Circ. Min. Trasporti 20 settembre 2000, n. B59/2000/MOT - Immatricolazione di veicoli nuovi (immatricolati o no) ed usati provenienti da Stati membri della Comunità. Precisazioni in ordine all'assoggettamento alla corresponsione dell'I.V.A.

(V. pure circolare 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT).

È noto che essendo i veicoli da considerarsi "nuovi" - immatricolati o no - soggetti all'assolvimento dell'I.V.A., incombe agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri l'obbligo di controllare, in sede di immatricolazione di un veicolo proveniente da un Paese della Comunità, se esso sia "nuovo" od "usato": detto obbligo è previsto dall'articolo 53, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tali tematiche sono state recentemente approfondite in incontri con l'Amministrazione finanziaria ed hanno costituito oggetto della nota n. 2000/997999 datata 28 giugno 2000 del Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate - Direzione generale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario) parzialmente innovativa della materia.

Con la presente si forniscono perciò nuove istruzioni operative e conseguentemente si abrogano quelle di pari oggetto emanate con circolare D.G. n. 28/93 del 2 febbraio 1993, circolare D.G. n. 32/93 del 4 marzo 1993 e circolare n. 57/98 del 24 giugno 1998 (limitatamente all'ultimo paragrafo).

Un veicolo immatricolato è da considerarsi "nuovo" (articolo 38, comma 4, del precitato decreto legislativo) quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. percorrenza inferiore a seimila chilometri;

2. cessione avvenuta prima che siano decorsi sei mesi dalla data della prima immatricolazione. A tale riguardo si precisa che per "cessione" deve intendersi il trasferimento della proprietà e pertanto, la data da prendere in considerazione ai fini del computo dei sei mesi è quella attestata nel contratto di vendita tra il cedente straniero e l'acquirente italiano.

Al contrario un veicolo è da considerarsi usato allorché ricorra la duplice contestuale condizione che abbia percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia stata effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione, o di iscrizione in pubblici registri, o di altri provvedimenti equipollenti. Si puntualizza inoltre che non rileva, ai fini dell'assolvimento dell'I.V.A. nello Stato da cui il veicolo immatricolato proviene, se la immatricolazione sia stata effettuata in via temporanea (con assegnazione di targhe doganali, di transito, eccetera) o definitiva. Infatti, allorché per un veicolo a qualsiasi titolo immatricolato in un Paese della Comunità ricorrano al momento della cessione in altro Stato le condizioni che lo fanno individuare come "nuovo", l'imposta è sempre dovuta nel Paese di destinazione, avendo il cedente il diritto di chiedere il rimborso dell'I.V.A. corrisposta in occasione del precedente acquisto (articolo 38-bis, paragrafo 4, IV Direttiva I.V.A.).

Perciò, in sede di immatricolazione con targa nazionale di veicoli provenienti da uno Stato della Comunità, codesti Uffici assumeranno, ai fini del controllo dell'avvenuto assolvimento dell'I.V.A., i comportamenti di seguito specificati.

A - Veicoli nuovi di fabbrica commercializzati attraverso la Rete "ufficiale" delle Case costruttrici.

La documentazione a corredo delle domande di immatricolazione comprende sia il C.O.C. che la "Dichiarazione per l'immatricolazione" sulla quale, come noto (circolare n. 0788/4312(1) datata 11 marzo 1993), deve essere apposta la dizione "Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari".

Gli Uffici del Dipartimento non daranno perciò corso ad alcuna incombenza.

B - Veicoli nuovi di fabbrica acquistati dal richiedente l'immatricolazione direttamente all'estero.

Trattasi di acquisto intracomunitario: la documentazione a corredo non comprende la "Dichiarazione per l'immatricolazione".

In tal caso, il richiedente è tenuto ad esibire la attestazione del versamento dell'imposta consegnando copia del modello F24 (vedi allegato 1) che è stato appositamente istituito dal Ministero delle finanze.

C - Veicoli nuovi di fabbrica acquistati dal richiedente l'immatricolazione presso un "Importatore parallelo" (cedente).

Trattasi di acquisto interno. In tal caso, il richiedente l'immatricolazione è tenuto a produrre:

1. una dichiarazione in carta semplice ed in duplice copia, rilasciatagli dal cedente, di I.V.A. assolta sull'acquisto intracomunitario del veicolo.

Tale dichiarazione emessa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dovrà contenere:

- la ragione sociale del cedente;

- la indicazione della partita I.V.A.;

- le generalità del veicolo individuato per marca, tipo e numero di telaio;

2. una dichiarazione in cui egli attesti di aver acquistato il veicolo in Italia (vedi allegato 2): resa anch'essa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In tal caso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri sono tenuti a comunicare ai competenti Uffici I.V.A. le generalità dei cedenti. A tal fine, ciascun Ufficio attuerà la procedura che riterrà più appropriata, previe eventuali intese con l'Ufficio I.V.A. di riferimento: ad esempio, nelle more di una procedura meccanografica "ad hoc", inviando periodicamente una copia delle dichiarazioni, dell'Importatore parallelo, di I.V.A. assolta.

