenti l'utilizzo degli apparati di comunicazione di bordo. Sulla materia si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessità che anche per gli apparecchi portatili sia necessario il rilascio della licenza di esercizio di cui al comma 4 dell'art. 29. Si ricorda inoltre che il nominativo internazionale viene assegnato con riferimento all'unità (imbarcazione o nave da diporto) e non all'apparato.

Artt. 31-32-33 (navigazione temporanea)

Il D.M. n. 566 del 1992 in materia di navigazione temporanea non risulta essere abrogato dall'art. 66 del codice della nautica, per cui in caso di vuoto legislativo le disposizioni in esso contenute possono completare gli artt. 31,32 e 33 del codice stesso.

Con l'occasione si ricorda a codesti uffici provinciali che oltre al tributo richiesto per il rilascio dell'autorizzazione (Tabella A, allegato XVI del Codice) è previsto uno specifico tributo il cui importo è determinato dalle singole regioni.

Art. 42 (locazione e forma del contratto)

Si ricorda che il contratto di locazione deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e tenuto a bordo in originale o copia conforme.

Al contempo si chiarisce che per tale contratto non è prevista nessuna forma di pubblicità navale, richiesta come noto solo per gli atti costituitivi, traslativi o estintivi di diritti reali mentre nel caso di specie si verte in tema di diritti personali di godimento non soggetti a trascrizione.