Codice  

Art. 99. Foglio di via.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri .

1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità (1);

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità (1);

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a € 92.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 78 a € 311 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

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(1) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Giurisprudenza  

Allorché un veicolo venga destinato all’esportazione, l’eventuale mancato rilascio del foglio di via e della targa provvisoria all’uopo previsti dall’art. 99, 1º comma, d.leg. n. 285/92, non comporta la inoperatività della assicurazione precedentemente contratta in relazione alla originaria targa del veicolo, e quindi non rende configurabile l’ipotesi della circolazione senza copertura assicurativa, sanzionata, in quanto tale, dall’art. 193.
Cass., sez. III, 12-09-2000, n. 12026 Mass., 2000

La circolazione di un veicolo diretto al confine per l’esportazione, il quale sia privo della carta di circolazione e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via all’uopo previsto dall’art. 99, 1º comma, d.leg. n. 285/92, integra necessariamente l’infrazione prevista dall’art. 93, 7º comma (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione) che comporta la confisca del mezzo, e non già la meno grave infrazione prevista dall’art. 99, 2º comma, la quale attiene invece alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato ma non sia materialmente in possesso del conducente.
Cass., sez. III, 12-09-2000, n. 12026 Arch. circolaz., 2000, 827

 

Regolamento 

255. (Art. 99 Cod. Str.) Targhe provvisorie di circolazione.

1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:
a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province (1);
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici (2).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 151, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(2) Comma così modificato dall'art. 151, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Appendice XI - Articoli 255 e 256 - (Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione delle province) (1)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. sono le seguenti:

A

Piemonte e Valle d’Aosta

A1

Alessandria

A2

Aosta

A3

Asti

A4

Cuneo

A5

Novara

A6

Torino

A7

Vercelli

A8

Biella

A9

Verbania

B

Lombardia

B1

Bergamo

B2

Brescia

B3

Como

B4

Cremona

B5

Mantova

B6

Milano

B7

Pavia

B8

Sondrio

B9

Varese

B10

Lecco

B11

Lodi

B 12

Monza-Brianza

C

Trentino-Alto Adige

C1

Bolzano

C2

Trento

D

Veneto

D1

Belluno

D2

Padova

D3

Rovigo

D4

Treviso

D5

Venezia

D6

Verona

D7

Vicenza

E

Friuli-Venezia Giulia

E1

Gorizia

E2

Udine

E3

Pordenone

E4

Trieste

H

Liguria

H1

Genova

H2

Imperia

H3

La Spezia

H4

Savona

L

Emilia-Romagna

L1

Bologna

L2

Ferrara

L3

Forlï

L4

Modena

L5

Parma

L6

Piacenza

L7

Ravenna

L8

Reggio Emilia

L9

Rimini

M

 Toscana

M1

Arezzo

M2

Firenze

M3

Grosseto

M4

Livorno

M5

Lucca

M6

Massa Carrara

M7

Pisa

M8

Pistoia

M9

Siena

M10

Prato

N

Umbria

N1

Perugia

N2

Terni

O

Marche

O1

Ancona

O2

Ascoli Piceno

O3

Macerata

O4

Pesaro

O5

Fermo

P

Lazio

P1

Frosinone

P2

Latina

P3

Rieti

P4

Roma

P5

Viterbo

R

Abruzzo e Molise

R1

Campobasso

R2

Chieti

R3

L’Aquila

R4

Pescara

R5

Teramo

R6

Isernia

S

Campania e Basilicata

S1

Avellino

S2

Benevento

S3

Caserta

S4

Matera

S5

Napoli

S6

Potenza

S7

Salerno

T

Puglia

T1

Bari

T2

Brindisi

T3

Foggia

T4

Lecce

T5

Taranto

V

Calabria

V1

Catanzaro

V2

Cosenza

V3

Reggio Calabria

V4

Crotone

V5

Vibo Valentia

W

Sicilia

W1

Agrigento

W2

Caltanissetta

W3

Catania

W4

Enna

W5

Messina

W6

Palermo

W7

Ragusa

W8

Siracusa

W9

Trapani

X

Sardegna

X1

Cagliari

X2

Nuoro

X3

Sassari

X4

Oristano

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti:

