Circolare Agenzia Entrate 26 febbraio 2008, N.
14/E - Modalità di controllo su operatori che
effettuano acquisti di autoveicoli usati da operatori comunitari in regime IVA
del margine ai sensi dell’art. 37, comma 2 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85.
Dal 3 dicembre 2007, per contrastare efficacemente i
fenomeni di frode all’IVA nel settore del “mercato parallelo” delle autovetture
oggetto di acquisti intracomunitari,
di cui all’art. 38 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, sono diventate
operative le disposizioni, previste dall’art. 1, commi 9, 10 e 11 del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 282,
riguardanti l’introduzione di un nuovo modello “F24 Auto UE” per le cessioni di
auto provenienti da tale “mercato”, e l’individuazione dei criteri di
esclusione dal nuovo adempimento.
In questa prima fase di applicazione
delle nuove procedure di immatricolazione sono venute emergendo alcune
difficoltà interpretative in relazione al trattamento delle operazioni di
acquisto presso operatori dell’Unione Europea aventi ad oggetto autoveicoli
rientranti nel regime IVA del margine. Anche a seguito di incontri
con il Ministero dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, si
ritiene pertanto necessario, al fine di prevenire l’eventuale abusivo ricorso
al predetto regime speciale IVA e salvaguardare l’affidamento degli operatori
legittimati, fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardanti gli
adempimenti necessari per l’immatricolazione delle autovetture di provenienza
comunitaria rientranti nel regime del margine.
A tal fine l’operatore nazionale che effettua
l’acquisto dei predetti beni da operatori residenti nei Paesi Membri
dell’Unione Europea e che ritiene che l’operazione sia stata correttamente
assoggettata al regime del margine in presenza dei presupposti, dovrà, prima di
richiedere l’immatricolazione presso gli S.T.A. o presso
gli Uffici provinciali della Motorizzazione, esibire o trasmettere agli Uffici
locali dell’Agenzia delle Entrate la documentazione di seguito indicata,
necessaria per ottenere l’immatricolazione dell’autoveicolo:
1) fattura di acquisto
dell’autoveicolo ricevuta dall’operatore comunitario o altro titolo di
acquisto;
2) carta di circolazione estera;
3) eventuale dichiarazione dalla
quale risulti che il rivenditore, soggetto d’imposta
in Italia, abbia acquistato gli autoveicoli usati da:
a) un privato consumatore;
b) un operatore economico che non ha
potuto esercitare il diritto a detrazione;
c) un soggetto passivo d’imposta in
regime di franchigia nel proprio Stato membro;
d) un soggetto passivo comunitario
che ha applicato, a sua volta, il regime del margine.
Gli Uffici locali procederanno all’esame congiunto della
carta di circolazione e della fattura o di altro
titolo d’acquisto, rivolto esclusivamente ad 3
un controllo preliminare, al fine di
appurare la presenza di requisiti minimi per la legittima applicazione del
regime IVA del margine; in tale contesto, per consentire una tempestiva
immatricolazione delle auto e per non essere di ostacolo agli ordinari flussi
commerciali, gli Uffici locali dovranno:
a) verificare che la data di prima
immatricolazione risultante dalla carta di circolazione sia antecedente di
almeno sei mesi;
b) verificare se tra i soggetti
esteri precedenti possessori dell’autoveicolo figuri almeno una persona fisica,
nell’ipotesi, tra le più frequenti, che il nome e cognome riportato sulla carta
di circolazione rappresenti un consumatore finale;
c) verificare che, nel caso di esibizione di scrittura privata, l’ultimo intestatario
riportato sulla carta di circolazione coincida con il dante causa della
scrittura privata, a garanzia della continuità dei passaggi.
A seguito dell’esito positivo dei
riscontri l’Ufficio provvederà, attraverso un apposito canale informatico
dedicato, alla comunicazione degli estremi identificativi dell’autoveicolo, tra
i quali il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, al fine di consentire l’immatricolazione dell’autoveicolo.
Qualora dalla
carta di circolazione risulti esclusivamente la
presenza di società/imprese - considerato che in alcuni Paesi Membri non
sussiste l’obbligo giuridico di trascrivere sulla carta di circolazione i
successivi proprietari dell’autoveicolo - l’Ufficio procederà alla predetta
comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione dopo aver acquisito
la dichiarazione di cui al precedente punto 3), corredata da idonea
documentazione (ad esempio, la fattura di cessione tra i due soggetti esteri)
dalla quale risulti verosimile, ad un primo esame preliminare, che il veicolo è
assoggettabile al regime del margine.
Nelle ipotesi
in cui la documentazione di supporto alla dichiarazione di cui al punto 3) non venga ritenuta sufficiente, contestualmente alla 4
comunicazione al C.E.D. degli Uffici della Motorizzazione,
l’Ufficio trasmetterà una segnalazione all’area controllo per l’attivazione
immediata di un controllo fiscale, supportato dallo strumento della
cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria
nazionali e comunitari.
Infine,
qualora il contribuente, oltre alla mera dichiarazione di cui
al punto 3), non produca alcun documento idoneo alla dimostrazione delle
fattispecie sopra elencate, l’Ufficio invierà la comunicazione agli Uffici
della Motorizzazione solo dopo che l’area controllo abbia verificato – anche
attraverso l’ausilio dello strumento della cooperazione amministrativa tra gli
Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionali e comunitari – che il veicolo
sia assoggettabile al regime del margine.
Si ribadisce che la procedura
descritta – realizzata in funzione di contrasto all’eventuale abuso del regime
del margine – è ispirata dalla duplice esigenza della speditezza del riscontro,
indispensabile per evitare blocchi non tollerabili nell’immatricolazione degli
autoveicoli, e della garanzia sulla sussistenza di requisiti minimi, anche se
non sufficienti, per l’adozione del regime speciale IVA.
Pertanto, il riscontro positivo a
seguito della procedura sopra descritta, pur consentendo l’immatricolazione
dell’autoveicolo, non esclude gli eventuali successivi accertamenti
sull’effettiva legittimità dell’applicazione del regime speciale IVA, per
verificarne la sussistenza dei presupposti, illustrati nella circolare n. 40/E
del 18 luglio 2003, anche sulla base degli elementi di incongruenza che
dovessero emergere dall’ulteriore esame della documentazione esibita. Nella
successiva fase di controllo gli uffici potranno ugualmente richiedere
l’assistenza amministrativa ai Paesi Membri dell’Unione Europea.
In conclusione, gli Uffici della Motorizzazione potranno
procedere all’immatricolazione dei soli veicoli per i quali risultino
acquisiti i dati provenienti dagli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate,
che dovranno, quindi, 5 preventivamente effettuare le operazioni di controllo
documentale, secondo le istruzioni innanzi illustrate.