Codice

Articolo 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5 mila euro a 20 mila euro.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo. (1)
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(1) Articolo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Giurisprudenza

Il reato di cui all'art. 9-ter C.d.S. - D.Lgs. n. 285/1992, che sanziona chiunque - che non abbia organizzato o partecipato ad una competizione sportiva di velocità - gareggi in velocità con veicoli a motori, postula necessariamente una pluralità di agenti che competano tra di loro, in particolare tentando di superarsi l'uno con l'altro in velocità, a prescindere da ogni accordo, tacito o espresso dei contendenti, ma con la coscienza e volontà di competere. Il reato non è quindi integrato laddove non risultino provati l'accordo fra i due contendenti per lo svolgimento di una gara, né sussistano elementi sintomatici di una condotta di gara, non potendosi ritenere tali la velocità di marcia sostenuta, la condotta di guida imprudente, la circostanza che le due auto procedessero nella stessa direzione di marcia, né il fatto che si affiancassero al semaforo.

Trib. Modena, 23-02-2005 Corriere del Merito, 2005, 6, 689


Regolamento  

non riportato

Legislazione complementare
V. sub art. 9

Dottrina 
Note:

 Modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214.

Norma modificata 

Contenuti 

Rispetto al codice della strada 

Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 

artt. 9-bis e 9-ter CdS 

Sono state completamente ridisegnate le norme che riguardano le gare o le competizioni sportive non autorizzate. 

I reati di competizione non autorizzata erano già stati introdotti nel codice della strada per effetto del D.Lgs. n. 9 del 2002 (le cui  

Norma di nuova introduzione. 

 

- Sono state inasprite le sanzioni per chi organizza una competizione di velocità con veicoli a motore senza autorizzazione, chi vi partecipa o, comunque, chi gareggia in velocità su strada (il reato è classificato quale delitto) 

disposizioni erano entrate in vigore nell'agosto 2002). Con l'intervento normativo, restando sostanzialmente inalterate le fattispecie vietate, si prevede un notevole aggravamento delle sanzioni e si consente, nei casi più gravi, l'adozione di misure 

 

 

- Sono stati previsti incrementi di pena nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali (da 3 a 6 anni) o la morte di persone (da 6 a 12 anni) 

restrittive della libertà personale (arresto in flagranza e fermo). 

 

 

- È stata prevista la sospensione della patente (da 1 a 3 anni) per i partecipanti e, in caso di morte di persone, la revoca della patente. ·  

 

 

 

- I veicoli dei partecipanti devono essere sequestrati e confiscati. 

 

 

LA FATA S., Le gare ciclistiche e il nuovo codice della strada. Riv. giur. circolaz. e trasp., 1994, 1
SIMONE R., Note minime in tema di competizioni sportive su strada alla luce del nuovo codice della strada. Riv. dir. sport., 1992, 549


Sanzioni

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