Agrigento

AG

Alessandria

AL

Ancona

AN

Aosta

AO.  La O è sormontata dallo stemma

Arezzo

AR

Ascoli Piceno

AP

Asti

AT

Avellino

AV

Bari

BA

Barletta-Andria_Trani

BT

Belluno

BL

Benevento

BN

Bergamo

BG

Biella

BI

Bologna

BO

Bolzano

BZ. La Z è sormontata dallo Stemma

Brescia

BS

Brindisi

BR

Cagliari

CA

Caltanissetta

CL

Campobasso

CB

Carbonia-iglesias

CI

Caserta

CE

Catania

CT

Catanzaro

CZ

Chieti

CH

Como

CO

Cosenza

CS

Cremona

CR

Crotone

KR

Cuneo

CN

Enna

EN

Fermo

FM

Ferrara

FE

Firenze

FI

Foggia

FG

Forlì Cesena

FC

Frosinone

FR

Genova

GE

Gorizia

GO

Grosseto

GR

Imperia

IM

Isernia

IS

L’Aquila

AQ

La Spezia

SP

Latina

LT

Lecce

LE

Lecco

LC

Livorno

LI

Lodi

LO

Lucca

LU

Macerata

MC

Mantova

MN

Massa Carrara

MS

Matera

MT

Ogliastra

OG

Olbia-Tempio

OT

Messina

ME

Milano

MI

Modena

MO

Monza-Brianza

MB

Napoli

NA

Novara

NO

Nuoro

NU

Oristano

OR

Padova

PD

Palermo

PA

Parma

PR

Pavia

PV

Perugina

PG

Pesaro e Urbino

PU (già PS)

Pescara

PE

Piacenza

PC

Pisa

PI

Pistoia

PT

Pordenone

PN

Potenza

PZ

Prato

PO

Ragusa

RG

Ravenna

RA

Reggio Calabria

RC

Reggio Emilia

RE

Rieti

RI

Rimini

RN

Roma

Roma . Già ROMA

Rovigo

RO

Salerno

SA

Sassari

SS

Savona

SV

Siena

SI

Siracusa

SR

Sondrio

SO

Taranto

TA

Teramo

TE

Terni

TR

Torino

TO

Trapani

TP

Trento

TN La N è sormontata dallo stemma

Treviso

TV

Trieste

TS

Udine

UD

Varese

VA

Venezia

VE

Verbano Cusio Ossola

VB

Vercelli

VC

Verona

VR

Vibo Valentia

VV

Vicenza

VI

Viterbo

VT (2)

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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 5, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240).
(1) Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (G.U. 14 ottobre 1998, n. 240).

Appendice da ultimo modificata dal D.P.R. 4 aprile 2008, n. 89.  

Legislazione complementare  
 

Circ. Min. Infrastrutture e trasporti 8 marzo 2004, n. 4612/M350 -  Art. 99 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) Rilascio fogli di via. Istruzioni applicative.

Pervengono a questa sede segnalazioni in ordine ad accertate difficoltà, da parte dei possessori di fogli di via, di condurre i propri veicoli in destinazioni ubicate oltre confine, atteso che le autorità doganali provvedono al ritiro della targa provvisoria al confine di Stato ogni qualvolta il foglio di via non contenga l'indicazione della destinazione all'estero.

Al riguardo appare anzitutto opportuno evidenziare che la validità del foglio di via e della relativa targa provvisoria non può ritenersi limitata alla sola circolazione sul territorio italiano sino al confine di Stato, bensì per tutto il tragitto complessivamente necessario per il raggiungimento della destinazione all'estero.