D - Veicoli già immatricolati all'estero (3).

Per quelli da considerarsi "nuovi" valgono le disposizioni recate nei paragrafi B e C della presente circolare, a seconda del caso che ricorra.

Per quelli invece da considerarsi "usati" (per i quali cioè non è dovuta l'I.V.A.) come già illustrato nell'ultimo capoverso della circolare n. 57/98 del 24 giugno 1998:

- il dato concernente il momento della cessione rispetto a quello della prima immatricolazione sarà desunto dal contratto di vendita che i richiedenti saranno tenuti a produrre, depositandone una fotocopia presso gli Uffici (ed esibendo in visione l'originale);

- quello della percorrenza sarà reso mediante dichiarazione autocertificata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (vedi allegato 3).

Si raccomanda puntuale ottemperanza e si fa riserva di eventuali, ulteriori istruzioni.

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(3) V. ora circolare 11 ottobre 2000, n. B64/2000/MOT, emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Allegato 1

QUESTO MODELLO VA USATO

PER PAGARE:    PER PAGARE TUTTE LE SOMME DOVUTE (COMPRESI INTERESSI E SANZIONI) IN CASO DI: 
Imposte sui redditi e ritenute alla fonte     Liquidazione e controllo formale della dichiarazione 
Iva     Avviso di accertamento 
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'Iva     Avviso di irrogazione sanzioni 
Irap     Accertamento con adesione (concordato) 
Addizionale regionale o comunale all'Irpef     Conciliazione giudiziale 
Contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI     Ravvedimento 
Interessi in caso di pagamento rateale     

AVVERTENZE

Come si paga

Il modello è disponibile in due versioni, in lire e in euro. Il pagamento in euro è ammesso se effettuato con assegno o mediante addebito in un conto corrente detenuto in euro.

È possibile pagare le somme dovute ad ogni singola scadenza anche utilizzando più modelli.

Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso le agenzie postali:

- in contanti;

- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

- con assegni bancari o circolari, presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;

- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;

- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Come va compilato il modello

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, in quanto l'omessa o inesatta indicazione di questi dati comporta sanzioni che possono arrivare anche a 4 milioni.

Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo o le causali contributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (es.: 2000).

I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna «anno di riferimento» il primo dei due anni solari interessati.

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in unica soluzione, nelle colonne «rateazione/regione/prov.» e «rateazione» rispettivamente delle sezioni «Erario» e «Regioni ed enti locali» occorre scrivere 0101; in caso di pagamento rateale, è necessario attenersi alle indicazioni di seguito fornite nel paragrafo rateazioni.

L'elenco completo di codici e causali è disponibile presso i concessionari, le banche e le agenzie postali e può essere prelevato anche dal sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).

Sono disponibili presso banche, concessionari e agenzie postali modelli nei quali sono prestampati i codici tributi relativi ai versamenti più frequenti.

Se, in sostituzione del contribuente, il pagamento è effettuato dall'erede, dal genitore, dal tutore o dal curatore, chi provvede al pagamento deve indicare negli appositi spazi i dati identificativi del contribuente, firmare il modello e barrare l'apposita casella collocata nello spazio per la firma.

Rateazione

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di pagare ratealmente le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione (fatta eccezione per gli acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, che non sono rateizzabili) tali somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi che, sulla base della dichiarazione, sono dovuti a titolo di saldo o di acconto. Ad esempio, è possibile rateizzare l'IRPEF e versare in unica soluzione l'IRAP, ovvero rateizzare l'acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo IRPEF. Relativamente ai tributi da indicare nelle sezioni «Erario» e «Regioni ed Enti locali», in occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, rispettivamente, nella colonna «rateazione/regione/prov.» e in quella «rateazione», la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es., se versa la seconda di sei rate, deve indicare 0206).

La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto, le successive entro il giorno 16 del mese di scadenza (per i titolari di partita I.V.A.) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla somma della rata di capitale e degli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso indicato presso le banche, i concessionari e le agenzie postali. Gli interessi sono dovuti in misura forfettaria, indipendentemente dal giorno del pagamento e vanno calcolati con la seguente formula: C x i x t/36.000, in cui «C» è l'importo rateizzato, «i» è l'interesse e «t» è il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda. Essi devono essere pagati utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice tributo o causale contributo.

Compensazione

Chi effettua la compensazione, per esporre correttamente i crediti, deve indicare: a) nella colonna «codice tributo» o «causale contributo», i codici o le causali da utilizzare per il versamento del saldo dell'imposta o del contributo; b) nella colonna «anno di riferimento» o «periodo di riferimento», il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; c) nella colonna «importi a credito compensati», l'ammontare del credito; d) limitatamente ai crediti previdenziali ed assicurativi, gli altri dati identificativi previsti nelle relative sezioni del modello.

