(V. circolare 13 aprile 2000, n. B15/2000/MOT).
La Commissione europea ha segnalato a questa Amministrazione alcuni casi di veicoli provenienti dagli Stati dell'Unione europea, sottoposti a nazionalizzazione in Italia, e per i quali sarebbe stata indicata la "marca" del costruttore del pneumatico su il documento di circolazione.
La Commissione stessa ribadisce le motivazioni che hanno spinto alla stesura delle norme di armonizzazione e unificazione relative alle caratteristiche tecniche di tutti i componenti e/o unità tecniche destinate all'applicazione sui veicoli. Tale principio, sul quale si fonda anche la direttiva 92/23/CEE (pneumatici) che peraltro è di osservanza obbligatoria, è ampiamente condiviso da questa Amministrazione ed è stato più volte segnalato nelle circolari riferite sia ai pneumatici che alle altre tipologie di dispositivi.
Per quanto sopra esposto, si conferma quanto già diramato in passato ovverosia che: in relazione alle attività di codesti Uffici provinciali, connessa con la nazionalizzazione di veicoli, di tutte le categorie internazionali, devono essere riportati sul documento di circolazione esclusivamente i dati tecnici relativi alle caratteristiche dimensionali dei pneumatici, alla loro capacità di carico ed alla massima velocità di esercizio.
Va pertanto omessa l'indicazione della "marca" o "marchio di fabbrica" del costruttore del pneumatico anche se questa indicazione si ritrova sul documento di circolazione emesso dallo Stato membro della U.E. dal quale il veicolo proviene.