Con
circolare n. 3386/M362 del 21 giugno 2005 questa Sede aveva provveduto,
sulla scorta di indicazioni pervenute tramite i competenti organi comunitari,
ad allineare alla direttiva 1999/37/CE le procedure di immatricolazione in
Italia di veicoli già circolanti in Germania. L'applicazione di tale circolare
veniva, però, differita, con circolare 963/Segr. del 1 luglio
Di
contro è pervenuta a questa Sede una comunicazione del Consolato Generale della
Repubblica Federale di Germania a Milano, rivolta ad alcuni UMC del Nord
Italia. Tale comunicazione ha per oggetto i nuovi documenti di circolazione e
le modifiche alle procedure di radiazione introdotti in Germania, ai fini
dell'adeguamento alla direttiva 1999/37/CE, a partire dal 01.10.2005.
Considerato che già diversi UMC hanno segnalato a questa Sede la presentazione
per l'immatricolazione in Italia di veicoli già circolanti in Germania dotati
dei nuovi documenti, pur tenuto conto dell'ufficiosità della comunicazione in
questione, si ritiene improcrastinabile l'esigenza di fornire le prime necessarie
istruzioni operative, con riserva di integrarle e/o modificarle non appena in
possesso dei chiarimenti ufficiali forniti dalla competente Autorità tedesca.
Pertanto,
nel richiamare le premesse normative già enunciate con la circolare n.
3386/M362 del 21 giugno 2005, si dispone che la nazionalizzazione dei
veicoli già immatricolati in Germania con targa definitiva a partire dal
01.10.2005 e radiati per esportazione, sia subordinata alla consegna dei due
documenti denominati "Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)" e "Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)". Le copie dei modelli di tali documenti sono allegate
alla presente ad integrazione della descrizione dei medesimi allegata alla già
nominata circolare n. 3386/M362 del 21 giugno 2005.
Si
ricorda che in mancanza del documento denominato "Zulassungsbescheinigung
Teil II (Fahrzeugbrief)" si potrà dare corso all'immatricolazione solo
dietro conferma dell'Autorità tedesca, eventualmente anche su richiesta diretta
agli indirizzi forniti in allegato alla circolare n. 5239/M362 del 3
dicembre 2004, del diritto del richiedente ad immatricolare nuovamente il
veicolo in Italia.
In
merito ai contenuti dei documenti, si evidenzia che se i dati sono indicati con
i codici comunitari armonizzati secondo direttiva 1999/37/CE, non necessitano
di traduzione, fermo restando che dovrà essere comunque fornita la traduzione
di eventuali annotazioni e dati non direttamente riferibili a detti codici.
Quanto sopra anche in relazione alla annotazione sul "Zulassungsbescheinigung
Teil I (Fahrzeugschein)" dell'avvenuta radiazione/cancellazione dai
registri tedeschi. Si fa, infatti, presente che, in mancanza di tale
annotazione, ovvero nel caso risulti annotata la semplice sospensione dalla
circolazione, si darà corso all'immatricolazione a condizione che vengano
presentate dagli interessati le targhe originali tedesche (da invalidare, se
necessario, secondo le procedure in uso) oppure, in alternativa,
un'attestazione da parte dell'Autorità tedesca circa il già avvenuto
annullamento delle targhe. Quest'ultima attestazione potrà essere sostituita da
dichiarazione, a norma dell'art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'importatore presso il quale
è stato acquistato il veicolo, ovvero dal richiedente la reimmatricolazione nel
caso di acquisto diretto in Germania.
Per
gli adempimenti di cui all'articolo 5/2 della Direttiva in oggetto, rispetto
alla facoltà dell'Autorità tedesca di chiedere, entro sei mesi dal ritiro, che
la carta di circolazione le venga rispedita, gli UMC dovranno trattenere i due
documenti di cui trattasi. Al riguardo si comunica che, secondo le intese
intervenute con la Direzione Generale del PRA, gli interessati potranno
produrre, ai fini dell'iscrizione della proprietà, la semplice fotocopia del
"Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)", il cui originale
rimarrà pertanto in possesso dell'UMC per l'esigenza sopra evidenziata.
Come
già sottolineato le disposizioni recate dalla presente circolare si applicano
alle richieste aventi per oggetto veicoli registrati in Germania a partire dal
01.10.2005.
Per
i veicoli la cui immatricolazione tedesca è avvenuta precedentemente al
01.10.2005, nel caso sia disponibile il "Fahrzeugschein", si potrà
dare corso alla nazionalizzazione secondo le procedure sopra illustrate, fermo
restando che i documenti ("Fahrzeugschein" e/o
"Fahrzeugbrief") redatti secondo i vecchi modelli continueranno ad
essere completamente tradotti a cura degli interessati. Nel caso, invece, il
"Fahrzeugschein" non sia disponibile rimangono in vigore fino a nuovo
ordine le già esistenti procedure di nazionalizzazione, basate sulla
presentazione di un valido certificato di cancellazione "Abmeldung".
Si
assicura che verranno tempestivamente comunicate eventuali correzioni da
apportare alla presente in forza delle osservazioni che la competente Autorità
tedesca, che legge per conoscenza, dovesse formulare.
Con
l'occasione, in relazione alle numerose richieste giunte sull'argomento, si
conferma che, in ogni caso, il termine di scadenza della revisione periodica
deve essere individuato nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Decreti
Ministeriali emanati in materia, in relazione alla data di prima
immatricolazione, ovvero dell'ultimo controllo tecnico periodico superato,
desunta dai documenti in esame o da attestazione dell'autorità tedesca.