Nella colonna «importi a credito compensati» vanno indicati:

- nelle sezioni «Erario» e «Regioni ed enti locali», esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate in dichiarazione come importi da compensare;

- nelle sezioni «INPS» e «Altri enti previdenziali ed assicurativi», i crediti da compensare vantati nei confronti degli enti previdenziali e risultanti dalle denunce contributive.

Fino all'anno 2000, l'importo massimo compensabile è fissato in 500 milioni.

Se un modello di pagamento non è sufficiente per l'indicazione degli importi a debito e a credito di tutte le sezioni, il contribuente deve riempirne degli altri e sottoscriverli. Particolare attenzione deve essere dedicata alla indicazione dei saldi delle singole sezioni (che sono pari alla somma algebrica delle colonne «importi a debito versati» e «importi a credito compensati») e al saldo finale (che è uguale alla somma algebrica dei saldi delle singole sezioni).

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza solo fino ad azzeramento del saldo finale; il credito eventualmente eccedente potrà essere compensato, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione dei pagamenti successivi.

Pertanto, il saldo finale non può essere mai negativo (chiaramente, nel caso si compili una sola sezione, non può essere negativo neppure il relativo saldo).

Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui, a seguito delle compensazioni il saldo finale sia uguale a zero (N.B.: per la mancata o tardiva presentazione del modello nell'ipotesi di compensazione con saldo finale uguale a zero si applica la sanzione di L. 300.000).

Compensazione e rateazione

Nel caso in cui intenda procedere sia alla compensazione che alla rateazione, il contribuente può utilizzare due modelli: il primo con saldo finale eguale a zero e con l'indicazione 0101 nel campo rateazione; il secondo con l'ammontare rateizzato dei singoli importi rimasti a debito e, a partire dalla seconda rata, anche con l'ammontare degli interessi. Naturalmente, nel secondo modello deve essere sempre indicato il numero della rata pagata e quello complessivo del numero delle rate prescelto.

Istruzioni particolari per alcuni tipi di pagamento

Pagamento delle somme dovute in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione

In questo caso il contribuente deve attenersi alle istruzioni fornite nell'apposita comunicazione.

Pagamento delle somme dovute in caso di avviso di accertamento, di avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Per tali pagamenti deve essere utilizzata la sezione «Erario» anche per pagare l'Irap e le addizionali regionali o comunali all'Irpef.

Il contribuente deve indicare :

- nello spazio «codice ufficio», il codice dell'ufficio che ha emesso l'atto oggetto della definizione;

- nello spazio «codice atto», il codice dell'atto oggetto di definizione;

- nella colonna «anno di riferimento», l'anno cui si riferisce la violazione;

- per l'Irap e le addizionali regionali, nella colonna «rateazione/regione/prov.», il codice della regione destinataria della somma;

- per le addizionali comunali: a) se le somme sono dovute a comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, ovvero delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il codice identificativo della Regione o della Provincia Autonoma; b) se le somme sono dovute ad altri comuni, l'apposito codice identificativo, unico per la restante parte del territorio nazionale.

Il tributo e gli interessi devono essere pagati cumulativamente, utilizzando il codice del tributo, mentre le sanzioni devono essere pagate a parte, utilizzando l'apposito codice.

Se il contribuente effettua il pagamento in relazione a più atti, deve compilare tanti modelli quanti sono gli atti.

Attenzione: l'utilizzazione di uno dei codici istituiti per il versamento delle somme oggetto di questo paragrafo comporta l'obbligo di riempire anche i campi relativi al codice ufficio ed al codice atto.

Ravvedimento

Questo modello deve essere utilizzato anche per il versamento sia dell'imposta e degli interessi, sia delle sanzioni dovute a seguito di ravvedimento. In tal caso non deve mai essere compilato lo spazio relativo al «codice ufficio».

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a   
nato/a a    il   
in qualità di [1]   
del veicolo telaio   
consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze amministrative derivanti da false dichiarazioni (articolo 26 legge n. 15 del 1968 ed art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403 del 1998) 
 
Dichiara 
 
di aver acquistato l'autoveicolo in Italia, presso la Società   
corrente in   
 
Data     
     
  Firma del dichiarante [2]   
     
 
__________ 
[1] Indicare la qualità di proprietà ovvero il titolo e la carica in base alla quale il dichiarante agisce in nome o per conto della Impresa, Società, Associazione o Ente proprietario del veicolo.  
[2] La firma non necessita di autenticazione e deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile. 

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

(legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Il/La sottoscritto/a   
nato/a a    il   
in qualità di sottoscrittore del contratto di acquisto intracomunitario del veicolo telaio   
   
consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze amministrative derivanti da false dichiarazioni (articolo 26 legge n. 15 del 1968 ed art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403 del 1998) 
 
Dichiara 
 
che al momento della stipula del contratto di acquisto in data   
il veicolo in questione aveva percorso    chilometri. 
 
Data     
 
  Firma del dichiarante [1]   
     
 
__________ 
[1] La firma non necessita di autenticazione e deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile.