Codice

Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
 
Giurisprudenza 

Su di un autocarro «per trasporto di cose» è consentito trasportare le persone addette all’uso e al trasporto delle cose stesse, per cui il divieto di trasporto delle persone non può riguardare quei soggetti i quali hanno diritto ad utilizzare il veicolo poiché sono in dotazione al veicolo stesso, del quale più propriamente si deve dire che è destinato al trasporto del numero di persone indicate nella carta di circolazione (nella fattispecie, due) e delle cose che queste potranno caricare e scaricare.
P. Bolzano. Bolzano, 19-11-1997. Arch. circolaz., 1998, 59

Non spetta allo stato disciplinare con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa, relativamente a profili che involgono la gestione del servizio e non l’accertamento dell’idoneità tecnica dei veicoli; va, conseguentemente, annullato il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 19 gennaio 1996, nonché la circolare 19 marzo 1996 della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di detto ministero.
Corte cost., 16-05-1997, n. 135. Foro it., 1997, I, 2383

È legittimo il decreto del ministro dei trasporti del 4 luglio 1994 con cui è stata data attuazione agli art. 82, 6º comma, e 87, 4º comma del nuovo codice della strada, i quali prevedono, rispettivamente, che gli autobus da noleggio con conducente possono essere impiegati in via eccezionale in servizio di linea, e viceversa (previa autorizzazione della direzione generale della Mctc), e che, previa autorizzazione dell’ente concedente, possono essere utilizzati per il servizio di noleggio da rimessa i veicoli destinati al servizio di linea, e non viceversa.
T.a.r. Lazio, sez. III, 15-01-1996, n. 80. Trib. amm. reg., 1996, I, 448

L’autorizzazione prevista dall’art. 82, 6º comma, del nuovo codice della strada, per l’utilizzazione eccezionale in servizio di linea degli autobus da noleggio con conducente, persegue finalità attinenti alla sicurezza dei veicoli ed è necessariamente di competenza di un ufficio dell’amministrazione statale, mentre quella prevista dall’art. 87, 4º comma, per l’utilizzazione in servizio di noleggio dei veicoli destinati al servizio di linea, concerne le modalità di svolgimento dell’esercizio dell’autolinea, ossia la sua gestione, e quindi non può essere rilasciata dallo stato per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al servizio su linee di interesse regionale.
T.a.r. Lazio, sez. III, 15-01-1996, n. 80. Trib. amm. reg., 1996, I, 448

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, 6º comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui stabilisce la competenza dell’ufficio della direzione generale della motorizzazione civile al rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo, in via eccezionale e temporanea, degli autocarri per il trasporto di persone e degli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente per il servizio di linea e viceversa, in riferimento agli art. 3, 117, 118 e 119 cost.
Corte cost., 05-01-1993, n. 2. Foro it., 1993, I, 2736 (m) Arch. circolaz., 1993, 299 Cons. Stato, 1993, II, 21 Giur. it., 1993, I, 1, 1632 Giur. costit., 1993, 7

Regolamento 

 243. (Art. 82 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi.
1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F dell'appendice V al presente titolo (1).
-----------
(1) Comma così modificato dall'art. 144, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 
Legislazione complementare 
 D.M. 23 dicembre 2003 - Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30. )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 82 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

, il quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale della M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente e viceversa;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 82 del citatodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato condecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono essere adibiti;

Visto l'art. 243 del citatodecreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto ilD.M. 29 marzo 1974 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto ilD.M. 20 giugno 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di recepimento della direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto ilD.M. 20 giugno 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di recepimento della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e della rettifica concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica della direttiva 70/156/CEE e della direttiva 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;

Visto ilD.M. 14 novembre 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione di attuazione della direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1998;

Visto ilD.M. 18 aprile 1977 del Ministro per i trasporti recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 8-16 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto ilD.M. 27 febbraio 1998 del Ministro dei trasporti e della navigazione, recante «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 e i successivi decreti ministeriali di proroga dei termini di validità e, in particolare, ilD.M. 20 febbraio 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2003;

Visto ildecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista lalegge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente».

