D.M. 31 gennaio 1997.
Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico
(G.U. 27 febbraio 1997, n. 48).
V. pure la circolare la Circ. 11 marzo 1997, n. 23/97.
1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato
con:
a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate
dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni,
immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato
dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli
altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati
che dimostrino di averne titolo;
b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale
18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in
uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente
a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con
facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448,
sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente.
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La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 30 (G.U.
4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato
disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto
scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e di
conseguenza ha annullato gli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, nella parte
in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.
2. Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.
1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art.
1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo,
anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso
sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus
deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.
3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se
trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.
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La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 30 (G.U.
4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato
disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto
scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e di
conseguenza ha annullato gli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, nella parte
in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.
3. Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli
altri enti locali o loro consorzi.
1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus
di cui all'art. 1, lettera a):
a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il
veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi
enti;
b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato
frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso
comune manchi la corrispondente scuola;
c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede
la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati
siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni
e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa
è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate
dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.
3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente
comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono
essere dotati di cronotachigrafo.
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La Corte costituzionale, con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 30 (G.U.
4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato
disciplinare, nei confronti della provincia autonoma di Trento, il trasporto
scolastico con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e di
conseguenza ha annullato gli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, nella parte
in cui si applicano al territorio della provincia di Trento.
4. Gestione del servizio di trasporto scolastico.
1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla
lettera a) dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito
dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente
dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona
non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale
ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale
di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.
2. Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio
di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera c), comma
1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus
di cui all'art. 1, lettera a), possono essere guidati dai dipendenti di uno
degli enti interessati.
5. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 2
febbraio 1996 ed abroga tutte le disposizioni contrarie od incompatibili emanate
in precedenza.