Codice
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui
al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere
i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti,
la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la
limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto
di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche
costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo
80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non
funzionanti»(1) è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311.
La misura della sanzione è da € 1.088 a € 10.878 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (1)
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(1) Periodo aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Il comma è stato successivamente modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.
Note.
Circ. Min. interno 12 agosto 2010 Prot.300/Al/11310/10/101/3/3/9 - Legge 29 luglio 2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
LE NUOVE REGOLE
• Viene specificato quali sono gli elementi costituivi dell’equipaggiamento del veicolo, aventi rilevanza ai fini della sicurezza la cui inefficienza viene sanzionata a norma dell’articolo in argomento.
• Con il richiamo all’articolo 238 del regolamento di esecuzione del CDS, l’elenco dei dispositivi soggetti a controllo e valutazione di efficienza è più specifico ed esaustivo per espresso richiamo alle componenti indicate nell’appendice IX del titolo III;
• Con tale precisazione si è cercato di dissipare ogni dubbio riferito all’individuazione della norma sanzionatoria da applicare in caso di accertamento della circolazione di un veicolo alterato, inefficiente o modificato (artt. 71,72,77,78,79);
COSA E’ CAMBIATO
• L’operatore, oltre a sanzionare l’inefficienza dei dispositivi elencati dall’articolo 72 del CDS, avrà modo conoscere con precisione quali sono gli altri elementi o dispositivi richiamati dall’articolo 79 sottoposti alla disciplina sanzionatoria di questo articolo.
Giurisprudenza
Qualora in un contratto di assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore sia
prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi
quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussiste l’operatività
della polizza e del conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando
il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare le prescrizioni
e le cautele eventualmente imposte (fattispecie di sinistro cagionato in una
strada con forte densità di traffico dal conducente di un motoveicolo autorizzato
alla esercitazione di guida in luoghi poco frequentati a norma dell’art. 83,
3º comma, cod.strad. abr.).
Cass., sez. III, 26-05-1999, n. 5110. Arch. circolaz., 1999, 991
La clausola della polizza che esclude la garanzia
assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di
veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida,
si riferisce all’intero procedimento per il rilascio della patente che si
conclude con l’autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell’esame
teorico-pratico; pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo
superato l’esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l’assicuratore
che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto
di rivalsa nei confronti dell’assicurato ai sensi dell’art. 18 l. 24 dicembre
1969, n. 990.
Cass., sez. III, 16-11-1998, n. 11534. Mass., 1998
Regolamento
237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione.
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice
VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai
dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite
dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle
raccomandazioni
internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche
in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII,
avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni
inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni
tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite
sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n.
59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti
e della sanità.
Appendice VIII (1) - Art. 237 - (Efficienza
dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche di cui all’articolo 237 sono le seguenti:
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli,
motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta
efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada,
ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua
larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali
del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli
e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i
ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati
nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della
superficie dello stesso.
b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L’efficienza
dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in
assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo
approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili,
gli estremi di approvazione.
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare,
di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori
debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore
deve essere leggibile ad almeno 20 m.
L’altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti;
avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte
dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente,
essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l’orientamento
deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilità di
regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi
il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo
approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L’impianto
elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori
devono rispondere alle prescrizioni stabilite con
tabella d’unificazione a carattere definitivo.
d) Dispositivi di segnalazione acustica.
Devono recare in modo visibile gli estremi d’approvazione. Nelle condizioni
normali di montaggio,
alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da
alternatore per una velocità di quest’ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare
un livello sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 m davanti
ad esso, non inferiore ai valori seguenti:
· 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli,
filoveicoli e motoveicoli;
· 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli
aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;
· 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
· 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale
per autobus;
· 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare
il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
f) Emissioni inquinanti.
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE.
g) Visibilità.
Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare
rotture, anche se localizzate.
h) Carrozzeria e telaio.
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d’uso e manutenzione.
In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi
della stessa.
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(1) Appendice così modificata dall’art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n.
610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
non riportata
Note:
|
Norma modificata |
Contenuti |
Rispetto al codice della strada |
Rispetto al decreto legge n. 151 del 2003 |
|
art. 79 comma CdS |
È stata aumentata la sanzione prevista per il non funzionamento o la non regolare installazione o l'alterazione dei dispositivi dei veicoli quando questi sono utilizzati nelle competizioni non autorizzate o nelle gare clandestine. |
La misura della sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa da Euro 68,00 a Euro 1000. |
Norma di nuova introduzione. |
Sanzioni
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