Vista la circolare 15 ottobre 2003, n. 3868-MOT2/C relativa all'applicazione delD.M. 20 giugno 2003 per il rilascio di omologazioni nazionali o di omologazioni limitate per piccola serie;

Considerata la necessità di disciplinare la destinazione ed uso degli autobus in base alle caratteristiche costruttive degli stessi stabilite dalle norme comunitarie recepite con i decreti ministeriali citati in premessa;

Considerato che è presupposto indispensabile per dettare direttive concernenti gli aspetti tecnici connessi all'utilizzo di autobus per un uso o una destinazione diversa da quella riconosciuta idonea in sede di immatricolazione, aver prima individuato i limiti delle possibili destinazioni ed usi che gli autobus omologati in base alle nuove norme tecniche devono avere;

Considerato che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, deldecreto legislativo n. 285 del 1992, che attiene al mutamento di destinazione di autobus da servizio di noleggio con conducente a servizio di linea, e viceversa, implica una valutazione, conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 135 del 1997, che si fonda esclusivamente su criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;

Considerato che ildecreto ministeriale 27 febbraio 1998, emanato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997, ha dettato disposizioni transitorie in materia di distrazione di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente e viceversa, prorogate con successivi decreti ministeriali l'ultimo dei quali proroga al 14 marzo 2004 il termine finale di validità delD.M. 27 febbraio 1998;

Decreta:

1. Campo di applicazione.

Il presente decreto si applica agli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3, omologati ai sensi deldecreto ministeriale 20 giugno 2003 o deldecreto ministeriale 18 aprile 1977, ovvero sottoposti ad accertamento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche costruttive.

1. L'uso e la destinazione dei veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinati in funzione della classificazione dei veicoli adottata condecreto ministeriale 20 giugno 2003.

2. I veicoli aventi più di ventidue posti, ricompresi nelle classi «I» e «II», possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «III» possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per servizi di linea che per servizi di noleggio con conducente.

3. I veicoli aventi al massimo ventidue posti, ricompresi nella classe «A» possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «B», possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per i servizi di linea che per i servizi di noleggio con conducente.

4. Gli enti competenti, ai sensi deldecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.

3. Distrazione degli autobus.

1. I veicoli di classe «III» e «B», nonché i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute deldecreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di noleggio con conducente non necessitano, sotto il profilo tecnico, per essere impiegati in servizi di linea, della specifica autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando che gli scuolabus o miniscuolabus possono essere utilizzati solo per il trasporto delle categorie di alunni indicato nelle relative carte di circolazione. L'impiego di tali veicoli per il servizio di linea è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente concedente la linea.

2. I veicoli di classe «I» e «A», immatricolati in servizio di linea, non possono essere impiegati in servizi di noleggio con conducente.

3. I veicoli di classe «B» ed i veicoli di classe «II» e «III», con l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati, nonché i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute neldecreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di linea, possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 1993, n. 218 e dei relativi criteri stabiliti da singoli ordinamenti regionali, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, deldecreto legislativo n. 285 del 1992.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 viene rilasciata dai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per la durata di un anno e contiene, rispetto a quanto già indicato nella carta di circolazione, prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico relative all'obbligatorietà dell'installazione del cronotagrigafo e al trasporto di passeggeri seduti.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, congiuntamente all'autorizzazione di cui all'art. 87, comma 4, deldecreto legislativo n. 285 del 1992 rilasciata dagli enti concedenti la linea sulla quale il veicolo è impiegato, deve essere tenuta a bordo dello stesso nell'effettuazione del servizio di noleggio con conducente.

4. Corrispondenza della classificazione dei veicoli.

La classificazione dei veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute neldecreto ministeriale 18 aprile 1977 trova corrispondenza nelle classi previste dalla direttiva 2001/85/CE, recepita condecreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo la tabella allegata al presente decreto. Agli stessi veicoli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3.

5. Disposizioni transitorie.

1. Il presente decreto ministeriale, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sostituisce ildecreto ministeriale 27 febbraio 1998.

2. Le autorizzazioni per la distrazione rilasciate, ai sensi deldecreto ministeriale 27 febbraio 1998, prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità fino alla loro scadenza.

