D.M. 4 luglio 1994. Direttive e criteri per l'immatricolazione in uso proprio degli autobus
(G.U. 12 luglio 1994, n. 161).
 

1. Soggetti destinatari.

1. Possono immatricolare in uso proprio autoveicoli per trasporto di persone (autobus o veicolo destinato al trasporto specifico di persone) gli enti pubblici, gli imprenditori e le collettività per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività.
2. Per collettività si intende ogni insieme di persone collegate da un vincolo non precario ed aventi un interesse od un fine comune.


2. Obblighi dei soggetti.

1. Gli enti pubblici, le collettività o le imprese che intendono ottenere la immatricolazione in uso proprio devono rivolgerne domanda all'ufficio provinciale M.C.T.C. della provincia nella quale hanno la residenza, ovvero la sede unica o la sede principale.
2. La domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale.
Nella domanda devono essere anche individuati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità per le persone fisiche;

ragione sociale o denominazione, con precisazione del tipo di società, quale risulta dall'atto costitutivo per le imprese sociali;
denominazione, sotto la quale è stato ottenuto il riconoscimento, con gli estremi del relativo provvedimento, per le persone giuridiche pubbliche non territoriali e per le persone giuridiche private diverse dalle società;
denominazione, per gli enti non riconosciuti, con il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità della persona che, secondo i rispettivi ordinamenti, svolge la funzione di presidente, direttore o altra equivalente;
b) estremi dell'iscrizione al registro delle ditte o all'albo delle imprese artigiane, istituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese che hanno obbligo di tali iscrizioni, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;
genere di attività per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicati, nonché per tutte le altre persone fisiche e giuridiche ed enti non riconosciuti;
c) residenza ovvero sede unica o principale ed elenco di tutte le eventuali sedi secondarie esistenti in Italia e all'estero;
d) individuazione del veicolo da immatricolare in uso proprio.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o da persona che ne abbia comunque potere di rappresentanza con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 
3. Documentazione da allegare alla domanda.
1. Alla domanda presentata secondo quanto precede, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) per le imprese aventi obbligo di iscrizione al registro delle ditte ovvero all'albo delle imprese artigiane istituite presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: certificato della relativa iscrizione con l'indicazione dell'attività esercitata;
per le imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione al registro e all'albo suindicate e per le persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale: ogni altro documento rilasciato da un pubblico ufficio, ovvero, in mancanza, un atto notorio, idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata;
per le persone giuridiche, che non svolgono attività imprenditoriale: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
per gli enti non riconosciuti: una dichiarazione di chi esercita la funzione di presidente o di direttore o altra analoga, attestante i fini perseguiti dall'ente o i compiti di istituto;
b) per tutte le imprese:
certificato di iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa, ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito.
 
4. Veicoli da immatricolare in uso proprio.
1. Il trasporto potrà essere effettuato con veicoli di proprietà o in usufrutto dei soggetti di cui sopra ovvero acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera.
2. Essi devono essere guidati da un dipendente della impresa o dell'ente pubblico, ovvero da un dipendente o da un membro della collettività.
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(In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 4, D.M. 31 gennaio 1997).

 
5. Soggetti destinatari del trasporto.
1. Di tale trasporto potranno beneficiare soltanto le persone o categorie di persone che il soggetto richiedente avrà individuato all'atto dell'istanza per la immatricolazione.
2. Al fine di garantire il rispetto di detta condizione è necessario che gli utenti siano muniti di un documento atto a dimostrare il loro rapporto con l'imprenditore, la collettività o l'ente pubblico.
3. Sulla carta di circolazione verrà annotata la limitazione del trasporto esclusivo delle categorie come sopra individuate con la indicazione degli itinerari lungo cui è ammesso il trasporto.
 
6. Accertamento dell'ufficio.
1. Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati l'ufficio competente per territorio del Ministero dei trasporti e della navigazione accerterà:
le caratteristiche dell'organizzazione e dell'attività principale già in atto;
i rapporti che il soggetto richiedente abbia già stabilito od abbia ragione di stabilire prima di concretare l'offerta del trasporto o del servizio, con un complesso di persone per l'esercizio dell'attività principale predetta;
i collegamenti che di fatto sussistono tra l'attività in questione e quella di trasporto sì da configurare quest'ultima come un mezzo accessorio predisposto in funzione della prima proprio al fine di soddisfare le necessità palesatesi;
l'effettivo nesso sussistente tra l'attività in via principale svolta e le necessità segnalate.
2. Qualora l'ufficio non ritenga a tal fine sufficiente la documentazione esibita potrà chiedere tutte le ulteriori integrazioni che verranno reputate necessarie.
 
7. Elemento oggettivo.
1. L'immatricolazione verrà concessa ogni qualvolta si palesi la sussistenza di una esigenza strettamente connessa all'attività principale svolta dai predetti soggetti ovvero con le finalità che gli stessi perseguono in modo da far riconoscere che l'attività di trasporto si inserisce in quella principale rendendo più agevole il soddisfacimento delle necessità emerse.
 
8. Prescrizioni particolari.

1. Tutti i veicoli in parola (autobus e veicoli destinati al trasporto specifico di persone) dovranno portare in modo ben visibile sulla fiancata o sul frontale della carrozzeria - mediante iscrizione incorporata o applicata permanentemente - l'indicazione dell'imprenditore, dell'albergo, della scuola o comunque, del soggetto al cui servizio sono destinati.
 
9. Autobus immatricolati a nome dei comuni.

I comuni possono immatricolare in uso proprio autobus per le esigenze dei propri dipendenti e degli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel territorio dei medesimi.
 
10. Disposizioni applicative.
Con apposita circolare verranno emanate le disposizioni applicative.
 
11. Pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.