Infatti, ai sensi degli artt. 35 e 36 della Convenzione sulla circolazione stradale, adottata a Vienna l'8 novembre 1968 (in S.O. alla Gazz. Uff. n. 174 del 27 luglio 1995), ciascuna Parte contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio territorio dei veicoli immatricolati (anche temporaneamente) nel territorio di un'altra Parte contraente, a condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione.

Per quest'ultimo, inoltre, debbono essere rispettate talune condizioni minime, quali l'indicazione del numero di immatricolazione, la data di immatricolazione, il nome e il domicilio del titolare del documento, il nome o il marchio del costruttore del veicoli e il numero di telaio, nonché il periodo di validità quando l'immatricolazione sia temporanea.

Al riguardo, non v'è dubbio che il foglio di via e la relativa targa provvisoria, rilasciati ai sensi dell'art. 99 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), soddisfino appieno i descritti requisiti.

Ciò posto, al fine di evitare ulteriori disagi per l'utenza, appare opportuno che gli Uffici in indirizzo rilascino, in aggiunta al foglio di via (corrispondente al foglio n. 3 del modello TT 2119) una attestazione, redatta su carta intestata dell'Amministrazione e conforme al modello allegato alla presente circolare, contenente:

- l'intestazione dell'Ufficio;

- la data e il numero di protocollo;

- il numero di targa provvisoria;

- le generalità dell'utente;

- la categoria, la fabbrica e il tipo, il numero di telaio e la massa complessiva a pieno carico e la massa a vuoto del veicolo;

- il luogo di partenza in Italia ed il luogo di destinazione all'estero;

- la validità temporale;

- la prescrizione che il veicolo non può trasportare carichi;

- gli estremi della direttiva CE sulle emissioni inquinanti cui il veicolo risulta rispondente;

- il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario addetto.

Nel richiamare gli Uffici in indirizzo alla puntuale osservanza delle istruzioni contenute nella presente circolare, si rappresenta la necessità che il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle dogane, che leggono per conoscenza, assicurino la massima diffusione della presente presso gli organi di polizia e le competenti autorità doganali.

Allegato

 

 

 

Ufficio provinciale della Motorizzazione di 

 

 

 

 

 

(n. di protocollo e data) 

 

 

TARGA 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

(da esibire unitamente al foglio di via rilasciato ai sensi dell'art. 99 c.d.s.) 

 

 

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra 

 

, nato/a  

 

 

il 

 

e residente a 

 

 

 

 

in via 

 

, n 

 

 

in qualità di [1] 

 

di [2] 

 

 

con sede in [3] 

 

, proprietario/a del veicolo: 

 

 

categoria: 

 

 

fabbrica e tipo: 

 

 

numero di telaio: 

 

 

massa complessiva a pieno carico: 

 

 

massa a vuoto (tara): 

 

 

 

 

è autorizzato a raggiungere la seguente destinazione: 

 

con partenza da: 

 

per motivi di 

 

 

munito della targa provvisoria 

 

e del relativo foglio di via rilasciato ai sensi 

 

dell'art. 99 del codice della strada e nell'osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 

 

non è ammesso il trasporto di carichi; 

 

 

 

[4]. 

 

 

 

Detta autorizzazione ha validità di gg 

 

[5] decorrenti dalla data  

del 

 

 

 

 

Si attesta altresì che il veicolo risulta rispondente alla seguente direttiva comunitaria in materia di emissioni  

 

inquinanti: 

 

 

 

 

(timbro dell'Ufficio e firma del funzionario addetto) 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

[1] Indicare la qualità rivestita dall'interessato nell'ambito dell'organizzazione della persona giuridica  

proprietaria del veicolo. 

[2] Indicare la denominazione della persona giuridica proprietaria del veicolo. 

[3] Indicare l'indirizzo completo del luogo ove ha sede la persona giuridica proprietaria del veicolo. 

[4] Indicare, ove ricorrano, le ulteriori prescrizioni necessarie. 

[5] Indicare a numeri e a lettere i giorni di validità. 



Dottrina  

non riportata

Sanzioni  

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