Allegato

Corrispondenza della classificazione degli autobus omologati ai sensi delD.M. 18 aprile 1977 alle classi introdotte dalD.M. 20 giugno 2003

 

 

 

 

 

 

 

Decreto ministeriale 20 giugno 2003 

 

Decreto 

 

(Direttiva 2001/85/CE) 

Uso del veicolo 

ministeriale 18  

[*] 

e Decreto ministeriale 14 novembre 1997 

 

aprile 1977 

 

(Direttiva 97/27/CE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° passeggeri > 22 

N° passeggeri <22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbano 

 

Classe I 

Classe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suburbano 

 

Classe I 

Classe A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interurbano con 

 

Classe II 

Classe A 

 

Servizi di linea 

passeggeri in piedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interurbano senza  

 

Classe III 

Classe B 

 

 

passeggeri in piedi 

 

 

 

Uso 

 

 

 

 

 

terzi 

 

 

 

 

 

 

 

Granturismo 

 

Classe III 

Classe B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di 

Noleggio con  

 

 

 

 

noleggio con 

conducente 

 

Classe III 

Classe B 

 

conducente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso proprio 

Privato 

 

Classe III 

Classe B 

 

 

 

 

 

[*] Il criterio di corrispondenza è valido solo in senso unidirezionale daldecreto ministeriale 18 aprile 1977 aldecreto ministeriale 20 giugno 2003. Non è applicabile corrispondenza in senso contrario.

D.M. 18 dicembre 1995 - Direttive e criteri per l'attuazione dell'art. 23 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove norme per le zone montane
D.M. 23 dicembre 2003 - Uso, destinazione e distrazione degli autobus
 

Circ. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68 -  Veicoli immatricolati autocarro - Trasporto persone.

Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina dei trasporto mediante autocarro.

La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive €pee recepite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti, consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione €pea per i prototipi dei mezzi e dei loro componenti quale certificazione della corrispondenza degli stesi alle prescrizioni contenute nelle direttive.

L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente è considerato tale in sede di omologazione €pea, ma può - e lo sta facendo con l'articolo 82 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere.

La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicolo per il trasporto promiscuo (cioè per il trasporto non contemporaneo dì persone e di cose) ha determinato in sede €pea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovetture (MI) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non a quella degli autocarri (NI): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne di coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelare l'incolumità dei soggetti trasportali.

La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo è sottolineata anche dai legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo e destinalo al trasporti di persone.

Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto dì persone, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 82 del Codice della Strada, il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia delle entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalla legge n. 27 del 1978.

La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone è prevista dall'articolo 82 del Codice della Strada solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

D.M. 1 settembre 2009, n. 137  - Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze. ( Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85, 91 e 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 203 e 244;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;

Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2. Immatricolazione delle autoambulanze

1.  Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.

2.  Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

3.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettività, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

4.  Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze già in disponibilità del locatario.

Art. 3. Utilizzo delle autoambulanze

1.  Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:

a)  dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

b)  dalle imprese, per l'esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

c)  dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

2.  Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

3.  I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresì i veicoli di cui all'articolo 2, comma 4, per la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

a)  guasto meccanico, furto o incendio;

b)  caso fortuito o forza maggiore.

L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 4. Norme finali

1.  Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonché la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Art. 5. Abrogazioni

1.  Sono abrogati:

a)  l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;

b)  l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

per notizia:
D.M. 18 dicembre 1995 - Direttive e criteri per l'attuazione dell'art. 23 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove norme per le zone montane

Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15 - Trasporto di campioni gratuiti su autovetture
Circ. Min
. Trasporti 27 ottobre 1998, n. 100/98 - Cambio di destinazione dei veicoli in circolazione da M1 a N1
Circ. Min. interno 28 gennaio 1999, n. M/2413/38 - Trasporto di persone con autocarro
Lett. Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT - Trasporto di cose
Circ. 27 luglio 1999, n. 300/A/43928/105/27 - Autoveicoli per trasporto promiscuo - Dir. 9
8/14/CEE
Circ. 3 febbraio 2000, n. 300/A/21415 - Trasporto di cose
Circ. 21 maggio 2004, n. 1612 – Uso, destinazione e distrazione degli autobus

 

 
Dottrina 

non riportata
 
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